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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/05/2024, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
Proc. n. 2747/2022 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 30/09/2022 al n. 2747/2022
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 466/2022 del
06/07/2022, emesso dal Tribunale di Potenza e notificato il 18/07/2022;
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv.
Nino Nigro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via
Carlo Carucci n. 8;
OPPONENTE
E in p.l.r.p.t., (C.F. - P.I.: ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. - P.I.: ) in Controparte_2 P.IVA_2 forza di procura rilasciata da (P.I.: Controparte_3
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. P.IVA_3
Nicola Lucarelli presso il quale domicilia in Campobasso alla Piazza
Vittorio Emanuele II n.9;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 08/02/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 2747/2022 R.G.
1. Con atto di citazione, notificato in data 23/07/2022, Pt_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del
[...]
Tribunale di Potenza n. 466/2022 del 06/07/2022, notificatogli, in qualità di fideiussore della – per la quale ultima Organizzazione_1 interveniva, in data 21.09.2020, dichiarazione di fallimento con sentenza del Tribunale di Potenza – il 18/07/2022, con cui, su ricorso della società
veniva ingiunto il pagamento della somma Controparte_2 di € 200.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di debitoria residua per il contratto di conto anticipo fatture (n. 9338875) stipulato in data 03.04.2007 dalla e la e del Organizzazione_2 Organizzazione_1 relativo contratto di fideiussione specifica n. 20811754 (rif. CP_4 sottoscritto dall'opponente, poi ceduto alla società Controparte_1
1.1. A sostegno dell'opposizione veniva dedotta preliminarmente,
l'improcedibilità della domanda di ingiunzione per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio;
sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva della e per essa Controparte_1 della con conseguente Controparte_2 inammissibilità dell'intervento e di carenza di rappresentanza processuale in capo alla nel merito la Controparte_2 decadenza e/o l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta nei confronti del sig. . Parte_1
1.2. Su tali basi, l'opponente invocava la revoca del decreto ingiuntivo nonché per far accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione e la conseguente intervenuta liberazione del garante, con vittoria delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
16/02/2023, si costituiva in giudizio la società opposta CP_1
per essa contestando nel
[...] Controparte_2 merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione e di un termine per esperire la procedura di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, con vittoria delle spese di lite.
3. Concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. nonché un termine all'opposta per esperire il tentativo di mediazione ex
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D.lgs. 28/2010 (svoltasi, con esito negativo), e successivamente concessi i termini di cui all'art.183 VI co cpc, all'udienza del 07.02.2024 le parti precisavano le conclusioni e la controversia veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Tanto premesso in fatto, ritiene lo scrivente che le risultanze documentali impongano il rigetto dell'odierna opposizione e la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.
5. Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n.
16340).
5.1. Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
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5.2. In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del
1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
5.3. Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio concernente il saldo relativo ad un contratto di conto anticipo fatture nonché del successivo contratto di garanzia specifica di adempimento, viene il rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte – legale o negoziale – del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010; Cass.
20073/2004; Cass. 1743/2007).
6. Ebbene, delineati sin qui i confini giuridici della fattispecie, con particolare riguardo ai profili probatori, e venendo alla vicenda per cui è causa, deve osservarsi come il creditore oggi opposto abbia offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della pretesa monitoria.
6.1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione della cessionaria, la quale ha corroborato in via documentale la propria legittimazione depositando la Gazzetta Ufficiale contenente gli avvisi di cessione (con individuazione delle categorie di crediti ceduti) e i relativi contratti, con ciò ponendosi in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente
a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
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enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118)” (cfr. Cass. Civ. n. 15884/2019; Cassazione civile, sez. III, 10/02/2023, n. 4277).
6.1.1. La legittimazione (rectius, la titolarità) della cessionaria, infatti, ben può desumersi dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione, con la quale il debitore è stato reso edotto, ai sensi dell'art. 58
TUB, della cessione, in conformità con il consolidato orientamento, che si condivide, per cui, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano (come nel caso di specie) di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in tal senso, ex multis, Tribunale , SI , 06/02/2024 , n. 188; Corte appello , Roma
, sez. I , 10/10/2023 , n. 6472; Tribunale SI sez. I, 28/07/2023, n.1028;
Tribunale , Roma , sez. XVII , 27/02/2023 , n. 3283; Tribunale , Firenze , sez. III , 12/12/2022 , n. 3464; Tribunale , Rimini , sez. I , 21/10/2022 , n.
1006; Cass. n. 4277 del 10/02/2023 Cass. n. 15884/2019; Cass. n.
17110/2019; Cass. n. 31118/2017; Cassazione civile , sez. III , 10/02/2023
n. 4277), essendosi al riguardo chiarito che, invece, occorre offrire l'effettiva dimostrazione della cessione – a ciò non bastando la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla G.U., che piuttosto tiene luogo del solo adempimento di cui all'art. 1264 c.c. – solo allorquando, dissimilmente dal caso di specie, venga dal debitore specificamente contestato il fatto storico della cessione, ovvero il fatto stesso che tale cessione sia intervenuta, e non già la mera inclusione, nell'ambito della cessione, del credito controverso (Cassazione civile , sez. III , 22/06/2023
n. 17944).
Nella controversia de qua vertitur, invero, l'opponente non ha mosso alcuna contestazione in ordine all'effettivo verificarsi della cessione del
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credito, essendosi limitato a contestare la riconducibilità, nell'ambito della cessione pubblicizzata in Gazzetta Ufficiale, del credito litigioso;
pertanto, conformemente ai rilievi poc'anzi espressi (e, da ultimo, ribaditi da
Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, n.5478) non può che validarsi la legittimazione del cessionario.
6.1.3. Inoltre, costituisce dato non contestato, peraltro pienamente suffragato a livello documentale (si veda il documento depositato dal ricorrente nel fascicolo monitorio ai nn. 6 e 7) tanto la iniziale stipula del contratto di anticipo fatture quanto quello successivo di fideiussione intervenuto, tra l'opponente e la parte opposta (già ). CP_4
6.2. Giova inoltre precisare che il contratto di fideiussione “specifica” reca la sottoscrizione, non disconosciuta, sottoscrizione Parte_1 apposta anche ad approvazione specifica delle clausole contrattuali potenzialmente vessatorie e ad accettazione delle condizioni generali di contratto nonché per prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
6.3. La lettura del documento contrattuale evidenzia la sussistenza di tutte le informazioni in ordine alle condizioni praticate: in particolare, con riferimento a quanto eccepito dalla parte opponente, non vi alcuna menzione circa il beneficio di preventiva escussione del debitore principale, sebbene parte opposta abbia dato piena prova di aver provveduto ad inoltrare istanza di insinuazione al fallimento della debitrice vieppiù di essere stata ammessa allo stato Organizzazione_1 passivo con provvedimento del Tribunale di Potenza del 24.01.2023.
Ugualmente incontestata è l'effettiva erogazione del finanziamento per cui
è causa.
6.4. Sulla base della documentazione predetta, e di quella ulteriore presente agli atti (in particolare l'estratto conto analitico dall'apertura del rapporto di cui al doc. 6 del fascicolo monitorio), non può che ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio incorrente in capo alla società opposta, la quale ha offerto idonea e sufficiente dimostrazione del credito agito in via monitoria, altresì sul profilo quantitativo.
7. Passando poi alla disamina concreta delle contestazioni mosse da parte opponente, un ulteriore profilo dell'opposizione, pure afferente
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alle fideiussioni in commento, è volto a sostenere la liberazione dei garanti per la violazione, da parte della banca, del disposto di cui all'art. 1956 c.c.
7.1. Al riguardo, in punto di diritto, va osservato che l'art. 1956 c.c. dispone che il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur sapendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
la norma precisa poi che non è valida neppure la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione dalla garanzia prestata.
7.2. La disposizione in commento costituisce, invero, un'applicazione della clausola generale dell'obbligo di correttezza e di buona fede di cui agli artt.
1175 e 1375 cc, e sanziona - con la liberazione del fideiussore - il comportamento del creditore nel caso in cui, successivamente alla prestazione della garanzia, sopravvenga un notevole aumento delle difficoltà di soddisfacimento del suo credito, a causa della mutata condizione patrimoniale del debitore, a condizione, poi, che il creditore, benché a conoscenza di tale situazione, conceda nuovo credito, o mantenga quello già in essere, senza una specifica autorizzazione del fideiussore.
7.3. Per dirsi integrata la fattispecie di cui all'art. 1956 cc, dunque, deve sussistere tanto l'elemento oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento (successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto rispetto all'epoca della prestazione della garanzia), quanto l'elemento soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle predette condizioni, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (Cass. Civ. n. 10870/2005; Trib.
Milano, sent. n. 7281/2013); va poi precisato che l'ipotesi contemplata dalla norma non si riferisce alla sola instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore ed il terzo, cui si estenda la garanzia per debiti futuri in prestata dal fideiussore, ma abbraccia anche il modo in cui il creditore gestisce un rapporto obbligatorio già instaurato col terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria, quando ne derivi un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio cui è esposto il garante di non poter più utilmente rivalersi sul debitore di quanto eventualmente abbia dovuto corrispondere al creditore (così Cass. n. 21730/2010).
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7.4. Il concetto di “far credito”, ai fini della norma citata, va quindi inteso non solo quale concessione di nuovo credito, ma anche quale mantenimento del credito già concesso (Cass. n. 21730/2010; Cass. n.
4458/2005; Cass. n. 3525/2009) e ciò, proprio in ragione della ratio sottesa alla disposizione in esame che, come detto, costituisce un'applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti e perciò onera il creditore di un comportamento coerente con il rispetto di tale principio nella gestione del rapporto debitorio, tale da non ledere ingiustificatamente l'interesse del fideiussore. Nella fideiussione per obbligazione futura,
l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, risponde proprio all'esigenza di consentire al medesimo fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
peraltro, neppure una clausola che obbliga il fideiussore a pagare
“dietro semplice richiesta” impedirebbe a questi di invocare la propria liberazione ai sensi dell'art. 1956 cc, stante il divieto di rinunciare preventivamente ad avvalersi della liberazione posto dal secondo comma dello stesso articolo 1956 cc;
7.5. In sostanza, laddove in un rapporto bancario continuativo si manifesti un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la Banca creditrice, che dispone sicuramente di strumenti di autotutela che le consentono di porre termine al rapporto impedendo gli ulteriori atti di utilizzazione del credito, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, se non vuol perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente;
il tutto, a meno che il fideiussore, ricevuta l'informazione dalla Banca, manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia, nonostante la conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali del soggetto garantito (così, Cass. n. 21730/2010).
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7.6. Ciò detto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione di detta norma, ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cc, l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cfr., Cass. n. 5833/2019; Cass. n. 6251/2018; Cass. n.
2132/2016; Cass. n. 2524/2006; Cass. n. 10870/2005).
7.7. Quest'ultimo rilievo si presenta decisivo per il caso di specie, in quanto
è del tutto difettata, da parte del fideiussore qui opponente, l'attestazione in fatto di elementi che potessero far desumere la colpevole consapevolezza, da parte della banca, del significativo peggioramento delle condizioni economiche del beneficiario del credito, circostanza che non può essere desunta in re ipsa dalla posizione debitoria della Org_1 né dalla mera attestazione, di “elementi negativi” all'interno dei
[...] bilanci, non bastando gli stessi per integrare gli indizi di quel peggioramento che dev'essere, secondo la norma, di portata “notevole”, tale da rendere, appunto, notevolmente più disagevole il recupero del credito.
7.8. Ebbene, l'onere della dimostrazione di tale circostanza incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in capo all'eccipiente che intende valersi del rimedio ex art. 1956 c.c., e la relativa carenza di prova risulta ulteriormente aggravata dal fatto che, nelle condizioni contrattuali della fideiussione, è presente una clausola (art. 5) che onera i garanti a tenersi informati in ordine alle condizioni economiche della garantita, clausola che, se non è di per sé idonea a caducare la garanzia prevista per il fideiussore dall'art. 1956
c.c., nondimeno può essere valorizzata come indizio della sussistente consapevolezza, anche da parte del garante, delle difficoltà economiche in cui versava il garantito, con l'effetto ulteriore di far presumere un'autorizzazione implicita all'ulteriore credito e, dunque, l'insussistenza,
a carico della banca, di profili di violazione delle pattuizioni contrattuali
(in tal senso Cass., n. 4112/2016; Cass., n. 3761/2006), anche in considerazione del fatto che la posizione dei condebitori (nel caso di specie
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stretti congiunti del legale rappresentante e soci della debitrice principale) poneva loro, in effetti, nella condizione di conoscere la realtà economica del garantito, e quindi di valutare esattamente il rischio della garanzia.
7.9. Nello stesso senso si è posta anche la giurisprudenza più recente, secondo la quale “La banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale.” (Nella specie, non dissimile dall'odierna controversia, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore).
Sulla scorta di tali ragioni, l'eccepita nullità della fideiussione non può trovare seguito, la relativa eccezione dovendo essere rigettata.
8. Proseguendo nell'esame del merito dell'opposizione, rispetto alle ulteriori censure mosse dall'opponente, deve essere ulteriormente ribadito che: a) l'opposta ha compiutamente dimostrato la propria legittimazione attiva (vedasi contratto di cessione del credito depositato in seno al fascicolo della fase monitoria); b) l'eccezione avente per oggetto la mancata comunicazione della cessione del credito risulta, inoltre, superabile alla luce della documentazione contenuta nel fascicolo del procedimento monitorio, fascicolo nel quale è individuabile il contenuto della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale [sul punto, preme rilevare che il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità e così, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, «senza lasciare incertezze od ombre di sorta (rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.)», i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto può anche
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risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Cass. n. 15884 del
2019; Cass. n. 5617 del 2020); tale impostazione, ossia la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto debba essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. n. 9529 del 2019; Cass. n. 22151 del
2019, che richiama i precedenti di Cass. 31188 del 2017; Cass. 5385 del
2011; 18361 del 2004)]; c) in ogni caso, la notifica del ricorso monitorio è atto idoneo a consentire al debitore di conoscere l'effettiva titolarità del credito e, dunque, a liberarlo dall'obbligazione in caso di adempimento a favore del cessionario (vedasi Cass. n. 1770 del 2014; n. 12734 del 2021);
d) le contestazioni in ordine ad alcune componenti del credito vantato non risultano congruamente corroborate in via documentale e per ciò stesso vanno disattese;
e) l'eccezione di nullità della fideiussione per la riproduzione delle clausole del modello ABI ritenuto violativo della legge
Antitrust non pare applicabile al caso di specie, in cui viene in rilievo una fideiussione specifica e non omnibus, come tale non soggetta al provvedimento della n. 55 del 2 maggio 2005 (cfr. Corte Org_3
d'Appello Milano, n. 3083/2022; nello stesso senso anche Tribunale
Pescara, 06/03/2023; Tribunale di Napoli, Sez. Spec. Impresa, 16/06/2020;
Tribunale di Forlì sentenza del 16 maggio 2022; Tribunale Milano, 6 settembre 2022, n. 7015; Tribunale Milano, 21 giugno 2022, n. 5481).
8.1. A tale ultimo riguardo, il Tribunale non ignora la sussistenza di un orientamento, nella giurisprudenza di merito, volto ad estendere anche alle fideiussioni specifiche gli effetti (i.e., la nullità) della riproduzione delle clausole del modello ABI ritenuto violativo della legge Antitrust;
senonché, pur volendo aderire a tale (per quanto consta) minoritario indirizzo ermeneutico, non può mancarsi di rilevare come, in presenza di una
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fideiussione specifica, non sarebbe invocabile, dal garante, il carattere di prova privilegiata del provvedimento di (che le Sezioni Org_3
Unite, per vero, hanno riconosciuto soltanto in favore delle fideiussioni riproduttive dello schema ABI stipulate nei medesimi anni, 2002/2005, oggetto dell'istruttoria espletata dalla , posto che Org_3
l'istruttoria condotta aveva riguardato esclusivamente le fideiussioni omnibus (emesse in un dato arco temporale), le quali, presentano “una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici” (Tribunale
Napoli, 24 maggio 2022, n. 5125).
8.2. Di modo che, a fronte di una fideiussione specifica riproduttiva dello schema ABI, il garante – che invoca la nullità del negozio ai sensi degli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, in conformità con quanto statuito da Cass., S.U., 30 dicembre 2021, n. 41994
– è onerato dell'effettiva e concreta dimostrazione della sussistenza dell'elemento essenziale della invocata nullità, ovvero l'intesa anticoncorrenziale, rappresentata dall'applicazione uniforme (e non occasionale) delle clausole contestate in una pluralità di rapporti contrattuali analoghi a quello contestato.
8.3. Inoltre, in seguito alla dimostrata sussistenza di una intesta anticoncorrenziale concernente le fideiussioni specifiche, mutuando i principi recentemente espressi dalla S.C. (e precisamente da Cassazione civile sez. III, 03/05/2024, n.12007, la quale, anch'essa confrontandosi con la problematica della sorte dei contratti a valle di una intesa anticoncorrenziale, si è posta nel medesimo solco della precedente Cass.,
S.U., 30 dicembre 2021, n. 41994), allorquando il singolo contratto sia stato stipulato da soggetti estranei alle intese vietate (e sanzionate), sarà necessaria la dimostrazione, anch'essa posta a carico del garante ex art. 2697 c.c., della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
in mancanza di tale
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dimostrazione, va esclusa la ricorrenza della dedotta nullità ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE.
8.4. Orbene, è agevole rilevare come, nel caso di specie, sia del tutto difettata, da parte dell'opponente, sia l'allegazione che la prova tanto della condotta anticoncorrenziale, tanto della riconducibilità ad essa della fideiussione specifica per cui è causa, e pertanto deve rigettarsi l'eccezione di nullità.
9. Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, deve concludersi nel senso del totale rigetto dell'opposizione, con la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
10. Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta) di cui al D.M.
55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 52.001 a € 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta nell'interesse di avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 466/2022 del 06/07/2022, emesso dal Tribunale di
Potenza e notificato il 18/07/2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 7.052,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 29/05/2024
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
13 Proc. n. 2747/2022 R.G.
14
TRIBUNALE DI POTENZA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 30/09/2022 al n. 2747/2022
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 466/2022 del
06/07/2022, emesso dal Tribunale di Potenza e notificato il 18/07/2022;
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv.
Nino Nigro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via
Carlo Carucci n. 8;
OPPONENTE
E in p.l.r.p.t., (C.F. - P.I.: ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. - P.I.: ) in Controparte_2 P.IVA_2 forza di procura rilasciata da (P.I.: Controparte_3
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. P.IVA_3
Nicola Lucarelli presso il quale domicilia in Campobasso alla Piazza
Vittorio Emanuele II n.9;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 08/02/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 2747/2022 R.G.
1. Con atto di citazione, notificato in data 23/07/2022, Pt_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del
[...]
Tribunale di Potenza n. 466/2022 del 06/07/2022, notificatogli, in qualità di fideiussore della – per la quale ultima Organizzazione_1 interveniva, in data 21.09.2020, dichiarazione di fallimento con sentenza del Tribunale di Potenza – il 18/07/2022, con cui, su ricorso della società
veniva ingiunto il pagamento della somma Controparte_2 di € 200.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di debitoria residua per il contratto di conto anticipo fatture (n. 9338875) stipulato in data 03.04.2007 dalla e la e del Organizzazione_2 Organizzazione_1 relativo contratto di fideiussione specifica n. 20811754 (rif. CP_4 sottoscritto dall'opponente, poi ceduto alla società Controparte_1
1.1. A sostegno dell'opposizione veniva dedotta preliminarmente,
l'improcedibilità della domanda di ingiunzione per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio;
sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva della e per essa Controparte_1 della con conseguente Controparte_2 inammissibilità dell'intervento e di carenza di rappresentanza processuale in capo alla nel merito la Controparte_2 decadenza e/o l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta nei confronti del sig. . Parte_1
1.2. Su tali basi, l'opponente invocava la revoca del decreto ingiuntivo nonché per far accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione e la conseguente intervenuta liberazione del garante, con vittoria delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
16/02/2023, si costituiva in giudizio la società opposta CP_1
per essa contestando nel
[...] Controparte_2 merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione e di un termine per esperire la procedura di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, con vittoria delle spese di lite.
3. Concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. nonché un termine all'opposta per esperire il tentativo di mediazione ex
2 Proc. n. 2747/2022 R.G.
D.lgs. 28/2010 (svoltasi, con esito negativo), e successivamente concessi i termini di cui all'art.183 VI co cpc, all'udienza del 07.02.2024 le parti precisavano le conclusioni e la controversia veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Tanto premesso in fatto, ritiene lo scrivente che le risultanze documentali impongano il rigetto dell'odierna opposizione e la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.
5. Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n.
16340).
5.1. Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
3 Proc. n. 2747/2022 R.G.
5.2. In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del
1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
5.3. Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio concernente il saldo relativo ad un contratto di conto anticipo fatture nonché del successivo contratto di garanzia specifica di adempimento, viene il rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte – legale o negoziale – del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010; Cass.
20073/2004; Cass. 1743/2007).
6. Ebbene, delineati sin qui i confini giuridici della fattispecie, con particolare riguardo ai profili probatori, e venendo alla vicenda per cui è causa, deve osservarsi come il creditore oggi opposto abbia offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della pretesa monitoria.
6.1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione della cessionaria, la quale ha corroborato in via documentale la propria legittimazione depositando la Gazzetta Ufficiale contenente gli avvisi di cessione (con individuazione delle categorie di crediti ceduti) e i relativi contratti, con ciò ponendosi in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente
a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
4 Proc. n. 2747/2022 R.G.
enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118)” (cfr. Cass. Civ. n. 15884/2019; Cassazione civile, sez. III, 10/02/2023, n. 4277).
6.1.1. La legittimazione (rectius, la titolarità) della cessionaria, infatti, ben può desumersi dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione, con la quale il debitore è stato reso edotto, ai sensi dell'art. 58
TUB, della cessione, in conformità con il consolidato orientamento, che si condivide, per cui, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano (come nel caso di specie) di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in tal senso, ex multis, Tribunale , SI , 06/02/2024 , n. 188; Corte appello , Roma
, sez. I , 10/10/2023 , n. 6472; Tribunale SI sez. I, 28/07/2023, n.1028;
Tribunale , Roma , sez. XVII , 27/02/2023 , n. 3283; Tribunale , Firenze , sez. III , 12/12/2022 , n. 3464; Tribunale , Rimini , sez. I , 21/10/2022 , n.
1006; Cass. n. 4277 del 10/02/2023 Cass. n. 15884/2019; Cass. n.
17110/2019; Cass. n. 31118/2017; Cassazione civile , sez. III , 10/02/2023
n. 4277), essendosi al riguardo chiarito che, invece, occorre offrire l'effettiva dimostrazione della cessione – a ciò non bastando la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla G.U., che piuttosto tiene luogo del solo adempimento di cui all'art. 1264 c.c. – solo allorquando, dissimilmente dal caso di specie, venga dal debitore specificamente contestato il fatto storico della cessione, ovvero il fatto stesso che tale cessione sia intervenuta, e non già la mera inclusione, nell'ambito della cessione, del credito controverso (Cassazione civile , sez. III , 22/06/2023
n. 17944).
Nella controversia de qua vertitur, invero, l'opponente non ha mosso alcuna contestazione in ordine all'effettivo verificarsi della cessione del
5 Proc. n. 2747/2022 R.G.
credito, essendosi limitato a contestare la riconducibilità, nell'ambito della cessione pubblicizzata in Gazzetta Ufficiale, del credito litigioso;
pertanto, conformemente ai rilievi poc'anzi espressi (e, da ultimo, ribaditi da
Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, n.5478) non può che validarsi la legittimazione del cessionario.
6.1.3. Inoltre, costituisce dato non contestato, peraltro pienamente suffragato a livello documentale (si veda il documento depositato dal ricorrente nel fascicolo monitorio ai nn. 6 e 7) tanto la iniziale stipula del contratto di anticipo fatture quanto quello successivo di fideiussione intervenuto, tra l'opponente e la parte opposta (già ). CP_4
6.2. Giova inoltre precisare che il contratto di fideiussione “specifica” reca la sottoscrizione, non disconosciuta, sottoscrizione Parte_1 apposta anche ad approvazione specifica delle clausole contrattuali potenzialmente vessatorie e ad accettazione delle condizioni generali di contratto nonché per prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
6.3. La lettura del documento contrattuale evidenzia la sussistenza di tutte le informazioni in ordine alle condizioni praticate: in particolare, con riferimento a quanto eccepito dalla parte opponente, non vi alcuna menzione circa il beneficio di preventiva escussione del debitore principale, sebbene parte opposta abbia dato piena prova di aver provveduto ad inoltrare istanza di insinuazione al fallimento della debitrice vieppiù di essere stata ammessa allo stato Organizzazione_1 passivo con provvedimento del Tribunale di Potenza del 24.01.2023.
Ugualmente incontestata è l'effettiva erogazione del finanziamento per cui
è causa.
6.4. Sulla base della documentazione predetta, e di quella ulteriore presente agli atti (in particolare l'estratto conto analitico dall'apertura del rapporto di cui al doc. 6 del fascicolo monitorio), non può che ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio incorrente in capo alla società opposta, la quale ha offerto idonea e sufficiente dimostrazione del credito agito in via monitoria, altresì sul profilo quantitativo.
7. Passando poi alla disamina concreta delle contestazioni mosse da parte opponente, un ulteriore profilo dell'opposizione, pure afferente
6 Proc. n. 2747/2022 R.G.
alle fideiussioni in commento, è volto a sostenere la liberazione dei garanti per la violazione, da parte della banca, del disposto di cui all'art. 1956 c.c.
7.1. Al riguardo, in punto di diritto, va osservato che l'art. 1956 c.c. dispone che il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur sapendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
la norma precisa poi che non è valida neppure la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione dalla garanzia prestata.
7.2. La disposizione in commento costituisce, invero, un'applicazione della clausola generale dell'obbligo di correttezza e di buona fede di cui agli artt.
1175 e 1375 cc, e sanziona - con la liberazione del fideiussore - il comportamento del creditore nel caso in cui, successivamente alla prestazione della garanzia, sopravvenga un notevole aumento delle difficoltà di soddisfacimento del suo credito, a causa della mutata condizione patrimoniale del debitore, a condizione, poi, che il creditore, benché a conoscenza di tale situazione, conceda nuovo credito, o mantenga quello già in essere, senza una specifica autorizzazione del fideiussore.
7.3. Per dirsi integrata la fattispecie di cui all'art. 1956 cc, dunque, deve sussistere tanto l'elemento oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento (successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto rispetto all'epoca della prestazione della garanzia), quanto l'elemento soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle predette condizioni, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (Cass. Civ. n. 10870/2005; Trib.
Milano, sent. n. 7281/2013); va poi precisato che l'ipotesi contemplata dalla norma non si riferisce alla sola instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore ed il terzo, cui si estenda la garanzia per debiti futuri in prestata dal fideiussore, ma abbraccia anche il modo in cui il creditore gestisce un rapporto obbligatorio già instaurato col terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria, quando ne derivi un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio cui è esposto il garante di non poter più utilmente rivalersi sul debitore di quanto eventualmente abbia dovuto corrispondere al creditore (così Cass. n. 21730/2010).
7 Proc. n. 2747/2022 R.G.
7.4. Il concetto di “far credito”, ai fini della norma citata, va quindi inteso non solo quale concessione di nuovo credito, ma anche quale mantenimento del credito già concesso (Cass. n. 21730/2010; Cass. n.
4458/2005; Cass. n. 3525/2009) e ciò, proprio in ragione della ratio sottesa alla disposizione in esame che, come detto, costituisce un'applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti e perciò onera il creditore di un comportamento coerente con il rispetto di tale principio nella gestione del rapporto debitorio, tale da non ledere ingiustificatamente l'interesse del fideiussore. Nella fideiussione per obbligazione futura,
l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, risponde proprio all'esigenza di consentire al medesimo fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
peraltro, neppure una clausola che obbliga il fideiussore a pagare
“dietro semplice richiesta” impedirebbe a questi di invocare la propria liberazione ai sensi dell'art. 1956 cc, stante il divieto di rinunciare preventivamente ad avvalersi della liberazione posto dal secondo comma dello stesso articolo 1956 cc;
7.5. In sostanza, laddove in un rapporto bancario continuativo si manifesti un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la Banca creditrice, che dispone sicuramente di strumenti di autotutela che le consentono di porre termine al rapporto impedendo gli ulteriori atti di utilizzazione del credito, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, se non vuol perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente;
il tutto, a meno che il fideiussore, ricevuta l'informazione dalla Banca, manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia, nonostante la conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali del soggetto garantito (così, Cass. n. 21730/2010).
8 Proc. n. 2747/2022 R.G.
7.6. Ciò detto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione di detta norma, ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cc, l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cfr., Cass. n. 5833/2019; Cass. n. 6251/2018; Cass. n.
2132/2016; Cass. n. 2524/2006; Cass. n. 10870/2005).
7.7. Quest'ultimo rilievo si presenta decisivo per il caso di specie, in quanto
è del tutto difettata, da parte del fideiussore qui opponente, l'attestazione in fatto di elementi che potessero far desumere la colpevole consapevolezza, da parte della banca, del significativo peggioramento delle condizioni economiche del beneficiario del credito, circostanza che non può essere desunta in re ipsa dalla posizione debitoria della Org_1 né dalla mera attestazione, di “elementi negativi” all'interno dei
[...] bilanci, non bastando gli stessi per integrare gli indizi di quel peggioramento che dev'essere, secondo la norma, di portata “notevole”, tale da rendere, appunto, notevolmente più disagevole il recupero del credito.
7.8. Ebbene, l'onere della dimostrazione di tale circostanza incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in capo all'eccipiente che intende valersi del rimedio ex art. 1956 c.c., e la relativa carenza di prova risulta ulteriormente aggravata dal fatto che, nelle condizioni contrattuali della fideiussione, è presente una clausola (art. 5) che onera i garanti a tenersi informati in ordine alle condizioni economiche della garantita, clausola che, se non è di per sé idonea a caducare la garanzia prevista per il fideiussore dall'art. 1956
c.c., nondimeno può essere valorizzata come indizio della sussistente consapevolezza, anche da parte del garante, delle difficoltà economiche in cui versava il garantito, con l'effetto ulteriore di far presumere un'autorizzazione implicita all'ulteriore credito e, dunque, l'insussistenza,
a carico della banca, di profili di violazione delle pattuizioni contrattuali
(in tal senso Cass., n. 4112/2016; Cass., n. 3761/2006), anche in considerazione del fatto che la posizione dei condebitori (nel caso di specie
9 Proc. n. 2747/2022 R.G.
stretti congiunti del legale rappresentante e soci della debitrice principale) poneva loro, in effetti, nella condizione di conoscere la realtà economica del garantito, e quindi di valutare esattamente il rischio della garanzia.
7.9. Nello stesso senso si è posta anche la giurisprudenza più recente, secondo la quale “La banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale.” (Nella specie, non dissimile dall'odierna controversia, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore).
Sulla scorta di tali ragioni, l'eccepita nullità della fideiussione non può trovare seguito, la relativa eccezione dovendo essere rigettata.
8. Proseguendo nell'esame del merito dell'opposizione, rispetto alle ulteriori censure mosse dall'opponente, deve essere ulteriormente ribadito che: a) l'opposta ha compiutamente dimostrato la propria legittimazione attiva (vedasi contratto di cessione del credito depositato in seno al fascicolo della fase monitoria); b) l'eccezione avente per oggetto la mancata comunicazione della cessione del credito risulta, inoltre, superabile alla luce della documentazione contenuta nel fascicolo del procedimento monitorio, fascicolo nel quale è individuabile il contenuto della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale [sul punto, preme rilevare che il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità e così, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, «senza lasciare incertezze od ombre di sorta (rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.)», i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto può anche
10 Proc. n. 2747/2022 R.G.
risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Cass. n. 15884 del
2019; Cass. n. 5617 del 2020); tale impostazione, ossia la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto debba essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. n. 9529 del 2019; Cass. n. 22151 del
2019, che richiama i precedenti di Cass. 31188 del 2017; Cass. 5385 del
2011; 18361 del 2004)]; c) in ogni caso, la notifica del ricorso monitorio è atto idoneo a consentire al debitore di conoscere l'effettiva titolarità del credito e, dunque, a liberarlo dall'obbligazione in caso di adempimento a favore del cessionario (vedasi Cass. n. 1770 del 2014; n. 12734 del 2021);
d) le contestazioni in ordine ad alcune componenti del credito vantato non risultano congruamente corroborate in via documentale e per ciò stesso vanno disattese;
e) l'eccezione di nullità della fideiussione per la riproduzione delle clausole del modello ABI ritenuto violativo della legge
Antitrust non pare applicabile al caso di specie, in cui viene in rilievo una fideiussione specifica e non omnibus, come tale non soggetta al provvedimento della n. 55 del 2 maggio 2005 (cfr. Corte Org_3
d'Appello Milano, n. 3083/2022; nello stesso senso anche Tribunale
Pescara, 06/03/2023; Tribunale di Napoli, Sez. Spec. Impresa, 16/06/2020;
Tribunale di Forlì sentenza del 16 maggio 2022; Tribunale Milano, 6 settembre 2022, n. 7015; Tribunale Milano, 21 giugno 2022, n. 5481).
8.1. A tale ultimo riguardo, il Tribunale non ignora la sussistenza di un orientamento, nella giurisprudenza di merito, volto ad estendere anche alle fideiussioni specifiche gli effetti (i.e., la nullità) della riproduzione delle clausole del modello ABI ritenuto violativo della legge Antitrust;
senonché, pur volendo aderire a tale (per quanto consta) minoritario indirizzo ermeneutico, non può mancarsi di rilevare come, in presenza di una
11 Proc. n. 2747/2022 R.G.
fideiussione specifica, non sarebbe invocabile, dal garante, il carattere di prova privilegiata del provvedimento di (che le Sezioni Org_3
Unite, per vero, hanno riconosciuto soltanto in favore delle fideiussioni riproduttive dello schema ABI stipulate nei medesimi anni, 2002/2005, oggetto dell'istruttoria espletata dalla , posto che Org_3
l'istruttoria condotta aveva riguardato esclusivamente le fideiussioni omnibus (emesse in un dato arco temporale), le quali, presentano “una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici” (Tribunale
Napoli, 24 maggio 2022, n. 5125).
8.2. Di modo che, a fronte di una fideiussione specifica riproduttiva dello schema ABI, il garante – che invoca la nullità del negozio ai sensi degli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, in conformità con quanto statuito da Cass., S.U., 30 dicembre 2021, n. 41994
– è onerato dell'effettiva e concreta dimostrazione della sussistenza dell'elemento essenziale della invocata nullità, ovvero l'intesa anticoncorrenziale, rappresentata dall'applicazione uniforme (e non occasionale) delle clausole contestate in una pluralità di rapporti contrattuali analoghi a quello contestato.
8.3. Inoltre, in seguito alla dimostrata sussistenza di una intesta anticoncorrenziale concernente le fideiussioni specifiche, mutuando i principi recentemente espressi dalla S.C. (e precisamente da Cassazione civile sez. III, 03/05/2024, n.12007, la quale, anch'essa confrontandosi con la problematica della sorte dei contratti a valle di una intesa anticoncorrenziale, si è posta nel medesimo solco della precedente Cass.,
S.U., 30 dicembre 2021, n. 41994), allorquando il singolo contratto sia stato stipulato da soggetti estranei alle intese vietate (e sanzionate), sarà necessaria la dimostrazione, anch'essa posta a carico del garante ex art. 2697 c.c., della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
in mancanza di tale
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dimostrazione, va esclusa la ricorrenza della dedotta nullità ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE.
8.4. Orbene, è agevole rilevare come, nel caso di specie, sia del tutto difettata, da parte dell'opponente, sia l'allegazione che la prova tanto della condotta anticoncorrenziale, tanto della riconducibilità ad essa della fideiussione specifica per cui è causa, e pertanto deve rigettarsi l'eccezione di nullità.
9. Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, deve concludersi nel senso del totale rigetto dell'opposizione, con la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
10. Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta) di cui al D.M.
55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 52.001 a € 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta nell'interesse di avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 466/2022 del 06/07/2022, emesso dal Tribunale di
Potenza e notificato il 18/07/2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 7.052,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 29/05/2024
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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