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Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24266 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UO IO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
sentita la difesa: l'Avvocato MARCELLO SEVERINO che, nell'interesse di CA CE, ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
l'Avvocato MARCELLO SEVERINO che, anche per delega dell'Avvocato ENRICO DI FINIZIO, nell'interesse di UO IO, ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
l'Avvocato MARCELLO SEVERINO che, nell'interesse di RE UI, ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24266 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO IO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO I1 1I1 FATTO 1. BU IO, UT IG e AR IN, per il tramite dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza in data 06/05/2021 della Corte di assise di appello di Napoli, che ha riformato la sentenza in data 12/04/2019 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, ritenendo la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n.1, cod.pen., assorbita nella circostanza aggravante di cui all'attuale 416- bis.1 cod.pen., mentre ha confermato nel resto la condanna dei ricorrenti per l'omicidio di AL GI. Deducono: 2. UO IO. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità e per travisamento del dato processuale e per avere ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia fossero state riscontrate. Il motivo illustra le dichiarazioni rese dai collaborator di giustizia OR AN e Lo SS CA, al fine di evidenziarne le contraddizioni in relazione all'apprensione della notizia dell'ospitalità data da AL a Mallo, al conferimento del mandato omicidiario, all'esecuzione di detto mandato e agli esecutori materiali dell'omicidio, al luogo in cui è stata comunicata l'esecuzione dell'omicidio e alla necessità di tenere la notizia riservata rispetto a RI NA, con conseguente violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. quanto alla valutazione della prova. Il ricorrente aggiunge che i due collaboratori erano entrati in contatto con un intenso scambio epistolare con l'intermediazione di De US LA, così che non poteva escludersi che avessero concertato le dichiarazioni da rendere. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione illogica in relazione all'aggravante della premeditazione. In questo caso si esclude la sussistenza dei requisiti richiesti per l'aggravante della premeditazione, perché la decisione di Lo SS di uccidere AL era stata immediata, pochi secondi dopo che aveva saputo che AL aveva dato ospitalità a Mallo, senza concordare nulla con BU, non presente nel momento in cui apprendeva la notizia. 2.3. Vizio di omessa motivazione in relazione ai motivi di gravame esposti in relazione al capo B) dell'imputazione, con riguardo ai reati commessi in violazione della normativa in materia di armi. A tal proposito il ricorrente sostiene che per il reato di detenzione e porto in luogo pubblico di armi è necessario avere la disponibilità delle armi, mentre non è sufficiente la sola consapevolezza che altri abbiano tale disponibilità, in quanto ciò non integra il profilo soggettivo e neanche profilo oggettivo. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione illogica in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod.pen. A tale proposito il ricorrente assume che è mancata ogni verifica circa l'intensità del dolo e il grado di adesione volontaristica dell'agente al fatto criminoso. Aggiunge che le circostanze attenuanti generiche sono compatibili con tutti i reati. 3. CA IN. 3.1. Erronea applicazione dell'art. 603 cod.proc.pen. in relazione alla disposta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'esame dell'imputato collaboratore di giustizia OR AN sulla condotta di AR, mancando il requisito dell'assoluta necessità. Vizio di omessa motivazione in relazione all'art. 125 cod.proc.pen.. Per come si evince dall'intitolazione, il motivo si rivolge alla rinnovazione istruttoria disposta d'ufficio dalla Corte di assise di appello -su sollecitazione del Pubblico ministero- in relazione all'esame del collaboratore di giustizia OR AN, quanto alla di partecipazione di AR all'omicidio. Il ricorrente riporta la motivazione a tal fine spesa dalla Corte di assise di appello e ne denuncia l'apparenza, al punto da configurare la mancanza fisica, non potendosi ritenere sussistenti i requisiti richiesti per la motivazione per relationem con il richiamo alle ragioni esposte dal Procuratore generale con l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 3.2. Vizio di motivazione fisicamente omessa in relazione alla decisiva divergenza tra le dichiarazioni di OR negli interrogatori resi in sede di indagini preliminari e quanto da lui riferito in sede di rinnovazione istruttoria in Corte di assise di appello in riferimento al ruolo della partecipazione di AR all'omicidio. Violazione di legge ed erronea applicazione di una norma processuale, in relazione all'art. 192, comma 3, c.p.p. per mancanza di riscontro individualizzante, rappresentato dalla chiamata del OR rispetto alla chiamata de relato, da fonte non riscontrabile, rappresentata dal narrato di L.o SS. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha omesso ogni verifica circa l'attendibilità del collaboratore di giustizia, tanto più necessaria ove si consideri che la rinnovazione istruttoria era stata dettata dall'incompletezza delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari. Osserva la difesa che "affidarsi al racconto del OR, così come rinnovato nel dibattimento di appello, senza considerare i punti di rottura con le precedenti dichiarazioni, significa di fatto non motivare in ordine agli specifici motivi di impugnazione che quei punti avevano segnalato come inidonei ad individuare la responsabilità concorsuale del ricorrente". Vengono, dunque, enucleate le contraddizioni con riguardo all'organizzazione dell'azione omicidiaria da parte di OR AN e alla fase esecutiva dell'omicidio così come raccontata da OR. ,/1'(:)•A Conclude, quindi, che "la Corte ha superato la contraddittorietà della prova, in ordine al consapevole contributo del AR offerto nella fase organizzativa preomicidiaria, sulla scorta di una presunta prova logica di verosimiglianza che, però, resta contraddetta dalle contrarie prove sopra descritte". 3.3. Violazione di legge in relazione all'aggravante della premeditazione, per l'errata valutazione del requisito dell'intensità del dolo, siccome ritenuto integrato dalla mera preordinazione del delitto Vizio di motivazione mancante e contraddittoria rispetto alle prove assunte. Il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha trattato l'aggravante come se avesse natura oggettiva mentre ha natura soggettiva che la rapidità della determinazione omicidiaria è incompatibile con la presenza di un apprezzabile lasso temporale utilizzabile al fine di consentire un recesso dal proposito criminoso, per come si evince dalla stessa dinamica del fatto, così come ricostruita dalla stessa Corte di assise di appello. 3.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 69 e 597, comma quarto, cod.pen., perché la Corte di assise di appello ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61, n. 1 cod.pen., ma non rivisto il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante della premeditazione. Mancanza fisica della motivazione. In questo caso il ricorrente premette che la Corte di assise di appello ha ritenuto di condividere quella che definisce "l'esclusione generalizzata delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado, così incorrendo in errore, visto che AR è stato l'unico imputato cui sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti bilanciabili". Osserva, dunque, che l'esclusione dell'aggravante di c:ui all'art. 61 n. 1 cod.pen. (in quanto ritenuta assorbita nell'aggravante di cui all'aggravante 416- bis.1 cod.pen.) avrebbe dovuto indurre i giudica dell'appello a riformulare il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. 3.5. Violazione di legge in relazione all'art. 81 cod.pen., per l'illegittimo aumento di pena per i reati di detenzione e porto e luogo pubblico dell'arma comune da sparo di cui al capo B) dell'imputazione. A tale riguardo si afferma che non è rintracciabile la prova della partecipazione di AR alla detenzione dell'arma, tanto più alla luce delle dichiarazioni rese da OR in sede di appello. 4. RE IG. 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante della premeditazione. O (-A •\...› Anche UT sostiene la non configurabilità dell'aggravante avendo riguardo al tempo decorso tra la deliberazione omicidiaria e la sua esecuzione, mancando quell'apprezzabile lasso tempo di tempo richiesto per integrare l'elemento cronologico richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai capi A) e B) e C) dell'imputazione e in relazione all'art. 62-bis cod.pen. e all'art. 133 cod.pen.. A tal proposito il ricorrente censura anche il diniego generalizzato delle circostanze attenuanti generiche, con palese violazione della legge penale, che impone una valutazione individualizzata in relazione alla partecipazione al fatto criminoso, all'intensità del dolo, ai precedenti penali e alle condizioni personali che differenziano le posizioni di ciascun giudicato. Tanto più -si aggiunge- avendo riguardo alla condotta processuale serbata da UT, culminata nell'ammissione delle proprie responsabilità. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso di UO IO è inammissibile. Va rilevato come esso sia la pedissequa trasposizione dell'atto di appello, il cui contenuto è stato interamente riversato nell'odierno atto di impugnazione, fatti salvi alcuni brani del gravame che non vengono riprodotti nel ricorso e alcuni brevi cenni alla sentenza di appello, pure contenuti nel ricorso. Per il resto i due atti sono esattamente sovrapponibili, parola per parola, così che con l'odierno ricorso vengono riproposti in questa sede i morivi di appello, tutti puntualmente esaminati e disattesi dalla Corte clli merito con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria. 1.1. A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello; così che -in questa ipotesi- i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., c:omma 1, lett. c), cod.proc.pen.. Da qui l'inammissibilità del ricorso. 2. Il ricorso di CA CE è fondato in relazione al trattamento sanzionatorio e inammissibile nel resto. 2.1. Il primo motivo d'impugnazione è inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che la Corte di assise di appello non ina adeguatamente motivato circa l'attivazione dei poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, disposta ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod.proc.pen., su sollecitazione del Procuratore generale, per consentire l'esame del collaboratore di giustizia OR AN. A tale proposito, va premesso che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di disporre d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione ritenuta assolutamente necessaria per giungere ad una decisione, di colpevolezza o di innocenza, attraverso un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire. (In motivazione, la Corte ha precisato che, qualora l'attivazione dei poteri officiosi sia sollecitata dal pubblico ministero, l'interesse dell'imputato a vedersi giudicato in base ad un compendio probatorio non completo, ed a bloccare quindi ogni integrazione in senso a lui sfavorevole, non può che soccombere rispetto all'interesse dello Stato alla ricerca della verità, anche a costo di sacrificare l'ulteriore interesse statale alla rapida definizione del processo, perseguito incentivando la scelta del rito abbreviato). (Sez. 1, Sentenza n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258320 - 01; nello stesso senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 5629 del 30/11/2021 Ud., dep. il 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913 - 02). Tanto premesso, va rimarcato come la motivazione circa il requisito dell'assoluta necessità ex art. 603, comma 3, cod.proc.pen., può essere sindacata, in sede di legittimità, soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza. Tali connotati non sussistono nella motivazione della Corte di assise di appello, neanche sotto il profilo della omessa motivazione, per come denunciato dal ricorrente. Va affermato, infatti, che l'obbligo di motivazione deve considerarsi assolto ogni qual volta il giudice abbia fatto conoscere alle parti le ragioni del proprio decidere e ciò può avvenire anche facendo rinvio e facendo proprie argomentazioni provenienti aliunde, ma già noti alle parti come, nel caso di specie, le ragioni della sollecitazione ai poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale esposte dal Procuratore generale in udienza, alla presenza di tutte le parti e, conseguentemente, esattamente conosciute dalle stesse. Da ciò la manifesta infondatezza della censura difensiva, non potendosi rinvenire nel caso in esame un'omessa motivazione circa la rinnovazione officiosa dell'istruttoria dibattimentale. In presenza di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria in punto di assoluta necessità della rinnovazione istruttoria, la decisione in tal senso presa dalla Corte di assise appello resta insindacabile in sede di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente espone censure relative alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia OR, per violazione dell'art. 192, comma 3, cod.proc.pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) (violazione di legge) e lett. c) (erronea applicazione di norma processuale) del codice di procedura penale. A fronte di una censura siffatta, va ricordato che «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comrna 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc., dep. il 2020, Romeo Gestioni S.p.a., I2v. 278196 - 02). Da qui l'inammissibilità della censura così come diffusamente esposta. 2.3. Va ulteriormente rilevato come le censure in questione si risolvano in una analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito, senza che -di fatto- siano dedotte questioni accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle c:he sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, SS e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2.4. La ragione di inammissibilità evidenziata al paracirafo precedente si rinviene anche con riguardo alle censure relative all'aggravante della g Apk-/N premeditazione, cui vanno aggiunte -comunque- ulteriori considerazioni. La Corte di merito ha respinto la correlata censura d'appello. L'intera argomentazione sviluppata dalla difesa pone l'accento sul breve lasso temporale decorso tra la determinazione omicidiaria e la sua esecuzione. L'evenienza non è di per sé dirimente, in quanto «in tema di omicidio, ai fini della configurabilità dell'aggravante della premeditazione, in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere», (Sez. 1 - , Sentenza n. 574 del 09/07/2019 Ud., dep. il 2020, R., Rv. 278492 - 01). In tal senso è stato spiegato che, nell'indagine da compiersi, anche l'agguato può concretare, in punto di principio, un indice rivelatore della premeditazione, in particolare quando esso si traduca in un'imboscata o insidia preordinata, allorché postuli un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata e in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell'insidia; in tali condizioni, il pur non lunghissimo tempo dell'attesa può valere a soddisfare gli elementi — ideologico e cronologico — costitutivi della premeditazione, sempre che, però, risulti dimostrato che il delitto sia stato comunque deliberato da un arco di tempo apprezzabile e in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa. La motivazione della sentenza impugnata è esattamente allineata a tali indicazioni, atteso che richiama tutte le fasi dell'omicidio, dalla ricezione del mandato omicidiario conferito da Lo SS a OR, fino alla sua realizzazione, passando per la scelta dei complici a opera dello stesso OR e dalla conseguente azione corale e coordinata, sviluppatasi con l'acquisto (a opera di OR) dei telefoni da utilizzare per l'agguato, alla loro consegna a BU e LI (incaricati dell'esecuzione materiale) alla ricerca della vittima, all'attesa del momento più favorevole per l'esecuzione dell'azione da parte dello stesso OR con BU e LI nascosti, in attesa di un apposito segnale da parte di OR;
attesa accompagnata dal monitoraggio dei movimenti della vittima (da parte di OR) fino al segnale (sempre di OR) che dava il via allo sviluppo dell'azione verso l'esecuzione mortale, realizzata con BU alla guida dello scooter Piaggio Beverly utilizzato per raggiungere la vittima e LI che esplodeva i colpi di pistola all'indirizzo di Calìse, il tutto seguito dal c.d. "recupero" delle armi e dello scooter da parte di AR. Sulla base di tutto ciò, la Corte di assise di appello osserva che OR e i suoi complici hanno avuto un intero pomeriggio e, dunque, un congruo lasso temporale per rivalutare con la dovuta profondità la gravità del proposito omicida. La Corte di merito, quindi, ha ritenuto la sussistenza della premeditazione facendo leva sulle modalità dell'insorgenza e dell'attuazione del proposito omicidiario che, in effetti, è stato persistentemente mantenuto per tutto il tempo della organizzazione e predisposizione dei mezzi (acquisto telefoni, reperimento delle armi, ricerca dello scooter utilizzato per l'agguato); della ricerca, della individuazione e dell'appostamento per il monitoraggio dei movimenti della vittima;
dell'attesa dell'invio del segnale di via, nascosti in una casa;
dell'attesa dei complici in fuga dai luoghi dell'agguato per effettuare il "recupero". Le modalità descritte dalla Corte di appello, invero, connotano legittimamente quelle circostanze di previo studio delle occasioni e opportunità per l'attuazione dell'azione, di adeguata organizzazione di mezzi e di predisposizione delle modalità esecutive che costituiscono indici sintomatici della premeditazione (cfr. Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015, dep. 2016, Scanni, Rv. 266205). Da ciò la manifesta infondatezza del motivo. 2.5. E' fondato, invece, il motivo con cui si deduce l'omesso esperimento del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti. La Corte di assise di appello -per quello che qui interessa- ha riformato la sentenza di primo grado nel senso di escludere l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 1 cod.pen., ritenuta assorbita in quella di cui all'art. 461-bi0.1 cod.pen.. Pur in presenza di ulteriori circostanze aggravanti bilanciabili, la Corte di assise di appello, nei confronti di AR, non ha proceduto ad alcun giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, sul presupposto che queste fossero state negate dal giudice di primo grado nei confronti di tutti gli imputati dal primo giudice. Tale presupposto si rivela, in realtà, patologicamente contraddetto dalla sentenza di primo grado. Il G.i.p., invero, con riguardo alla posizione di AR, riconosceva la sussistenza di circostanze attenuanti generiche, che valutava in termini di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti bilanciabili (si veda pag. 44 della sentenza di primo grado), considerando tra queste anche la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma prima, n. 1, cod.pen., ritenuta sussistente da quel giudice. L'esclusione in sede di appello di tale circostanza aggravante ha comportato la modificazione dell'assetto complessivo delle circostanze del reato fatte oggetto della valutazione del G.i.p. ai sensi dell'art. 69 cod.pen., in quanto nel giudizio di bilanciamento operato da quel giudice aveva partecipato la circostanza aggravante dell'avere agito per motivi abietti o futili che, invece, è stata ritenuta insussistente dal giudice dell'appello. Tanto avrebbe dovuto indurre il giudice di appello alla rinnovazione del giudizio ex art. 69 cod.pen., avendo riguardo al diverso atteggiarsi del concorso di circostanze eterogenee e alla conseguente esclusione della partecipazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 1 cod.proc.pen. dal giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti bilanciabili. Per tale ragione la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice dell'appello, per il giudizio sul punto. 2.6. Risulta inammissibile, infine, l'ultimo motivo d'impugnazione, con cui il ricorrente sostiene che nei confronti di AR andava esclusa la responsabilità per il delitto di detenzione di arma comune di cui agli artt. 10 e 14 della Legge 14 ottobre 1974, n. 497. Il motivo si fonda -sostanzialmente- sulle dichiarazioni di OR, che ha riferito che l'arma utilizzata per il delitto veniva prelevata dall'arsenale di Lo SS che, dunque, era il detentore della stessa e non anche AR. In sostanza, il ricorrente fa riferimento alla detenzione dell'arma nel tempo che ha preceduto la commissione del delitto e la riconduce a Lo SS. Il motivo, però, non si confronta con la motivazione spesa a tale riguardo dai giudici di merito, ove si consideri che la Corte di assise di appello ha ritenuto che la detenzione dell'arma fosse riferibile al AR per la condotta da lui tenuta dopo la commissione del delitto e non prima. Invero, la Corte di assise di appello -nel dare risposta al correlato motivo di appello- ha dato rilievo alla condotta tenuta dall'imputato dopo l'agguato, osservando che AR aveva ricevuto la pistola dopo l'omicidio e che non risulta che gli fosse stato conferito l'incarico di distruggerla, così dovendosi ritenere che quegli avesse provveduto alla custodia dell'arma consegnatagli dopo il delitto e, dunque, alla sua detenzione. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: «il fatto che l'arma adoperata per l'omicidio provenisse dall'arsenale dei Lo SS impone di mantenere la distinzione tra detenzione e porto a maggior ragione considerando che non risulta che al AR sia stato dato ordine di distruggere la pistola usata da UT». Con riguardo a tale argomentazione non vengono svolte censure nel ricorso, con la conseguenza che manca il confronto con la motivazione posta a base della decisione complessivamente considerata. Tale rilievo porta al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 /k o comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Il ricorso di RE UI è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di rivolge all'aggravante della premeditazione. Gli argomenti sono sovrapponibili a quelli considerati esaminando il ricorso di AR sul punto. Si rinvia, pertanto, a quanto esposto al § 2.4. anche nella parte in cui rinvia alle ragioni di inammissibilità indicate al § 2.3. 3.2. Con il secondo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia - sostanzialmente- un'omessa motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello avrebbe fatto un richiamo generalizzato alla sentenza di primo grado, riferendosi collegialmente a tutti gli imputati, mentre avrebbe dovuto distinguere le posizioni di ciascun imputato. L'assunto è manifestamente infondato. Il giudice di primo grado ha così argomentato per negare la sussistenza di circostanze attenuanti generiche in testa a LI: «non possono concedersi le circostanze attenuanti generiche, alle quali ostano l'inaudita efferatezza con cui l'imputato ha proceduto ai danni delle vittime e la costante discolpa, anche di fronte alle chiamate in correità dei due complici». A fronte di ciò, risulta manifestamente infondata la deduzione secondo cui la Corte di merito avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche sulla base di una motivazione indistintamente riferita a tutti gli imputati. Va osservato, infatti, che con il rinvio e la condivisione delle ragioni esposte dal giudice di primo grado, la sentenza del giudice dell'appello si integra e si completa con la motivazione della sentenza appellata. A tale proposito, va ribadito che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). Operazione di rinvio, peraltro, affatto legittima anche alla luce dei chiarimenti offerti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha spiegato che, seppur l'articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento (AN de UR c. Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea cli principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Costantino Di LV c. Italia, 20 ottobre 2015; IZ OR c. Spagna, 9 dicembre 1994). 4. Da quanto esposto deriva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di AR, nei limiti sopra indicati e con irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità nei suoi confronti in ragione dell'inammissibilità della restante parte del ricorso. Sono interamente inammissibili, invece, i ricorsi di BU e di LI, che vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR IN limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra .sezione della Corte di assise di appello di Napoli, per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità di AR IN. Dichiara inammissibili i ricorsi di BU IO e UT IG che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere IO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
