Articolo 61 della Legge 20 marzo 1913, n. 272
Articolo 60Articolo 62
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13 luglio 1913
Art. 61.

Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli articoli 34 a 42 incluso, 47, 48, 52 e 60 sono decise dall'autorita' amministrativa. Contro le decisioni di questa e' ammesso il ricorso all'autorita' giudiziaria.

L'azione penale per le contravvenzioni agli articoli citati nel presente comma, si prescrive col decorso di due anni, al giorno della commessa contravvenzione.

Entrata in vigore il 13 luglio 1913