TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 741/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 741/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. FONTANA ANTONELLA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi n. cronol. 4103/2022 del
30/11/2022 omologato con decreto n. cronol. 4244/2022, emesso dal Tribunale di
Modena in data 07/12/2022 nell'ambito del procedimento 5400/2022 R.G
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 3 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) L'abitazione coniugale posta in San Prospero (MO), Via Marconi n. 7, di proprietà del SI. , unitamente ai mobili, agli arredi ed alle Parte_1 suppellettili ivi contenute rimane assegnata al medesimo, che continuerà ad abitarvi. La SI.ra trasferirà altrove la propria residenza, ove Parte_2 riterrà più opportuno.
2) I coniugi dichiarano di godere entrambi di occupazione lavorativa e di essere economicamente autosufficienti, nonché di percepire entrambi da Inps l'assegno sociale e l'indennità di comunicazione, di non avere reciproche pretese di mantenimento e di avere già definito ogni loro rapporto di natura economica e/o patrimoniale;
pertanto si danno reciprocamente atto di nulla avere a pretendere
l'uno dall'altro.
3) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono sin d'ora l'assenso per ottenere il rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'espatrio.
4) Le spese per l'assistenza legale della presente procedura saranno sopportate dai coniugi in ragione della metà ciascuno.”
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51
pagina 2 di 3 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SAN PROSPERO il 30/10/2021 fra nato a [...] Parte_1 il 19/11/1975 e , nata ad [...] il [...] alle Parte_2 condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN PROSPERO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2021 Atto n. 16 Parte I;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21/5/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 741/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. FONTANA ANTONELLA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi n. cronol. 4103/2022 del
30/11/2022 omologato con decreto n. cronol. 4244/2022, emesso dal Tribunale di
Modena in data 07/12/2022 nell'ambito del procedimento 5400/2022 R.G
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 3 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) L'abitazione coniugale posta in San Prospero (MO), Via Marconi n. 7, di proprietà del SI. , unitamente ai mobili, agli arredi ed alle Parte_1 suppellettili ivi contenute rimane assegnata al medesimo, che continuerà ad abitarvi. La SI.ra trasferirà altrove la propria residenza, ove Parte_2 riterrà più opportuno.
2) I coniugi dichiarano di godere entrambi di occupazione lavorativa e di essere economicamente autosufficienti, nonché di percepire entrambi da Inps l'assegno sociale e l'indennità di comunicazione, di non avere reciproche pretese di mantenimento e di avere già definito ogni loro rapporto di natura economica e/o patrimoniale;
pertanto si danno reciprocamente atto di nulla avere a pretendere
l'uno dall'altro.
3) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono sin d'ora l'assenso per ottenere il rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'espatrio.
4) Le spese per l'assistenza legale della presente procedura saranno sopportate dai coniugi in ragione della metà ciascuno.”
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51
pagina 2 di 3 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SAN PROSPERO il 30/10/2021 fra nato a [...] Parte_1 il 19/11/1975 e , nata ad [...] il [...] alle Parte_2 condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN PROSPERO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2021 Atto n. 16 Parte I;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21/5/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3