Sentenza 5 ottobre 2012
Massime • 1
Costituisce prova nuova, valutabile dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., l'esame del teste (sulle cui dichiarazioni fondava in modo esclusivo la sentenza di condanna di primo grado) il quale, dopo l'originaria deposizione, abbia, in separato procedimento, ritrattato le dichiarazioni sulla base delle quali era stata pronunciata la predetta sentenza di condanna. (Fattispecie nella quale la ritrattazione era stata ritenuta attendibile nel separato procedimento, conclusosi in primo grado con la condanna del dichiarante per il reato di calunnia: la S.C. ha precisato che, ai fini della valutazione sulla manifesta superfluità, irrilevanza ed incongruità, o meno, rispetto al "thema decidendum", della suddetta prova testimoniale, la Corte d'appello non può valorizzare la mera ritrattazione sopravvenuta, occorrendo specifici elementi di prova che avvalorino la dedotta falsità della precedenti dichiarazioni, a meno che la dedotta falsità non integri il reato di calunnia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/10/2012, n. 42366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42366 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 05/10/2012
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 2375
Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 4146/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS AL nato il [...];
avverso la sentenza del 07/06/2011 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO
1. Con sentenza del 7/06/2011, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza pronunciata in data 17/02/2009 dal g.u.p. del Tribunale della medesima città nella parte in cui aveva ritenuto la penale responsabilità di AS AS per i reati di cui agli artt. 610 - 628 - 81/629 - 337 - 582/585/576 c.p., n. 1 e art. 61 c.p., n.2 e art. 81 c.p. e L. 197 del 1991, 12.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 2 per non avere la Corte territoriale assunto una prova decisiva. Il ricorrente, sul punto, rileva che tutta la vicenda processuale a suo carico era nata a [...] una denuncia presentata dalla sign.ra AZ MA sua ex fidanzata che, del tutto inopinatamente - per motivi di gelosia - nel pomeriggio del 26/04/2008, si era recata presso i C.C. denunciando una serie di fatti asseritamente commessi da esso ricorrente nei suoi confronti. Il ricorrente, nel proporre appello, aveva però richiesto che la AZ MA fosse sentita come teste in quanto, in data 4/10/2009, aveva completamente ritrattato ogni accusa tant'è che era stata disposta la fissazione dell'udienza preliminare in cui figurava come imputata del reato di calunnia. La Corte, però, aveva respinto la richiesta rilevando che "essendo la sign.ra AZ imputata di reato connesso o meglio collegato, potrebbe essere sentita come teste solo fatte salve le incompatibilità dell'art. 197 e le garanzie dell'art. 197 bis cod. proc. pen. e, in ogni modo, le sue dichiarazioni, in applicazione dell'art. 192, comma 3, dovrebbero essere valutate unitamente ad altri elementi che confermino l'attendibilità e non potrebbero assumere quella valenza esclusiva e decisiva che vorrebbe la difesa". Sul punto, il ricorrente - dopo aver fatto presente che il procedimento penale a carico della AZ MA si era concluso, in data 14/10/2011 con una sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di calunnia (cfr doc. 10) - insiste nel rilevare che la prova sarebbe stata decisiva "giacché non è possibile che due verità processuali concernenti procedimenti collegati diano esiti opposti. Soprattutto in considerazione del fatto che la condanna del ricorrente è basata sulle dichiarazioni contenute nella denuncia/querela della persona offesa, dichiarazioni riconosciute false all'esito del procedimento penale" conclusosi con la condanna della AZ per calunnia. Infine, il ricorrente rileva che la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto non credibile la gelosia della parte offesa quale elemento scatenante delle false accuse, sarebbe apodittica e congetturale tanto più che le originarie dichiarazioni contenute nelle denuncia/querela erano state poi ritrattate e la loro falsità era stata riconosciuta dalla sentenza a carico della sign.ra AZ.
2. violazione di legge per non avere la Corte territoriale derubricato i reati contestati. Sostiene il ricorrente che i reati sub a) (art. 610 cod. pen.), b) (art. 628 cod. pen.) d) e) (art. 629 cod. pen.) avrebbero dovuto essere derubricati nei reati di cui agli artt. 581, 624 e 393 cod. pen. alla stregua della documentazione prodotta dalla quale si desumeva non solo che la AZ MA aveva ritratto le accuse (dichiarazioni rese il 19/05/2010 ai CC di Milano) ma che essa era creditrice di Euro 15.000,00 nei confronti di esso ricorrente (il che avrebbe dovuto indurre la Corte a derubricare il reato di cui all'art. 629 cod. pen. in quello di cui all'art. 393 cod. pen.). In ogni caso, la Corte, in relazione al capo e) (art. 629 cod. pen.) avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 avendo avuto l'episodio ad oggetto una somma di Euro 50,00. Infine per quanto riguardo i reati di cui ai capi f) (art. 337 cod. pen.) g) (artt. 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1 e art. 61 c.p., n. 2) la Corte non aveva considerato che il pubblico ufficiale che era intervenuto arrestandolo non si era qualificato e, quindi, la resistenza era stata dovuta ad una reazione istintiva nei confronti di quello che, per l'imputato, era uno sconosciuto. Di conseguenza, trattandosi di un comportamento colposo, l'imputato avrebbe dovuto essere prosciolto così come colpose avrebbe dovuto essere considerate le lesioni provocate al suddetto pubblico ufficiale.
DIRITTO
1. violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., comma 2: la doglianza è fondata per le ragioni di seguito indicate.
1.1. In punto di fatto, risulta che il g.u.p. aveva pronunciato sentenza di condanna in data 17/02/2009, sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla parte offesa essendo state ritenute attendibili. Con l'atto di appello, il ricorrente aveva chiesto - con uno specifico motivo - che fosse nuovamente sentita proprio la parte offesa: la suddetta richiesta era stata motivata con il fatto che, "in data 4/10/2009, la sign.ra AZ si presentava presso i Carabinieri della Stazione di Milano Vicentina per autodenunciarsi del reato di calunnia nei confronti dell'imputato; a seguito dell'instaurazione del procedimento a suo carico, la sign.ra rendeva spontanee dichiarazioni in data 19/05/2010, spiegando come erano andati i fatti: in sostanza, la signora avrebbe dichiarato di avere accusato ingiustamente il convivente spinta dalla gelosia e dalle maliziose pressioni esercitate dalla signora I" (pag. 5 sentenza impugnata). Risulta, quindi, dalla stessa motivazione della sentenza impugnata che, successivamente alla sentenza di primo grado, era intervenuto un fatto completamente nuovo, ossia che la parte offesa aveva ritrattato la denuncia che era stata posta alla base della sentenza di condanna, e si era accusata espressamente anche di calunnia nei confronti dell'imputato: la suddetta ritrattazione venne ritenuta attendibile tant'è che la AZ MA venne rinviata a giudizio (e, poi, successivamente alla sentenza di appello, anche condannata). La Corte territoriale ha respinto la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale con la seguente testuale motivazione: "essendo la sig.ra AZ imputata di reato connesso o meglio collegato, potrebbe essere sentita come teste solo fatte salve le incompatibilità dell'art. 197 e le garanzie dell'art. 197 bis cod. proc. pen. e, in ogni modo, le sue dichiarazioni, in applicazione dell'art. 192, comma 3, dovrebbero essere valutate unitamente ad altri elementi che confermino l'attendibilità e non potrebbero assumere quella valenza esclusiva e decisiva che vorrebbe la difesa".
1.2. Il quesito di diritto sottoposto dal ricorrente a questa Corte di legittimità, può essere sintetizzato nei seguenti termini: "se costituisca prova nuova idonea a far dichiarare la riapertura del dibattimento in sede di appello ex art. 603 cod. proc. pen., la circostanza che il teste, sulla base delle cui sole dichiarazioni si fonda la sentenza di condanna di primo grado, abbia successivamente ritrattato e, per tale motivo, sia stato rinviato a giudizio e poi condannato per calunnia".
Per la soluzione della suddetta questione, occorre precisare i punti di diritto di seguito indicati.
1.2.1. Preliminarmente, va premesso che, pur essendosi l'imputato avvalso del rito abbreviato, nulla impedisce che la Corte territoriale possa, su richiesta di parte o anche d'ufficio, riaprire l'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. nel caso di prova sopravvenuta, la cui ammissione è subordinata solo al giudizio di superfluità e irrilevanza manifesta e cioè di prove del tutto incongrue rispetto al thema decidendum: ex plurimis Cass. 9267/2012 riv 252108; Cass. 7974/2011 Rv. 249114. 1.2.2. In secondo luogo, va osservato che l'art. 603 c.p.p., in ordine alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello, ex art. 603 c.p.p., prevede tre ipotesi:
1. la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove: tale fattispecie, prevista nel comma 1, è subordinata alla circostanza che il giudice ritenga "di non essere in grado di decidere allo stato degli atti", situazione questa che si verifica quando i dati probatori già acquisiti siano incerti ovvero quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che è idoneo ad eliminare le eventuali incertezze ovvero ad inficiare ogni altra risultanza. Il comma 1, poi, riguarda prove preesistenti o prove già note alla parte. Infatti, da un esame comparativo fra il primo comma ed il secondo comma, si evince, che il primo comma, nella parte in cui disciplina tout court, senza alcuna limitazione "l'assunzione di nuove prove" si riferisce proprio alle prove preesistenti o prove già note alla parte, tant'è che la diversa ipotesi delle "prove sopravvenute" è disciplinata al comma 2: ex plurimis Cass. 3348/2003 riv 227494;
2. l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado: tale fattispecie, prevista dal comma 2, va disposta nei limiti previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 1 norma che, a sua volta, richiama l'art. 190 c.p.p., comma 1 e art. 190 bis c.p.p. relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 c.p., comma 3 bis. In conseguenza di tale doppio richiamo, deve ritenersi che - nel caso previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 2 - il Giudice è tenuto sì a disporre la rinnovazione del dibattimento, ma con il limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti: ex plurimis Cass. 8382/2008 riv 239341;
3. l'assunzione disposta d'ufficio: questa terza ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 3, ricorre solo se se il giudice "la ritiene assolutamente necessaria", dovendosi intendere con tale espressione, il caso in cui ritenga che non gli sia possibile decidere se non dopo l'assunzione di una determinata prova. La diversità delle tipologie previste in ordine alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in sede di appello, refluisce anche in ordine alla motivazione ed ai motivi di impugnazione. Infatti, avendo la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento carattere eccezionale e potendo essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ne deriva che, mentre la rinnovazione dev'essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento: ex plurimis Cass. 15320/2009 riv 246859 - Cass. 47095/2009 riv 245996. Parallelamente, in tema di impugnazione della decisione del giudice, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d) solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse secondo il disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 2. Negli altri casi, la decisione istruttoria è ricorribile, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione come risultante dal testo del provvedimento impugnato e sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo: ex plurimis Cass. 34643/2008 riv 240995 - Cass. 4675/2006 riv 235654. Nel caso di specie, se è vero che la rinnovazione aveva ad oggetto la deposizione della parte offesa già sentita nel corso delle indagini preliminari, è anche vero, però, che l'imputato chiese che fosse nuovamente sentita perché si era verificato un fatto nuovo e cioè che, dopo la sentenza pronunciata in data 17/02/2009 dal g.u.p., la AZ MA, in data 4/10/2009, aveva completamente ritrattato ogni accusa e la suddetta ritrattazione era stata ritenuta attendibile tant'è che era stata disposta la fissazione dell'udienza preliminare in cui figurava come imputata del reato di calunnia. La Corte, quindi, avrebbe dovuto decidere alla stregua dell'art. 603 cod. proc. pen., comma 2 e cioè chiedersi se la nuova prova fosse o meno manifestamente superflua, irrilevante e del tutto incongrua rispetto al thema decidendum, alla luce della nuova situazione fattuale prospettata dall'imputato.
1.2.3. Sempre in punto di diritto, è opportuno rammentare che questa Corte di legittimità, in tema di revisione, con giurisprudenza costante, ha affermato che la semplice ritrattazione di una precedente testimonianza non integra per sè stessa prova nuova ai fini dell'ammissibilità della istanza di revisione, se non supera un vaglio rigoroso di attendibilità, giacché l'ordinamento non può consentire che l'efficacia del giudicato venga rimessa in gioco da una tardiva e ingiustificata ritrattazione, non accompagnata dalla spiegazione delle ragioni che avrebbero determinato il pregresso, preteso mendacio. In altre parole, non basta la sola ritrattazione del teste d'accusa, ma occorrono specifici elementi di prova che avvalorino la dedotta falsità della precedente disposizione allorché tale falsità non sia denunciabile come reato di calunnia. Di conseguenza, è stato affermato che la revisione è ammissibile qualora la falsità delle dichiarazioni accusatorie risulti già precedentemente accertata con sentenza irrevocabile e, nel caso in cui tale possibilità resti esclusa perché l'ipotizzato delitto di falsa testimonianza o calunnia è estinto da prescrizione ovvero da amnistia, l'accertamento della verità sostanziale prevale su quello, secondario, relativo all'accertamento della responsabilità formale del terzo, sicché è lo stesso giudice della revisione che deve procedere incidentalmente all'accertamento della calunnia al fine di valutare l'attendibilità della ritrattazione: ex plurimis Cass. Sez. 5, 14.7.1993, Sfrangio, rv. 196153; Cass. Sez. 1, 22.5.1991, Taldone, rv. 187247; Cass. 4960/2007 rv. 239089; Cass. 5026/2010 rv. 245913. I suddetti principi, possono, mutatis mutandis, essere applicati anche alla fattispecie in esame.
Infatti, ove venga chiesta la riassunzione del teste - sulle cui dichiarazioni si fonda, in modo esclusivo, la condanna - sotto il profilo che il suddetto teste ha ritrattato, il giudice di appello deve effettuare la stessa valutazione che spetta al giudice al quale venga chiesta la revisione sotto il profilo della ritrattazione. Invero, non può ammettersi una situazione in base alla quale, l'ordinamento giuridico, consenta, da una parte, di giungere alla condanna irrevocabile di un imputato e, dall'altra, subito dopo, permetta che quello stesso elemento fattuale rappresentato al giudice della cognizione, ma da questi non ammesso, possa essere rivalutato ai fini della revisione.
In altri termini, un ordinamento giuridico che non consentisse al giudice della cognizione di usare lo stesso parametro di valutazione della nuova prova che spetta al giudice della revisione, sarebbe un ordinamento da una parte contraddicono e, dall'altra, iniquo perché esporrebbe sia l'imputato ad ingiuste conseguenze sul piano personale sia lo stesso Stato a sanzioni (risarcimento danni per eventuale ingiusta detenzione).
1.2.4. Ora, applicando i principi enunciati alla concreta fattispecie in esame, la sentenza impugnata non resiste al vaglio di legittimità. Innanzitutto, la motivazione della Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto di respingere la richiesta di rinnovazione del dibattimento sol perché la parte offesa avrebbe dovuto essere sentita non come un semplice testimone ma come un imputato di reato collegato (in terminis SSUU 12067/2009 riv 246375), è incongrua perché ciò attiene solo alle modalità (procedurali) di assunzione e non certo la rilevanza della prova.
In secondo luogo, la motivazione, nella parte in cui sostiene che le dichiarazioni della parte offesa, "in applicazione dell'art. 192, comma 3, dovrebbero essere valutate unitamente ad altri elementi che confermino l'attendibilità e non potrebbero assumere quella valenza esclusiva e decisiva che vorrebbe la difesa", è fuorviante avendo la Corte omesso ogni motivazione sulle ragioni per le quali, ex art. 603 cod. proc. pen., comma 2 la prova richiesta fosse manifestamente superflua o irrilevante ed incongrua rispetto al thema decidendum, alla luce della nuova situazione fattuale prospettata dall'imputato il quale aveva dedotto e provato che la ritrattazione della parte offesa non era stata un fatto che non aveva avuto alcun seguito essendo stata ritenuta attendibile tant'è che era stata fissata l'udienza preliminare in cui la AZ MA figurava come imputata di calunnia.
Infatti, non è chiaro il motivo per cui le dichiarazioni che, eventualmente avesse reso la parte offesa, "non potrebbero assumere quella valenza esclusiva e decisiva che vorrebbe la difesa": è del tutto evidente, invece, che il quadro probatorio (costituito dall'originaria denuncia della sign.ra AZ e sulla base della quale, in pratica, la sentenza è unicamente motivata) sarebbe rimasto completamente sconvolto avendo dovuto la Corte procedere ad una nuova, diversa e più articolata valutazione delle dichiarazioni rese complessivamente dalla parte offesa, valutazione che ben avrebbe potuto portare - re melius perpensa - anche al completo proscioglimento dell'imputato, ove quelle nuove e diverse dichiarazioni fossero state ritenute più attendibili di quelle originarie (come ha ritenuto il giudice che ha condannato la parte offesa per calunnia).
Sotto questo profilo la motivazione addotta dalla Corte territoriale, pertanto, va ritenuta incongrua e illogica.
1.2.5. In conclusione, la sentenza - relativamente alla condanna dei capi sub a) (art. 610 cod. pen.), b) (art. 628 cod. pen.), c) (81 cod. pen. - L. n. 197 del 1991, art. 12), d) e) (artt. 81 e 629 cod. pen.) dev'essere annullata dovendo la Corte territoriale adeguarsi ai seguenti principi di diritto: "la circostanza che la parte offesa debba essere sentita non come un semplice testimone ma come un imputato di reato collegato (essendo stata condannata per calunnia nei confronti dell'imputato) riguarda solo le modalità (procedurali) di assunzione e non la rilevanza della prova;
la ritrattazione del teste - sulla base delle cui dichiarazioni si fonda in modo esclusivo la sentenza di condanna di primo grado - ove la suddetta ritrattazione sia stata ritenuta da altri giudici attendibile essendo stata disposta la fissazione dell'udienza preliminare in cui il teste figuri come imputato del reato di calunnia e, successivamente, sia stata pronunciata condanna per tale reato, costituisce prova nuova valutabile dal giudice di appello a norma dell'ari. 603 c.p.p., comma 2 il giudice di appello, nel motivare se la suddetta prova sia o meno manifestamente superflua, irrilevante ed incongrua rispetto al thema decidendum, deve effettuare la medesima valutazione che spetta al giudice al quale venga chiesta la revisione sotto il profilo della ritrattazione".
2. Il ricorso, invece, va respinto relativamente ai reati sub F) e G) commessi nei confronti dell'agente di Polizia giudiziaria Sinisi Giovanni, atteso che la versione dei fatti dedotta dal ricorrente (d'ignorare la qualifica di agente del Sinisi), è stata presa espressamente in esame dalla Corte territoriale e smentita sulla base dell'osservazione secondo la quale "l'operante, prima di bloccare l'imputato, come risulta dal verbale di arresto, si è qualificato ...". La suddetta motivazione risulta congrua ed adeguata all'evidenziato elemento fattuale e non risulta neppure confutato dall'imputato il quale si è limitato solo, in modo tralaticio, a ribadire la propria tesi difensiva (pag. 15 ricorso).
P.Q.M.
ANNULLA l'impugnata sentenza limitatamente ai capi sub a) - b) - c) - d) - e) e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio RIGETTA nel resto.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2012