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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/10/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2211/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RO GE Presidente
EL RI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto in data 13.06.2025 da
(C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AN CC,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), anagraficamente residente in [...]Controparte_1 C.F._2
D'Adda (MI), Via Massimo D'Antona n. 21,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
Conclusioni: come precisate dalla parte costituita all'udienza celebrata in data 22.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 08.06.2013 in Castellanza (VA) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e dalla loro unione è nato il figlio minorenne (il 16.07.2015). Persona_1
A mezzo della sentenza n. 1342/2024 pubblicata da questo Tribunale in data 14.11.2024
(nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 4603/2023), è stata omologata la
1 separazione personale delle parti alle seguenti condizioni (tra le altre): “[…] 3) DISPONE
l'affido esclusivo del minore alla madre, che potrà assumere essa sola le decisioni ordinarie e non anche le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, istruzione ed educazione che dovranno essere adottate da entrambi i genitori con l'ausilio dei SS e, in caso di disaccordo genitoriale non sanabile, dai SS del Comune di Castellanza;
4) DISPONE CHE i SS del Comune di Castellanza, d'intesa con quelli di Pozzo
d'Adda, organizzino degli incontri online (da remoto) tra i genitori (con cadenza mensile) per la condivisione delle informazioni fondamentali relative al minore e favorire l'assunzione delle decisioni di cui sopra e, quando ve ne saranno le condizioni, offrano un percorso di mediazione familiare alla coppia genitoriale;
5) DISPONE CHE i SS dei Comuni di Castellanza e di Pozzo d'Adda regolamentino il diritto di visita paterno, allo stato, garantendo il servizio di SN e gli incontri protetti padre/figlio minore con facoltà di progressiva esternalizzazione e liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento degli stessi, del percorso avviato dal resistente al e di quello psicologico che a breve il minore avvierà (che i SS CP_2
monitoreranno confrontandosi periodicamente con i rispettivi referenti/responsabili anche del percorso di sostegno alla genitorialità che il resistente ha dichiarato di volere avviare); 6) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di (il 16.07.2015) residente in [...], Controparte_3
Via Adua 6, dinanzi al GT di questo Tribunale […]; 7) DÀ ATTO CHE il resistente, a titolo di concorso al mantenimento indiretto ordinario di , si è obbligato a versare alla ricorrente, entro il Per_1
giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario, l'importo di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. c.p.c. e a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per come da Protocollo vigente presso la Corte d'Appello di Persona_1
Milano (ivi compreso il costo della mensa scolastica fruita dal figlio minore); 8) AUTORIZZA la ricorrente a continuare a chiedere e percepire l'intero importo dell'Assegno Unico spettante per la prole in forza dell'accordo inter partes siglato”.
Il procedimento di vigilanza aperto a favore è stato iscritto al n. R.G. Persona_1
5553/2024 di questo Tribunale.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 12.06.2025, per quello che qui rileva, la ricorrente ha chiesto emettere la pronuncia divorzile, disporre l'affido super esclusivo del figlio alla sua persona, confermare le ulteriori condizioni concordate in sede di separazione e condannare il resistente ex art. 473-bis.39 c.p.c. Tra l'altro, a sostegno delle proprie istanze, ha allegato di vivere con i propri genitori e il minore in Castellanza (VA), Via Adua n. 6 e
Pag. 2 di 11 ha lamentato che il resistente non ha correttamente adempiuto alle condizioni di cui alla sentenza di separazione non contribuendo regolarmente al mantenimento indiretto del figlio, interrompendo il percorso intrapreso presso il e negando l'autorizzazione all'espatrio di per le vacanze estive. Persona_1
A mezzo della relazione depositata in data 10.10.2025, i S.S. del Comune di Pozzo D'Adda
(territorialmente competenti per il resistente) hanno riferito, tra l'altro, quanto segue:
Pag. 3 di 11 Inoltre, dalla relazione depositata dai S.S. del emerso quanto di seguito riportato:
[…]
in data 20.10.2025 è Controparte_5
Pag. 4 di 11 […]
[…]
Pag. 5 di 11 […]
Dall'allegata relazione a firma degli operatori di Spazio Neutro datata 02.10.2025, inoltre, è emerso che:
Pag. 6 di 11 ***
Alla prima udienza celebrata in data 22.10.2025 nella contumacia del resistente, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato che il minore non vuole rispondere ai messaggi e alle chiamate del padre, prosegue regolarmente il percorso psicoterapeutico con la Dott.ssa Persona_2
con cadenza quindicinale e ha un buon rendimento scolastico e di comunicare con il resistente unicamente tramite mail mettendo in copia i S.S.
Il giudice relatore, parzialmente modificando i provvedimenti di cui alla sentenza n.
1342/2024, ha disposto l'affido super esclusivo di alla madre “che potrà Persona_1
assumere essa sola anche le decisioni più importanti per (fatto salvo l'obbligo di informare il Per_1
resistente per il tramite dei SS a mezzo mail ogni mese entro il giorno 30)” e ha rimesso la causa in decisione.
***
Nella contumacia del resistente1 deve dirsi ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi e, pertanto, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, non apparendo possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Per quanto riguarda il regime di affidamento di , giova ricordare che detta Persona_1
scelta deve essere effettuata in base al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta dalla verifica dell'idoneità o inidoneità dei genitori e dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità dei minori. In questa prospettiva, l'individuazione del genitore affidatario deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità dell'uno o dell'altro di crescere ed educare il figlio che necessariamente deve fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita, dell'ambiente che è in grado di offrire2.
Nella fattispecie che qui ci occupa è stato ritualmente acquisito in causa che il padre non è stato in grado di assumere un atteggiamento critico rispetto ai propri agiti e sintonizzarsi con i bisogni e i desideri del minore al fine di favorirne il benessere, né a collaborare adeguatamente con i S.S., gli operatori di Spazio Neutro e la ricorrente (nei confronti dei quali, a detta dei S.S., ha assunto in più di un'occasione comportamenti inadeguati, aggressivi e recriminatori). Inoltre, il resistente ha interrotto il percorso precedentemente intrapreso presso il territorialmente competente e non si è mostrato interessato ad CP_4
accompagnare il figlio nel percorso psicologico avviato per il suo benessere. Non da ultimo, rimanendo contumace nel presente giudizio ha mostrato disinteresse rispetto alla vicenda familiare.
La madre, al contrario è stata in grado di offrire al minore la sua presenza costante e assidua e di soddisfarne i bisogni.
Ne consegue che va confermato l'affido super esclusivo di alla madre Persona_1
che potrà assumere essa sola tutte le decisioni necessarie per garantire al figlio minorenne una crescita sana ed equilibrata, impregiudicato il dovere di informare il padre, a mezzo mail mettendo in copia anche i S.S., entro il giorno 30 di ogni mese.
Ove il resistente manifestasse interesse in tale senso, i S.S. del Comune di Castellanza,
d'intesa con quelli di Pozzo D'Adda, potranno organizzare con cadenza mensile degli incontri online (da remoto) tra i genitori per favorire il dialogo genitoriale e la condivisione delle informazioni fondamentali relative al minore.
I S.S. dei Comuni di Castellanza e Pozzo D'Adda continueranno a sostenere e regolamentare la relazione/frequentazione padre/figlio minorenne compatibilmente con la disponibilità di quest'ultimo a incontrare il genitore. In particolare, monitoreranno il percorso di sostegno psicologico avviato per il minore con la dott.ssa Per_2 confrontandosi direttamente con la professionista al fine di verificare se vi sia un'apertura di in tale senso, si confronteranno altresì con i referenti del per Persona_1 CP_4
verificare la ripresa da parte del resistente del percorso interrotto e con i professionisti incaricati dal del percorso di supporto psicologico per accertarne le condizioni CP_1
psicofisiche e, ove ve ne siano i presupposti, organizzeranno gli incontri in regime di
Spazio Neutro, con facoltà di progressiva esternalizzazione e graduale liberalizzazione (in assenza di condizioni ostative).
I S.S. continueranno a relazionare semestralmente al G.T. del procedimento di vigilanza iscritto al n. R.G. 5553/2024 di questo Tribunale in merito alle risultanze/esiti delle attività loro affidate.
La coppia genitoriale deve essere invitata ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei S.S. per quanto riguarda la regolamentazione della relazione padre/figlio e il resistente deve essere invitato a riprendere il percorso presso il e a proseguire il percorso di supporto psicologico che ha dichiarato ai S.S. di CP_4
aver intrapreso con la Dott.ssa (o ad avviarlo in caso contrario) per CP_6
rielaborare il trauma legato alla crisi familiare, gestire le proprie emozioni e sintonizzarsi con i bisogni del figlio minorenne.
Nell'esclusivo interesse del minore, entrambi i genitori dovranno mantenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
Da un punto di vista economico, devono essere confermate le condizioni recentemente concordate dalle parti e omologate con la sentenza di separazione: i.e. si conferma la quantificazione del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto del minore nell'importo mensile di € 250,00, soggetto a rivalutazione come per legge (prima rivalutazione a novembre 2025), la partecipazione del resistente nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per la minore come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano (recentemente aggiornato) e il diritto della ricorrente, quale genitore affidatario in via super esclusiva, di continuare a chiedere e percepire dall' l'intero importo CP_7
dell'Assegno Unico spettante per il figlio.
***
Pag. 9 di 11 Le spese di lite seguono la c.d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di media complessità, della limitata attività espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del resistente contumace (riconoscendo i valori minimi tabellari previsti per le fasi 1, 2 e 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Castellanza
(VA) in data 08.06.2013;
2) DISPONE CHE la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
3) CONFERMA l'affido super esclusivo di alla madre che Controparte_3
potrà assumere essa sola tutte le decisioni necessarie per soddisfare i molteplici bisogni del figlio minorenne (fatto salvo l'obbligo informativo di cui in parte motiva);
4) CONFERMA il collocamento del figlio minorenne delle parti presso la madre (allo stato, nella casa dei nonni materni sita in Castellanza);
5) CONFERMA l'incarico già conferito ai S.S. territorialmente competenti per la madre e il minore (allo stato, quelli del Comune di Castellanza) e ai S.S. territorialmente competenti per il padre (allo stato, quelli del Comune di Pozzo d'Adda) di sostenere e regolamentare la relazione/frequentazione padre/figlio minorenne come in parte motiva e di relazionare semestralmente al G.T. del procedimento di vigilanza iscritto al n. R.G.
5553/2024 di questo Tribunale (depositando la prossima relazione entro e non oltre il
30.04.2026, fatta salva l'urgenza);
6) CONFERMA l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario indiretto di versando alla madre l'importo mensile di € 250,00, rivalutato Persona_1
come per legge (prima rivalutazione a novembre 2025) e di partecipare nella misura del
50% alle spese straordinarie da sostenere per il minore come da protocollo vigente presso la Corte d'Appello di Milano (recentemente aggiornato comprendendo anche il costo della mensa scolastica fruita dal fanciullo);
Pag. 10 di 11 7) DÀ ATTO CHE la ricorrente ha il diritto di continuare a chiedere e percepire dall' il 100% dell'Assegno Unico e universale spettante per la prole quale genitore CP_7
affidatario in via super esclusiva;
8) INVITA le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei S.S. per quanto riguarda la regolamentazione della relazione/frequentazione padre/figlio minorenne;
9) INVITA il resistente ad avviare e/o proseguire con costanza, impegno e serietà i percorsi di cui in parte motiva (per le finalità ivi specificate);
10) PRESCRIVE ai genitori, nell'esclusivo interesse del minore, di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di;
Persona_1
11) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.562,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
12) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali dei Comuni di Castellanza e di Pozzo D'Adda, nonché al G.T. del procedimento di vigilanza iscritto al n. R.G. 5554/2024 di questo Tribunale per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 23.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
EL RI RO GE
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cui gli atti introduttivi del presente giudizio sono stati notificati in data 23/27.06.2025 presso la sua residenza anagrafica
Pag. 7 di 11 2 cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023
Pag. 8 di 11