Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 10
Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata. Ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, laddove venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato.
La regola di cui all'art. 1306, comma secondo, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, questi abbiano partecipato al medesimo giudizio, ma siano decaduti od abbiano rinunciato all'eccezione di prescrizione, non potranno giovarsi della sentenza resa tra il creditore ed uno degli altri coobbligati solidali convenuti.
L'ambito oggettivo dell'atto di impugnazione va accertato facendo riferimento non soltanto alle conclusioni dell'impugnante, ma anche alle concrete intenzioni manifestate nella parte motiva dell'atto stesso. Pertanto l'assicuratore della r.c.a. chiamato in garanzia, ove impugni la sentenza di primo grado nella parte in cui abbia ritenuto non prescritto il diritto del danneggiato, sollecita per ciò solo una statuizione che escluda i propri obblighi verso l'assicurato, con la conseguenza che non è viziata da ultrapetizione la sentenza d'appello che, dichiarando prescritto il diritto del terzo danneggiato, statuisca altresì sull'insussistenza di obblighi di manleva in capo all'assicuratore, pur in assenza di una espressa domanda di quest'ultimo in tal senso.
L'eccezione di prescrizione sollevata da uno soltanto dei coobbligati solidali convenuti non giova agli altri.
Per stabilire gli effetti dell'eccezione di prescrizione proposta da persona diversa dal debitore convenuto (ex art. 2939 cod. civ.), occorre distinguere: (a) se la prescrizione è eccepita dal creditore del debitore inerte o rinunciatario ad eccepirla, tale eccezione ha l'effetto di estinguere il diritto dell'attore, nei limiti della somma che il convenuto deve all'eccipiente; (b) se, invece, l'eccezione è proposta da altri soggetti (nella specie, l'assicuratore r.c.a. del debitore convenuto) essa non estingue il diritto dell'attore, ma soltanto il credito vantato dal debitore convenuto nei confronti del terzo eccipiente.
Se in esito all'udienza tenuta ex art. 180 cod. proc. civ. il giudice rinvia la causa puramente e semplicemente, senza fissare alcun termine per sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio, tale termine deve ritenersi implicitamente fissato in misura pari a quella legale.
La notificazione degli atti processuali può essere validamente eseguita sia dall'ufficiale giudiziario del luogo in cui deve avvenire la notificazione; sia da quello addetto all'autorità giudiziaria competente a conoscere della causa.
La notificazione eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario "extra districtum", senza la preventiva richiesta scritta del notificante, non è nulla, in quanto il requisito della richiesta scritta ha rilievo soltanto nel rapporto tra il notificante e l'ufficiale giudiziario.
L'omessa indicazione della persona ad istanza della quale la notificazione è eseguita non rende quest'ultima nulla, ove l'indicazione mancante sia desumibile dal contesto dell'atto.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice della r.c.a., con autorizzazione del commissario liquidatore a liquidare i sinistri, ai sensi dell'art. 9 legge 39 del 1977, le eventuali pretese dell'assicurato devono essere proposte convenendo in giudizio il commissario liquidatore, in nome del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Commentari • 4
- 1. no all'efficacia riflessa del giudicato verso l’assicuratoreAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2019
- 2. Il responsabile è litisconsorte nella procedura di risarcimento direttoLattarulo Carmine · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2017
Il fatto. Un danneggiato convenne in giudizio l'impresa assicuratrice in regime di indennizzo diretto per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in sinistro stradale. La domanda venne respinta e, in sede di appello, il Tribunale dichiarò la nullità del giudizio di primo grado, disponendo il rinvio della causa al Giudice di pace ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile. Il danneggiato, anzicchè integrare (facilmente) il contraddittorio, decideva di presentare (difficile) ricorso per Cassazione. La decisione. La pronuncia ha il merito di porre la parola “fine” ad una corrente, fortunatamente …
Leggi di più… - 3. Indennizzo diretto, il responsabile è litisconsorte necessarioAccesso limitatoCarmine Lattarulo · https://www.altalex.com/ · 26 settembre 2017
- 4. L'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore estingue anche il credito vantato dal danneggiato verso l'assicurato?Marcella Ferrari · https://www.studiocataldi.it/ · 11 gennaio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5262 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LO IT LIA LA CORTE SUTREM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE C.A.2 6 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 21765/99 Dott. Francesco SABATINI 847100 Consigliere 971/00 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere 21765/99 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Cron.11275 - Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere Rep. 1868 ha pronunciato la seguente Ud.13/12/00 SE N TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: H Richiesta copia studio FA.MA. SERVICE DI MARCABURNI & C SNC, in persona del dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.12000 socio amministratore Signor Bruno RC con sede 9 APR 2001 il IL CANCELLIERE in Arco (TN), elettivamente domiciliata in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SALLUSTIANA 26, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IPPOLITO GIULIO, che lo difende anche disgiuntamente FI dal Sig. 12000 all'avvocato BUSETTI GIULIO, giusta delega in atti;
per diritti 9 APR 2001 ricorrente IL CANCELLIERE
contro
FIRS ITAL ASSIC SPA IN LCA, in persona del Commissario CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA Richiesta copia studio NCdal Sig. 2000 DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell'avvocato per diritti L. 12000 0 APR. 2001 ANTONIO MANCINI, che lo difende anche disgiuntamente 2055 IL CANCELLIERE -1- all'avvocato ANTONIO MAITILASSO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - controricorrente Richiesta copia legale nonchè contro dal Sid per dirit LI LUIGI, LI RI ARNALDA, LI GIANFRANCO, 19 SET 2001. IL CANCELLERE CC MI, CATTOLICA ASSIC SCARL, NT MA;
- intimati CORTE SUPREMA I CASSAZIONE UFFICIO COPIE e sul 2° ricorso n° 00847/00 proposto da: Richiesta copia studio NT MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dal Sig. ZZ per diritti L. 12000 DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell'avvocato ANNA 21 SET. 2001 il IL CANCELLIERE ZZ, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato MAURIZIO TOSADORI, giusta delega in atti;
DIRITTI D controricorrente e ricorrente incidentale
contro
FIRS SPA ITAL ASSIC IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE LIRE 5000 CANCELLERIA POLA 31, presso lo studio dell'avvocato STEFANO STELLACCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale AV158934 nonchè
contro
AV158935 LI LUIGI, LI RI ARNALDA, LI GIANFRANCO, CC MI, CATTOLICA ASSIC SCARL, F.MA. SERVICE DI RC & C SNC;
intimati e sul 3° ricorso n° 00971/00 proposto da: -2- LI RI ARNALDA, LI LUIGI, LI GI ANFRANCO, CC MI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F CESI 72, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO FRANCESCO LEVATO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCO SCOPA, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
FIRS SPA ITAL ASSIC IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE POLA 31, presso lo studio dell'avvocato STEFANO STELLACCI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
FA.MA. SERVICE DI RC & C SNC, CATTOLICA ASSIC SCARL, NT MA;
- intimati avverso la sentenza n. 226/99 della Corte d'Appello di TRENTO, Sezione Promiscua, emessa il 25/05/99 e depositata il 16/06/99 (R.G. 149/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Giulio IPPOLITO;
udito l'Avvocato Stefano STELLACCI;
udito l'Avvocato Biagio Francesco LEVATO;
-3- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per 11 'accoglimento del ricorso LI per quanto riguarda le spese ed il rigetto nel resto. -4- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 28.6.1996 i fratelli VI IG, RI AL e CO e la loro madre CA NA convenivano davanti al tribunale di Rovereto NT AR e la s.n.c. FA.MA. Service, al fine di ottenere il ristoro dei danni conseguenti alla morte di VI DA, rispettivamente padre e marito degli attori, verificatasi per incidente stradale il 9.11.1990 determinato dalla condotta di guida da parte del NT dell'auto Croma di proprietà della FA.MA, che investiva l'auto condotta dal VI. Si costituiva la FA.MA, chiedendo la chiamata in causa della propria assicurazione s.p.a. FI in 1.c.a. e della s.p.a. impresa designata per conto delCA Assicurazione , Fondo di Garanzia. Disposta d'ufficio, ex art 107 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle suddette società, entrambe si erano costituite e la FI eccepiva la prescrizione, ex art. 2947 C.C. del diritto azionato dagli eredi VI, precisando che gli stessi avevano proposto la medesima domanda con citazione notificata 1'11.6.1992 e che il processo era stato dichiarato estinto con provvedimento del g.i., confermato poi dal Collegio, a causa della mancata Q 3 riassunzione della causa dopo la dichiarazione di interruzione per la 1.c.a.. La CA eccepiva la carenza di legittimazione passiva, essendo unico legittimato il commissario liquidatore a norma degli artt. 9 e 13 1. n. 39/1977. Il Tribunale condannava il NT e la FA in solido al pagamento in favore della CA di £. 270 milioni e di £. 60 milioni ciascuno in favore di VI IG ed AL e di £. 65.342.210 in favore di VI CO, oltre interessi;
accertava l'obbligo della FI, condannando la CA a tener indenni i convenuti. Proponevano appello la FI ed appelli incidentali la FA.MA e la CA. La corte di appello di Trento, con sentenza depositata il 16.6.1999, dichiarava prescritta l'azione risarcitoria dei VI con riferimento alla posizione della s.p.a. FI, con conseguente venir meno dell'obbligo di manleva in favore della FA.MA. Determinava il risarcimento spettante ai danneggiati, in linea capitale, in 220 milioni per E. NA CA in £. 40 milioni ciascuno per VI IG ' e RI AL ed in f. 45.342.210 per VI CO. Dichiarava il difetto di legittimazione passiva della CA e confermava nel resto l'impugnata sentenza. 4 Condannava in solido i VI e la FA.MA, a rifondere in ragione di metà per ciascuna parte, le spese di primo e secondo grado in favore della FI e della CA. Riteneva la corte di merito che la FI, essendo stata chiamata in giudizio per ordine del giudice, era divenuta parte a tutti gli effetti del giudizio, per cui essa era legittimata a proporre l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dagli attori VI, il cui accoglimento comportava il venir meno di qualsiasi obbligo di risarcimento da parte della FI nei rapporti interni con il proprio assicurato;
che in merito a detti rapporti interni non poteva essersi formato il giudicato, in quanto l'accertamento della prescrizione finiva per travolgere ogni pretesa di manleva. Inoltre, in tema di assicurazione obbligatoria di cui alla 1. n. 990/1969, sussiste un rapporto di solidarietà, per quanto atipico, per cui, ai sensi dell'art. 1310, ult. C. I non avendo la FA.MA. tempestivamente, eccepito la C.C., prescrizione, ciò equivaleva a rinunzia, con conseguente perdita del diritto di regresso del debitore rinunciante alla prescrizione. Secondo la Corte territoriale nella fattispecie operava il terzo comma dell'art. 2947 C.C., per cui, essendo intervenuta sentenza irrevocabile di patteggiamento del 5 NT in data 1.10.1991, era cominciato a decorrere il termine biennale di prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 2947 C.C., interrotto con la notifica della citazione dell'11.8.1992 (giudizio poi dichiarato estinto). Riteneva, invece, la corte di merito, confermando la decisione del tribunale, che l'eccezione della prescrizione da parte della FA.MA. era tardiva per non aver sollevato detta eccezione nè nella comparsa di risposta nè nell'udienza ex art. 180, del 26.2.1997, ma, avendola formalizzata solo dopo la costituzione della FI all'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., fissata il 26.3.1997. Infine la Corte riliquidava il danno morale nei termini suddetti, tenendo conto dell'età della vittima (72 anni) e riconfermava la liquidazione del danno patrimoniale. Riteneva la corte il difetto di legittimazione passiva della CA, poichè il D.M. Industria del 23.5.1994, con cui si disponeva la 1.c.a. della FI, in deroga alla regola generale, attribuiva al commissario liquidatore il compito di procedere per conto del Fondo di Garanzia alla liquidazione dei danni e lo stesso decreto individuava nell'Assitalia la compagnia tenuta a prestare assistenza alla FA.MA.. 6 Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la FA.MA.. Resistono con rispettivi controricorsi, che contengono anche ricorsi incidentali, i VI ed il NT. Ha proposto controricorso la FI. La FA, i VI e la FI hanno presentato memorie Motivi della decisione Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, а norma 1. dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale la FA.MA. lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c.. Assume la ricorrente che la FI aveva impugnato la sentenza di primo grado limitatamente ai capi riferiti direttamente agli interessi degli eredi VI e non ai rapporti tra assicurato ed assicuratore, per il quale il tribunale di Rovereto (capo 5 della sentenza) aveva statuito l'obbligo della FI in 1.c.a. di tener indenne i convenuti del pagamento da effettuare ai VI. Il giudice di appello, invece, aveva effettuato ultrapetizione ritenendo che la fondatezza dell'eccezione di prescrizione della FI finisse necessariamente per travolgere ogni pretesa di manleva nei suoi confronti. 7 Ritiene la ricorrente che l'appellante FI si fosse disinteressata completamente dell'accertato suo obbligo di manleva e quindi del suo rapporto con l'assicurato.
2. Il motivo è infondato e va rigettato. L'individuazione del contenuto dell'atto di appello rientra di regola nell'incensurabile valutazione del giudice di merito. Tale valutazione spetta, tuttavia, con cognizione piena alla corte di cassazione, qualora sia denunziato un error in procedendo, al fine di accertare se la funzione giurisdizionale relativa ad un punto della pronuncia impugnata debba considerarsi, a cagione dei limiti della devoluzione, esaurita, con preclusione di ogni ulteriore esame di esso (S.U. 6.7.1973,n. 1911). Ciò premesso, al fine dell'individuazione del contenuto della domanda ( e dell'atto di impugnazione) non sufficiente limitarsi a considerare il tenore letterale delle richieste conclusive formulate dalla parte, ma occorre ricostruire la volontà con riferimento anche ai fatti esposti ed alle considerazioni svolte nella parte motiva dell'atto, alle finalità avute di mira dall'istante ) 0 dall'impugnante), desumibili dal contenuto sostanziale della pretesa, dalla situazione dedotta in giudizio, dal tipo e dai limiti dell'azione proposta e dal comportamento 8. processuale concretamente assunto dalla parte medesima (Cass. S.U. 21.2.2000, n. 27).
2.2. Nella fattispecie, dall'esame dell'atto di appello, emerge che la pretesa sostanziale della FI, con l'impugnazione, era quella di vedersi riformare la sentenza nella parte che la condannava alla manleva ed а tal fine sosteneva che l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento degli attori poteva essere sollevata anche da lei, chiamata in causa, e che il termine prescrizionale in questione era quello di cui all'art. 2947 c.c. e non quello contrattuale, come ritenuto dal primo giudice. Allorchè la FI conclude perchè sia dichiarata la prescrizione nei suoi confronti del diritto vantato dagli attori, poichè in tutta la parte motiva dell'appello essa assume di essere stata chiamata in causa in garanzia dai convenuti ed in questi termini di essere stata condannata dal tribunale, essa richiedeva una revisio della statuizione sulla prescrizione nell'ambito della causa di garanzia e, quindi, sostanzialmente che fosse escluso il suo obbligo di manleva. Essendosi in questi termini pronunciato il giudice di appello, va escluso ogni vizio di ultrapetizione e di violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., lamentato dalla ricorrente. 9 3.1. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2937 C.C. e 1310, C. 3, nonchè dell'art. 12 disp. prel.. Assume la ricorrente che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che, non avendo essa proposto tempestivamente l'eccezione di prescrizione, ciò comportasse una rinuncia alla stessa;
che si trattava, invece, solo di una preclusione processuale. Ciò comportava che, vertendosi in ipotesi di obbligazione solidale, non poteva ritenersi che sussisteva una rinunzia da parte sua alla prescrizione.
3.2. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente principale lamenta la violazione ○ falsa applicazione dell'art. 180 c.p.c. nonchè degli artt. 2934, 1306 e 2947 c.c.. Assume la ricorrente che, avendo essa fatta propria l'eccezione di prescrizione sollevata dalla FI nei confronti degli attori, ciò non poteva avvenire che successivamente alla costituzione della FI e quindi all'udienza del 26.3.1997, con superamento dei limiti di cui all'art. 180 c.p.c.. Ritiene, inoltre, la ricorrente che la sentenza della corte di merito ha un contenuto contrastante tra i vari condebitori solidali, in disarmonia con l'art. 1306, C. 2°1 10 c.p.c., che vuole che la sentenza favorevole ad uno dei debitori solidali produca i suoi effetti anche nei confronti degli altri condebitori.
