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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/05/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16/05/2025 , ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3277/2023, assunta in decisione il 16.5.2025, vertente tra:
c.f. , rapp.ta e difesa dall'Avv.to Donatella Parte_1 C.F._1
Meduri, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Locri 1/A, è elettivamente domiciliata
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avvocato Dario Adornato, CP_1
giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 18.3.2022, la Sig.ra proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto Parte_1
ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario di cieca civile assoluta con diritto alla pensione non reversibile e all'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o da quella riconosciuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita alla Dott.ssa la Persona_1
quale, depositata la relazione, non riconosceva in capo alla sig.ra la sussistenza dei Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Nello specifico, la dott.ssa nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del Per_1
procedimento NRG 1317/2022, concludeva che:
“La sig.ra è affetta da un complesso patologico che la qualifica cieca con Parte_1
residuo visivo non superiore ad 1/20 in ambo gli occhi, ovvero cieca parziale, con eventuale correzione (L.382/70 e 508/88).”
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte della Sig.ra il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c, nel quale chiedeva di accertare che la Parte_1
sig.ra è cieca civile ASSOLUTA con diritto alla pensione non reversibile e Parte_1 all'indennità di accompagnamento dal 27.7.2021, data di presentazione della domanda amministrativa o da quella riconosciuta di giustizia
Parte ricorrente sosteneva che: “Il CTU accertatore nella fase dell'ATP ha sottovalutato le gravi patologie denunciate e quanto queste si ripercuotano radicalmente sull'apparato visivo della ricorrente. In realtà, il citato CTU pur non esitando a diagnosticare l'occhio destro completamente spento, ha tuttavia negato il riconoscimento di cieco totale alla ricorrente in quanto, a suo dire, residua nell'occhio sinistro una capacità di conto delle dita a 30 cm.
Sennonché tale diagnosi contrasta palesemente con l'esame obiettivo e strumentale depositato nel corso del giudizio, in data 07.12.2022, e per nulla valutato dal consulente.”
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1 dell'elaborato peritale ed osservando che: “Quanto al requisito sanitario, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate. Non corrisponde al vero che il CTU non abbia ben valutato l'incidenza invalidante delle patologie riscontrate dalla data della domanda.
Si condivide la valutazione medico-legale del ctu.”
Nel corso di tale giudizio, all'udienza dell'8 marzo 2024, questo Giudicante all'esito della discussione orale, esaminata la ctu, nonchè la certificazione medica ulteriore depositata agli atti, disponeva il richiamo della dott.ssa affinchè la stessa valutasse, alla luce della Persona_1
documentazione medica ulteriore, un eventuale aggravamento del quadro clinico della ricorrente.
La CTU Dott.ssa in data 5.5.2025, depositava, pertanto, consulenza tecnica d'ufficio, Per_1
riconoscendo in capo alla sig.ra la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
del beneficio richiesto.
Nello specifico, la Dott.ssa nella relazione di consulenza medico-legale, in risposta ai quesiti Per_1
sottoposti alla sua valutazione, così argomentava:
“La Sig.ra presenta un quadro patologico che la qualifica cieca assoluta a Parte_1 far capo dalla data di visita peritale esperita dalla CTU il 28.2.25 (L.382/70).”
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato la dott.ssa a riconoscere il diritto al Per_1
beneficio richiesto, la causa viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis,
VI comma, c.p.c., e consequenziale riconoscimento in capo alla Sig.ra del Parte_1
requisito di cieca assoluta a far data dal 28.2.25 (data della visita peritale) non ritenendo, peraltro, sussistenti elementi di rilievo tali da discostarsi dalla sopradetta decorrenza. Stante la decorrenza del beneficio richiesto, in data successiva anche alla proposizione del giudizio di merito, le spese processuali, per le due fasi del giudizio, vanno integralmente compensate fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale CP_1
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Sig.ra così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso in opposizione;
- accerta in capo a il requisito di cieca assoluta a far data dal 28.2.2025 (data Parte_1
della visita peritale), con diritto alle consequenziali e connesse provvidenze ex lege previste, come da risultanze probatorie indicate nella perizia depositata in data 5.5.2025, dalla Dott.ssa
[...]
