Sentenza 2 febbraio 2005
Massime • 1
È illegittima, e va annullata, la sentenza con la quale il Tribunale (condannando, nella specie, l'imputato per guida in stato di intossicazione da stupefacente), disponga la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con la formula "se già non disposta dalla competente autorità amministrativa", atteso che la competenza ad irrogare la predetta sanzione appartiene all'autorità giudiziaria che non può porre alcuna condizione all'emanazione della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2005, n. 17178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17178 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 02/02/2005
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 263
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 029920/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. SEZ. DIST. di FANO;
nei confronti di:
1) AG STEFANO, N. IL 23/12/1964;
avverso SENTENZA del 23/04/2004 TRIB. SEZ. DIST. di FANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. conclusioni: rigetto. OSSERVA
AG Stefano, imputato per il reato di guida in stato di alterazione psichica per l'assunzione di sostanze stupefacenti - fatto commesso in Fano il 10 novembre 2000 - è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Pesaro, alla pena di euro seicento di ammenda e spese conseguenti. Inoltre è stata disposta, nei suoi confronti, la sospensione della patente di guida per giorni trentuno, con la clausola "se già non disposta dalla competente Autorità amministrativa". Ricorre il Procuratore Generale di Ancona e chiede annullarsi la sentenza de qua ritenendosi la condizione apposta ("se già non disposta dalla competente Autorità amministrativa") meritevole di censura, violando, tale disposizione, il principio secondo il quale spetta al Giudice penale stabilire il periodo di sospensione da applicare.
Osserva:
LA CORTE Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato. La ragione addotta dall'impugnante a sostegno della richiesta di annullamento della sentenza impugnata è corretta. Ed, infatti, al Giudice penale è demandata, dalla disciplina normativa in oggetto, la determinazione quantitativa e la applicazione (necessaria) della sanziona amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, qualora venga accertato il fatto contravvenzionale oggi contestato all'imputato. Nessun altro compito, o condizione, può e deve il Giudice penale porre, risolvendosi poi nella naturale sede amministrativa - alla quale la competenza viene restituita in seguito alla conclusione del giudizio penale - la eventuale compensazione fra la sanzione amministrativa accessoria inflitta dal Giudice penale, e quella che il Prefetto ritiene di dover applicare in via definitiva. Infatti, poiché la competenza del Giudice penale ad applicare la sanzione amministrativa accessoria nel caso in cui dalla violazione amministrativa si sia prodotto un reato, è eccezionale e sostitutiva di quella naturale che appartiene alla pubblica amministrazione, l'assenza di concorrenza fra Autorità giudiziaria ed Autorità amministrativa, nell'esercizio di detta funzione, stanti le nette attribuzioni di competenze stabilite dagli artt. 186, 221, 222 e 224 Codice della Strada, impedisce già ex sè che ne derivino i temuti equivoci o controversie interpretative,ma unicamente in funzione delle così delineate, rispettive e non sovrapponigli competenze. In fine, e per lo stesso principio della non concorrenza, in materia, fra Autorità amministrativa ed Autorità giudiziaria, il periodo di sospensione - che in tal caso deve essere determinato dal Giudice penale - è unico, e pertanto l'eventuale periodo di sospensione disposta dal Prefetto, ove già sofferta, va computato in sede di esecuzione della sanzione amministrativa accessoria di che trattasi (Secondo il condiviso insegnamento di questa Suprema Corte, infatti, la sospensione provvisoria disposta dal prefetto e quella definitiva disposta dal giudice incidono sull'autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all'applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità. Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione delle sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria procedente (Cassazione penale, sez. un., 21 giugno 2000, n. 20, Cerboni)), fase questa che, ancora una volta, è di esclusiva competenza della Autorità amministrativa, a ragione della disciplina normativa qui prima indicata.
Pertanto la sentenza va annullata nella parte in cui fa riserva della eventuale previa applicazione della sanzione amministrativa in sede propria.
P.Q.M.
Visto l'art. 620 C.p.p.. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condizione espressa con le parole "se già non disposta dalla competente Autorità amministrativa che elimina.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2005.