Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10651 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBB CA1 06 5 1 / 0 2 IN NOME DI POP ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Contratto di SEZIONE TERZA CIVILE somministrazione di acqua. Prezzi imposti. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22974/00 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron.28252 Consigliere Dott. Michele VARRONE - Rep. 2190 © ConsiglierePURCARO Dott. Italo Ud. 07/01/02 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sole 4 3☑ sul ricorso proposto da: per diritu 1,55 22 LUG 2002 BONACCORSI ROSA, BONACCORSI elettivamentelFILIPPO, IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA PZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato ALDO FERRETTI, che li difende unitamente all'avvocato BARBAGALLO, giusta GIOVANNI delega in atti;
- ricorrenti
contro
LI NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 32, presso lo studio dell'avvocato PIERO RIZZATTI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE TOMASELLO, 2002 giusta delega in atti;
6 controricorrente - 3 تعلك avversO la sentenza n. 638/99 della Corte d'Appello di CATANIA, sezione Promiscua emessa il 29/4/1999, depositata il 24/09/99; RG.74/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato ALDO FERRETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso con assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente lite trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente del tribunale di Catania, in data 13 settembre 1994, nei confronti di TI AM, vedova SI (cui sono poi succeduti in questa sede di cassazione i ricorrenti Bo- naccorsi OS e PO) su istanza di TO LL, per forniture di acqua relative alle stagioni irrigue sulla base di un rapporto contrattuale1983 e 1984, sorto sin dal 1962. Il Tribunale di Catania, istruita la causa nel con- traddittorio tra le parti, con sentenza del 3.6.1990 rigettava l'opposizione, confermava il decreto, con- dannava la opponente a corrispondere anche i corrispet- 2 tivi per la somministrazione di acqua successivamente maturati, oltre che alle spese del giudizio. La decisione era appellata dalla AM che ne chiedeva la riforma;
resisteva la controparte. Nel cor- so del giudizio era deferito dalla appellante al Bel- lia, giuramento decisorio, che era reso. Il processo, interrotto per la morte era poi riassunto dai suoi eredi, edell'appellante, deciso con sentenza della corte di appello, del 24 set- tembre 1999, la quale, in parziale riforma della deci- sione appellata, così decideva: .in parziale riforma quantifica la pronunciata condanna dei SI.... al- la somma di lire 13.246.597 per la somministrazione di acqua irrigua per gli anni 1985/1990, con gli interessi legali (v. amplius in dispositivo); conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna gli appellanti in soli- do al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. Contro la decisione ricorrono i germani SI deducendo due motivi di gravame, resiste il LL con 迪 controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai mo- tivi dedotti. Con il primo motivo si deduce l'ultra petizione 3 3 (per la violazione degli articoli 112, 183, 633 e 645 cpc e dell'art. 1599 cc) ed il vizio della motivazione. La tesi è che la pronuncia doveva essere delimitata al quantum indicato nel decreto ingiuntivo per le stagioni irrigue del 1983 e del 1984, e non esteso al tempo del- la pronuncia del 1990. In particolare si contestava che la comparsa di ri- sposta del 19 febbraio 1985 contenesse l'estensione della domanda. In senso contrario si osserva come la Corte di ap- pello di Catania abbia specificatamente e correttamente motivato sul punto (ff. 9 della motivazione) rilevando come il giudizio di cognizione si sia svolto sul tema dell'erogazione dell'acqua anche per i canoni successi- vi alle poste indicate nel decreto opposto, e che tanto сил si evidenziava dalla comparsa di risposta, la cui valu- tazione in fatto appare adeguata e non sindacabile in questa sede, tenuto anche conto che il prestato giura- mento decisorio aveva determinato l'esclusione della risoluzione del rapporto (sia per mutuo consenso, sia per inadempienza del somministrante) e che dunque bene poteva il somministrante esigere, nel giudizio di CO- gnizione, l'intero pagamento del debito maturato sino al tempo della decisione. Credito in ordine al quale si era svolto un contraddittorio sostanziale tra le parti. 4 MA DA OL Con il secondo motivo si deduce l'error in iudican- Euro do per avere la Corte d'appello determinato i prezzi Тайиприга tenendo conto dei prezzi autoritativamente imposti e MA DA BOLEO non delle clausole convenzionali in deroga a tale regi- me. 10,33 Il motivo presenta un profilo di inammissibilità, sia per la novità rispetto alle conclusioni rassegnate in appello, sia perché la clausola convenzionale cede di fronte al regime imperativo dei prezzi vincolati e dunque bene i giudici del merito hanno considerato i prezzi imposti anno per anno dal comitato provinciale dei prezzi per la Sicilia. Al rigetto del gravame segue la condanna dei ricor- renti in solido ala rifusione delle spese del giudizio 1097/29.11 di cassazione, liquidate come in dispositivo. 4561-60666
P. Q. M.
TOT. 12927 Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in soli- Dico 129, 11 do alla rifusione di spese ed onorari del giudizio di cassazione, che liquida in€ 6425 per spese ed in € 800,00 (ottocento/00) per onorari. Roma 7 gennaio 2002. IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE for Behuh Коріштіміні e IL DIRETTORE DI CANCELLERIA P Umberto Cicero Depositata in Cancelleria 22 LUG. 2002 oggi, 4 ✓ CANCELLEIL DIRETTORE DI CANCELLERIA 00 Umberto Cicero