Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 16/06/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
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r.g. 237/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
In composizione monocratica, nella persona dott.ssa Marta Sarnelli, nella causa civile iscritta al n. 237/2021 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Salerno in piazza Casalbore 32, presso lo Studio dell'Avv.
Marilena Martuscelli che la rappresenta e difende come da procura in calce all'opposizione;
- ATTORE/opponente -
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Castel di Sangro
Via De Petra n. 20 presso lo studio dell'avv. Paolo Ricci che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla memoria di costituzione in giudizio;
- CONVENUTO/opposto-
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
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Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9/2021, notificato in data
3.2.2021, con il quale si ingiunge all'opponente di pagare alla società la somma di euro € 11.658,77 oltre interessi e spese. Controparte_1
A sostegno della propria pretesa ha dedotto che:
- Con contratto del 14.10.2017 la sig.ra affidava alla Parte_1
l'appalto per la ristrutturazione ed il Controparte_1 consolidamento sismico di un immobile sito a Roccaraso in via
Vallone San Rocco n° 18, per il corrispettivo concordato di €
200.000,00 oltre iva.;
- La società avrebbe dovuto terminare l'opera entro 120 giorni dall'inizio dei lavori coincidente con la stipula del contatto ed il pagamento dell'acconto di € 35.000,00,;
- Rispetto al termine finale, scadente nel febbraio 2018, l'appaltatrice al primo SAL del 21.6.2018 aveva già maturato un ritardo di quattro mesi;
al secondo SAL del 13.8.2018 un ritardo di sei mesi, al terzo SAL del 29.11.2018 un ritardo di nove mesi e al quarto SAL del 27.5.2019, pagato solo parzialmente, un ritardo di ben quindici mesi;
- All'epoca del quarto SAL, dunque, l'inadempimento parziale della consistente nel mancato pagamento delle somme di cui al Pt_1 decreto ingiuntivo, non poteva ritenersi grave tenendo conto che sino a quel momento era stata corrisposta la cifra di € 167.672,28 e che rimanevano pochi lavori da eseguire;
Part
- Dopo l'emissione del IV tuttavia, l'impresa, pur conscia del ritardo, ha inviato formale diffida ad adempiere pena la risoluzione del contratto;
- L'appaltatrice, senza terminare i lavori, ha continuato a detenere il cantiere, senza provvedere alla consegna dello stesso alla committente, senza procedere alla verifica delle opere fino a quel momento realizzate, senza consentire il collaudo delle stesse e senza
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che rispetto alle stesse venisse attestata, da parte del direttore dei lavori, la conformità urbanistica;
- in data 3 e 4 febbraio 2020, l'appaltatrice ha consentito alla soc. di provvedere all'installazione delle finestre e della CP_2
porta d'accesso (acquistate dalla committente, per € 37.500,00) e ha ricevuto la consegna delle chiavi del portone, in qualità di custode del cantiere, senza provvedere a consegnarle a sua volta alla committente impedendole di entrare nel fabbricato;
- la signora ha incaricato un tecnico di sua fiducia, Parte_1
architetto , di verificare le opere eseguite ma Testimone_1
l'appaltatore non ha consentito tale verifica né ha consegnato il cantiere, negando ancora una volta alla committente l'accesso al fabbricato.
Pertanto, l'attrice concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, di dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta, di ordinare la consegna del cantiere, consentire la verifica dei lavori fatti e condannare la società opposta al risarcimento dei danni.
Con comparsa dell'11.9.2021 si costituiva la società la Controparte_1 quale contestava in fatto e in diritto l'avversa domanda.
In particolare, la società rilevava come in realtà l'opponente avesse pagato solo parzialmente il SAL IV senza mai contestare le opere che erano state accettate e verificate, nella loro conformità, dallo stesso direttore dei lavori.
Inoltre, in merito al ritardo, evidenziava che mai la committente aveva contestato alcunché e, anzi, era perfettamente al corrente che il ritardo era dipeso da una modifica del progetto inziale dei lavori.
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In seguito alla concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante audizione testi nonché con l'acquisizione di documentazione.
Dopo l'assegnazione della causa alla scrivente, con ordinanza dell'8.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Il presente procedimento ha ad oggetto la verifica della legittimità della richiesta di pagamento della di cui al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 9/21 emesso nei confronti dell'opposta . Parte_1
Com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. civ. Sez. II,
Ord., (ud. 27/02/2019) 16-05-2019, n. 13240; Cass. n. 2421 del 2006).
Occorre verificare, dunque, l'esistenza del contratto, l'avvenuto adempimento dell'obbligazione e la sussistenza del diritto al pagamento da parte dell'opponente o l'eventuale esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
E' incontestato che tra le parti veniva stipulato contratto di appalto in data
14.10.2017 (all.to n. 1 fascicolo opposta) avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione/consolidamento sismico dell'immobile in Roccaraso Via
Vallone San Rocco n. 18 e avente come corrispettivo la somma di €
200.000,00 oltre iva.
Secondo l'art. 3 del citato contratto, i lavori dovevano essere pagati dalla committente nel seguente modo: € 20.000 ad inizio lavori e,
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successivamente, ad ogni stato di avanzamento lavori al raggiungimento di € 20.000/30.000 certificati dal direttore dei lavori.
Secondo parte opposta, in data 27.5.2019, veniva emesso il 4° SAL con contabilizzazione dei lavori eseguiti per una somma di € 33.780,70 olre
IVA.
Detto SAL veniva controfirmato e certificato dal direttore dei lavori arch.
(all.to n. 2 fascicolo opposta). Persona_1
Su detta somma, parte opponente aveva versato, sempre secondo la un acconto di € 5.000 che venivano detratte Controparte_1
dall'importo della fattura emessa dalla società.
Successivamente ad una diffida di pagamento, la società otteneva dalla il pagamento della somma di € 20.000,00. Pt_1
In data 10/12/2019, la società opposta aveva diffidato la committente, ex art.1454 c.c., al saldo del residuo dovuto, pari ad € 11.658,77 e aveva poi agito giudizialmente per il recupero del credito, ritenendo il contratto risolto.
Dunque, stante la prova dell'esistenza del contratto e dell'effettuazione dei lavori (circostanza mai negata dall'opponente), occorre verificare se vi sono fatti estintivi/modificativi della pretesa.
Orbene, l'opponente, pur non contestando mai l'avvenuta effettuazione dei lavori da parte della di cui ai SAL consegnati dalla Controparte_1
società, ha comunque contestato il ritardo nell'esecuzione dell'opera e la detenzione illegittima del cantiere da parte della società appaltatrice che non ha nemmeno permesso di verificare le opere effettuate.
La , infatti, conclude chiedendo non solo di revocare il decreto Pt_1
ingiuntivo opposto, ma anche di dichiarare, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento della società opposta con conseguente risarcimento del danno per mancato utilizzo del bene, per il ritardo nell'esecuzione delle opere e per i vizi delle stesse.
Tali considerazioni, sono prive di fondamento.
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In primo luogo, l'opponente non ha mai contestato il ritardo nell'esecuzione delle opere e anzi le stesse sono state accettate ad ogni SAL
e regolarmente pagate (parzialmente al SAL 4 di cui al presente giudizio).
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1666 c.c., quando si tratta di opere da eseguire per partite, come nel caso di specie, il pagamento in misura proporziale rispetto a quanto sin ora eseguito fa presumere l'accettazione di parte dell'opera pagata.
Ad ogni modo, parte opposta ha comunque dimostrato che non vi è stato alcun ritardo nell'esecuzione delle opere non dovendo considerarsi il termine stabilito nel contratto come dichiarato da parte opposta, ma il diverso termine dovuto all'esigenza di aggiornare il progetto inziale nonché dalle sospensioni dei lavori per ritardato pagamento di ciascun
SAL.
Dall'istruttoria espletata infatti, è emerso senza dubbio, che vi fu una sospensione dei lavori e una rideterminazione concordata del termine di consegna.
Il teste arch. , direttore dei lavori, sentito all'udienza del Persona_1
29.5.2023 , confermava che venne riscontrata una difformità tra lo stato di fatto dell'immobile e quello rappresentato nei calcoli strutturali redatti dall'ing. nel 2015 che necessitava un aggiornamento del progetto Parte_3
e delle opere da eseguire e che, in uan riunione in cui era anche presente il padre della veniva rideterminata concordemente la durata finale Pt_1
dei lavori.
Inoltre, l'architetto conferma non solo i ritardi nei pagamenti dei Per_1
SAL da parte della committente (con conseguente sospensione dei lavori) sia la circostanza che nel luogo (Roccaraso) ove si trova l'immobile oggetto di lavori vi era obbligo di sospendere le lavorazioni durante l'alta stagione come da ordinanza del Sindaco.
La circostanza in ordine alla necessità di aggiornate il progetto venne poi confermata in sede di testimonianza dall'ing (udienza del Parte_3
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12.6.2023) e in sede di interrogatorio formale dell'opponente
[...]
. Pt_1
Al pari, il teste , progettista strutturale, sentito all'udienza Testimone_2
del 6.11.2024, confermava che vi era stato un aggiornamento del termine per la riconsegna dei lavori dovuto alla modifica del progetto strutturale dovuta alle difformità riscontrate dalla stessa ditta appaltatrice rispetto allo stato di fatto dell'immobile.
Pertanto, stante l'avvenuta dimostrazione della susisstenza di un nuovo termine per la riconsegna lavori, era onere di parte opponente dimostrare il pregiudizio e l'addebitabilità dell'eventuale ritardo nella consegna dell'opera da parte dell'appaltatrice.
Ancora, priva di pregio, oltre che generica, la contestazione in ordine ai vizi dell'opera.
Parte opponente, infatti, contesta l'esistenza di vizi dell'opera sostenendo di non essere stata nella disponibilità del cantiere e di non aver potuto verificare correttamente le opere.
In primo luogo, come sopra esposto, risulta comunque che le opere, sino al
4 SAL, sono state tutte accettate da parte committente che le ha anche pagate (solo parzialmente il quarto SAL) ragion per cui la committente non può far comunque valere i vizi.
Ad ogni modo, anche ritenendo non sia maturata una decadenza,
l'opponente, anche una volta tornata nella disponibilità dell'immobile, nulla ha dimostrato in merito alla sussistenza di vizi o difformità delle opere una volta scoperti.
Del resto, l'istruttoria esperita, ha dimostrato che la è tornata in Pt_1
possesso della disponibilità dell'immobile già nel 2020, allorchè la CP_1 metteva a disposizione il cantiere per il montaggio degli infissi e
[...]
della porta di ingresso, lasciando poi definitivamente il cantiere (cfr. teste udienza del 29.5.2023). Tes_3
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Ciò posto, si ritiene che l'opposizione proposta da sia del Parte_1
tutto infondata e vada completamente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezioni e deduzioni disattesa,
- Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 9/2021 del 19.1.2021 emesso dal
Tribunale di Sulmona nel giudizio RG 13/2021, in favore di
[...] nei confronti di;
CP_1 Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di
[...] lite che liquida complessivamente in € 5.077 (scaglione sino a 26.000, valori medi, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale,) oltre iva, cpa, spese forfettarie come per legge.
Sulmona, 16.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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