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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 895/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7817/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2024 00207864 54 000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Cosenza, Indirizzo_1 - pec Email_1, ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica a ON AB e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n.° 034 202400207864 54 000, afferente al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica Anno 2019 e Anno 2021, relativa al veicolo targato
Targa_1, con importi iscritti a ruolo n. 2024/002412 (€ 332,08) e n. 2024/002429 (€ 311,70), per un totale complessivo pari ad € 649,66, al netto di interessi e sanzioni.
A fondamento del ricorso, la Ricorrente_1 ha posto due argomenti.
Con il primo ha denunciato la mancata notifica dell'atto prodromico alla cartella di pagamento impugnata, ovvero gli avvisi presupposti, assumendo, in particolare, che l'atto di accertamento nr. 4126611, asseritamente notificato con raccomandata nr. Numero_1 del 05/05/2022 era stato inviato con raccomandata nr. Numero_1 del 05/05/2022 consegnata e ritirata da Nominativo_1, familiare non convivente dell'odierna ricorrente, giusta la sua diversa residenza in Indirizzo_2 di Mangone.
Con il secondo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione, resistendo al ricorso, previa contestazione della sua legittimazione a contraddire in ordine al merito delle pretese.
Si è costituita anche la Regione Calabria;
ha analiticamente controdedotto e ha fatto rilevare che il prodromico avviso di accertamento relativo all'anno 2019 era stato ritualmente notificato all'indirizzo del destinatario con consegna operata a soggetto qualificatosi come convivente;
ha poi sostenuto che relativamente alla seconda annualità, in ragione del disposto della legge Regione Calabria 56/2003, nessun avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato all'interessata.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo si rivela infondato: Regione Calabria, infatti ha dimostrato l'intervenuta notifica in data 5 maggio 2022 dell'avviso di accertamento prodromico relativo all'annualità 2019.
Non rileva il fatto che il soggetto materialmente ricevente la raccomandata – qualificatosi come familiare convivente – non avesse la residenza nell'indirizzo della destinataria.
Soccorrono, a tal fine, due considerazioni:
a) non può ritenersi discutibile l'affermazione resa all'addetto alla consegna della raccomandata, stante la mancata proposizione di querela di falso avverso le attestazioni da costui compiute in ordine alla dichiarata qualità del ricevente;
b) ai sensi delle norme in tema di notifica a mezzo posta, deve presumersi raggiunta la comunicazione nei confronti del destinatario quando essa sia pervenuta nel suo indirizzo di residenza.
A fronte di quanto precede e di quanto messo in evidenza, la relativa argomentazione spesa dalla parte ricorrente appare priva di pregio.
Per ciò che concerne la seconda parte della questione, mette conto richiamare il dettato dell'art. 6 della
Legge Regione Calabria n. 56/20023, che così dispone:
“1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
L'operatività della norma in questione anche in relazione ai crediti sorti antecedentemente alla sua entrata in vigore non va soggetta al divieto di irretroattività dettato dall'art. 3 delle Legge 212/2000, che a sua volta dispone per quanto di interesse: “1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.
E tanto in ragione del fatto che “le modifiche normative concernenti la fase di accertamento dei tributi trovano applicazione anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti, non ponendosi un problema di retroattività della loro efficacia e di violazione dell'art. 3 della l. n. 212 del 2000, in quanto detta fase è regolata dalle disposizioni in vigore all'epoca in cui è compiuta la relativa attività e le modifiche in questione non incidono peraltro sull'obbligazione tributaria e sui suoi presupposti, che restano immutati, ma hanno una valenza solo procedimentale e probatoria” (Cass. Civ. Sez. V, Ordinanza n. 27595 del 30/10/2018).
Né è dato apprezzare la concrea violazione dei parametri di legalità costituzionale della normativa regionale, emessa nell'ambito della potestà legislativa rimessa alle Regioni dall'art. 8 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
Evidentemente, sulla scorta delle annate in contestazione e della data di notifica sia dell'avviso di accertamento pregresso che della stessa cartella impugnata, nessuna prescrizione è maturata.
