CASS
Sentenza 28 aprile 2009

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La trasmissione di atti per ragioni di competenza, da uno ad altro ufficio del P.M. non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., viene meno solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che la abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiarato competente; e ciò perché, fino a quando un altro organo di giurisdizione non venga formalmente investito del procedimento con ordinanza suscettibile di dar luogo a conflitto, i provvedimenti di natura organizzatoria emessi da una parte, sia pure pubblica, sono inidonei a invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e seguenti cod. proc. pen., altro giudice possa essere in seguito investito del procedimento.

Commentario1

  • Redazione · https://www.diritto.it/ · 27 maggio 2019

    In forza della c.d. personalizzazione della funzione di accusa, il pubblico ministero gode, nel corso del procedimento a lui assegnatogli, di totale autonomia. Ciò rilevato, il magistrato che svolge tale funzione può essere sostituito dal procuratore capo soltanto in casi determinati, ossia nelle ipotesi in cui sussista un grave impedimento, rilevanti esigenze di servizio ovvero nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 36, primo comma, lett. a), b), d), e), cod. proc. pen. (art. 53, secondo comma, cod. proc. pen.). Il legislatore ribadisce, inoltre, che in tutti gli altri casi il pubblico ministero può essere sostituito soltanto con il suo consenso. Il presente contributo è tratto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2009, n. 29343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29343
Data del deposito : 28 aprile 2009

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