Art. 61.
Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli articoli 34 a 42 incluso, 47, 48, 52 e 60 sono decise dall'autorita' amministrativa. Contro le decisioni di questa e' ammesso il ricorso all'autorita' giudiziaria.
L'azione penale per le contravvenzioni agli articoli citati nel presente comma, si prescrive col decorso di due anni, al giorno della commessa contravvenzione.
Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli articoli 34 a 42 incluso, 47, 48, 52 e 60 sono decise dall'autorita' amministrativa. Contro le decisioni di questa e' ammesso il ricorso all'autorita' giudiziaria.
L'azione penale per le contravvenzioni agli articoli citati nel presente comma, si prescrive col decorso di due anni, al giorno della commessa contravvenzione.