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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 3049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3049 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 26/06/2025 N. 10297/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr DO Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da rappresentati e difesi dall'Avv.to Parte_1
ON RT nonchè dall'Avv.to ON STEFANO
( ) Indirizzo Telematico;
ed elett.te dom.ti presso lo studio in Indirizzo C.F._1
Telematico
RICORRENTI contro
Controparte_1
CONTUMACE nonché contro
Controparte_2
CONTUMACE nonché contro
Controparte_3
CONTUMACE
1/3 Dott. DO Atanasio OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore dei ricorrenti concludeva come in atti
IN FATTO
A seguito di sentenza non definitiva con la quale il Giudice: ha condannato le società convenute , Controparte_4 CP_2
e in solido tra loro a pagare la somma di € 4.470,94 lordi
[...] Controparte_3 in favore di e la somma di € 2.515,51 lordi in favore di oltre interessi e Pt_1 Pt_1 rivalutazione monetaria a titolo di differenze retributive per il superiore inquadramento;
dichiarato che il tempo impiegato quotidianamente dai ricorrenti per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro – nella misura di 26 minuti - è qualificabile come orario di lavoro effettivo e da retribuirsi con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario;
condannato le società convenute , Controparte_4 CP_2
e in solido tra loro a corrispondere le relative differenze
[...] Controparte_3 retributive da quantificarsi in prosieguo di giudizio;
mandato al definitivo per le spese di lite;
nel prosieguo del giudizio è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della Controparte_4
e dichiarata l'interruzione del giudizio da parte del giudice.
A seguito della riassunzione del giudizio, nessuno dei convenuti si costituiva;
parte ricorrente depositava conteggi relativi allo straordinario per il tempo tuta.
Il Giudice inviata alla discussione orale il procuratore dei ricorrenti, il quale ha concluso come in atti.
IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità delle domande svolte nei confronti della
, potendo i creditori, quali il Controparte_5 ricorrente, fare valere i propri crediti attraverso l'inserimento al passivo.
Devono invece essere condannate le altre due società, essendo i crediti di natura retributiva in quanto straordinario
I conteggi depositati dai ricorrenti si ritiene siano stati correttamente elaborati.
Pertanto, le società e vanno Controparte_2 Controparte_3 condannate in solido tra loro a pagare in favore dei ricorrenti le seguenti somme:
€ 2.318,08 in favore di Parte_1
2/3 Dott. DO Atanasio € 2.228,23 in favore di Parte_1
a titolo di lavoro straordinario per il tempo necessario a indossare e dismettere gli indumenti di lavoro nella misura di 26 minuti giornalieri, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In quanto soccombenti le società e Controparte_2 Controparte_3 vanno altresì condannate in solido tra loro a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che si determinano in € 10.000 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
dichiara l'improcedibilità delle domande svolte dai ricorrenti nei confronti della
; Controparte_5 condanna le società e , in solido tra Controparte_2 Controparte_3 loro, a pagare in favore dei ricorrenti le seguenti somme:
€ 2.318,08 in favore di;
Parte_1
€ 2.228,23 in favore di;
Parte_1
a titolo di lavoro straordinario per il tempo necessario a indossare e dismettere gli indumenti di lavoro nella misura di 26 minuti giornalieri, oltre interessi e rivalutazione monetaria. condanna altresì le società e , in Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in € 10.000 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 26/06/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. DO Atanasio
3/3 Dott. DO Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 26/06/2025 N. 10297/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr DO Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da rappresentati e difesi dall'Avv.to Parte_1
ON RT nonchè dall'Avv.to ON STEFANO
( ) Indirizzo Telematico;
ed elett.te dom.ti presso lo studio in Indirizzo C.F._1
Telematico
RICORRENTI contro
Controparte_1
CONTUMACE nonché contro
Controparte_2
CONTUMACE nonché contro
Controparte_3
CONTUMACE
1/3 Dott. DO Atanasio OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore dei ricorrenti concludeva come in atti
IN FATTO
A seguito di sentenza non definitiva con la quale il Giudice: ha condannato le società convenute , Controparte_4 CP_2
e in solido tra loro a pagare la somma di € 4.470,94 lordi
[...] Controparte_3 in favore di e la somma di € 2.515,51 lordi in favore di oltre interessi e Pt_1 Pt_1 rivalutazione monetaria a titolo di differenze retributive per il superiore inquadramento;
dichiarato che il tempo impiegato quotidianamente dai ricorrenti per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro – nella misura di 26 minuti - è qualificabile come orario di lavoro effettivo e da retribuirsi con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario;
condannato le società convenute , Controparte_4 CP_2
e in solido tra loro a corrispondere le relative differenze
[...] Controparte_3 retributive da quantificarsi in prosieguo di giudizio;
mandato al definitivo per le spese di lite;
nel prosieguo del giudizio è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della Controparte_4
e dichiarata l'interruzione del giudizio da parte del giudice.
A seguito della riassunzione del giudizio, nessuno dei convenuti si costituiva;
parte ricorrente depositava conteggi relativi allo straordinario per il tempo tuta.
Il Giudice inviata alla discussione orale il procuratore dei ricorrenti, il quale ha concluso come in atti.
IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità delle domande svolte nei confronti della
, potendo i creditori, quali il Controparte_5 ricorrente, fare valere i propri crediti attraverso l'inserimento al passivo.
Devono invece essere condannate le altre due società, essendo i crediti di natura retributiva in quanto straordinario
I conteggi depositati dai ricorrenti si ritiene siano stati correttamente elaborati.
Pertanto, le società e vanno Controparte_2 Controparte_3 condannate in solido tra loro a pagare in favore dei ricorrenti le seguenti somme:
€ 2.318,08 in favore di Parte_1
2/3 Dott. DO Atanasio € 2.228,23 in favore di Parte_1
a titolo di lavoro straordinario per il tempo necessario a indossare e dismettere gli indumenti di lavoro nella misura di 26 minuti giornalieri, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In quanto soccombenti le società e Controparte_2 Controparte_3 vanno altresì condannate in solido tra loro a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che si determinano in € 10.000 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
dichiara l'improcedibilità delle domande svolte dai ricorrenti nei confronti della
; Controparte_5 condanna le società e , in solido tra Controparte_2 Controparte_3 loro, a pagare in favore dei ricorrenti le seguenti somme:
€ 2.318,08 in favore di;
Parte_1
€ 2.228,23 in favore di;
Parte_1
a titolo di lavoro straordinario per il tempo necessario a indossare e dismettere gli indumenti di lavoro nella misura di 26 minuti giornalieri, oltre interessi e rivalutazione monetaria. condanna altresì le società e , in Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in € 10.000 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 26/06/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. DO Atanasio
3/3 Dott. DO Atanasio