Sentenza 27 marzo 2008
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2008, n. 7939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7939 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. CORONA Rafaele - Presidente di Sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE NG IL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato PELLETTIERI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
A.T.A.C. S.P.A. (già A.T.A.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MORA PORTUENSI 33, presso l'Ufficio legale dell'Azienda stessa, rappresentata e difesa dall'avvocato CANGIANO FRANCESCA, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
TRAMBUS S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2323/05 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 10/05/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/08 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
uditi gli avvocati Giovanni PELLETTIERI, Francesca CANGIANO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
(a.g.o.). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MI De LI, dipendente dell'ATAC con la qualifica di capo operaio con le funzioni di responsabile dei magazzini del deposito della Magliana, veniva sottoposto a procedimento disciplinare per "irregolarità buoni di accompagnamento materiali in quanto era stata riscontrata l'inesattezza fra quantità e tipo materiale trasportato e relativi moduli di accompagnamento".
Subita l'irrogazione da parte dell'Azienda della sanzione - immediatamente eseguita - della retrocessione di un livello per due anni, a seguito di procedimento disciplinare, il De LI proponeva ricorso al TAR che lo accoglieva, annullando il provvedimento sanzionatorio.
A seguito di ricorso dell'Azienda, il Consiglio di Stato, con sentenza del 10 maggio 2005 n. 2323, accoglieva l'appello confermando definitivamente la legittimità della sanzione.
Il De LI propone ora ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c., chiedendo l'annullamento della sentenza del Consiglio di Stato. Resiste con controricorso la s.p.a. ATAC, già ATAC.
Ambedue le parti hanno depositato memorie difensive ex art. 378 c.p.c.. Non si è costituita invece la s.p.a. US.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso MI De LI denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 c.p.c., così come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 2.
Assume a tale riguardo il ricorrente che - a seguito della implicita abrogazione dell'art. 58, del regolamento allegato al R.D. n. 148 del 1931, ad opera del D.Lgs. n. 29 del 1993, di cui aveva dato atto la
sentenza del 13 gennaio 2005 n. 460 delle Sezioni Unite di questa Corte - abrogazione intervenuta prima della proposizione della sua domanda in primo grado - l'intera materia riguardante le sanzioni disciplinari era passata alla giurisdizione del giudice ordinario. Ne conseguiva che la sentenza del Consiglio di Stato andava annullata, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 5 c.p.c., essendosi in presenza di un mutamento di fatto perché la citata sentenza n. 460 del 2005 aveva carattere ricognitivo per avere accertato la giurisdizione del giudice ordinario a partire dal D.Lgs. n. 29 del 1993. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Queste Sezioni Unite hanno più volte ribadito che i motivi inerenti alla giurisdizione - in relazione ai quali soltanto è ammesso, ai sensi dell'art. 111 Cost., u.c., e dell'art. 362 c.p.c., il sindacato della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato - vanno identificati nell'ipotesi in cui la sentenza del Consiglio di Stato abbia violato (in positivo o in negativo) l'ambito della giurisdizione in generale o i cosiddetti limiti esterni della propria giurisdizione, ossia quando abbia giudicato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, oppure abbia negato la propria giurisdizione nell'erroneo convincimento che essa appartenesse ad altro giudice, ovvero ancora quando, in materia attribuita alla propria giurisdizione limitatamente al solo sindacato della legittimità degli atti amministrativi, abbia compiuto un sindacato di merito. Detti limiti di sindacabilità delle sentenze del Consiglio di Stato non variano a seconda che le sue pronunce siano state emesse nell'esercizio della giurisdizione in materia di interessi legittimi o ricadano nell'ambito della giurisdizione esclusiva, riguardante anche i diritti (cfr. in tali sensi: Cass. 5 giugno 2006 n. 13176, cui adde ex plurimis: Cass. 1 luglio 2002 n. 9558). Queste Sezioni Unite hanno statuito poi che le controversie in materia di sanzioni disciplinari per gli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione, attribuite al giudice amministrativo dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 58, all. A), appartengono alla cognizione del giudice ordinario, stante l'implicita abrogazione per incompatibilità, sin dall'operatività della disposizione originaria del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, della persistente giurisdizione del giudice amministrativo prefigurata dal citato art. 58, (cfr. al riguardo: Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2005 n. 460 ed, in epoca più recente, 15 gennaio 2007 n. 613; Cass., Sez. Un., 12 maggio 2005 n. 9939). A tale riguardo i giudici di legittimità hanno evidenziato che il trasferimento dal giudice amministrativo a quello ordinario del contenzioso dell'ex pubblico impiego, già anticipato dalla Legge Delega del 1992, è stato introdotto, come regime generale, già con il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68, comma 1, ai sensi del quale venivano "in ogni caso devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie attinenti al rapporto di lavoro in corso, in tema di...i) sanzioni disciplinari", mentre restavano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di impiego del personale di cui all'art. 2, commi 4 e 5. Tale norma - destinata, peraltro ad operare "a partire dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore" del medesimo decreto e, comunque non prima della fase transitoria di cui all'art. 72" (art. 68, comma 4) - è stata riprodotta, con qualche modifica (non rilevante ai fini che interessano in questa sede) dal D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 33, poi dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 29, quindi, dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 18, e,
finalmente, dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63. Se ne può trarre, dunque, la conclusione che sin dall'operatività della disposizione originaria del 1993, deve ritenersi compiuta l'abrogazione implicita del R.D. n. 148 del 1931, art. 58, oggetto del presente giudizio, proprio perché l'indubbia portata generale della disposizione del 1993 non avrebbe consentito più al giudice amministrativo, trascorso l'indicato periodo transitorio, di occuparsi di controversie di lavoro se non nei casi espressamente tenuti fuori dal processo di privatizzazione.
A fronte della chiara ed univoca evoluzione della disciplina complessiva del rapporto di pubblico impiego, diventa, d'altro canto, più difficile sostenere ancora la specialità del rapporto degli autoferrotranvieri. Tale specialità - vistosamente sbiadita dai numerosi interventi normativi appena rievocati - appare ormai in tutta la sua anomalia, proprio sul terreno della giurisdizione poiché la competenza del giudice amministrativo a decidere delle controversie relative a quei rapporti di lavoro trarrebbe la sua ragione proprio in quella specialità che, invece, è ormai venuta del tutto meno. La conclusione non cambia ove si voglia ricercare il fondamento della giurisdizione amministrativa nelle ragioni di "sicurezza" o del "preminente interesse collettivo connesso al regolare svolgimento del servizio pubblico di trasporto"(cfr. in tali sensi esatti: Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2005 n. 4560 cit.). Alla stregua della citata sentenza della Corte di cassazione con l'entrata in vigore del nuovo regime di "privatizzazione" o di "contrattualizzazione" del pubblico impiego si è determinato, dunque, l'implicita abrogazione del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art.58, nella parte in cui viene attribuito al giudice amministrativo la cognizione delle controversie concernenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico degli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione.
Tutto ciò premesso, va però precisato che l'ora indicato effetto abrogativo decorre dall'operatività del D.Lgs. del 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, comma 1, tenendo anche conto di quanto statuito con la pronunzia 6 luglio 2004 n. 204 della Corte Costituzionale(cfr. in tali sensi: Cons. Stato, Sez. 6^, n. 907 del 2007, che ha fatto risalire l'abrogazione del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 58, con decorrenza, appunto, dalla "operatività" del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68, comma 1). Consegue da quanto ora detto che nel caso di specie deve essere riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo perché la domanda davanti al TAR risulta avanzata con ricorso notificato in data 1 marzo 1995 e, quindi, prima che divenisse operativo ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68, comma 4, l'effetto abrogativo del R.D. n. 148 del 1931, art. 58, da parte della disposizione di cui allo stesso art. 68, comma 1.
In applicazione, dunque, del principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 c.p.c., il ricorso va - come si è già detto - rigettato, previa affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo (sulla perpetuatio iurisdictionis cfr.: Cass., Sez. Un., 1 luglio 1997 n. 5899, secondo cui per effetto del disposto dell'art. 5 c.p.c., nuovo testo, il momento determinativo della giurisdizione va fissato non soltanto con riguardo allo stato di fatto esistente al tempo della proposizione della domanda - come sancito dalla norma nella sua precedente formulazione - ma anche con riferimento alla legge vigente in quel momento, senza che possano, successivamente, rilevare i mutamenti tanto dello stato di fatto quanto delle norme, eventualmente sopravvenute, dovendosi oggi ritenere esteso anche allo "ius superveniens" il principio della "perpetuatio" della giurisdizione, in precedenza non applicabile ai mutamenti di diritto modificativi di essa, ovvero incidenti, in qualche misura, sui suoi criteri determinativi;
e più di recente Cass., Sez. Un., 20 settembre 2006 n. 20322, che precisa altresì come con la previsione dell'art. 5 c.p.c., il legislatore abbia inteso, in realtà, perseguire l'obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base alla legge applicabile al momento della proposizione della domanda giudiziale, sottraendola a successive diverse scelte legislative, senza peraltro incidere sul più generale principio dell'immediata operatività, in materia processuale, della legge sopravvenuta, pure con riguardo alla giurisdizione, quando valga invece a radicare la giurisdizione presso il giudice dinanzi al quale sia stato comunque già promosso il giudizio).
Il ricorrente, in ragione della sua soccombenza, va condannato al pagamento a favore della s.p.a. ATAC delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo. Nessuna statuizione sulle spese va invece emessa con riferimento alla s.p.a. US (società sorta in seguito a trasformazione e scissione dell'Azienda ATAC nella s.p.a. ATAC e nella s.p.a. US), rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento a favore della s.p.a. ATAC delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00(cento/00), oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari difensivi, ed oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2008