Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
Quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata (nella specie determinata dal vincolo di continuazione), opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2013, n. 50128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50128 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 21/11/2013
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1779
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 30568/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AP;
nel procedimento nei confronti di:
1. PE ER, nato in [...] il [...];
2. PO VA, nato a [...] il [...];
3. LA ZO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 07/05/2013 del Tribunale di AP;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alle posizioni di PO e di LA e l'inammissibilità del ricorso per il resto;
uditi per il LA l'avv. Paolo IA Di AP, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di AP, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.; annullava il provvedimento del 21/03/2013 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto l'applicazione nei confronti di PE ER, PO VA e LA ZO della misura della custodia cautelare in carcere in relazione, per il primo, ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 110, 81 cpv. e 73 (capi 20, 22, 24 e 26 dell'imputazione), e, per il secondo per il terzo, ai reati di cui agli art. 74, commi 1 e 2, D.P.R. cit. (capo 1F) e artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., art. 73 D.P.R. cit. (capo 94). Rilevava il Tribunale come le emergenze procedimentali avessero smentito l'ipotesi accusatoria secondo la quale l'albanese PE, alias "G, fosse il fornitore delle sostanze stupefacenti poi spacciate dagli appartenenti al gruppo criminale del quale faceva parte FA IA;
avessero escluso la configurabilità a carico del PO e del LA dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo di cui all'art. 74 D.P.R. cit., avendo solo dimostrato l'esistenza di un'attività in concorso di spaccio di cocaina;
ed avessero comprovato che i reati di spaccio contestati a tali prevenuti nel capo d'imputazione 94) fossero connessi a quello di analoga natura per il quale entrambi erano stati tratti in arresto il 22/06/2011, talché la seconda misura applicata con il provvedimento oggetto di riesame doveva ritenersi inefficace in conseguenza della retrodatazione del termine di decorrenza della durata della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AP il quale ha denunciato, con riferimento alla posizione dell'indagato PE, il vizio di motivazione per avere il Tribunale travisato il contenuto di una specifica telefonata intercettata e per avere omesso di considerare altre conversazioni, ugualmente captate dagli inquirenti, che avevano visto come protagonista il prevenuto;
e, con riferimento alla posizione del PO e del LA, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente valutato gli elementi indiziari raccolti a carico dei due predetti e per avere ingiustificatamente applicato l'istituto previsto dall'art. 297 c.p.p., comma 3, in relazione ai reati addebitati agli indagati al capo 94) dell'imputazione, pur trattandosi di fatti diversi da quello per il quale gli stessi erano stati arrestati e sottoposti a misura il 22/06/2011; fatti, comunque, non desumibili dagli atti a tale data.
3. Con memoria del 15/11/2013 il difensore dell'indagato PE ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché presentato dal P.M. per sollecitare una diversa ed alternativa lettura delle emergenze procedimentali.
4. Il ricorso del P.M., in relazione alla posizione dell'indagato PE ER, è fondato.
Il Tribunale del riesame ha annullato il provvedimento genetico della misura della custodia cautelare in carcere asserendo come, da un lato, una specifica intercettazione telefonica del 22/01/2011 avesse dimostrato che il PE non era il fornitore di droga destinata a tale FA IA (indiziata di essere una dei più attivi affiliati ad un'associazione per delinquere dedita, nella zona di Santa IA Capua Vetere, a partire dal novembre del 2010, allo spaccio di stupefacenti), bensì l'acquirente dalla stessa di tale sostanza;
e come, da altro lato, il contenuto delle ulteriori conversazioni telefoniche che avevano interessato il PE fossero di tenore generico ed indeterminato (v. pag. 110 ord. impugn.). Trattasi di motivazione nella quale è agevolmente riconoscibile un vizio per travisamento della prova, per avere i Giudici di merito attribuito all'indagato PE la partecipazione al richiamato colloquio telefonico con la FA del 22/01/2011 con riferimento al quale il P.M. ricorrente ha dimostrato chiaramente come gli inquirenti avessero, invece, indicato come protagonista della conversazione un soggetto rimasto non identificato, diverso dal PE: telefonata che, cronologicamente collegabile ad altre intrattenute dalla FA con il PE, ben potrebbe essere confermativa della fondatezza dell'ipotesi accusatoria indiziaria secondo la quale la droga che la FA avrebbe dovuto cedere al terzo non identificato fosse proprio quella che doveva esserle fornita dall'odierno indagato.
D'altro canto, il provvedimento gravato presenta una grave lacuna motivazionale in relazione alle altre telefonate intercettate, richiamate dal Tribunale del riesame con una formula sintetica, indeterminata ed omnicomprensiva, senza tenere conto, in special modo, di quelle conversazioni captate il 23 ed il 29/01/2011, valorizzate invece dal primo Giudice, dalle quali emergerebbe un ruolo attivo del PE nella cessione di droga a vari soggetti, tra i quali anche EL UD NU, che della citata associazione per delinquere era uno degli affiliati con ruolo direttivo. L'ordinanza va, dunque, annullata in relazione alla posizione di PE ER, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di AP.
5. Il ricorso del P.M., in relazione alla posizione degli indagati PO VA e LA ZO, è, invece, infondato.
5.1. Con riferimento al capo d'imputazione 1F), concernente il reato associativo contestato ai due prevenuti, il ricorso appare presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Il P.M. ricorrente, infatti, lungi dal prospettare una reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni, si è, invero, limitato a criticare il significato che il Tribunale del riesame di AP aveva dato alle emergenze acquisite durante la fase delle indagini: tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso non ha proposto un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, ma è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dal rappresentante della pubblica accusa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dai Giudici di merito: i quali, nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente sufficientemente completo, avevano sostenuto come l'accertata attività di spaccio di droga posta in essere dal PO e dal LA non fosse inseribile in una struttura organizzativa, in una predeterminata suddivisione di ruoli e in una stabilità di iniziative, elementi tipici e sintomatici dell'esistenza di un patto associativo (v. pag. 269 ord. impugn.).
5.2. Priva di pregio è la doglianza formulata dal P.M. riguardante l'asserita violazione della norma dettata dall'art. 297 c.p.p., comma 3. Con tale disposizione, disciplinante l'istituto cosiddetto della "contestazione a catena", il legislatore ha voluto codificare la regula iuris frutto dell'elaborazione giurisprudenziale formatasi sotto la vigenza del previgente codice di rito, con la quale si era stabilita una deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di durata massima della custodia in relazione a ciascun titolo cautelare: ciò al dichiarato scopo di evitare quel censurabile fenomeno della "diluizione" nel tempo della "carcerazione provvisoria", attuata mediante l'emissione, in momenti diversi, nei confronti della stessa persona di più provvedimenti coercitivi concernenti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero riguardanti fatti di reato diversi ma connessi tra loro.
Così, nel suo testo originario l'art. 297 c.p.p., comma 3 (che riprendeva la disposizione da ultimo appositamente introdotta nel codice abrogato dalla L. n. 398 del 1984) stabiliva che la decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare applicata con un'ordinanza si sarebbe dovuta retrodatare al momento dell'esecuzione di altra precedente ordinanza cautelare, laddove i due provvedimenti avessero riguardato lo stesso fatto ovvero più fatti in concorso formale tra loro, oppure integranti ipotesi di aberratio delicti o di aberratio ictus plurioffensiva.
Nella versione novellata nel 1995, da un lato era stato ristretto l'ambito applicativo della norma, con la previsione dell'operatività del meccanismo di retrodatazione esclusivamente con riferimento ai casi di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b) (continuazione tra i reati) e lett. c), limitatamente all'ipotesi di reati connessi per eseguire gli altri (connessione teleologia);
dall'altro, introducendo una regola generale di retrodatazione "automatica" ("se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura ... i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave"): automatismo, tuttavia, non applicabile laddove la seconda ordinanza cautelare venga emessa dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza ("la disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma").
La portata applicativa della disposizione in esame è stata, successivamente, ampliata per effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 297 c.p.p., comma 3 nella parte in cui "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza"; ed ulteriormente precisata dalla sentenza n. 233 del 2011, con la quale la Consulta - "reagendo" ad un contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che aveva finito per diventare "diritto vivente" - ha dichiarato la illegittimità dello stesso art. 297 comma nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura.
Nella cornice normativa così tratteggiata, seguendo il convincente percorso argomentativo fissato dalle Sezioni Unite con due decisioni rispettivamente del 2005 e del 2006 (Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc. Rahulia ed altri, Rv. 231057-8-9), tralasciando l'ipotesi della ripetute contestazioni con diversi provvedimenti di un medesimo fatto di reato (vicenda procedimentale alquanto rara e, comunque, estranea al caso esaminato in questa sede) e concentrandosi su quella della contestazione di reati diversi, variamente collegabili tra loro, è possibile - in linea schematica - riconoscere tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte regole operative. In tutti e tre i casi è, comunque, necessario, perché si possa parlare di "contestazione a catena" e perché possa eventualmente trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i delitti oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253237). La prima situazione è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti- reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dall'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, primo periodo che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima operi automaticamente e, dunque - impiegando le parole delle Sezioni unite di questa Corte - "indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure". Automatica retrodatazione della decorrenza dei termini che risponde all'esigenza "di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabili dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così C. Cost., 28 marzo 1996, n. 89), e che si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.). La seconda situazione rappresenta una variante della prima, presupponendo comunque l'accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate, ma è caratterizzata dall'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi presuppone, ovviamente, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma (come hanno chiarito le Sezioni unite nelle più volte richiamate sentenze) è irrilevante che gli stessi siano "gemmazione" di un unico procedimento, vale a dire siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In siffatta diversa situazione si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3 sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.
Infine, la terza situazione è quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologia) (per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice). Questa ipotesi, che in passato si riteneva pacificamente non riguardare l'art. 297 c.p.p., comma 3, oggi rientra nel campo applicativo di tale disposizione codicistica per effetto della menzionata sentenza "manipolativa" della Consulta n. 408 del 2005. Ne consegue che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze". Il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come sottolineato dai Giudici delle leggi - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895;
Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Camello, Rv. 240099). Di tali principi di diritto il Tribunale del riesame di AP ha fatto buon governo spiegando, con motivazione congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, dunque, non censurabile in questa sede, come i fatti di reato oggetto delle due ordinanze cautelari emesse, sia pur in due distinti procedimenti, nei riguardi del PO e del LA, fossero connessi perché tutti ascrivibili all'esecuzione di un medesimo disegno criminoso;
come i fatti oggetto del secondo provvedimento fossero anteriori alla data di adozione del primo provvedimento cautelare (circostanze, queste, che non sono state messe in discussione dal P.M. ricorrente); e, soprattutto, come gli elementi di prova indiziaria valorizzati per l'adozione dell'ordinanza posteriore, desumibili dagli atti delle indagini svolte dai carabinieri di Santa IA Capua Vetere, fossero gli stessi già disposizione degli inquirenti all'epoca dell'arresto dei due indagati e dell'adozione nei loro riguardi dell'ordinanza anteriore, e fossero, dunque, già desumibili dal P.M. in un periodo ben anteriore al rinvio a giudizio per i reati per i quali vi era stato l'arresto e la prima applicazione di misura cautelare, in una situazione nella quale, cioè, sarebbe stato possibile al rappresentante della pubblica accusa chiedere l'emissione di un'unica ordinanza coercitiva nei riguardi dei due prevenuti anche con riferimento ai delitti che sarebbero stati poi contestati con il provvedimento cronologicamente successivo (v. pagg. 269-270 ord. impugn.).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di PE ER e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di AP. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2013