Sentenza 10 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2002, n. 14462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14462 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2002 |
Testo completo
O L L O 4 B ) 7 E 3 E . E C N IN NOME DEL1 44 62 /0 2 N A , O 1 I P 9 Z 9 N A 1 O R P UB BL I - T E S 1 I - C G I 1 E OPOL ITAL ANO 2 D R . U L I A 9 D G LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto 3 E E T E N N 6 . E 4 1 sezione civile sanzioni amministrative: T S . E S I T ( T R composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: convalida ordinanza per A Presidente mancata comparizione partedr. Giovanni Olla dr. Mario Adamo Consigliere R.G. N. 17228/00 dr. Walter Celentano Consigliere Consigliere rel. Cron. 33678 dr. Fabrizio Forte dr. Paolo Giuliani Consigliere Rep. ud. 22.05.2002 ha pronunciato la seguente: SENT ENZA su ricorso iscritto al n° 17228 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 2000, proposto DA PUBBLICITA' RI s.n.c., con sede in Jesolo (VE), in persona del legale rappresentante S. IZ, elet- tivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Pozzan di Venezia, per procura a mar- gine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
PREFETTURA DI VENEZIA in persona del Prefetto. INTIMATO 1192 2002 2 avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Dolo del 5 giugno 2000. Udita, all'udienza del 22 maggio 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La s.n.c. Pubblicità IZ ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Dolo artt. 22 e ss. della L. 24 novembre 1981 n. 689, all'ordinanza del Prefetto di Venezia che le aveva ingiunto di pagare £. 1.244.500, per violazione dell'art. 23, commi 7 e 9,D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), e di rimuo- vere un cartellone pubblicitario, posto in vista dell' autostrada e in luogo vietato. Il Prefetto aveva respinto il ricorso amministrativo al verbale d'accertamento e ordine di rimozione della Polizia stradale di Padova del 16 aprile 1999 del car- tellone pubblicitario installato ai margini dell'auto- strada Serenissima dalla società opponente. Con l'opposizione era stata dedotta la mancata corri- spondenza tra le infrazioni del verbale d'accertamento e quelle dell'ingiunzione opposta che contestava l'in- stallazione d'un cartellone senza autorizzazione e non in zona vietata come invece l'ordinanza in deroga agli 3 artt. 13 e 18 della L. 689/81, l'omessa motivazione dell'atto opposto vietata dall'art. 3 della L. 241/90 e costituente eccesso di potere, la violazione dell' 11° e 13° comma dell'art. 23 del C.d.S., per travisa- mento ed erroneità dei presupposti di fatto della con- testazione. Sospesa l'ordinanza opposta, il Giudice di pace di Do- lo ha fissato l'udienza di comparizione del 5 giugno 2000 ai sensi dell'art. 23, 2°comma, della L. n. 689/ he 81, e la prefettura avrebbe omesso il deposito nei termini della documentazione di cui a detta norma. Alla detta udienza, presente un delegato del Prefetto H di Venezia, il giudice rilevava l'assenza ingiustifi- cata dell'opponente o di un suo procuratore e, dopo aver verificato che dall'esame dei documenti allegati non risultava la palese illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione opposta nei confronti dell'opponente, l'ha convalidata, condannando la società IZ alle spe- se di causa. Per la cassazione di questa ordinanza ha proposto ri- corso, con sei motivi, la s.n.c. Pubblicità IZ e il Prefetto di Venezia non si é difeso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso, con carattere pregiu- diziale e assorbente di tutti gli altri motivi atti- nenti al merito dell'opposizione, resa inutile dall' ordinanza di convalida della sanzione impugnata, de- duce che con questa il giudice di pace ha violato e falsamente applicato l'art. 23, 5° comma, della L. 689 /81, letto come integrato dalle sentenze additive del- la C.Cost. 18 dicembre 1995 n. 595 (rectius 507) e 5 dicembre 1990 n. 534, anche per omessa motivazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. La Corte Costituzionale, con sentenza 5 dicembre 1990 n. 534, ha dichiarato illegittimo il 5° comma dell'ar- t. 23 L. 868/81, "nella parte in cui prevede che, nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, il giudice, in caso di mancata comparizione alla prima udienza tanto dell'opponente quanto del suo procurato- re senza legittimo impedimento, sia tenuto a convali- dare il provvedimento opposto anche quando l'illegit- timità di esso risulti dalla documentazione allegata al ricorso". Il giudice delle leggi é poi intervenuto con la sen- tenza n. 507 del 18 dicembre 1995, dichiarando l'il- legittimità costituzionale della stessa disposizione, nella parte in cui impone la convalida dell'ingiunzio- ne anche quando l'autorità che ha emesso l'ato opposto abbia omesso il deposito dei documenti di cui al 2° comma dello stesso art. 23 della L. 689/81. 5 Secondo il ricorrente, le citate sentenze della Corte Costituzionale derivate dall'esigenza d'evitare un'in- giusta convalida dell'ordinanza sanzionatoria anche se illegittima, comportano che l'ordinanza del giudice di pace deve cassarsi quando sia emessa senza valutare i motivi dell'opposizione e i documenti prodotti per e- videnziarne la fondatezza (in tal senso Cass. 25 giu- gno 1999 n. 6571 e 7 maggio 1999 n. 4586). L'ordinanza impugnata é sostanzialmente priva di mo- tivi sull'illegittimità del provvedimento oggetto d' opposizione e va quindi cassata ex art. 111 Cost.
1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazioni di legge dal giudice di pace, non specificando quali do- cumenti lo stesso non ha esaminato per rilevare l'il- legittimità della sanzione negata con la convalida. Esso deve quindi ritenersi insufficiente e dichiararsi inammissibile, con assorbimento degli altri motivi di impugnazione. Le richiamate sentenze della Corte Costituzionale, ad- ditive dell'art. 23 della L. 689/81, ne sanciscono la illegittimità costituzionale, per la parte nella quale consente la convalida del provvedimento sanzionatorio anche se l'opponente ha esibito "documenti" che prova- no l'illegittimità dello stesso o la mancanza di sua responsabilità, ovvero quand'anche l'autorità che lo ha emesso non ha depositato la documentazione, di cui al 2° comma dello stesso articolo. La mancata indicazione in ricorso dei documenti che il ricorrente ha allegato all'opposizione dinanzi al giu- dice di pace e del loro contenuto a dimostrazione del- la pretesa illegittimità della sanzione irrogata, evi- denzia l'insufficienza dell'impugnazione sull'invali- dità del provvedimento giurisdizionale impugnato, per essere difforme dal modello normativo integrato dalla Corte Costituzionale. L'omessa specificazione degli atti esibiti e la man- cata sommaria esposizione del loro contenuto impedi- scono di rilevare, in rapporto ai motivi d'opposizione richiamati nel ricorso se e come dai documenti emerga la pretesa illegittimità non tilevata dal giudice del merito. Non è infatti certo che nel caso vi sia la lamentata divergenza tra le violazioni contestate a verbale e quelle nell'ordinanza, con il richimo agli artt. 13 e 18 della L. n. 689/81, non consentendo l'impugnazione di rilevare se oggetto dei due atti sia stata comunque un'unica condotta materiale, solo diversamente quali- ficata nei due atti amministrativi, ovvero due azioni distinte, dovendosi in un caso ritenere legittime e nell'altro illegittimo il provvedimento sanzionatorio. - 7. Anche per tale profilo non si rileva dal ricorso come e per quali documenti da lui verificati, il giudice di pace avrebbe dovuto rilevare l'illegittimità dell'or- dinanza da lui convalidata. Nessuna indicazione poi vi è nell'impugnazione circa i motivi del ricorso al prefetto e su quelli dell'or- dinanza-ingiunzione presumibilmente risultanti dai do- cumenti in atti;
ciò non consente di rilevare il dedot- to eccesso di potere da difetto di motivazione o da o- messo esame dei presupposti di fatto del provvedimento sanzionatorio e la violazione dell'art. 23, 5° comma della L. 689/81, con le addizioni di cui alle citate sentenze della Corte Cost. n. 534/90 e 507/95 da parte del giudice di pace. Le due decisioni della Corte Costituzionale, attinenti ad un esame sostanziale della documentazione prodotta dall'opponente e depositata dall'autorità opposta dal giudice del merito e non alla valutazione delle mere illegittimità formali o documentali comportanti l'in- validità della sanzione, comunque non escludono la le- gittimità dell'ordinanza "succintamente motivata" di cui all'art. 134 c.p.c., che nella fattispecie del 5° comma dell'art. 23 della L. 689/81 deve emettersi, se e in quanto gli atti prodotti non evidenzino l'ille- gittimità della sanzione o la mancanza di responsabi- 1 lità dell'opponente. Le sentenze addi tive della Corte costituzionale con- fermano che l'art. 23, 5° comma L. 689/81, consente l' ordinanza succintamente motivata di convalida dell'at- to di irrogazione della sanzione e, pur condividendosi l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene insufficien- te nella motivazione di essa il mero richiamo alla non evidente illegittimità dell'atto opposto (Cass. 18 mag- gio 2000 n. 6466 e la n. 6571/99 citata dalla ricorren- te), é da escludere che il ricorso per la cassazione di detto provvedimento giurisdizionale sia ammissibile anche se non chiarisca quali siano le illegittimità della sanzione documentalmente rilevabili, quando il giudice abbia affermato di avere valutato, come nel caso, la documentazione in atti, senza rilevare ille- gittimità dell'atto oggetto d'opposizione. L'ordinanza impugnata va esaminata in rapporto alla norma che la prevede per la quale il provvedimento sanzionatorio va convalidato dal giudice con ordinan- za, quando dai documenti non emerge la illegittimità della sanzione o la mancanza di responsabilità dell' opponente, nei limiti delle censure proposte con l' opposizione stessa. Non essendovi nel ricorso la specificazione dei docu- menti e del loro contenuto e delle ragioni che, tratte 9. o deducibili dagli stessi, evidenzino violazione del- l'art. 23 della L. 689/81, con le addizioni citate, 1' impugnazione deve ritenersi generica e inammissibile, quando il giudice del merito abbia attestato, come in questo caso, di avere "verificato che dall'esame della documentazione allegata agli atti non risulta la pale- se illegittimità del provvedimento adottato" (cfr. or- dinanza impugnata). Il ricorrente non nega il deposito della documentazio- ne da parte della prefettura, anche se oltre il termi- ne di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, che non è perentorio (così da Cass. 16 marzo 1987 n. 2684 a Cass. 4 aprile 2001 n. 4931); la presenza d'un delegato del prefetto all'udienza fa presumere che il deposito vi sia stato e che dai documenti del 2°comma dell'art. 23 L. 689/81 si sia rilevata la piena legit- timità della sanzione irrogata. L'inammissibilità del primo motivo di ricorso ostativa alla cassazione dell'ordinanza preliminare di convali- da dell'ordinanza-ingiunzione per la violazione del 5° comma dell'art. 23 della L. 689/81, assorbe gli altri motivi d'impugnazione, il cui esame è incompatibile con il provvedimento giurisdizionale non cassato, che preclude una valutazione di merito dell'opposizione, alla quale esclusivamente si rifanno i residui motivi - 10 - - del ricorso per cassazione. Nulla deve disporsi per le spese della presente fase del giudizio che restano a carico della ricorrente che H le ha anticipate, non essendosi difesa la Prefettural
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e assorbiti gli altri. Così deciso nella Camera di consiglio del 22 maggio 2002. Il consigliere estensore Il presidenteIl G From thев 4 ) 7 O E 3 L . C L deys N O A , B P 1 E I 9 9 E D 1 - N 1 E O 1 I C - I Z 1 A 2 D R . U T I L S I G 9 G 3 E E E R N . 6 A T 4 D . S E I T ( T L T N R Civile E CORTS SUPP A S Depositato in Cancelleria E IL CANCELLIERE Prima Be Passinetti OTT. 2002 Wine IL CANCELLIERE 1.0 #