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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/04/2025, n. 3487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3487 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio udienza sostituita
N. 36980/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.10.2024 da
1) Parte_1
Nata a Bellano (CO) il 27.1.1969
Cittadina. italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonella Garavaglia presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) CP_1
Nato a Napoli il 8.12.1967
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Antonella Gallo e Lucia Sciarrino presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
pagina 1 di 4 con i seguenti figli: ed nati il 13.1.2006 cittadini italiani Per_1 Per_2
FATTO
La SI depositava ricorso ex art. 473 bis 47 cpc. in data 21.10.2024 al fine di ottenere Pt_1 pronuncia sulle condizioni che avrebbero regolamentato i rapporti economici e le frequentazioni da parte del signor dei due figli maggiorenni e;
CP_1 Per_1 Per_2
In data 19 gennaio 2025 si costituiva il signor il quale contestava le richieste economiche e di CP_1 assegnazione della abitazione svolte dalla SI formulando a sua volta domande e richieste di Pt_1 segno opposto;
Entrambi depositavano documentazione ex art 473 bis, 51 III c.p.c relativa alle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri posti a loro carico;
Alla fissata udienza dell'11.2.2025 tenutasi davanti al Got Delegato dott.ssa Serpico le parti raggiungevano un accordo le cui condizioni vengono qui integralmente riportate:
a) La casa familiare unitamente ad un box sita in Bareggio via Don Villa 29 di proprietà di entrambe le parti al 50% viene assegnata alla SI che l'abiterà per anni tre Parte_1 decorrenti dalla data dell'11. 3 2025; b) l'altro box in comproprietà tra i GNi e , sito in Bareggio Via Don Villa n. 29 Pt_1 CP_1 viene assegnato al GN;
CP_1
c) il GN lascerà la casa familiare in data 11 marzo 2025; CP_1
d) La SI a decorrere dal mese di marzo 2025 provvederà in modo esclusivo al Pt_1 pagamento del rateo di mutuo ancora gravante sulla predetta abitazione facendosi altresì carico delle utenze domestiche, spese condominiali ordinarie e nella minor percentuale del 50% per ciò che concerne le spese straordinarie;
e) Stante la maggiore età di ed gli stessi frequenteranno liberamente il padre;
Per_1 Per_2
f) Entrambi i genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli nei tempi di rispettiva pertinenza ripartendosi al 50% le spese straordinarie in base alle linee guida del Tribunale che qui si riportano integralmente:
g) - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
h) - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
pagina 2 di 4 i) - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
j) - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
k) - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
l) - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
m) In relazione alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp o e-mail), se non è d'accordo a sostenere la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente.
n) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo sms, whatsapp o e-mail) all'altro genitore la richiesta confermata con documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro la fine del mese in cui ha sostenuto le spese. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
o) I genitori inoltre provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese dell'abbigliamento necessario al cambio di stagione, capi spalla e calzature:
p) Il signor si impegna a ritirare e rinunciare alla querela sporta e successiva denuncia CP_1 integrativa nei confronti della SI;
Parte_1
pagina 3 di 4 Le parti hanno, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, confermando le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 12 marzo 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
N. 36980/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.10.2024 da
1) Parte_1
Nata a Bellano (CO) il 27.1.1969
Cittadina. italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonella Garavaglia presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) CP_1
Nato a Napoli il 8.12.1967
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Antonella Gallo e Lucia Sciarrino presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
pagina 1 di 4 con i seguenti figli: ed nati il 13.1.2006 cittadini italiani Per_1 Per_2
FATTO
La SI depositava ricorso ex art. 473 bis 47 cpc. in data 21.10.2024 al fine di ottenere Pt_1 pronuncia sulle condizioni che avrebbero regolamentato i rapporti economici e le frequentazioni da parte del signor dei due figli maggiorenni e;
CP_1 Per_1 Per_2
In data 19 gennaio 2025 si costituiva il signor il quale contestava le richieste economiche e di CP_1 assegnazione della abitazione svolte dalla SI formulando a sua volta domande e richieste di Pt_1 segno opposto;
Entrambi depositavano documentazione ex art 473 bis, 51 III c.p.c relativa alle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri posti a loro carico;
Alla fissata udienza dell'11.2.2025 tenutasi davanti al Got Delegato dott.ssa Serpico le parti raggiungevano un accordo le cui condizioni vengono qui integralmente riportate:
a) La casa familiare unitamente ad un box sita in Bareggio via Don Villa 29 di proprietà di entrambe le parti al 50% viene assegnata alla SI che l'abiterà per anni tre Parte_1 decorrenti dalla data dell'11. 3 2025; b) l'altro box in comproprietà tra i GNi e , sito in Bareggio Via Don Villa n. 29 Pt_1 CP_1 viene assegnato al GN;
CP_1
c) il GN lascerà la casa familiare in data 11 marzo 2025; CP_1
d) La SI a decorrere dal mese di marzo 2025 provvederà in modo esclusivo al Pt_1 pagamento del rateo di mutuo ancora gravante sulla predetta abitazione facendosi altresì carico delle utenze domestiche, spese condominiali ordinarie e nella minor percentuale del 50% per ciò che concerne le spese straordinarie;
e) Stante la maggiore età di ed gli stessi frequenteranno liberamente il padre;
Per_1 Per_2
f) Entrambi i genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli nei tempi di rispettiva pertinenza ripartendosi al 50% le spese straordinarie in base alle linee guida del Tribunale che qui si riportano integralmente:
g) - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
h) - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
pagina 2 di 4 i) - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
j) - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
k) - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
l) - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
m) In relazione alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp o e-mail), se non è d'accordo a sostenere la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente.
n) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo sms, whatsapp o e-mail) all'altro genitore la richiesta confermata con documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro la fine del mese in cui ha sostenuto le spese. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
o) I genitori inoltre provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese dell'abbigliamento necessario al cambio di stagione, capi spalla e calzature:
p) Il signor si impegna a ritirare e rinunciare alla querela sporta e successiva denuncia CP_1 integrativa nei confronti della SI;
Parte_1
pagina 3 di 4 Le parti hanno, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, confermando le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 12 marzo 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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