Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5262
CASS
Sentenza 9 aprile 2001

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Massime10

Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata. Ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, laddove venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato.

La regola di cui all'art. 1306, comma secondo, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, questi abbiano partecipato al medesimo giudizio, ma siano decaduti od abbiano rinunciato all'eccezione di prescrizione, non potranno giovarsi della sentenza resa tra il creditore ed uno degli altri coobbligati solidali convenuti.

L'ambito oggettivo dell'atto di impugnazione va accertato facendo riferimento non soltanto alle conclusioni dell'impugnante, ma anche alle concrete intenzioni manifestate nella parte motiva dell'atto stesso. Pertanto l'assicuratore della r.c.a. chiamato in garanzia, ove impugni la sentenza di primo grado nella parte in cui abbia ritenuto non prescritto il diritto del danneggiato, sollecita per ciò solo una statuizione che escluda i propri obblighi verso l'assicurato, con la conseguenza che non è viziata da ultrapetizione la sentenza d'appello che, dichiarando prescritto il diritto del terzo danneggiato, statuisca altresì sull'insussistenza di obblighi di manleva in capo all'assicuratore, pur in assenza di una espressa domanda di quest'ultimo in tal senso.

L'eccezione di prescrizione sollevata da uno soltanto dei coobbligati solidali convenuti non giova agli altri.

Per stabilire gli effetti dell'eccezione di prescrizione proposta da persona diversa dal debitore convenuto (ex art. 2939 cod. civ.), occorre distinguere: (a) se la prescrizione è eccepita dal creditore del debitore inerte o rinunciatario ad eccepirla, tale eccezione ha l'effetto di estinguere il diritto dell'attore, nei limiti della somma che il convenuto deve all'eccipiente; (b) se, invece, l'eccezione è proposta da altri soggetti (nella specie, l'assicuratore r.c.a. del debitore convenuto) essa non estingue il diritto dell'attore, ma soltanto il credito vantato dal debitore convenuto nei confronti del terzo eccipiente.

Se in esito all'udienza tenuta ex art. 180 cod. proc. civ. il giudice rinvia la causa puramente e semplicemente, senza fissare alcun termine per sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio, tale termine deve ritenersi implicitamente fissato in misura pari a quella legale.

La notificazione degli atti processuali può essere validamente eseguita sia dall'ufficiale giudiziario del luogo in cui deve avvenire la notificazione; sia da quello addetto all'autorità giudiziaria competente a conoscere della causa.

La notificazione eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario "extra districtum", senza la preventiva richiesta scritta del notificante, non è nulla, in quanto il requisito della richiesta scritta ha rilievo soltanto nel rapporto tra il notificante e l'ufficiale giudiziario.

L'omessa indicazione della persona ad istanza della quale la notificazione è eseguita non rende quest'ultima nulla, ove l'indicazione mancante sia desumibile dal contesto dell'atto.

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice della r.c.a., con autorizzazione del commissario liquidatore a liquidare i sinistri, ai sensi dell'art. 9 legge 39 del 1977, le eventuali pretese dell'assicurato devono essere proposte convenendo in giudizio il commissario liquidatore, in nome del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Commentari4

  • 1no all'efficacia riflessa del giudicato verso l’assicuratoreAccesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2019

  • 2Il responsabile è litisconsorte nella procedura di risarcimento diretto
    Lattarulo Carmine · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2017

    Il fatto. Un danneggiato convenne in giudizio l'impresa assicuratrice in regime di indennizzo diretto per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in sinistro stradale. La domanda venne respinta e, in sede di appello, il Tribunale dichiarò la nullità del giudizio di primo grado, disponendo il rinvio della causa al Giudice di pace ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile. Il danneggiato, anzicchè integrare (facilmente) il contraddittorio, decideva di presentare (difficile) ricorso per Cassazione. La decisione. La pronuncia ha il merito di porre la parola “fine” ad una corrente, fortunatamente …

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  • 3Indennizzo diretto, il responsabile è litisconsorte necessarioAccesso limitato
    Carmine Lattarulo · https://www.altalex.com/ · 26 settembre 2017

  • 4L'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore estingue anche il credito vantato dal danneggiato verso l'assicurato?
    Marcella Ferrari · https://www.studiocataldi.it/ · 11 gennaio 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5262
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5262
Data del deposito : 9 aprile 2001

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