Sentenza 3 aprile 2014
Massime • 1
La retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., in ipotesi di fatti che si trovano in rapporto di connessione qualificata, opera anche se i provvedimenti coercitivi sono stati emessi in procedimenti diversi, a condizione che i fatti oggetto della seconda ordinanza siano desumibili dagli atti del procedimento relativo alla prima ordinanza nel momento in cui in questo è disposto il rinvio a giudizio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2014, n. 17918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17918 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 03/04/2014
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO L. - rel. Consigliere - N. 782
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 52848/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALLA IT, n. 11.4.1970;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze in data 25.10.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3.1.2013, il Tribunale di Firenze, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermò il provvedimento dell'8.11.2012 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta difensiva di declaratoria della perdita di efficacia - ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3, - della misura della custodia cautelare in carcere alla quale era sottoposto LA IT, indagato per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e 73. Con sentenza del 3.7.2013, questa Corte annullò l'ordinanza di cui sopra per vizio della motivazione e rinviò al Tribunale di Firenze per un nuovo esame.
Con ordinanza del 25.10.2013, il Tribunale di Firenze, quale giudice di rinvio, ha confermato il rigetto dell'appello proposto avverso la suddetta ordinanza del G.I.P..
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo la violazione e la mancata applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3 in relazione all'art. 303 c.p.p., lett. a), n. 3; deduce in particolare che, tra il reato (cessione di 11 kg di eroina) di cui alla prima ordinanza applicativa della custodia cautelare (adottata dal G.I.P. di Pisa) e quelli (associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 2013, art. 74 ed altre ipotesi di cessione) di cui alla seconda ordinanza
(adottata dal G.I.P. di Firenze su richiesta della D.D.A. della Procura Distrettuale), esisterebbe connessione qualificata;
e poiché i reati contestati con la seconda ordinanza sarebbero stati già "desumibili dagli atti" prima del rinvio a giudizio (disposto con decreto di giudizio immediato in data 30.5.2011) per i fatti oggetto della prima ordinanza, opererebbe la retrodatazione dei termini della custodia cautelare disposta con la seconda ordinanza alla data di esecuzione della prima misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è privo di fondamento.
Va premesso che a carico dell'indagato sono stati iscritti due distinti procedimenti: un primo procedimento presso la Procura della Repubblica di Pisa, un secondo procedimento presso la Procura distrettuale della Repubblica di Firenze.
Nell'ambito del primo procedimento, il 19.2.2011 LA IT fu arrestato in flagranza per detenzione di 11 chilogrammi di cocaina e, per tale singolo episodio, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Pisa;
in data 30.5.2011 fu emesso nei suoi confronti decreto di giudizio immediato, in esito al quale è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Pisa con sentenza del gennaio 2012.
Nell'ambito del secondo procedimento, iscritto presso la Direzione distrettuale antimafia di Firenze, l'indagato è stato oggetto di lunghe investigazioni, in esito alle quali sono stati acquisiti nuovi elementi di prova, comprovanti la sua partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze ad effetto stupefacente nonché la commissione di ulteriori fatti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Per tali ulteriori fatti, in data 13.7.2012 (ossia a distanza di oltre un anno dal primo arresto), LA IT è stato attinto da una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. distrettuale di Firenze.
Il ricorrente assume che tra il reato contestato con la prima ordinanza (emessa dal G.I.P. di Pisa) e i reati contestati con la seconda ordinanza (emessa dal G.I.P. di Firenze) esisterebbe connessione qualificata ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., richiamato dall'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), trattandosi di fatti commessi con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso;
l'esistenza di tale connessione qualificata e la circostanza che gli elementi di prova per i reati oggetto della seconda ordinanza sarebbero stati acquisiti anteriormente al rinvio a giudizio per il fatto oggetto della prima ordinanza custodiale, determinerebbero, a suo dire, la retrodatazione - ai sensi dell'art. 293 c.p.p., comma 3, - della decorrenza dei termini di custodia cautelare per i reati oggetto della seconda ordinanza alla data di esecuzione della prima.
Osserva la Corte come - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - non sussistano i presupposti fattuali cui è subordinata la retrodatazione dei termini della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3. Innanzitutto, non sembra sussistere il preteso vincolo della continuazione tra il reato di detenzione di sostanza stupefacenti di cui alla prima ordinanza custodiale e il reato associativo contestato con la seconda ordinanza;
il Tribunale ne ha escluso la sussistenza, osservando che tale vincolo non può presumersi, che esso deve risultare provato e che provato non è; e d'altra parte - ha osservato il Tribunale - lo stesso indagato non ha fornito alcun elemento per dimostrare l'esistenza del rapporto di continuazione tra i due reati.
Tale conclusione del Tribunale si pone il linea col principio affermato da questa Corte suprema - cui il Collegio aderisce - secondo cui, "Agli effetti di quanto previsto dall'art. 297 c.p.p., comma 3, fra reato associativo e singoli reati-fine non è
ravvisatile un vincolo rilevante ai fini della continuazione e meno ancora della connessione teleologia, posto che, normalmente, al momento della costituzione della associazione, i reati-fine sono previsti solo in via generica. Tale vincolo potrà ritenersi sussistente soltanto nella eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi (Fattispecie in tema di associazione di stampo mafioso in ordine alla quale si deduceva, agli effetti cautelari, una sorta di presunzione di continuazione rispetto ai reati fine)" (Cass., Sez. 1, n. 6530 del 18/12/1998 Rv. 212348;
Cass., Sez. 1, n. 16573 del 21/03/2003 Rv. 224002; nello stesso senso, Cass., Sez. 1, ord. n. 12639 del 28/03/2006 Rv. 234100, in una fattispecie nella quale la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato è stata ritenuta infondata perché basata unicamente sul rilievo che l'acquisto di sostanze stupefacenti era avvenuto mentre era in vita la associazione criminale e con il concorso degli aderenti alla associazione stessa). Essendosi il Tribunale attenuto a tale principio di diritto, la sua valutazione di merito, risultando esente da vizi logici, rimane insindacabile in sede di legittimità.
In ogni caso, va comunque osservato che - anche a voler ritenere "in ipotesi" sussistente il vincolo della continuazione tra il reato di detenzione di sostanza stupefacenti di cui alla prima ordinanza custodiale e i reati contestati all'indagato con la seconda ordinanza - manca, nel caso di specie, il requisito della "desumibilità dagli atti" dei fatti oggetto della seconda ordinanza, richiesto dall'art. 297 c.p.p., comma 3 per i casi in cui i fatti contestati con le diverse ordinanze siano legati da connessione cd. qualificata ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) (casi di concorso formale di reati, continuazione o connessione teleologia). A tal proposito, va ricordato come le Sezioni Unite di questa Corte - con sentenza n. 21957 del 22/03/2005 Rv. 231058, in motiv. - hanno spiegato che la prima parte dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3 si riferisce al caso di emissione di più ordinanze di custodia cautelare nell'ambito del "medesimo procedimento"; caso nel quale la retrodatazione opera in modo automatico, nel senso che essa prescinde dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento della emissione della prima ordinanza, l'esistenza dei fatti oggetto della ordinanza successiva. Le Sezioni Unite hanno affermato, infatti, che ®nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologia, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure".
Da questa ipotesi di carattere generale, le Sezioni Unite hanno distinto il diverso caso in cui le plurime ordinanze cautelari siano state emesse nell'ambito di "procedimenti diversi"; fattispecie, questa, che è oggetto di disciplina nella seconda parte dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3.
Secondo tale disciplina la retrodatazione "non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma"; in altri termini, quando le diverse ordinanze cautelari sono state emesse nell'ambito di procedimenti diversi (diversità dei procedimenti che è sottesa alla previsione del requisito della "desumibilità dagli atti", requisito vano e incomprensibile qualora si trattasse del medesimo procedimento), pur in presenza di connessione cd. qualificata, la retrodatazione della decorrenza del termine custodiale non è automatica, ma è subordinata alla possibilità di desumere dagli atti, prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto oggetto della prima ordinanza, i fatti oggetto della seconda.
In questo senso le Sezioni Unite hanno potuto fissare il seguente principio di diritto: "Quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3 anche rispetto ai fatti oggetto di un diverso procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che quello previsto dalla citata norma è l'unico caso in cui opera la regola della retrodatazione per fatti oggetto di procedimenti diversi)" (Cass., Sez. Un., n. 21957 del 22/03/2005 cit;
nello stesso senso, recentemente, Cass., Sez. 1, n. 27658 del 12/04/2013 Rv. 254005; Cass., Sez. 1, n. 42442 del 26/09/2013 Rv. 257380). Orbene, posto che - nella presente fattispecie - le ordinanze custodiali sono state emesse in procedimenti non solo diversi, ma altresì iscritti presso Autorità Giudiziarie diverse e con distinta competenza funzionale (Procura cd. ordinaria e Procura distrettuale antimafia), va osservato che i reati contestati con la seconda ordinanza sono venuti alla luce in seguito alle indagini disposte dalla Procura distrettuale di Firenze e agli elementi di prova acquisiti nel procedimento fiorentino. Si tratta di elementi di prova (sommarie informazioni e conversazioni intercettate) acquisiti (nel maggio 2011) dopo la separazione dei due procedimenti e dopo la emissione della prima ordinanza (sia pure prima del decreto di giudizio immediato emesso il 30.5.2011 per il fatto oggetto di tale prima ordinanza); ma, per quel che qui rileva, si tratta soprattutto di elementi di prova acquisiti nell'ambito di un procedimento diverso da quello avente ad oggetto il reato per il quale era stata emessa l'originaria ordinanza custodiale da parte del G.I.P. di Pisa. Non risulta - e neppure, d'altra parte, è stato allegato dal ricorrente - che le acquisizioni probatorie successive alla prima ordinanza (che hanno consentito l'emissione della seconda misura) risultassero dagli atti del procedimento in relazione al quale il G.I.P. di Pisa ha disposto il giudizio immediato o che comunque i reati contestati con la seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti di quel procedimento.
Nè potrebbe sostenersi - come sembra sottintendere il ricorrente - che la "desumibilità dagli atti" dei fatti oggetto della seconda misura cautelare debba riferirsi al procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la seconda misura custodiale, e non a quello nel quale è stata emessa la prima.
Una tale interpretazione, ove fosse adottata sarebbe contro logica:
giacché, evidentemente, è ovvio che i fatti per i quali è stata emessa la seconda ordinanza custodiale debbano essere desumibili dal relativo (secondo) procedimento;
mentre, ciò che giustifica la retrodatazione - nel caso di ordinanze cautelari aventi ad oggetto fatti criminosi diversi oggetto di distinti procedimenti - è che i fatti criminosi oggetto della ordinanza successiva fossero desumibili dal procedimento nell'ambito del quale è stata adottata la prima ordinanza. Invero, essendo quello della retrodatazione un istituto giuridico destinato ad evitare l'uso abnorme della custodia cautelare attraverso l'artificioso frazionamento delle contestazioni dei fatti di reato, nel caso di fatti oggetto di procedimenti diversi, solo se la desumibilità dagli atti sia riferita al procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la prima ordinanza ha senso la retrodatazione del termine custodiale relativo alla seconda ordinanza.
In sostanza, perché possa operare la retrodatazione occorre che i fatti oggetto della seconda ordinanza adottata in altro procedimento fossero desumibili - prima del rinvio a giudizio, ossia fin dalla fase delle indagini preliminari - dagli atti del procedimento nell'ambito del quale è stata adottata la prima ordinanza custodiale.
In proposito, può enunciarsi il seguente principio di diritto: "La retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3 opera anche rispetto a fatti oggetto di procedimenti diversi che si trovino in rapporto di connessione qualificata, per i quali, nell'ambito dei relativi procedimenti, siano state emesse distinte ordinanze cautelari;
in tal caso, però, la retrodatazione (ossia la decorrenza dei termini custodia relativi alla seconda misura cautelare dalla data di esecuzione della prima) è subordinata alla condizione che, nel momento in cui è stato disposto il rinvio a giudizio per il fatto oggetto della prima ordinanza, dagli atti di tale procedimento fossero desumibili anche i fatti oggetto della seconda ordinanza emessa in altro procedimento".
Applicando tale principio alla fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, poiché - come dianzi rilevato - i fatti oggetto della seconda ordinanza non erano affatto desumibili dagli atti del procedimento iscritto dinanzi all'Autorità Giudiziaria di Pisa, neppure al momento del rinvio a giudizio (essendo, invece, tali fatti desumibili unicamente dagli atti del distinto procedimento pendente dinanzi all'Autorità giudiziaria di Firenze), manca la condizione cui l'art. 297 c.p.p., comma 3, seconda parte subordina l'operare dell'istituto della retrodatazione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 3 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2014