; Persona_1
- compensa interamente fra le parti il pagamento delle spese processuali per entrambe le fasi di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato in CP_1
favore della Dr.ssa , come da separato provvedimento. Persona_1
Reggio Calabria, lì 16.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16/05/2025 , ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3277/2023, assunta in decisione il 16.5.2025, vertente tra:
c.f. , rapp.ta e difesa dall'Avv.to Donatella Parte_1 C.F._1
Meduri, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Locri 1/A, è elettivamente domiciliata
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avvocato Dario Adornato, CP_1
giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 18.3.2022, la Sig.ra proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto Parte_1
ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario di cieca civile assoluta con diritto alla pensione non reversibile e all'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o da quella riconosciuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita alla Dott.ssa la Persona_1
quale, depositata la relazione, non riconosceva in capo alla sig.ra la sussistenza dei Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Nello specifico, la dott.ssa nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del Per_1
procedimento NRG 1317/2022, concludeva che:
“La sig.ra è affetta da un complesso patologico che la qualifica cieca con Parte_1
residuo visivo non superiore ad 1/20 in ambo gli occhi, ovvero cieca parziale, con eventuale correzione (L.382/70 e 508/88).”
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte della Sig.ra il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c, nel quale chiedeva di accertare che la Parte_1
sig.ra è cieca civile ASSOLUTA con diritto alla pensione non reversibile e Parte_1 all'indennità di accompagnamento dal 27.7.2021, data di presentazione della domanda amministrativa o da quella riconosciuta di giustizia
Parte ricorrente sosteneva che: “Il CTU accertatore nella fase dell'ATP ha sottovalutato le gravi patologie denunciate e quanto queste si ripercuotano radicalmente sull'apparato visivo della ricorrente. In realtà, il citato CTU pur non esitando a diagnosticare l'occhio destro completamente spento, ha tuttavia negato il riconoscimento di cieco totale alla ricorrente in quanto, a suo dire, residua nell'occhio sinistro una capacità di conto delle dita a 30 cm.
Sennonché tale diagnosi contrasta palesemente con l'esame obiettivo e strumentale depositato nel corso del giudizio, in data 07.12.2022, e per nulla valutato dal consulente.”
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1 dell'elaborato peritale ed osservando che: “Quanto al requisito sanitario, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate. Non corrisponde al vero che il CTU non abbia ben valutato l'incidenza invalidante delle patologie riscontrate dalla data della domanda.
Si condivide la valutazione medico-legale del ctu.”
Nel corso di tale giudizio, all'udienza dell'8 marzo 2024, questo Giudicante all'esito della discussione orale, esaminata la ctu, nonchè la certificazione medica ulteriore depositata agli atti, disponeva il richiamo della dott.ssa affinchè la stessa valutasse, alla luce della Persona_1
documentazione medica ulteriore, un eventuale aggravamento del quadro clinico della ricorrente.
La CTU Dott.ssa in data 5.5.2025, depositava, pertanto, consulenza tecnica d'ufficio, Per_1
riconoscendo in capo alla sig.ra la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
del beneficio richiesto.
Nello specifico, la Dott.ssa nella relazione di consulenza medico-legale, in risposta ai quesiti Per_1
sottoposti alla sua valutazione, così argomentava:
“La Sig.ra presenta un quadro patologico che la qualifica cieca assoluta a Parte_1 far capo dalla data di visita peritale esperita dalla CTU il 28.2.25 (L.382/70).”
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato la dott.ssa a riconoscere il diritto al Per_1
beneficio richiesto, la causa viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis,
VI comma, c.p.c., e consequenziale riconoscimento in capo alla Sig.ra del Parte_1
requisito di cieca assoluta a far data dal 28.2.25 (data della visita peritale) non ritenendo, peraltro, sussistenti elementi di rilievo tali da discostarsi dalla sopradetta decorrenza. Stante la decorrenza del beneficio richiesto, in data successiva anche alla proposizione del giudizio di merito, le spese processuali, per le due fasi del giudizio, vanno integralmente compensate fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale CP_1
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Sig.ra così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso in opposizione;
- accerta in capo a il requisito di cieca assoluta a far data dal 28.2.2025 (data Parte_1
della visita peritale), con diritto alle consequenziali e connesse provvidenze ex lege previste, come da risultanze probatorie indicate nella perizia depositata in data 5.5.2025, dalla Dott.ssa
[...]
; Persona_1
- compensa interamente fra le parti il pagamento delle spese processuali per entrambe le fasi di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato in CP_1
favore della Dr.ssa , come da separato provvedimento. Persona_1
Reggio Calabria, lì 16.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino