Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 12.03.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3172 / 2022
promossa da
" rappresentata e difesa dall'avv. AIRÒ GAETANO, giusta Parte 1 C.F. P.IVA 1
procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1 , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO TALLADIRA, giusta procura in atti,
-resistente-
Controparte_2
in persona
[...]
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avv.
AVVOCATURA Distrettuale dello STATO di PALERMO,
-resistente-
Oggetto: impugnazione cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Dipartimento Lavoro IPL Agrigento, dell'importo di € 116.701,79 eccependo, preliminarmente, sia la prescrizione del credito, che la carenza di legittimazione passiva in quanto le agevolazioni contributive sarebbero state concesse nei confronti della ditta individuale ICOS di IO PE;
nel merito, argomentava variamente circa l'illegittimità della pretesa, chiedendo l'annullamento del provvedimento, con vittoria di spese.
Si costituiva l' Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'odierno
Controparte_3ricorso per tardività, la carenza di legittimazione passiva dell' rispetto alle eccezioni riguardanti la notifica degli atti a cura degli enti impositori ed il merito della pretesa. Chiedeva, infine, il rigetto nel merito del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva l' Controparte_2
argomentando variamente l'infondatezza
[...]
del rigetto ed eccependone il ne bis in idem;
chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Si ritiene opportuno invocare l'applicazione del criterio c.d. della “ragione più liquida”, il cui fondamento è da ricondurre agli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale è consentito al giudicante "sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare”,
decidendo la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass.
3 febbraio 2017 n. 2909; Cass. 2 febbraio 2017 n. 2853; Sentenza n. 9936 del 2014; Cass. 28
maggio 2014 n. 12002). Come è noto, il ricorso a tale criterio è consentito per ragioni di economia processuale e di celerità del giudizio, al fine di pervenire a una più rapida ed agevole soluzione della controversia, analizzando gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c.
Orbene, l'Assessorato, in memoria di costituzione, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis idem.
Tale eccezione merita accoglimento, per il fatto che il merito della pretesa oggi azionata è stata già decisa con sentenza della Corte di appello di Palermo, n. 1056/2016, divenuta irrevocabile in data 30.01.2017, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso le ingiunzioni di pagamento n. 5685 e 5686, emesse in data 2.02.2009, dall' Controparte_2 - fondamento della cartella oggi impugnata – irrogate per il recupero di agevolazioni previste dalla legge regionale n. 30/1997, a titolo di sgravi contributivi autorizzati in relazione all'assunzione di taluni lavoratori.
Dunque, deve prendersi atto della formazione di un giudicato fra le parti in ordine alla fattispecie odierna.
Conseguentemente il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile (Cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 20111 del 18/09/2006) per violazione del generale principio del "ne bis in idem".
La domanda, pertanto, va rigettata.
Stante la pronuncia in punto di inammissibilità, si reputa opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara inammissibile il ricorso;
compensale spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 12/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo