Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA
R. G. 1310/2024
Oggi 20/05/2025 innanzi alla giudice del lavoro Marcella Frangipani, mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Gianluca Blasi Co
- per la dott.ssa Maria Isernia.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e richiamano le conclusioni di merito contenute nei rispettivi atti. L'avv. Blasi contesta l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente richiamando la diffida pervenuta al ministero il 2 agosto 2024.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
(C. F. ) con il patrocinio dell'Avv. Gianluca Blasi Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C. F. ), rappresentato e difeso ex art. 417 bis Controparte_2 P.IVA_1
c.p.c. dalla dott.ssa Maria Isernia e dalla dott.ssa Sara Punti, funzionarie in servizio presso l
[...]
Controparte_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Piaccia al Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per ciascuno dei suddetti anni scolastici tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; Sempre nel merito, condannare il a riconoscere in favore di parte ricorrente tramite il Controparte_2 riferito Bonus Carta Docente la somma di €. 1.500.00 (euro millecinquecento//00) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza parte ricorrente, a qualsivoglia titolo, non sia più inserita a qualsiasi titolo nel sistema scola-stico, accertare il danno subito dall'esponente, presuntivamente provato dalla mancata percezione del bonus per il quale aveva maturato il diritto e, per l'effetto, condannare il al risarcimento per equivalente, da liquidarsi fino Controparte_2 alla concorrenza dell'importo di €. 500,00 maturato per ciascuno dei suddetti anni scolastici o, in via equitativa, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE 1. Dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati con la notifica dell'atto introduttivo del 22/04/2025, e quindi dei diritti relativi al contratto sottoscritto nell'a.s. 2019/2020;
2. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, limitatamente all'a.s. 2020/2021 e 2022/2023;
3. Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il per domandare il riconoscimento Parte_1 Controparte_2 del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato. Ha depositato al riguardo la copia dei contratti di lavoro (docc. sub 1). Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti di cui CP_2 sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio
o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”. Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati si deve riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi. Non può, infatti, ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente, con riferimento all'anno scolastico 2019/2020, per le motivazioni di seguito esposte. L'art. 2935 c. c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28 novembre 2016 prevede che dall'a. s. 2017/2018 la registrazione sul portale web dedicato per la richiesta della carta del docente è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno, pertanto, in astratto, il diritto può essere fatto valere dal 1° settembre di ogni anno. Nel caso di specie, tuttavia, il contratto di impiego per l'anno scolastico 2019/2020 è stato stipulato il 24 settembre 2019, per cui, con riguardo al diritto in contestazione, la prescrizione è cominciata a decorrere da questa data e si è interrotta in data 2 agosto 2024 (doc. 2 bis allegato al ricorso) con la notifica dell'atto di diffida, che ha contenuto tipico di atto interruttivo della prescrizione. Diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, dunque, non rileva la successiva notifica del ricorso introduttivo di questo giudizio. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n147 del 13.8.2022.
Per questi motivi
la giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta docente”, per gli anni Parte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che Controparte_2 liquida in € 1.314,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario. Così deciso il 20/05/2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani