Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
Non integra prova nuova, richiesta per la revisione, la sola ritrattazione del testimone d'accusa, essendo necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della deposizione non denunciabile come reato di calunnia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2010, n. 5026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5026 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 13/01/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 23
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 27882/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.G., n. (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 23 aprile 2009 della Corte d'appello di Ancona;
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con istanza presentata in data 6.2.2009 C.G.
chiedeva la revisione della sentenza in data 21.10.2005 del Tribunale di Modena, che lo condannava ad anni 6 di reclusione per i reati di cui all'art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p. e art. 572 c.p.. Tale pronuncia era divenuta irrevocabile e quindi definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione pronunciato con sentenza n. 46375 del 2008 del 12 novembre - 17 dicembre 2008 di questa Corte.
Assumeva l'istante che la condanna era stata conseguenza della falsa testimonianza dei due figli minori C.F. e D. ed allegava le loro dichiarazioni di ritrattazione delle accuse un tempo formulate ed una loro lettera scritta ad un giornale.
2. La Corte di Appello di Ancona con ordinanza del 23 aprile 2009 dichiarava inammissibile l'istanza di revisione.
Osserva la Corte territoriale che non è sufficiente la novità contenutistica di una dichiarazione proveniente da fonte già nota e già esaminata nel contesto processuale che portò alla pronuncia della sentenza di condanna. Occorre invece la sopravvenienza o scoperta di fonti o mezzi di prova del tutto autonomi e diversi rispetto a quelli precedentemente conosciuti ed acquisiti. L'ordinamento non può consentire che l'efficacia del giudicato venga, come si chiede nella specie, rimessa in gioco da una tardiva, apodittica ritrattazione di una precedente dichiarazione testimoniale, accompagnata da una giustificazione non provata e non provabile se non attraverso le stesse dichiarazioni di ritrattazione. D'altra parte non si può nemmeno sostenere che la condanna è conseguenza di falsità ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. d) atteso che nessuna pronuncia giudiziaria in ordine a tale falsità è intervenuta. Inoltre è erroneo ritenere che il reato di falsa testimonianza sia estinto per prescrizione poiché le ritenute false dichiarazioni sarebbero state rese nel corso dell'istruttoria di primo grado che ha avuto inizio il 9.6.2004 e terminata in data 13.10.2005.
È infine irrilevante la non imputabilità dei due dichiaranti poiché C.F., nato il (OMISSIS), aveva già
compiuto 14 anni al momento della deposizione fermo restando che altro è affermare che il minore abbia mentito, altro è stabilire che egli non fosse imputabile al momento del fatto.
Per quanto concerne le ulteriori valutazioni effettuate dall'istante Circa la ammissibilità della istanza si deve evidenziare che l'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione.
3. Avverso questa pronuncia il C. propone ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, con cui il ricorrente censura l'impugnata ordinanza della Corte d'appello per non aver tenuto conto della ritrattazione dei due minori abusati, non è fondato.
L'impugnata ordinanza ha prestato adesione alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 3^, 28 novembre 2007 - 31 gennaio 2008, n. 4960) secondo cui allorquando l'istanza di revisione sia fondata su una ritrattazione che comporterebbe il carattere calunnioso della precedente dichiarazione testimoniale e l'ipotizzabile reato di calunnia sia già estinto, spetta al giudice della revisione procedere incidentalmente all'accertamento della calunnia al fine di valutare l'attendibilità della ritrattazione. Cfr. anche Cass., Sez. 2^, 21 marzo 2006 - 2 maggio 2006, n. 15013, secondo cui non integra prova nuova ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. c) la semplice ritrattazione o la modifica delle dichiarazioni originariamente rese da un testimone. Conf. Cass., sez. 1^, 17 febbraio 1998 - 10 marzo 1998, n. 968; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 1993 - 28 agosto 1993, n. 8237). In altre parole, non basta la sola ritrattazione del teste d'accusa, ma occorrono specifici elementi di prova che avvalorino la dedotta falsità della precedente disposizione allorché tale falsità non sia denunciabile come reato di calunnia.
2. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010