Ne discende, allora, l'infondatezza del ricorso e il suo rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. VIII, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate
Riscossione e di Regione Calabria, che liquida in euro 120 per compensi professionali per ciascuna, oltre rimborso forfettario delle spese, nella misura del 15%, IVA e CPA per la prima.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7817/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2024 00207864 54 000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Cosenza, Indirizzo_1 - pec Email_1, ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica a ON AB e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n.° 034 202400207864 54 000, afferente al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica Anno 2019 e Anno 2021, relativa al veicolo targato
Targa_1, con importi iscritti a ruolo n. 2024/002412 (€ 332,08) e n. 2024/002429 (€ 311,70), per un totale complessivo pari ad € 649,66, al netto di interessi e sanzioni.
A fondamento del ricorso, la Ricorrente_1 ha posto due argomenti.
Con il primo ha denunciato la mancata notifica dell'atto prodromico alla cartella di pagamento impugnata, ovvero gli avvisi presupposti, assumendo, in particolare, che l'atto di accertamento nr. 4126611, asseritamente notificato con raccomandata nr. Numero_1 del 05/05/2022 era stato inviato con raccomandata nr. Numero_1 del 05/05/2022 consegnata e ritirata da Nominativo_1, familiare non convivente dell'odierna ricorrente, giusta la sua diversa residenza in Indirizzo_2 di Mangone.
Con il secondo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione, resistendo al ricorso, previa contestazione della sua legittimazione a contraddire in ordine al merito delle pretese.
Si è costituita anche la Regione Calabria;
ha analiticamente controdedotto e ha fatto rilevare che il prodromico avviso di accertamento relativo all'anno 2019 era stato ritualmente notificato all'indirizzo del destinatario con consegna operata a soggetto qualificatosi come convivente;
ha poi sostenuto che relativamente alla seconda annualità, in ragione del disposto della legge Regione Calabria 56/2003, nessun avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato all'interessata.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo si rivela infondato: Regione Calabria, infatti ha dimostrato l'intervenuta notifica in data 5 maggio 2022 dell'avviso di accertamento prodromico relativo all'annualità 2019.
Non rileva il fatto che il soggetto materialmente ricevente la raccomandata – qualificatosi come familiare convivente – non avesse la residenza nell'indirizzo della destinataria.
Soccorrono, a tal fine, due considerazioni:
a) non può ritenersi discutibile l'affermazione resa all'addetto alla consegna della raccomandata, stante la mancata proposizione di querela di falso avverso le attestazioni da costui compiute in ordine alla dichiarata qualità del ricevente;
b) ai sensi delle norme in tema di notifica a mezzo posta, deve presumersi raggiunta la comunicazione nei confronti del destinatario quando essa sia pervenuta nel suo indirizzo di residenza.
A fronte di quanto precede e di quanto messo in evidenza, la relativa argomentazione spesa dalla parte ricorrente appare priva di pregio.
Per ciò che concerne la seconda parte della questione, mette conto richiamare il dettato dell'art. 6 della
Legge Regione Calabria n. 56/20023, che così dispone:
“1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
L'operatività della norma in questione anche in relazione ai crediti sorti antecedentemente alla sua entrata in vigore non va soggetta al divieto di irretroattività dettato dall'art. 3 delle Legge 212/2000, che a sua volta dispone per quanto di interesse: “1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.
E tanto in ragione del fatto che “le modifiche normative concernenti la fase di accertamento dei tributi trovano applicazione anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti, non ponendosi un problema di retroattività della loro efficacia e di violazione dell'art. 3 della l. n. 212 del 2000, in quanto detta fase è regolata dalle disposizioni in vigore all'epoca in cui è compiuta la relativa attività e le modifiche in questione non incidono peraltro sull'obbligazione tributaria e sui suoi presupposti, che restano immutati, ma hanno una valenza solo procedimentale e probatoria” (Cass. Civ. Sez. V, Ordinanza n. 27595 del 30/10/2018).
Né è dato apprezzare la concrea violazione dei parametri di legalità costituzionale della normativa regionale, emessa nell'ambito della potestà legislativa rimessa alle Regioni dall'art. 8 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
Evidentemente, sulla scorta delle annate in contestazione e della data di notifica sia dell'avviso di accertamento pregresso che della stessa cartella impugnata, nessuna prescrizione è maturata.
Ne discende, allora, l'infondatezza del ricorso e il suo rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. VIII, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate
Riscossione e di Regione Calabria, che liquida in euro 120 per compensi professionali per ciascuna, oltre rimborso forfettario delle spese, nella misura del 15%, IVA e CPA per la prima.