CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
Massime • 1
Le modifiche apportate dagli artt. 405 e 408 cod. proc. pen. dall'art. 22 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. citato, nel caso in cui il pubblico ministero abbia già disposto l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 35646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35646 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
35646 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 615/2023 Presidente - GIACOMO ROCCHI UP 11/05/2023- - Relatore - VI IA R.G.N. 554/2023 ER NI LA NA MI GE AL NN ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ER GI nato a [...] il [...] SI NA nato a [...] il [...] AS RI nato a [...] il [...] RA UA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VI IA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente ad AS RI e l'inammissibilità per i restanti ricorsi;
uditi i difensori: l'avvocato STEFANIA STERI, per la parte civile NG, si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese;
l'avvocato GIUSEPPE GRANATA, per le parti civili F.A.I. e Federazione IR OL, si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese;
l'avvocato GIUSEPPE PERFETTO, per i ricorrenti IO, OS e ER, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato DARIO RUSSO, per il ricorrente IO, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 22 luglio 2020, aveva giudicato, fra gli altri, AR IO, PA BO, NA OS e LU ER e: -aveva dichiarato PA BO colpevole dei reati di cui all'art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, e all'art. 697 cod. pen. (capo D della rubrica) e, ritenuta la recidiva, applicata l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., unificati i reati in continuazione fra loro e con i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 4.06.2012, irrevocabile il 15.10.2013, lo aveva condannato alla pena di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, quale aumento inflitto per i reati qui accertati, rideterminando la pena complessiva in quella di anni sei, mesi tre di reclusione ed euro 1.100,00 di multa;
- aveva dichiarato NA OS e LU ER colpevoli dei reati loro contestati ai capi E (artt. 81, secondo comma, 110, 414, primo comma, n. 1, secondo, e terzo comma, cod. pen.: istigazione a delinquere, mediante composizione e diffusione di brano musicale e video-clip) ed F (art. 416-bis, commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto cod. pen.: partecipazione all'associazione camorristica denominata clan Birra/Iacomino) della rubrica, escluse la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. e, per ER, la recidiva, e aveva condannato NA OS alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione e LU ER alla pena di anni cinque, mesi tre di reclusione;
- aveva dichiarato AR IO colpevole dei reati di cui al capo H (artt. 61, n. 1, 110, 56, 575, 577, nn. 3 e 4, 582, 583, primo comma. n. 1, cod. pen.: concorso nel tentato omicidio aggravato in danno di RO NG) e al capo I (artt. 61, nn. 1 e 2, 110, 81, secondo comma, 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497) della rubrica, in questi assorbito il reato di cui all'art. 697 cod. pen. e, avvinti i reati in continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni diciotto di reclusione;
- aveva dichiarato ER, OS e IO interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena, con sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
- aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti di IO per la durata di anni tre e nei confronti di ER ed OS per la durata di anni due;
- aveva condannato ER ed OS al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede in favore delle parti civili AI IR Coordinamento Campania e AI IR OL per la legalità e IO al risarcimento dei 2 danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile RO NG.
1.1. Impugnata tale decisione (anche) dai quattro imputati suindicati, con la sentenza in epigrafe, emessa il 13 giugno 2022, la Corte di appello di Napoli per quanto qui rileva ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, - quanto alle posizioni di OS e ER, dichiarando non doversi procedere nei confronti dei due suddetti imputati in ordine al reato di cui al capo E (art. 414 cod. pen.), per essersi il reato estinto per prescrizione, e, per l'effetto, rideterminando la pena inflitta ad NA OS in quella di anni sei di reclusione e la pena inflitta a LU ER in quella di anni cinque di reclusione, con conferma nel resto;
quanto alle posizioni di IO e BO, la Corte di appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. quanto all'accertamento delle responsabilità per i reati 1.2. La conforme residui e alla corrispondente irrogazione delle pene ricostruzione del fatto - operata nelle sentenze di merito ha scandagliato tre diversi contesti antigiuridici.
1.2.1. Per LU ER e NA OS i giudici di appello hanno disatteso le rispettive impugnazioni ritenendoli entrambi associati al clan camorristico Birra/Iacomino. Sono stati, al riguardo, valutati gli indici fattuali reputati rilevanti per la dimostrazione della partecipazione associativa di ciascuno dei due imputati. Per NA OS si è escluso il vizio di mente, pur dopo aver considerato la relazione di perizia espletata in altro processo, acquisita agli atti, nonché la relazione di consulenza di parte prodotta dalla difesa: al riguardo, la Corte territoriale ha reputato in concreto ininfluente per l'integrità della capacità di intendere e di volere al momento del fatto il disturbo della personalità diagnosticato in persona di lei. In ordine al trattamento sanzionatorio i giudici di appello hanno proceduto a depurare da quello complessivamente inflitto in primo grado l'aumento di pena corrispondente al reato dichiarato prescritto, considerando la pena equa nel resto.
1.2.2. Con riferimento alla posizione di BO, la cui responsabilità era stata acclarata per i suindicati reati in materia di armi, discutendosi in secondo grado esclusivamente in merito all'entità della pena, la Corte territoriale ha negato l'invocata (in particolare, per l'esclusione della recidiva e il contenimento dei singoli incrementi di pena) riduzione dell'aumento di sanzione determinato dal primo giudice per i reati accertati in questo processo.
1.2.3. Per quanto concerne la posizione di IO, imputato di concorso nel tentato omicidio di RO NG e degli ancillari reati in materia di armi, la Corte di appello non ha considerato fondato alcun motivo di impugnazione, in primo luogo afferente all'accertamento della relativa responsabilità. 3 Ha, in particolare, ritenuto sussistente la corrispondente prova piena, imperniata sulle dichiarazioni di NG, ritenute corroborate dalle dichiarazioni di altri collaboratori, fra cui NN e IN. Non ha, di fatto, annesso rilievo al proscioglimento in separata sede del coimputato di IO, RO PA, né ha ritenuto influente la conclusione favorevole all'imputato esitata dall'originario procedimento cautelare inerente al medesimo reato. Anche in merito al quadro circostanziale, nessuna delle aggravanti è stata elisa dai giudici di secondo grado, né gli sono state riconosciute le attenuanti generiche, ed è restato invariato il trattamento sanzionatorio, profili tutti dedotti in contestazione con l'appello.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il difensore di LU ER chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in merito al quadro circostanziale, per il confermato accertamento delle circostanze aggravanti contestate e il ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche, invece da riconoscersi nella massima estensione. La difesa sostiene che la prova dell'appartenenza dell'imputato al clan camorristico Birra/Iacomino è stata erroneamente individuata nella sola, lunga disamina delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle sentenze emesse in relazione a delitti commessi in riferimento alla suddetta consorteria e a quella denominata IO/PA, non considerando che le affermazioni valorizzate erano, tuttavia, discordanti con quelle rese dai coimputati. In secondo luogo, viene censurata l'applicazione delle circostanze aggravanti e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione: approdo raggiunto, secondo la difesa, con l'omissione di una spiegazione adeguata delle ragioni giustificatrici del relativo carico sanzionatorio, tanto più che avrebbe dovuto tenersi conto dell'incensuratezza di ER.
3. Il difensore di NA OS ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello prospettandone l'annullamento in forza di due motivi.
3.1. Con il primo motivo si denunciano la violazione dell'art. 89 cod. pen. e il corrispondente vizio della motivazione. Premesso che anche in ordine alla posizione di questa imputata la base giustificativa della decisione si è esaurita nella lunga disamina delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, già denunciate come discordanti con quelle rese dai coimputati, e delle sentenze emesse in relazione a delitti commessi in riferimento alla suddetta consorteria e a quella denominata IO/PA, la difesa lamenta che non si sono considerate le sofferenze patite da NA OS a 4 seguito degli abusi e molestie che ne avevano condizionato l'identità di genere, nonché a seguito della sua dipendenza dalla droga, con i soprusi subiti da parte dello zio materno ZO ER, tali da determinare lo stato di soggezione dell'imputata, come era stato spiegato nella richiamata consulenza di parte. In questa direzione si segnala la mancata valutazione, in uno ai rilievi del consulente di parte, anche dell'esito della conseguente perizia, che pure aveva diagnosticato il disturbo della personalità, di tipo borderline, dell'imputata, conclusione che avrebbe dovuto sfociare nel riconoscimento del vizio parziale di mente: il disturbo della personalità ben avrebbe potuto costituire una causa idonea a far ritenere esclusa, o grandemente scemata, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente.
3.2. Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputata con le relative circostanze aggravanti e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, invece da riconoscersi nella massima estensione. Sia dell'applicazione delle aggravanti, sia dell'esclusione delle suddette attenuanti generiche i giudici di appello, secondo la ricorrente, non hanno dato adeguata spiegazione, nonostante la gravosità della pena irrogata, oltretutto nei confronti di soggetto incensurato.
4. La sentenza resa dalla Corte di appello è stata impugnata anche dal difensore di PA BO che ha chiesto l'annullamento della decisione e ha affidato l'impugnazione a tre motivi.
4.1. Con il primo motivo si lamentano il vizio della motivazione in relazione alla risposta data alla doglianza inerente alla chiesta determinazione in melius della pena inflitta dal Tribunale e la violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., in rapporto all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. I giudici di secondo grado, secondo il ricorrente, hanno del tutto omesso di considerare, se non con motivazione apparente, la richiesta di rideterminazione migliorativa della pena irrogatagli, tenuto conto dell'attenuante speciale a lui riconosciuta, tenendo così fermo l'eccessivo aumento di anni due, mesi tre di reclusione per la continuazione stabilito dal Tribunale: nessuna argomentazione, né esplicita, né implicita, è stata espressa per supportare il rigetto della prospettazione difensiva, restando quindi obliterata la lusinghiera valutazione formulata dalla stessa Corte territoriale per riconoscergli la circostanza attenuante della collaborazione. -In effetti ha specificato la difesa se si considera come è stato determinato il censurato aumento per la continuazione (anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 895 5 del 1967, mesi nove di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui all'art. 1 della legge n. 895 del 1967, ed euro 50,00 di multa per il reato previsto dall'art. 697 cod. pen.), deve concludersi che il corrispondente trattamento sanzionatorio ha violato i criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., dal momento che delle circostanze riguardanti ciascuno dei reati satellite si deve tener conto proprio ai fini di fissare l'aumento ex art. 81 cod. pen.
4.2. Con il secondo motivo si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. Quanto al diniego di esclusione della recidiva, la difesa sostiene che la Corte di appello ha ignorato in modo disinvolto, nel compimento della corrispondente valutazione, il percorso collaborativo intrapreso dall'imputato e positivamente valutato nella stessa decisione, laddove tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., ivi inclusa la condotta successiva al reato, avrebbero dovuto formare oggetto di adeguata ponderazione, essendo, il giudice, tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito abbia costituito effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, anche in relazione ai parametri della personalità del reo e del grado della sua colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza dei precedenti penali.
4.3. Con il terzo motivo si segnala la violazione dell'art. 157 cod. pen. per l'omessa rilevazione dell'estinzione del reato di cui all'art. 697 cod. pen. per intervenuta prescrizione. Muovendo dal rilievo che il tempo di commissione di questo reato è stato fissato nel settembre/ottobre 2009, si segnala che la consunzione del termine prescrizionale di cui all'art. 157 cod. pen. aveva determinato l'estinzione della contravvenzione ben prima della sentenza resa dalla Corte di appello.
5. Nell'interesse di AR IO sono stati proposti due atti di impugnazione avverso la decisione di secondo grado.
5.1. Con un primo atto (a firma dell'avv. PE Perfetto) si chiede l'annullamento della sentenza sulla scorta di cinque motivi.
5.1.1. Con il primo motivo vengono prospettate l'erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 187, 192 e 234 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alla denunciata circolarità delle affermazioni formulate da VI, RI e NE, pure per il contrasto con quelle rese da RI, nonché il corrispondente vizio di motivazione, anche per travisamento delle corrispondenti prove, per non aver tenuto conto della sentenza emessa nel separato giudizio, con rito abbreviato, nei confronti del coimputato PA, dell'ordinanza resa dal Tribunale del riesame e della sentenza emessa dalla Corte di cassazione in merito alla posizione dello stesso AR 6 IO, per non aver valutato l'inattendibilità di RO NG e per non aver rilevato la decisività del contrasto fra le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NN e IN, il cui mendacio era stato documentalmente dimostrato. Sulla premessa che la penale responsabilità dell'imputato quale concorrente nel tentato omicidio in danno di RO NG era stata affermata sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di escussi nel corso del dibattimento, senza specifica spiegazione circa la prova del concorso dell'imputato nel suddetto delitto, la difesa evidenzia che, con apposita memoria, si era sottoposto ai giudici di appello il provvedimento con cui, a suo tempo, il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di IO escludendo che le dichiarazioni di RO NG e di RO e PE VI costituissero una base indiziaria adeguata, con la specificazione che anche la Corte di cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso del Pubblico ministero, aveva confortato l'approdo. - -Nello stesso senso ribadisce la difesa si era pronunciato il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, giudicando con il rito abbreviato il coimputato PA, prosciogliendo quest'ultimo per l'inattendibilità dello stesso NG. Ancor prima, era stata archiviata la posizione di un terzo soggetto, OR Di OL, risultato, al momento del tentato omicidio, in stato di fermo presso la Caserma dei Carabinieri di OL per altro fatto. -In ogni caso, i giudici del merito si aggiunge non hanno spiegato come IO, indicato come collocato sul sedile posteriore dell'autovettura, da solo e senza sparare, potesse essere ritenuto concorrente materiale nel tentato omicidio. Quanto alla valutazione delle propalazioni dei collaboratori di giustizia si fa notare che essi, in particolare i due VI, NE e OR, erano de relato da NG, sicché tali dichiarazioni non erano idonee a riscontrare le affermazioni di quest'ultimo. Poi, si segnala l'errore valutativo compiuto nella sentenza impugnata lì dove è stato ritenuto che i killer avessero atteso NG presso l'abitazione di AT DA, indicato come uno dei mandanti del tentato omicidio, posto che tale circostanza e lo stesso mandato di DA erano stati riferiti dalla sola dichiarante LA NN, con affermazione non riscontrata e, pertanto, mai presa in considerazione, tanto che DA non era stato neanche indagato. La deposizione di NA NE, poi, era risultata confusa e viziata da discrasie, pur se ella aveva dichiarato di avere appreso lo svolgimento dell'episodio dalla voce di NG, con cui era riuscita a parlare quando questi era stato ricoverato in ospedale, nel reparto rianimazione, riferendo peraltro che 7 fra gli aggressori c'era un soggetto chiamato OM Di OL, nome a cui non era stato possibile riferire un'identità effettiva. Inoltre, dalla versione del fatto fornita dalla testimone era emersa una dinamica diversa da quella raccontata da NG. Quanto al contributo di RO NG, la difesa sottolinea che il verbale delle sue dichiarazioni era stato acquisito al fascicolo del dibattimento senza che venissero poste domande, per cui il corrispondente contributo non era stato implementato da alcun elemento rispetto a quello valutato in sede di riesame e in sede di giudizio abbreviato svoltosi nei confronti di PA: pertanto, non avrebbe potuto non reiterarsi la valutazione di inattendibilità del suo narrato già espressa in quelle sedi. Si rimarca la contraddittorietà delle sue complessive affermazioni e, in ogni caso, si segnala l'erroneità delle valutazioni compiute dalla Corte di appello nel ritenere il medesimo come affiliato al clan Birra/Iacomino, fatto per nulla confessato da NG;
e ciò avrebbe dovuto indurre all'esclusione del movente affermato dai giudici del merito, oltre che dell'aggravante mafiosa. Si evidenziano le ulteriori incongruenze relative all'addotto riconoscimento di IO, contrastato dall'errata individuazione fotografica, e alla mancata indicazione degli altri attentatori, perdurata quando NG aveva da tempo intrapreso la collaborazione, dopo tre anni dal fatto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza. Fra gli elementi di contraddittorietà della motivazione, si prospetta ancora l'erroneità nell'indicazione del calibro della pistola, illogicamente reputata irrilevante dalla Corte di merito, e si sottolinea la mancata individuazione fotografica di IO in cui era incorso NG, nonostante le modalità poco ortodosse della relativa verifica, censurandosi l'affermazione dei giudici di appello che hanno sostenuto dell'avvenuto riconoscimento fotografico senza esitazioni. L'analisi delle deposizioni di AN VI e RO VI corrobora, secondo la difesa, la considerazione della natura circolare del relativo narrato con quello di NG, al di là del persistente contrasto emerso fra loro su quale fosse stata la fonte primaria. Al contrario, i giudici di appello hanno in modo immotivato svalutato le affermazioni di AR EL, che aveva riferito di indicazioni diverse circa l'identità degli attentatori a lui confidate da NG. Quanto alle propalazioni di LA NN, moglie di AT DA, appartenente al clan IO/PA, la difesa stigmatizza il riporto letterale della corrispondente parte di decisione della sentenza di primo grado compiuto dai giudici di appello e, in ogni caso, esclude che la sua dichiarazione, de relato dal marito e senza riscontri, potesse essere considerata rilevante, anche perché, nel valutarla, la Corte di appello non ha considerato la contraddizione inerente al 8 soggetto indicato come Di OL, risultato in stato di fermo. Inoltre, il narrato di NN sottolinea il ricorrente non è stato confermato da - - NG in merito alla circostanza secondo cui, successivamente all'attentato, la persona offesa si sarebbe recata al cospetto di DA per chiedere perdono, laddove NG aveva collegato tale fatto al momento susseguente un diverso agguato da lui patito ad opera di DA e TA. Infine, per quanto riguarda le dichiarazioni di IN, questi aveva mentito in ordine alla sua conoscenza di IO dopo il dicembre 2008, laddove IO da quell'epoca era stato ininterrottamente detenuto. Inoltre, alla Corte di merito viene rimproverato di avere annesso valenza alla sua narrazione de relato da RO PA, poi screditando apoditticamente la smentita resa da PA, sentito ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., né considerando che IN aveva deposto dopo aver letto gli atti processuali e riferito cose non chiare e precise.
5.1.2. Con il secondo motivo si lamentano la violazione di legge e il corrispondente vizio della motivazione inerenti alla mancata esclusione della circostanza aggravante dei motivi abietti. -è da ritenersi assorbita da quella Tale circostanza evidenzia il ricorrente di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, se essa è contestata con riferimento alla finalità di favorire o consolidare un'associazione di matrice mafiosa, il concorso delle circostanze potendo ammettersi se il motivo abietto viene riferito a una ragione non interamente sussumibile nel paradigma dell'aggravante speciale: la questione era stata prospettata alla Corte territoriale, ma non si è avuta alcuna risposta nella sentenza.
5.1.3. Con il terzo motivo si denunciano la violazione di legge e il vizio della motivazione per l'omessa elisione della circostanza aggravante della premeditazione. Richiamando le considerazioni svolte in precedenza, la difesa osserva che le indicazioni di fatto fornite dalla testimone NN, in merito alla pregressa riunione in casa della suocera EL AR, non erano state corroborate da alcun riscontro, essendo emerso il fondato sospetto che quel suo racconto si riferisse a un altro episodio, con la conseguenza che i giudici di appello hanno enunciato in modo erroneo l'affermata sussistenza di entrambi gli elementi, cronologico e psicologico, dell'aggravante.
5.1.4. Con il quarto motivo si prospettano la violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e il corrispondente vizio della motivazione per non avere la Corte di merito escluso l'aggravante mafiosa. Anche su tale argomento il ragionamento della Corte di appello viene criticato come illogico dalla difesa, giacché l'azione criminosa, pur con implicazioni camorristiche, è stata considerata come diretta verso un mero 9 fiancheggiatore o parente di esponenti del clan avverso, non verso un partecipe del clan;
avrebbe dovuto, invece, individuarsi il dolo specifico in capo all'imputato, essendosi, pure con arresti regolatori recenti, chiarito che l'aggravante agevolatrice ha natura soggettiva, è caratterizzata dal dolo intenzionale e si applica, nel reato concorsuale, al concorrente non animato da tale scopo che risulti consapevole dell'altrui finalità; e tutto ciò non era emerso.
5.1.5. Con il quinto motivo si deducono l'erronea interpretazione della legge e vizio della motivazione in punto di confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche, invece da riconoscersi in via prevalente sulle ritenute aggravanti. I giudici di appello, per la difesa, hanno omesso di valutare la produzione documentale dimostrativa del fatto che l'imputato, scarcerato nel 2020, aveva intrapreso una regolare attività lavorativa, si era allontanato dal territorio campano e aveva condotto un'esistenza regolare nella nuova residenza di Latina.
5.2. Nell'interesse di AR IO è stato presentato (dall'avv. Dario Russo) altro atto di impugnazione con cui si prospetta l'annullamento della sentenza di appello e, dopo l'articolazione di una premessa generale, in cui si rimarca il rilievo degli atti già evidenziati nel primo atto (ordinanza del Tribunale del riesame, sentenza della Corte di cassazione, sentenza che aveva definito in senso assolutorio la posizione del coimputato PA), si svolgono due doglianze.
5.2.1. Con il primo motivo si prospetta la violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., per l'inosservanza del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La difesa sostiene che anche alla luce del criterio contemplato della legge - delega 27 settembre 2021, n. 134, all'art. 1, punto 9, lett. a), con cui si assume essere stato previsto il ripristino del pregresso obbligo di archiviazione, contemplato dall'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., poi dichiarato incostituzionale, quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna i giudici di - appello hanno errato nel non considerare come incidenti nell'applicazione del citato criterio di giudizio l'esito delle decisioni cautelari, favorevoli ad IO, emesse dal Tribunale del riesame e dalla Corte di cassazione: alla luce della riforma suindicata, risulta, per il ricorrente, arcaico e non più sostenibile l'assunto secondo cui il giudicato cautelare coprirebbe il dedotto, ma non il deducibile e non è possibile sostenere l'autonomia assoluta fra giudizio cautelare e giudizio di merito, sicché ai medesimi va annessa pari dignità che, in caso di contrasto, impone l'applicazione del criterio ex art. 533, comma 1, cit.
5.2.2. Con secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen. per assoluta mancanza di motivazione in merito al ritenuto concorso di IO nel tentativo di omicidio e nella violazione 10 della legge sulle armi. Si rileva anche in questo contesto che le dichiarazioni richiamate a supporto di quelle di NG, oltre a caratterizzarsi per essere tutte de relato dalla medesima fonte, nulla hanno aggiunto al racconto della persona offesa: per ciò solo, esse non avrebbero dovuto essere ritenute idonee a riscontrare la versione dei fatti offerta da NG. -Peraltro aggiunge il ricorrente -la Corte di merito non ha dato conto delle gravi discrepanze emergenti dalle individuazioni fotografiche effettuate dal medesimo NG in corso di interrogatorio, le aporie emerse essendo state giustificate con affermazioni apodittiche senza reale scrutinio delle doglianze articolate con l'appello, che aveva elencato le ragioni qui replicate - che - imponevano la conclusione di inaffidabilità del riconoscimento in questione. Né l'affiancamento a tale elemento dell'affermazione che IO si trovava nell'autovettura Citroën C3 nera usata per il raid omicidiario avrebbe potuto fondare in modo logico il giudizio di corresponsabilità dell'imputato, posto che non era emersa alcuna indicazione circa la condotta da lui serbata e dalla natura del concorso a lui attribuito, se morale o materiale, omissione che aveva perpetuato una carenza già connotante il capo di imputazione;
siccome, nella stessa versione di NG, a sparare era stato PA, avrebbe dovuto desumersi che il concorso ascritto ad IO fosse di natura morale: però, il concorso morale in tanto avrebbe potuto ritenersi sussistente in quanto fosse stato dimostrato che la condotta dell'imputato avesse esercitato un'influenza sulla volontà del soggetto che aveva compiuto l'azione tipica, mentre era risultata solo l'inerzia di IO, incensurato e appena ventenne all'epoca; e il concorso morale non può risolversi nella connivenza, senza rafforzamento della volontà dell'agente. smentita poi dal maritoNemmeno le dichiarazioni di LA NN AT DA in merito alla riunione tenutasi in sua presenza e ai soggetti - riferitile dal marito come partecipanti all'attentato a NG avrebbero potuto, per la difesa, assurgere a rango di riscontro, non essendo risultato provato che all'addotta riunione avesse partecipato IO e avendo, la propalante, reso una dichiarazione doppiamente de relato sull'oggetto del riscontro. Infine, viene segnalata come assolutamente infondata la circostanza affermata nella sentenza di primo grado, a cui si è riportata, senza confrontarsi con l'atto di gravame, la Corte di appello, in base a cui IO, nel corso dell'azione, era anch'egli armato e pronto a intervenire in caso di necessità.
6. Con susseguente memoria, la difesa di IO ha svolto motivi nuovi.
6.1. In primo luogo, si è illustrata la deduzione di mancanza di motivazione 11 nella sentenza impugnata in relazione alla sentenza resa nei confronti del coimputato PA e alle decisioni emesse nel procedimento incidentale di natura cautelare. Si è reiterata la valenza annessa al portato innovatore della legge n. 134 del 2021 in punto di verifica del parametro del ragionevole dubbio e si è considerato come i giudici del merito non si siano confrontati con la valutazione di inattendibilità di NG affermata nei procedimenti suindicati. Si è aggiunto, in questa prospettiva, che il nuovo testo dell'art. 408 cod. proc. pen., non interessato dalla disciplina transitoria, è di immediata attuazione, con l'effetto che, a compendio indiziario assolutamente immutato, avrebbe dovuto confermarsi l'inidoneità di tale quadro a fondare una seria prognosi di condanna e, di conseguenza e a fortiori, una condanna.
6.2. In secondo luogo, si sono approfonditi i temi relativi alla contraddittorietà della motivazione. Si sono richiamati da parte della difesa i punti in cui l'elusione del confronto con le rilevate criticità delle dichiarazioni di NG è risultata evidente minando la coerenza del tessuto argomentativo, a fronte della rilevante constatazione che il quadro valutato non risultava essere mutato rispetto a quello oggetto del giudizio abbreviato.
7. La difesa di BO ha rassegnato memoria con cui si è riportata alle conclusioni svolte con il ricorso ribadendo l'istanza di annullamento della sentenza impugnata.
8. Il Procuratore generale ha rassegnato memoria preannunciando con essa la requisitoria in sede di discussione nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di IO, in ragione del vizio di motivazione con riferimento alla produzione della sentenza relativa alla posizione del coimputato PA e alla ritenuta aggravante dei motivi abietti, e della declaratoria di inammissibilità con riferimento agli altri ricorsi.
9. La difesa di IO ha prodotto memoria di replica segnalando che l'Autorità requirente, pur chiedendo l'annullamento della sentenza con riferimento alla posizione del suddetto imputato, non ha avuto modo di esaminare la precedente memoria difensiva con motivi nuovi depositata in precedenza e nella quale si è messo in evidenza il profilo della contraddittorietà della motivazione: profilo che ha dimostrato l'aderenza alla realtà processuale della sentenza emessa per la posizione di PA, alla luce della quale si è prospettato che l'annullamento venga pronunciato senza rinvio. 12 10. Nel corso della discussione orale, il Procuratore generale ha ripreso i temi svolti nella memoria propedeutica e ne ha sostenuto le argomentazioni ribadendo la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di IO, con rinvio per nuovo giudizio relativo a quell'imputato, nonché la richiesta di declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi. -11. Le difese delle parti civili NG, F.A.I. Federazione Italiana IR e Antiusura e Federazione IR OL hanno concluso per la reiezione dei ricorsi rispettivamente contrapposti alle loro posizioni, depositando conclusioni scritte e corrispondenti note spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che i ricorsi di ER ed OS non meritino di essere accolti in nessuna parte, che, in ordine al ricorso di BO, debba pervenirsi all'accoglimento circoscritto al solo terzo motivo e che, per la posizione di IO, la sentenza di secondo grado vada annullata con rinvio in relazione alla specifica carenza motivazionale che si evidenzierà nel prosieguo.
2. Quanto al ricorso proposto da LU ER, l'unico motivo che lo caratterizza si profila, nel suo complesso, generico e meramente confutativo.
2.1. La motivazione resa dalla Corte di appello (specialmente alle pagg. 20 - 26), anche mediante la sua integrazione con quella fornita nella decisione di primo grado, ha espresso una spiegazione adeguata e lineare in merito agli elementi rilevanti per l'accertamento dell'attiva immixtio associativa messa in essere da LU ER, fratello del capoclan ZO ER, quest'ultimo denominato, nella cerchia dei sodali, "papa buono" e identificato come il diretto destinatario dell'agiografia illecita di cui al prescritto reato sub E). Sono state richiamate le plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, con adeguato vaglio della credibilità e attendibilità, intrinseca ed estrinseca, dei relativi contributi;
volta a volta, sono state citate e analizzate le dichiarazioni di IC RD, ZO OS, AR NI, NO AR, AN VI, RO NG, PE VI, AR EL, RO VI. La sua condotta ritenuta di sicuro carattere dinamico e funzionalmente volta all'irrobustimento del clan Birra/Iacomino è stata - individuata nell'avere accompagnato il capo, ossia il fratello ZO ER, alla riunioni del gruppo criminale, nell'avere condotto alcuni sodali al cospetto del suddetto capo, quando ciò era richiesto, nell'avere partecipato al servizio di scorta armata disposto quotidianamente in favore del medesimo capoclan, per 13 tutelarlo dalla possibilità di agguati tesi dagli esponenti del clan rivale, nell'avere svolto il compito di vedetta in favore degli altri componenti della consorteria per tutelarne la posizione, a tal fine segnalando loro l'arrivo delle Forze dell'ordine, e nell'avere partecipato al video finalizzata a magnificare la figura del medesimo capoclan ZO ER per esaltarne la figura e farne strumento di proselitismo. Contrariamente alle deduzioni del ricorrente, la condotta dell'imputato è stata analizzata dai giudici di appello anche per quanto concerne il rilievo organico, stabile e sistematico della consapevole condotta integrata da LU ER, ben conscio del ruolo del fratello capoclan e, ciò nonostante, impegnato in modo continuo a fornire, con la serie di comportamento illeciti enucleata, un apporto volontario di indubbia rilevanza causale, volto all'effettivo consolidamento delle potenzialità operative del suddetto sodalizio e della forza intimidatrice del gruppo e del suo capo. I giudici di appello, analizzato alla stregua di corretti parametri ermeneutici il contributo fornito da LU ER, hanno risposto adeguatamente anche all'obiezione difensiva inerente all'individuazione del preciso ruolo dell'imputato all'interno del consesso criminale, specificando che la varietà degli apporti da lui offerti non può essere interpretata come sintomo di disallineamento delle diverse indicazioni dichiarative e di inaffidabilità dei dichiaranti, dovendo, invece, tale varietà, considerarsi come una dimostrazione della specifica evoluzione delle modalità di adesione e partecipazione associativa da parte dell'imputato. Pure in merito all'emersione di una tangibile affectio societatis nella condotta partecipativa serbata da LU ER la Corte di appello ha fornito un'adeguata motivazione traendo motivata conferma dal carattere continuativo e professionale delle azioni aventi rilevanza associativa compiute dall'imputato, soprattutto nello svolgimento con cadenza quotidiana della scorta del capoclan, attività eseguita insieme ad altri sodali, alcuni dei quali anche armati, a bordo di autoveicoli blindati, con la conseguente necessità di organizzazione e coordinamento di azioni certamente svolte da intranei, in proiezione funzionale al proficuo andamento e al consolidamento della compagine criminale.
2.2. I giudici del merito, vagliando la posizione dell'imputato, non hanno dunque decampato dall'applicazione del principio di diritto secondo cui, con riferimento alla fattispecie associativa di cui all'art. 416-bis cod. pen., la condotta di partecipazione si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi, sicché essa è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto 14 organizzativo del sodalizio, tale da implicare - al di là dello status di generica appartenenza un suo ruolo specifico, in senso dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, in tal senso ponendosi a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. In tale prospettiva, la partecipazione del singolo al gruppo camorristico- in difetto di prove direttamente rappresentative dell'intraneità del singolo all'associazione va desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di - attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, sempre che si tratti di indizi gravi e precisi, quali, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi, definibili di osservazione e prova, l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, laddove significativi, fatti concludenti da interpretarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria -, rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dell'aggregato criminale, tali da risultare idonei, senza alcun automatismo probatorio, a far emergere la sicura dimostrazione della permanenza costante del vincolo, in relazione allo specifico periodo temporale fissato nell'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 01, come seguita da Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01; v., fra le altre, Sez. 1, n. 16766 del 21/02/2020, Catanzariti, Rv. 279180 01, non mass. sul punto;
Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571 - 01; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di AR, Rv. 269207 01; Sez. 1, n. 13933 del 29/11/2016, dep. 2017, Aguì, non mass.): è quanto hanno accertato i giudici dei due gradi merito per la posizione di LU ER nel caso in esame.
2.3. Anche il profilo circostanziale inerente a questo reato appare sviluppato nella sentenza impugnata in modo congruo e coerente, in ogni caso adeguato a resistere con evidenza all'aspecifico lamento levato dal ricorrente sul punto. Nulla di concreto è stato opposto agli argomenti, ribaditi dai giudici di appello, per corroborare la conclusione della sussistenza della circostanza aggravante dell'associazione armata, in relazione alle pregresse decisioni accertative del medesimo punto per lo stesso clan, citate e analizzate nella sentenza di primo grado, all'accertamento operato, in questo stesso processo, a carico di sodali dell'imputato dei reati in materia di armi con rilievo associativo, nonché allo stesso ruolo di LU ER nell'ambito del clan, quanto al riscontro dell'elemento soggettivo inerente alla medesima aggravante. Meramente pretensiva si rivela la censura inerente al confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche: statuizione che la Corte di appello ha 15 sorretta oltre che con il richiamo alla corrispondente motivazione della sentenza di primo grado, che aveva evidenziato la gravità del comportamento antigiuridico ascritto all'imputato, resa più evidente dalla notevole durata della partecipazione, anche con la sottolineatura dell'assenza, pure con riferimento al comportamento processuale, di fattori di segno positivo afferenti all'imputato stesso, soggetto peraltro risultato attinto da precedenti penali gravi per reati maturati nel contesto associativo. Prendendosi, pertanto, atto dell'avvenuta valutazione in senso ostativo dei suindicati elementi, motivatamente ponderati dalla Corte di appello, deve ribadirsi che il giudice di merito, per giustificare il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo necessario e sufficiente che con motivazione - insindacabile in sede di legittimità, ove essa sia non contraddittoria dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione, in tale direzione anche un unico elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 3, n. 28532 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). La segnalata ratio dell'art. 62-bis cod. pen. non impone, quindi, al giudice di esprimere una distinta valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, risultando bastevole l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi al riconoscimento delle suindicate attenuanti. Per il resto, nessuna percepibile contestazione potendo enuclearsi con riferimento alla motivazione esposta nella sentenza a fondamento della restante configurazione circostanziale, occorre soltanto aggiungere che il trattamento sanzionatorio è stato dal Tribunale, prima, e all'esito della ricordata - depurazione dalla Corte di appello, poi, giustificato in modo congruo e non illogico, con piena aderenza alle evidenze analizzate. Con l'insieme delle richiamate considerazioni il ricorrente ha omesso di istituire un reale confronto, per cui la sua censura è da ritenersi aspecifica.
2.4. La complessiva impugnazione proposta da LU ER risulta, pertanto, inammissibile. Alla corrispondente pronuncia consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende 16 nella misura che, in rapporto alle questioni dedotte, si reputa equo fissare in euro tremila.
3. Per quanto concerne le doglianze che connotano il ricorso proposto nell'interesse di NA OS, esse risultano orientate su due versanti: il primo, attinente alla lamentata obliterazione del vizio di mente che si prospetta essere presente in persona dell'imputata; il secondo, rivolto alla contestazione dell'accertamento di responsabilità a carico della medesima, della corrispondente configurazione circostanziale e del complessivo trattamento sanzionatorio.
3.1. In ordine al primo motivo, occorre considerare che la Corte di appello ha preso partitamente in esame la questione della capacità di intendere e di volere dell'imputata e ha considerato l'esito della perizia disposta in altro procedimento e acquisita nel corso del giudizio di primo grado, nonché l'esito della consulenza di parte (espletata dai dott. Cataletto e De Feo), muovendo dal rilievo che gli elaborati avevano concluso per la sussistenza della diminuzione della capacità di intendere e di volere di NA OS. Peraltro, i giudici di secondo grado hanno confermato la diversa valutazione espressa dal Tribunale che aveva motivatamente disatteso tali esiti evidenziando la carenza di documentazione medica a supporto delle conclusioni censurate e segnalando le circostanze di fatto che, invece, facevano decisamente propendere per l'ininfluenza del segnalato disturbo della personalità sulla capacità di intendere e di volere della donna. Sono state, in tal senso, considerate le concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali, descrivendo le condotte rilevanti a fini dell'accertamento della partecipazione dell'imputata all'associazione, non avevano riferito di alcuna anomalia comportamentale della donna nella perpetrazione delle condotte stesse, essendo al contrario emerso (come da dichiarazioni di IC RD) che NA OS con consapevolezza piena traeva vantaggi diretti in termini economici dalla sua attività partecipativa nel clan. Con adeguato richiamo all'analisi compiuta nella sentenza di primo grado, si è confermato da parte dei giudici di appello che il disturbo della personalità di tipo borderline rilevato in persona dell'imputata non era risultato in nessun momento di consistenza, gravità e intensità tali da incidere in modo apprezzabile sulla capacità di intendere o di volere della donna. L'enunciazione diagnostica è risultata formulata in via soltanto astratta in riferimento all'ansia da abbandono idonea a condizionare la modalità di relazione dell'interessata, in particolare nei rapporti con lo zio e capoclan ZO -ed essa si ER, fino a sottostare passivamente alle richieste del medesimo 17 conferma adeguatamente contrastata dall'osservazione della carenza di riscontri concreti a tale prospettazione, scaturente dalle mere allegazioni dell'imputata. Pertanto l'analizzata argomentazione peritale, espressa in altro processo, da un lato, non ha ricevuto nessun conforto di ordine clinico, in carenza di acquisizione della relativa accertata come sussistente - e nemmeno documentazione, e, dall'altro, è stata contrastata dalle verifiche dei comportamenti concreti serbati dalla medesima NA OS, anche le sue asserzioni sull'influenza dell'addotta omosessualità e del parimenti addotto stato di soggezione essendosi arrestate, nella sostanza, allo stadio delle mere deduzioni. Tanto considerato, la doglianza riproposta in questa sede dalla ricorrente si risolve nella reiterata prospettazione di argomenti di merito, siccome è stata volta a valorizzare in senso diverso da quello ponderato dalla Corte di appello elementi di fatto quali l'addotta omosessualità, l'addotta condizione di - soggezione allo zio capoclan e le sevizie prospettate come patite dal congiunto che, ex se considerati, non si profilano idonei a scardinare la valutazione, adeguatamente espressa nella decisione, dell'inadeguatezza del disturbo della personalità in concreto emerso a influire sulla capacità di intendere o di volere della persona interessata. La Corte territoriale, con riferimento all'enucleata patologia, motivatamente ritenuta non rilevante al fine dell'affermata seminfermità mentale, ha, in definitiva, osservato la condivisa linea esegetica in base a cui, ai fini del riconoscimento dei vizio totale o parziale di mente, se è vero che anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità, è del pario certo che ciò si afferma con la necessaria specificazione che tale approdo può darsi soltanto quando essi siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o facendola grandemente scemare, nonché a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Di conseguenza, non può annettersi rilievo, ai fini dell'imputabilità, ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, al pari degli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317 01; Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019, Mazzeo, Rv. 276616 - 01; Sez. 1, n. 52951 del 25/06/2014, Guidi, Rv. 261339 - 01). Di siffatte indicate, gravi, anomalie i giudici di merito non hanno riscontrato 18 in modo effettivo epifanie tali da dover orientare il loro orizzonte decisorio nel senso invocato dalla difesa dell'imputata e quel che qui decisivamente rileva l'impugnazione non ha esposto elementi nuovi e ulteriori rispetto a quelli già presi in considerazione e analizzati, ovvero un travisamento della prova tale da giustificare la disposizione di ulteriore perizia;
per il resto, la doglianza in esame si risolve in una rivalutazione di merito degli elementi di prova raccolti e considerati utili ai fini del giudizio relativo alla capacità di intendere e di volere dell'imputata e all'escluso riconoscimento del vizio totale o parziale di mente. Va ribadito che l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato costituisce questione di fatto, la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità, ove sia esaurientemente motivata, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo. In quest'ottica, la conclusione raggiunta dai giudici di merito non risulta in alcun modo infirmata: non sono emersi disturbi della personalità che fossero e siano tali da potersi definire consistenti, intensi e gravi, così da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere dell'imputata al momento della commissione del reato, escludendola o facendola grandemente scemare. Il motivo che ha revocato in contestazione la congruità e logicità della motivazione della decisione di non ritenere NA OS affetta da vizio di mente al momento dei fatti deve, quindi, considerarsi privo di fondamento.
3.2. Passando alla disamina del secondo motivo, deve anzitutto puntualizzarsi che, in merito all'accertamento della partecipazione all'associazione di NA OS, la motivazione resa dai giudici di appello - imperniata sulla mancata devoluzione da parte della difesa, con l'atto di gravame, di motivi inerenti alla sussistenza della consorteria criminale e alla partecipazione alla stessa dell'imputata non è stata, a sua volta, fatta oggetto di specifiche censure. Consegue che la deduzione della ricorrente di inadeguatezza del discorso giustificativo esposto dalla Corte per confermare la sua responsabilità deduzione che ha mancato di censurare la rilevata inammissibilità - è, per ciò solo, carente della necessaria specificità. Per quanto, poi, concerne la contestazione inerente alle ritenute circostanze aggravanti e al confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche, non possono non riproporsi a fronte di deduzioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte dalla difesa di ER le osservazioni espresse con riferimento alla corrispondente doglianza del suddetto ricorrente. Ciò vale, in particolare, per la circostanza aggravante dell'associazione armata, la cui sussistenza risulta confermata con la già ricordata e congrua - motivazione, e per il confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche, 19 adeguatamente giustificato dalla Corte territoriale e soltanto genericamente contestato anche da questa ricorrente. In definitiva, questo motivo dell'impugnazione non si affranca dalla complessiva genericità scaturente da un'indifferenziata deduzione contestativa, a fronte di uno snodo del discorso giustificativo che, anche per ciò che attiene al trattamento sanzionatorio, non appare aver debordato dal congruo dispiegamento del merito commisurativo.
3.3. Il complessivo ricorso proposto da NA OS deve essere, pertanto, rigettato. A questa pronuncia fa seguito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. La conclusione relativa ai ricorsi di LU ER e NA OS determina la conseguenza che quanto al regolamento delle spese del grado - relativo alla posizione delle parti civili F.A.I., Federazione Italiana IR e Antiusura, e Federazione IR OL, le quali hanno svolto attività processuale in questa sede le spese stesse vanno poste a carico dei due suddetti ricorrenti, anche qui soccombenti rispetto all'azione civile dalle indicate parti proposta nei loro confronti. Queste spese sono da liquidarsi nell'opportuna misura di euro 4.000,00 per ciascuna delle due parti civili, misura calcolata (ex artt. 12 e 16 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, anche dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147) in relazione alle voci precisate nelle note depositate, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate. Ai compensi professionali non va aggiunto il, non richiesto, ristoro di spese borsuali. Spettano alla difesa delle parti civili gli accessori di legge, ossia (ex art. 2 d.m. cit.) il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre all'IVA e al contributo per la Cassa Previdenziale, da computarsi sull'imponibile.
5. Trascorrendo all'esame dell'impugnazione di PA BO, le prime due doglianze non superano il vaglio di ammissibilità, mentre la terza merita di essere accolta.
5.1. Per quanto concerne il primo motivo, deve rilevarsi che il discorso giustificativo sviluppato dalla Corte di appello in merito all'entità dell'aumento per la continuazione relativa ai reati oggetto del presente processo si profila adeguato e non illogico, anche tenendo conto che è stata riconosciuta all'imputato l'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., dopo che si era evidenziato il contributo apportato anche da BO 20 all'accertamento delle fattispecie in materia di armi afferenti alla compagine camorristica. I giudici di secondo grado, invero, hanno affrontato per esplicito il tema e hanno spiegato in modo argomentato le ragioni per le quali il complessivo aumento di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa per le fattispecie antigiuridiche accertate in questo processo avvinte nel medesimo - disegno criminoso sia fra loro, sia con i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 4.06.2012 fosse l'esito di un trattamento sanzionatorio - di estremo favore, non suscettibile di essere modificato in melius rispetto alla posizione dell'imputato. Al fine di spiegare l'adeguatezza degli incrementi che sono confluiti nell'aumento suindicato, i giudici di secondo grado hanno dato conto del ragguardevole spessore della personalità criminale di BO, intraneo a un sodalizio criminale e stabilmente dedito alla commissione di reati di indubbio allarme sociale, nonché delle gravi modalità dei fatti accertati a suo carico e del rilevante contributo fornito da quell'imputato alla loro perpetrazione. Alla stregua degli enunciati criteri, la giustificazione all'entità dei singoli aumenti, che già la sentenza di primo grado aveva espressa in modo articolato (in particolare a pagg. 30-31, in relazione alle premesse svolte alle pagg. 26- 27), si rivela complessivamente adeguata e coerente. Si muove dal condiviso principio di diritto in base al quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, con la precisazione che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena deve ritenersi correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01; in tal senso già Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549-01). A tale principio i giudici del merito si sono, all'evidenza, attenuti: la doglianza in esame la quale ha dedotto l'opposto ha finito per sollecitare, 1 - nella sostanza, una rivalutazione di merito, non consentita in sede di legittimità, con conseguente rilievo della sua inammissibilità.
5.2. Non merita considerazione nemmeno il secondo motivo con cui il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello non abbia eliso la recidiva, contestata con l'imputazione e ritenuta dal Tribunale. Il primo giudice aveva ritenuto sussistente la recidiva reiterata, specifica e 21 infraquinquennale, avendo annesso determinante valenza alla progressione criminosa che aveva caratterizzato il cursus deviante di cui si era reso protagonista BO, sia per il rapido ripetersi delle condotte antigiuridiche, sia per l'oggettiva gravità dei reati da lui già commessi, dimostrativa del suo assodato inserimento nelle corrispondenti dinamiche criminali, così da concludere che il nuovo episodio criminoso si profilava concretamente significativo, avuto riguardo ai criteri ex art. 133 cod. pen., dell'accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità dell'autore del reato. A fronte del susseguente appello proposto da BO, che aveva contestato la sussistenza della sua maggiore pericolosità desumibile dalla commissione dei delitti in materia di armi facenti parte della serie criminosa da lui perpetrata e accertata in questo processo, la Corte territoriale ha affrontato l'argomento in via sostanziale ribadendo l'evenienza di quegli indicatori specifici, con particolare riferimento allo spessore notevole della personalità criminale rivelata da BO, intraneo a un sodalizio criminale e stabilmente dedito alla commissione di reati di indubbio allarme sociale, alla gravità delle fattispecie antigiuridiche progressivamente perpetrate dal reo e anche alla rilevanza del contributo da lui fornito, in tal senso dimostrando di aver ponderato l'evenienza della maggiore pericolosità espressa dall'imputato, quale autore dei delitti qui accertati. Si tratta di una motivazione sufficiente e adeguata, per cui al tema sollevato con l'atto di appello è stata data risposta dalla Corte territoriale, con essa essendosi dato conto del fatto che la condotta dell'imputato, per come essa si era già espressa prima dell'inizio del percorso collaborativo, aveva costituito la significativa, ingravescente e riprovevole prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato: trattandosi di una risposta adeguata e non illogica, essa non è sindacabile in questa sede. La Corte territoriale, dunque, non si è discostata dalla linea ermeneutica ripetutamente affermata e da ribadirsi in base a cui, in tema di recidiva - facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione, sia ove egli ritenga, sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 - 01; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 01), con la precisazione che tale specifico onere motivazionale può essere adempiuto anche implicitamente ove si sia in concreto apprezzata la sussistenza o, a seconda dei casi, l'insussistenza - dei - requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, - 01; Sez. 3, n. 4135 del n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv. 272803 01; Sez. 6, n. 20271 del 12/12/2017, dep. 2018, Alessio, Rv. 272040 27/04/2016, Duse, Rv. 267130-01). 22 Con le considerazioni poste dai giudici di appello a fondamento della confermata sussistenza della recidiva il ricorrente non ha istituito un confronto effettivo, per cui anche questa doglianza va ritenuta inammissibile.
5.3. Si rivela, invece, fondato il terzo motivo. Fra i reati ritenuti sussistenti dalla Corte di appello è annoverata anche la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., avente ad oggetto la detenzione delle munizioni non accedenti alle armi pure oggetto di illegale detenzione. Emerge dalle decisioni di merito che il sequestro con conseguente cessazione di ogni perdurante ipotesi di relativa detenzione illegale, per interruzione della permanenza, non più riattivata delle ultime armi e munizioni fra quelle elencate al capo D) era avvenuto il 14.07.2010. Deve poi rilevarsi che la sentenza di appello è stata emessa in data 13.06.2022 e con essa la Corte territoriale ha accertato la maturazione della prescrizione del delitto contestato al capo E), operando il computo del corrispondente tempo necessario a prescrivere e maggiorandolo del tempo ascrivibile a sospensioni del termine stesso per svariate cause inerenti ad alcune udienze, tempo fissato, nel suo complesso, in quello di anni due, mesi cinque e giorni sedici. Poste queste premesse in punto di fatto, non sussiste dubbio che anche per ciò che concerne la contravvenzione in parola, la cui attività consumativa si era conclusa il 14.07.2010 considerando il termine di prescrizione massimo di cinque anni, ex artt. 157 e 161 cod. pen., nel testo da applicarsi alla presente fattispecie, nonché computando anche il cospicuo periodo di sospensione suindicato -, la prescrizione era già maturata in data certamente antecedente al 13.06.2022. Questo rilievo legittima il ricorrente a far valere, anche in ipotesi di carenza di altri motivi ammissibili, l'avvenuta estinzione della contravvenzione, per la precisata causa, innanzi alla Corte di cassazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). Ciò comporta che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nella (sola) parte in cui non ha dichiarato l'estinzione della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. per intervenuta prescrizione. Deve, di conseguenza, rideterminarsi la pena fissata quale aumento relativo alla continuazione inerente ai reati accertati in questo processo, eliminando la pena pecuniaria di euro 50,00, che era stata stabilita per il reato ex art. 697 cod. pen.: pertanto, l'aumento va nuovamente quantificato in anni due, mesi tre di reclusione ed euro 250,00 (anziché euro 300,00) di multa. Ulteriore effetto è che la pena complessiva del reato continuato comprensivo anche delle violazioni oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 4.06.2012 si quantifica anziché in anni sei, mesi tre di reclusione ed euro 1.100,00 di multa in anni sei, mesi tre di reclusione ed euro 1.050,00 di multa.
5.4. In questi limiti va accolta l'impugnazione proposta da PA BO, impugnazione che nel resto risulta, come si è visto, inammissibile.
6. Per quanto concerne l'impugnazione proposta, con i due richiamati atti, nell'interesse di AR IO, si sono contestate le conclusioni a cui è giunta la Corte di appello in merito all'accertamento della colpevolezza dell'imputato nel concorso nel delitto di tentato omicidio di RO NG e nei connessi reati in materia di armi. La Corte territoriale, disattendendo in toto l'appello, ha confermato l'accertamento della responsabilità di IO, annettendo credibilità e attendibilità alle dichiarazioni di NG, persona offesa costituita parte civile, dichiarazioni considerate convergenti con quelle di altri collaboratori, fra cui NN e IN. Come si già premesso, oltre a non annettere significato all'esito del primo procedimento cautelare, favorevole all'imputato, i giudici di appello non ha preso in considerazione il proscioglimento in separata sede del coimputato di IO, RO PA. Nell'ambito delle censure formulate negli atti di impugnazione, si enucleano due temi, da trattarsi nell'ordine.
