Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 895
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica dell'atto prodromico

    La Corte ha ritenuto provata la notifica dell'avviso di accertamento, poiché la consegna è avvenuta presso l'indirizzo di residenza del destinatario a un soggetto che si è qualificato come familiare convivente. Non è stata proposta querela di falso avverso le attestazioni dell'addetto alla consegna.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese

    La Corte ha escluso la prescrizione, richiamando l'art. 6 della Legge Regione Calabria n. 56/20023, che consente l'irrogazione delle sanzioni mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione. Tale norma è applicabile anche ai crediti sorti antecedentemente alla sua entrata in vigore, non ponendosi un problema di retroattività in quanto incide solo sulla fase procedimentale e probatoria, non sull'obbligazione tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 895
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 895
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo