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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 845/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da entrambe le parti in data 05.2.2025; vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 845/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
nato il [...] a [...] Parte_1
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Locri, alla via C.F._1
Matteotti, nn.94-100 presso lo studio dell'avv. Cosimo Damiano Spagnolo che, unitamente all'avv. Sergio Mercatello, lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
-attore-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., iscritta al Controparte_1
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. , con il P.IVA_1 medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva, e, per essa,
[...] in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
(Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. ), iscritta al REA di Milano al n.1217580, giusta procura P.IVA_2 speciale in autentica Notaio di Milano del 06.08.2018, Rep. Persona_1
n.70501 - Racc. n.9608, registrata a Milano 6 in data 07.08.2018 al n.35675 serie 1T, qui rappresentata da in Controparte_3 forza di procura speciale del 20.05.2019, a rogito del Notaio Per_2
di Milano, Rep. 140487 – Racc. 35375, numero di iscrizione
[...] presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA in persona del procuratore speciale, rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'Avv. Cinzia Maria Bernini Asti, domiciliatario, giusta procura in atti;
-convenuta-
E
(C.F. ; Controparte_4 P.IVA_4
- convenuta contumace -
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza del 06.2.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
Fatto e diritto
ha domandato all'adito Tribunale di “accertare e Parte_2 dichiarare l'insussistenza del diritto di Controparte_5 di procedere ad esecuzione forzata per la somma di euro 165.909,38 con condanna della creditrice intervenuta , in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni ex art. 96, II comma, c.p.c. da quantificarsi in euro 30.000,00 o, in subordine, in via equitativa, nonché al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari”.
2 A fondamento della domanda ha esposto che con ricorso depositato in data 25.11.2022 l' aveva spiegato intervento Controparte_5 CP_5 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 30/22 R.G. Es. intrapresa da in danno del deducente per un importo di euro CP_1
173.328,44 in forza delle seguenti cartelle di pagamento: 09420070036932033 000; 09420070037360540 000; 09420100003008511 000; 09420110004929849 000; 09420110007325613 000; 09420110010639847 001; 09420130014469991 001; 09420130028823434 000; 09420140005919032 000; 09420140011320009 000; 09420140023011624 000; 09420140028493263 000; 09420160009795171 000; 09420160017744146 000; 09420170001687271 000; 09420170007684559 000; 09420170011820837 000; 09420180009755614 000; 09420180014120243 000; 09420190013393917 000; 09420190015015349 000; 09420190021065508 000; 09420190023682545 000; 09420190023682646 000; 09420190026377525 000; 09420210012760970 000; 09420220007946179 000; 09420110022992368 000; 09420120004969153 000; 09420120006939339 000; 09420120017321270 000; 09420120023886161 000; 09420130002304783 000; 09420130012587452 000; che con comparsa depositata in data 19.04.2023 proponeva opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c. all'atto di intervento spiegato da sostenendo che i crediti reclamati non fossero CP_6 esigibili in quanto oggetto di annullamento giudiziale per intervenuta prescrizione con sentenze passate in giudicato;
che in data 19.6.2023 il GE rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione con compensazione delle spese di lite relative alla fase di cognizione sommaria assegnando termine sino al 31.7.2023 per la introduzione del giudizio di merito. Ha dedotto che, detraendo dal complessivo importo per il quale era stato proposto intervento (euro 173.328,44) l'importo complessivo di cui alle cartelle annullate (euro 165.909,38), la pretesa creditoria ammonterebbe ad euro 7.419,06; che sussistono i presupposti non solo per dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'intervento nella procedura esecutiva da parte di ma CP_6 anche per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 II comma. Cp.c. avendo quest'ultima agito – a suo dire – senza la normale diligenza ed avendo cagionato un pregiudizio al deducente nell'ambito della procedura esecutiva per non aver potuto formulare istanza di conversione del pignoramento ai sensi dell'art 495 c.p.c. quantificato in euro 30.000,00 pari ad 1/6 della sommatoria tra credito principale e credito del creditore intervenuto o, comunque, da liquidarsi in via equitativa. CP_6
I.
2- Si è costituita in giudizio eccependo in primo luogo la CP_1 carenza di legittimazione passiva essendo tutte le domande rivolte nei confronti di con conseguente estromissione dal giudizio e refusione CP_6 delle spese di lite per le ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione depositata in data 20.10.2023 alla quale si fa rinvio.
3 I.
3- Nonostante la ritualità della notifica nessuno si è costituito per CP_6
I.
4- Istruita la causa sulla base della produzione documentale la causa è stata rinviata alla udienza cartolare del 06.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II.
1- In rito. La domanda è ammissibile e tempestiva essendo stata proposta nel termine indicato nella ordinanza di rigetto della sospensione del procedimento esecutivo. Incidentalmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del Giudice adito poiché le cartelle basate su pretese tributarie su cui si fonda l'intervento nella procedura esecutiva di sono state CP_6 già oggetto di annullamento da parte della Commissione tributaria mentre lo scrivente in questa sede deve solo prendere atto di tali pronunce peraltro non oggetto di contestazione.
II.
2- Invero, nel merito si osserva che la difesa dell' ha dimostrato Pt_1 che le cartelle esattoriali sottese alla pretesa creditoria fatta valere con l'intervento spiegato nell'ambito della procedura esecutiva sono state in gran parte annullate con le sentenze allegate. Invero, risulta per tabulas, che:
a) con sentenza n. 2307/20 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria – allegata in atti – sono state annullate le seguenti cartelle:
1) la cartella n. 09420100003008511 000, per un importo di € 11.318,15;
2) la cartella n. 09420110004929849 000, per un importo di € 1.547,31;
3) la cartella n. 09420110007325613 000, per un importo di € 338,32;
4) la cartella n. 09420070037360540 000, per un importo di € 77.521,70;
5) la cartella n. 09420110022992368 000, per un importo di € 347,55;
6) la cartella n. 09420120006939339 000, per un importo di € 2.303,13;
7) la cartella n. 09420070036932033 000, per un importo di € 43.086,92;
8) la cartella n. 09420120017321270 000, per un importo di € 198,88;
9) la cartella n. 09420120023886161 000, per un importo di € 1.325,72;
10) la cartella n. 09420130002304783 000, per un importo di € 4.205,34;
11) la cartella n. 09420130012587452 000, per un importo di € 347,51;
12) la cartella n. 09420130028823434 000, per un importo di € 1.110,3;
13) la cartella n. 09420140005919032 000, per un importo di € 3.659,04;
14) la cartella n. 09420140011320009 000, per un importo di € 939,11;
15) la cartella n. 09420140023011624 000, per un importo di € 1.902,92;
16) cartella n. 09420140028493263 000, per un importo di € 11.469,53;
4 17) la cartella n. 09420160017744146 000, per un importo di € 3.289,48;
18) la cartella n. 09420170001687271 000, per un importo di € 76,11;
Peraltro rispetto alle medesime cartelle è intervenuta la sentenza n. 7976/22 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria che ha ulteriormente statuito la sussistenza del giudicato condannando al CP_6 pagamento delle spese di lite.
b) con sentenza n. 398/22 del Giudice di Pace di Locri – pure in atti – è stata annullata:
- la cartella n. 09420110010639847 001, per un importo di € 507,99;
- la cartella n. 09420160009795171 000, per un importo di € 414,35;
E' evidente pertanto che è intervenuta nella procedura esecutiva CP_6 asserendo di vantare un credito di gran lunga superiore rispetto a quello accertato giudizialmente;
tuttavia essendo inferiore ad euro 120.000,00 ai sensi dell'art. 76, d.P.R. n. 602/1973 è conseguentemente precluso l'intervento nella procedura esecutiva immobiliare.
Ricorrono, infine, i presupposti per la condanna di e al risarcimento CP_6 dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, II co. Cpc, avendo l'opponente fornito, con i documenti allegati e depositati, la prova che non vi erano i presupposti per intervenire nella procedura esecutiva con la conseguenza che – essendo venuto meno il titolo – la condotta negligente di integra una responsabilità aggravata. D'altronde, la difesa ha anche CP_6 esplicitato i termini in cui si sarebbe verificato il pregiudizio atteso non avendo potuto proporre istanza di conversione del pignoramento a fronte della consistenza del credito fatto valere da Tali danni vengono CP_6 liquidati equitativamente e come da dispositivo.
III.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito nei rapporti tra l' e in misura inferiore ai medi tariffari di cui Pt_1 CP_6 al D.M. n. 147/2022 per le fasi studio, introduttiva e decisoria stante la contumacia e l'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari. Nei rapporti con deve CP_1 darsi atto che nessuna domanda è stata proposta dalla difesa dell' nei Pt_1 confronti di quest'ultima sicché le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta in atti, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 di e, per l'effetto, dichiara la illegittimità dell'intervento di CP_6 nella procedura esecutiva n. 30/22 R.G. Es.; CP_6
5 2. condanna al risarcimento dei danni cagionati all'opponente CP_6 per le causali di cui in parte motiva nella misura che si liquida in via equitativa in euro 10.000,00 oltre interessi dalla pubblicazione del presente provvedimento al soddisfo;
3. condanna altresì al pagamento delle spese di lite nei confronti CP_6 dell'opponente che si liquidano in euro 5.003,00 (di cui euro 786,00 compensi professionali ed euro 4.217,00 per esborsi), oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
4. compensa integralmente le spese di lite nei rapporti con
[...]
CP_1
Così deciso in Locri, il 12.3.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
6
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da entrambe le parti in data 05.2.2025; vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 845/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
nato il [...] a [...] Parte_1
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Locri, alla via C.F._1
Matteotti, nn.94-100 presso lo studio dell'avv. Cosimo Damiano Spagnolo che, unitamente all'avv. Sergio Mercatello, lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
-attore-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., iscritta al Controparte_1
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. , con il P.IVA_1 medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva, e, per essa,
[...] in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
(Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. ), iscritta al REA di Milano al n.1217580, giusta procura P.IVA_2 speciale in autentica Notaio di Milano del 06.08.2018, Rep. Persona_1
n.70501 - Racc. n.9608, registrata a Milano 6 in data 07.08.2018 al n.35675 serie 1T, qui rappresentata da in Controparte_3 forza di procura speciale del 20.05.2019, a rogito del Notaio Per_2
di Milano, Rep. 140487 – Racc. 35375, numero di iscrizione
[...] presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA in persona del procuratore speciale, rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'Avv. Cinzia Maria Bernini Asti, domiciliatario, giusta procura in atti;
-convenuta-
E
(C.F. ; Controparte_4 P.IVA_4
- convenuta contumace -
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza del 06.2.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
Fatto e diritto
ha domandato all'adito Tribunale di “accertare e Parte_2 dichiarare l'insussistenza del diritto di Controparte_5 di procedere ad esecuzione forzata per la somma di euro 165.909,38 con condanna della creditrice intervenuta , in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni ex art. 96, II comma, c.p.c. da quantificarsi in euro 30.000,00 o, in subordine, in via equitativa, nonché al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari”.
2 A fondamento della domanda ha esposto che con ricorso depositato in data 25.11.2022 l' aveva spiegato intervento Controparte_5 CP_5 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 30/22 R.G. Es. intrapresa da in danno del deducente per un importo di euro CP_1
173.328,44 in forza delle seguenti cartelle di pagamento: 09420070036932033 000; 09420070037360540 000; 09420100003008511 000; 09420110004929849 000; 09420110007325613 000; 09420110010639847 001; 09420130014469991 001; 09420130028823434 000; 09420140005919032 000; 09420140011320009 000; 09420140023011624 000; 09420140028493263 000; 09420160009795171 000; 09420160017744146 000; 09420170001687271 000; 09420170007684559 000; 09420170011820837 000; 09420180009755614 000; 09420180014120243 000; 09420190013393917 000; 09420190015015349 000; 09420190021065508 000; 09420190023682545 000; 09420190023682646 000; 09420190026377525 000; 09420210012760970 000; 09420220007946179 000; 09420110022992368 000; 09420120004969153 000; 09420120006939339 000; 09420120017321270 000; 09420120023886161 000; 09420130002304783 000; 09420130012587452 000; che con comparsa depositata in data 19.04.2023 proponeva opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c. all'atto di intervento spiegato da sostenendo che i crediti reclamati non fossero CP_6 esigibili in quanto oggetto di annullamento giudiziale per intervenuta prescrizione con sentenze passate in giudicato;
che in data 19.6.2023 il GE rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione con compensazione delle spese di lite relative alla fase di cognizione sommaria assegnando termine sino al 31.7.2023 per la introduzione del giudizio di merito. Ha dedotto che, detraendo dal complessivo importo per il quale era stato proposto intervento (euro 173.328,44) l'importo complessivo di cui alle cartelle annullate (euro 165.909,38), la pretesa creditoria ammonterebbe ad euro 7.419,06; che sussistono i presupposti non solo per dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'intervento nella procedura esecutiva da parte di ma CP_6 anche per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 II comma. Cp.c. avendo quest'ultima agito – a suo dire – senza la normale diligenza ed avendo cagionato un pregiudizio al deducente nell'ambito della procedura esecutiva per non aver potuto formulare istanza di conversione del pignoramento ai sensi dell'art 495 c.p.c. quantificato in euro 30.000,00 pari ad 1/6 della sommatoria tra credito principale e credito del creditore intervenuto o, comunque, da liquidarsi in via equitativa. CP_6
I.
2- Si è costituita in giudizio eccependo in primo luogo la CP_1 carenza di legittimazione passiva essendo tutte le domande rivolte nei confronti di con conseguente estromissione dal giudizio e refusione CP_6 delle spese di lite per le ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione depositata in data 20.10.2023 alla quale si fa rinvio.
3 I.
3- Nonostante la ritualità della notifica nessuno si è costituito per CP_6
I.
4- Istruita la causa sulla base della produzione documentale la causa è stata rinviata alla udienza cartolare del 06.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II.
1- In rito. La domanda è ammissibile e tempestiva essendo stata proposta nel termine indicato nella ordinanza di rigetto della sospensione del procedimento esecutivo. Incidentalmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del Giudice adito poiché le cartelle basate su pretese tributarie su cui si fonda l'intervento nella procedura esecutiva di sono state CP_6 già oggetto di annullamento da parte della Commissione tributaria mentre lo scrivente in questa sede deve solo prendere atto di tali pronunce peraltro non oggetto di contestazione.
II.
2- Invero, nel merito si osserva che la difesa dell' ha dimostrato Pt_1 che le cartelle esattoriali sottese alla pretesa creditoria fatta valere con l'intervento spiegato nell'ambito della procedura esecutiva sono state in gran parte annullate con le sentenze allegate. Invero, risulta per tabulas, che:
a) con sentenza n. 2307/20 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria – allegata in atti – sono state annullate le seguenti cartelle:
1) la cartella n. 09420100003008511 000, per un importo di € 11.318,15;
2) la cartella n. 09420110004929849 000, per un importo di € 1.547,31;
3) la cartella n. 09420110007325613 000, per un importo di € 338,32;
4) la cartella n. 09420070037360540 000, per un importo di € 77.521,70;
5) la cartella n. 09420110022992368 000, per un importo di € 347,55;
6) la cartella n. 09420120006939339 000, per un importo di € 2.303,13;
7) la cartella n. 09420070036932033 000, per un importo di € 43.086,92;
8) la cartella n. 09420120017321270 000, per un importo di € 198,88;
9) la cartella n. 09420120023886161 000, per un importo di € 1.325,72;
10) la cartella n. 09420130002304783 000, per un importo di € 4.205,34;
11) la cartella n. 09420130012587452 000, per un importo di € 347,51;
12) la cartella n. 09420130028823434 000, per un importo di € 1.110,3;
13) la cartella n. 09420140005919032 000, per un importo di € 3.659,04;
14) la cartella n. 09420140011320009 000, per un importo di € 939,11;
15) la cartella n. 09420140023011624 000, per un importo di € 1.902,92;
16) cartella n. 09420140028493263 000, per un importo di € 11.469,53;
4 17) la cartella n. 09420160017744146 000, per un importo di € 3.289,48;
18) la cartella n. 09420170001687271 000, per un importo di € 76,11;
Peraltro rispetto alle medesime cartelle è intervenuta la sentenza n. 7976/22 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria che ha ulteriormente statuito la sussistenza del giudicato condannando al CP_6 pagamento delle spese di lite.
b) con sentenza n. 398/22 del Giudice di Pace di Locri – pure in atti – è stata annullata:
- la cartella n. 09420110010639847 001, per un importo di € 507,99;
- la cartella n. 09420160009795171 000, per un importo di € 414,35;
E' evidente pertanto che è intervenuta nella procedura esecutiva CP_6 asserendo di vantare un credito di gran lunga superiore rispetto a quello accertato giudizialmente;
tuttavia essendo inferiore ad euro 120.000,00 ai sensi dell'art. 76, d.P.R. n. 602/1973 è conseguentemente precluso l'intervento nella procedura esecutiva immobiliare.
Ricorrono, infine, i presupposti per la condanna di e al risarcimento CP_6 dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, II co. Cpc, avendo l'opponente fornito, con i documenti allegati e depositati, la prova che non vi erano i presupposti per intervenire nella procedura esecutiva con la conseguenza che – essendo venuto meno il titolo – la condotta negligente di integra una responsabilità aggravata. D'altronde, la difesa ha anche CP_6 esplicitato i termini in cui si sarebbe verificato il pregiudizio atteso non avendo potuto proporre istanza di conversione del pignoramento a fronte della consistenza del credito fatto valere da Tali danni vengono CP_6 liquidati equitativamente e come da dispositivo.
III.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito nei rapporti tra l' e in misura inferiore ai medi tariffari di cui Pt_1 CP_6 al D.M. n. 147/2022 per le fasi studio, introduttiva e decisoria stante la contumacia e l'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari. Nei rapporti con deve CP_1 darsi atto che nessuna domanda è stata proposta dalla difesa dell' nei Pt_1 confronti di quest'ultima sicché le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta in atti, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 di e, per l'effetto, dichiara la illegittimità dell'intervento di CP_6 nella procedura esecutiva n. 30/22 R.G. Es.; CP_6
5 2. condanna al risarcimento dei danni cagionati all'opponente CP_6 per le causali di cui in parte motiva nella misura che si liquida in via equitativa in euro 10.000,00 oltre interessi dalla pubblicazione del presente provvedimento al soddisfo;
3. condanna altresì al pagamento delle spese di lite nei confronti CP_6 dell'opponente che si liquidano in euro 5.003,00 (di cui euro 786,00 compensi professionali ed euro 4.217,00 per esborsi), oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
4. compensa integralmente le spese di lite nei rapporti con
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CP_1
Così deciso in Locri, il 12.3.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
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