Sentenza 28 aprile 2009
Massime • 1
La trasmissione di atti per ragioni di competenza, da uno ad altro ufficio del P.M. non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., viene meno solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che la abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiarato competente; e ciò perché, fino a quando un altro organo di giurisdizione non venga formalmente investito del procedimento con ordinanza suscettibile di dar luogo a conflitto, i provvedimenti di natura organizzatoria emessi da una parte, sia pure pubblica, sono inidonei a invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e seguenti cod. proc. pen., altro giudice possa essere in seguito investito del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2009, n. 29343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29343 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/04/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1472
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 009660/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GR NO SE, N. IL 04/02/1967;
avverso ORDINANZA del 02/02/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAVALLO ALDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 c.p.p. da NO AD AN avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Avellino del 17 ottobre 2008, con la quale era stata respinta la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura coercitiva disposta dal Gip presso il Tribunale di Napoli con ordinanza del 17 luglio 2008, per decorso del termine di gg. 20 senza emissione di provvedimento coercitivo da parte del giudice competente, a seguito dell'esclusione dell'aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7 da parte del giudice del riesame, affermata con ordinanza del 13 agosto 2008. 1.1. I giudici del riesame ritenevano, infatti, che l'appello muoveva da un presupposto di fondo giuridicamente infondato: quello cioè che il provvedimento del GIP distrettuale che aveva respinto la richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato nei confronti del NO per il reato di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 9, comma 2 a cui si riferiva la misura cautelare, costituiva, sia pure implicitamente, un'ordinanza di incompetenza funzionale, e che pertanto la trasmissione degli atti da parte del PM distrettuale al PM presso il tribunale di Avellino, costituiva un atto necessitato e non invece una determinazione unilaterale ex art. 54 c.p.p.. Contrariamente a quanto sostenuto nell'appello, invece, si verteva secondo i giudici del riesame, in un'ipotesi di trasmissione degli atti ex art. 54 c.p.p. e pertanto, in assenza di una declaratoria di incompetenza, tale attività dell'ufficio del PM non incideva sull'efficacia della misura cautelare, e non richiedeva una "rinnovazione" della stessa.
2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, propone ricorso per Cassazione il difensore del NO, deducendone l'illegittimità:
a) per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per non avere il tribunale dichiarato l'inefficacia della misura cautelare in atto disposta da giudice incompetente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 c.p.p.;
b) per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per avere il tribunale ritenuto, con motivazione del tutto illogica, che il provvedimento del GIP distrettuale che aveva rigettato la richiesta di giudizio immediato, non costituisse, sia pure implicitamente, una dichiarazione di incompetenza.
3. I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. Le argomentazione con le quale il ricorrente censura il rigetto della sua richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in quanto disposta da giudice incompetente è infondata, in applicazione dei principi di diritto affermati con costante giurisprudenza, da questa Suprema Corte.
Nel caso di specie, infatti, vi è stata una trasmissione di atti per ragioni di competenza tra diversi uffici del pubblico ministero, ma tale trasmissione non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., viene meno solo in seguito ad un formale dichiarazione di incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice indicato come competente;
e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento - con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell'art. 28 c.p.p. - un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatola, emessi da una parte, sia pure non privata (trasmissione degli atti da uno ad altro ufficio del pubblico ministero, decreto del Procuratore Generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell'accusa), non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui all'art. 54 c.p.p. e segg., altro g.i.p. possa essere investito in seguito del procedimento.
Ed invero, la pur acuta proposta interpretativa dell'ambito di applicazione dell'art. 27 c.p.p. anche nell'ipotesi di non formale declaratoria di incompetenza da parte dell'organo giurisdizionale procedente, non può trovare, consenso in questa sede di legittimità. In proposito, ritiene questa Corte che non tanto e soltanto per l'inequivoca portata letterale della norma in parola sia da escludere l'invocata identità di situazione tra lo "spostamento" del procedimento provocato dal P.M. (come nella specie) e quello provocato dal giudice, ma sopratutto perché, a ben riflettere sulla questione, peraltro già oggetto di esame da parte della Consulta con esclusione di profili di illegittimità della norma (cfr. la decisione della Corte Costituzionale n. 262/91) è lo stesso sistema del vigente ordinamento di rito che traccia, in materia di competenza funzionale e di competenza in generale, compresa quella territoriale, un ambito normativo del tutto autonomo (cfr. Libro 1A Titolo 2A del c.p.p. vigente), in relazione alla figura del Pubblico Ministero, rispetto a quella del giudice (cfr. Libro 1A Titolo 1A). E per questo che, nell'ipotesi attinente la posizione del Giudice, è richiesto, ex art. 27 c.p.p., non solo, si badi, in via formale, ma soprattutto in via sostanziale, una pronuncia giudiziale di incompetenza, come, del resto ribadito dall'unanime indirizzo, anche recente, di questa Corte (tra le tante: Sez. 4A, 11 luglio 2000, n. 4054, Tare Gramos, riv. 217483; Sez. 2A, 5 febbraio 2001, n. 14787, Gelmini, riv. 218552; Sez. 6A, 12 marzo 2004, n. 23819, Neumann, riv. 229519; Sez. 4A, 6 marzo 2006, n. 15127, Barbato, riv. 233962). Ne consegue che la possibilità di porre rimedio, a possibili contrasti tra P.M. nella fase procedimentale delle indagini preliminari, attraverso gli istituti tracciati dagli artt. 54, 54 bis e 54 ter c.p.p. - che, però, sono intuibilmente del tutto estranei alla procedura giurisdizionale dei conflitti - conferma dell'assoluta impossibilità di pur suggestive identità di situazioni, come richiamate dalla difesa del ricorrente in tema di "spostamento" del procedimento ed in relazione la sfera di applicabilità dell'art. 27 c.p.p. con il determinante riflesso dell'inefficacia della misura coercitiva, alle condizioni in tale norma tracciate, motivatamente escluse dal tribunale. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2009