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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/10/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2412/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in funzione di Giudice dell'Appello ex artt. 339 ss. c.p.c., nella persona del Giudice dott. Rivellini Fabio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2412/2024 promossa da: (C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso all'Avv. Christian Ferdani del foro di Varese presso il cui studio in Samarate (VA) via Palestro n.17, è elettivamente domiciliato
- APPELLANTE- contro (C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Fontana del Foro di Varese, presso il cui studio in Varese (VA) via Orrigoni n.15 è elettivamente domiciliata
- APPELLATO-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“Previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma della Sentenza n.601/2024 emessa dal Giudice di Pace di Varese in data 15/09/2024 e pubblicata in data 08/10/2024, accogliere tutte le conclusioni che qui si riportano: Nel merito: 1) Per tutti i motivi esposti dalla società Parte_1 ccertare e dichiarare nulle, ovvero in subordine annullare, le due delibere rese in
[...] data 02/05/2023 (5° punto all'o.d.g.) ed in data 15/06/2023 (1° e 2° punto all'o.d.g.) dalle assemblee, ordinaria la prima e straordinaria la seconda, del
[...]
. 2) In ogni caso respingere ogni domanda, eccezione e difesa del Controparte_1
nei confronti della società Controparte_2 Parte_1
in quanto infondata sia in fatto sia in diritto. - Sulle spese di lite: •
[...]
Condannare il , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1 pagare in favore della società le competenze Parte_1
e tutte le spese del doppio grado di giudizio, nonché a restituire l'importo di € 3.045,00 versato dall'Appellante al , a titolo di spese di soccombenza, in CP_1 adempimento della Sentenza di primo grado, oltre interessi legali maturati e maturandi dal 14/10/2024 (data di accredito della somma) al rimborso effettivo. • Condannare altresì il , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1 in favore della società le competenze e tutte Parte_1 le spese relative alla fase di mediazione (procedure riunite n.243/2023 e n.287/2023 presso l'Organismo di Conciliazione Forense di Varese – Cfr. anche Doc.n. 15 Parte fascicolo di primo grado • In subordine, attese le circostanze allegate e quelle emergenti in corso di causa, mandare comunque assolta la Ricorrente dal pagamento di qualunque spesa e competenza del doppio grado di giudizio.”. – per la parte appellante -
“Voglia codesto l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, sia di merito che istruttoria: In via principale: - Rigettare l'avversario appello e confermare la sentenza n. 601/2024 del 15.09.2024 e pubblicata l'08.10.2024 dal Giudice di Pace di Varese e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate dall'appellante perché infondate in fatto ed in diritto oltre che pretestuose;
In ogni caso: - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e di mediazione.” – per la parte appellata –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto ex artt. 316 ss. c.p.c. innanzi al Giudice di Pace di Varese notificato il 29.9.2023, la società proprietaria di quattro unità Parte_1 immobiliari all'interno del compendio condominiale sito in Varese Controparte_2
(2 appartamenti uso abitativo al piano primo e 2 unità a destinazione di ufficio/negozio al piano primo;
doc.n.1) ha impugnato la delibera condominiale del 2.5.2023 (punto 5 o.d.g.) e la successiva delibera del 15.6.2023 (punti 1 e 2 o.d.g.), deducendone la nullità e chiedendone in subordine l'annullamento. La prima delibera, adottata in assenza di aveva assegnato a Parte_1 ciascuno dei quattro proprietari condomini i 21 posti auto ricavati nel cortile comune in ragione delle rispettive quote millesimali di proprietà, così ripartiti: 12 posti auto per la società n. 5 posti auto per D.S.A. s.r.l., 2 posti auto per il sig. 2 Parte_2 CP_3 posti auto per il tutto con invito a a restituire un posto occupato in Pt_1 Pt_1 eccedenza. La seconda delibera, convocata a seguito ad una procedura di mediazione promossa da e dopo che il rappresentante della società aveva abbandonato la seduta, Pt_1 confermava la suddetta ripartizione, limitando ad otto anni l'uso dei posti auto così assegnati, rinviando l'eventuale ridistribuzione dei posti ad una successiva delibera pag. 2/9 adottata alla scadenza del termine da adottare nel rispetto del medesimo criterio millesimale. ha quindi impugnato le suddette deliberazioni assembleari del Parte_1
02.05.2023 e del 15.06.2023 assumendo la violazione degli artt. 1102, 1135 e 1138 c.c. deducendo che:
- l'assemblea a maggioranza non poteva attribuire a ciascuno dei condòmini un numero di posti auto in via esclusiva e pluriennale;
- il diritto di ciascuno condomino all'uso paritario della cosa comune, sancito dall'art. 1102 c.c., non poteva essere compresso sulla base del criterio millesimale in assenza del consenso unanime dei condomini;
- la turnazione non era in realtà prevista, trattandosi di una “assegnazione fissa” per 8 anni. Con sentenza n. 601/2024 del 15.9.2024 (pubbl. 8.10.2024), il Giudice di Pace di Varese, nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 2297/2023, ha rigettato il ricorso, ritenendo legittime le delibere, in quanto espressive del potere assembleare di disciplinare l'uso della cosa comune con criteri organizzativi e paritari, senza menomazione dei diritti dei singoli. Ha rilevato in particolare che nel regolamento di condominio (doc. 11 ricorrente) non era previsto nulla circa l'utilizzo dei posti auto e che, pertanto, non sussisteva alcun vincolo giuridico che impedisse la regolamentazione della gestione della cosa comune da parte dell'assemblea. Le delibere assegnavano a tutti i condomini degli spazi ad uso parcheggio e, quindi, non vi era esclusione di alcuno nell'utilizzo dello spazio comune. Inoltre, la ripartizione del numero dei posti in base ai millesimi costituiva un criterio congruo e corretto nel rispetto del proporzionale diritto di proprietà mentre la previsione di durata di 8 anni integrava “un godimento turnario del bene”, espressione del potere di regolamentazione spettante all'assemblea. Tali delibere, secondo il Giudice di Pace, hanno infatti carattere “meramente organizzativo” che non incidono sui diritti dominicali. Con atto di citazione in appello notificato il 7.11.2024, ha impugnato la Pt_1 sentenza n. 601/2024 (pubblicata in data 8.10.2024 e notificata in pari data), sostenendo l'assoluta invalidità delle delibere, in quanto con la loro adozione l'assemblea aveva ecceduto i propri poteri disponendo del diritto del condomino di usare il bene comune. In particolare, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado sostenendo:
- l'illegittimità delle delibere perché non disciplinano un uso turnario ma un'assegnazione dei posti auto fissa e diseguale ai singoli condomini;
- che la durata di otto anni comporta la creazione di un uso esclusivo “uti dominus” incompatibile con l'art. 1102 c.c.;
- l'illegittimità dell'assegnazione esclusiva dei posti auto in base ai millesimi di proprietà con voto preso a maggioranza anziché con decisione unanime dei condomini,
pag. 3/9 rilevando che il criterio millesimale è inidoneo a modulare il godimento della cosa comune e ravvisando un “eccesso di potere” in capo all'assemblea;
- la violazione dell'art. 1102 c.c., in quanto le delibere hanno compromesso l'uso comune del cortile comune, senza garantire un godimento effettivamente paritario tra i condomini;
- l'omessa pronuncia da parte del Giudice di Pace circa la contestata legittimità della assegnazione per più anni, con voto di sola maggioranza, l'uso esclusivo dei posti auto, contravvenendo agli artt. 1135 e 1138 c.c. Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 4.2.2025, il Controparte_4
si è costituito nel giudizio di II grado, chiedendo il rigetto dell'appello e la
[...] conferma della sentenza di primo grado n. 601/2024, eccependo in particolare:
- l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi del 348 bis c.p.c. in quanto generica e ripetitiva dei motivi dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
- la legittimità delle delibere assembleari del 2.5.2023 e 15.6.2023 adottate con maggioranza richiesta ai sensi dell'art. 1136 c.c., in quanto non comportano assegnazione esclusiva o definitiva di posti auto, ma una ripartizione proporzionale ai millesimi di proprietà con uso turnario, idonea a garantire e disciplinare l'utilizzo del bene comune da parte di tutti i condomini;
- la legittimità della previsione di un uso turnario del bene, modalità necessaria per evitare situazioni di abuso del bene comune da parte di un condomino a danno di altri. All'esito dell'udienza fissata per la comparizione delle parti è stata fissata l'udienza del 16.9.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
* * *
L'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. sollevata dall'appellato va disattesa in quanto l'impugnazione individua con sufficiente specificità i capi censurati della sentenza di primo grado (interpretazione dell'art. 1102 c.c., natura della turnazione, legittimità del criterio millesimale). Ciò premesso, oggetto del contendere riguarda la legittimità delle deliberazioni delle assemblee condominiali del 02/05/2023 e del 15/06/2023 le quali, a maggioranza, hanno stabilito un'assegnazione fissa e nominativa dei 21 posti auto ricavati nel cortile comune per la durata di 8 anni in numero proporzionato alla quota millesimale di ciascun proprietario, demandando ad una successiva delibera l'eventuale ridistribuzione degli stessi posti auto, da adottare sempre nel rispetto del criterio di proporzionalità alle quote millesimali di ciascun condomino. Il Giudice di Pace ha ritenuto legittime le delibere condominiali sui seguenti rilievi: a) nessun condomino è stato escluso dall'uso, essendo stati assegnati a ciascuno di essi diversi posti auto;
b) la ripartizione millesimale attua il criterio generale del concorso di ciascun proprietario nella cosa comune in proporzione della rispettiva quota di pag. 4/9 proprietà; c) la durata di 8 anni dell'assegnazione integra una turnazione nell'accesso al bene comune che evita di destinare in maniera permanente le diverse porzioni di bene comune ai singoli condomini;
d) le delibere hanno natura meramente “organizzativa” dell'utilizzo della cosa comune.
in estrema sintesi, rileva che la delibera condominiale adottata in Parte_1 sua assenza assegnava nominativamente a ciascuno dei condomini un determinato numero di posti auto per un periodo di otto anni, non costituiva una semplice disciplina della cosa comune (il cortile adibito a parcheggio) ma costituiva di fatto una forma di assegnazione definitiva degli stalli situati nel cortile comune che non poteva costituire l'oggetto di una delibera assunta a maggioranza ma avrebbe dovuto essere concordata con tutti i condomini, compreso l'appellante. La censura è fondata. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la misura del godimento delle parti comuni non è correlata alla quota millesimale, rilevante solo per spese e pesi (artt. 1104 ss. c.c.), ma in mancanza di diversa previsione è uguale per tutti i condomini. In tema di condominio negli edifici, la regolamentazione dell'uso della cosa comune, in assenza dell'unanimità, deve seguire il principio della parità di godimento tra tutti i condomini stabilito dall'art.1102 c.c., il quale impedisce che, sulla base del criterio del valore delle singole quote, possa essere riconosciuto ad alcuni il diritto di fare un uso del bene, dal punto di vista qualitativo, diverso dagli altri. (in questo senso, Cass. 7 dicembre 2006 n. 26226). La facoltà d'uso prevista dall'art. 1102 c.c. non è quindi proporzionata alla quota di contitolarità, ma è una facoltà integrale non esclusiva, che legittima ciascuno dei comproprietari a utilizzare la cosa anche fuori dai limiti di quota, senza però pregiudicare l'eguale facoltà di utilizzazione degli altri compartecipi. Pertanto, l'assegnazione dei singoli posti auto in numero proporzionato alla quota in comproprietà non è legittima, poiché trasforma il pari uso ex art. 1102 c.c. in un uso diseguale. Il riferimento ai millesimi spettanti a ciascun condomino vale per quanto riguarda la partecipazione alle spese e rileva in sede di assemblea ai fini della maggioranza deliberativa, ma non può valere anche a limitare l'uso dei beni comuni, che deve essere garantito a tutti in pari misura (il che peraltro non significa in misura identica, nel senso che qualcuno dei condomini può legittimamente ritrarre dal bene comune una specifica utilità aggiuntiva che può anche non avere la medesima utilità per gli altri partecipanti, i quali infatti non possono opporsi ad essa solo per questo motivo, ma l'utilizzo esercitato da ciascuno comunque rimane vincolato dal divieto di non alterare la consistenza e la destinazione del bene comune o di impedire l'altrui pari uso, come ha chiarito la sentenza della Cassazione 5 ottobre 2009, n. 21256). Nel caso in esame, il regolamento attribuisce a tutti i condomini (a prescindere dai millesimi e dalla destinazione d'uso dei singoli immobili) il diritto di egual godimento pag. 5/9 del cortile, come imposto dalla natura comune del bene, consentendo a ciascuno dei condomini l'utilizzo a parcheggio negli spazi ricavati. Le delibere impugnate, disponendo l'assegnazione nominativa di determinati posti auto a ciascuno dei proprietari condomini, derogano al diritto di ciascuno sull'intero bene comune, in quanto limitano il diritto del condomino ad un utilizzo parziale del bene in contraddizione con l'art. 1102 c.c. Sostiene il giudice di primo grado che “nel caso di specie non risulta compresso il diritto d'uso della parte comune, né alla ricorrente, né ad altro condomino;
le delibere, infatti, assegnano a tutti i condomini spazi ad uso parcheggio e, quindi, non vi è alcuna esclusione di alcuno nell'utilizzo dello spazio comune. Né la delibera procede alla definitiva assegnazione di un bene comune ai condomini assegnatari dei detti posti auto;
il tenore letterale della delibera è chiaro e si dà atto che il cortile sia una parte comune condominiale”. Tali motivazioni non sono condivisibili in quanto il cortile viene di fatto frazionato: quello che è un bene comune utilizzabile da tutti pro quota viene destinato ai singoli condomini in parti determinate, rappresentate da un numero di specifici posti auto, individuati con apposite targhette e quantificati in proporzione alle quote millesimali. La Corte di legittimità ha ribadito più volte il principio per cui la delibera assembleare di destinazione del cortile a parcheggio di autovetture dei singoli CP_5 condomini, in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune, è validamente approvata con la maggioranza prevista dall'art. 1136, 5 °cc. c.c., non essendo all'uopo necessaria l'unanimità dei consensi. Tuttavia, la stessa Corte di Cassazione precisa che tale principio “in tanto vale in quanto la delibera regolamenti l'uso e il godimento nel senso di disporre un'innovazione diretta al miglioramento, all'uso più comodo, o al maggior rendimento delle cose comuni a norma dell'art. 1120 co. I . c.c. È lo stesso art. 1120 a marcare il limite che si frappone all'attuazione di innovazioni che abbiano un diverso effetto: il secondo (ora quarto) comma dell'articolo prevede infatti che sono vietate le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Il divieto di tali innovazioni ha proprio lo scopo di evitare che il singolo condomino veda contrarsi il suo diritto di godere, entro i limiti della propria quota, di parti del condominio che sono comuni, e quindi destinate alla fruizione collettiva. Sul punto, la disposizione replica il precetto, di carattere più generale, dettato in materia di comunione dall'art. 1102 c.c.: precetto che trae origine dalla medesima ragione ispiratrice e che fa infatti divieto a ciascun comunista di impedire agli altri partecipanti della comunione di fare parimenti uso della cosa secondo il loro diritto. In tal modo, deve negarsi che l'utilizzo che il singolo condomino faccia del bene comune possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, degli altri”. Sulla base di tali presupposti la Corte di Cassazione ha concluso che “l'assegnazione, in via esclusiva e per un tempo indefinito (al di fuori, dunque, da ogni logica di turnazione), di posti pag. 6/9 macchina all'interno di un'area condominiale sia illegittima, in quanto determina una limitazione dell'uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune” (Sez. 2, Sentenza n. 11034 del 2016).
Il principio secondo il quale la contitolarità dei diritti reali accorda, da un lato, ad ogni comproprietario il diritto di godere del bene comune secondo l'uso convenuto e, dall'altro, sancisce il divieto di impedire agli altri di farne parimenti uso, osta all'adozione di un criterio di godimento dei posti auto, determinato in funzione della porzione ideale del diritto e risolventesi in un'assegnazione a tempo indeterminato (8 anni costituisce un'assegnazione che ben può definirsi fissa). È bene infatti rilevare che le delibere non hanno disposto una turnazione effettiva, ma un'assegnazione stabile di un numero di posti pari rispettivamente a 12, 5, 2 e 2 a ciascuno dei quattro condomini di , per un periodo di otto anni, con CP_2 possibilità di conferma. Dapprima, infatti, la delibera condominiale del 2.5.2023 si limitava ad assegnare i 21 posti auto individuati come da planimetria, nella quale ciascun posto numerato era assegnato al relativo condomino prevedendo l'applicazione di una apposita targa con la denominazione del relativo assegnatario su ogni stallo. Va notato che la delibera stessa parla di vera e propria “suddivisione dei posti auto come da planimetria”, prevedendo peraltro che “fuori dei posti auto regolamentati e assegnati è assolutamente vietato” (“il parcheggio” si suppone anche se non è indicato). Con successiva delibera del 15.6.2023 fu confermata la precedente delibera integrandola con la previsione della durata di otto anni dell'assegnazione dei posti auto, alla scadenza dei quali è demandata ad una nuova delibera la ridistribuzione dei posti, sempre secondo il medesimo criterio millesimale, oppure la conferma dell'attuale assegnazione. Considerata la durata della previsione e il carattere del tutto eventuale della modifica al termine del periodo, un simile assetto lungi dal prevedere un uso turnario del bene comune (non è infatti previsto alcun turno) realizza un godimento esclusivo e prolungato, assimilabile semmai ad un diritto reale atipico in contrasto con sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'art. 1102 c.c., oltre che con il principio fondamentale della tipicità dei diritti reali. A questo punto, l'attribuzione fissa e nominativa dei posti, per un tempo così lugo e rinnovabile a maggioranza, non si esaurisce in una disciplina organizzativa, in quanto non si limita a regolamentare l'uso della cosa comune ma attribuisce in maniera diseguale l'accesso allo spazio comune da parte di ciascun condomino. Il richiamo operato dal primo giudice alle sentenze della Corte di Cassazione n. 9069/2022 e n. 16902/2023 è improprio. Quest'ultima sentenza esprime un principio che non contraddice le motivazioni ora esposte: essa si limita infatti ad affermare che la distribuzione dei posti auto e dell'area per il parcheggio delle moto per disciplinare lo spazio comune in modo più utile per tutti i condomini, anche in funzione di impedire usi pag. 7/9 discriminati di tale area, rientra legittimamente nei poteri dell'assemblea dei condomini, attenendo all'uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull'essenza del bene comune né alterandone la funzione o la destinazione. Nel caso in esame invece, l'assegnazione di singoli posti auto (ricavati dall'area comune) ad un condomino e di altri posti ad altro condomino incide sull'essenza stessa del bene comune, alterandone la destinazione, perché a ciascun condomino viene precluso l'utilizzo di una parte del bene comune che sia diverso ed esterno a quella porzione che gli viene assegnata. La sentenza n. 9069/2022 ribadisce il principio della sentenza n. 16902, in base al quale l'assemblea con delibera approvata con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 c.c. può individuare all'interno del cortile condominiale i singoli posti auto di cui possano fruire i singoli partecipanti, al fine di rendere più ordinato e razionale il godimento paritario, ovvero, allorché sia impossibile il simultaneo godimento in favore di tutti i comproprietari, prevedere il godimento turnario del bene. Trattasi infatti di una disciplina della cosa comune che garantisce pari opportunità di accesso ad ogni singolo condomino. Ciò che però la delibera assembleare non può disporre, prosegue la Corte di Cassazione nella stessa sentenza, è proprio la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condomini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture, né trasformare l'originaria destinazione del bene comune rendendone inservibili talune parti dell'edificio all'uso o al godimento anche di un singolo condomino, né addirittura procedere alla divisione del bene comune con l'attribuzione di singole porzioni individuali, occorrendo a tal fine l'espressione di una volontà contrattuale e quindi il consenso di tutti i condomini. Il caso in esame, come visto, rientra proprio in una di queste ultime ipotesi, prevendo per l'appunto l'assegnazione nominativa di posti fissi nel cortile comune a tempo indefinito. In conclusione, le delibere assunte a maggioranza che incidono sul diritto di ciascun condomino di usare le parti comuni fuoriescono dall'ambito della competenza assembleare disponendo di un diritto in modo illegittimo e devono pertanto considerarsi nulle (in questo senso, la sentenza già citata della Corte di Cassazione n. 11034 del 2016, la quale - come visto - ha considerato come una innovazione vietata l'assegnazione nominativa a favore di singoli condomini di posti fissi nel cortile comune, in quanto tale previsione pone una limitazione dell'uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune, con conseguente nullità della relativa delibera). In riforma della sentenza impugnata l'appello deve pertanto essere accolto e per l'effetto devono essere dichiarate nulle le delibere adottate in data 02/05/2023 (limitatamente al 5° punto all'o.d.g.) ed in data 15/06/2023 (limitatamente al 1° e 2°
pag. 8/9 punto all'o.d.g.) dalle assemblee, ordinaria la prima e straordinaria la seconda, del
CP_1 Controparte_1
L'accoglimento dell'appello determina la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico del in favore dell'appellante. Le spese sono liquidate, CP_1 per entrambi i gradi di giudizio, utilizzando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022. per le varie fasi dei procedimenti (senza contare la fase di trattazione e istruttoria che nel secondo grado non ha avuto autonoma rilevanza) per il valore della causa compreso tra 5200 e 26000 euro. La liquidazione delle spese legali deve includere anche le spese documentate e sostenute dalla parte vincitrice per la procedura di mediazione (doc. 15) che costituisce condizione di procedibilità per il procedimento giudiziale in oggetto. Stante l'apposita istanza formulata in tal senso dalla parte appellante, alla riforma della sentenza del Giudice di Pace consegue la condanna della parte appellata alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della condanna alle spese stabilita dalla predetta sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 601/2024 del Giudice Parte_1 di Pace di Varese, così provvede:
1) accoglie l'appello e pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità delle delibere adottate dall'assemblea del Condominio Via Luigi Sacco 14 in data
02.05.2023 al 5° punto all'o.d.g. e in data 15.06.2023 al 1° e al 2° punto all'o.d.g.; 2) condanna la parte appellata al pagamento Controparte_2 in favore della parte appellante delle spese di lite sostenute per entrambi i gradi di giudizio, che liquida come segue: per il primo grado, € 658 quali spese sostenute per la fase di mediazione;
€ 2090 per compensi ed € 264 per spese esenti, oltre i.v.a. qualora dovuta, c.p.a. e spese generali al 15 %; per il secondo grado, € 545 per spese esenti, €
3397 per compensi, oltre i.v.a. qualora dovuta, c.p.a. e spese generali al 15 %; 3) condanna il a restituire l'importo di € Controparte_2
3.045 versato dall'appellante, a titolo di spese di soccombenza, in adempimento della sentenza di primo grado riformata, oltre interessi legali dal 14/10/2024 (data di accredito della somma) al rimborso effettivo. Così deciso in Varese il 27.10.2025.
Il Giudice
dott. Fabio Rivellini
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in funzione di Giudice dell'Appello ex artt. 339 ss. c.p.c., nella persona del Giudice dott. Rivellini Fabio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2412/2024 promossa da: (C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso all'Avv. Christian Ferdani del foro di Varese presso il cui studio in Samarate (VA) via Palestro n.17, è elettivamente domiciliato
- APPELLANTE- contro (C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Fontana del Foro di Varese, presso il cui studio in Varese (VA) via Orrigoni n.15 è elettivamente domiciliata
- APPELLATO-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“Previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma della Sentenza n.601/2024 emessa dal Giudice di Pace di Varese in data 15/09/2024 e pubblicata in data 08/10/2024, accogliere tutte le conclusioni che qui si riportano: Nel merito: 1) Per tutti i motivi esposti dalla società Parte_1 ccertare e dichiarare nulle, ovvero in subordine annullare, le due delibere rese in
[...] data 02/05/2023 (5° punto all'o.d.g.) ed in data 15/06/2023 (1° e 2° punto all'o.d.g.) dalle assemblee, ordinaria la prima e straordinaria la seconda, del
[...]
. 2) In ogni caso respingere ogni domanda, eccezione e difesa del Controparte_1
nei confronti della società Controparte_2 Parte_1
in quanto infondata sia in fatto sia in diritto. - Sulle spese di lite: •
[...]
Condannare il , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1 pagare in favore della società le competenze Parte_1
e tutte le spese del doppio grado di giudizio, nonché a restituire l'importo di € 3.045,00 versato dall'Appellante al , a titolo di spese di soccombenza, in CP_1 adempimento della Sentenza di primo grado, oltre interessi legali maturati e maturandi dal 14/10/2024 (data di accredito della somma) al rimborso effettivo. • Condannare altresì il , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1 in favore della società le competenze e tutte Parte_1 le spese relative alla fase di mediazione (procedure riunite n.243/2023 e n.287/2023 presso l'Organismo di Conciliazione Forense di Varese – Cfr. anche Doc.n. 15 Parte fascicolo di primo grado • In subordine, attese le circostanze allegate e quelle emergenti in corso di causa, mandare comunque assolta la Ricorrente dal pagamento di qualunque spesa e competenza del doppio grado di giudizio.”. – per la parte appellante -
“Voglia codesto l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, sia di merito che istruttoria: In via principale: - Rigettare l'avversario appello e confermare la sentenza n. 601/2024 del 15.09.2024 e pubblicata l'08.10.2024 dal Giudice di Pace di Varese e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate dall'appellante perché infondate in fatto ed in diritto oltre che pretestuose;
In ogni caso: - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e di mediazione.” – per la parte appellata –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto ex artt. 316 ss. c.p.c. innanzi al Giudice di Pace di Varese notificato il 29.9.2023, la società proprietaria di quattro unità Parte_1 immobiliari all'interno del compendio condominiale sito in Varese Controparte_2
(2 appartamenti uso abitativo al piano primo e 2 unità a destinazione di ufficio/negozio al piano primo;
doc.n.1) ha impugnato la delibera condominiale del 2.5.2023 (punto 5 o.d.g.) e la successiva delibera del 15.6.2023 (punti 1 e 2 o.d.g.), deducendone la nullità e chiedendone in subordine l'annullamento. La prima delibera, adottata in assenza di aveva assegnato a Parte_1 ciascuno dei quattro proprietari condomini i 21 posti auto ricavati nel cortile comune in ragione delle rispettive quote millesimali di proprietà, così ripartiti: 12 posti auto per la società n. 5 posti auto per D.S.A. s.r.l., 2 posti auto per il sig. 2 Parte_2 CP_3 posti auto per il tutto con invito a a restituire un posto occupato in Pt_1 Pt_1 eccedenza. La seconda delibera, convocata a seguito ad una procedura di mediazione promossa da e dopo che il rappresentante della società aveva abbandonato la seduta, Pt_1 confermava la suddetta ripartizione, limitando ad otto anni l'uso dei posti auto così assegnati, rinviando l'eventuale ridistribuzione dei posti ad una successiva delibera pag. 2/9 adottata alla scadenza del termine da adottare nel rispetto del medesimo criterio millesimale. ha quindi impugnato le suddette deliberazioni assembleari del Parte_1
02.05.2023 e del 15.06.2023 assumendo la violazione degli artt. 1102, 1135 e 1138 c.c. deducendo che:
- l'assemblea a maggioranza non poteva attribuire a ciascuno dei condòmini un numero di posti auto in via esclusiva e pluriennale;
- il diritto di ciascuno condomino all'uso paritario della cosa comune, sancito dall'art. 1102 c.c., non poteva essere compresso sulla base del criterio millesimale in assenza del consenso unanime dei condomini;
- la turnazione non era in realtà prevista, trattandosi di una “assegnazione fissa” per 8 anni. Con sentenza n. 601/2024 del 15.9.2024 (pubbl. 8.10.2024), il Giudice di Pace di Varese, nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 2297/2023, ha rigettato il ricorso, ritenendo legittime le delibere, in quanto espressive del potere assembleare di disciplinare l'uso della cosa comune con criteri organizzativi e paritari, senza menomazione dei diritti dei singoli. Ha rilevato in particolare che nel regolamento di condominio (doc. 11 ricorrente) non era previsto nulla circa l'utilizzo dei posti auto e che, pertanto, non sussisteva alcun vincolo giuridico che impedisse la regolamentazione della gestione della cosa comune da parte dell'assemblea. Le delibere assegnavano a tutti i condomini degli spazi ad uso parcheggio e, quindi, non vi era esclusione di alcuno nell'utilizzo dello spazio comune. Inoltre, la ripartizione del numero dei posti in base ai millesimi costituiva un criterio congruo e corretto nel rispetto del proporzionale diritto di proprietà mentre la previsione di durata di 8 anni integrava “un godimento turnario del bene”, espressione del potere di regolamentazione spettante all'assemblea. Tali delibere, secondo il Giudice di Pace, hanno infatti carattere “meramente organizzativo” che non incidono sui diritti dominicali. Con atto di citazione in appello notificato il 7.11.2024, ha impugnato la Pt_1 sentenza n. 601/2024 (pubblicata in data 8.10.2024 e notificata in pari data), sostenendo l'assoluta invalidità delle delibere, in quanto con la loro adozione l'assemblea aveva ecceduto i propri poteri disponendo del diritto del condomino di usare il bene comune. In particolare, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado sostenendo:
- l'illegittimità delle delibere perché non disciplinano un uso turnario ma un'assegnazione dei posti auto fissa e diseguale ai singoli condomini;
- che la durata di otto anni comporta la creazione di un uso esclusivo “uti dominus” incompatibile con l'art. 1102 c.c.;
- l'illegittimità dell'assegnazione esclusiva dei posti auto in base ai millesimi di proprietà con voto preso a maggioranza anziché con decisione unanime dei condomini,
pag. 3/9 rilevando che il criterio millesimale è inidoneo a modulare il godimento della cosa comune e ravvisando un “eccesso di potere” in capo all'assemblea;
- la violazione dell'art. 1102 c.c., in quanto le delibere hanno compromesso l'uso comune del cortile comune, senza garantire un godimento effettivamente paritario tra i condomini;
- l'omessa pronuncia da parte del Giudice di Pace circa la contestata legittimità della assegnazione per più anni, con voto di sola maggioranza, l'uso esclusivo dei posti auto, contravvenendo agli artt. 1135 e 1138 c.c. Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 4.2.2025, il Controparte_4
si è costituito nel giudizio di II grado, chiedendo il rigetto dell'appello e la
[...] conferma della sentenza di primo grado n. 601/2024, eccependo in particolare:
- l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi del 348 bis c.p.c. in quanto generica e ripetitiva dei motivi dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
- la legittimità delle delibere assembleari del 2.5.2023 e 15.6.2023 adottate con maggioranza richiesta ai sensi dell'art. 1136 c.c., in quanto non comportano assegnazione esclusiva o definitiva di posti auto, ma una ripartizione proporzionale ai millesimi di proprietà con uso turnario, idonea a garantire e disciplinare l'utilizzo del bene comune da parte di tutti i condomini;
- la legittimità della previsione di un uso turnario del bene, modalità necessaria per evitare situazioni di abuso del bene comune da parte di un condomino a danno di altri. All'esito dell'udienza fissata per la comparizione delle parti è stata fissata l'udienza del 16.9.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
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L'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. sollevata dall'appellato va disattesa in quanto l'impugnazione individua con sufficiente specificità i capi censurati della sentenza di primo grado (interpretazione dell'art. 1102 c.c., natura della turnazione, legittimità del criterio millesimale). Ciò premesso, oggetto del contendere riguarda la legittimità delle deliberazioni delle assemblee condominiali del 02/05/2023 e del 15/06/2023 le quali, a maggioranza, hanno stabilito un'assegnazione fissa e nominativa dei 21 posti auto ricavati nel cortile comune per la durata di 8 anni in numero proporzionato alla quota millesimale di ciascun proprietario, demandando ad una successiva delibera l'eventuale ridistribuzione degli stessi posti auto, da adottare sempre nel rispetto del criterio di proporzionalità alle quote millesimali di ciascun condomino. Il Giudice di Pace ha ritenuto legittime le delibere condominiali sui seguenti rilievi: a) nessun condomino è stato escluso dall'uso, essendo stati assegnati a ciascuno di essi diversi posti auto;
b) la ripartizione millesimale attua il criterio generale del concorso di ciascun proprietario nella cosa comune in proporzione della rispettiva quota di pag. 4/9 proprietà; c) la durata di 8 anni dell'assegnazione integra una turnazione nell'accesso al bene comune che evita di destinare in maniera permanente le diverse porzioni di bene comune ai singoli condomini;
d) le delibere hanno natura meramente “organizzativa” dell'utilizzo della cosa comune.
in estrema sintesi, rileva che la delibera condominiale adottata in Parte_1 sua assenza assegnava nominativamente a ciascuno dei condomini un determinato numero di posti auto per un periodo di otto anni, non costituiva una semplice disciplina della cosa comune (il cortile adibito a parcheggio) ma costituiva di fatto una forma di assegnazione definitiva degli stalli situati nel cortile comune che non poteva costituire l'oggetto di una delibera assunta a maggioranza ma avrebbe dovuto essere concordata con tutti i condomini, compreso l'appellante. La censura è fondata. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la misura del godimento delle parti comuni non è correlata alla quota millesimale, rilevante solo per spese e pesi (artt. 1104 ss. c.c.), ma in mancanza di diversa previsione è uguale per tutti i condomini. In tema di condominio negli edifici, la regolamentazione dell'uso della cosa comune, in assenza dell'unanimità, deve seguire il principio della parità di godimento tra tutti i condomini stabilito dall'art.1102 c.c., il quale impedisce che, sulla base del criterio del valore delle singole quote, possa essere riconosciuto ad alcuni il diritto di fare un uso del bene, dal punto di vista qualitativo, diverso dagli altri. (in questo senso, Cass. 7 dicembre 2006 n. 26226). La facoltà d'uso prevista dall'art. 1102 c.c. non è quindi proporzionata alla quota di contitolarità, ma è una facoltà integrale non esclusiva, che legittima ciascuno dei comproprietari a utilizzare la cosa anche fuori dai limiti di quota, senza però pregiudicare l'eguale facoltà di utilizzazione degli altri compartecipi. Pertanto, l'assegnazione dei singoli posti auto in numero proporzionato alla quota in comproprietà non è legittima, poiché trasforma il pari uso ex art. 1102 c.c. in un uso diseguale. Il riferimento ai millesimi spettanti a ciascun condomino vale per quanto riguarda la partecipazione alle spese e rileva in sede di assemblea ai fini della maggioranza deliberativa, ma non può valere anche a limitare l'uso dei beni comuni, che deve essere garantito a tutti in pari misura (il che peraltro non significa in misura identica, nel senso che qualcuno dei condomini può legittimamente ritrarre dal bene comune una specifica utilità aggiuntiva che può anche non avere la medesima utilità per gli altri partecipanti, i quali infatti non possono opporsi ad essa solo per questo motivo, ma l'utilizzo esercitato da ciascuno comunque rimane vincolato dal divieto di non alterare la consistenza e la destinazione del bene comune o di impedire l'altrui pari uso, come ha chiarito la sentenza della Cassazione 5 ottobre 2009, n. 21256). Nel caso in esame, il regolamento attribuisce a tutti i condomini (a prescindere dai millesimi e dalla destinazione d'uso dei singoli immobili) il diritto di egual godimento pag. 5/9 del cortile, come imposto dalla natura comune del bene, consentendo a ciascuno dei condomini l'utilizzo a parcheggio negli spazi ricavati. Le delibere impugnate, disponendo l'assegnazione nominativa di determinati posti auto a ciascuno dei proprietari condomini, derogano al diritto di ciascuno sull'intero bene comune, in quanto limitano il diritto del condomino ad un utilizzo parziale del bene in contraddizione con l'art. 1102 c.c. Sostiene il giudice di primo grado che “nel caso di specie non risulta compresso il diritto d'uso della parte comune, né alla ricorrente, né ad altro condomino;
le delibere, infatti, assegnano a tutti i condomini spazi ad uso parcheggio e, quindi, non vi è alcuna esclusione di alcuno nell'utilizzo dello spazio comune. Né la delibera procede alla definitiva assegnazione di un bene comune ai condomini assegnatari dei detti posti auto;
il tenore letterale della delibera è chiaro e si dà atto che il cortile sia una parte comune condominiale”. Tali motivazioni non sono condivisibili in quanto il cortile viene di fatto frazionato: quello che è un bene comune utilizzabile da tutti pro quota viene destinato ai singoli condomini in parti determinate, rappresentate da un numero di specifici posti auto, individuati con apposite targhette e quantificati in proporzione alle quote millesimali. La Corte di legittimità ha ribadito più volte il principio per cui la delibera assembleare di destinazione del cortile a parcheggio di autovetture dei singoli CP_5 condomini, in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune, è validamente approvata con la maggioranza prevista dall'art. 1136, 5 °cc. c.c., non essendo all'uopo necessaria l'unanimità dei consensi. Tuttavia, la stessa Corte di Cassazione precisa che tale principio “in tanto vale in quanto la delibera regolamenti l'uso e il godimento nel senso di disporre un'innovazione diretta al miglioramento, all'uso più comodo, o al maggior rendimento delle cose comuni a norma dell'art. 1120 co. I . c.c. È lo stesso art. 1120 a marcare il limite che si frappone all'attuazione di innovazioni che abbiano un diverso effetto: il secondo (ora quarto) comma dell'articolo prevede infatti che sono vietate le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Il divieto di tali innovazioni ha proprio lo scopo di evitare che il singolo condomino veda contrarsi il suo diritto di godere, entro i limiti della propria quota, di parti del condominio che sono comuni, e quindi destinate alla fruizione collettiva. Sul punto, la disposizione replica il precetto, di carattere più generale, dettato in materia di comunione dall'art. 1102 c.c.: precetto che trae origine dalla medesima ragione ispiratrice e che fa infatti divieto a ciascun comunista di impedire agli altri partecipanti della comunione di fare parimenti uso della cosa secondo il loro diritto. In tal modo, deve negarsi che l'utilizzo che il singolo condomino faccia del bene comune possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, degli altri”. Sulla base di tali presupposti la Corte di Cassazione ha concluso che “l'assegnazione, in via esclusiva e per un tempo indefinito (al di fuori, dunque, da ogni logica di turnazione), di posti pag. 6/9 macchina all'interno di un'area condominiale sia illegittima, in quanto determina una limitazione dell'uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune” (Sez. 2, Sentenza n. 11034 del 2016).
