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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/05/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2357/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 04.04.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Gianluca De Zotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 24.04.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati, in piena autosufficienza economica e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi si comunicheranno a vicenda eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio entro tre giorni dall'avvenuta variazione;
3) la casa coniugale, Desio (MB) via San Giovanni Bosco n. 80 verrà assegnata a Parte_1 con tutto quanto l'arreda;
4) si trasferirà altrove, asportando tutti i propri beni ed effetti personali dalla casa Parte_2 coniugale, non appena avrà reperito un'abitazione idonea ed entro i 30 giorni successivi vi trasferirà la residenza anagrafica;
sino a tale momento i ricorrenti concordano che possa Parte_2
continuare ad abitare nella casa coniugale;
5) essendo il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, non si fa luogo ad Per_1
affidamento né a mantenimento;
6) corrisponderà ad l'importo di euro 265.000,00, dopodiché i Parte_1 Parte_2
coniugi non avranno più nulla a pretendere reciprocamente;
7) il conto corrente presso n. 000103502470 e il conto titoli presso n. CP_1 CP_1
341/40764280 verranno estinti o intestati unicamente a Parte_1
8) il conto corrente presso Banco BPM n. 000000002570 e il deposito titoli presso Banco BPM n.
991295 resteranno intestati ad Parte_2
9) la Ford MO targata EZ486PN, resterà in uso a che provvederà a proprio Parte_1
spese al passaggio di proprietà entro 30 giorni dall'avvenuta separazione, dopodiché ne sosterrà ogni spesa, onere e imposta;
invece il motociclo Honda targato EP83338, di proprietà di Parte_1
e in uso allo stesso, resterà definitivamente a quest'ultimo, che ne sosterrà ogni spesa, onere
[...]
e imposta;
10) considerato che entrambi i coniugi lavorano come coadiuvanti agricoli e percepiscono un reddito equivalente, non si dispongono assegni di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro fintantoché tali condizioni non muteranno;
11) i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per
l'espatrio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Bellinzago
Novarese in data 11.04.1992;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 4, parte II, serie A); 3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 15.05.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 04.04.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Gianluca De Zotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 24.04.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati, in piena autosufficienza economica e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi si comunicheranno a vicenda eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio entro tre giorni dall'avvenuta variazione;
3) la casa coniugale, Desio (MB) via San Giovanni Bosco n. 80 verrà assegnata a Parte_1 con tutto quanto l'arreda;
4) si trasferirà altrove, asportando tutti i propri beni ed effetti personali dalla casa Parte_2 coniugale, non appena avrà reperito un'abitazione idonea ed entro i 30 giorni successivi vi trasferirà la residenza anagrafica;
sino a tale momento i ricorrenti concordano che possa Parte_2
continuare ad abitare nella casa coniugale;
5) essendo il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, non si fa luogo ad Per_1
affidamento né a mantenimento;
6) corrisponderà ad l'importo di euro 265.000,00, dopodiché i Parte_1 Parte_2
coniugi non avranno più nulla a pretendere reciprocamente;
7) il conto corrente presso n. 000103502470 e il conto titoli presso n. CP_1 CP_1
341/40764280 verranno estinti o intestati unicamente a Parte_1
8) il conto corrente presso Banco BPM n. 000000002570 e il deposito titoli presso Banco BPM n.
991295 resteranno intestati ad Parte_2
9) la Ford MO targata EZ486PN, resterà in uso a che provvederà a proprio Parte_1
spese al passaggio di proprietà entro 30 giorni dall'avvenuta separazione, dopodiché ne sosterrà ogni spesa, onere e imposta;
invece il motociclo Honda targato EP83338, di proprietà di Parte_1
e in uso allo stesso, resterà definitivamente a quest'ultimo, che ne sosterrà ogni spesa, onere
[...]
e imposta;
10) considerato che entrambi i coniugi lavorano come coadiuvanti agricoli e percepiscono un reddito equivalente, non si dispongono assegni di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro fintantoché tali condizioni non muteranno;
11) i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per
l'espatrio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Bellinzago
Novarese in data 11.04.1992;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 4, parte II, serie A); 3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 15.05.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti