Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2002, n. 9114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9114 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
0067500 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO09 13478 7 RE BB ICA ITALIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Pesta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 2939/00 Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Cron. 24715 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Consigliere Ud. 07/02/02 Dott. Nino FICO Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPPENA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 67500 sul ricorso proposto da: PA RI OM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 114, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MARRAPESE, che lo difende unitamente all'avvocato ITALO PALUMBO, giusta mandato a margine;
ricorrente - contro in persona del UFF II DD S BARTOLOMEO IN GALDO, domiciliato in Ministro pro tempore, elettivamente ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA presso GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope2002 739 legis;
-1- - controricorrente la sentenza n. 251/98 della Commissione avverso tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 16/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PALUMBO, che si riporta agli scritti;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DI MARTINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La controversia trae origine da due avvisi di accertamento ai fini IRPEF ed ILOR, e relativi, rispettivamente, agli anni 1988 e 1989 notificati dall'Ufficio delle Imposte Dirette di San Bartolomeo in Galdo alla contribuente IF IA OM, ed impugnati da questa ultima. Con ognuno dei due accertamenti l'Ufficio recuperava a tassazione una serie di voci contabili più meno consistenti;
il reddito per l'anno 1988 veniva così elevato da L.12.681.000 dichiarate a L.66.642.000 accertate, quello per l'anno successivo da L.19.059.000 dichiarate a L.59.709.000 accertate. La Commissione Tributaria di primo grado di Benevento riuniva i due ricorsi e li rigettava. La Commissione Tributaria Regionale della Campania modificava solo di poco questo orientamento, e, con sentenza in data 2-16 dicembre 1998, dichiarava il diritto al riconoscimento di L.4.000.000, a titolo di canone di locazione, quale costo deducibile per l'anno 1989, mentre, per il resto, rigettava l'appello e confermava la sentenza appellata.
2. Con atto indirizzato all'Ufficio delle Imposte Dirette di San Bartolomeo in Galdo (Benevento), e notificato in data 31 gennaio 2000, allo stesso Ufficio, ma in Roma presso 1 l'Avvocatura Generale dello Stato, proponeva ricorso per cassazione la IF IA OM,contribuente -rappresentata e difesa come da procura in margine all'atto - dagli Avv.ti Italo Palumbo del Foro di Benevento e Giovanni Marrapese del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata in Roma, via della Balduina, n.114, presso lo studio del predetto Avv. Marrapese. La ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio, e con ogni provvedimento conseguente, e dopo avere argomentato sulla carenza di motivazione in fatto delle motivazioni delle due sentenze, esponeva un solo motivo di impugnazione in diritto, quello di contraddittorietà della motivazione su di un punto decisivo della controversia. Lamentava specificamente che la pronunzia di appello, pur affermando genericamente l'insussistenza di una prova a sostegno delle tesi della ricorrente, non indicava quali avrebbero dovuto essere le prove che quest'ultima avrebbe dovuto fornire. La ricorrente stessa riteneva, invece, che fosse adeguata la prova fornita attraverso le dichiarazioni IVA, regolarmente presentate e che non erano state oggetto né di contestazioni, né di accertamenti da parte dell'ufficio competente. 2 Sarebbe stata contraddittoria, inoltre, la motivazione relativa al mancato riconoscimento dell'importo di trentaquattro milioni di lire, inserito, a titolo di perdite su svendite, sia tra i costi che tra i ricavi. La Commissione avrebbe ritenuto irregolare la registrazione contabile relativa alle operazioni di vendita così come formulata nel conto profitti e perdite della contribuente, ma non avrebbe motivato sugli effetti concreti prodotti da questa registrazione sul risultato economico d'esercizio, che la ricorrente sosteneva essere del tutto regolare. Anche l'accertamento dell'Ufficio, del resto, sarebbe stato carente di motivazione. Non vi era stata nessuna anomalia nelle scritture contabili.
3. Con controricorso notificato alla controparte nel domicilio eletto il 10 marzo 2000, si è costituita l'Amministrazione Finanziaria, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo respingersi il ricorso avversario in quanto infondato. La resistente sottolinea che la sentenza impugnata non aveva nessun obbligo di indicare quali avrebbero potuto essere le prove utili a sostegno delle eccezioni proposte dalla ricorrente. La dichiarazione IVA, d'altra parte, costituiva una dichiarazione di scienza che proveniva dalla stessa contribuente, e come tale poteva valere contro la medesima, ma non a suo favore. La resistente nega poi che la motivazione della sentenza impugnata fosse contraddittoria nel passaggio in cui riteneva irregolare la registrazione contabile relativa alla voce "Perdite su Svendite." Al contrario il giudice del merito aveva ampiamente e sufficientemente motivato sul punto esprimendo le ragioni del proprio convincimento. Non sussisteva, perciò, il vizio denunziato (l'unico, peraltro) di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Questo vizio, infatti, non poteva consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in maniera difforme rispetto a quello sostenuto dalla parte. Né il giudice del merito era obbligato a discutere tutti gli elementi probatori che gli erano stati proposti;
il mancato esame di uno o più di essi non integrava in vizio di omessa o contraddittoria motivazione: a questo fine sarebbe stato necessario, infatti, che la circostanza non esaminata assumesse un rilievo tale da invalidare, a livello di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre su cui invece il giudice aveva fondato il proprio convincimento. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso per cassazione proposto dalla contribuente IF IA è inammissibile, perché rivolto e notificato direttamente all'Ufficio impositore, e precisamente all'Ufficio delle Imposte Dirette di San Bartolomeo in Galdo presso (Benevento), sia pure l'Avvocatura Generale dello Stato. Il R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, sulla "Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato", dispone espressamente, all'art.11 (come sostituito dall'ar.1 della legge 25 marzo 1958, n.260), che "tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale,giudiziale, nonchénonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgano innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi ad arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato, a pena di nullità da pronunziarsi anche d'ufficio." I primi due commi non lasciano dubbi, insistendo anzi sul principio che tutte le notifiche alle Amministrazioni dello Stato devono essere effettuate presso l'Avvocatura dello Stato competente (che, nel caso di ricorso per cassazione, non può essere che l'Avvocatura Generale); l'ultimo comma precisa sempre con molta chiarezza - che la violazione di queste disposizioni comporta una nullità assoluta da pronunziarsi anche di ufficio.
2. Questa Corte Suprema ha già esaminato questa problematica, giungendo alla conclusione che "in tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione del contribuente avverso la decisione emessa in grado di appello dalla Commissione Tributaria Regionale è inammissibile se proposto e notificato all'Ufficio finanziario periferico che ha proceduto all'accertamento nella specie all'Ufficio delle - Imposte Dirette dovendo invece essere proposto a pena di - inammissibilità nei confronti del Ministero delle Finanze e allo stesso notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Né possono riconnettersi effetti sananti alla costituzione in giudizio dell'Amministrazione delle Finanze, perché, nel caso, il vizio dell'impugnazione deriva dall'errata individuazione della parte (Ufficio anziché Ministero), priva di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione e non riguarda la sola notificazione. Va al riguardo sottolineato che mentre per l'atto di appello possono distinguersi requisiti formali, richiesti a pena di inammissibilità e requisiti richiesti a pena di nullità, per il ricorso per cassazione il legislatore ha scelto realizzando una notevole semplificazione, di richiedere tutti i requisiti a pena di inammissibilità, rilevabile di ufficio." (Cass.civ., sez. V, 26/6/2001, n.8714, Pizzuti c. Min. Finanze). Non vi è ragione per allontanarsi da questa soluzione, che appare l'unica conforme al sistema normativo. costituzioneNé può avere effetti sananti l'avvenuta dell'Amministrazione Finanziaria, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
3. L'errata individuazione del soggetto legittimato a contraddire comporta l'inammissibilità del ricorso. Ogni ulteriore problematica rimane assorbita;
lo sono, in particolare, quelle che concernono il merito sostanziale della vicenda. Concludendo, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile. In base al criterio ordinario della soccombenza la contribuente va condannata a rifondere, in favore dell'Amministrazione Finanziaria le spese del presente giudizio, che vengono liquidate così come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente a rifondere in favore dell'Amministrazione Finanziaria le spese del presente giudizio che liquida in 600 Euro di onorari, e 100 Euro di spese vive, oltre a quelle prenotate a debito. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2002 onsigliere estensoreIl Cons Il Presidente (dr.Stefano Monaci) (dr. Francesco Cristarella Oristano) جس جلد Cont ella Ort IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 21 GIU 2002 008