4.1. I due motivi, essendo strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati. va, anzitutto, osservato che in tema di responsabilità aquiliana per risarcimento dei danni prodotti da circolazione di veicoli, l'introduzione, ai sensi dell'art. 18 della 1. n. 990/1969, dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore 1 о del Fondo di garanzia a norma dell'art. 19 stessa legge), non ha escluso l'azione per responsabilità aquiliana nei confronti dei danneggianti. Il danneggiato quindi, potrà agire anche esclusivamente nei ' confronti dei responsabili ex art. 2054 C.C. per il risarcimento del debito aquiliano. Qualora, invece, il danneggiato agisca cumulativamente tanto nei confronti del danneggiante ex art. 2054 c.c. che del suo assicuratore (ex art. 18 1. n. 990/1969), questi sono tenuti in solido al risarcimento del danno, stante l'eadem causa obbligandi ricorrente nel nesso tra debito aquiliano ed obbligazione indennitaria ex lege (assunta dall'assicuratore) (Cass. 12.2.1998, n. 1471; Cass. 16.8.1988, n. 4950; Cass. 23.1.1987,n. 646). ९. Sennonchè, per quanto l'obbligazione del danneggiante nei confronti del danneggiato derivi dal fatto illecito e quella dell'assicuratore derivi da una complessa fatt ispecie alla cui integrazione concorron l'illecito, il contratto di o assicurazione e la relazione diretta che la legge instaura tra il danneggiato e l'assicuratore, estendendo al primo gli effetti del contratto, il debito da fatto illecito che fa capo al danneggiante e quello di pagamento dell'indennizzo che grava sull'assicuratore, sono legati da un vincolo di solidarietà ancorchè atipico, donde la proponibilità cumulativa delle due azioni. Conseguenza di detta solidarietà (sostanziale) che il pagamento effettuato dal responsabile o dal suo assicuratore ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro (Cass. 28.11.1988,n. 6402), essendo entrambi debitori nei confronti del danneggiato da illecito conseguente a circolazione stradale del risarcimento dell'unico fatto dannoso per quanto per fonti diverse.
4.2. Infatti il principio della solidarietà, di cui all'art. 2055 C.C., si fonda sull'unicità del fatto dannoso subito danneggiato, al cui risarcimento siano chiamati più dal soggetti, a nulla rilevando in contrario la diversità delle fonti dalle quali le obbligazioni derivano. Infatti, poichè l'art. 2055 C.C. fa riferimento all'unicità del fatto 12 dannoso, ai fini della solidarietà, essa Va esaminata con solo riguardo alla posizione del danneggiato e non va intesa come identità delle azioni giuridiche nei confronti dei danneggianti e neppure come identità delle norme giuridiche sulla cui base essi sono tenuti al risarcimento (Cass. 4.3.1993, n. 2605). La natura solidale o meno dell'obbligazione è una questione di diritto sostanziale e, pertanto, prescinde dal punto se l'azione sia stata proposta contro i vari obbligati solidali ( con le azioni loro proprie) o contro uno soltanto di essi. Da ciò consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dai VI, è vero che nella fattispecie è stata proposta esclusivamente l'azione di cui all'art. 2054 C.C. e non cumulativamente anche l'azione diretta contro l'assicuratore; sennonchè ciò non toglie che il debito aquiliano dei convenuti sia pur sempre solida le con quello dell'assicuratore, anche se quest'ultimo andava richiesto con l'azione diretta. La manc ata proposizione di quest'ultima comporta solo che l'assicurat ore non potrà essere condannato al pagamento diretto nei confronti del danneggiato, ma non ne fa venir meno la solidarietà.
4.3. Dalla solidarietà atipica tra debito del danneggiante e quello dell'assicuratore, non può però desumersi, come sostiene la ricorrente principale che dell'eccezione di 13 prescrizione, sollevata da uno dei due condebitori, può giovarsene anche l'altro, che non l'abbia egualmente sollevata. Infatti, come è stato osservato da questa Corte con sentenze 21.5.1977,n. 2132; 24.10.1975, n. 3527; Cass. 24.3.1959, n. 915, l'eccezione di prescrizione fatta valere da alcuni dei condebitori non opera a favore degli altri, ma costoro hanno esplicitamente propria per potersenel'onere di farla giovare. In altri termini ciascuno dei debitori solidali, che intende della prescrizione, deve sollevare detta avvalersi eccezione. Detto principio va condiviso, tenuto conto della natura dispositiva di detta eccezione. - e giova notarlo fin d'ora che la 4.4. Il vero è molteplicità dei vincoli che caratterizza l'obbligazione solidale, e la necessità per il giudice di adeguare alla richiesta delle parti la propria pronuncia in un campo in cui ha modo di esprimersi l'autonomia delle parti (art. 2937 c.c.) rendono possibili non solo diversi processi e diverse sentenze in ordine alla stessa obbligazione, ma anche diverse pronunce nello stesso procedimento. Infatti la facoltà del debitore solidale di avvalersi della sentenza favorevole fra il creditore ed altro coobbligato concerne ༢ .. l'ipotesi in cui sul obbligatorio sia stata rapporto sola sentenza i cui effetti possono pronunciata una comunicarsi al condebitore non in causa, mentre trova limiti alla sua applicazione nell'eventuale esistenza nei confronti contrario sul del medesimo condebitore del giudicato medesimo punto (Cass. 6.11.1996, n. 9647). contempla vari effetti Peraltro l'art. 1310 C.C. che estensivi in tema di prescrizione, non prevede tra questi il dell'eccezione di prescrizione sollevata da uno dei caso debitori solidali. Anzi la norma all'ultimo comma prevede che la rinunzia fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri.
4.5. E' vero che la rinunzia alla prescrizione è un istituto di diritto sostanziale ed ha valore negoziale, mentre la (mancata) eccezione di prescrizione attiene all'ordine processuale, ma la norma, così come strutturata, denota che il legislatore non ha inteso estendere agli altri debitori solidali, il comportamento di un debitore solidale che ha inteso giovarsi della prescrizione maturata.
4.6. Peraltro, ed in ogni caso, il giudice di merito ha ritenuto che la mancata tempestiva proposizione dell'eccezione di prescrizione comportasse tacita rinunzia alla stessa. 15 Osserva che,Corte perchè sussista A tal fine questa (art. 2937 c.c.) è tacita prescrizione rinunzia alla necessaria un'incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui. Occorre, cioè, che nel comportamento del debitore sia insita, senza possibilità di diversa interpretazione, l'inequivoca volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice di merito è incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato. In passato si era sostenuto al riguardo che l'iniziale accettazione da parte del convenuto del contraddittorio sul merito, non comportasse una rinunzia implicita alla non potendo tale comportamento ritenersi prescrizione, incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione, atteso che il debitore poteva avere interesse a contestare in un primo tempo la fondatezza della domanda sotto un profilo di merito, riservandosi successivamente nel prosieguo del giudizio, l'eccezione di prescrizione (Cass. 7.5.1996, n. 4235). Sennonchè, a seguito dell'attuale formulazione dell'art. 180 con la previsione di un termine perentorio per C. 3°, C.C., la proposizione delle eccezioni processuali e di merito, non può ritenersi precluso per il giudice di merito di 16 proposizione tempestiva inferire dalla mancata prescrizione, in assenza di diversa dell'eccezione di interpretazione, che detto comportamento sia incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. Tanto ha fatto il giudice di merito che, quindi, nell'ambito dei suoi poteri di accertamento ha ritenuto che la mancata tempestiva proposizione costituisse una rinunzia tacita alla prescrizione. Nè la suddetta motivazione è stata censurata sotto il profilo motivazionale, ma esclusivamente sotto il profilo della violazione di legge. 1306, C. 2, 5.1. Nè sussiste alcuna violazione dell'art. C.C., in merito all'opponibilità al creditore della sentenza favorevole emessa nei confronti di uno dei condebitori solidali. La norma, infatti, come sopra si è detto, presuppone che il giudizio si sia svolto solo tra il creditore ed uno dei condebitori, per cui gli altri condebitori solidali, che non hanno partecipato al giudizio, possono opporre al creditore la sentenza favorevole. Tanto non si è verificato nella fattispecie, nè ciò costituisce disarmonia con il sistema, come pare ritenere il ricorrente principale, perchè l'obbligazione solidale determina la costituzione, non già di un unico rapporto Q 17 obbligatorio, con pluralità di soggetti dal lato attivo dal lato passivo, bensì di tanti rapporti obbligatori, tra distinti, quanti sono i condebitori o i debitori loro solidali, per cui i vari debitori solidali che abbiano partecipato al giudizio sono soggetti alle preclusioni derivanti dal giudicato nei loro confronti (Cass. 6.11.1996,n. 9647).
5.2. Nè nella fattispecie la situazione è diversa perchè in siffatta obbligazione solidale tra danneggiante assicurato ed assicuratore, può sussistere un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Infatti detta ipotesi sussiste solo nel caso che l'attore danneggiato abbia proposto l'azione diretta ex art 18 1. n. 990/1969, stante l'espresso disposto di cui all'art. 23 stessa legge, e questo litisconsorzio è solo di natura processuale ed anche atipico, mentre nella fattispecie i danneggiati hanno proposto solo un'azione di responsabilità aquiliana, per cui non sussisteva l'ipotesi suddetta di litisconsorzio. La FI in 1.c.a. e la CA sono stati solo dei chiamati in giudizio.
6. Quanto alla proponibilità in via surrogatoria dell'eccezione di prescrizione di un diritto azionato verso il proprio debitore da parte del creditore, in luogo del ९ 18 predetto debitore che sia rimasto inerte o abbia rinunciato a proporla (art. 2939 c.c.), va osservato che essa mira ad assicurare al creditore la conservazione della garanzia generica offertagli dal patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.), con l'estinzione del diritto del terzo nei confronti del debitore inerte o rinunciante, nei limiti peraltro della somma che questi deve al creditore. Invece, la proponibilità della stessa eccezione da parte di qualsiasi altro terzo che vi ha interesse, pur prevista non produce l'estinzione del diritto,dall'art. 2939 C.C., nè paralizza l'azione del creditore inerte o rinunciante, ma tale risultato relativo e limitato, determina esclusivamente nell'ambito del rapporto tra il terzo interessato e detto debitore, attribuendo al primo, quando per la duplicità dei rapporti sostanziali vi sia una dipendente duplicità di rapporti processuali, una legittimazione ad eccepire la prescrizione (e ad impugnare la decisione di primo grado che abbia escluso la prescrizione, per gli effetti che spiega sul rapporto in cui sono parti il soggetto che vi abbia interesse ed il debitore) nei rapporti della sua controparte di tale rapporto e nell'ambito di esso. Ne consegue che l'eccezione che, di prescrizione del diritto dell'attore principale non proposta dal convenuto garantito, può essere ove 19 formulata dal chiamato nell'ambito del rapporto di garanzia, non può essere dallo stesso soggetto proposta nei confronti dell'attore principale al fine di paralizzare la pretesa da questi fatta valere nei confronti del convenuto garantito (Cass. S.U. 24.7.1981, n. 4779). Nella fattispecie, pertanto, l'eccezione di prescrizione del diritto degli attori legittimamente è stata avanzata dalla chiamata in garanzia, ma essa è produttiva di effetti solo nell'ambito del rapporto di garanzia, tra assicuratore ed assicurati.
7.1. Quanto alla censura di violazione dell'art. 180 c.p.c., anche essa è infondata. Infatti va osservato che le norme con le quali la 1. 20.12.1995 n. 534 ha regolato la sequenza delle udienze di cui agli artt. 180 e 183 c.p.c. sono poste a tutela del diritto di difesa delle parti ed hanno natura tendenzialmente inderogabile. Pertanto certamente all'esito dell'udienza di prima comparizione, il giudice deve d'ufficio fissare l'udienza di trattazione ed assegnare al convenuto il termine per la proposizioni delle eccezioni in senso stretto, salvo diverso accordo delle parti o rinunzia da parte del convenuto, senza necessità di un'istanza del 24.5.2000, n. 6808), comeconvenut o (Cass. erroneamente 20우 ritiene la sentenza impugnata (la cui motivazione in questi termini va corretta). Infatti l'art. 180, C. 2, c.p.c., obbliga e non facoltizza il g.i. a concedere il termine ivi previsto, senza necessità di richiesta, lasciando libero il giudice solo di fissare un termine diverso, nei limiti del massimo indicato. se l'istruttore, dopo aver Sennonchè da ciò consegue che celebrato l'udienza di prima comparizione, rinvii puramente e semplicemente all'udienza di trattazione senza fissare il termine in esame, tale omissione non produce alcuna nullità processuale, dovendo ritenersi il termine ex art. 180 c.p.c. implicitamente fissato in misura pari a quello legale e che il giudice non ha inteso ridurre detto termine.
7.2. Nella fattispecie la FA non ha proposto l'eccezione di prescrizione neppure entro tale termine, per cui deve ritenersi decaduta dalla stessa. Infatti la decadenza della facoltà di proporre l'eccezione prescrizione credito dell'attore, eccezione del di rientrante fra quelle di merito non rilevabili di ufficio, osservanza del termine previsto dall'art. 180, per mancata C. 2, c.p.c. in quanto posta in ragione dell'interesse pubblico al sollecito e corretto svolgimento del processo, ha carattere assoluto ed inderogabile ed è, pertanto, Q 21 rilevabile d'ufficio indipendentemente da specifica eccezione di parte.
8. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e n. nonchè dell'art. 9 n.d.l. 857/1976, 20 1. 990/1969, conv. in 1. n. 39/1977. Assume la ricorrente che, poichè è principio consolidato che spetta, in caso di 1.c.a. la legittimazione passiva designata, la r.c.a., all'impresa dell'assicuratore per essendo irrilevante che il commissario liquidatore sia stato autorizzato, ai sensi dell'art. 9 1. n. 37/1977 alla ' liquidazione delle pendenze, anche per conto di detto Fondo di erroneamentegaranzia, la sentenza di appello ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Società CA, attribuendo al decreto ministeriale, con il quale il commissario liquidatore della FI era stato autorizzato a procedere per conto del Fondo di garanzia alla efficacia derogativa del disposto liquidazione dei danni, dell'art. 19, c. 3°, 1. n. 990/69. 9.1. Il motivo è infondato e va rigettato. Va infatti ricordato che l'azione proposta dagli attori era esclusivamente un'azione di responsabilità aquiliana e non un'azione nei confronti del Fondo di diretta anche 2 22 4 garanzia, nei cui confronti solo la convenuta FA.MA. aveva proposto una domanda di garanzia. Pertanto, senza apposita domanda di risarcimento rivolta dal sinistrato, ai sensi dell'art. 19 legge n. 990-1969, non poteva attribuirsi valore di supplenza alla funzione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, dal momento che il Fondo e' stato istituito a protezione di tali vittime e non dei soggetti responsabili dei sinistri stradali, su quali ricade l'obbligo del risarcimento. rilievo, infatti, ha in tale fattispecie il fattoNessun che la societa' assicuratrice sia stata evocata in dell'art. 107giudizio per ordine del giudice ai sensi C.P.C.; perche' cio' determina soltanto una situazione processuale di litisconsorzio necessario fra le parti originarie e quelle chiamate in causa e, non essendo tale situazione modificabile in prosieguo, si verifica in sede di gravame un fenomeno di inscindibilita' della causa, per gli effetti previsti dall'art. 331 C.P.C., donde la necessita' della trattazione unitaria del processo e del mantenimento del litisconsorzio in fase di appello, come di Cassazione e di rinvio. Ma al di fuori di tale particolare aspetto processuale, nell'ambito del procedimento rimangono fermi ed inalterati i principi fondamentali che lo regolano, fra i 23 quali quello della domanda, sicche' il giudice non puo' condannare una parte al pagamento di somme in favore dell'altra parte, senza un'esplicita richiesta di quest'ultima (nella fattispecie degli attori).
9.2. Nella fattispecie opera, invece, l'art. 13 della 1. n. 39/1977, secondo cui gli assicurati ( nella fattispecie la FA.MA. ed il NT), in caso di 1.c.a. dell'assicuratore, possono far valere nei limiti delle somme indicate nell'art. 21, ult. C.
1. n. 990/1969 i diritti derivanti dal contratto nei confronti del Fondo di garanzia (attualmente della CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada), agendo nei confronti dell'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro o, nel caso previsto dall'art.9, nei confronti del commissario liquidatore dell'impresa in liquidazione. Ne consegue che nella fattispecie, l'azione di garanzia (fondata sull'art. 1917 c.c.) proposta dall'assicurata poteva essere fatta valere esclusivamente contro il commissario liquidatore della FI, essendo lo stesso autorizzato a procedere alla liquidazione dei danni ai sensi dell'art. 9 1. n. 39/1977, e non nei confronti dell'impresa designata. 10. Il ricorrente incidentale NT, con l'unico motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza di primo e di 24 secondo grado ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 139, c.1 e 2, c.p.c. in relazione agli artt. 156-157 e 160 c.p.c., nonchè degli artt. 106 e 107 d.p.r. n. 1229/1959, ed, in ogni caso la nullità del della sentenza di secondo grado per procedimento e violazione degli artt. 139, c. 2°, c.p.c. in relazione agli 106 e 107 artt. 156-157 e 160 nonchè degli artt. c.p.c, d.p.r. n. 1229/1959. Quanto al giudizio di primo grado, assume il ricorrente che la notifica dell'atto di citazione è nulla, essendo stata effettuata in Arco, in via delle Scuderie, mentre egli risiedeva in Arco, viale Rovereto, n. 72. Quanto alla notifica dell'atto di appello, ritiene il ricorrente incidentale che essa è nulla in quanto essa fu effettuata dall'ufficiale giudiziario presso il tribunale di Rovereto, incompetente, dovendo essere effettuata dall'Ufficio unico notifiche presso la corte di appello di Trento;
che essa è, altresì, nulla non essendo apposta in calce o a margine la richiesta per la notifica di persona e per essere stata effettuata a persona diversa dall'appellato e con lui non convivente. 11.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato. Q 25 esaminare la censura di nullità Occorre preliminarmente della notifica dell'atto di appello. Poichè si assume un error in procedendo, questa Corte può passare all'esame degli atti processuali. Quanto alla prima doglianza (incompetenza dell'ufficiale giudiziario) va osservato che in materia di notificazione, per il combinato disposto degli artt. 106 e 107, C. 2, costituisce principio fondamentale d.p.r. 1299/1959, n. quello dell'attribuzione concorrente (competenza promiscua) all'ufficiale giudiziario del della potestà notificatoria deve essere eseguita la notificazione ed a luogo in cui quello addetto all'autorità giudiziaria competente a conoscere della causa, cui la notificazione, il attiene quale ultimo può operare anche fuori della circoscrizione territoriale, ma solo a mezzo del servizio postale (Cass. sez. III, 26.8.1985,n. 4549). Pertanto, essendo stato l'atto di appello notificato dall'ufficiale giudiziario presso il tribunale di Rovereto, nell'ambito della sua circoscrizione territoriale, non vi è incompetenza di detto organo notificante, essendo essa concorrente con quella dell'ufficiale giudiziario presso il giudice di appello (corte di appello di Trento). 11.2. Quanto all'omessa indicazione della persona a richiesta della quale veniva effettuata la notificazione, va 26 osservato che essa comporta nullità della notificazione so lo nel caso in cui non possa desumersi dallo stesso atto processuale, chi sia la persona ad istanza della quale sia stata eseguita la notifica (Cass. 4.1.1995, n. 140). Nella fattispecie emerge con tutta chiarezza che gli istanti erano i difensori procuratori dell'appellante FI. 11.3. Quanto alla mancata richiesta per iscritto che la notifica, per quanto fuori dal comune dalla sede dell'ufficio, fosse effettuata di persona e non con il servizio postale, questa omissione non è causa di nullità della notifica stessa eseguita personalmente dall 'ufficiale giudiziario. Infatti la norma in questione, che dispone la richiesta per iscritto per la notifica fuori sede da parte dell'ufficiale giudiziario di persona, regola esclusivamente i rapporti tra il richiedente la notificazione e l'ufficiale giudiziario che deve eseguirla, tant'è che il primo può rifiutare di eseguire detta notifica fuori sede personalmente, in mancanza della richiesta scritta. La mancanza di detta richiesta per iscritto non incide, invece, sulla validità della notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario, fuori dal Comune, sede dell'ufficio (fermi ovviamente gli altri principi attinenti alla sua competenza), in quanto non può dubitarsi che il 27 soggetto notificando non vede menomata la sua posizione per il fatto che la notifica sia stata eseguita di persona dall'ufficiale giudiziario, invece che con il servizio postale, nè ciò riduce le garanzie da cui deve essere assistita la notifica. 11.4. Quanto alla censura che la notifica dell'atto di appello sia stata effettuata nelle mani di persona non convivente e, quindi, sotto questo profilo, sia nulla, ritiene questa Corte che essa sia infondata. In punto di fatto va rilevato che la notifica in questione è stata effettuata a NT presso il proprio domicilio in Pomarolo, via Case Sparse, "a mani della cognata EL Maura addetta alla ricezione che ne cura la consegna". Osserva questa corte che, ai fini della validità della di famiglia, ai sensi dell'art. 139 notifica a persone c.p.c., non è richiesto necessariamente un rapporto di convivenza tra detta persona ed il destinatario, con la conseguenza che, ove il familiare trovato dall'ufficiale giudiziario nell'abitazione del destinatario stesso accetti l'atto senza riserve, la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il notificando, il quale assume di non aver ricevuto l'atto, fornisca adeguata dimostrazione che la inpresenza casa del familiare era del tutto occasionale e temporanea, non essendo a tal fine sufficiente G 28 la produzione del certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza (Cass. 19.2.1992, n.2060). 11.5. Nella fattispecie, a parte il rilievo che il ricorrente incidentale non ha mai assunto espressamente che la cognata non gli abbia poi consegnato l'atto di appello, detta cognata si qualificòed a parte il rilievo che all'ufficiale giudiziario come addetta alla ricezione, in ogni caso il ricorrente non ha provato che la presenza in casa della familiare fosse del tutto occasionale e che non fosse vero che la stessa non era addetta alla ricezione degli atti. Ne consegue che sono infondate tutte le censure mosse dal NT relativamente alla nullità della notifica dell'atto di appello. 11.6. Ciò comporta che è preclusa ogni doglianza relativa alla nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado. Infatti l'eventuale nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado o dell'atto di chiamata in causa del terzo, che non sia fatta valere in appello per essere il terzo il convenuto rimasto contumace (sebbene regolarmente citato in appello), non può essere per la prima volta dedotta nella fase di Cassazione, a causa Q 29 dell'intervenuta preclusione derivante dal principio fissato dall'art. 161 c.p.c, secondo cui i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione (Cass. 15.11.1995, n. 11827). 12.1. Quanto al ricorso incidentale dei VI, essi con il primo motivo lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 92, 343, 99, 100, 107 c.p.c., relativamente al capo con cui essi erano stati condannati a rifondere le spese di entrambi i gradi alla società CA, nonostante che detta società fosse decaduta dall'appello incidentale, per non essere lo stesso avvenuto nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., richiamato dal successivo art. 343 c.p.c., ma con costituzione avvenuta alla prima udienza ( e quindi erroneamente la sentenza impugnata aveva rigettato questa eccezione) e nonostante che nessuna domanda fosse stata proposta dai VI nei confronti della CA e dalla FI, per cui non erano rimasti soccombenti nei suoi confronti. 12.2. Con il secondo motivo di ricorso ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 107, nonchè 92 c.p.c., per aver ritenuto che la FI fosse legittimata rispetto ad una domanda non proposta nei suoi confronti ad eccepire l'estinzione per prescrizione del nei confronti della FA.MA., condiritto fatto valere 30 diritto anche alla refusione delle spese nei confronti di loro attori, che nulla avevano richiesto alla FI. Nello svolgimento dei predetti due motivi i ricorrenti VI pongono in rilievo in particolare che nessuna domanda essi avevano proposto nei dellaconfronti FI e della CA, chiamate in giudizio iussu iudicis e che restavano distinte le due azioni, quella di responsabilità extracontrattuale, proposta da loro
contro
FA.MA e NT, e quella di garanzia (contrattuale) posta dalla FA.MA., contro la FI e la CA. 12.3. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 2947 C.C. per aver ritenuta la prescritta l'azione dei VI, parificando la sentenza ex art. 444 c.p.p. alla sentenza penale irrevocabile di cui in questi termini accogliendo la tesi all'art. 2947 C.C., della FI. 13.1. Ritiene questa Corte che i motivi essendo strettamente connessi vanno trattati congiuntamente. Essi sono fondati solo parzialmente in relazione alla ' statuizione di condanna alle spese in favore della CA e della FI. Infatti, interpretando nel suo contenuto sostanziale il primo, ed secondoin particolare il motivo di ricorso, emerge che i ricorrenti lamentano di essere stati condannati 31 ingiustamente alle spese non solo in favore della CA ma anche in favore della FI, nei cui confronti egualmente non avevano proposto alcuna domanda, per cui nessuna loro pretesa era stata rigettata. Ciò è esatto, pur con alcune precisazioni. Osserva questa Corte che il criterio della soccombenza, per giusti quando non viene escluso dalla compensazione motivi, opera anche al fine di individuare chi debba sopportare le spese del chiamato in garanzia, o anche del terzo interveniente, pure quando nei suoi confronti non sia emessa alcuna pronuncia di stata proposta alcuna domanda con conseguenza che le spese processuali del merito, la non sia rimasto chiamato del terzo interveniente che soccombente, devono gravare sul soggetto (attore convenuto), che sia rimasto soccombente (Cass. 14.12.1985, n.6333; Cass. 4.5.1990, n. 3729). 13.2. La parte soccombente va identificata, alla stregua del principio di causalità sul quale si fonda la responsabilità in quella che avendo lasciata insoddisfatta del processo, una pretesa riconosciuta fondata 0 unaazionato pretesa riconosciuta fondata abbia dato causa alla lite. pur essendo Pertanto, in caso di chiamata in garanzia, distinte la domanda dell'attore nei confronti del convenuto e la chiamata in garanzia di questo nei confronti del terzo, 32Q. mancando un diretto rapporto processuale tra attore e terzo, in caso di soccombenza dell'attore nei confronti del convenuto, il primo è tenuto al pagamento delle spese sostenute dal chiamato, per la sua responsabilità nell'aver dato luogo, con una pretesa infondata, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo ( cfr. Cass. 27.4.1991, n. 4634). 13.3. Sennonchè nella fattispecie gli attori non sono risultati soccombenti nei confronti dei convenuti FA.MA e NT, bensì parte vittoriosa. La FA.MA. è risultata, invece, soccombente, non solo nei confronti degli attori, ma anche nell'ambito del rapporto di garanzia con la FA.MA. e la CA. Ne consegue che la condanna degli attori (per quanto in solido con la FA.MA.) al ristoro delle spese processuali sostenute dalla FI e dalla CA viola i suddetti principi di diritto. Pertanto sul punto l'impugnata sentenza va cassata, e, accertamenti, questapoichè non sono necessari ulteriori Corte, decidendo la causa nel merito, a norma dell'art. 384, C. 1, seconda parte, c.p.c. elimina la condanna dei VI (in solido) al ristoro delle spese processuali del doppio grado di merito in favore della FI e della CA. 33 14. Le altre censure dei ricorrenti incidentali VI, invece per carenza di legittimazione sono, inammissibili processuale, attenendo esse al rapporto di garanzia tra i convenuti e la FI e la CA, quale impresa comeal quale rapporto, sostengono gli stessi designata, ricorrenti incidentali, essi sono estranei, avendo proposto aquiliana responsabilità nei un'azione di esclusivamente confronti della FA.MA. e del NT, nella quale sono risultati vittoriosi. vanno il ricorso principale 15. In definitiva rigettati della FA.MA. e quello incidentale del NT. Va accolto, per quanto di ragione, il ricorso incidentale degli attori VI e va cassata in relazione l'impugnata sentenza, provvedendosi alla decisione nel merito suddetta. Esistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità
P.Q.M.
Riunisce i ilricorsi. Rigetta ricorso principale della FA.MA. e quello incidentale del NT. Accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale dei VI;
cassa in e decidendo la causa nel relazione l'impugnata sentenza ' merito a norma dell'art. 384, C. 1, parte II, c.p.c., elimina la condanna dei VI (in solido) al ristoro delle S' 34 spese processuali sostenute dalle S.P.A. FI in 1.c.a. ed Assicurazioni La CA nei due gradi di merito. Compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, lì 13 dicembre 2000. IL Presidente Aupalo Junliaus Il cons. est. Autamio Segreto IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 9 APR. 2001 - IL CANCELLIERE Giovanni Glambettiste A P เย ว U S www ・ 180000 TOE 430000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 888"5 SET. 2001 ..4 Arecent betonte Serie 30.000 Registrato in versate £. p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa RI Grazia DI FILIPPO) al n. Responsabile Servizio Atti Giudiziar (Dr. M. RACCICHIN 35