Articolo 1 della Legge 26 maggio 1975, n. 184
Articolo 2
Versione
27 giugno 1975
Art. 1.
Per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazioni e avviamento alla produzione di aeromobili idonei a percorsi internazionali, e' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, in ragione di lire 10 miliardi in ciascuno degli anni 1975 e 1976, di lire 15 miliardi nell'anno 1977, di lire 25 miliardi nell'anno 1978, di lire 40 miliardi nell'anno 1979 e di lire 50 miliardi nell'anno 1980.
Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio di iscrizione in bilancio potranno essere utilizzati anche negli esercizi finanziari successivi.
Entrata in vigore il 27 giugno 1975