Sentenza 25 ottobre 2006
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/10/2006, n. 22905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22905 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARTOLOMEO BORGHESI 12, (presso ROMA CASE SAS), difeso dall'Avvocato CAVASINO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI IV SETTORE TERRITORIO, in persona del Presidente in carica Preside Giulia Adamo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'Avvocato ADRAGNA NICOLA, difeso dall'Avvocato MAGGIO DIEGO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza n. 1671/02 del Tribunale di MARSALA, emessa il 23/05/03;
udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio il 25/05/06 dal Consigliere Dott. BUCCIANTE ETTORE;
udito l'Avvocato MAGGIO DIEGO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE ANTONIO con le quali chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari l'improcedibilità del ricorso con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Marsala ha convalidato l'ordinanza ingiunzione con la quale la Provincia regionale di Trapani aveva irrogato ad RE MA una sanzione pecuniaria, per aver intrapreso operazioni di vinificazione senza aver ottenuto autorizzazione allo scarico.
RE MA ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. La Provincia regionale di Trapani si è costituita con controricorso.
Il pubblico ministero, al quale gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 138 disp. att. c.p.c., ha concluso per l'accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RE MA lamenta che immotivatamente il Tribunale ha convalidato l'ordinanza ingiunzione in questione, senza vagliare le ragioni addotte a sostegno dell'opposizione.
La censura è fondata, poiché "a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 534 del 1990 e 507 del 1995, le quali hanno dichiarato la illegittimità costituzionale della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5 rispettivamente nelle parti in cui prevedeva che il giudice, in caso di mancata comparizione dell'opponente, o del suo procuratore, alla prima udienza, in assenza di legittimo impedimento, fosse tenuto a convalidare il provvedimento opposto, anche quando la sua illegittimità risultasse dalla documentazione allegata al ricorso, ed anche quando l'amministrazione irrogante avesse omesso il deposito dei documenti di cui alla stessa L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, la ordinanza di convalida del provvedimento opposto, deve, a pena di nullità, contenere, oltre alla menzione della mancata comparizione, alla prima udienza, dell'opponente o del suo procuratore, priva di giustificazione, la indicazione dell'avvenuto deposito dei documenti prescritti dalla cit. L. n.689 del 1981, art. 23, comma 2, nonché la motivazione in ordine alla infondatezza della opposizione, alla stregua dell'esame dei predetti documenti, oltre che di quelli eventualmente depositati dall'opponente" (Cass. 6 maggio 2005 n. 9494). Con il provvedimento impugnato, invece, si è soltanto "dato atto che nessuno è comparso per l'opponente e che non è stata depositata alcuna dichiarazione relativa ad un legittimo impedimento". Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che la convalida è stata pronunciata "quando ancora non era stata ultimata la trattazione di tutti i processi fissati nel ruolo di udienza".
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio ad altro giudice - che si designa nel Tribunale di Trapani - cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo;
cassa l'ordinanza impugnata;
rinvia la causa al Tribunale di Trapani, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2006