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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2024, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 9195/2022
TRA
difeso dagli avv.ti VINCENZO RICCARDI e FRANCESCO Parte_1
RICCARDI;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, difeso dagli avv.ti VERONICA PERRONE e PASQUALE GALASSI;
[...]
CONVENUTO
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/05/22, il ricorrente in epigrafe, premesso di avere lavorato alle dipendenze del convenuto Controparte_1 Con dal 27.03.2000 al 6.07.2019, allorché veniva assunto da Parte_2 deduceva: che alla cessazione del rapporto, l' non aveva provveduto al CP_2 pagamento del trattamento di fine servizio assumendo il mancato versamento da parte del datore di lavoro della contribuzione dovuta;
che il diniego dell' era illegittimo operando il principio di automaticità delle CP_4 prestazioni di previdenza obbligatorie ex art. 2116 c.c..
Tanto premesso, il ricorrente concludeva:
«1) Voglia l'Adito Giudicante accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la quota di TFS/TFR con decorrenza dal 27.03.2000 fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta il
06.07.2019, e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia, in ragione della quantità e qualità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di fatto e di diritto indicate attraverso il presente ricorso;
2) accertare e dichiarare l'avvenuta omissione contributiva previdenziale perpetrata dal di Controparte_1 Controparte_1
1 con tutte le conseguenze di legge;
3) condannare l'
[...]
in persona del rappresentante legale pro Controparte_5 tempore (C. F. ) al pagamento in favore del sig. P.IVA_1 Parte_1
della suddetta quota, pari ad € 40.646,84 per le causali
[...] analiticamente indicate negli allegati conteggi, parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
4) condannare i resistenti, in persona del legale rapp.te pro tempore alle spese del presente procedimento in favore dei costituiti procuratori per anticipazione fattane».
L' , benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, restando CP_2 contumace.
Si costituiva il che eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità della domanda giudiziale nei confronti del per CP violazione del principio ne bis in idem, avendo il ricorrente già promosso un giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sez. Lavoro con RG 1435/2020 avente ad oggetto la richiesta di pagamento TFR;
eccepiva altresì l'incompetenza per territorio e chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che le somme richieste a titolo di TFS dovevano essere corrisposte dall' essendo il consorzio un ente CP_2 pubblico.
In primo luogo, benché nell'ordinanza si facesse riferimento alla sola sede territoriale dell'istituto, va confermata la contumacia dell' avendo la CP_2 parte provveduto alla notifica sia presso la sede territoriale che presso quella di Roma. La notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell' va infatti effettuata secondo il CP_2 disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo nelle altre ipotesi farsi applicazione delle regole ordinarie del codice di rito, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (Sez. L - , Sentenza
n. 24048 del 03/08/2022).
Sempre in via preliminare va affermata la competenza per territorio del
Tribunale adito in quanto, trattandosi di controversia di natura previdenziale, trova applicazione l'art. 444 c.p.c. e, pertanto, la competenza si radica presso il Tribunale ove la parte ricorrente ha la
2 residenza.
Va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti del
. CP
La parte chiede: «accertare e dichiarare l'avvenuta omissione contributiva previdenziale perpetrata dal Controparte_1 con tutte le conseguenze di legge». Propone, pertanto,
[...] un'azione di accertamento mero la cui finalità e il cui interesse ad agire non sono specificati.
È noto come, a seguito di un vivace dibattito sorto in argomento, la giurisprudenza si sia pronunciata per l'ammissibilità di un'azione generale di accertamento, anche fuori dai casi espressamente previsti dal legislatore, chiarendo, anche sulla scorta di un processo interpretativo mutuato dalla lettura delle norme che tale azione hanno previsto (cfr. ad es. l'art. 949 c.c.), che l'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni volta che ricorra una pregiudizievole situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7096 del 09/05/2012). L'interesse ad agire richiede, infatti, non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. Sez. L, Sentenza n.
6749 del 04/05/2012; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011;
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010).
