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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr.ssa Elena GIUPPI, all'udienza del 25.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento avente RGL n. 965/2024, discusso alla medesima udienza, promosso da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Rosaria Ambrosini (c.f. , presso il C.F._6
cui studio in Milano, via P. Sottocorno n. 3, sono elettivamente domiciliati;
Ricorrenti contro
, in persona del pro tempore; Controparte_1 CP_2
, in persona del Direttore in Controparte_3
carica;
(c.f. ) in persona del Dirigente in carica;
Parte_6 P.IVA_1 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'Avv. Francesco Serafino (c.f.
e dall'Avv. Stefano Rovelli (c.f. ), funzionari in C.F._7 C.F._8 servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso l' per la gestione Controparte_4 CP_3
del contenzioso del lavoro - in Milano, via Soderini n. 24;
Resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, quali docenti iscritti nelle GPS per l'anno scolastico 2024/2025 e già in servizio nei precedenti anni scolastici con contratti a tempo determinato presso istituti scolastici ubicati nel circondario del Tribunale adito, premesso:
di avere sottoscritto con l'amministrazione scolastica plurimi contratti a tempo determinato, in qualità di docente non di ruolo con supplenza di almeno 180 giorni per ciascun anno per i seguenti periodi:
Parte_1
- anno scolastico 2019/20, dal 3.10.2019 al 30.6.2020 presso la Scuola primaria Carducci di
Peschiera Borromeo;
- anno scolastico 2020/21, dal 27.10.2020 al 30.6.2021 presso la Scuola primaria di
Bustighera - Mediglia;
- anno scolastico 2021/22, dal 9.9.2021 al 30.6.2022 presso l'i.t.s.o.s. Albe Steiner di Milano;
- anno scolastico 2022/23, dal 14.11.2022 al 30.6.2023 presso l'I.S. Schiaparelli-Gramsci di
Milano;
- anno scolastico 2023/24, dal 30.10.2023 al 30.6.2024 presso l'I.S. V. Benini di Melegnano;
- anno scolastico 2024/25, dal 27.9.2024 al 30.6.2025 quale docente di sostegno presso l'IC di
EL OI di Mediglia.
Parte_2
- anno scolastico 2021/22, dal 11.10.2021 al 30.6.2022 presso Scuola primo grado
Zeloforamagno – Peschiera Borromeo;
- anno scolastico 2022/23, dal 12.9.2022 al 30.6.2023 presso Scuola L. Milani di San
Giuliano Milanese;
- anno scolastico 2023/24, dal 1.9.2023 al 30.6.2024 presso Scuola primaria Bustighera -
Mediglia;
- anno scolastico 2024/25, dal 1.9.2024 al 30.6.2025 quale docente di sostegno presso l'IC
Montessori di San Giuliano Milanese.
Parte_3
- anno scolastico 2022/23, dal 13.9.2022 al 30.6.2023 presso Scuola infanzia M. Hack di San
Donato Milanese;
- anno scolastico 2023/24, dal 1.9.2023 al 30.6.2024 presso Scuola infanzia M. Hack di San
Donato Milanese;
- anno scolastico 2024/25, dal 1.9.2024 al 30.6.2025 quale docente di sostegno presso l'IC
Cavalcanti di San Giuliano Milanese.
Parte_4 - anno scolastico 2019/20, dal 12.9.2019 al 30.6.2020 presso Scuola primaria Bustighera -
Mediglia;
- anno scolastico 2021/22, dal 13.9.2021 al 30.6.2022 presso Scuola primaria Bustighera -
Mediglia;
- anno scolastico 2022/23, dal 3.10.2022 al 30.6.2023 presso Scuola primaria Bustighera -
Mediglia;
- anno scolastico 2023/24, dal 1.9.2023 al 31.8.2024 presso Scuola primaria Bustighera -
Mediglia;
- anno scolastico 2024/25, dal 1.9.2024 al 31.8.2025 quale docente di sostegno presso l'IC di
EL OI di Mediglia.
Parte_5
- anno scolastico 2022/23, con contratti reiterati dal 3.10.2022 al 13.6.2023 presso IC Dezza di Melegnano;
- anno scolastico 2023/24, dal 13.9.2023 al 30.6.2024 presso IC Dezza di Melegnano;
- anno scolastico 2024/25, dal 16.9.2024 al 31.8.2025 quale docente di sostegno presso l'IC
Dezza di Melegnano:
-di non aver mai beneficiato del cd. bonus docenti riconosciuto per la formazione professionale ai docenti a tempo indeterminato dall'art. 1, comma 121 della legge 107/2015,
tutto ciò premesso convenivano in giudizio il per sentir accertare il diritto Controparte_1
al beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica del docente, con conseguente condanna del alla corresponsione per ciascun anno scolastico della somma di euro 500 CP_1 tramite carta elettronica del docente per l'importo di euro 500 per ciascun anno di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in Controparte_1 diritto ed eccependo il decorso del termine prescrizionale del diritto per le annualità relative all'a.s.
2019/20 e precdenti, nonché la carenza di interesse dei ricorrenti e Pt_1 Pt_2 Pt_4 Pt_5 per l'anno scolastico 2024/2025 in quanto il diritto alla Carta del docente è già riconosciuto dalla
Legge n. 207 del 30 dicembre 2024.
Il Giudice, senza esperimento di attività istruttoria, all'udienza del 25 marzo 2025, all'esito della discussione, pronunciava dispositivo del quale dava lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia comporta la risoluzione di questioni di solo diritto: i fatti posti a fondamento della domanda non sono stati contestati dall'amministrazione resistente. In particolare, non è contestato che i ricorrenti abbiano prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, tutti puntualmente richiamati al punto 1 della narrativa in fatto del ricorso.
Le domande dei ricorrenti devono trovare accoglimento, in particolare per:
: anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25; Parte_1
: anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25; Parte_2
: anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25; Parte_3
: anni scolastici 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25; Parte_4
: anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25. Parte_5
A sostegno della domanda i ricorrenti deducono:
-che l'art. 1 comma 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), ha introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
-che in attuazione di quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
-che con successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che la c.d. “Carta” è riservata ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati nonché i docenti all'estero e delle scuole militari;
-che erroneamente l'amministrazione ha erogato il predetto bonus solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, creando così un'ingiusta disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, disparità priva di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del
18.3.1999 e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i più recenti arresti in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Parte ricorrente ha correttamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (compresa la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022), che il giudicante conosce e che devono ritenersi richiamati.
Sul punto, in seguito a rinvio ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Taranto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29961/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: • La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
• L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La Corte ha messo in rilievo come, da una parte la legge n. 107 del 2015, che all'art. 1 comma 121 introduce l'istituto della Carta Docente, faccia esclusivo riferimento agli insegnanti di ruolo e, dall'altra parte, come il beneficio de quo sia legato al dato temporale dell'annualità dell'insegnamento scolastico. Secondo la Suprema Corte il fatto che la Carta Docente sia erogata per “ciascun anno scolastico”, è sintomo della connessione tra il sostegno alla formazione e la didattica. Per tale ragione, il Giudice di legittimità ha ritenuto che, avendo il legislatore fatto discendere il beneficio economico all'anno scolastico, non è possibile escludere da un'identica “percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, senza incorrere in illegittime disparità di trattamento tra posizioni giuridiche analoghe.
La Corte non ha mancato di evidenziare il recente intervento normativo di cui all'art. 15 Decreto
Legge n. 69 del 2023, conv., con mod., in Legge n. 103/2023, che conferma l'impianto della Legge
n. 107/2015, inteso cioè ad assegnare la carta del docente sulla base di un incarico annuale, essendo il beneficio esteso ai “..docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” per il corrente anno scolastico 2023.
Il Giudice di legittimità afferma, dunque, che allorquando il lavoro del docente si snodi attraverso un anno scolastico, il sostegno riservato ai soli docenti di ruolo (ed ora ai docenti con contratti al 31 agosto) va esteso anche ai precari “..quando si presenti il medesimo dato temporale” non potendosi escludere che “..il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”
Secondo la Corte “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2022, n. 1842
è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico” (Cfr. Corte di Cassazione, Sez.
Lav, sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961).
