Sentenza 26 novembre 1964
Massime • 1
Il RDL 27 gennaio 1944 n. 51 (in base al quale, sospesa la sessione degli esami di stato per il conseguimento dell'abilitazione all'Esercizio di determinate professioni, fra cui quella di medico chirurgo, si dispone il rilascio da parte dei rettori o direttori di universita o istituti universitari di un certificato provvisorio di abilitazione all'Esercizio professionale a coloro che si trovavano in determinate condizioni, non ha attribuito ope legis ai laureati che erano in possesso dei requisiti contemplati l'abilitazione allo Esercizio professionale, ma tale abilitazione ha subordinato al rilascio, su domanda degli interessati, di un certificato attestante che nel caso specifico ricorrevano le condizioni di legge. Alle autorita scolastiche era cioe demandato un accertamento costitutivo, volto a riconoscere se il richiedente avesse gli specifici requisiti stabiliti per diventare titolare del diritto all'Esercizio professionale con la conseguente attribuzione del diritto stesso. Se l'interessato non abbia presentato la necessaria domanda durante il tempo in cui erano in vigore le Disposizioni del decreto n 51 resta esclusa la configurabilita di un diritto quesito e sopraggiungono nuove norme che il diritto piu non riconoscono o riconoscono a condizioni diverse, questi deve soggiacere alle diverse Disposizioni. Mentre per il decreto del 1944 il certificato provvisorio di abilitazione all'Esercizio professionale poteva essere rilasciato anche a coloro che fossero risultati inidonei in una o piu sessioni (purche l'inidoneita non fosse stata riportata in entrambe le sessioni del 1942 e del 1943), secondo la corretta interpretazione del secondo comma dell'art 28 del successivo d l 5 aprile 1945 n 238 a tutti gli inidonei, senza distinzione, veniva negata l'abilitazione provvisoria tranne che fossero stati superati gli esami integrativi per le prove fallite indetti dalle autorita accademiche. La disposizione dell'art 28, secondo comma cit non e stata mai abrogatà invero con la legge 8 dicembre 1956 n 1378, nel ripristinare gli esami di stato, si stabiliva inoltre che l'abilitazione definitiva, previa dimostrazione dell'Esercizio della professione da vantarsi da apposite commissioni, era concessa soltanto ai laureati che avessero conseguito il certificato di abilitazione provvisoria, prima della entrata in vigore della legge medesima, venendosi cosi ad escludere coloro che non erano in possesso di tale certificato. Con la successiva legge 13 dicembre 1957 n 1300, si consenti il rilascio del certificato di abilitazione provvisoria ai laureati in data anteriore all'anno accademico 1954-55, anche dopo l'entrata in vigore della l n 1378 del 1956, fatta per altro eccezione per i laureati che non si trovassero nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art 28 del citato decreto n 238 del 1945. Sarebbe stato del resto in contrasto con lo spirito informatore di leggi, quale quelle del 1956 e 1957, ripristinanti gli esami di stato, e riconferma dei motivi di pubblico interesse relativi al controllo dello stato, nell'Esercizio delle professioni, se il legislatore avesse concesso agli inidonei quella stessa sanatoria indiscriminata che era stata negata nel 1945, nonostante le particolari condizioni del periodo bellico, ed il regime di sospensione degli esami.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/11/1964, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1964 |
Testo completo
Il RDL 27 gennaio 1944 n. 51 (in base al quale, sospesa la sessione degli esami di stato per il conseguimento dell'abilitazione all'Esercizio di determinate professioni, fra cui quella di medico chirurgo, si dispone il rilascio da parte dei rettori o direttori di universita o istituti universitari di un certificato provvisorio di abilitazione all'Esercizio professionale a coloro che si trovavano in determinate condizioni, non ha attribuito ope legis ai laureati che erano in possesso dei requisiti contemplati l'abilitazione allo Esercizio professionale, ma tale abilitazione ha subordinato al rilascio, su domanda degli interessati, di un certificato attestante che nel caso specifico ricorrevano le condizioni di legge. Alle autorita scolastiche era cioe demandato un accertamento costitutivo, volto a riconoscere se il richiedente avesse gli specifici requisiti stabiliti per diventare titolare del diritto all'Esercizio professionale con la conseguente attribuzione del diritto stesso. Se l'interessato non abbia presentato la necessaria domanda durante il tempo in cui erano in vigore le Disposizioni del decreto n 51 resta esclusa la configurabilita di un diritto quesito e sopraggiungono nuove norme che il diritto piu non riconoscono o riconoscono a condizioni diverse, questi deve soggiacere alle diverse Disposizioni. Mentre per il decreto del 1944 il certificato provvisorio di abilitazione all'Esercizio professionale poteva essere rilasciato anche a coloro che fossero risultati inidonei in una o piu sessioni (purche l'inidoneita non fosse stata riportata in entrambe le sessioni del 1942 e del 1943), secondo la corretta interpretazione del secondo comma dell'art 28 del successivo d l 5 aprile 1945 n 238 a tutti gli inidonei, senza distinzione, veniva negata l'abilitazione provvisoria tranne che fossero stati superati gli esami integrativi per le prove fallite indetti dalle autorita accademiche. La disposizione dell'art 28, secondo comma cit non e stata mai abrogatà invero con la legge 8 dicembre 1956 n 1378, nel ripristinare gli esami di stato, si stabiliva inoltre che l'abilitazione definitiva, previa dimostrazione dell'Esercizio della professione da vantarsi da apposite commissioni, era concessa soltanto ai laureati che avessero conseguito il certificato di abilitazione provvisoria, prima della entrata in vigore della legge medesima, venendosi cosi ad escludere coloro che non erano in possesso di tale certificato. Con la successiva legge 13 dicembre 1957 n 1300, si consenti il rilascio del certificato di abilitazione provvisoria ai laureati in data anteriore all'anno accademico 1954-55, anche dopo l'entrata in vigore della l n 1378 del 1956, fatta per altro eccezione per i laureati che non si trovassero nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art 28 del citato decreto n 238 del 1945. Sarebbe stato del resto in contrasto con lo spirito informatore di leggi, quale quelle del 1956 e 1957, ripristinanti gli esami di stato, e riconferma dei motivi di pubblico interesse relativi al controllo dello stato, nell'Esercizio delle professioni, se il legislatore avesse concesso agli inidonei quella stessa sanatoria indiscriminata che era stata negata nel 1945, nonostante le particolari condizioni del periodo bellico, ed il regime di sospensione degli esami.*