Mossa dall'esigenza di contenere entro confini ben precisi i presupposti di ammissibilità dell'azione, onde evitare un pericoloso ampliamento delle forme atipiche di tutela, la Cassazione ha quindi precisato che all'infuori dei casi espressamente previsti dalla legge, le azioni di mero accertamento
- nelle quali l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo - possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, sia pure giuridicamente rilevanti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12937 del
22/11/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6398 del 04/05/2002; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3905 del 17/03/2003). Ispirandosi alla medesima ratio, i giudici di legittimità hanno inoltre avuto modo di rilevare come nelle azioni di mero accertamento l'interesse ad agire assuma il carattere dell'attualità e la consistenza oggettiva che gli danno rilevo giuridico
3 quale requisito dell'azione soltanto quando la lesione insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo non abbia natura meramente eventuale in quanto essa sia ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8210 del 28/07/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10441 del
29/05/2004). Ed ancora, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne consegue che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza,
e non ha invece giuridica rilevanza quando il giudizio sia strumentale alla soluzione di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24434 del 23/11/2007; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10062 del 09/10/1998; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4444 del 20/04/1995).
Nella specie, sotto il profilo dell'interesse a proporre l'azione di accertamento, non essendo mai stata contestata l'omissione contributiva, viene meno quella situazione di incertezza idonea a giustificare l'esercizio dell'azione giurisdizionale. Inoltre, non avendo la parte chiarito a quali conseguenze di legge è finalizzata l'azione, viene meno altresì il pregiudizio derivante dal mancato esercizio dell'azione.
Nel merito il ricorso è fondato nei confronti dell' . CP_2
Va, in primo luogo, ritenuta la natura di ente pubblico non economico del delle Province di e . Controparte_1 CP CP
Il consorzio unico è stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito
L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di e istituiti con L. n. CP CP Controparte_6
4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del
01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il Controparte_1
è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia
[...] imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali.
Trattasi, pertanto, di normativa che univocamente conduce alla natura del quale ente strumentale dei comuni associati, munito di CP
4 personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali. Neppure è contestato che, in ordine alla domanda di liquidazione del trattamento di fine servizio, sia legittimato passivo unicamente l' Pacifico, altresì, Controparte_7 che il non ha provveduto al versamento dei contributi Controparte_1 dovuti. La controversia verte proprio ed unicamente in ordine al rilievo ostativo dell'omissione contributiva imputabile al datore di lavoro ai fini del diritto del lavoratore al credito per il trattamento di fine servizio.
Ai fini della soluzione della controversia, giova l'insegnamento della
Suprema Corte (v. Cass. n. 27427 dell'1-12-2020) per il quale, acclarata la natura previdenziale dell'indennità premio servizio (Cass., S.U., 30 maggio
2005, n. 11329; Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n.
7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla base di contribuzione espressamente indicata come
«previdenziale» dall'art. 11 L. 152/1968 ed a carico anche del lavoratore, va ravvisato nella regola di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c., il fondamento dell'indifferenza del lavoratore rispetto all'effettivo versamento dei contributi per il sorgere del diritto consequenziale, allorquando sussistano i restanti presupposti di legge previsti per il riconoscimento del beneficio.
La Cassazione prende le mosse da Corte Costituzionale 5 dicembre 1997, n.
374 la quale, benché nel contesto di una sentenza di rigetto, ha chiarito come il «principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 c.c.. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso».
In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva – e parimenti la prescrizione dei contributi omessi - ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte dell' CP_2 del credito maturato alla cessazione del rapporto.
Nella pur scarna documentazione depositata dall'attore, si rinviene l'attestato del circa il rapporto di lavoro subordinato svoltosi CP dal 27/03/00 al 04/07/19.
Non sono contestati la qualifica e il livello di inquadramento (liv 4/A operaio ccnl Nettezza Urbana aziende private) quali peraltro si evincono altresì dal ricorso presentato dall'attore presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere e depositato dallo stesso . CP
5 I conteggi elaborati dalla parte ricorrente possono essere fatti propri dal giudicante, atteso che essi appaiono redatti sulla base di corretti parametri legali e contabili che non sono stati fatti oggetto di specifiche contestazioni.
Ne consegue la condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente CP_2 della somma lorda di € 40646,84, oltre interessi legali dalla cessazione del rapporto al saldo.
Nei confronti dell' tenendo conto dell'attività difensiva svolta, CP_2 della scarna documentazione versata e della serialità della controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del
19/04/18.
Nei confronti del in ragione della pronuncia in rito, e Controparte_1 tenuto conto dell'omissione contributiva, sussistono parimenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l.
12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità della domanda nei confronti del CP
;
[...]
b) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda CP_2 di € 40646,84 oltre interessi legali dal 05/07/19 al saldo;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli, 12/03/2024
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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