Per questi motivi
, la Corte afferma che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 dev'essere disapplicato poiché in contrasto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Acclarata la illegittimità della legge italiana e la riconoscibilità del beneficio per cui è causa ai docenti assunti a tempo determinato con incarico annuale, deve affermarsi che anche ai ricorrenti avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto avendo svolto un'attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
Il non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità CP_1
delle mansioni dei ricorrenti a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
L'eccezione di prescrizione è infondata attesa la produzione, da parte dei ricorrenti, dell'atto interruttivo costituito dalle diffide (cfr. doc. 1-5).
Del pari, è infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire quanto all'annualità in corso,posto che pacificamente,nonostante l'intervento lgislativo,l'amministrazione non ha riconosciuto né corrisposto il beneficio.
Resta da accertare quale tutela possa essere accordata alla parte ricorrente se l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche o la differente tutela del risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
I ricorrenti, che nella fattispecie hanno richiesto “il riconoscimento del beneficio economico” e cioè
l'adempimento in forma specifica dello stesso beneficio che sarebbe spettato loro negli anni in cui hanno prestato l'attività di docenza con contratti a tempo determinato, risultano incaricati di una supplenza.
L'Amministrazione resistente è dunque condannata, per ciascuno degli anni scolastici precedentemente dedotti, all'attribuzione ai ricorrenti della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari;
la serialità del contenzioso (ormai risalente e i cui principi sono stati oggetto di pronunce della CGE e anche della Corte di Cassazione), l'assenza di questioni particolari nella fattispecie per cui è causa, consentono l'applicazione dei minimi tariffari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Non vi è stata istruttoria in quanto la causa è stata trattata nell'unica udienza del 25 marzo 2025.
PQM
Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1 Parte_2
, contro
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_1
:
[...]
1)Accerta e dichiara il diritto di tutti i ricorrenti al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale quantificato in euro 500 annuali per le annualità da ciascuno lavorate in qualità di docente precario a tempo come indicato nei rispettivi ricorsi introduttivi
Condanna
Il ad assegnare a ciascun ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la CP_1
formazione dei docenti di cui alla legge 107/2015 per gli anni scolastici di cui al capo 1 che precede in ragione di € 500 nominali per ciascun anno.
Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2500,00 oltre spese generali, CP_1
Iva cpa e contributo unificato con distrazione in favore del procuratore antistatario Lodi, così deciso il 25 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. E.Giuppi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr.ssa Elena GIUPPI, all'udienza del 25.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento avente RGL n. 965/2024, discusso alla medesima udienza, promosso da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Rosaria Ambrosini (c.f. , presso il C.F._6
cui studio in Milano, via P. Sottocorno n. 3, sono elettivamente domiciliati;
Ricorrenti contro
, in persona del pro tempore; Controparte_1 CP_2
, in persona del Direttore in Controparte_3
carica;
(c.f. ) in persona del Dirigente in carica;
Parte_6 P.IVA_1 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'Avv. Francesco Serafino (c.f.
e dall'Avv. Stefano Rovelli (c.f. ), funzionari in C.F._7 C.F._8 servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso l' per la gestione Controparte_4 CP_3
del contenzioso del lavoro - in Milano, via Soderini n. 24;
Resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, quali docenti iscritti nelle GPS per l'anno scolastico 2024/2025 e già in servizio nei precedenti anni scolastici con contratti a tempo determinato presso istituti scolastici ubicati nel circondario del Tribunale adito, premesso:
di avere sottoscritto con l'amministrazione scolastica plurimi contratti a tempo determinato, in qualità di docente non di ruolo con supplenza di almeno 180 giorni per ciascun anno per i seguenti periodi:
Parte_1
- anno scolastico 2019/20, dal 3.10.2019 al 30.6.2020 presso la Scuola primaria Carducci di
Peschiera Borromeo;
- anno scolastico 2020/21, dal 27.10.2020 al 30.6.2021 presso la Scuola primaria di
Bustighera - Mediglia;
- anno scolastico 2021/22, dal 9.9.2021 al 30.6.2022 presso l'i.t.s.o.s. Albe Steiner di Milano;
- anno scolastico 2022/23, dal 14.11.2022 al 30.6.2023 presso l'I.S. Schiaparelli-Gramsci di
Milano;
- anno scolastico 2023/24, dal 30.10.2023 al 30.6.2024 presso l'I.S. V. Benini di Melegnano;
- anno scolastico 2024/25, dal 27.9.2024 al 30.6.2025 quale docente di sostegno presso l'IC di
EL OI di Mediglia.
Parte_2
- anno scolastico 2021/22, dal 11.10.2021 al 30.6.2022 presso Scuola primo grado
Zeloforamagno – Peschiera Borromeo;
- anno scolastico 2022/23, dal 12.9.2022 al 30.6.2023 presso Scuola L. Milani di San
Giuliano Milanese;
- anno scolastico 2023/24, dal 1.9.2023 al 30.6.2024 presso Scuola primaria Bustighera -
Mediglia;
- anno scolastico 2024/25, dal 1.9.2024 al 30.6.2025 quale docente di sostegno presso l'IC
Montessori di San Giuliano Milanese.
Parte_3
- anno scolastico 2022/23, dal 13.9.2022 al 30.6.2023 presso Scuola infanzia M. Hack di San
Donato Milanese;
- anno scolastico 2023/24, dal 1.9.2023 al 30.6.2024 presso Scuola infanzia M. Hack di San
Donato Milanese;
- anno scolastico 2024/25, dal 1.9.2024 al 30.6.2025 quale docente di sostegno presso l'IC
Cavalcanti di San Giuliano Milanese.
Parte_4 - anno scolastico 2019/20, dal 12.9.2019 al 30.6.2020 presso Scuola primaria Bustighera -
Mediglia;
- anno scolastico 2021/22, dal 13.9.2021 al 30.6.2022 presso Scuola primaria Bustighera -
Mediglia;
- anno scolastico 2022/23, dal 3.10.2022 al 30.6.2023 presso Scuola primaria Bustighera -
Mediglia;
- anno scolastico 2023/24, dal 1.9.2023 al 31.8.2024 presso Scuola primaria Bustighera -
Mediglia;
- anno scolastico 2024/25, dal 1.9.2024 al 31.8.2025 quale docente di sostegno presso l'IC di
EL OI di Mediglia.
Parte_5
- anno scolastico 2022/23, con contratti reiterati dal 3.10.2022 al 13.6.2023 presso IC Dezza di Melegnano;
- anno scolastico 2023/24, dal 13.9.2023 al 30.6.2024 presso IC Dezza di Melegnano;
- anno scolastico 2024/25, dal 16.9.2024 al 31.8.2025 quale docente di sostegno presso l'IC
Dezza di Melegnano:
-di non aver mai beneficiato del cd. bonus docenti riconosciuto per la formazione professionale ai docenti a tempo indeterminato dall'art. 1, comma 121 della legge 107/2015,
tutto ciò premesso convenivano in giudizio il per sentir accertare il diritto Controparte_1
al beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica del docente, con conseguente condanna del alla corresponsione per ciascun anno scolastico della somma di euro 500 CP_1 tramite carta elettronica del docente per l'importo di euro 500 per ciascun anno di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in Controparte_1 diritto ed eccependo il decorso del termine prescrizionale del diritto per le annualità relative all'a.s.
2019/20 e precdenti, nonché la carenza di interesse dei ricorrenti e Pt_1 Pt_2 Pt_4 Pt_5 per l'anno scolastico 2024/2025 in quanto il diritto alla Carta del docente è già riconosciuto dalla
Legge n. 207 del 30 dicembre 2024.
Il Giudice, senza esperimento di attività istruttoria, all'udienza del 25 marzo 2025, all'esito della discussione, pronunciava dispositivo del quale dava lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia comporta la risoluzione di questioni di solo diritto: i fatti posti a fondamento della domanda non sono stati contestati dall'amministrazione resistente. In particolare, non è contestato che i ricorrenti abbiano prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, tutti puntualmente richiamati al punto 1 della narrativa in fatto del ricorso.
Le domande dei ricorrenti devono trovare accoglimento, in particolare per:
: anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25; Parte_1
: anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25; Parte_2
: anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25; Parte_3
: anni scolastici 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25; Parte_4
: anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25. Parte_5
A sostegno della domanda i ricorrenti deducono:
-che l'art. 1 comma 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), ha introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
-che in attuazione di quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
-che con successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che la c.d. “Carta” è riservata ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati nonché i docenti all'estero e delle scuole militari;
-che erroneamente l'amministrazione ha erogato il predetto bonus solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, creando così un'ingiusta disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, disparità priva di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del
18.3.1999 e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i più recenti arresti in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Parte ricorrente ha correttamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (compresa la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022), che il giudicante conosce e che devono ritenersi richiamati.
Sul punto, in seguito a rinvio ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Taranto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29961/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: • La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
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• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
• L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La Corte ha messo in rilievo come, da una parte la legge n. 107 del 2015, che all'art. 1 comma 121 introduce l'istituto della Carta Docente, faccia esclusivo riferimento agli insegnanti di ruolo e, dall'altra parte, come il beneficio de quo sia legato al dato temporale dell'annualità dell'insegnamento scolastico. Secondo la Suprema Corte il fatto che la Carta Docente sia erogata per “ciascun anno scolastico”, è sintomo della connessione tra il sostegno alla formazione e la didattica. Per tale ragione, il Giudice di legittimità ha ritenuto che, avendo il legislatore fatto discendere il beneficio economico all'anno scolastico, non è possibile escludere da un'identica “percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, senza incorrere in illegittime disparità di trattamento tra posizioni giuridiche analoghe.
La Corte non ha mancato di evidenziare il recente intervento normativo di cui all'art. 15 Decreto
Legge n. 69 del 2023, conv., con mod., in Legge n. 103/2023, che conferma l'impianto della Legge
n. 107/2015, inteso cioè ad assegnare la carta del docente sulla base di un incarico annuale, essendo il beneficio esteso ai “..docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” per il corrente anno scolastico 2023.
Il Giudice di legittimità afferma, dunque, che allorquando il lavoro del docente si snodi attraverso un anno scolastico, il sostegno riservato ai soli docenti di ruolo (ed ora ai docenti con contratti al 31 agosto) va esteso anche ai precari “..quando si presenti il medesimo dato temporale” non potendosi escludere che “..il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”
Secondo la Corte “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2022, n. 1842
è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico” (Cfr. Corte di Cassazione, Sez.
Lav, sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961).
Per questi motivi
, la Corte afferma che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 dev'essere disapplicato poiché in contrasto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Acclarata la illegittimità della legge italiana e la riconoscibilità del beneficio per cui è causa ai docenti assunti a tempo determinato con incarico annuale, deve affermarsi che anche ai ricorrenti avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto avendo svolto un'attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
Il non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità CP_1
delle mansioni dei ricorrenti a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
L'eccezione di prescrizione è infondata attesa la produzione, da parte dei ricorrenti, dell'atto interruttivo costituito dalle diffide (cfr. doc. 1-5).
Del pari, è infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire quanto all'annualità in corso,posto che pacificamente,nonostante l'intervento lgislativo,l'amministrazione non ha riconosciuto né corrisposto il beneficio.
Resta da accertare quale tutela possa essere accordata alla parte ricorrente se l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche o la differente tutela del risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
I ricorrenti, che nella fattispecie hanno richiesto “il riconoscimento del beneficio economico” e cioè
l'adempimento in forma specifica dello stesso beneficio che sarebbe spettato loro negli anni in cui hanno prestato l'attività di docenza con contratti a tempo determinato, risultano incaricati di una supplenza.
L'Amministrazione resistente è dunque condannata, per ciascuno degli anni scolastici precedentemente dedotti, all'attribuzione ai ricorrenti della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari;
la serialità del contenzioso (ormai risalente e i cui principi sono stati oggetto di pronunce della CGE e anche della Corte di Cassazione), l'assenza di questioni particolari nella fattispecie per cui è causa, consentono l'applicazione dei minimi tariffari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Non vi è stata istruttoria in quanto la causa è stata trattata nell'unica udienza del 25 marzo 2025.
PQM
Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1 Parte_2
, contro
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_1
:
[...]
1)Accerta e dichiara il diritto di tutti i ricorrenti al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale quantificato in euro 500 annuali per le annualità da ciascuno lavorate in qualità di docente precario a tempo come indicato nei rispettivi ricorsi introduttivi
Condanna
Il ad assegnare a ciascun ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la CP_1
formazione dei docenti di cui alla legge 107/2015 per gli anni scolastici di cui al capo 1 che precede in ragione di € 500 nominali per ciascun anno.
Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2500,00 oltre spese generali, CP_1
Iva cpa e contributo unificato con distrazione in favore del procuratore antistatario Lodi, così deciso il 25 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. E.Giuppi