sentita la difesa: l'Avvocato MARCELLO SEVERINO che, nell'interesse di CA CE, ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
l'Avvocato MARCELLO SEVERINO che, anche per delega dell'Avvocato ENRICO DI FINIZIO, nell'interesse di UO IO, ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
l'Avvocato MARCELLO SEVERINO che, nell'interesse di RE UI, ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24266 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO IO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO I1 1I1 FATTO 1. BU IO, UT IG e AR IN, per il tramite dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza in data 06/05/2021 della Corte di assise di appello di Napoli, che ha riformato la sentenza in data 12/04/2019 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, ritenendo la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n.1, cod.pen., assorbita nella circostanza aggravante di cui all'attuale 416- bis.1 cod.pen., mentre ha confermato nel resto la condanna dei ricorrenti per l'omicidio di AL GI. Deducono: 2. UO IO. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità e per travisamento del dato processuale e per avere ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia fossero state riscontrate. Il motivo illustra le dichiarazioni rese dai collaborator di giustizia OR AN e Lo SS CA, al fine di evidenziarne le contraddizioni in relazione all'apprensione della notizia dell'ospitalità data da AL a Mallo, al conferimento del mandato omicidiario, all'esecuzione di detto mandato e agli esecutori materiali dell'omicidio, al luogo in cui è stata comunicata l'esecuzione dell'omicidio e alla necessità di tenere la notizia riservata rispetto a RI NA, con conseguente violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. quanto alla valutazione della prova. Il ricorrente aggiunge che i due collaboratori erano entrati in contatto con un intenso scambio epistolare con l'intermediazione di De US LA, così che non poteva escludersi che avessero concertato le dichiarazioni da rendere. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione illogica in relazione all'aggravante della premeditazione. In questo caso si esclude la sussistenza dei requisiti richiesti per l'aggravante della premeditazione, perché la decisione di Lo SS di uccidere AL era stata immediata, pochi secondi dopo che aveva saputo che AL aveva dato ospitalità a Mallo, senza concordare nulla con BU, non presente nel momento in cui apprendeva la notizia. 2.3. Vizio di omessa motivazione in relazione ai motivi di gravame esposti in relazione al capo B) dell'imputazione, con riguardo ai reati commessi in violazione della normativa in materia di armi. A tal proposito il ricorrente sostiene che per il reato di detenzione e porto in luogo pubblico di armi è necessario avere la disponibilità delle armi, mentre non è sufficiente la sola consapevolezza che altri abbiano tale disponibilità, in quanto ciò non integra il profilo soggettivo e neanche profilo oggettivo. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione illogica in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod.pen. A tale proposito il ricorrente assume che è mancata ogni verifica circa l'intensità del dolo e il grado di adesione volontaristica dell'agente al fatto criminoso. Aggiunge che le circostanze attenuanti generiche sono compatibili con tutti i reati. 3. CA IN. 3.1. Erronea applicazione dell'art. 603 cod.proc.pen. in relazione alla disposta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'esame dell'imputato collaboratore di giustizia OR AN sulla condotta di AR, mancando il requisito dell'assoluta necessità. Vizio di omessa motivazione in relazione all'art. 125 cod.proc.pen.. Per come si evince dall'intitolazione, il motivo si rivolge alla rinnovazione istruttoria disposta d'ufficio dalla Corte di assise di appello -su sollecitazione del Pubblico ministero- in relazione all'esame del collaboratore di giustizia OR AN, quanto alla di partecipazione di AR all'omicidio. Il ricorrente riporta la motivazione a tal fine spesa dalla Corte di assise di appello e ne denuncia l'apparenza, al punto da configurare la mancanza fisica, non potendosi ritenere sussistenti i requisiti richiesti per la motivazione per relationem con il richiamo alle ragioni esposte dal Procuratore generale con l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 3.2. Vizio di motivazione fisicamente omessa in relazione alla decisiva divergenza tra le dichiarazioni di OR negli interrogatori resi in sede di indagini preliminari e quanto da lui riferito in sede di rinnovazione istruttoria in Corte di assise di appello in riferimento al ruolo della partecipazione di AR all'omicidio. Violazione di legge ed erronea applicazione di una norma processuale, in relazione all'art. 192, comma 3, c.p.p. per mancanza di riscontro individualizzante, rappresentato dalla chiamata del OR rispetto alla chiamata de relato, da fonte non riscontrabile, rappresentata dal narrato di L.o SS. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha omesso ogni verifica circa l'attendibilità del collaboratore di giustizia, tanto più necessaria ove si consideri che la rinnovazione istruttoria era stata dettata dall'incompletezza delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari. Osserva la difesa che "affidarsi al racconto del OR, così come rinnovato nel dibattimento di appello, senza considerare i punti di rottura con le precedenti dichiarazioni, significa di fatto non motivare in ordine agli specifici motivi di impugnazione che quei punti avevano segnalato come inidonei ad individuare la responsabilità concorsuale del ricorrente". Vengono, dunque, enucleate le contraddizioni con riguardo all'organizzazione dell'azione omicidiaria da parte di OR AN e alla fase esecutiva dell'omicidio così come raccontata da OR. ,/1'(:)•A Conclude, quindi, che "la Corte ha superato la contraddittorietà della prova, in ordine al consapevole contributo del AR offerto nella fase organizzativa preomicidiaria, sulla scorta di una presunta prova logica di verosimiglianza che, però, resta contraddetta dalle contrarie prove sopra descritte". 3.3. Violazione di legge in relazione all'aggravante della premeditazione, per l'errata valutazione del requisito dell'intensità del dolo, siccome ritenuto integrato dalla mera preordinazione del delitto Vizio di motivazione mancante e contraddittoria rispetto alle prove assunte. Il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha trattato l'aggravante come se avesse natura oggettiva mentre ha natura soggettiva che la rapidità della determinazione omicidiaria è incompatibile con la presenza di un apprezzabile lasso temporale utilizzabile al fine di consentire un recesso dal proposito criminoso, per come si evince dalla stessa dinamica del fatto, così come ricostruita dalla stessa Corte di assise di appello. 3.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 69 e 597, comma quarto, cod.pen., perché la Corte di assise di appello ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61, n. 1 cod.pen., ma non rivisto il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante della premeditazione. Mancanza fisica della motivazione. In questo caso il ricorrente premette che la Corte di assise di appello ha ritenuto di condividere quella che definisce "l'esclusione generalizzata delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado, così incorrendo in errore, visto che AR è stato l'unico imputato cui sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti bilanciabili". Osserva, dunque, che l'esclusione dell'aggravante di c:ui all'art. 61 n. 1 cod.pen. (in quanto ritenuta assorbita nell'aggravante di cui all'aggravante 416- bis.1 cod.pen.) avrebbe dovuto indurre i giudica dell'appello a riformulare il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. 3.5. Violazione di legge in relazione all'art. 81 cod.pen., per l'illegittimo aumento di pena per i reati di detenzione e porto e luogo pubblico dell'arma comune da sparo di cui al capo B) dell'imputazione. A tale riguardo si afferma che non è rintracciabile la prova della partecipazione di AR alla detenzione dell'arma, tanto più alla luce delle dichiarazioni rese da OR in sede di appello. 4. RE IG. 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante della premeditazione. O (-A •\...› Anche UT sostiene la non configurabilità dell'aggravante avendo riguardo al tempo decorso tra la deliberazione omicidiaria e la sua esecuzione, mancando quell'apprezzabile lasso tempo di tempo richiesto per integrare l'elemento cronologico richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai capi A) e B) e C) dell'imputazione e in relazione all'art. 62-bis cod.pen. e all'art. 133 cod.pen.. A tal proposito il ricorrente censura anche il diniego generalizzato delle circostanze attenuanti generiche, con palese violazione della legge penale, che impone una valutazione individualizzata in relazione alla partecipazione al fatto criminoso, all'intensità del dolo, ai precedenti penali e alle condizioni personali che differenziano le posizioni di ciascun giudicato. Tanto più -si aggiunge- avendo riguardo alla condotta processuale serbata da UT, culminata nell'ammissione delle proprie responsabilità. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso di UO IO è inammissibile. Va rilevato come esso sia la pedissequa trasposizione dell'atto di appello, il cui contenuto è stato interamente riversato nell'odierno atto di impugnazione, fatti salvi alcuni brani del gravame che non vengono riprodotti nel ricorso e alcuni brevi cenni alla sentenza di appello, pure contenuti nel ricorso. Per il resto i due atti sono esattamente sovrapponibili, parola per parola, così che con l'odierno ricorso vengono riproposti in questa sede i morivi di appello, tutti puntualmente esaminati e disattesi dalla Corte clli merito con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria. 1.1. A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello; così che -in questa ipotesi- i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., c:omma 1, lett. c), cod.proc.pen.. Da qui l'inammissibilità del ricorso. 2. Il ricorso di CA CE è fondato in relazione al trattamento sanzionatorio e inammissibile nel resto. 2.1. Il primo motivo d'impugnazione è inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che la Corte di assise di appello non ina adeguatamente motivato circa l'attivazione dei poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, disposta ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod.proc.pen., su sollecitazione del Procuratore generale, per consentire l'esame del collaboratore di giustizia OR AN. A tale proposito, va premesso che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di disporre d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione ritenuta assolutamente necessaria per giungere ad una decisione, di colpevolezza o di innocenza, attraverso un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire. (In motivazione, la Corte ha precisato che, qualora l'attivazione dei poteri officiosi sia sollecitata dal pubblico ministero, l'interesse dell'imputato a vedersi giudicato in base ad un compendio probatorio non completo, ed a bloccare quindi ogni integrazione in senso a lui sfavorevole, non può che soccombere rispetto all'interesse dello Stato alla ricerca della verità, anche a costo di sacrificare l'ulteriore interesse statale alla rapida definizione del processo, perseguito incentivando la scelta del rito abbreviato). (Sez. 1, Sentenza n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258320 - 01; nello stesso senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 5629 del 30/11/2021 Ud., dep. il 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913 - 02). Tanto premesso, va rimarcato come la motivazione circa il requisito dell'assoluta necessità ex art. 603, comma 3, cod.proc.pen., può essere sindacata, in sede di legittimità, soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza. Tali connotati non sussistono nella motivazione della Corte di assise di appello, neanche sotto il profilo della omessa motivazione, per come denunciato dal ricorrente. Va affermato, infatti, che l'obbligo di motivazione deve considerarsi assolto ogni qual volta il giudice abbia fatto conoscere alle parti le ragioni del proprio decidere e ciò può avvenire anche facendo rinvio e facendo proprie argomentazioni provenienti aliunde, ma già noti alle parti come, nel caso di specie, le ragioni della sollecitazione ai poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale esposte dal Procuratore generale in udienza, alla presenza di tutte le parti e, conseguentemente, esattamente conosciute dalle stesse. Da ciò la manifesta infondatezza della censura difensiva, non potendosi rinvenire nel caso in esame un'omessa motivazione circa la rinnovazione officiosa dell'istruttoria dibattimentale. In presenza di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria in punto di assoluta necessità della rinnovazione istruttoria, la decisione in tal senso presa dalla Corte di assise appello resta insindacabile in sede di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente espone censure relative alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia OR, per violazione dell'art. 192, comma 3, cod.proc.pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) (violazione di legge) e lett. c) (erronea applicazione di norma processuale) del codice di procedura penale. A fronte di una censura siffatta, va ricordato che «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comrna 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc., dep. il 2020, Romeo Gestioni S.p.a., I2v. 278196 - 02). Da qui l'inammissibilità della censura così come diffusamente esposta. 2.3. Va ulteriormente rilevato come le censure in questione si risolvano in una analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito, senza che -di fatto- siano dedotte questioni accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle c:he sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, SS e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2.4. La ragione di inammissibilità evidenziata al paracirafo precedente si rinviene anche con riguardo alle censure relative all'aggravante della g Apk-/N premeditazione, cui vanno aggiunte -comunque- ulteriori considerazioni. La Corte di merito ha respinto la correlata censura d'appello. L'intera argomentazione sviluppata dalla difesa pone l'accento sul breve lasso temporale decorso tra la determinazione omicidiaria e la sua esecuzione. L'evenienza non è di per sé dirimente, in quanto «in tema di omicidio, ai fini della configurabilità dell'aggravante della premeditazione, in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere», (Sez. 1 - , Sentenza n. 574 del 09/07/2019 Ud., dep. il 2020, R., Rv. 278492 - 01). In tal senso è stato spiegato che, nell'indagine da compiersi, anche l'agguato può concretare, in punto di principio, un indice rivelatore della premeditazione, in particolare quando esso si traduca in un'imboscata o insidia preordinata, allorché postuli un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata e in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell'insidia; in tali condizioni, il pur non lunghissimo tempo dell'attesa può valere a soddisfare gli elementi — ideologico e cronologico — costitutivi della premeditazione, sempre che, però, risulti dimostrato che il delitto sia stato comunque deliberato da un arco di tempo apprezzabile e in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa. La motivazione della sentenza impugnata è esattamente allineata a tali indicazioni, atteso che richiama tutte le fasi dell'omicidio, dalla ricezione del mandato omicidiario conferito da Lo SS a OR, fino alla sua realizzazione, passando per la scelta dei complici a opera dello stesso OR e dalla conseguente azione corale e coordinata, sviluppatasi con l'acquisto (a opera di OR) dei telefoni da utilizzare per l'agguato, alla loro consegna a BU e LI (incaricati dell'esecuzione materiale) alla ricerca della vittima, all'attesa del momento più favorevole per l'esecuzione dell'azione da parte dello stesso OR con BU e LI nascosti, in attesa di un apposito segnale da parte di OR;
attesa accompagnata dal monitoraggio dei movimenti della vittima (da parte di OR) fino al segnale (sempre di OR) che dava il via allo sviluppo dell'azione verso l'esecuzione mortale, realizzata con BU alla guida dello scooter Piaggio Beverly utilizzato per raggiungere la vittima e LI che esplodeva i colpi di pistola all'indirizzo di Calìse, il tutto seguito dal c.d. "recupero" delle armi e dello scooter da parte di AR. Sulla base di tutto ciò, la Corte di assise di appello osserva che OR e i suoi complici hanno avuto un intero pomeriggio e, dunque, un congruo lasso temporale per rivalutare con la dovuta profondità la gravità del proposito omicida. La Corte di merito, quindi, ha ritenuto la sussistenza della premeditazione facendo leva sulle modalità dell'insorgenza e dell'attuazione del proposito omicidiario che, in effetti, è stato persistentemente mantenuto per tutto il tempo della organizzazione e predisposizione dei mezzi (acquisto telefoni, reperimento delle armi, ricerca dello scooter utilizzato per l'agguato); della ricerca, della individuazione e dell'appostamento per il monitoraggio dei movimenti della vittima;
dell'attesa dell'invio del segnale di via, nascosti in una casa;
dell'attesa dei complici in fuga dai luoghi dell'agguato per effettuare il "recupero". Le modalità descritte dalla Corte di appello, invero, connotano legittimamente quelle circostanze di previo studio delle occasioni e opportunità per l'attuazione dell'azione, di adeguata organizzazione di mezzi e di predisposizione delle modalità esecutive che costituiscono indici sintomatici della premeditazione (cfr. Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015, dep. 2016, Scanni, Rv. 266205). Da ciò la manifesta infondatezza del motivo. 2.5. E' fondato, invece, il motivo con cui si deduce l'omesso esperimento del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti. La Corte di assise di appello -per quello che qui interessa- ha riformato la sentenza di primo grado nel senso di escludere l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 1 cod.pen., ritenuta assorbita in quella di cui all'art. 461-bi0.1 cod.pen.. Pur in presenza di ulteriori circostanze aggravanti bilanciabili, la Corte di assise di appello, nei confronti di AR, non ha proceduto ad alcun giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, sul presupposto che queste fossero state negate dal giudice di primo grado nei confronti di tutti gli imputati dal primo giudice. Tale presupposto si rivela, in realtà, patologicamente contraddetto dalla sentenza di primo grado. Il G.i.p., invero, con riguardo alla posizione di AR, riconosceva la sussistenza di circostanze attenuanti generiche, che valutava in termini di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti bilanciabili (si veda pag. 44 della sentenza di primo grado), considerando tra queste anche la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma prima, n. 1, cod.pen., ritenuta sussistente da quel giudice. L'esclusione in sede di appello di tale circostanza aggravante ha comportato la modificazione dell'assetto complessivo delle circostanze del reato fatte oggetto della valutazione del G.i.p. ai sensi dell'art. 69 cod.pen., in quanto nel giudizio di bilanciamento operato da quel giudice aveva partecipato la circostanza aggravante dell'avere agito per motivi abietti o futili che, invece, è stata ritenuta insussistente dal giudice dell'appello. Tanto avrebbe dovuto indurre il giudice di appello alla rinnovazione del giudizio ex art. 69 cod.pen., avendo riguardo al diverso atteggiarsi del concorso di circostanze eterogenee e alla conseguente esclusione della partecipazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 1 cod.proc.pen. dal giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti bilanciabili. Per tale ragione la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice dell'appello, per il giudizio sul punto. 2.6. Risulta inammissibile, infine, l'ultimo motivo d'impugnazione, con cui il ricorrente sostiene che nei confronti di AR andava esclusa la responsabilità per il delitto di detenzione di arma comune di cui agli artt. 10 e 14 della Legge 14 ottobre 1974, n. 497. Il motivo si fonda -sostanzialmente- sulle dichiarazioni di OR, che ha riferito che l'arma utilizzata per il delitto veniva prelevata dall'arsenale di Lo SS che, dunque, era il detentore della stessa e non anche AR. In sostanza, il ricorrente fa riferimento alla detenzione dell'arma nel tempo che ha preceduto la commissione del delitto e la riconduce a Lo SS. Il motivo, però, non si confronta con la motivazione spesa a tale riguardo dai giudici di merito, ove si consideri che la Corte di assise di appello ha ritenuto che la detenzione dell'arma fosse riferibile al AR per la condotta da lui tenuta dopo la commissione del delitto e non prima. Invero, la Corte di assise di appello -nel dare risposta al correlato motivo di appello- ha dato rilievo alla condotta tenuta dall'imputato dopo l'agguato, osservando che AR aveva ricevuto la pistola dopo l'omicidio e che non risulta che gli fosse stato conferito l'incarico di distruggerla, così dovendosi ritenere che quegli avesse provveduto alla custodia dell'arma consegnatagli dopo il delitto e, dunque, alla sua detenzione. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: «il fatto che l'arma adoperata per l'omicidio provenisse dall'arsenale dei Lo SS impone di mantenere la distinzione tra detenzione e porto a maggior ragione considerando che non risulta che al AR sia stato dato ordine di distruggere la pistola usata da UT». Con riguardo a tale argomentazione non vengono svolte censure nel ricorso, con la conseguenza che manca il confronto con la motivazione posta a base della decisione complessivamente considerata. Tale rilievo porta al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 /k o comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Il ricorso di RE UI è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di rivolge all'aggravante della premeditazione. Gli argomenti sono sovrapponibili a quelli considerati esaminando il ricorso di AR sul punto. Si rinvia, pertanto, a quanto esposto al § 2.4. anche nella parte in cui rinvia alle ragioni di inammissibilità indicate al § 2.3. 3.2. Con il secondo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia - sostanzialmente- un'omessa motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello avrebbe fatto un richiamo generalizzato alla sentenza di primo grado, riferendosi collegialmente a tutti gli imputati, mentre avrebbe dovuto distinguere le posizioni di ciascun imputato. L'assunto è manifestamente infondato. Il giudice di primo grado ha così argomentato per negare la sussistenza di circostanze attenuanti generiche in testa a LI: «non possono concedersi le circostanze attenuanti generiche, alle quali ostano l'inaudita efferatezza con cui l'imputato ha proceduto ai danni delle vittime e la costante discolpa, anche di fronte alle chiamate in correità dei due complici». A fronte di ciò, risulta manifestamente infondata la deduzione secondo cui la Corte di merito avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche sulla base di una motivazione indistintamente riferita a tutti gli imputati. Va osservato, infatti, che con il rinvio e la condivisione delle ragioni esposte dal giudice di primo grado, la sentenza del giudice dell'appello si integra e si completa con la motivazione della sentenza appellata. A tale proposito, va ribadito che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). Operazione di rinvio, peraltro, affatto legittima anche alla luce dei chiarimenti offerti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha spiegato che, seppur l'articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento (AN de UR c. Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea cli principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Costantino Di LV c. Italia, 20 ottobre 2015; IZ OR c. Spagna, 9 dicembre 1994). 4. Da quanto esposto deriva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di AR, nei limiti sopra indicati e con irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità nei suoi confronti in ragione dell'inammissibilità della restante parte del ricorso. Sono interamente inammissibili, invece, i ricorsi di BU e di LI, che vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR IN limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra .sezione della Corte di assise di appello di Napoli, per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità di AR IN. Dichiara inammissibili i ricorsi di BU IO e UT IG che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore