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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1668/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa LV Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1668/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANCINI LUCIANO e dell'avv. MANCINI UMBERTO, elettivamente domiciliato in
Bologna, VIA BARBERIA N. 11, presso il difensore avv. MANCINI LUCIANO.
APPELLANTE contro
C.F. ). Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 12 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
FORMARO ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 8 40121
BOLOGNA presso il difensore avv. FORMARO ANTONIO.
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'avv. FORMARO ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 8
40121 BOLOGNA presso il difensore avv. FORMARO ANTONIO.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._5
FORMARO ANTONIO elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 8 40121
BOLOGNA presso il difensore avv. FORMARO ANTONIO.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., depositate, rispettivamente, in data 23 e 28 ottobre 2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, avanti Parte_1
al Tribunale di Bologna, chiedendo, previa declaratoria della Controparte_3
responsabilità del convenuto, ai sensi dell'art. 2395 c.c., quale amministratore e
Presidente del c.d.a. di Unicredit Banca d'Impresa s.p.a., la condanna del al CP_1
risarcimento del danno, quantificato in € 1.197.975,43, dalla stessa asseritamente sofferto in conseguenza della omessa cancellazione delle ipoteche iscritte a suo carico e a beneficio del menzionato istituto di credito.
Si costituiva in giudizio il convenuto e, contestando la fondatezza di quanto dedotto dall'attrice, inter alia, per insussistenza del nesso causale tra le condotte a lui ascritte ed il danno pretesamente sofferto dalla chiedeva il rigetto delle domande ex adverso Pt_1
formulate.
pagina 2 di 12 Nel corso del giudizio, veniva, preliminarmente, disposta la sospensione della causa in attesa del passaggio in giudicato della sentenza a definizione del connesso procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo separatamente radicato dalla nei confronti di Pt_1
Unicredit e, successivamente, ne veniva disposta l'interruzione per sopravvenuto decesso del convenuto.
Successivamente, nella causa ritualmente riassunta dalla nei confronti degli eredi Pt_1 del convenuto, quest'ultimi si costituivano in giudizio, eccependo, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, per non avere mai accettato l'eredità del padre e nemmeno quella della madre.
Con sentenza n. 2221/2022, resa in data 2 agosto 2022, il Tribunale di Bologna rigettava le domande formulate dalla disponendo tra le parti l'integrale compensazione Pt_1
delle spese di lite.
In particolare, il Giudice di primo grado, esponeva che : 1) nel gennaio 2006, Pt_1
aveva separatamente promosso il giudizio n. 2842/2006 RG, di opposizione
[...]
avverso il decreto provvisoriamente esecutivo con cui il Tribunale di Bologna le aveva ingiunto, quale fideiussore della società Printer Tape s.r.l. (poi fallita), unitamente alla menzionata debitrice principale e agli altri cofideiussori, il pagamento, in favore dell'ingiungente Unicredit Banca, della somma di 387.342,67 euro, a titolo di saldo passivo dei rapporti bancari inter partes meglio descritti in atti;
2) quest'ultima, in virtù del suddetto provvedimento monitorio, aveva iscritto ipoteca giudiziale per € 440.000,00 su due immobili di proprietà dell'attrice; 3) il Tribunale di Bologna, all'esito del suddetto giudizio di opposizione, aveva disposto la revoca del decreto ingiuntivo, condannando la per la predetta causale, al pagamento della minor somma di € Pt_1
274.591,43; 4) avverso la suddetta sentenza di condanna, la aveva proposto Pt_1
appello e nel corso del relativo giudizio era intervenuta, ex art. 111 c.p.c., la società
quale mandataria di , in veste di cessionaria del diritto di CP_4 Controparte_5
credito controverso;
5) l'adìta Corte d'Appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'impugnazione, previa compensazione del credito azionato dalla Banca con il controcredito vantato, in forza di altro rapporto negoziale, dalla società Printer Tape, pagina 3 di 12 aveva condannato l'appellante al pagamento della somma ulteriormente ridotta di €
10.677,93; 6) avverso tale pronuncia, aveva proposto ricorso per Parte_4
Cassazione e la aveva, a sua volta, svolto controricorso e ricorso incidentale Pt_1
condizionato; 7) la Corte di Cassazione, in parziale accoglimento del ricorso principale e in accoglimento del ricorso incidentale, con ordinanza n. 12731/21 del 13 maggio 2021, aveva dichiarato l'illegittimità della compensazione di crediti operata dalla Corte
d'Appello di Bologna, nonché l'illegittimità del recesso operato dalla Banca, rimettendo le parti avanti al Giudice a quo.
Il Giudice di prime cure, quindi, circoscritto l'oggetto del presente giudizio
(responsabilità del in proprio, quale Amministratore di Unicredit Banca, ex CP_1
art. 2395 c.c.; condanna dei convenuti in riassunzione, iure successionis, al risarcimento dei danni asseritamente sofferti dall'attrice in conseguenza della mancata cancellazione delle ipoteche come sopra iscritte a suo carico dal de cuius, nella suddetta veste, e a beneficio della Banca ingiungente), con la sentenza oggetto di impugnazione, rigettava le domande attoree, rilevando il difetto di legittimazione passiva in capo ai convenuti in riassunzione, atteso che, da un lato, quest'ultimi non avevano acquisito la qualità di eredi dell'originario convenuto in ragione della mancata accettazione dell'eredità paterna e per avere rinunciato all'azione di riduzione testamentaria a fronte delle disposizioni date dal de cuius a favore esclusivo della loro madre, e, dall'altro, che l'attrice non aveva offerto sufficienti elementi di valutazione comprovanti l'accettazione dell'eredità materna, omettendo altresì di esperire, in via di surrogazione, l'azione di riduzione testamentaria spettante ai figli del de cuius.
Nel merito, il primo Giudice, indipendentemente da ogni considerazione circa l'asserita formazione di giudicato sulla questione dell'illegittimità del recesso operato dalla
Banca, rigettava, comunque, la domanda risarcitoria, ex art. 2395 c.c., escludendo il nesso di causalità tra il danno lamentato dall'attrice al proprio patrimonio personale e le condotte ascritte all'allora amministratore della Banca costituenti non un fatto proprio di gestione, bensì attività compiute dalla società.
Rilevava, infine, come la stessa benchè ne avesse facoltà, non avesse attivato Pt_1
l'iter per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, evidenziando, a quest'ultimo pagina 4 di 12 riguardo, come, pur ritenendo illegittima la compensazione dei reciproci crediti, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, fosse stato, in ogni caso, riconosciuto in favore della Banca ingiungente un credito verso la società garantita dalla di oltre 270 mila euro, di per sé, legittimante la persistenza delle iscrizioni Pt_1
ipotecarie per cui è causa.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, LV, e CP_1 Parte_2
quali eredi di proponendo appello avverso la Parte_3 Controparte_3
suddetta sentenza.
In particolare, l'appellante ha svolto i seguenti motivi di gravame: 1) omesso esame di un punto decisivo della controversia – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 478
c.c.; 2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2395 c.c. – violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. con riferimento alla omessa valutazione delle prove documentali fornite ai fini della dimostrazione di un danno diretto in capo al terzo Pt_1
e della esistenza del nesso causale tra il danno e il comportamento di CP_1
L'appellante ha, quindi, testualmente concluso, chiedendo “in via principale e nel merito: - accertare e dichiarare la responsabilità prevista e disciplinata dall'art. 2395 c.c. in capo al Dr. quale amministratore e Presidente del C.d.A. di Controparte_3
Unicredit Banca D'Impresa S.p.A. ed oggi, a seguito del suo decesso, agli eredi suoi e della moglie , nelle persone dei figli CP_6 Controparte_1 Controparte_2
e in relazione al danno diretto subito dall'attrice Parte_2 Parte_3
a causa della colposa mancata cancellazione da parte di Unicredit Banca Parte_1
d'Impresa S.p.A. delle iscrizioni ipotecarie effettuate sugli immobili dell'attrice, catastalmente individuati come in atti, danno ammontante complessivamente ad €
1.197.975,43 a titolo di danno patrimoniale diretto per i motivi espressi in narrativa oltre alle spese dei di lei consulenti da liquidarsi in via equitativa in almeno € 100.000,00 ed alle spese giudiziali e di iscrizione ipotecaria addebitate, come detto in narrativa, alla dalla in ragione di € 3.156,00; - conseguentemente, condannare il Pt_1 CP_7
predetto Dr. ed oggi, a seguito del suo decesso, gli eredi suoi e della Controparte_3
pagina 5 di 12 moglie nelle persone dei figli CP_6 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e a pagare a favore dell'attrice il
[...] Parte_3 Parte_1 complessivo importo di € 1.301.131,43 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2395 c.c. o quel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare la responsabilità in capo al Dr. quale amministratore e Presidente del Controparte_3
C.d.A. di Unicredit Banca D'Impresa S.p.A., ed oggi, a seguito del suo decesso, agli eredi suoi e della moglie nelle persone dei figli CP_6 Controparte_1 [...]
e in relazione al danno esistenziale CP_2 Parte_2 Parte_3 subito dall'attrice a causa della iscrizione e della conseguente mancata Parte_1 cancellazione da parte di Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. delle ipoteche sugli immobili dell'attrice, catastalmente individuati come in atti, danno da liquidarsi in via equitativa e comunque in un importo non inferiore ad € 300.000,00 o in quel diverso importo ritenuto di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo;
- conseguentemente, condannare il predetto Dr.
[...]
ed oggi, a seguito del suo decesso, gli eredi suoi e della moglie , CP_3 CP_6
nelle persone dei figli e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
al risarcimento in favore dell'attrice del danno esistenziale da Parte_3 Parte_1 lei subito da liquidarsi in via equitativa e comunque in un importo non inferiore ad €
300.000,00 o in quel diverso importo ritenuto di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero che”: 1) la concessionaria d'automobili V.A.R. Auto di Imola si è rifiutata di concedere un finanziamento all'attrice per l'acquisto di una autovettura a causa della segnalazione a Parte_1 nome dell'esistenza delle ipoteche di Unicredit presso la Centrale Rischi della Pt_1
Banca d'Italia; 2) il teste ha portato personalmente assegno per € 25.000,00, emesso da presso la sede della V.A.R. Auto di Imola quale pagamento del prezzo Parte_1
della vettura acquistata da essa presso tale concessionaria;
3) la , Pt_1 CP_8
Concessionaria Mercedes di Bologna, si è rifiutata di concedere un finanziamento all'attrice per l'acquisto di una autovettura Mercedes Classe A a causa Parte_1
pagina 6 di 12 della segnalazione a nome dell'esistenza delle ipoteche di Unicredit presso la Pt_1
Centrale Rischi della Banca d'Italia; 4) la Cassa di Risparmio di Cento, a seguito della segnalazione a nome dell'esistenza delle ipoteche di Unicredit presso la Centrale Pt_1
Rischi della Banca d'Italia, ha imposto il rientro dell'esposizione debitoria della predetta nei limiti del fido accordato e ha, successivamente, preteso dalla l'estinzione del Pt_1
conto corrente;
5) in occasione di un incontro tenutosi presso lo Studio legale Mancini il teste ha fatto presente alla la difficoltà di ottenere un mutuo a causa della Pt_1 segnalazione dell'esistenza delle ipoteche di cui è causa presso la Centrali Rischi della
Banca d'Italia; 6) in occasione di un incontro tenutosi presso la Banca Popolare dell'Emilia, Filiale Piazza di Porta S. Mamolo, il teste ha fatto presente alla Pt_1 dell'impossibilità di concedere un mutuo a causa della segnalazione dell'esistenza delle ipoteche di cui è causa presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, LV, e Parte_2 Parte_3
nella suddetta qualità, si sono costituiti in giudizio, e, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di appello ex adverso dedotti, hanno concluso chiedendo “In via pregiudiziale: - dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'appello avversario e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
2221/2022 emessa dal Tribunale di Bologna e pubblicata il 06.09.2022; Nel merito, in via principale: - respingersi, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'appello promosso dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 2221/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Bologna e pubblicata il 06.09.2022 e, per l'effetto, confermare integralmente la stessa, per tutti i motivi riportati;
In ogni caso: - con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia dell'appellata Controparte_1 all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 19 giugno
2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 7 di 12 - Omesso esame di un punto decisivo della controversia – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 478 c.c.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneo mancato riconoscimento della qualità di eredi in capo ai figli dell'originario convenuto ricorrendo, a Controparte_3
suo dire, una fattispecie di accettazione, quantomeno implicita/tacita, dell'eredità.
Come noto, ai sensi dell'art. 478 c.c., si configura un'ipotesi di accettazione “presunta” dell'eredità quando alla rinunzia all'eredità segua un corrispettivo.
Nel caso di specie, , moglie di e madre degli odierni appellati in CP_6 CP_1
riassunzione, ha accettato l'eredità del defunto marito e ha donato ai figli il compendio ereditario attivo che, nella prospettazione dell'appellante, integrerebbe il corrispettivo richiesto ai fini della suddetta accettazione presunta ex art. 478 c.c.
A fronte del superiore assunto, i convenuti in riassunzione, costituendosi in giudizio, hanno recisamente escluso di aver mai assunto la qualità di eredi, non essendo mai stati gli stessi chiamati all'eredità dalle disposizioni testamentarie del padre.
Il motivo di appello in esame è infondato.
Come risulta dal testamento olografo del 2 dicembre 2007, ha istituito Controparte_3
unica erede universale la moglie , escludendo dalla delazione i figli CP_6 Pt_3
LV e CP_1 Parte_2
L'accettazione dell'eredità – sia essa espressa o implicita - presuppone la delazione, che nel caso di specie non è mai avvenuta, sicchè, in difetto di tale indefettibile presupposto soggettivo, nella fattispecie in commento, non è fondatamente ravvisabile alcuna delle ipotesi di accettazione implicita dell'eredità previste dal legislatore, neppure quella di cui al sopra prospettato schema del pagamento di un presunto corrispettivo a fronte della rinuncia all'eredità.
Pertanto, ai figli va attribuita la qualifica di legittimari pretermessi, e, in tale veste, essi avrebbero al più potuto proporre l'azione di riduzione rispetto alle disposizioni testamentarie lesive della loro quota di legittima.
Infatti, esercitando l'azione di cui all'art. 557 c.c., il legittimario pretermesso reclama una quota (c.d. legittima) di eredità e, con essa, la qualità di erede.
pagina 8 di 12 Secondo la giurisprudenza di legittimità, il legittimario totalmente pretermesso è colui che non figura fra i chiamati all'eredità ed acquisisce la qualità di erede non con l'accettazione, come avviene per gli altri beneficiari della delazione ereditaria, ma con l'esercizio vittorioso dell'azione di riduzione per lesione di legittima (v. ad es., Cass.
Civ., n. 2914/2020).
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, per negare fondatezza alla sua domanda, si è fatto riferimento alla mancata proposizione da parte dell'odierna appellante, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione spettante, come detto, ai figli pretermessi, senza tenere però conto del fatto che il presupposto di una siffatta azione surrogatoria, costituito dall'inerzia dei suoi diretti titolari, nel caso di specie, non sarebbe sussistente, atteso che i figli del de cuius hanno espressamente rinunciato all'azione di cui all'art. 557 c.c., impedendone così l'esercizio in via di surroga.
Anche sotto questo profilo, il gravame è privo di pregio, dato che la giurisprudenza ha chiarito che l'azione surrogatoria non è esperibile nei soli casi di totale inerzia del debitore, ma anche quando quest'ultimo non esplichi nella tutela dei suoi diritti la necessaria diligenza, ricomprendendo nel concetto di trascuratezza ogni deficienza rispetto a ciò che il debitore avrebbe potuto fare per perseguire correttamente e proficuamente le proprie ragioni (Cass. Civ., n. 23/2025).
Pertanto, era nelle facoltà della proporre, in via surrogatoria, l'azione di riduzione Pt_1
contro le disposizioni testamentarie lesive della legittima degli odierni appellati.
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2395 c.c. – violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. con riferimento alla omessa valutazione delle prove documentali fornite ai fini della dimostrazione di un danno diretto in capo al terzo e della esistenza del nesso causale tra il danno ed il Pt_1
comportamento del CP_1
Con il secondo motivo, la lamenta il mancato accertamento della responsabilità, Pt_1
ex art. 2395 c.c., in capo all'originario convenuto che, in qualità di Controparte_3
pagina 9 di 12 Presidente del c.d.a. di Unicredit, sarebbe rimasto inerte dinanzi alle richieste da lei avanzate, di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie in precedenza indicate, pregiudicando così, colposamente, l'attività della società Nova Rigenerazione s.r.l., di cui la stessa era socia in quanto titolare di quota pari al 90% del capitale sociale, Pt_1
costituente la sua unica fonte di reddito.
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Come noto, l'art. 2395 c.c. riconosce il diritto al risarcimento del danno in favore del socio e del terzo per le conseguenze direttamente conseguenti al compimento degli atti colposi e dolosi da parte degli amministratori.
In particolare, il danno risarcibile dall'amministratore per il titolo sopra precisato è quello causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla sua condotta dolosa o colposa.
Nel caso di specie, però, deve rilevarsi come, sulla scorta delle allegazioni e deduzioni, in fatto e diritto, svolte in atti, la lamenti che l'inerzia dell'amministratore Pt_1
avrebbe paralizzato inesorabilmente (e, quindi, direttamente) l'attività di Nova
Rigenerazione s.r.l., determinando, in tal modo, ma solo di riflesso, un danno al suo patrimonio.
Tuttavia, come in precedenza esposto, l'azione individuale del socio o del terzo nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca, come nel caso de quo, solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 del c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato
"direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società che, peraltro, è, nel caso di specie, un soggetto terzo ed estraneo ai rapporti obbligatori e di garanzia oggetto del presente giudizio.
Inoltre, deve evidenziarsi che, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure,
l'amministratore risponde del danno conseguente ad atti illeciti compiuti nell'esercizio delle funzioni sue proprie e tipiche ovvero gestorie, mentre non è responsabile, se non pagina 10 di 12 verso la società medesima, per gli atti gestori che, per il necessario tramite dell'amministratore, sono compiuti a nome della società.
Nel caso di specie, è evidente che la richiesta di decreto ingiuntivo, l'iscrizione delle ipoteche giudiziali in forza del suddetto provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo, nonché la mancata cancellazione delle medesime, non costituiscono atti gestori tipici dell'amministratore, e men che meno del Presidente del C.d.A., bensì esclusivamente atti della società, e dunque di UNICREDIT”.
Ne consegue il difetto di nesso eziologico fra il danno asseritamente patito dalla Pt_1
ed il denunciato illecito dell'amministratore convenuto.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appellata sentenza deve essere integralmente confermata, ovviamente, anche in punto di spese processuali di primo grado in difetto di specifico e rituale appello incidentale.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico di parte appellante.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico dell'appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1
sentenza n. 2221/2022, resa dal Tribunale di Bologna in data 2.8.2022.
CONDANNA
l'appellante al rimborso, in favore degli appellati, in solido tra loro, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 17.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge. pagina 11 di 12 DICHIARA
l'appellante tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 4 marzo 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa LV Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1668/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANCINI LUCIANO e dell'avv. MANCINI UMBERTO, elettivamente domiciliato in
Bologna, VIA BARBERIA N. 11, presso il difensore avv. MANCINI LUCIANO.
APPELLANTE contro
C.F. ). Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 12 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
FORMARO ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 8 40121
BOLOGNA presso il difensore avv. FORMARO ANTONIO.
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'avv. FORMARO ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 8
40121 BOLOGNA presso il difensore avv. FORMARO ANTONIO.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._5
FORMARO ANTONIO elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 8 40121
BOLOGNA presso il difensore avv. FORMARO ANTONIO.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., depositate, rispettivamente, in data 23 e 28 ottobre 2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, avanti Parte_1
al Tribunale di Bologna, chiedendo, previa declaratoria della Controparte_3
responsabilità del convenuto, ai sensi dell'art. 2395 c.c., quale amministratore e
Presidente del c.d.a. di Unicredit Banca d'Impresa s.p.a., la condanna del al CP_1
risarcimento del danno, quantificato in € 1.197.975,43, dalla stessa asseritamente sofferto in conseguenza della omessa cancellazione delle ipoteche iscritte a suo carico e a beneficio del menzionato istituto di credito.
Si costituiva in giudizio il convenuto e, contestando la fondatezza di quanto dedotto dall'attrice, inter alia, per insussistenza del nesso causale tra le condotte a lui ascritte ed il danno pretesamente sofferto dalla chiedeva il rigetto delle domande ex adverso Pt_1
formulate.
pagina 2 di 12 Nel corso del giudizio, veniva, preliminarmente, disposta la sospensione della causa in attesa del passaggio in giudicato della sentenza a definizione del connesso procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo separatamente radicato dalla nei confronti di Pt_1
Unicredit e, successivamente, ne veniva disposta l'interruzione per sopravvenuto decesso del convenuto.
Successivamente, nella causa ritualmente riassunta dalla nei confronti degli eredi Pt_1 del convenuto, quest'ultimi si costituivano in giudizio, eccependo, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, per non avere mai accettato l'eredità del padre e nemmeno quella della madre.
Con sentenza n. 2221/2022, resa in data 2 agosto 2022, il Tribunale di Bologna rigettava le domande formulate dalla disponendo tra le parti l'integrale compensazione Pt_1
delle spese di lite.
In particolare, il Giudice di primo grado, esponeva che : 1) nel gennaio 2006, Pt_1
aveva separatamente promosso il giudizio n. 2842/2006 RG, di opposizione
[...]
avverso il decreto provvisoriamente esecutivo con cui il Tribunale di Bologna le aveva ingiunto, quale fideiussore della società Printer Tape s.r.l. (poi fallita), unitamente alla menzionata debitrice principale e agli altri cofideiussori, il pagamento, in favore dell'ingiungente Unicredit Banca, della somma di 387.342,67 euro, a titolo di saldo passivo dei rapporti bancari inter partes meglio descritti in atti;
2) quest'ultima, in virtù del suddetto provvedimento monitorio, aveva iscritto ipoteca giudiziale per € 440.000,00 su due immobili di proprietà dell'attrice; 3) il Tribunale di Bologna, all'esito del suddetto giudizio di opposizione, aveva disposto la revoca del decreto ingiuntivo, condannando la per la predetta causale, al pagamento della minor somma di € Pt_1
274.591,43; 4) avverso la suddetta sentenza di condanna, la aveva proposto Pt_1
appello e nel corso del relativo giudizio era intervenuta, ex art. 111 c.p.c., la società
quale mandataria di , in veste di cessionaria del diritto di CP_4 Controparte_5
credito controverso;
5) l'adìta Corte d'Appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'impugnazione, previa compensazione del credito azionato dalla Banca con il controcredito vantato, in forza di altro rapporto negoziale, dalla società Printer Tape, pagina 3 di 12 aveva condannato l'appellante al pagamento della somma ulteriormente ridotta di €
10.677,93; 6) avverso tale pronuncia, aveva proposto ricorso per Parte_4
Cassazione e la aveva, a sua volta, svolto controricorso e ricorso incidentale Pt_1
condizionato; 7) la Corte di Cassazione, in parziale accoglimento del ricorso principale e in accoglimento del ricorso incidentale, con ordinanza n. 12731/21 del 13 maggio 2021, aveva dichiarato l'illegittimità della compensazione di crediti operata dalla Corte
d'Appello di Bologna, nonché l'illegittimità del recesso operato dalla Banca, rimettendo le parti avanti al Giudice a quo.
Il Giudice di prime cure, quindi, circoscritto l'oggetto del presente giudizio
(responsabilità del in proprio, quale Amministratore di Unicredit Banca, ex CP_1
art. 2395 c.c.; condanna dei convenuti in riassunzione, iure successionis, al risarcimento dei danni asseritamente sofferti dall'attrice in conseguenza della mancata cancellazione delle ipoteche come sopra iscritte a suo carico dal de cuius, nella suddetta veste, e a beneficio della Banca ingiungente), con la sentenza oggetto di impugnazione, rigettava le domande attoree, rilevando il difetto di legittimazione passiva in capo ai convenuti in riassunzione, atteso che, da un lato, quest'ultimi non avevano acquisito la qualità di eredi dell'originario convenuto in ragione della mancata accettazione dell'eredità paterna e per avere rinunciato all'azione di riduzione testamentaria a fronte delle disposizioni date dal de cuius a favore esclusivo della loro madre, e, dall'altro, che l'attrice non aveva offerto sufficienti elementi di valutazione comprovanti l'accettazione dell'eredità materna, omettendo altresì di esperire, in via di surrogazione, l'azione di riduzione testamentaria spettante ai figli del de cuius.
Nel merito, il primo Giudice, indipendentemente da ogni considerazione circa l'asserita formazione di giudicato sulla questione dell'illegittimità del recesso operato dalla
Banca, rigettava, comunque, la domanda risarcitoria, ex art. 2395 c.c., escludendo il nesso di causalità tra il danno lamentato dall'attrice al proprio patrimonio personale e le condotte ascritte all'allora amministratore della Banca costituenti non un fatto proprio di gestione, bensì attività compiute dalla società.
Rilevava, infine, come la stessa benchè ne avesse facoltà, non avesse attivato Pt_1
l'iter per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, evidenziando, a quest'ultimo pagina 4 di 12 riguardo, come, pur ritenendo illegittima la compensazione dei reciproci crediti, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, fosse stato, in ogni caso, riconosciuto in favore della Banca ingiungente un credito verso la società garantita dalla di oltre 270 mila euro, di per sé, legittimante la persistenza delle iscrizioni Pt_1
ipotecarie per cui è causa.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, LV, e CP_1 Parte_2
quali eredi di proponendo appello avverso la Parte_3 Controparte_3
suddetta sentenza.
In particolare, l'appellante ha svolto i seguenti motivi di gravame: 1) omesso esame di un punto decisivo della controversia – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 478
c.c.; 2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2395 c.c. – violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. con riferimento alla omessa valutazione delle prove documentali fornite ai fini della dimostrazione di un danno diretto in capo al terzo Pt_1
e della esistenza del nesso causale tra il danno e il comportamento di CP_1
L'appellante ha, quindi, testualmente concluso, chiedendo “in via principale e nel merito: - accertare e dichiarare la responsabilità prevista e disciplinata dall'art. 2395 c.c. in capo al Dr. quale amministratore e Presidente del C.d.A. di Controparte_3
Unicredit Banca D'Impresa S.p.A. ed oggi, a seguito del suo decesso, agli eredi suoi e della moglie , nelle persone dei figli CP_6 Controparte_1 Controparte_2
e in relazione al danno diretto subito dall'attrice Parte_2 Parte_3
a causa della colposa mancata cancellazione da parte di Unicredit Banca Parte_1
d'Impresa S.p.A. delle iscrizioni ipotecarie effettuate sugli immobili dell'attrice, catastalmente individuati come in atti, danno ammontante complessivamente ad €
1.197.975,43 a titolo di danno patrimoniale diretto per i motivi espressi in narrativa oltre alle spese dei di lei consulenti da liquidarsi in via equitativa in almeno € 100.000,00 ed alle spese giudiziali e di iscrizione ipotecaria addebitate, come detto in narrativa, alla dalla in ragione di € 3.156,00; - conseguentemente, condannare il Pt_1 CP_7
predetto Dr. ed oggi, a seguito del suo decesso, gli eredi suoi e della Controparte_3
pagina 5 di 12 moglie nelle persone dei figli CP_6 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e a pagare a favore dell'attrice il
[...] Parte_3 Parte_1 complessivo importo di € 1.301.131,43 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2395 c.c. o quel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare la responsabilità in capo al Dr. quale amministratore e Presidente del Controparte_3
C.d.A. di Unicredit Banca D'Impresa S.p.A., ed oggi, a seguito del suo decesso, agli eredi suoi e della moglie nelle persone dei figli CP_6 Controparte_1 [...]
e in relazione al danno esistenziale CP_2 Parte_2 Parte_3 subito dall'attrice a causa della iscrizione e della conseguente mancata Parte_1 cancellazione da parte di Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. delle ipoteche sugli immobili dell'attrice, catastalmente individuati come in atti, danno da liquidarsi in via equitativa e comunque in un importo non inferiore ad € 300.000,00 o in quel diverso importo ritenuto di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo;
- conseguentemente, condannare il predetto Dr.
[...]
ed oggi, a seguito del suo decesso, gli eredi suoi e della moglie , CP_3 CP_6
nelle persone dei figli e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
al risarcimento in favore dell'attrice del danno esistenziale da Parte_3 Parte_1 lei subito da liquidarsi in via equitativa e comunque in un importo non inferiore ad €
300.000,00 o in quel diverso importo ritenuto di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero che”: 1) la concessionaria d'automobili V.A.R. Auto di Imola si è rifiutata di concedere un finanziamento all'attrice per l'acquisto di una autovettura a causa della segnalazione a Parte_1 nome dell'esistenza delle ipoteche di Unicredit presso la Centrale Rischi della Pt_1
Banca d'Italia; 2) il teste ha portato personalmente assegno per € 25.000,00, emesso da presso la sede della V.A.R. Auto di Imola quale pagamento del prezzo Parte_1
della vettura acquistata da essa presso tale concessionaria;
3) la , Pt_1 CP_8
Concessionaria Mercedes di Bologna, si è rifiutata di concedere un finanziamento all'attrice per l'acquisto di una autovettura Mercedes Classe A a causa Parte_1
pagina 6 di 12 della segnalazione a nome dell'esistenza delle ipoteche di Unicredit presso la Pt_1
Centrale Rischi della Banca d'Italia; 4) la Cassa di Risparmio di Cento, a seguito della segnalazione a nome dell'esistenza delle ipoteche di Unicredit presso la Centrale Pt_1
Rischi della Banca d'Italia, ha imposto il rientro dell'esposizione debitoria della predetta nei limiti del fido accordato e ha, successivamente, preteso dalla l'estinzione del Pt_1
conto corrente;
5) in occasione di un incontro tenutosi presso lo Studio legale Mancini il teste ha fatto presente alla la difficoltà di ottenere un mutuo a causa della Pt_1 segnalazione dell'esistenza delle ipoteche di cui è causa presso la Centrali Rischi della
Banca d'Italia; 6) in occasione di un incontro tenutosi presso la Banca Popolare dell'Emilia, Filiale Piazza di Porta S. Mamolo, il teste ha fatto presente alla Pt_1 dell'impossibilità di concedere un mutuo a causa della segnalazione dell'esistenza delle ipoteche di cui è causa presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, LV, e Parte_2 Parte_3
nella suddetta qualità, si sono costituiti in giudizio, e, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di appello ex adverso dedotti, hanno concluso chiedendo “In via pregiudiziale: - dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'appello avversario e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
2221/2022 emessa dal Tribunale di Bologna e pubblicata il 06.09.2022; Nel merito, in via principale: - respingersi, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'appello promosso dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 2221/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Bologna e pubblicata il 06.09.2022 e, per l'effetto, confermare integralmente la stessa, per tutti i motivi riportati;
In ogni caso: - con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia dell'appellata Controparte_1 all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 19 giugno
2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 7 di 12 - Omesso esame di un punto decisivo della controversia – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 478 c.c.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneo mancato riconoscimento della qualità di eredi in capo ai figli dell'originario convenuto ricorrendo, a Controparte_3
suo dire, una fattispecie di accettazione, quantomeno implicita/tacita, dell'eredità.
Come noto, ai sensi dell'art. 478 c.c., si configura un'ipotesi di accettazione “presunta” dell'eredità quando alla rinunzia all'eredità segua un corrispettivo.
Nel caso di specie, , moglie di e madre degli odierni appellati in CP_6 CP_1
riassunzione, ha accettato l'eredità del defunto marito e ha donato ai figli il compendio ereditario attivo che, nella prospettazione dell'appellante, integrerebbe il corrispettivo richiesto ai fini della suddetta accettazione presunta ex art. 478 c.c.
A fronte del superiore assunto, i convenuti in riassunzione, costituendosi in giudizio, hanno recisamente escluso di aver mai assunto la qualità di eredi, non essendo mai stati gli stessi chiamati all'eredità dalle disposizioni testamentarie del padre.
Il motivo di appello in esame è infondato.
Come risulta dal testamento olografo del 2 dicembre 2007, ha istituito Controparte_3
unica erede universale la moglie , escludendo dalla delazione i figli CP_6 Pt_3
LV e CP_1 Parte_2
L'accettazione dell'eredità – sia essa espressa o implicita - presuppone la delazione, che nel caso di specie non è mai avvenuta, sicchè, in difetto di tale indefettibile presupposto soggettivo, nella fattispecie in commento, non è fondatamente ravvisabile alcuna delle ipotesi di accettazione implicita dell'eredità previste dal legislatore, neppure quella di cui al sopra prospettato schema del pagamento di un presunto corrispettivo a fronte della rinuncia all'eredità.
Pertanto, ai figli va attribuita la qualifica di legittimari pretermessi, e, in tale veste, essi avrebbero al più potuto proporre l'azione di riduzione rispetto alle disposizioni testamentarie lesive della loro quota di legittima.
Infatti, esercitando l'azione di cui all'art. 557 c.c., il legittimario pretermesso reclama una quota (c.d. legittima) di eredità e, con essa, la qualità di erede.
pagina 8 di 12 Secondo la giurisprudenza di legittimità, il legittimario totalmente pretermesso è colui che non figura fra i chiamati all'eredità ed acquisisce la qualità di erede non con l'accettazione, come avviene per gli altri beneficiari della delazione ereditaria, ma con l'esercizio vittorioso dell'azione di riduzione per lesione di legittima (v. ad es., Cass.
Civ., n. 2914/2020).
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, per negare fondatezza alla sua domanda, si è fatto riferimento alla mancata proposizione da parte dell'odierna appellante, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione spettante, come detto, ai figli pretermessi, senza tenere però conto del fatto che il presupposto di una siffatta azione surrogatoria, costituito dall'inerzia dei suoi diretti titolari, nel caso di specie, non sarebbe sussistente, atteso che i figli del de cuius hanno espressamente rinunciato all'azione di cui all'art. 557 c.c., impedendone così l'esercizio in via di surroga.
Anche sotto questo profilo, il gravame è privo di pregio, dato che la giurisprudenza ha chiarito che l'azione surrogatoria non è esperibile nei soli casi di totale inerzia del debitore, ma anche quando quest'ultimo non esplichi nella tutela dei suoi diritti la necessaria diligenza, ricomprendendo nel concetto di trascuratezza ogni deficienza rispetto a ciò che il debitore avrebbe potuto fare per perseguire correttamente e proficuamente le proprie ragioni (Cass. Civ., n. 23/2025).
Pertanto, era nelle facoltà della proporre, in via surrogatoria, l'azione di riduzione Pt_1
contro le disposizioni testamentarie lesive della legittima degli odierni appellati.
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2395 c.c. – violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. con riferimento alla omessa valutazione delle prove documentali fornite ai fini della dimostrazione di un danno diretto in capo al terzo e della esistenza del nesso causale tra il danno ed il Pt_1
comportamento del CP_1
Con il secondo motivo, la lamenta il mancato accertamento della responsabilità, Pt_1
ex art. 2395 c.c., in capo all'originario convenuto che, in qualità di Controparte_3
pagina 9 di 12 Presidente del c.d.a. di Unicredit, sarebbe rimasto inerte dinanzi alle richieste da lei avanzate, di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie in precedenza indicate, pregiudicando così, colposamente, l'attività della società Nova Rigenerazione s.r.l., di cui la stessa era socia in quanto titolare di quota pari al 90% del capitale sociale, Pt_1
costituente la sua unica fonte di reddito.
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Come noto, l'art. 2395 c.c. riconosce il diritto al risarcimento del danno in favore del socio e del terzo per le conseguenze direttamente conseguenti al compimento degli atti colposi e dolosi da parte degli amministratori.
In particolare, il danno risarcibile dall'amministratore per il titolo sopra precisato è quello causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla sua condotta dolosa o colposa.
Nel caso di specie, però, deve rilevarsi come, sulla scorta delle allegazioni e deduzioni, in fatto e diritto, svolte in atti, la lamenti che l'inerzia dell'amministratore Pt_1
avrebbe paralizzato inesorabilmente (e, quindi, direttamente) l'attività di Nova
Rigenerazione s.r.l., determinando, in tal modo, ma solo di riflesso, un danno al suo patrimonio.
Tuttavia, come in precedenza esposto, l'azione individuale del socio o del terzo nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca, come nel caso de quo, solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 del c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato
"direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società che, peraltro, è, nel caso di specie, un soggetto terzo ed estraneo ai rapporti obbligatori e di garanzia oggetto del presente giudizio.
Inoltre, deve evidenziarsi che, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure,
l'amministratore risponde del danno conseguente ad atti illeciti compiuti nell'esercizio delle funzioni sue proprie e tipiche ovvero gestorie, mentre non è responsabile, se non pagina 10 di 12 verso la società medesima, per gli atti gestori che, per il necessario tramite dell'amministratore, sono compiuti a nome della società.
Nel caso di specie, è evidente che la richiesta di decreto ingiuntivo, l'iscrizione delle ipoteche giudiziali in forza del suddetto provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo, nonché la mancata cancellazione delle medesime, non costituiscono atti gestori tipici dell'amministratore, e men che meno del Presidente del C.d.A., bensì esclusivamente atti della società, e dunque di UNICREDIT”.
Ne consegue il difetto di nesso eziologico fra il danno asseritamente patito dalla Pt_1
ed il denunciato illecito dell'amministratore convenuto.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appellata sentenza deve essere integralmente confermata, ovviamente, anche in punto di spese processuali di primo grado in difetto di specifico e rituale appello incidentale.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico di parte appellante.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico dell'appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1
sentenza n. 2221/2022, resa dal Tribunale di Bologna in data 2.8.2022.
CONDANNA
l'appellante al rimborso, in favore degli appellati, in solido tra loro, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 17.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge. pagina 11 di 12 DICHIARA
l'appellante tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 4 marzo 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 12 di 12