Articolo 461 del Codice penale
Articolo 531Articolo 513 bis
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1 luglio 1931
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27 settembre 2001
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25 novembre 2001
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27 luglio 2016
Art. 461.

(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi ((e dati)) informatici o strumenti destinati ((...)) alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
(181)

------------- AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 , come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 , ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3) che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.
Entrata in vigore il 27 luglio 2016
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