6.1. Il primo riguarda la questione introdotta dalla difesa, con particolare riferimento al primo motivo dell'atto a firma dell'avv. Russo, come illustrato anche nella memoria contenente motivi nuovi, questione che si è condensata nella proposta esegetica volta a reinterpretare il criterio guida dell'oltre ogni ragionevole dubbio, di cui all'art. 533 cod. proc. pen., applicando in via retroattiva uno dei principi della riforma oggetto della legge delega n. 134 del 2021. 6.1.1. In particolare, viene analizzato dal ricorrente il criterio fissato all'art. 1, comma 9, lett. a), della legge succitata, dove si stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare e alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto, fra gli altri, del seguente principio e criterio direttivo: "modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna". 24 Dalla formulazione di questa norma la difesa ha tratto argomenti per sostenere che, in effetti, è stato previsto il ripristino del pregresso obbligo di archiviazione, contemplato dall'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., poi dichiarato incostituzionale, quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. Da tale assioma si è fatto discendere l'ulteriore conseguenza che i giudici di appello avrebbero dovuto adottare in via retrospettiva (dal momento che il - decreto dispositivo del giudizio nei confronti di IO era stato emesso in tempo largamente antecedente alla stessa promulgazione della legge delega, il giudizio di primo grado avendo contemplato la prima udienza il 6.03.2014) - il cennato criterio alla stregua di regola di giudizio vigente e, alla sua luce, avrebbero dovuto ritenere decisivo l'esito delle decisioni cautelari, favorevoli ad IO, emesse dal Tribunale del riesame e dalla Corte di cassazione. In sostanza, alla luce della riforma suindicata, reputata dal ricorrente espressiva già in virtù della legge delega di principi direttamente modificativi del tessuto processuale, sarebbe giuridicamente arcaico e non più sostenibile l'assunto secondo cui il giudicato cautelare coprirebbe il dedotto, ma non il deducibile, e non potrebbe sostenersi l'autonomia assoluta fra giudizio cautelare e giudizio di merito, sicché in caso di contrasto si imporrebbe per ciò solo l'applicazione del criterio di garanzia di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
6.1.2. Questa prospettazione interpretativa non va in nessun modo condivisa. Si rileva che, al di là della prefigurazione dell'addotta portata del segnalato principio e criterio direttivo, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha modificato l'art. 405 cod. proc. pen. con riferimento alla fissazione dei termini per la conclusione delle indagini preliminari, senza stabilire la reviviscenza del comma 1-bis (dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 121 del 2009), alla stregua del quale il pubblico ministero, al termine delle indagini, formulava richiesta di archiviazione quando la corte di cassazione si era pronunciata in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., e non erano stati acquisiti, successivamente, ulteriore elementi a carico dell'indagato. Peraltro, l'art. 88-bis d.lgs. cit. ha dettato una specifica disciplina transitoria che opera in direzione opposta a quella prospettata dal ricorrente, in quanto ha stabilito che, nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs., in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 405, 406, 407, 412 e 415-bis cod. proc. pen. e dell'art. 127 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie cod. proc. 25 25 pen., nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto stesso. Ulteriormente deve considerarsi che la prospettazione difensiva, in linea di principio, si attaglierebbe piuttosto alla modificata disciplina di cui all'art. 408 cod. proc. pen., la quale, dando corso alla delega, ha, al comma 1, sostituito al precedente parametro valutativo alla base della richiesta di archiviazione del pubblico ministero ("se la notizia di reato è infondata") un diverso e più ampio criterio: il pubblico ministero presenta la richiesta di archiviazione "quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca". Posto ciò, tuttavia, impregiudicata ogni riflessione, qui non conferente, sulla portata di questo punto della riforma, non si può non considerare che la fase relativa allo svolgimento e alla conclusione delle indagini preliminari si era, quanto al processo oggetto del presente vaglio, chiusa ben prima dell'entrata in vigore del novellato testo della disposizione, essendo poi sopravvenuti anche i giudizi e le sentenze di primo e secondo grado. Sicché, proporre la rilettura delle risultanze in allora sussistenti per infirmare la richiesta di decreto dispositivo del giudizio a suo tempo avanzata dal Pubblico ministero, il decreto dispositivo del giudizio adottato dal Giudice dell'udienza preliminare e, di poi, la prima e la seconda sentenza emessa nel giudizio di piena cognizione di merito, integra una sollecitazione ermeneutica non accoglibile, in quanto essa implicherebbe l'applicazione di criteri normativi sopravvenuti a fasi processuali esaurite. Altro è, ovviamente, censurare la sentenza emessa dai giudici del merito adducendo l'omessa applicazione del criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, fissato dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e di certo operante anche per questo processo. In definitiva, la disposizione di cui all'art. 405 cod. proc. pen. e anche quella di cui all'art. 408 cod. proc. pen., avendo natura processuale, restano regolate dal principio del tempus regit actum, mentre risultando già inverato nell'ordinamento il principio dell'accertamento della responsabilità dell'imputato soltanto se la sua colpevolezza sia accertata al di là di ogni ragionevole dubbio - con riferimento al relativo precetto non si pone nemmeno una questione di retroattività della lex mitior. È, d'altro canto, assunto già condiviso e da ribadirsi quello secondo cui la revisione normativa (in forza dell'art. 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 46) della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il 26 principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, De Bartolomei, Rv. 254025-01), essendo per il resto assodato che questa regola di giudizio consentiva e consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299-01); ciò, con la conseguenza, fra le altre, che il principio stesso, sin dalla sua introduzione, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte di legittimità è chiamata a un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01). Pertanto, richiamate le coordinate basilari relative alla regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio e ferma la loro evidente, immutata operatività, va disattesa per le indicate ragioni la proposta della difesa di IO della lettura retrospettiva, come tale rilevante per il presente processo, delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n .150 del 202 alla disciplina della fase delle indagini preliminari. Ciò riguarda anche il sollecitato riposizionamento del rapporto di autonomia fra esito del procedimento cautelare e giudizio di merito. Basti, al riguardo, richiamare il ragionamento sviluppato dal Giudice delle leggi (nella già ricordata sentenza n. 121 del 2009) lì dove ha evidenziato che le pronunzie emesse in sede di giudizio incidentale promosso per il riesame di misure cautelari non possono ritenersi vincolanti per il giudice chiamato a compiere le valutazioni di merito, di guisa che, avendo il giudizio cautelare natura solo strumentale, sulla base di questioni che devono essere decise incidenter tantum rispetto al giudizio di merito, il giudice del procedimento principale conserva integro il potere di valutare gli elementi di prova, indipendentemente dall'esito del giudizio cautelare. La Corte costituzionale, con specifico riferimento allo snodo già normato 27 dall'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha avuto modo di sottolineare che nemmeno al legislatore è dato riconoscere a determinate pronunzie emesse in sede cautelare un carattere di natura preclusiva sul processo di cognizione: una siffatta prospettiva sarebbe, al fondo, priva di ragionevolezza, stante la diversità delle regole che disciplinano la fase cautelare (nella quale si effettua un giudizio prognostico di tipo statico, basato su elementi già acquisiti dal pubblico ministero e funzionali alla tutela delle esigenze cautelari in atto) e delle regole alla cui stregua si opera lo scrutinio dell'azione penale. Affatto diverso, invero, può ordinariamente presentarsi il quadro probatorio delle due valutazioni a confronto, poiché, se il pubblico ministero fruisce del potere di selezionare gli elementi da sottoporre al giudice della cautela, le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale sono, invece, prese sulla base di tutto il materiale investigativo. Infine, la Corte di cassazione, quando si pronuncia in materia cautelare, non accerta in modo diretto la mancanza del fumus commissi delicti, ma si limita a controllare la motivazione del provvedimento impugnato, con la conseguenza che l'eventuale annullamento di quest'ultimo non determina per ciò solo l'inesistenza dei gravi indizi. Senza svolgere ulteriori considerazioni, deve, quindi, disattendersi ogni prospettazione della difesa volta a trarre elementi di conforto alla sua tesi per il solo fatto che in sede cautelare il Tribunale di Napoli aveva annullato, con provvedimento del 28.04.2011, l'ordinanza applicativa della misura cautelare del 12.04.2011 nei confronti di IO, in ordine al tentato omicidio di NG, provvedimento a cui aveva fatto seguito la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero, declaratoria emessa dalla sentenza di legittimità di Sez. 6, n. 34300 del 14/07/2011. D'altro canto, nella stessa prospettiva, ma in direzione opposta, non potrebbe annettersi peso rilevante al giudicato cautelare determinato stavolta - in senso sfavorevole all'imputato - dal successivo provvedimento del Tribunale di Napoli in data 21.10.2020 che, in sede di appello cautelare, aveva riformato l'ordinanza del Tribunale dibattimentale di Napoli del 12.08.2020, la quale aveva rigettato la richiesta del Pubblico ministero di ripristino della misura cautelare custodiale nei confronti di IO per il medesimo reato: sicché il provvedimento di appello, in virtù della riforma, aveva applicato la misura custodiale carceraria, provvedimento divenuto esecutivo all'esito della sentenza di legittimità emessa da Sez. 1, n. 14838 del 03/02/2021, di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla difesa dell'imputato. Il suddetto motivo, come introdotto con l'atto di impugnazione a firma dell'avv. Russo, come coltivato negli snodi man mano richiamati, va, in 28 " definitiva, ritenuto del tutto privo di fondamento.
6.2. Il secondo tema che merita di essere scrutinato nell'ordine concerne la verifica di adeguata e logica valutazione del complessivo quadro probatorio, verifica sollecitata in specie nel primo motivo dell'atto a firma dell'avv. Perfetto e nel secondo motivo dell'atto a firma dell'avv. Russo. La critica frontale mossa complessivamente dalla difesa di IO avverso la valutazione del compendio probatorio si trova di fronte una motivazione per alcuni aspetti strutturata su acquisizioni oggetto di non illogica ponderazione. La disamina del compendio probatorio ha riguardato essenzialmente le dichiarazioni e il riconoscimento espressi della persona offesa, costituita parte civile, RO NG, quelle di coloro (quali la moglie NA NE) che avevano appreso della vicenda de relato da NG, le dichiarazioni della collaboratrice LA NN (proveniente dal clan di IO), in parte autonome, in parte de relato dal marito AT DA (anch'egli riferibile al clan IO/PA) e le successive dichiarazioni di NI IN, de relato da RO PA, il quale è stato assolto in separata sede dallo stesso reato, in forza della sentenza emessa del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 23.09.2014, all'esito di giudizio abbreviato. Sia l'analisi delle dichiarazioni della persona offesa, sia quella delle voci ritenute costituenti elementi di riscontro, pur nel carattere problematico delle relative acquisizioni, forniscono esiti di per sé non incongrui, né illogici, anche in punto di approfondimento della valenza probatoria della dichiarazione de relato, naturalmente da fonte diversa da quella da riscontrare. Sennonché -e sul punto il ricorso, nel suo complesso, coglie una carenza che il Collegio ritiene effettiva e non secondaria, in tal senso prendendo atto delle corrispondenti considerazioni sviluppate sul tema dal Procuratore generale - la Corte territoriale, nonostante le sollecitazioni difensive, mentre ha annesso rilievo probatorio ex art. 238-bis cod. proc. pen. alle sentenze irrevocabili prodotte dalla pubblica accusa per verificare l'appartenenza dei collaboratori all'uno o all'altro dei clan contrapposti, non ha svolto alcuna valutazione, tanto più una valutazione avente pregnante consistenza, del giudicato assolutorio che ha riguardato RO PA, ossia il dedotto concorrente nell'azione avente l'obiettivo omicidiario oggetto anche di questo processo: ciò, pur dando per assodata, nella ricostruzione del fatto ritenta accertata, la partecipazione di questo concorrente al tentato omicidio con il ruolo di primario esecutore della condotta tipica, ossia quella di sparo all'indirizzo della vittima. Intanto, le dichiarazioni di RO PA, fonte primaria del dichiarante IN, sono state a loro volta destituite di ogni credibilità con l'osservazione - - in sé non illogica - che ben poteva darsi che costui, pur protetto dal maturato 29 giudicato assolutorio, conservasse una chiusura totale verso un atteggiamento collaborativo e serbasse, per converso, un comportamento protettivo nei confronti del suo originario coimputato: ciò, però, senza aver fornito alcuna spiegazione sulle differenti prospettive, sulle eventuali differenze del compendio probatorio, sulle eventuali difformità di valutazione idonee a rendere ragione della diversità di approdo decisorio, avente ad oggetto lo stesso fatto, contestato come compiuto dagli stessi autori.
6.2.1. Pur nella consapevolezza dell'ordinaria possibilità di giudicati aventi esito difforme all'esito della valutazione in separati procedimenti delle posizioni di diversi imputati, tanto più quando il rito applicato non sia il medesimo, restava e resta tuttavia il dato processuale che in questo processo era stata acquisita, entrando a far parte del compendio probatorio, la sentenza succitata, che aveva registrato il proscioglimento del succitato PA - coimputato dagli stessi reati, quale primario esecutore materiale - per non aver commesso il fatto. Sull'argomento, si considera che la sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata, non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione, ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi, le relative risultanze dovendo essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere, se del caso, corroborata da altri elementi (Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, Rv. 275517 - 01; Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014, Adamo, Rv. 259414-01). Pertanto, l'acquisizione agli atti del procedimento ex art. 238-bis cod. proc. pen. di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di tale procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendo ritenersi che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, De AR, Rv. 284130-01). In questa stessa direzione, in tema di acquisizione delle sentenze irrevocabili ai fini di prova del fatto in esse accertato, in assenza di pregiudizialità penale, l'emersione della differenza tra le acquisizioni processuali del procedimento già definito e dell'altro in corso può condurre il giudice di merito a epiloghi diversi, in ciò consistendo il richiamo operato dall'art. 238-bis cod. proc. pen. alle regole 30 interpretative fissate dagli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., fermo restando l'obbligo motivazionale vigente in presenza di un giudicato assolutorio per il medesimo fatto (Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904 - - 05). Quindi, le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., anche nella parte in cui affermano fatti favorevoli all'imputato, devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del ne bis in idem, può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare. (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, Consob/Ligresti, Rv. 278389 - 01; Sez. 1, n. 24383 del 27/02/2015, Di Silvio, Rv. 263955 - 01).
6.2.2. Dalla messa a punto che precede in ordine agli effetti determinati dall'acquisizione della sentenza assolutoria del coimputato RO PA deriva l'ineludibile considerazione che la Corte territoriale, a fronte delle deduzioni dell'appellante in merito alla valenza probatoria per sé favorevole posseduta dall'indicata decisione irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen., se, da un lato, conservava certamente ampia libertà valutativa in relazione al contenuto di quel decisum e agli argomenti che ne connotavano il discorso giustificativo, dovendo comunque inscrivere quei dati nel quadro probatorio formatosi in questo processo, dall'altro, aveva in ogni caso l'onere di prendere in considerazione il contenuto della sentenza irrevocabile: ciò, allo scopo di dare conto dell'esito scaturito dalla relativa verifica, sempre nella cornice di tutte le prove esaminate, in modo che dalla motivazione si potesse evincere se, in merito ai temi rilevanti per l'accertamento della responsabilità di IO fra i quali la valutazione di credibilità e attendibilità delle persona - offesa, la rilevazione della sussistenza, o meno, in quel contesto di prove dichiarative convergenti, la disamina di eventuali dati di fatto contrastanti con la dinamica e la configurazione dell'azione aggressiva ai danni di RO NG descritta nell'imputazione gli elementi contrassegnanti il contenuto della sentenza acquisita ex art. 238-bis cod. proc. pen. fossero, o non fossero, idonei a incidere nella conclusiva ponderazione del quadro probatorio determinante ai fini decisori. Questa valutazione risulta, nella sostanza, del tutto mancante e tale carenza in relazione all'evidenziata, potenziale rilevanza della valenza del dato - trascurato vizia in modo determinante la motivazione della sentenza - impugnata da AR IO. 31 6.3. Per l'enucleato profilo e nei relativi limiti, i motivi suindicati devono essere accolti. Le considerazioni che precedono conducono, di conseguenza, all'annullamento della sentenza impugnata dal suddetto imputato, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, da svolgersi con l'intatta possibilità del dispiegamento della corrispondente libertà valutativa, ma che sia sorretto da una motivazione emendata dai limiti rilevati, in relazione ai principi corrispondentemente enunciati.
6.4. Restano assorbiti gli ulteriori motivi prospettati con il complessivo ricorso proposto nell'interesse di questo imputato, ossia il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Perfetto, siccome essi afferiscono alla configurazione circostanziale (sia in senso aggravante, sia in senso attenuante) dei reati ascritti all'imputato, la cui delibazione potrà avvenire soltanto all'esito e secondo l'esito della definizione - del, logicamente previo, profilo dell'accertamento della sua responsabilità, profilo rimesso alla nuova delibazione dei giudici del rescissorio.
7. L'annullamento con rinvio della sentenza impugnata da AR IO determina (v., di recente, Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987 - 04) la conseguenza che il regolamento delle spese relative alla costituzione e alla difesa in questo grado della parte civile RO NG, che ha esperito l'azione civile risarcitoria in sede penale nei confronti del suddetto imputato, non va operato con la presente decisione, spettando ai giudici del rinvio provvedere anche in merito alle spese di questo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IO AR con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BO PA limitatamente alla contravvenzione di cui all'art 697 cp perché estinta per intervenuta prescrizione e ridetermina la pena quale aumento per la continuazione in anni due e mesi tre di reclusione ed euro 250,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di BO. Rigetta il ricorso di OS NA che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di ER LU che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 32 CO OS NA e ER LU alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili F.A.I. Federazione Italiana IR e Antiusura, e Federazione IR OL che liquida, per ciascuna parte civile, in euro 4.000 oltre accessori di legge. Così deciso in data 11 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ZO NI, GI CC 126 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositat in Cance r oggi Roma, li 25/08/62 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO- IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO AR AL 33
udita la relazione svolta dal Consigliere VI IA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente ad AS RI e l'inammissibilità per i restanti ricorsi;
uditi i difensori: l'avvocato STEFANIA STERI, per la parte civile NG, si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese;
l'avvocato GIUSEPPE GRANATA, per le parti civili F.A.I. e Federazione IR OL, si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese;
l'avvocato GIUSEPPE PERFETTO, per i ricorrenti IO, OS e ER, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato DARIO RUSSO, per il ricorrente IO, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 22 luglio 2020, aveva giudicato, fra gli altri, AR IO, PA BO, NA OS e LU ER e: -aveva dichiarato PA BO colpevole dei reati di cui all'art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, e all'art. 697 cod. pen. (capo D della rubrica) e, ritenuta la recidiva, applicata l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., unificati i reati in continuazione fra loro e con i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 4.06.2012, irrevocabile il 15.10.2013, lo aveva condannato alla pena di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, quale aumento inflitto per i reati qui accertati, rideterminando la pena complessiva in quella di anni sei, mesi tre di reclusione ed euro 1.100,00 di multa;
- aveva dichiarato NA OS e LU ER colpevoli dei reati loro contestati ai capi E (artt. 81, secondo comma, 110, 414, primo comma, n. 1, secondo, e terzo comma, cod. pen.: istigazione a delinquere, mediante composizione e diffusione di brano musicale e video-clip) ed F (art. 416-bis, commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto cod. pen.: partecipazione all'associazione camorristica denominata clan Birra/Iacomino) della rubrica, escluse la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. e, per ER, la recidiva, e aveva condannato NA OS alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione e LU ER alla pena di anni cinque, mesi tre di reclusione;
- aveva dichiarato AR IO colpevole dei reati di cui al capo H (artt. 61, n. 1, 110, 56, 575, 577, nn. 3 e 4, 582, 583, primo comma. n. 1, cod. pen.: concorso nel tentato omicidio aggravato in danno di RO NG) e al capo I (artt. 61, nn. 1 e 2, 110, 81, secondo comma, 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497) della rubrica, in questi assorbito il reato di cui all'art. 697 cod. pen. e, avvinti i reati in continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni diciotto di reclusione;
- aveva dichiarato ER, OS e IO interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena, con sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
- aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti di IO per la durata di anni tre e nei confronti di ER ed OS per la durata di anni due;
- aveva condannato ER ed OS al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede in favore delle parti civili AI IR Coordinamento Campania e AI IR OL per la legalità e IO al risarcimento dei 2 danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile RO NG.
1.1. Impugnata tale decisione (anche) dai quattro imputati suindicati, con la sentenza in epigrafe, emessa il 13 giugno 2022, la Corte di appello di Napoli per quanto qui rileva ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, - quanto alle posizioni di OS e ER, dichiarando non doversi procedere nei confronti dei due suddetti imputati in ordine al reato di cui al capo E (art. 414 cod. pen.), per essersi il reato estinto per prescrizione, e, per l'effetto, rideterminando la pena inflitta ad NA OS in quella di anni sei di reclusione e la pena inflitta a LU ER in quella di anni cinque di reclusione, con conferma nel resto;
quanto alle posizioni di IO e BO, la Corte di appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. quanto all'accertamento delle responsabilità per i reati 1.2. La conforme residui e alla corrispondente irrogazione delle pene ricostruzione del fatto - operata nelle sentenze di merito ha scandagliato tre diversi contesti antigiuridici.
1.2.1. Per LU ER e NA OS i giudici di appello hanno disatteso le rispettive impugnazioni ritenendoli entrambi associati al clan camorristico Birra/Iacomino. Sono stati, al riguardo, valutati gli indici fattuali reputati rilevanti per la dimostrazione della partecipazione associativa di ciascuno dei due imputati. Per NA OS si è escluso il vizio di mente, pur dopo aver considerato la relazione di perizia espletata in altro processo, acquisita agli atti, nonché la relazione di consulenza di parte prodotta dalla difesa: al riguardo, la Corte territoriale ha reputato in concreto ininfluente per l'integrità della capacità di intendere e di volere al momento del fatto il disturbo della personalità diagnosticato in persona di lei. In ordine al trattamento sanzionatorio i giudici di appello hanno proceduto a depurare da quello complessivamente inflitto in primo grado l'aumento di pena corrispondente al reato dichiarato prescritto, considerando la pena equa nel resto.
1.2.2. Con riferimento alla posizione di BO, la cui responsabilità era stata acclarata per i suindicati reati in materia di armi, discutendosi in secondo grado esclusivamente in merito all'entità della pena, la Corte territoriale ha negato l'invocata (in particolare, per l'esclusione della recidiva e il contenimento dei singoli incrementi di pena) riduzione dell'aumento di sanzione determinato dal primo giudice per i reati accertati in questo processo.
1.2.3. Per quanto concerne la posizione di IO, imputato di concorso nel tentato omicidio di RO NG e degli ancillari reati in materia di armi, la Corte di appello non ha considerato fondato alcun motivo di impugnazione, in primo luogo afferente all'accertamento della relativa responsabilità. 3 Ha, in particolare, ritenuto sussistente la corrispondente prova piena, imperniata sulle dichiarazioni di NG, ritenute corroborate dalle dichiarazioni di altri collaboratori, fra cui NN e IN. Non ha, di fatto, annesso rilievo al proscioglimento in separata sede del coimputato di IO, RO PA, né ha ritenuto influente la conclusione favorevole all'imputato esitata dall'originario procedimento cautelare inerente al medesimo reato. Anche in merito al quadro circostanziale, nessuna delle aggravanti è stata elisa dai giudici di secondo grado, né gli sono state riconosciute le attenuanti generiche, ed è restato invariato il trattamento sanzionatorio, profili tutti dedotti in contestazione con l'appello.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il difensore di LU ER chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in merito al quadro circostanziale, per il confermato accertamento delle circostanze aggravanti contestate e il ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche, invece da riconoscersi nella massima estensione. La difesa sostiene che la prova dell'appartenenza dell'imputato al clan camorristico Birra/Iacomino è stata erroneamente individuata nella sola, lunga disamina delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle sentenze emesse in relazione a delitti commessi in riferimento alla suddetta consorteria e a quella denominata IO/PA, non considerando che le affermazioni valorizzate erano, tuttavia, discordanti con quelle rese dai coimputati. In secondo luogo, viene censurata l'applicazione delle circostanze aggravanti e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione: approdo raggiunto, secondo la difesa, con l'omissione di una spiegazione adeguata delle ragioni giustificatrici del relativo carico sanzionatorio, tanto più che avrebbe dovuto tenersi conto dell'incensuratezza di ER.
3. Il difensore di NA OS ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello prospettandone l'annullamento in forza di due motivi.
3.1. Con il primo motivo si denunciano la violazione dell'art. 89 cod. pen. e il corrispondente vizio della motivazione. Premesso che anche in ordine alla posizione di questa imputata la base giustificativa della decisione si è esaurita nella lunga disamina delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, già denunciate come discordanti con quelle rese dai coimputati, e delle sentenze emesse in relazione a delitti commessi in riferimento alla suddetta consorteria e a quella denominata IO/PA, la difesa lamenta che non si sono considerate le sofferenze patite da NA OS a 4 seguito degli abusi e molestie che ne avevano condizionato l'identità di genere, nonché a seguito della sua dipendenza dalla droga, con i soprusi subiti da parte dello zio materno ZO ER, tali da determinare lo stato di soggezione dell'imputata, come era stato spiegato nella richiamata consulenza di parte. In questa direzione si segnala la mancata valutazione, in uno ai rilievi del consulente di parte, anche dell'esito della conseguente perizia, che pure aveva diagnosticato il disturbo della personalità, di tipo borderline, dell'imputata, conclusione che avrebbe dovuto sfociare nel riconoscimento del vizio parziale di mente: il disturbo della personalità ben avrebbe potuto costituire una causa idonea a far ritenere esclusa, o grandemente scemata, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente.
3.2. Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputata con le relative circostanze aggravanti e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, invece da riconoscersi nella massima estensione. Sia dell'applicazione delle aggravanti, sia dell'esclusione delle suddette attenuanti generiche i giudici di appello, secondo la ricorrente, non hanno dato adeguata spiegazione, nonostante la gravosità della pena irrogata, oltretutto nei confronti di soggetto incensurato.
4. La sentenza resa dalla Corte di appello è stata impugnata anche dal difensore di PA BO che ha chiesto l'annullamento della decisione e ha affidato l'impugnazione a tre motivi.
4.1. Con il primo motivo si lamentano il vizio della motivazione in relazione alla risposta data alla doglianza inerente alla chiesta determinazione in melius della pena inflitta dal Tribunale e la violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., in rapporto all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. I giudici di secondo grado, secondo il ricorrente, hanno del tutto omesso di considerare, se non con motivazione apparente, la richiesta di rideterminazione migliorativa della pena irrogatagli, tenuto conto dell'attenuante speciale a lui riconosciuta, tenendo così fermo l'eccessivo aumento di anni due, mesi tre di reclusione per la continuazione stabilito dal Tribunale: nessuna argomentazione, né esplicita, né implicita, è stata espressa per supportare il rigetto della prospettazione difensiva, restando quindi obliterata la lusinghiera valutazione formulata dalla stessa Corte territoriale per riconoscergli la circostanza attenuante della collaborazione. -In effetti ha specificato la difesa se si considera come è stato determinato il censurato aumento per la continuazione (anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 895 5 del 1967, mesi nove di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui all'art. 1 della legge n. 895 del 1967, ed euro 50,00 di multa per il reato previsto dall'art. 697 cod. pen.), deve concludersi che il corrispondente trattamento sanzionatorio ha violato i criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., dal momento che delle circostanze riguardanti ciascuno dei reati satellite si deve tener conto proprio ai fini di fissare l'aumento ex art. 81 cod. pen.
4.2. Con il secondo motivo si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. Quanto al diniego di esclusione della recidiva, la difesa sostiene che la Corte di appello ha ignorato in modo disinvolto, nel compimento della corrispondente valutazione, il percorso collaborativo intrapreso dall'imputato e positivamente valutato nella stessa decisione, laddove tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., ivi inclusa la condotta successiva al reato, avrebbero dovuto formare oggetto di adeguata ponderazione, essendo, il giudice, tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito abbia costituito effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, anche in relazione ai parametri della personalità del reo e del grado della sua colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza dei precedenti penali.
4.3. Con il terzo motivo si segnala la violazione dell'art. 157 cod. pen. per l'omessa rilevazione dell'estinzione del reato di cui all'art. 697 cod. pen. per intervenuta prescrizione. Muovendo dal rilievo che il tempo di commissione di questo reato è stato fissato nel settembre/ottobre 2009, si segnala che la consunzione del termine prescrizionale di cui all'art. 157 cod. pen. aveva determinato l'estinzione della contravvenzione ben prima della sentenza resa dalla Corte di appello.
5. Nell'interesse di AR IO sono stati proposti due atti di impugnazione avverso la decisione di secondo grado.
5.1. Con un primo atto (a firma dell'avv. PE Perfetto) si chiede l'annullamento della sentenza sulla scorta di cinque motivi.
5.1.1. Con il primo motivo vengono prospettate l'erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 187, 192 e 234 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alla denunciata circolarità delle affermazioni formulate da VI, RI e NE, pure per il contrasto con quelle rese da RI, nonché il corrispondente vizio di motivazione, anche per travisamento delle corrispondenti prove, per non aver tenuto conto della sentenza emessa nel separato giudizio, con rito abbreviato, nei confronti del coimputato PA, dell'ordinanza resa dal Tribunale del riesame e della sentenza emessa dalla Corte di cassazione in merito alla posizione dello stesso AR 6 IO, per non aver valutato l'inattendibilità di RO NG e per non aver rilevato la decisività del contrasto fra le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NN e IN, il cui mendacio era stato documentalmente dimostrato. Sulla premessa che la penale responsabilità dell'imputato quale concorrente nel tentato omicidio in danno di RO NG era stata affermata sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di escussi nel corso del dibattimento, senza specifica spiegazione circa la prova del concorso dell'imputato nel suddetto delitto, la difesa evidenzia che, con apposita memoria, si era sottoposto ai giudici di appello il provvedimento con cui, a suo tempo, il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di IO escludendo che le dichiarazioni di RO NG e di RO e PE VI costituissero una base indiziaria adeguata, con la specificazione che anche la Corte di cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso del Pubblico ministero, aveva confortato l'approdo. - -Nello stesso senso ribadisce la difesa si era pronunciato il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, giudicando con il rito abbreviato il coimputato PA, prosciogliendo quest'ultimo per l'inattendibilità dello stesso NG. Ancor prima, era stata archiviata la posizione di un terzo soggetto, OR Di OL, risultato, al momento del tentato omicidio, in stato di fermo presso la Caserma dei Carabinieri di OL per altro fatto. -In ogni caso, i giudici del merito si aggiunge non hanno spiegato come IO, indicato come collocato sul sedile posteriore dell'autovettura, da solo e senza sparare, potesse essere ritenuto concorrente materiale nel tentato omicidio. Quanto alla valutazione delle propalazioni dei collaboratori di giustizia si fa notare che essi, in particolare i due VI, NE e OR, erano de relato da NG, sicché tali dichiarazioni non erano idonee a riscontrare le affermazioni di quest'ultimo. Poi, si segnala l'errore valutativo compiuto nella sentenza impugnata lì dove è stato ritenuto che i killer avessero atteso NG presso l'abitazione di AT DA, indicato come uno dei mandanti del tentato omicidio, posto che tale circostanza e lo stesso mandato di DA erano stati riferiti dalla sola dichiarante LA NN, con affermazione non riscontrata e, pertanto, mai presa in considerazione, tanto che DA non era stato neanche indagato. La deposizione di NA NE, poi, era risultata confusa e viziata da discrasie, pur se ella aveva dichiarato di avere appreso lo svolgimento dell'episodio dalla voce di NG, con cui era riuscita a parlare quando questi era stato ricoverato in ospedale, nel reparto rianimazione, riferendo peraltro che 7 fra gli aggressori c'era un soggetto chiamato OM Di OL, nome a cui non era stato possibile riferire un'identità effettiva. Inoltre, dalla versione del fatto fornita dalla testimone era emersa una dinamica diversa da quella raccontata da NG. Quanto al contributo di RO NG, la difesa sottolinea che il verbale delle sue dichiarazioni era stato acquisito al fascicolo del dibattimento senza che venissero poste domande, per cui il corrispondente contributo non era stato implementato da alcun elemento rispetto a quello valutato in sede di riesame e in sede di giudizio abbreviato svoltosi nei confronti di PA: pertanto, non avrebbe potuto non reiterarsi la valutazione di inattendibilità del suo narrato già espressa in quelle sedi. Si rimarca la contraddittorietà delle sue complessive affermazioni e, in ogni caso, si segnala l'erroneità delle valutazioni compiute dalla Corte di appello nel ritenere il medesimo come affiliato al clan Birra/Iacomino, fatto per nulla confessato da NG;
e ciò avrebbe dovuto indurre all'esclusione del movente affermato dai giudici del merito, oltre che dell'aggravante mafiosa. Si evidenziano le ulteriori incongruenze relative all'addotto riconoscimento di IO, contrastato dall'errata individuazione fotografica, e alla mancata indicazione degli altri attentatori, perdurata quando NG aveva da tempo intrapreso la collaborazione, dopo tre anni dal fatto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza. Fra gli elementi di contraddittorietà della motivazione, si prospetta ancora l'erroneità nell'indicazione del calibro della pistola, illogicamente reputata irrilevante dalla Corte di merito, e si sottolinea la mancata individuazione fotografica di IO in cui era incorso NG, nonostante le modalità poco ortodosse della relativa verifica, censurandosi l'affermazione dei giudici di appello che hanno sostenuto dell'avvenuto riconoscimento fotografico senza esitazioni. L'analisi delle deposizioni di AN VI e RO VI corrobora, secondo la difesa, la considerazione della natura circolare del relativo narrato con quello di NG, al di là del persistente contrasto emerso fra loro su quale fosse stata la fonte primaria. Al contrario, i giudici di appello hanno in modo immotivato svalutato le affermazioni di AR EL, che aveva riferito di indicazioni diverse circa l'identità degli attentatori a lui confidate da NG. Quanto alle propalazioni di LA NN, moglie di AT DA, appartenente al clan IO/PA, la difesa stigmatizza il riporto letterale della corrispondente parte di decisione della sentenza di primo grado compiuto dai giudici di appello e, in ogni caso, esclude che la sua dichiarazione, de relato dal marito e senza riscontri, potesse essere considerata rilevante, anche perché, nel valutarla, la Corte di appello non ha considerato la contraddizione inerente al 8 soggetto indicato come Di OL, risultato in stato di fermo. Inoltre, il narrato di NN sottolinea il ricorrente non è stato confermato da - - NG in merito alla circostanza secondo cui, successivamente all'attentato, la persona offesa si sarebbe recata al cospetto di DA per chiedere perdono, laddove NG aveva collegato tale fatto al momento susseguente un diverso agguato da lui patito ad opera di DA e TA. Infine, per quanto riguarda le dichiarazioni di IN, questi aveva mentito in ordine alla sua conoscenza di IO dopo il dicembre 2008, laddove IO da quell'epoca era stato ininterrottamente detenuto. Inoltre, alla Corte di merito viene rimproverato di avere annesso valenza alla sua narrazione de relato da RO PA, poi screditando apoditticamente la smentita resa da PA, sentito ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., né considerando che IN aveva deposto dopo aver letto gli atti processuali e riferito cose non chiare e precise.
5.1.2. Con il secondo motivo si lamentano la violazione di legge e il corrispondente vizio della motivazione inerenti alla mancata esclusione della circostanza aggravante dei motivi abietti. -è da ritenersi assorbita da quella Tale circostanza evidenzia il ricorrente di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, se essa è contestata con riferimento alla finalità di favorire o consolidare un'associazione di matrice mafiosa, il concorso delle circostanze potendo ammettersi se il motivo abietto viene riferito a una ragione non interamente sussumibile nel paradigma dell'aggravante speciale: la questione era stata prospettata alla Corte territoriale, ma non si è avuta alcuna risposta nella sentenza.
5.1.3. Con il terzo motivo si denunciano la violazione di legge e il vizio della motivazione per l'omessa elisione della circostanza aggravante della premeditazione. Richiamando le considerazioni svolte in precedenza, la difesa osserva che le indicazioni di fatto fornite dalla testimone NN, in merito alla pregressa riunione in casa della suocera EL AR, non erano state corroborate da alcun riscontro, essendo emerso il fondato sospetto che quel suo racconto si riferisse a un altro episodio, con la conseguenza che i giudici di appello hanno enunciato in modo erroneo l'affermata sussistenza di entrambi gli elementi, cronologico e psicologico, dell'aggravante.
5.1.4. Con il quarto motivo si prospettano la violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e il corrispondente vizio della motivazione per non avere la Corte di merito escluso l'aggravante mafiosa. Anche su tale argomento il ragionamento della Corte di appello viene criticato come illogico dalla difesa, giacché l'azione criminosa, pur con implicazioni camorristiche, è stata considerata come diretta verso un mero 9 fiancheggiatore o parente di esponenti del clan avverso, non verso un partecipe del clan;
avrebbe dovuto, invece, individuarsi il dolo specifico in capo all'imputato, essendosi, pure con arresti regolatori recenti, chiarito che l'aggravante agevolatrice ha natura soggettiva, è caratterizzata dal dolo intenzionale e si applica, nel reato concorsuale, al concorrente non animato da tale scopo che risulti consapevole dell'altrui finalità; e tutto ciò non era emerso.
5.1.5. Con il quinto motivo si deducono l'erronea interpretazione della legge e vizio della motivazione in punto di confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche, invece da riconoscersi in via prevalente sulle ritenute aggravanti. I giudici di appello, per la difesa, hanno omesso di valutare la produzione documentale dimostrativa del fatto che l'imputato, scarcerato nel 2020, aveva intrapreso una regolare attività lavorativa, si era allontanato dal territorio campano e aveva condotto un'esistenza regolare nella nuova residenza di Latina.
5.2. Nell'interesse di AR IO è stato presentato (dall'avv. Dario Russo) altro atto di impugnazione con cui si prospetta l'annullamento della sentenza di appello e, dopo l'articolazione di una premessa generale, in cui si rimarca il rilievo degli atti già evidenziati nel primo atto (ordinanza del Tribunale del riesame, sentenza della Corte di cassazione, sentenza che aveva definito in senso assolutorio la posizione del coimputato PA), si svolgono due doglianze.
5.2.1. Con il primo motivo si prospetta la violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., per l'inosservanza del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La difesa sostiene che anche alla luce del criterio contemplato della legge - delega 27 settembre 2021, n. 134, all'art. 1, punto 9, lett. a), con cui si assume essere stato previsto il ripristino del pregresso obbligo di archiviazione, contemplato dall'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., poi dichiarato incostituzionale, quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna i giudici di - appello hanno errato nel non considerare come incidenti nell'applicazione del citato criterio di giudizio l'esito delle decisioni cautelari, favorevoli ad IO, emesse dal Tribunale del riesame e dalla Corte di cassazione: alla luce della riforma suindicata, risulta, per il ricorrente, arcaico e non più sostenibile l'assunto secondo cui il giudicato cautelare coprirebbe il dedotto, ma non il deducibile e non è possibile sostenere l'autonomia assoluta fra giudizio cautelare e giudizio di merito, sicché ai medesimi va annessa pari dignità che, in caso di contrasto, impone l'applicazione del criterio ex art. 533, comma 1, cit.
5.2.2. Con secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen. per assoluta mancanza di motivazione in merito al ritenuto concorso di IO nel tentativo di omicidio e nella violazione 10 della legge sulle armi. Si rileva anche in questo contesto che le dichiarazioni richiamate a supporto di quelle di NG, oltre a caratterizzarsi per essere tutte de relato dalla medesima fonte, nulla hanno aggiunto al racconto della persona offesa: per ciò solo, esse non avrebbero dovuto essere ritenute idonee a riscontrare la versione dei fatti offerta da NG. -Peraltro aggiunge il ricorrente -la Corte di merito non ha dato conto delle gravi discrepanze emergenti dalle individuazioni fotografiche effettuate dal medesimo NG in corso di interrogatorio, le aporie emerse essendo state giustificate con affermazioni apodittiche senza reale scrutinio delle doglianze articolate con l'appello, che aveva elencato le ragioni qui replicate - che - imponevano la conclusione di inaffidabilità del riconoscimento in questione. Né l'affiancamento a tale elemento dell'affermazione che IO si trovava nell'autovettura Citroën C3 nera usata per il raid omicidiario avrebbe potuto fondare in modo logico il giudizio di corresponsabilità dell'imputato, posto che non era emersa alcuna indicazione circa la condotta da lui serbata e dalla natura del concorso a lui attribuito, se morale o materiale, omissione che aveva perpetuato una carenza già connotante il capo di imputazione;
siccome, nella stessa versione di NG, a sparare era stato PA, avrebbe dovuto desumersi che il concorso ascritto ad IO fosse di natura morale: però, il concorso morale in tanto avrebbe potuto ritenersi sussistente in quanto fosse stato dimostrato che la condotta dell'imputato avesse esercitato un'influenza sulla volontà del soggetto che aveva compiuto l'azione tipica, mentre era risultata solo l'inerzia di IO, incensurato e appena ventenne all'epoca; e il concorso morale non può risolversi nella connivenza, senza rafforzamento della volontà dell'agente. smentita poi dal maritoNemmeno le dichiarazioni di LA NN AT DA in merito alla riunione tenutasi in sua presenza e ai soggetti - riferitile dal marito come partecipanti all'attentato a NG avrebbero potuto, per la difesa, assurgere a rango di riscontro, non essendo risultato provato che all'addotta riunione avesse partecipato IO e avendo, la propalante, reso una dichiarazione doppiamente de relato sull'oggetto del riscontro. Infine, viene segnalata come assolutamente infondata la circostanza affermata nella sentenza di primo grado, a cui si è riportata, senza confrontarsi con l'atto di gravame, la Corte di appello, in base a cui IO, nel corso dell'azione, era anch'egli armato e pronto a intervenire in caso di necessità.
6. Con susseguente memoria, la difesa di IO ha svolto motivi nuovi.
6.1. In primo luogo, si è illustrata la deduzione di mancanza di motivazione 11 nella sentenza impugnata in relazione alla sentenza resa nei confronti del coimputato PA e alle decisioni emesse nel procedimento incidentale di natura cautelare. Si è reiterata la valenza annessa al portato innovatore della legge n. 134 del 2021 in punto di verifica del parametro del ragionevole dubbio e si è considerato come i giudici del merito non si siano confrontati con la valutazione di inattendibilità di NG affermata nei procedimenti suindicati. Si è aggiunto, in questa prospettiva, che il nuovo testo dell'art. 408 cod. proc. pen., non interessato dalla disciplina transitoria, è di immediata attuazione, con l'effetto che, a compendio indiziario assolutamente immutato, avrebbe dovuto confermarsi l'inidoneità di tale quadro a fondare una seria prognosi di condanna e, di conseguenza e a fortiori, una condanna.
6.2. In secondo luogo, si sono approfonditi i temi relativi alla contraddittorietà della motivazione. Si sono richiamati da parte della difesa i punti in cui l'elusione del confronto con le rilevate criticità delle dichiarazioni di NG è risultata evidente minando la coerenza del tessuto argomentativo, a fronte della rilevante constatazione che il quadro valutato non risultava essere mutato rispetto a quello oggetto del giudizio abbreviato.
7. La difesa di BO ha rassegnato memoria con cui si è riportata alle conclusioni svolte con il ricorso ribadendo l'istanza di annullamento della sentenza impugnata.
8. Il Procuratore generale ha rassegnato memoria preannunciando con essa la requisitoria in sede di discussione nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di IO, in ragione del vizio di motivazione con riferimento alla produzione della sentenza relativa alla posizione del coimputato PA e alla ritenuta aggravante dei motivi abietti, e della declaratoria di inammissibilità con riferimento agli altri ricorsi.
9. La difesa di IO ha prodotto memoria di replica segnalando che l'Autorità requirente, pur chiedendo l'annullamento della sentenza con riferimento alla posizione del suddetto imputato, non ha avuto modo di esaminare la precedente memoria difensiva con motivi nuovi depositata in precedenza e nella quale si è messo in evidenza il profilo della contraddittorietà della motivazione: profilo che ha dimostrato l'aderenza alla realtà processuale della sentenza emessa per la posizione di PA, alla luce della quale si è prospettato che l'annullamento venga pronunciato senza rinvio. 12 10. Nel corso della discussione orale, il Procuratore generale ha ripreso i temi svolti nella memoria propedeutica e ne ha sostenuto le argomentazioni ribadendo la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di IO, con rinvio per nuovo giudizio relativo a quell'imputato, nonché la richiesta di declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi. -11. Le difese delle parti civili NG, F.A.I. Federazione Italiana IR e Antiusura e Federazione IR OL hanno concluso per la reiezione dei ricorsi rispettivamente contrapposti alle loro posizioni, depositando conclusioni scritte e corrispondenti note spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che i ricorsi di ER ed OS non meritino di essere accolti in nessuna parte, che, in ordine al ricorso di BO, debba pervenirsi all'accoglimento circoscritto al solo terzo motivo e che, per la posizione di IO, la sentenza di secondo grado vada annullata con rinvio in relazione alla specifica carenza motivazionale che si evidenzierà nel prosieguo.
2. Quanto al ricorso proposto da LU ER, l'unico motivo che lo caratterizza si profila, nel suo complesso, generico e meramente confutativo.
2.1. La motivazione resa dalla Corte di appello (specialmente alle pagg. 20 - 26), anche mediante la sua integrazione con quella fornita nella decisione di primo grado, ha espresso una spiegazione adeguata e lineare in merito agli elementi rilevanti per l'accertamento dell'attiva immixtio associativa messa in essere da LU ER, fratello del capoclan ZO ER, quest'ultimo denominato, nella cerchia dei sodali, "papa buono" e identificato come il diretto destinatario dell'agiografia illecita di cui al prescritto reato sub E). Sono state richiamate le plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, con adeguato vaglio della credibilità e attendibilità, intrinseca ed estrinseca, dei relativi contributi;
volta a volta, sono state citate e analizzate le dichiarazioni di IC RD, ZO OS, AR NI, NO AR, AN VI, RO NG, PE VI, AR EL, RO VI. La sua condotta ritenuta di sicuro carattere dinamico e funzionalmente volta all'irrobustimento del clan Birra/Iacomino è stata - individuata nell'avere accompagnato il capo, ossia il fratello ZO ER, alla riunioni del gruppo criminale, nell'avere condotto alcuni sodali al cospetto del suddetto capo, quando ciò era richiesto, nell'avere partecipato al servizio di scorta armata disposto quotidianamente in favore del medesimo capoclan, per 13 tutelarlo dalla possibilità di agguati tesi dagli esponenti del clan rivale, nell'avere svolto il compito di vedetta in favore degli altri componenti della consorteria per tutelarne la posizione, a tal fine segnalando loro l'arrivo delle Forze dell'ordine, e nell'avere partecipato al video finalizzata a magnificare la figura del medesimo capoclan ZO ER per esaltarne la figura e farne strumento di proselitismo. Contrariamente alle deduzioni del ricorrente, la condotta dell'imputato è stata analizzata dai giudici di appello anche per quanto concerne il rilievo organico, stabile e sistematico della consapevole condotta integrata da LU ER, ben conscio del ruolo del fratello capoclan e, ciò nonostante, impegnato in modo continuo a fornire, con la serie di comportamento illeciti enucleata, un apporto volontario di indubbia rilevanza causale, volto all'effettivo consolidamento delle potenzialità operative del suddetto sodalizio e della forza intimidatrice del gruppo e del suo capo. I giudici di appello, analizzato alla stregua di corretti parametri ermeneutici il contributo fornito da LU ER, hanno risposto adeguatamente anche all'obiezione difensiva inerente all'individuazione del preciso ruolo dell'imputato all'interno del consesso criminale, specificando che la varietà degli apporti da lui offerti non può essere interpretata come sintomo di disallineamento delle diverse indicazioni dichiarative e di inaffidabilità dei dichiaranti, dovendo, invece, tale varietà, considerarsi come una dimostrazione della specifica evoluzione delle modalità di adesione e partecipazione associativa da parte dell'imputato. Pure in merito all'emersione di una tangibile affectio societatis nella condotta partecipativa serbata da LU ER la Corte di appello ha fornito un'adeguata motivazione traendo motivata conferma dal carattere continuativo e professionale delle azioni aventi rilevanza associativa compiute dall'imputato, soprattutto nello svolgimento con cadenza quotidiana della scorta del capoclan, attività eseguita insieme ad altri sodali, alcuni dei quali anche armati, a bordo di autoveicoli blindati, con la conseguente necessità di organizzazione e coordinamento di azioni certamente svolte da intranei, in proiezione funzionale al proficuo andamento e al consolidamento della compagine criminale.
2.2. I giudici del merito, vagliando la posizione dell'imputato, non hanno dunque decampato dall'applicazione del principio di diritto secondo cui, con riferimento alla fattispecie associativa di cui all'art. 416-bis cod. pen., la condotta di partecipazione si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi, sicché essa è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto 14 organizzativo del sodalizio, tale da implicare - al di là dello status di generica appartenenza un suo ruolo specifico, in senso dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, in tal senso ponendosi a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. In tale prospettiva, la partecipazione del singolo al gruppo camorristico- in difetto di prove direttamente rappresentative dell'intraneità del singolo all'associazione va desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di - attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, sempre che si tratti di indizi gravi e precisi, quali, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi, definibili di osservazione e prova, l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, laddove significativi, fatti concludenti da interpretarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria -, rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dell'aggregato criminale, tali da risultare idonei, senza alcun automatismo probatorio, a far emergere la sicura dimostrazione della permanenza costante del vincolo, in relazione allo specifico periodo temporale fissato nell'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 01, come seguita da Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01; v., fra le altre, Sez. 1, n. 16766 del 21/02/2020, Catanzariti, Rv. 279180 01, non mass. sul punto;
Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571 - 01; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di AR, Rv. 269207 01; Sez. 1, n. 13933 del 29/11/2016, dep. 2017, Aguì, non mass.): è quanto hanno accertato i giudici dei due gradi merito per la posizione di LU ER nel caso in esame.
2.3. Anche il profilo circostanziale inerente a questo reato appare sviluppato nella sentenza impugnata in modo congruo e coerente, in ogni caso adeguato a resistere con evidenza all'aspecifico lamento levato dal ricorrente sul punto. Nulla di concreto è stato opposto agli argomenti, ribaditi dai giudici di appello, per corroborare la conclusione della sussistenza della circostanza aggravante dell'associazione armata, in relazione alle pregresse decisioni accertative del medesimo punto per lo stesso clan, citate e analizzate nella sentenza di primo grado, all'accertamento operato, in questo stesso processo, a carico di sodali dell'imputato dei reati in materia di armi con rilievo associativo, nonché allo stesso ruolo di LU ER nell'ambito del clan, quanto al riscontro dell'elemento soggettivo inerente alla medesima aggravante. Meramente pretensiva si rivela la censura inerente al confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche: statuizione che la Corte di appello ha 15 sorretta oltre che con il richiamo alla corrispondente motivazione della sentenza di primo grado, che aveva evidenziato la gravità del comportamento antigiuridico ascritto all'imputato, resa più evidente dalla notevole durata della partecipazione, anche con la sottolineatura dell'assenza, pure con riferimento al comportamento processuale, di fattori di segno positivo afferenti all'imputato stesso, soggetto peraltro risultato attinto da precedenti penali gravi per reati maturati nel contesto associativo. Prendendosi, pertanto, atto dell'avvenuta valutazione in senso ostativo dei suindicati elementi, motivatamente ponderati dalla Corte di appello, deve ribadirsi che il giudice di merito, per giustificare il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo necessario e sufficiente che con motivazione - insindacabile in sede di legittimità, ove essa sia non contraddittoria dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione, in tale direzione anche un unico elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 3, n. 28532 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). La segnalata ratio dell'art. 62-bis cod. pen. non impone, quindi, al giudice di esprimere una distinta valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, risultando bastevole l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi al riconoscimento delle suindicate attenuanti. Per il resto, nessuna percepibile contestazione potendo enuclearsi con riferimento alla motivazione esposta nella sentenza a fondamento della restante configurazione circostanziale, occorre soltanto aggiungere che il trattamento sanzionatorio è stato dal Tribunale, prima, e all'esito della ricordata - depurazione dalla Corte di appello, poi, giustificato in modo congruo e non illogico, con piena aderenza alle evidenze analizzate. Con l'insieme delle richiamate considerazioni il ricorrente ha omesso di istituire un reale confronto, per cui la sua censura è da ritenersi aspecifica.
2.4. La complessiva impugnazione proposta da LU ER risulta, pertanto, inammissibile. Alla corrispondente pronuncia consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende 16 nella misura che, in rapporto alle questioni dedotte, si reputa equo fissare in euro tremila.
3. Per quanto concerne le doglianze che connotano il ricorso proposto nell'interesse di NA OS, esse risultano orientate su due versanti: il primo, attinente alla lamentata obliterazione del vizio di mente che si prospetta essere presente in persona dell'imputata; il secondo, rivolto alla contestazione dell'accertamento di responsabilità a carico della medesima, della corrispondente configurazione circostanziale e del complessivo trattamento sanzionatorio.
3.1. In ordine al primo motivo, occorre considerare che la Corte di appello ha preso partitamente in esame la questione della capacità di intendere e di volere dell'imputata e ha considerato l'esito della perizia disposta in altro procedimento e acquisita nel corso del giudizio di primo grado, nonché l'esito della consulenza di parte (espletata dai dott. Cataletto e De Feo), muovendo dal rilievo che gli elaborati avevano concluso per la sussistenza della diminuzione della capacità di intendere e di volere di NA OS. Peraltro, i giudici di secondo grado hanno confermato la diversa valutazione espressa dal Tribunale che aveva motivatamente disatteso tali esiti evidenziando la carenza di documentazione medica a supporto delle conclusioni censurate e segnalando le circostanze di fatto che, invece, facevano decisamente propendere per l'ininfluenza del segnalato disturbo della personalità sulla capacità di intendere e di volere della donna. Sono state, in tal senso, considerate le concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali, descrivendo le condotte rilevanti a fini dell'accertamento della partecipazione dell'imputata all'associazione, non avevano riferito di alcuna anomalia comportamentale della donna nella perpetrazione delle condotte stesse, essendo al contrario emerso (come da dichiarazioni di IC RD) che NA OS con consapevolezza piena traeva vantaggi diretti in termini economici dalla sua attività partecipativa nel clan. Con adeguato richiamo all'analisi compiuta nella sentenza di primo grado, si è confermato da parte dei giudici di appello che il disturbo della personalità di tipo borderline rilevato in persona dell'imputata non era risultato in nessun momento di consistenza, gravità e intensità tali da incidere in modo apprezzabile sulla capacità di intendere o di volere della donna. L'enunciazione diagnostica è risultata formulata in via soltanto astratta in riferimento all'ansia da abbandono idonea a condizionare la modalità di relazione dell'interessata, in particolare nei rapporti con lo zio e capoclan ZO -ed essa si ER, fino a sottostare passivamente alle richieste del medesimo 17 conferma adeguatamente contrastata dall'osservazione della carenza di riscontri concreti a tale prospettazione, scaturente dalle mere allegazioni dell'imputata. Pertanto l'analizzata argomentazione peritale, espressa in altro processo, da un lato, non ha ricevuto nessun conforto di ordine clinico, in carenza di acquisizione della relativa accertata come sussistente - e nemmeno documentazione, e, dall'altro, è stata contrastata dalle verifiche dei comportamenti concreti serbati dalla medesima NA OS, anche le sue asserzioni sull'influenza dell'addotta omosessualità e del parimenti addotto stato di soggezione essendosi arrestate, nella sostanza, allo stadio delle mere deduzioni. Tanto considerato, la doglianza riproposta in questa sede dalla ricorrente si risolve nella reiterata prospettazione di argomenti di merito, siccome è stata volta a valorizzare in senso diverso da quello ponderato dalla Corte di appello elementi di fatto quali l'addotta omosessualità, l'addotta condizione di - soggezione allo zio capoclan e le sevizie prospettate come patite dal congiunto che, ex se considerati, non si profilano idonei a scardinare la valutazione, adeguatamente espressa nella decisione, dell'inadeguatezza del disturbo della personalità in concreto emerso a influire sulla capacità di intendere o di volere della persona interessata. La Corte territoriale, con riferimento all'enucleata patologia, motivatamente ritenuta non rilevante al fine dell'affermata seminfermità mentale, ha, in definitiva, osservato la condivisa linea esegetica in base a cui, ai fini del riconoscimento dei vizio totale o parziale di mente, se è vero che anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità, è del pario certo che ciò si afferma con la necessaria specificazione che tale approdo può darsi soltanto quando essi siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o facendola grandemente scemare, nonché a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Di conseguenza, non può annettersi rilievo, ai fini dell'imputabilità, ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, al pari degli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317 01; Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019, Mazzeo, Rv. 276616 - 01; Sez. 1, n. 52951 del 25/06/2014, Guidi, Rv. 261339 - 01). Di siffatte indicate, gravi, anomalie i giudici di merito non hanno riscontrato 18 in modo effettivo epifanie tali da dover orientare il loro orizzonte decisorio nel senso invocato dalla difesa dell'imputata e quel che qui decisivamente rileva l'impugnazione non ha esposto elementi nuovi e ulteriori rispetto a quelli già presi in considerazione e analizzati, ovvero un travisamento della prova tale da giustificare la disposizione di ulteriore perizia;
per il resto, la doglianza in esame si risolve in una rivalutazione di merito degli elementi di prova raccolti e considerati utili ai fini del giudizio relativo alla capacità di intendere e di volere dell'imputata e all'escluso riconoscimento del vizio totale o parziale di mente. Va ribadito che l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato costituisce questione di fatto, la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità, ove sia esaurientemente motivata, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo. In quest'ottica, la conclusione raggiunta dai giudici di merito non risulta in alcun modo infirmata: non sono emersi disturbi della personalità che fossero e siano tali da potersi definire consistenti, intensi e gravi, così da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere dell'imputata al momento della commissione del reato, escludendola o facendola grandemente scemare. Il motivo che ha revocato in contestazione la congruità e logicità della motivazione della decisione di non ritenere NA OS affetta da vizio di mente al momento dei fatti deve, quindi, considerarsi privo di fondamento.
3.2. Passando alla disamina del secondo motivo, deve anzitutto puntualizzarsi che, in merito all'accertamento della partecipazione all'associazione di NA OS, la motivazione resa dai giudici di appello - imperniata sulla mancata devoluzione da parte della difesa, con l'atto di gravame, di motivi inerenti alla sussistenza della consorteria criminale e alla partecipazione alla stessa dell'imputata non è stata, a sua volta, fatta oggetto di specifiche censure. Consegue che la deduzione della ricorrente di inadeguatezza del discorso giustificativo esposto dalla Corte per confermare la sua responsabilità deduzione che ha mancato di censurare la rilevata inammissibilità - è, per ciò solo, carente della necessaria specificità. Per quanto, poi, concerne la contestazione inerente alle ritenute circostanze aggravanti e al confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche, non possono non riproporsi a fronte di deduzioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte dalla difesa di ER le osservazioni espresse con riferimento alla corrispondente doglianza del suddetto ricorrente. Ciò vale, in particolare, per la circostanza aggravante dell'associazione armata, la cui sussistenza risulta confermata con la già ricordata e congrua - motivazione, e per il confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche, 19 adeguatamente giustificato dalla Corte territoriale e soltanto genericamente contestato anche da questa ricorrente. In definitiva, questo motivo dell'impugnazione non si affranca dalla complessiva genericità scaturente da un'indifferenziata deduzione contestativa, a fronte di uno snodo del discorso giustificativo che, anche per ciò che attiene al trattamento sanzionatorio, non appare aver debordato dal congruo dispiegamento del merito commisurativo.
3.3. Il complessivo ricorso proposto da NA OS deve essere, pertanto, rigettato. A questa pronuncia fa seguito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. La conclusione relativa ai ricorsi di LU ER e NA OS determina la conseguenza che quanto al regolamento delle spese del grado - relativo alla posizione delle parti civili F.A.I., Federazione Italiana IR e Antiusura, e Federazione IR OL, le quali hanno svolto attività processuale in questa sede le spese stesse vanno poste a carico dei due suddetti ricorrenti, anche qui soccombenti rispetto all'azione civile dalle indicate parti proposta nei loro confronti. Queste spese sono da liquidarsi nell'opportuna misura di euro 4.000,00 per ciascuna delle due parti civili, misura calcolata (ex artt. 12 e 16 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, anche dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147) in relazione alle voci precisate nelle note depositate, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate. Ai compensi professionali non va aggiunto il, non richiesto, ristoro di spese borsuali. Spettano alla difesa delle parti civili gli accessori di legge, ossia (ex art. 2 d.m. cit.) il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre all'IVA e al contributo per la Cassa Previdenziale, da computarsi sull'imponibile.
5. Trascorrendo all'esame dell'impugnazione di PA BO, le prime due doglianze non superano il vaglio di ammissibilità, mentre la terza merita di essere accolta.
5.1. Per quanto concerne il primo motivo, deve rilevarsi che il discorso giustificativo sviluppato dalla Corte di appello in merito all'entità dell'aumento per la continuazione relativa ai reati oggetto del presente processo si profila adeguato e non illogico, anche tenendo conto che è stata riconosciuta all'imputato l'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., dopo che si era evidenziato il contributo apportato anche da BO 20 all'accertamento delle fattispecie in materia di armi afferenti alla compagine camorristica. I giudici di secondo grado, invero, hanno affrontato per esplicito il tema e hanno spiegato in modo argomentato le ragioni per le quali il complessivo aumento di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa per le fattispecie antigiuridiche accertate in questo processo avvinte nel medesimo - disegno criminoso sia fra loro, sia con i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 4.06.2012 fosse l'esito di un trattamento sanzionatorio - di estremo favore, non suscettibile di essere modificato in melius rispetto alla posizione dell'imputato. Al fine di spiegare l'adeguatezza degli incrementi che sono confluiti nell'aumento suindicato, i giudici di secondo grado hanno dato conto del ragguardevole spessore della personalità criminale di BO, intraneo a un sodalizio criminale e stabilmente dedito alla commissione di reati di indubbio allarme sociale, nonché delle gravi modalità dei fatti accertati a suo carico e del rilevante contributo fornito da quell'imputato alla loro perpetrazione. Alla stregua degli enunciati criteri, la giustificazione all'entità dei singoli aumenti, che già la sentenza di primo grado aveva espressa in modo articolato (in particolare a pagg. 30-31, in relazione alle premesse svolte alle pagg. 26- 27), si rivela complessivamente adeguata e coerente. Si muove dal condiviso principio di diritto in base al quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, con la precisazione che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena deve ritenersi correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01; in tal senso già Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549-01). A tale principio i giudici del merito si sono, all'evidenza, attenuti: la doglianza in esame la quale ha dedotto l'opposto ha finito per sollecitare, 1 - nella sostanza, una rivalutazione di merito, non consentita in sede di legittimità, con conseguente rilievo della sua inammissibilità.
5.2. Non merita considerazione nemmeno il secondo motivo con cui il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello non abbia eliso la recidiva, contestata con l'imputazione e ritenuta dal Tribunale. Il primo giudice aveva ritenuto sussistente la recidiva reiterata, specifica e 21 infraquinquennale, avendo annesso determinante valenza alla progressione criminosa che aveva caratterizzato il cursus deviante di cui si era reso protagonista BO, sia per il rapido ripetersi delle condotte antigiuridiche, sia per l'oggettiva gravità dei reati da lui già commessi, dimostrativa del suo assodato inserimento nelle corrispondenti dinamiche criminali, così da concludere che il nuovo episodio criminoso si profilava concretamente significativo, avuto riguardo ai criteri ex art. 133 cod. pen., dell'accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità dell'autore del reato. A fronte del susseguente appello proposto da BO, che aveva contestato la sussistenza della sua maggiore pericolosità desumibile dalla commissione dei delitti in materia di armi facenti parte della serie criminosa da lui perpetrata e accertata in questo processo, la Corte territoriale ha affrontato l'argomento in via sostanziale ribadendo l'evenienza di quegli indicatori specifici, con particolare riferimento allo spessore notevole della personalità criminale rivelata da BO, intraneo a un sodalizio criminale e stabilmente dedito alla commissione di reati di indubbio allarme sociale, alla gravità delle fattispecie antigiuridiche progressivamente perpetrate dal reo e anche alla rilevanza del contributo da lui fornito, in tal senso dimostrando di aver ponderato l'evenienza della maggiore pericolosità espressa dall'imputato, quale autore dei delitti qui accertati. Si tratta di una motivazione sufficiente e adeguata, per cui al tema sollevato con l'atto di appello è stata data risposta dalla Corte territoriale, con essa essendosi dato conto del fatto che la condotta dell'imputato, per come essa si era già espressa prima dell'inizio del percorso collaborativo, aveva costituito la significativa, ingravescente e riprovevole prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato: trattandosi di una risposta adeguata e non illogica, essa non è sindacabile in questa sede. La Corte territoriale, dunque, non si è discostata dalla linea ermeneutica ripetutamente affermata e da ribadirsi in base a cui, in tema di recidiva - facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione, sia ove egli ritenga, sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 - 01; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 01), con la precisazione che tale specifico onere motivazionale può essere adempiuto anche implicitamente ove si sia in concreto apprezzata la sussistenza o, a seconda dei casi, l'insussistenza - dei - requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, - 01; Sez. 3, n. 4135 del n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv. 272803 01; Sez. 6, n. 20271 del 12/12/2017, dep. 2018, Alessio, Rv. 272040 27/04/2016, Duse, Rv. 267130-01). 22 Con le considerazioni poste dai giudici di appello a fondamento della confermata sussistenza della recidiva il ricorrente non ha istituito un confronto effettivo, per cui anche questa doglianza va ritenuta inammissibile.
5.3. Si rivela, invece, fondato il terzo motivo. Fra i reati ritenuti sussistenti dalla Corte di appello è annoverata anche la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., avente ad oggetto la detenzione delle munizioni non accedenti alle armi pure oggetto di illegale detenzione. Emerge dalle decisioni di merito che il sequestro con conseguente cessazione di ogni perdurante ipotesi di relativa detenzione illegale, per interruzione della permanenza, non più riattivata delle ultime armi e munizioni fra quelle elencate al capo D) era avvenuto il 14.07.2010. Deve poi rilevarsi che la sentenza di appello è stata emessa in data 13.06.2022 e con essa la Corte territoriale ha accertato la maturazione della prescrizione del delitto contestato al capo E), operando il computo del corrispondente tempo necessario a prescrivere e maggiorandolo del tempo ascrivibile a sospensioni del termine stesso per svariate cause inerenti ad alcune udienze, tempo fissato, nel suo complesso, in quello di anni due, mesi cinque e giorni sedici. Poste queste premesse in punto di fatto, non sussiste dubbio che anche per ciò che concerne la contravvenzione in parola, la cui attività consumativa si era conclusa il 14.07.2010 considerando il termine di prescrizione massimo di cinque anni, ex artt. 157 e 161 cod. pen., nel testo da applicarsi alla presente fattispecie, nonché computando anche il cospicuo periodo di sospensione suindicato -, la prescrizione era già maturata in data certamente antecedente al 13.06.2022. Questo rilievo legittima il ricorrente a far valere, anche in ipotesi di carenza di altri motivi ammissibili, l'avvenuta estinzione della contravvenzione, per la precisata causa, innanzi alla Corte di cassazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). Ciò comporta che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nella (sola) parte in cui non ha dichiarato l'estinzione della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. per intervenuta prescrizione. Deve, di conseguenza, rideterminarsi la pena fissata quale aumento relativo alla continuazione inerente ai reati accertati in questo processo, eliminando la pena pecuniaria di euro 50,00, che era stata stabilita per il reato ex art. 697 cod. pen.: pertanto, l'aumento va nuovamente quantificato in anni due, mesi tre di reclusione ed euro 250,00 (anziché euro 300,00) di multa. Ulteriore effetto è che la pena complessiva del reato continuato comprensivo anche delle violazioni oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 4.06.2012 si quantifica anziché in anni sei, mesi tre di reclusione ed euro 1.100,00 di multa in anni sei, mesi tre di reclusione ed euro 1.050,00 di multa.
5.4. In questi limiti va accolta l'impugnazione proposta da PA BO, impugnazione che nel resto risulta, come si è visto, inammissibile.
6. Per quanto concerne l'impugnazione proposta, con i due richiamati atti, nell'interesse di AR IO, si sono contestate le conclusioni a cui è giunta la Corte di appello in merito all'accertamento della colpevolezza dell'imputato nel concorso nel delitto di tentato omicidio di RO NG e nei connessi reati in materia di armi. La Corte territoriale, disattendendo in toto l'appello, ha confermato l'accertamento della responsabilità di IO, annettendo credibilità e attendibilità alle dichiarazioni di NG, persona offesa costituita parte civile, dichiarazioni considerate convergenti con quelle di altri collaboratori, fra cui NN e IN. Come si già premesso, oltre a non annettere significato all'esito del primo procedimento cautelare, favorevole all'imputato, i giudici di appello non ha preso in considerazione il proscioglimento in separata sede del coimputato di IO, RO PA. Nell'ambito delle censure formulate negli atti di impugnazione, si enucleano due temi, da trattarsi nell'ordine.
6.1. Il primo riguarda la questione introdotta dalla difesa, con particolare riferimento al primo motivo dell'atto a firma dell'avv. Russo, come illustrato anche nella memoria contenente motivi nuovi, questione che si è condensata nella proposta esegetica volta a reinterpretare il criterio guida dell'oltre ogni ragionevole dubbio, di cui all'art. 533 cod. proc. pen., applicando in via retroattiva uno dei principi della riforma oggetto della legge delega n. 134 del 2021. 6.1.1. In particolare, viene analizzato dal ricorrente il criterio fissato all'art. 1, comma 9, lett. a), della legge succitata, dove si stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare e alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto, fra gli altri, del seguente principio e criterio direttivo: "modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna". 24 Dalla formulazione di questa norma la difesa ha tratto argomenti per sostenere che, in effetti, è stato previsto il ripristino del pregresso obbligo di archiviazione, contemplato dall'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., poi dichiarato incostituzionale, quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. Da tale assioma si è fatto discendere l'ulteriore conseguenza che i giudici di appello avrebbero dovuto adottare in via retrospettiva (dal momento che il - decreto dispositivo del giudizio nei confronti di IO era stato emesso in tempo largamente antecedente alla stessa promulgazione della legge delega, il giudizio di primo grado avendo contemplato la prima udienza il 6.03.2014) - il cennato criterio alla stregua di regola di giudizio vigente e, alla sua luce, avrebbero dovuto ritenere decisivo l'esito delle decisioni cautelari, favorevoli ad IO, emesse dal Tribunale del riesame e dalla Corte di cassazione. In sostanza, alla luce della riforma suindicata, reputata dal ricorrente espressiva già in virtù della legge delega di principi direttamente modificativi del tessuto processuale, sarebbe giuridicamente arcaico e non più sostenibile l'assunto secondo cui il giudicato cautelare coprirebbe il dedotto, ma non il deducibile, e non potrebbe sostenersi l'autonomia assoluta fra giudizio cautelare e giudizio di merito, sicché in caso di contrasto si imporrebbe per ciò solo l'applicazione del criterio di garanzia di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
6.1.2. Questa prospettazione interpretativa non va in nessun modo condivisa. Si rileva che, al di là della prefigurazione dell'addotta portata del segnalato principio e criterio direttivo, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha modificato l'art. 405 cod. proc. pen. con riferimento alla fissazione dei termini per la conclusione delle indagini preliminari, senza stabilire la reviviscenza del comma 1-bis (dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 121 del 2009), alla stregua del quale il pubblico ministero, al termine delle indagini, formulava richiesta di archiviazione quando la corte di cassazione si era pronunciata in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., e non erano stati acquisiti, successivamente, ulteriore elementi a carico dell'indagato. Peraltro, l'art. 88-bis d.lgs. cit. ha dettato una specifica disciplina transitoria che opera in direzione opposta a quella prospettata dal ricorrente, in quanto ha stabilito che, nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs., in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 405, 406, 407, 412 e 415-bis cod. proc. pen. e dell'art. 127 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie cod. proc. 25 25 pen., nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto stesso. Ulteriormente deve considerarsi che la prospettazione difensiva, in linea di principio, si attaglierebbe piuttosto alla modificata disciplina di cui all'art. 408 cod. proc. pen., la quale, dando corso alla delega, ha, al comma 1, sostituito al precedente parametro valutativo alla base della richiesta di archiviazione del pubblico ministero ("se la notizia di reato è infondata") un diverso e più ampio criterio: il pubblico ministero presenta la richiesta di archiviazione "quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca". Posto ciò, tuttavia, impregiudicata ogni riflessione, qui non conferente, sulla portata di questo punto della riforma, non si può non considerare che la fase relativa allo svolgimento e alla conclusione delle indagini preliminari si era, quanto al processo oggetto del presente vaglio, chiusa ben prima dell'entrata in vigore del novellato testo della disposizione, essendo poi sopravvenuti anche i giudizi e le sentenze di primo e secondo grado. Sicché, proporre la rilettura delle risultanze in allora sussistenti per infirmare la richiesta di decreto dispositivo del giudizio a suo tempo avanzata dal Pubblico ministero, il decreto dispositivo del giudizio adottato dal Giudice dell'udienza preliminare e, di poi, la prima e la seconda sentenza emessa nel giudizio di piena cognizione di merito, integra una sollecitazione ermeneutica non accoglibile, in quanto essa implicherebbe l'applicazione di criteri normativi sopravvenuti a fasi processuali esaurite. Altro è, ovviamente, censurare la sentenza emessa dai giudici del merito adducendo l'omessa applicazione del criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, fissato dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e di certo operante anche per questo processo. In definitiva, la disposizione di cui all'art. 405 cod. proc. pen. e anche quella di cui all'art. 408 cod. proc. pen., avendo natura processuale, restano regolate dal principio del tempus regit actum, mentre risultando già inverato nell'ordinamento il principio dell'accertamento della responsabilità dell'imputato soltanto se la sua colpevolezza sia accertata al di là di ogni ragionevole dubbio - con riferimento al relativo precetto non si pone nemmeno una questione di retroattività della lex mitior. È, d'altro canto, assunto già condiviso e da ribadirsi quello secondo cui la revisione normativa (in forza dell'art. 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 46) della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il 26 principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, De Bartolomei, Rv. 254025-01), essendo per il resto assodato che questa regola di giudizio consentiva e consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299-01); ciò, con la conseguenza, fra le altre, che il principio stesso, sin dalla sua introduzione, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte di legittimità è chiamata a un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01). Pertanto, richiamate le coordinate basilari relative alla regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio e ferma la loro evidente, immutata operatività, va disattesa per le indicate ragioni la proposta della difesa di IO della lettura retrospettiva, come tale rilevante per il presente processo, delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n .150 del 202 alla disciplina della fase delle indagini preliminari. Ciò riguarda anche il sollecitato riposizionamento del rapporto di autonomia fra esito del procedimento cautelare e giudizio di merito. Basti, al riguardo, richiamare il ragionamento sviluppato dal Giudice delle leggi (nella già ricordata sentenza n. 121 del 2009) lì dove ha evidenziato che le pronunzie emesse in sede di giudizio incidentale promosso per il riesame di misure cautelari non possono ritenersi vincolanti per il giudice chiamato a compiere le valutazioni di merito, di guisa che, avendo il giudizio cautelare natura solo strumentale, sulla base di questioni che devono essere decise incidenter tantum rispetto al giudizio di merito, il giudice del procedimento principale conserva integro il potere di valutare gli elementi di prova, indipendentemente dall'esito del giudizio cautelare. La Corte costituzionale, con specifico riferimento allo snodo già normato 27 dall'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha avuto modo di sottolineare che nemmeno al legislatore è dato riconoscere a determinate pronunzie emesse in sede cautelare un carattere di natura preclusiva sul processo di cognizione: una siffatta prospettiva sarebbe, al fondo, priva di ragionevolezza, stante la diversità delle regole che disciplinano la fase cautelare (nella quale si effettua un giudizio prognostico di tipo statico, basato su elementi già acquisiti dal pubblico ministero e funzionali alla tutela delle esigenze cautelari in atto) e delle regole alla cui stregua si opera lo scrutinio dell'azione penale. Affatto diverso, invero, può ordinariamente presentarsi il quadro probatorio delle due valutazioni a confronto, poiché, se il pubblico ministero fruisce del potere di selezionare gli elementi da sottoporre al giudice della cautela, le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale sono, invece, prese sulla base di tutto il materiale investigativo. Infine, la Corte di cassazione, quando si pronuncia in materia cautelare, non accerta in modo diretto la mancanza del fumus commissi delicti, ma si limita a controllare la motivazione del provvedimento impugnato, con la conseguenza che l'eventuale annullamento di quest'ultimo non determina per ciò solo l'inesistenza dei gravi indizi. Senza svolgere ulteriori considerazioni, deve, quindi, disattendersi ogni prospettazione della difesa volta a trarre elementi di conforto alla sua tesi per il solo fatto che in sede cautelare il Tribunale di Napoli aveva annullato, con provvedimento del 28.04.2011, l'ordinanza applicativa della misura cautelare del 12.04.2011 nei confronti di IO, in ordine al tentato omicidio di NG, provvedimento a cui aveva fatto seguito la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero, declaratoria emessa dalla sentenza di legittimità di Sez. 6, n. 34300 del 14/07/2011. D'altro canto, nella stessa prospettiva, ma in direzione opposta, non potrebbe annettersi peso rilevante al giudicato cautelare determinato stavolta - in senso sfavorevole all'imputato - dal successivo provvedimento del Tribunale di Napoli in data 21.10.2020 che, in sede di appello cautelare, aveva riformato l'ordinanza del Tribunale dibattimentale di Napoli del 12.08.2020, la quale aveva rigettato la richiesta del Pubblico ministero di ripristino della misura cautelare custodiale nei confronti di IO per il medesimo reato: sicché il provvedimento di appello, in virtù della riforma, aveva applicato la misura custodiale carceraria, provvedimento divenuto esecutivo all'esito della sentenza di legittimità emessa da Sez. 1, n. 14838 del 03/02/2021, di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla difesa dell'imputato. Il suddetto motivo, come introdotto con l'atto di impugnazione a firma dell'avv. Russo, come coltivato negli snodi man mano richiamati, va, in 28 " definitiva, ritenuto del tutto privo di fondamento.
6.2. Il secondo tema che merita di essere scrutinato nell'ordine concerne la verifica di adeguata e logica valutazione del complessivo quadro probatorio, verifica sollecitata in specie nel primo motivo dell'atto a firma dell'avv. Perfetto e nel secondo motivo dell'atto a firma dell'avv. Russo. La critica frontale mossa complessivamente dalla difesa di IO avverso la valutazione del compendio probatorio si trova di fronte una motivazione per alcuni aspetti strutturata su acquisizioni oggetto di non illogica ponderazione. La disamina del compendio probatorio ha riguardato essenzialmente le dichiarazioni e il riconoscimento espressi della persona offesa, costituita parte civile, RO NG, quelle di coloro (quali la moglie NA NE) che avevano appreso della vicenda de relato da NG, le dichiarazioni della collaboratrice LA NN (proveniente dal clan di IO), in parte autonome, in parte de relato dal marito AT DA (anch'egli riferibile al clan IO/PA) e le successive dichiarazioni di NI IN, de relato da RO PA, il quale è stato assolto in separata sede dallo stesso reato, in forza della sentenza emessa del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 23.09.2014, all'esito di giudizio abbreviato. Sia l'analisi delle dichiarazioni della persona offesa, sia quella delle voci ritenute costituenti elementi di riscontro, pur nel carattere problematico delle relative acquisizioni, forniscono esiti di per sé non incongrui, né illogici, anche in punto di approfondimento della valenza probatoria della dichiarazione de relato, naturalmente da fonte diversa da quella da riscontrare. Sennonché -e sul punto il ricorso, nel suo complesso, coglie una carenza che il Collegio ritiene effettiva e non secondaria, in tal senso prendendo atto delle corrispondenti considerazioni sviluppate sul tema dal Procuratore generale - la Corte territoriale, nonostante le sollecitazioni difensive, mentre ha annesso rilievo probatorio ex art. 238-bis cod. proc. pen. alle sentenze irrevocabili prodotte dalla pubblica accusa per verificare l'appartenenza dei collaboratori all'uno o all'altro dei clan contrapposti, non ha svolto alcuna valutazione, tanto più una valutazione avente pregnante consistenza, del giudicato assolutorio che ha riguardato RO PA, ossia il dedotto concorrente nell'azione avente l'obiettivo omicidiario oggetto anche di questo processo: ciò, pur dando per assodata, nella ricostruzione del fatto ritenta accertata, la partecipazione di questo concorrente al tentato omicidio con il ruolo di primario esecutore della condotta tipica, ossia quella di sparo all'indirizzo della vittima. Intanto, le dichiarazioni di RO PA, fonte primaria del dichiarante IN, sono state a loro volta destituite di ogni credibilità con l'osservazione - - in sé non illogica - che ben poteva darsi che costui, pur protetto dal maturato 29 giudicato assolutorio, conservasse una chiusura totale verso un atteggiamento collaborativo e serbasse, per converso, un comportamento protettivo nei confronti del suo originario coimputato: ciò, però, senza aver fornito alcuna spiegazione sulle differenti prospettive, sulle eventuali differenze del compendio probatorio, sulle eventuali difformità di valutazione idonee a rendere ragione della diversità di approdo decisorio, avente ad oggetto lo stesso fatto, contestato come compiuto dagli stessi autori.
6.2.1. Pur nella consapevolezza dell'ordinaria possibilità di giudicati aventi esito difforme all'esito della valutazione in separati procedimenti delle posizioni di diversi imputati, tanto più quando il rito applicato non sia il medesimo, restava e resta tuttavia il dato processuale che in questo processo era stata acquisita, entrando a far parte del compendio probatorio, la sentenza succitata, che aveva registrato il proscioglimento del succitato PA - coimputato dagli stessi reati, quale primario esecutore materiale - per non aver commesso il fatto. Sull'argomento, si considera che la sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata, non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione, ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi, le relative risultanze dovendo essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere, se del caso, corroborata da altri elementi (Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, Rv. 275517 - 01; Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014, Adamo, Rv. 259414-01). Pertanto, l'acquisizione agli atti del procedimento ex art. 238-bis cod. proc. pen. di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di tale procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendo ritenersi che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, De AR, Rv. 284130-01). In questa stessa direzione, in tema di acquisizione delle sentenze irrevocabili ai fini di prova del fatto in esse accertato, in assenza di pregiudizialità penale, l'emersione della differenza tra le acquisizioni processuali del procedimento già definito e dell'altro in corso può condurre il giudice di merito a epiloghi diversi, in ciò consistendo il richiamo operato dall'art. 238-bis cod. proc. pen. alle regole 30 interpretative fissate dagli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., fermo restando l'obbligo motivazionale vigente in presenza di un giudicato assolutorio per il medesimo fatto (Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904 - - 05). Quindi, le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., anche nella parte in cui affermano fatti favorevoli all'imputato, devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del ne bis in idem, può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare. (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, Consob/Ligresti, Rv. 278389 - 01; Sez. 1, n. 24383 del 27/02/2015, Di Silvio, Rv. 263955 - 01).
6.2.2. Dalla messa a punto che precede in ordine agli effetti determinati dall'acquisizione della sentenza assolutoria del coimputato RO PA deriva l'ineludibile considerazione che la Corte territoriale, a fronte delle deduzioni dell'appellante in merito alla valenza probatoria per sé favorevole posseduta dall'indicata decisione irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen., se, da un lato, conservava certamente ampia libertà valutativa in relazione al contenuto di quel decisum e agli argomenti che ne connotavano il discorso giustificativo, dovendo comunque inscrivere quei dati nel quadro probatorio formatosi in questo processo, dall'altro, aveva in ogni caso l'onere di prendere in considerazione il contenuto della sentenza irrevocabile: ciò, allo scopo di dare conto dell'esito scaturito dalla relativa verifica, sempre nella cornice di tutte le prove esaminate, in modo che dalla motivazione si potesse evincere se, in merito ai temi rilevanti per l'accertamento della responsabilità di IO fra i quali la valutazione di credibilità e attendibilità delle persona - offesa, la rilevazione della sussistenza, o meno, in quel contesto di prove dichiarative convergenti, la disamina di eventuali dati di fatto contrastanti con la dinamica e la configurazione dell'azione aggressiva ai danni di RO NG descritta nell'imputazione gli elementi contrassegnanti il contenuto della sentenza acquisita ex art. 238-bis cod. proc. pen. fossero, o non fossero, idonei a incidere nella conclusiva ponderazione del quadro probatorio determinante ai fini decisori. Questa valutazione risulta, nella sostanza, del tutto mancante e tale carenza in relazione all'evidenziata, potenziale rilevanza della valenza del dato - trascurato vizia in modo determinante la motivazione della sentenza - impugnata da AR IO. 31 6.3. Per l'enucleato profilo e nei relativi limiti, i motivi suindicati devono essere accolti. Le considerazioni che precedono conducono, di conseguenza, all'annullamento della sentenza impugnata dal suddetto imputato, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, da svolgersi con l'intatta possibilità del dispiegamento della corrispondente libertà valutativa, ma che sia sorretto da una motivazione emendata dai limiti rilevati, in relazione ai principi corrispondentemente enunciati.
6.4. Restano assorbiti gli ulteriori motivi prospettati con il complessivo ricorso proposto nell'interesse di questo imputato, ossia il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Perfetto, siccome essi afferiscono alla configurazione circostanziale (sia in senso aggravante, sia in senso attenuante) dei reati ascritti all'imputato, la cui delibazione potrà avvenire soltanto all'esito e secondo l'esito della definizione - del, logicamente previo, profilo dell'accertamento della sua responsabilità, profilo rimesso alla nuova delibazione dei giudici del rescissorio.
7. L'annullamento con rinvio della sentenza impugnata da AR IO determina (v., di recente, Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987 - 04) la conseguenza che il regolamento delle spese relative alla costituzione e alla difesa in questo grado della parte civile RO NG, che ha esperito l'azione civile risarcitoria in sede penale nei confronti del suddetto imputato, non va operato con la presente decisione, spettando ai giudici del rinvio provvedere anche in merito alle spese di questo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IO AR con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BO PA limitatamente alla contravvenzione di cui all'art 697 cp perché estinta per intervenuta prescrizione e ridetermina la pena quale aumento per la continuazione in anni due e mesi tre di reclusione ed euro 250,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di BO. Rigetta il ricorso di OS NA che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di ER LU che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 32 CO OS NA e ER LU alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili F.A.I. Federazione Italiana IR e Antiusura, e Federazione IR OL che liquida, per ciascuna parte civile, in euro 4.000 oltre accessori di legge. Così deciso in data 11 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ZO NI, GI CC 126 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositat in Cance r oggi Roma, li 25/08/62 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO- IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO AR AL 33