Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 25/11/2025, n. 21110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21110 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21110/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02258/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2258 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da OL Di AT, NN SC, AR Di AT e EL Di AT, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe OL Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
il Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Sindaco, il Segretariato Generale ed il Dipartimento Urbanistica del Comune di Roma Capitale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
della Determinazione Dirigenziale 16 novembre 2023 prot.2053/23 (rif. 202300083974), recante “Reiezione istanza di condono n.0/547330 sot.0 del 9/12/2004 – abuso in Via Cassia 1000, 00189 Roma – Municipio XV” e, ove occorra, la nota prot. 2020/118545 del 22 ottobre 2020
per quanto riguarda i motivi aggiunti dell’11 marzo 2024 :
- della Determinazione Dirigenziale 16 novembre 2023 prot.2053/23 (rif. 202300083974), recante “Reiezione istanza di condono n.0/547330 sot.0 del 9/12/2004 – abuso in Via Cassia 1000, 00189 Roma – Municipio XV” e, ove occorra, la nota prot. 2020/118545 del 22 ottobre 2020 nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e con espressa riserva di formulare sin da ora motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma Capitale e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. EN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto il provvedimento di rigetto sull’istanza di condono, ex l. n. 326/03 e l.r. n. 12/04, relativa alla realizzazione di una veranda di superficie pari a mq 16,00, adottato dal Comune di Roma Capitale in ragione dell’insistenza di vincoli sull’area (nella specie, “ art. 134 comma 1 lett. a) D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e DM 24 febbraio 1986; art. 134 comma 1 lett. b) D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 c) PTP 15/7 Veio Cesano TL a/19 ”).
2. Il ricorso è sostenuto dai seguenti motivi di censura:
2.1. “ Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 commi 2 e 3 della LR Lazio 8 novembre 2004 n. 12. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241. Difetto di motivazione e di istruttoria sotto plurimi profili. Omessa considerazione della posizione di affidamento del privato .”.
Con tale doglianza, parte ricorrente chiede l’accertamento della formazione del silenzio assenso sulla domanda di sanatoria e deduce l’illegittimità del provvedimento di rigetto per difetto di motivazione e omessa valutazione delle osservazioni ex art. 10 bis , l. n. 241/90;
2.2. “ Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 comma 1 lett. b) della LR Lazio 8 novembre 2004 n. 12. Violazione degli artt. 134 comma 1 lett. b) e 142 comma 1 lett. f) D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Violazione dell’art.32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. Travisamento, difetto di presupposto. Errata applicazione di norme giuridiche. Incompetenza. Eccesso di potere sotto plurimi profili. ”
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che l’opera da condonare si troverebbe a distanza di circa 500 metri dal perimetro dell’area della zona vincolata, corrispondente all’estensione del Parco di Veio, e che, in ogni caso, il provvedimento di rigetto sarebbe stato assunto in totale carenza di potere da parte del Comune resistente per il mancato coinvolgimento nel procedimento dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
3. Con atto di motivi aggiunti propri, parte ricorrente, dopo aver acquisito il certificato di destinazione urbanistica dell’area, ha formulato un ulteriore doglianza (rubricata: “ Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 comma 1 lett. b) della LR Lazio 8 novembre 2004 n. 12. Violazione degli artt. 134 comma 1 lett. a) D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Violazione degli artt. 27 e 28 della legge 5 agosto 1978 n. 457. Travisamento, difetto di presupposto. Errata applicazione di norme giuridiche ”) con la quale sostiene che il vincolo sull’area sarebbe venuto meno in quanto l’immobile ricadrebbe all’interno del Piano attuativo di recupero di cui al Capo IV delle NTA (“Città da Ristrutturare”).
4. Il Ministero della Cultura, costituitosi in giudizio, ha depositato in giudizio una nota della Soprintendenza speciale archeologica belle arti e paesaggio di Roma con la quale si evidenzia di non aver assunto alcun provvedimento in merito ai fatti per cui è causa.
5. Il Comune di Roma Capitale, costituitosi in giudizio, ha depositato la documentazione afferente alla pratica di condono e, in particolare, una relazione di Risorse per Roma S.p.A., nella quale si evidenzia che il vincolo ha un’estensione maggiore del Parco di Veio, e una nota datata 29 agosto 2025, avente ad oggetto la valutazione delle osservazioni presentate degli istanti dopo la notifica del preavviso di rigetto.
6. Con memoria di replica, parte ricorrente ha ribadito le ragioni poste a sostegno del ricorso, sottolineando l’irritualità dell’operato dell’Amministrazione che, in corso di causa, ha tardivamente valutato le osservazioni al preavviso di rigetto.
7. Alla pubblica udienza del 4 novembre 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, come da verbale.
8. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
8.1. Il Collegio osserva che la questione relativa alla sottoposizione dell’area su cui insistono gli abusi a un regime vincolistico assume carattere pregiudiziale, poiché da essa dipende la disciplina applicabile all’istanza di condono.
Sul punto, contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, l’area risulta sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del P.T.P. 15/7 Veio – Cesano, il cui perimetro ha un’estensione maggiore dell’area del Parco di Veio e ricomprende anche via Cassia, ove è ubicato l’immobile oggetto del contendere (cfr. art. 4 del P.T.P.).
8.2. L’opera oggetto di condono (nella specie la realizzazione di una veranda di superficie pari a mq 16,00) è riconducibile alla tipologia di illecito n. 1 (« Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ») dell’Allegato 1 al decreto legge n. 269 del 2003 (c.d. abuso maggiore), come del resto indicato nella medesima istanza di condono.
La sussistenza di vincoli sull’area, a prescindere dalla natura assoluta o relativa e dalla preesistenza o meno degli stessi rispetto al tempo di ultimazione delle opere, comporta ex lege l’insanabilità dei c.d. abusi maggiori.
Al riguardo è sufficiente richiamare l’ormai granitico indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio in numerosi precedenti conformi, secondo il quale, “ sulla base delle previsioni dettate dall’art. 32, commi 26 e 27, del decreto legge n. 269 del 2003 e dagli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, integrate dalle opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (ex plurimis, in termini: Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 17 febbraio 2015, n. 2705; 4 aprile 2017 n. 4225; 13 ottobre 2017, n. 10336; 11 luglio 2018, n. 7752; 24 gennaio 2019, n. 931; 9 luglio 2019, n. 9131; 13 marzo 2019, n. 4572; 2 dicembre 2019 n. 13758; 7 gennaio 2020, n. 90; 2 marzo 2020, n. 2743; 26 marzo 2020 n. 2660; 7 maggio 2020, n. 7487; 18 agosto 2020, n. 9252; Sez. Stralcio, 7 giugno 2022 n. 7384; 15 luglio 2022, n. 10072; Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2020 n. 425), mentre per le altre tipologie di abusi, quale quello della ricorrente, riconducibili alle tipologie di illecito di cui ai nn. 1, 2 e 3, del menzionato Allegato, interviene una preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive; la norma statale di cui all’art. 32, comma 27, del decreto legge n. 269 del 2003 è chiara nell’indicare come ostativa alla possibilità di rilascio del condono la realizzazione di opere recanti nuove superfici e nuovi volumi su aree soggette a vincoli posti a tutela dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere; in senso ancor più restrittivo è intervenuta la legge regionale della Regione Lazio n. 12 del 2004, la quale, all’art. 3, comma 1, lettera b), prevede la non sanabilità delle opere realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali ” (Tar Lazio, Roma, Sez. IV ter , 21 febbraio 2024, n. 3457; più di recente, Tar Lazio, Roma, Sez. IV ter , 29 aprile 2025, n. 8270).
8.3. Va pertanto in primo luogo escluso che sull’istanza di condono si sia formato il silenzio assenso, in quanto la non condonabilità ex lege dell’abuso maggiore realizzato comporta altresì l’impossibilità che su un’istanza formalmente non corrispondente alla fattispecie legale tipica, quale quella in esame, possa formarsi il titolo abilitativo tacito (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. IV ter , 26 novembre 2024, n. 21110).
8.4. Quanto alla violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 10 bis , l. n. 241/90 e, in particolare, alla circostanza che l’Amministrazione abbia erroneamente affermato che gli istanti non hanno presentato osservazioni al preavviso di rigetto, giova evidenziare che la regola contenuta dell’art. 21 octies 241/90 che esclude l’applicabilità della c.d. sanatoria processuale del provvedimento annullabile in caso di violazione della disposizione in commento, si applica ai soli provvedimenti discrezionali (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1790).
Occorre aggiungere che in caso di procedimenti vincolati, quale quello di condono edilizio, grava sull’istante l’onere di dimostrare che l’apporto fornito in sede procedimentale avrebbe potuto influire sul provvedimento finale (Cons. Stato, sez. VI, 1 marzo 2018, n. 1269 e Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2020, n. 2676). In questo senso l’art. 21 octies della l. n. 241/90 introduce un onere di allegazione e probatorio “rafforzato” a carico del privato che intende far valere la violazione delle garanzie partecipative offerte dall’art. 10 bis . (Cons. Stato sez. VI, 30 aprile 2018, n. 2585).
Nel caso in esame, a fronte di un preavviso di rigetto che, in applicazione della normativa in materia, escludeva la condonabilità di opere riconducibili ai c.d. abusi maggiori in quanto realizzate in zona vincolata, gli istanti hanno presentato delle controdeduzioni con le quali sostenevano la formazione del silenzio assenso e l’assenza di vincoli sull’area al momento della presentazione della domanda.
In sostanza parte ricorrente non ha offerto nuovi elementi conoscitivi sulla vicenda amministrativa che ha interessato il manufatto, né indicato plausibili interpretazioni alternative rispetto a quelle fornite dall’Amministrazione in merito alla normativa applicabile.
In altri termini, il contributo offerto dagli istanti non avrebbe potuto influire sulle determinazioni finali dell’Amministrazione che, sulla scorta della normativa in esame, non avrebbe potuto assumere una differente decisione.
8.5. Non sussiste, inoltre, il lamentato difetto di motivazione, avendo la giurisprudenza più volte chiarito che “ il richiamo al vincolo paesaggistico insistente sull’area su cui sono stati realizzati gli abusi edilizi e alle caratteristiche di questi ultimi costituisce in primo luogo motivazione sufficiente a fondare i dinieghi di condono impugnati ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 29 novembre 2022, n. 10495). Nel provvedimento gravato, dunque, l’Amministrazione, dopo aver riportato in premessa le caratteristiche dell’abuso, ha correttamente concluso per l’insanabilità dell’opera in quanto posta in area vincolata, con ciò conformandosi alle pronunce in precedenza richiamate.
8.6. Dalla natura vincolata e doverosa del provvedimento di rigetto deriva altresì l’irrilevanza delle considerazioni di parte ricorrente volte a censurare l’operato dell’Amministrazione, che non avrebbe verificato la sussistenza delle ulteriori condizioni per l’accoglimento dell’istanza di condono, posto che l’eventuale rilascio dei pareri favorevoli da parte delle Autorità preposte alla tutela dei vincoli non consentirebbe comunque di superare l’indicata preclusione normativa connessa alla tipologia di intervento realizzato.
8.7. Alcun rilievo ha poi la circostanza, tra l’altro tardivamente dedotta con l’atto di motivi aggiunti, secondo la quale gli attuali strumenti regolatori del Comune consentirebbero interventi del genere di quelli oggetto della istanza di condono nell’area interessata dall’abuso, e ciò in quanto la disciplina condonistica è una disciplina straordinaria ed eccezionale, ancorata ai ristretti limiti entro i quali la sanabilità dell’abuso è consentita dalla stessa e prescinde, dunque, dalle regole che governano la edificabilità ordinaria ed a regime (Tar Lazio, Roma, Sez. IV ter , 15 aprile 2025, n. 7433).
9. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno rigettati, stante l’infondatezza delle censure proposte.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna la ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA AR, Presidente
Monica Gallo, Referendario
EN RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN RO | TA AR |
IL SEGRETARIO