Il principio secondo il quale la contitolarità dei diritti reali accorda, da un lato, ad ogni comproprietario il diritto di godere del bene comune secondo l'uso convenuto e, dall'altro, sancisce il divieto di impedire agli altri di farne parimenti uso, osta all'adozione di un criterio di godimento dei posti auto, determinato in funzione della porzione ideale del diritto e risolventesi in un'assegnazione a tempo indeterminato (8 anni costituisce un'assegnazione che ben può definirsi fissa). È bene infatti rilevare che le delibere non hanno disposto una turnazione effettiva, ma un'assegnazione stabile di un numero di posti pari rispettivamente a 12, 5, 2 e 2 a ciascuno dei quattro condomini di , per un periodo di otto anni, con CP_2 possibilità di conferma. Dapprima, infatti, la delibera condominiale del 2.5.2023 si limitava ad assegnare i 21 posti auto individuati come da planimetria, nella quale ciascun posto numerato era assegnato al relativo condomino prevedendo l'applicazione di una apposita targa con la denominazione del relativo assegnatario su ogni stallo. Va notato che la delibera stessa parla di vera e propria “suddivisione dei posti auto come da planimetria”, prevedendo peraltro che “fuori dei posti auto regolamentati e assegnati è assolutamente vietato” (“il parcheggio” si suppone anche se non è indicato). Con successiva delibera del 15.6.2023 fu confermata la precedente delibera integrandola con la previsione della durata di otto anni dell'assegnazione dei posti auto, alla scadenza dei quali è demandata ad una nuova delibera la ridistribuzione dei posti, sempre secondo il medesimo criterio millesimale, oppure la conferma dell'attuale assegnazione. Considerata la durata della previsione e il carattere del tutto eventuale della modifica al termine del periodo, un simile assetto lungi dal prevedere un uso turnario del bene comune (non è infatti previsto alcun turno) realizza un godimento esclusivo e prolungato, assimilabile semmai ad un diritto reale atipico in contrasto con sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'art. 1102 c.c., oltre che con il principio fondamentale della tipicità dei diritti reali. A questo punto, l'attribuzione fissa e nominativa dei posti, per un tempo così lugo e rinnovabile a maggioranza, non si esaurisce in una disciplina organizzativa, in quanto non si limita a regolamentare l'uso della cosa comune ma attribuisce in maniera diseguale l'accesso allo spazio comune da parte di ciascun condomino. Il richiamo operato dal primo giudice alle sentenze della Corte di Cassazione n. 9069/2022 e n. 16902/2023 è improprio. Quest'ultima sentenza esprime un principio che non contraddice le motivazioni ora esposte: essa si limita infatti ad affermare che la distribuzione dei posti auto e dell'area per il parcheggio delle moto per disciplinare lo spazio comune in modo più utile per tutti i condomini, anche in funzione di impedire usi pag. 7/9 discriminati di tale area, rientra legittimamente nei poteri dell'assemblea dei condomini, attenendo all'uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull'essenza del bene comune né alterandone la funzione o la destinazione. Nel caso in esame invece, l'assegnazione di singoli posti auto (ricavati dall'area comune) ad un condomino e di altri posti ad altro condomino incide sull'essenza stessa del bene comune, alterandone la destinazione, perché a ciascun condomino viene precluso l'utilizzo di una parte del bene comune che sia diverso ed esterno a quella porzione che gli viene assegnata. La sentenza n. 9069/2022 ribadisce il principio della sentenza n. 16902, in base al quale l'assemblea con delibera approvata con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 c.c. può individuare all'interno del cortile condominiale i singoli posti auto di cui possano fruire i singoli partecipanti, al fine di rendere più ordinato e razionale il godimento paritario, ovvero, allorché sia impossibile il simultaneo godimento in favore di tutti i comproprietari, prevedere il godimento turnario del bene. Trattasi infatti di una disciplina della cosa comune che garantisce pari opportunità di accesso ad ogni singolo condomino. Ciò che però la delibera assembleare non può disporre, prosegue la Corte di Cassazione nella stessa sentenza, è proprio la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condomini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture, né trasformare l'originaria destinazione del bene comune rendendone inservibili talune parti dell'edificio all'uso o al godimento anche di un singolo condomino, né addirittura procedere alla divisione del bene comune con l'attribuzione di singole porzioni individuali, occorrendo a tal fine l'espressione di una volontà contrattuale e quindi il consenso di tutti i condomini. Il caso in esame, come visto, rientra proprio in una di queste ultime ipotesi, prevendo per l'appunto l'assegnazione nominativa di posti fissi nel cortile comune a tempo indefinito. In conclusione, le delibere assunte a maggioranza che incidono sul diritto di ciascun condomino di usare le parti comuni fuoriescono dall'ambito della competenza assembleare disponendo di un diritto in modo illegittimo e devono pertanto considerarsi nulle (in questo senso, la sentenza già citata della Corte di Cassazione n. 11034 del 2016, la quale - come visto - ha considerato come una innovazione vietata l'assegnazione nominativa a favore di singoli condomini di posti fissi nel cortile comune, in quanto tale previsione pone una limitazione dell'uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune, con conseguente nullità della relativa delibera). In riforma della sentenza impugnata l'appello deve pertanto essere accolto e per l'effetto devono essere dichiarate nulle le delibere adottate in data 02/05/2023 (limitatamente al 5° punto all'o.d.g.) ed in data 15/06/2023 (limitatamente al 1° e 2°
pag. 8/9 punto all'o.d.g.) dalle assemblee, ordinaria la prima e straordinaria la seconda, del
CP_1 Controparte_1
L'accoglimento dell'appello determina la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico del in favore dell'appellante. Le spese sono liquidate, CP_1 per entrambi i gradi di giudizio, utilizzando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022. per le varie fasi dei procedimenti (senza contare la fase di trattazione e istruttoria che nel secondo grado non ha avuto autonoma rilevanza) per il valore della causa compreso tra 5200 e 26000 euro. La liquidazione delle spese legali deve includere anche le spese documentate e sostenute dalla parte vincitrice per la procedura di mediazione (doc. 15) che costituisce condizione di procedibilità per il procedimento giudiziale in oggetto. Stante l'apposita istanza formulata in tal senso dalla parte appellante, alla riforma della sentenza del Giudice di Pace consegue la condanna della parte appellata alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della condanna alle spese stabilita dalla predetta sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 601/2024 del Giudice Parte_1 di Pace di Varese, così provvede:
1) accoglie l'appello e pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità delle delibere adottate dall'assemblea del Condominio Via Luigi Sacco 14 in data
02.05.2023 al 5° punto all'o.d.g. e in data 15.06.2023 al 1° e al 2° punto all'o.d.g.; 2) condanna la parte appellata al pagamento Controparte_2 in favore della parte appellante delle spese di lite sostenute per entrambi i gradi di giudizio, che liquida come segue: per il primo grado, € 658 quali spese sostenute per la fase di mediazione;
€ 2090 per compensi ed € 264 per spese esenti, oltre i.v.a. qualora dovuta, c.p.a. e spese generali al 15 %; per il secondo grado, € 545 per spese esenti, €
3397 per compensi, oltre i.v.a. qualora dovuta, c.p.a. e spese generali al 15 %; 3) condanna il a restituire l'importo di € Controparte_2
3.045 versato dall'appellante, a titolo di spese di soccombenza, in adempimento della sentenza di primo grado riformata, oltre interessi legali dal 14/10/2024 (data di accredito della somma) al rimborso effettivo. Così deciso in Varese il 27.10.2025.
Il Giudice
dott. Fabio Rivellini
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