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Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2023, n. 3267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3267 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL OR EL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/08/2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 3267 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 30/11/2022 RITENUTO IN FArra 1. Con ordinanza del 02/08/2022, il Tribunale di Catania rigettava l'istanza di riesame proposta, nell'interesse di IL OR EL avverso l'ordinanza resa in data 11/7/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 6 dell'imputazione provvisoria) e 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo 7 dell'imputazione provvisoria). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IL OR EL, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 297, comma 3, cod.proc.pen. Argomenta che gli effetti della misura cautelare andavano retrodatati alla data di esecuzione di altra e precedente misura a carico dello IL (emessa nel proc.pen. 12167/2017 e n. 7514/2018) e, cioè, alla data del 04.05.2021, in quanto i fatti oggetto delle due ordinanze cautelari erano avvinti da connessione qualificata ex art. 12 lett. b) e c) cod.proc.pen.; inoltre, le condotte contestate allo IL nella ordinanza impugnata erano già desumibili dal materiale indiziario in possesso dell'Ufficio di Procura alla data fissata per l'udienza preliminare relativa al primo procedimento e, cioè, alla data del 11.11.2021, in quanto si trattava di intercettazioni che coprivano un arco temporale intercorrente dal 11.12.2018 all'11.05.2019. Il Tribunale aveva disatteso la deduzione difensiva ex art. 297, comma 3, cod.proc.pen. con motivazione erronea in diritto e palesemente illogica. Infatti, te due ordinanze riguardavano lo stesso titolo di reato (art 73 d.P.R. n. 309/1990) e due periodi di tempo sostanzialmente coevi e, del pari coeva, era la condotta associativa contestata;
il Tribunale non aveva considerato il dato temporale evidenziato e neppure che correi dello IL in entrambi i procedimenti erano OS EL e La LF EA e che i rapporti contestati erano con soggetti calabresi;
era, quindi, evidente che i fatti erano avvinti dal vincolo della continuazione, come evincibile dalla lettura delle due ordinanze cautelari. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso è infondato. 2. E' opportuno premette una disamina della norma dettata dall'art. 297 comma 3 cod. proc. pen., alla luce delle modifiche legislative e delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno interessato il testo normativo nonché delle decisioni della giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione della predetta norma. Con la norma in esame, disciplinante l'istituto cosiddetto della "contestazione a catena", il legislatore ha codificato la regula iuris, frutto dell'elaborazione giurisprudenziale formatasi sotto la vigenza del previgente codice di rito, con la quale si era stabilita una deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di durata massima della custodia in relazione a ciascun titolo cautelare, all'evidente fine di evitare il fenomeno della "diluizione" nel tempo della "carcerazione provvisoria", attuata mediante l'emissione, in momenti diversi, nei confronti della stessa persona di più provvedimenti coercitivi concernenti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero riguardanti fatti di reato diversi ma connessi tra loro. Nel suo testo originario l'art. 297 c.p.p., comma 3, (che riprendeva la disposizione da ultimo appositamente introdotta nel codice abrogato dalla L. n. 398 del 1984) stabiliva che la decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare applicata con un'ordinanza si sarebbe dovuta retrodatare al momento dell'esecuzione di altra precedente ordinanza cautelare, laddove i due provvedimenti avessero riguardato lo stesso fatto ovvero più fatti in concorso formale tra loro, oppure integranti ipotesi di aberratio delicti o di aberratio ictus plurioffensiva. Nella versione novellata nel 1995, da un lato è stato ristretto l'ambito applicativo della norma, con la previsione dell'operatività del meccanismo di retrodatazione esclusivamente con riferimento ai casi di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. b) (concorso formale e continuazione tra i reati) e c) limitatamente all'ipotesi di reati connessi per eseguire gli altri (connessione teleologia); dall'altro, introducendo una regola generale di retrodatazione "automatica" ("se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura... i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave"): automatismo, tuttavia, non applicabile laddove la seconda ordinanza cautelare veniva emessa dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza ("la disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma"). La portata •-• applicativa della disposizione in esame è stata, infine, ampliata per effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 297, comma 3, cod.pro.pen., nella parte in cui "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza"; ed ulteriormente precisata dalla sentenza n. 233 del 2011, con la quale la Consulta - "reagendo" ad un contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che aveva finito per diventare "diritto vivente" - ha dichiarato la illegittimità dello stesso art. 297, comma nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura. Nella cornice normativa così tratteggiata, seguendo il percorso argomentativo fissato dalle Sezioni Unite con due decisioni rispettivamente del 2005 e del 2006 (Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc. HU ed altri, Rv. 231057-8-9), con riguardo alla contestazione di reati diversi, variamente collegabili tra loro, è possibile - in linea schematica - riconoscere tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte regole operative. In tutti e tre i casi è, comunque, necessario, perché si possa parlare di "contestazione a catena" e perché possa eventualmente trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i delitti oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 31441 del 2012, Rv. 253237; Sez. 6, n. 15821, del 2014 Rv 259771). Il presupposto della anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione e la condotta di partecipazione si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza. La prima situazione è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti - reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologia (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell'art. 297 c.p.p., comma 3, che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di 4 durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima operi automaticamente e, dunque - impiegando le parole delle Sezioni unite di questa Corte - "indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure". Automatica retrodatazione della decorrenza dei termini che risponde all'esigenza "di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabili dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così C. Cost., 28 marzo 1996, n. 89), e che si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit). La seconda situazione rappresenta una variante della prima, presupponendo comunque l'accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate, ma è caratterizzata dall'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi presuppone, ovviamente, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma (come hanno chiarito le Sezioni unite nelle richiamate sentenze) è irrilevante che gli stessi siano "gemmazione" di un unico procedimento, vale a dire siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In siffatta diversa situazione si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297, comma 3 cod.proc.pen., sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza (Cass. n. 42442 del 2013 Rv. 257380, N. 50128 del 2013 Rv. 258500; N. 17918 del 2014 Rv. 259713). Infine, la terza situazione è quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologia) (per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice). Questa ipotesi, che in passato si riteneva pacificamente non riguardare l'art. 297, comma 3, cod.proc.pen., oggi rientra nel campo applicativo di tale disposizione codicistica per effetto della sentenza "manipolativa" della Consulta n. 408 del 2005. Ne consegue che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un 5 unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze". Il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come sottolineato dai Giudici delle leggi - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit;
conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Camello, Rv. 240099). Quindi, in tema di "contestazione a catena", quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero, sicché la regola della retrodatazione concerne normalmente misure adottate nello stesso procedimento e può applicarsi a misure disposte in un procedimento diverso solo nelle ipotesi testé indicate (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, HU, Rv. 231058). Va aggiunto che la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice "conoscenza" o "conoscibilità" di determinate evenienze fattuali. La desumibilità, per essere rilevante ai fini del meccanismo di cui all'art. 297, comma 3, cod.proc.pen, deve essere individuata nella condizione di conoscenza, i;
) -c o.t; da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sè una specifica "significanza processuale"; ciò che si verifica allorquando il pubblico ministero procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama indiziario, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari - alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare (Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, Di Paola, Rv. 253509; Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, Paladini, Rv. 255722, Sez 3 n. 18671 del 15.1.2015, Rv 263511). 3. Nella specie, il ricorrente ha evidenziato come in data 21/04/2021 fosse stata emessa nei suoi confronti una primigenia ordinanza di custodia cautelare in carcere dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in relazione al delitto di cui agli artt. 81, comma 2 e 110 cod.pen., 73 d.P:R. n. 309/1990 e art 416 bis 1 cod.pen. (capo 19) per fatti commessi in Catania, Paternò dal luglio 2018 al luglio 2019; successivamente, poi, in data 11.07.2020 veniva emessa nei suoi confronti una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in relazione al delitto di cui all'art. 74, commi 1,2,3 e 80 d.P.R. n. 309/1990 (capo 6) con condotta in Catania e Reggio Calabria dal gennaio 2019 in permanenza ed al delitto di cui agli artt. 81,110 cod.pen. e 73, comma 1,6 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1190, in Catania e Reggio Calabria dal gennaio 2019 al luglio 2019. Secondo la prospettazione del ricorrente già dalla lettura dei rispettivi capi di imputazione risultava ictu ocu/i come i fatti contestati alla IL in entrambi i procedimenti fossero avvinti da connessione qualificata ex art. 12 lett. b) e c) cod.proc.pen.; inoltre, in relazione al primo procedimento, rimarca il ricorrente, sia alla data fissata per l'udienza preliminare (11.11.2021), nel corso della quale veniva avanzata dallo IL richiesta di essere giudicato con il rito abbreviato, che già alla data della richiesta di rinvio a giudizio (16.07.2022), le condotte contestate nella ordinanza impugnata erano desumibili dagli elementi indiziari in possesso dell'Ufficio di Procura e, quindi, noti al momento dell'adozione del primo provvedimento cautelare. Risulta, pertanto, evidente che la fattispecie prospettata vada inquadrata nella seconda delle ipotesi summenzionate, rilevanti ai fini del disposto dell'art. 297, comma 3, cod.proc.pen. 4. Ciò posto, va osservato che le valutazioni del Tribunale di Catania, che ha ritenuto infondata l'istanza di riesame, oltre che rispettose degli orientamenti giurisprudenziali relativi al disposto di cui all'art. 297, comma 3, cod.proc.pen., 7 ot: risultano congruamente motivate, senza specifiche incoerenze od aporie logiche e contengono una valutazione esauriente ed aderente alle risultanze processuali. Il Collegio cautelare ha ritenuto elemento ostativo, dirimente ed assorbente di ogni ulteriore valutazione, l'insussistenza del necessario presupposto della connessione qualificata tra i fatti della prima ordinanza e quelli della seconda, ai sensi dell'art. 12, comma primo, lett b) e c), svolgendo una motivazione congrua, esaminando i contenuti delle vicende fattuali deducibili dai provvedimenti cautelari, al fine di compiere la concreta verifica del legame teleologico o della continuazione ed ha ritenuto non sussistente una connessione qualificata tra la condotta associativa contestata nel presente procedimento e le plurime condotte di acquisto di sostanze stupefacenti contestate nel primo titolo custodiale. In particolare, il Tribunale ha posto, in evidenza la eterogeneità dei fatti, la diversità, sia pure parziale del titolo di reato, la diversità dei luoghi di commissione dei reati e la coincidenza solo parziale dei soggetti coinvolti;
sulla base di tali risultanze, complessivamente valutate, ha escluso il nesso della continuazione tra i reati oggetto delle due diverse ordinanze (pag 6 e 7 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di una valutazione corretta delle emergenze processuali dalla quale il Tribunale, a ragione, ha tratto, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, conseguenze decisive ai fini della non applicabilità dell'istituto della contestazione a catena. 3. Le censure proposte sono, pertanto, infondate e si pongono al limite dell'inammissibilità, in quanto il ricorrente, in sostanza, non condivide la valutazione del Tribunale, proponendo una lettura alternativa del materiale probatorio, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie;
del tutto generico, poi, è il riferimento alla anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare impugnata. 4. Il ricorso va, quindi, rigettato. 5. In base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Atteso lo stato di detenzione del ricorrente, la cancelleria deve essere incaricata della trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
8 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 30/11/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 3267 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 30/11/2022 RITENUTO IN FArra 1. Con ordinanza del 02/08/2022, il Tribunale di Catania rigettava l'istanza di riesame proposta, nell'interesse di IL OR EL avverso l'ordinanza resa in data 11/7/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 6 dell'imputazione provvisoria) e 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo 7 dell'imputazione provvisoria). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IL OR EL, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 297, comma 3, cod.proc.pen. Argomenta che gli effetti della misura cautelare andavano retrodatati alla data di esecuzione di altra e precedente misura a carico dello IL (emessa nel proc.pen. 12167/2017 e n. 7514/2018) e, cioè, alla data del 04.05.2021, in quanto i fatti oggetto delle due ordinanze cautelari erano avvinti da connessione qualificata ex art. 12 lett. b) e c) cod.proc.pen.; inoltre, le condotte contestate allo IL nella ordinanza impugnata erano già desumibili dal materiale indiziario in possesso dell'Ufficio di Procura alla data fissata per l'udienza preliminare relativa al primo procedimento e, cioè, alla data del 11.11.2021, in quanto si trattava di intercettazioni che coprivano un arco temporale intercorrente dal 11.12.2018 all'11.05.2019. Il Tribunale aveva disatteso la deduzione difensiva ex art. 297, comma 3, cod.proc.pen. con motivazione erronea in diritto e palesemente illogica. Infatti, te due ordinanze riguardavano lo stesso titolo di reato (art 73 d.P.R. n. 309/1990) e due periodi di tempo sostanzialmente coevi e, del pari coeva, era la condotta associativa contestata;
il Tribunale non aveva considerato il dato temporale evidenziato e neppure che correi dello IL in entrambi i procedimenti erano OS EL e La LF EA e che i rapporti contestati erano con soggetti calabresi;
era, quindi, evidente che i fatti erano avvinti dal vincolo della continuazione, come evincibile dalla lettura delle due ordinanze cautelari. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso è infondato. 2. E' opportuno premette una disamina della norma dettata dall'art. 297 comma 3 cod. proc. pen., alla luce delle modifiche legislative e delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno interessato il testo normativo nonché delle decisioni della giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione della predetta norma. Con la norma in esame, disciplinante l'istituto cosiddetto della "contestazione a catena", il legislatore ha codificato la regula iuris, frutto dell'elaborazione giurisprudenziale formatasi sotto la vigenza del previgente codice di rito, con la quale si era stabilita una deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di durata massima della custodia in relazione a ciascun titolo cautelare, all'evidente fine di evitare il fenomeno della "diluizione" nel tempo della "carcerazione provvisoria", attuata mediante l'emissione, in momenti diversi, nei confronti della stessa persona di più provvedimenti coercitivi concernenti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero riguardanti fatti di reato diversi ma connessi tra loro. Nel suo testo originario l'art. 297 c.p.p., comma 3, (che riprendeva la disposizione da ultimo appositamente introdotta nel codice abrogato dalla L. n. 398 del 1984) stabiliva che la decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare applicata con un'ordinanza si sarebbe dovuta retrodatare al momento dell'esecuzione di altra precedente ordinanza cautelare, laddove i due provvedimenti avessero riguardato lo stesso fatto ovvero più fatti in concorso formale tra loro, oppure integranti ipotesi di aberratio delicti o di aberratio ictus plurioffensiva. Nella versione novellata nel 1995, da un lato è stato ristretto l'ambito applicativo della norma, con la previsione dell'operatività del meccanismo di retrodatazione esclusivamente con riferimento ai casi di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. b) (concorso formale e continuazione tra i reati) e c) limitatamente all'ipotesi di reati connessi per eseguire gli altri (connessione teleologia); dall'altro, introducendo una regola generale di retrodatazione "automatica" ("se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura... i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave"): automatismo, tuttavia, non applicabile laddove la seconda ordinanza cautelare veniva emessa dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza ("la disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma"). La portata •-• applicativa della disposizione in esame è stata, infine, ampliata per effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 297, comma 3, cod.pro.pen., nella parte in cui "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza"; ed ulteriormente precisata dalla sentenza n. 233 del 2011, con la quale la Consulta - "reagendo" ad un contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che aveva finito per diventare "diritto vivente" - ha dichiarato la illegittimità dello stesso art. 297, comma nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura. Nella cornice normativa così tratteggiata, seguendo il percorso argomentativo fissato dalle Sezioni Unite con due decisioni rispettivamente del 2005 e del 2006 (Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc. HU ed altri, Rv. 231057-8-9), con riguardo alla contestazione di reati diversi, variamente collegabili tra loro, è possibile - in linea schematica - riconoscere tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte regole operative. In tutti e tre i casi è, comunque, necessario, perché si possa parlare di "contestazione a catena" e perché possa eventualmente trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i delitti oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 31441 del 2012, Rv. 253237; Sez. 6, n. 15821, del 2014 Rv 259771). Il presupposto della anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione e la condotta di partecipazione si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza. La prima situazione è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti - reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologia (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell'art. 297 c.p.p., comma 3, che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di 4 durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima operi automaticamente e, dunque - impiegando le parole delle Sezioni unite di questa Corte - "indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure". Automatica retrodatazione della decorrenza dei termini che risponde all'esigenza "di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabili dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così C. Cost., 28 marzo 1996, n. 89), e che si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit). La seconda situazione rappresenta una variante della prima, presupponendo comunque l'accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate, ma è caratterizzata dall'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi presuppone, ovviamente, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma (come hanno chiarito le Sezioni unite nelle richiamate sentenze) è irrilevante che gli stessi siano "gemmazione" di un unico procedimento, vale a dire siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In siffatta diversa situazione si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297, comma 3 cod.proc.pen., sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza (Cass. n. 42442 del 2013 Rv. 257380, N. 50128 del 2013 Rv. 258500; N. 17918 del 2014 Rv. 259713). Infine, la terza situazione è quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologia) (per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice). Questa ipotesi, che in passato si riteneva pacificamente non riguardare l'art. 297, comma 3, cod.proc.pen., oggi rientra nel campo applicativo di tale disposizione codicistica per effetto della sentenza "manipolativa" della Consulta n. 408 del 2005. Ne consegue che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un 5 unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze". Il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come sottolineato dai Giudici delle leggi - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit;
conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Camello, Rv. 240099). Quindi, in tema di "contestazione a catena", quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero, sicché la regola della retrodatazione concerne normalmente misure adottate nello stesso procedimento e può applicarsi a misure disposte in un procedimento diverso solo nelle ipotesi testé indicate (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, HU, Rv. 231058). Va aggiunto che la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice "conoscenza" o "conoscibilità" di determinate evenienze fattuali. La desumibilità, per essere rilevante ai fini del meccanismo di cui all'art. 297, comma 3, cod.proc.pen, deve essere individuata nella condizione di conoscenza, i;
) -c o.t; da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sè una specifica "significanza processuale"; ciò che si verifica allorquando il pubblico ministero procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama indiziario, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari - alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare (Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, Di Paola, Rv. 253509; Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, Paladini, Rv. 255722, Sez 3 n. 18671 del 15.1.2015, Rv 263511). 3. Nella specie, il ricorrente ha evidenziato come in data 21/04/2021 fosse stata emessa nei suoi confronti una primigenia ordinanza di custodia cautelare in carcere dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in relazione al delitto di cui agli artt. 81, comma 2 e 110 cod.pen., 73 d.P:R. n. 309/1990 e art 416 bis 1 cod.pen. (capo 19) per fatti commessi in Catania, Paternò dal luglio 2018 al luglio 2019; successivamente, poi, in data 11.07.2020 veniva emessa nei suoi confronti una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in relazione al delitto di cui all'art. 74, commi 1,2,3 e 80 d.P.R. n. 309/1990 (capo 6) con condotta in Catania e Reggio Calabria dal gennaio 2019 in permanenza ed al delitto di cui agli artt. 81,110 cod.pen. e 73, comma 1,6 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1190, in Catania e Reggio Calabria dal gennaio 2019 al luglio 2019. Secondo la prospettazione del ricorrente già dalla lettura dei rispettivi capi di imputazione risultava ictu ocu/i come i fatti contestati alla IL in entrambi i procedimenti fossero avvinti da connessione qualificata ex art. 12 lett. b) e c) cod.proc.pen.; inoltre, in relazione al primo procedimento, rimarca il ricorrente, sia alla data fissata per l'udienza preliminare (11.11.2021), nel corso della quale veniva avanzata dallo IL richiesta di essere giudicato con il rito abbreviato, che già alla data della richiesta di rinvio a giudizio (16.07.2022), le condotte contestate nella ordinanza impugnata erano desumibili dagli elementi indiziari in possesso dell'Ufficio di Procura e, quindi, noti al momento dell'adozione del primo provvedimento cautelare. Risulta, pertanto, evidente che la fattispecie prospettata vada inquadrata nella seconda delle ipotesi summenzionate, rilevanti ai fini del disposto dell'art. 297, comma 3, cod.proc.pen. 4. Ciò posto, va osservato che le valutazioni del Tribunale di Catania, che ha ritenuto infondata l'istanza di riesame, oltre che rispettose degli orientamenti giurisprudenziali relativi al disposto di cui all'art. 297, comma 3, cod.proc.pen., 7 ot: risultano congruamente motivate, senza specifiche incoerenze od aporie logiche e contengono una valutazione esauriente ed aderente alle risultanze processuali. Il Collegio cautelare ha ritenuto elemento ostativo, dirimente ed assorbente di ogni ulteriore valutazione, l'insussistenza del necessario presupposto della connessione qualificata tra i fatti della prima ordinanza e quelli della seconda, ai sensi dell'art. 12, comma primo, lett b) e c), svolgendo una motivazione congrua, esaminando i contenuti delle vicende fattuali deducibili dai provvedimenti cautelari, al fine di compiere la concreta verifica del legame teleologico o della continuazione ed ha ritenuto non sussistente una connessione qualificata tra la condotta associativa contestata nel presente procedimento e le plurime condotte di acquisto di sostanze stupefacenti contestate nel primo titolo custodiale. In particolare, il Tribunale ha posto, in evidenza la eterogeneità dei fatti, la diversità, sia pure parziale del titolo di reato, la diversità dei luoghi di commissione dei reati e la coincidenza solo parziale dei soggetti coinvolti;
sulla base di tali risultanze, complessivamente valutate, ha escluso il nesso della continuazione tra i reati oggetto delle due diverse ordinanze (pag 6 e 7 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di una valutazione corretta delle emergenze processuali dalla quale il Tribunale, a ragione, ha tratto, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, conseguenze decisive ai fini della non applicabilità dell'istituto della contestazione a catena. 3. Le censure proposte sono, pertanto, infondate e si pongono al limite dell'inammissibilità, in quanto il ricorrente, in sostanza, non condivide la valutazione del Tribunale, proponendo una lettura alternativa del materiale probatorio, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie;
del tutto generico, poi, è il riferimento alla anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare impugnata. 4. Il ricorso va, quindi, rigettato. 5. In base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Atteso lo stato di detenzione del ricorrente, la cancelleria deve essere incaricata della trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
8 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 30/11/2022