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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/04/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1811/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1811/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTE Parte_1 C.F._1
TERESA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 13/C, 71017 TORREMAGGIORE, presso il difensore avv. VALENTE TERESA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.3.2022, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con in San Severo, in data 21.6.1997; che dall'unione coniugale nasceva il figlio Controparte_1
, in data 14.05.1999; che il Tribunale di Foggia, con sentenza distinta al n. 382/2016 Persona_1 dell'8.2.2016, pronunciava la separazione dei coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente dalla comparizione di essi coniugi innanzi al Presidente in sede di separazione;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciare il divorzio tra le parti alle condizioni indicate in ricorso.
Il resistente, sebbene regolarmente citato, non è comparso, di talchè, ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 1 di 3 All'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Presidente, preso atto che la conciliazione non appariva possibile, con ordinanza del 10.1.2023, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, nominava il Giudice istruttore e fissava l'udienza dinanzi a questo per il proseguo.
In data 29.6.2023, il Tribunale di Foggia, con sentenza non definitiva distinta al n. 1820/2023, pubblicata in data 30.6.2023, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Con ordinanza del 7.2.2024, resa all'esito della udienza cartolare in pari data, il Giudice istruttore, dato della rinuncia alla richiesta di indagini a mezzo della GdF e ritenuta, in assenza di altre istanze istruttorie, la maturità della causa per decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024.
Disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente per effetto ed in seguito al trasferimento ad altra sede giudiziaria del GI in precedenza designato, la causa veniva rinviata alla udienza del
12.3.2025, in cui, alla presenza della ricorrente e nella persistente contumacia del resistente, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., la ricorrente instava per la pronuncia della sentenza definitiva di divorzio, alle condizioni di cui alla ordinanza del 10.3.2023.
Il Presidente delegato riservava quindi la causa in decisione, disponendo la rimessione degli atti al collegio.
*****
Come evidenziato nella superiore premessa, in data 29.6.2023, il Tribunale di Foggia, con sentenza non definitiva distinta al n. 1820/2023, pubblicata in data 30.6.2023, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Pertanto, nella presente sede il Collegio è chiamato a delibare unicamente gli aspetti ulteriori patrimoniali e quelli relativi al figlio nato dalla unione coniugale tra le parti.
Parte ricorrente alla udienza del 12.3.2025 ha concluso per la conferma delle statuizioni assunte dal
Presidente delegato con l'ordinanza del 10.1.2023 ed in particolare nella parte in cui ha così statuito:
- pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne Per_1 ed economicamente non indipendente convivente con la madre, versando alla moglie la somma mensile di € 400,00, entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
- rigetta, allo stato, la domanda di assegno divorzile in favore della ricorrente, non essendo state dedotte e provate circostanze sopravvenute rispetto a quelle che in sede di separazione contenziosa avevano portato ad escludere un assegno in favore della stessa, peraltro economicamente indipendente come da dichiarazione dei redditi in atti.
Dette statuizioni, in quanto conformi a legge e all'interesse del figlio maggiorenne ed economicamente non indipendente, possono pertanto essere integralmente recepite dal Tribunale, sicchè il divorzio in via definitiva deve essere pronunciato alle condizioni di cui alla ordinanza presidenziale del 10.1.2023, sopra indicate.
Non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicchè le spese devono essere dichiarate irripetibili anche in ragione della mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 2 di 3 1. dichiara efficaci le condizioni previste nella ordinanza presidenziale del 10.1.2023 tra le parti, che in parte qua deve intendersi integralmente richiamata e trascritta.
2. spese irripetibili.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1^ sezione civile del Tribunale, il giorno 7.4.2025.
Il Presidente estensore dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1811/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTE Parte_1 C.F._1
TERESA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 13/C, 71017 TORREMAGGIORE, presso il difensore avv. VALENTE TERESA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.3.2022, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con in San Severo, in data 21.6.1997; che dall'unione coniugale nasceva il figlio Controparte_1
, in data 14.05.1999; che il Tribunale di Foggia, con sentenza distinta al n. 382/2016 Persona_1 dell'8.2.2016, pronunciava la separazione dei coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente dalla comparizione di essi coniugi innanzi al Presidente in sede di separazione;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciare il divorzio tra le parti alle condizioni indicate in ricorso.
Il resistente, sebbene regolarmente citato, non è comparso, di talchè, ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 1 di 3 All'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Presidente, preso atto che la conciliazione non appariva possibile, con ordinanza del 10.1.2023, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, nominava il Giudice istruttore e fissava l'udienza dinanzi a questo per il proseguo.
In data 29.6.2023, il Tribunale di Foggia, con sentenza non definitiva distinta al n. 1820/2023, pubblicata in data 30.6.2023, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Con ordinanza del 7.2.2024, resa all'esito della udienza cartolare in pari data, il Giudice istruttore, dato della rinuncia alla richiesta di indagini a mezzo della GdF e ritenuta, in assenza di altre istanze istruttorie, la maturità della causa per decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024.
Disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente per effetto ed in seguito al trasferimento ad altra sede giudiziaria del GI in precedenza designato, la causa veniva rinviata alla udienza del
12.3.2025, in cui, alla presenza della ricorrente e nella persistente contumacia del resistente, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., la ricorrente instava per la pronuncia della sentenza definitiva di divorzio, alle condizioni di cui alla ordinanza del 10.3.2023.
Il Presidente delegato riservava quindi la causa in decisione, disponendo la rimessione degli atti al collegio.
*****
Come evidenziato nella superiore premessa, in data 29.6.2023, il Tribunale di Foggia, con sentenza non definitiva distinta al n. 1820/2023, pubblicata in data 30.6.2023, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Pertanto, nella presente sede il Collegio è chiamato a delibare unicamente gli aspetti ulteriori patrimoniali e quelli relativi al figlio nato dalla unione coniugale tra le parti.
Parte ricorrente alla udienza del 12.3.2025 ha concluso per la conferma delle statuizioni assunte dal
Presidente delegato con l'ordinanza del 10.1.2023 ed in particolare nella parte in cui ha così statuito:
- pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne Per_1 ed economicamente non indipendente convivente con la madre, versando alla moglie la somma mensile di € 400,00, entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
- rigetta, allo stato, la domanda di assegno divorzile in favore della ricorrente, non essendo state dedotte e provate circostanze sopravvenute rispetto a quelle che in sede di separazione contenziosa avevano portato ad escludere un assegno in favore della stessa, peraltro economicamente indipendente come da dichiarazione dei redditi in atti.
Dette statuizioni, in quanto conformi a legge e all'interesse del figlio maggiorenne ed economicamente non indipendente, possono pertanto essere integralmente recepite dal Tribunale, sicchè il divorzio in via definitiva deve essere pronunciato alle condizioni di cui alla ordinanza presidenziale del 10.1.2023, sopra indicate.
Non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicchè le spese devono essere dichiarate irripetibili anche in ragione della mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 2 di 3 1. dichiara efficaci le condizioni previste nella ordinanza presidenziale del 10.1.2023 tra le parti, che in parte qua deve intendersi integralmente richiamata e trascritta.
2. spese irripetibili.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1^ sezione civile del Tribunale, il giorno 7.4.2025.
Il Presidente estensore dott. Antonio Buccaro
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