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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 16340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16340 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 67691/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice UR EN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 67691 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 3 aprile 2025
TRA
c.f. con sede in Senigallia Parte_1 P.IVA_1 alla via F.lli Bandiera n. 28, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
PE RN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento alla via Appia
Piano Cappelle n. 150;
- attore
E
(C.F. e P.I.: , con sede in Roma, via Controparte_1 P.IVA_2
Toscana, n. 12, in persona del Presidente Nazionale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Domenico Gentile, Federica Pagliano e Maria Lucia Civello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma Via Del Banco di S. Spirito, 42; in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bucarest alla Controparte_2
Strada Emanoil Porombaru n. 93-95 settore 1 (P.IVA comunitaria n. (RO) , domiciliata P.IVA_3
1 per la Gestione Sinistri in Italia presso la con sede in Napoli alla via Controparte_3
Lepanto n. 97; contumace;
- convenute nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in Parte_1 giudizio l' dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “1) In Controparte_1 via principale di merito, accertare e dichiarare la risoluzione per fatto e colpa dell'Ente appaltante convenuto del contratto del 23/12/2020, inerente i lavori di “realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato all'empowerment delle giovani generazioni nel Comune di CC (MC)
CUP: E13J17000130007 CIG: 8326160497”, per i fatti e le circostanze dedotte in narrativa che integrano grave inadempimento dell'ente appaltante convenuto, rendono il progetto dell'opera non esecutivo e determinano l'andamento anomalo dell'appalto. 2) In via gradata di merito, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto del 23/12/2020, inerente i lavori di “realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato all'empowerment delle giovani generazioni nel Comune di CC
(MC) CUP: E13J17000130007 CIG: 8326160497”, per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art.
1467 C.C.. 3) Accertare e dichiarare in ogni caso il credito del appaltatore, in ragione Parte_1 di tutti i lavori eseguiti e dei materiali approvvigionati in esecuzione del menzionato contratto, anche per lavori non allibrati, in forza delle riserve che saranno nelle more del giudizio ritualmente iscritte, nonché quanto al attore comunque dovuto a titolo di mancata Parte_1 produzione in termini, di danno subito e subendo, lucro cessante e danno emergente, con interessi e rivalutazione su dette somme, dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto condannare
l'Ente convenuto al pagamento dell'importo complessivo risultante a favore della società attrice. 4) accertare e dichiarare la illegittimità, arbitrarietà e dolosità dell'avvio del procedimento ex art.
108 D. Lgs. 50/2016, diretto alla risoluzione del contratto del 23/12/2020, per asserita negligenza e responsabilità dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali;
5) Accertare e dichiarare per
l'effetto, stante l'andamento anomalo avuto dall'appalto dedotto in narrativa per fatto e colpa esclusiva dell'Ente convenuto, l'estinzione, la improduttività e/o inefficacia della garanzia prestata per la cauzione definitiva con polizza n. IM 000037109 emessa in data 3/12/2020 da Controparte_4
[...
[...] [...]
e per l'anticipazione con polizza n. IM 000038874 emessa il 04.03.2021 da
[...] Controparte_2
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, come per legge, attribuiti al sottoscritto
Avvocato antistatario”.
Premetteva il di essere risultato aggiudicatario da parte della Parte_1 Parte_2
, dell'appalto inerente i lavori di realizzazione di
[...] Controparte_5 un centro polifunzionale finalizzato all'empowerment delle giovani generazioni nel Comune di
CC (MC) (CUP:E13J17000130007 CIG: 8326160497); che l'appalto gli era stato affidato “a corpo”, con Determina n. 13 Prot, 46391 del 18.11.2020 e che il contratto era stato stipulato in data
23/12/2020.
Esponeva che: nel contratto fosse stato definito cronoprogramma dei lavori;
di avere prestato cauzione definitiva con polizza n. IM 000037109 emessa in data 3/12/2020 da Controparte_2 che i lavori erano stati consegnati in data 1 febbraio 2021; di avere chiesto l'anticipazione contrattuale, del 30% per un importo di € 239.848,69 oltre I.V.A. 10% per € 23.984,87 (e dunque per complessivi € 263.833,56) e di avere prestato garanzia in relazione ad essa con polizza n. IM
000038874 emessa il 04.03.2021 da di avere chiesto, in data 15.04.2021, Controparte_2
l'emanazione del primo S.A.L. con la contestuale emissione del certificato di pagamento (da pagarsi entro 15 giorni dall'emissione dello stesso) anche, ai sensi della Legge 26/02/2021 n. 21 e quindi anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in tema di importo minimo, rappresentando che le forniture della struttura in acciaio, degli infissi in alluminio e della copertura a vista in legno fossero divenute problematiche per il sopravvenuto repentino aumento dei prezzi di mercato;
di avere denunciato alla Direzione lavori e per conoscenza alla Stazione appaltante, a mezzo pec, in data 6/5/2021, il rinvenimento in cantiere di rifiuti pericolosi nelle terre di scavo, allegando le relative analisi chimiche;
di aver ricevuto dalla Direzione lavori, in data 16 giugno 2021, ordine di porre a rifiuto il materiale di scavo contenente sostanze pericolose;
di avere sottoscritto l'ordine di servizio con riserva (n. 1); di avere evidenziato, in data 21 giugno 2021, che erano maturate le condizioni per la sottoscrizione del primo S.A.L. alla data del 15 aprile 2021 e che il ritardo nell'emissione di esso e del relativo certificato di pagamento integrassero gli estremi del grave inadempimento e le procurassero pregiudizio;
di avere avanzato in data 24 giugno 2021, richiesta di proroga del termine contrattuale;
di avere partecipato, in data 13 luglio 2021, ad un incontro in cantiere nel quale aveva evidenziato che era emersa la necessità di eseguire nuove opere, che richiedevano l'approvazione di perizia in variante e che in mancanza si sarebbe trovata nell'impossibilità di proseguire nell'esecuzione dei lavori;
che, il 30 luglio 2021, la stazione appaltante le aveva concesso proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di sessanta giorni (in luogo dei 150 richiesti); di avere avanzato, in data 24 settembre 2021, richiesta di proroga del
3 termine per complessivi giorni 94 a partire dalla data di ultimazione dei lavori e quindi sino al 31.12
2021, in ragione del perdurare dello stato di emergenza per contrastare la diffusione del coronavirus, dell'eccezionale aumento dei prezzi di appalto rispetto ai prezzari vigenti al momento dell'offerta e della scarsa reperibilità dei materiali;
di avere affiancato all'esecutore dei lavori altra consorziata, la , per potenziare l'esecuzione delle opere ed assicurare le Controparte_6 relative forniture;
che la convenuta aveva respinto l'istanza di proroga;
di avere nuovamente chiesto, in data 4/10/2021, l'emissione del primo S.A.L. e del relativo certificato di pagamento, registrandosi un avanzamento dei lavori intorno al 27%; che, in data 13 ottobre 2021, la Direzione
Lavori, ai sensi dell'art. 108 c.3 e c. 4 del D.Lgs. 50/2016, aveva contestato gravi comportamenti di negligenza ed imperizia dell'appaltatore denotanti a suo dire manifesta incapacità operativa che determinava gravi ritardi nel completamento dell'opera pubblica, invitandolo a fornire controdeduzioni entro 15 giorni.
Deduceva che la contestazione pervenutagli dovesse ritenersi preordinata e strumentale all'illegittima declaratoria della risoluzione contrattuale: segnatamente, sosteneva che l'assunto dell'Ente convenuto secondo il quale il ritardo nell'andamento dei lavori fosse stato imputabile all'appaltatore fosse pretestuoso;
che la mancata emissione del 1° S.A.L., nonostante il raggiungimento dell'avanzamento previsto, avesse avuto carattere punitivo e fosse stato dolosamente diretto a mortificare le sue giuste ragioni di credito;
che l'andamento dell'appalto fosse stato palesemente anomalo, di talché si rendesse necessario agire da parte sua per lo scioglimento del contratto e per ottenere il ristoro del pregiudizio subito. In particolare, si doleva del fatto che il progetto posto a base d'appalto fosse risultato non esecutivo e che il rinvenimento di terre di scavo assimilabili a rifiuti speciali ne fosse la prova evidente;
che la condotta dell'Ente avesse integrato gli estremi dell'inadempimento, tale da legittimare non solo l'azione di risoluzione contrattuale ma anche l'esperibilità del rimedio dell''exceptio inadimplenti contractus' da parte dell'appaltatore.
Affermava ulteriormente che, alla luce delle sopravvenienze emerse in corso d'opera, alla stregua del disposto dell'art. 1467 c.c., potesse essere invocata da parte sua la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Si costituiva la parte convenuta, fornendo diversa ricostruzione dello svolgimento della vicenda contrattuale per cui è causa. Precisava, in particolare, che il non fosse risultato Parte_1 aggiudicatario della gara ab origine ma fosse subentrato nella aggiudicazione a seguito di scorrimento nella graduatoria ed avesse avuto l'occasione di valutare la fattibilità e remuneratività del contratto;
che il avesse designato quale ditta esecutrice dei lavori oggetto dell'appalto Parte_1 la propria consorziata che l'area dei lavori era stata consegnata dal Controparte_7
Comune di CC all' in data 01.02.2021 e in pari data era stata Controparte_1
4 effettuata la consegna dei lavori all'appaltatore; che la durata contrattuale era stata fissata in 180 giorni, con scadenza al 31.7.2021, e che l'appaltatore aveva accettato la consegna dei lavori senza apporre riserva alcuna circa la realizzabilità dell'opera e la remuneratività del contratto, pur essendo già avviato il semestre oggetto di disciplina governativa in materia di “caro materiali”; che ricevuta la richiesta da parte del , il RU aveva concesso il pagamento della anticipazione Parte_1 contrattuale per l'importo di € 263.833,56, IVA esclusa.
Sosteneva la convenuta: che il si fosse reso gravemente inadempiente rispetto alle Parte_1 previsioni del contratto e alle indicazioni della Direzione dei Lavori, espresse nei vari ordini di servizio (ben 15 in circa 7 mesi di lavori), rimaste sistematicamente inevase;
che, in data 15.6.2021, la Direzione dei Lavori aveva attestato una percentuale di avanzamento lavori pari all'11,556 %, nonostante da cronoprogramma del progetto esecutivo la percentuale di avanzamento avrebbe dovuto essere pari al 85% (con conclusione delle opere strutturali); che con nota Protocollo
Informatico n. 2021/33402/CN/U del 30.7.2021 era stata concessa all'appaltatore una proroga di sessanta (60) giorni sul termine di conclusione dei lavori (in origine previsto per il 31.7.2021) oggetto del contratto di appalto originario, secondo il nuovo cronoprogramma dei lavori consegnato il 26.7.2021 dall'appaltatore al Direttore dei Lavori;
che, in data 7.9.2021, era stato redatto un verbale di consistenza con la partecipazione del Direttore dei lavori, del Responsabile del procedimento e del responsabile dell'impresa esecutrice consorziata in cui, tra l'altro, si accertava una percentuale di lavori eseguiti pari al 12% e il mancato allontanamento dal cantiere dei cumuli di terra provenienti dalle attività di scavo nonostante gli ordini di servizio nn. 3, 5, 8 e 12 della
Direzione lavori;
che, in data 23.9.2021, a meno di 8 giorni dalla scadenza del termine contrattuale, la Direzione dei Lavori, con ordine di servizio n. 14 del 23.9.2021, aveva ordinato all'appaltatore di cambiare il direttore di cantiere per indisciplina e grave negligenza, secondo quanto riportato nell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto; che con nota del 23.9.2021, il aveva Parte_1 trasmesso formale diffida alla propria impresa esecutrice Controparte_8 CP_7 contestandole, anche sulla scorta del suddetto verbale di consistenza del 7.9.2021, il gravissimo inadempimento alle obbligazioni contrattuali e risolvendo il contratto con essa (integrando tale ultima circostanza dichiarazione dell'appaltatore di natura confessoria del gravissimo inadempimento perpetrato nei suoi confronti); che il 27 settembre 2021 l'esecutore era stato convocato per procedere alla ricognizione in contraddittorio delle lavorazioni eseguite e procedere alla presa in consegna del cantiere;
che nel corso dell'incontro era stato redatto verbale alla presenza dell'appaltatore e del Direttore dei Lavori e in assenza della consorziata esecutrice dei lavori e il aveva confermato lo stato di consistenza del Controparte_7 Parte_1
07/09/2021 e aveva ripreso in consegna il cantiere;
che il 24 settembre 2021 l'appaltatore aveva
5 chiesto un'ulteriore proroga di 94 giorni sul termine di ultimazione dei lavori e in seguito aveva inviato diverse richieste di "affiancamento" alla ditta esecutrice (cui tuttavia era stato CP_8 intimato di rilasciare il cantiere) senza trasmettere la necessaria documentazione a supporto;
che il
27.9.2021 il RU aveva comunicato il diniego della concessione di un'ulteriore proroga e il
28.9.2021 era scaduto il termine di ultimazione dei lavori;
che il 6.10.2021 il D.L. aveva riferito in merito all'avanzamento dei lavori, dando conto del grave inadempimento dell'appaltatore alle obbligazioni contrattuali, constatando un ritardo di oltre 126 giorni e gravi approssimazioni nell'esecuzione dei lavori, sempre contestate nei vari ordini di servizio, nonché arbitrarie interruzioni delle attività; che, con nota del 13.10.2021 il Direttore dei lavori aveva formulato, ai sensi dell'art. 108 c.3 e c. 4 del D.lgs. 50/2016, la contestazione degli addebiti all'appaltatore e quest'ultimo aveva presentato le proprie controdeduzioni in data 28.10.2021; che queste ultime erano state esaminate e valutate negativamente e con determina n. 61 del 9.11.2021 era stata quindi disposta la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 108 d.lgs. 50/2016; che in data
30.11.2021 era stato redatto il verbale di consistenza, con la partecipazione del D.L. del
Responsabile del Procedimento, del rappresentante dell'impresa e di due testimoni tra cui il collaudatore contenente anche n. 35 fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi siglate da tutti i partecipanti;
che, con nota del 3.12.2021 il Responsabile del Procedimento aveva ordinato, ai sensi dell'art. 108 co. 9 del d.lgs. 50/2016, al di sgomberare l'area di cantiere entro il Parte_1
13.12.2021, concordando con il D.L. i tempi e le modalità; che con nota del 7.12.2021 la
[...] aveva comunicato la risoluzione del rapporto con la suddetta nota del Controparte_7
23.09.21 e aveva chiesto la riconsegna dei propri materiali ed attrezzature specificamente elencati rimasti in cantiere;
che la nota era stata trasmessa al con sollecito dello sgombero del Parte_1 cantiere precedentemente ordinato;
la aveva quindi trasmesso nota Controparte_7 del 15.12.2021, allegando diffida ricevuta dal , nella quale, tra l'altro, aveva censurato il Parte_1 comportamento del volto a non restituire i beni e le attrezzature dichiarando la propria Parte_1 disponibilità allo sgombero del cantiere come ordinato con nota del 03.12.2021 dalla CP_1
.
[...]
Alla luce di quanto sopra, la parte convenuta deduceva l'infondatezza della domanda formulata dall'attrice di risoluzione del contratto di appalto per fatto, colpa e grave inadempimento dell'Ente appaltante, allegando la legittimità della risoluzione contrattuale disposta da parte sua in data
09.11.2021 ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016: segnatamente negava che ricorressero le condizioni per l'emanazione del primo S.A.L. pretesa dalla appaltatrice;
negava che il rinvenimento di porzione di terre contenenti rifiuti pericolosi avesse influito sull'andamento dei lavori e che avesse richiesto la redazione di una perizia di variante;
del pari negava che avesse richiesto la
6 redazione di una perizia di variante l'esecuzione delle lavorazioni di impermeabilizzazione delle fondazioni, trattandosi di variazione eseguita dall'appaltatore in assenza di ordine scritto del DL
(esecuzione di una mano di primer bituminoso a ridosso dell'ala/testa trave di fondazione), in ogni caso di rilevanza economica estremamente modesta (€ 1.44/mq (prezzo al lordo di ribassi) per un costo totale di circa € 140 per tutto l'apparato fondale); ancora contestava la sopravvenuta eccessiva onerosità del contratto e sosteneva che il non potesse vantare alcun credito residuo a Parte_1 titolo di corrispettivo dell'appalto. La convenuta deduceva poi l'inammissibilità o l'infondatezza delle riserve iscritte dall'appaltatore in contabilità.
Affermata pertanto la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto delle domande dell'attrice e formulava nei confronti della medesima domande riconvenzionali, volte ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte in eccesso a titolo di anticipazione sul corrispettivo dei lavori (in quanto eccedenti il dovuto), nonché la condanna del al pagamento delle penali da ritardo Parte_1 convenute in contratto.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via principale, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice siccome inammissibili e manifestamente infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto. In via riconvenzionale accertare e dichiarare che il contratto di appalto del 23 .12.2020 stipulato tra il e l' si è Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 risolto con determina n. 61 del 0911.2021 ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e condannare il
al pagamento in favore della della somma di € 274.909,35 oltre IVA per Parte_1 CP_1 tutte le causali e le ragioni esposte nel paragrafo relativo alla trattazione della domanda riconvenzionale. In ogni caso: con vittoria delle spese …”.
L'attrice non forniva prova della rituale notificazione della citazione dell'altra parte convenuta
[...]
ed era quindi onerata della rinnovazione della stessa. CP_2
Con ordinanza depositata in data 11 novembre 2022 era dichiarata l'interruzione del processo, in virtù dell'intervenuta produzione in atti della sentenza con la quale il Tribunale di Bucarest aveva dichiarato il fallimento della Compagnia assicuratrice convenuta, avente sede in Romania.
Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2023, l'attrice riassumeva il giudizio;
a seguito del perfezionamento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione del processo nei confronti di entrambe le parti convenute, gli organi della procedura fallimentare aperta dinanzi al Tribunale di Bucarest facevano pervenire istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio promosso nei confronti della società, in ragione del fallimento di essa.
Il giudizio era poi istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025;
7 all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti costituite depositavano le sole comparse conclusionali nei termini assegnati.
*********
Va preliminarmente dichiarata l'improcedibilità del giudizio in relazione alle domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta , in virtù del sopravvenuto fallimento della CP_2 parte, a seguito di pronuncia del Tribunale di Bucarest del 9 febbraio 2022.
Le domande proposte dall'attrice nei confronti dell'altra parte convenuta si ritengono invece infondate e, pertanto, non meritevoli di accoglimento.
Negli scritti difensivi delle parti attrice e convenuta si riscontra diversa ricostruzione dello svolgimento del rapporto contrattuale intercorso tra loro: l'attore ha lamentato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte nei suoi confronti e ha pertanto affermato che, in virtù di esso, dovesse ritenersi giustificata la sospensione da parte sua della propria prestazione ed anche fondata la pretesa di risoluzione del contratto per fatto imputabile alla convenuta;
quest'ultima ha invece negato il proprio inadempimento e ha allegato che fosse stato il gravemente Parte_1 inadempiente alle obbligazioni assunte, cosicché dovesse ritenersi legittima la risoluzione del rapporto disposta unilateralmente da parte sua ex art. 108 D. lgs. 50/2016.
Rileva il giudicante che, nel costituirsi in giudizio, la convenuta ha specificamente contestato le allegazioni dell'attrice in ordine al proprio inadempimento, fornendo riscontro puntuale delle proprie deduzioni: segnatamente la convenuta ha provato di avere consegnato i lavori all'attrice nella data prevista e di avere tempestivamente erogato in suo favore l'anticipazione contrattuale convenuta;
ha poi negato che ricorressero le condizioni per l'emissione dei primo S.A.L., alla data indicata dall'attrice (15 aprile 2021): sul punto si osserva che nel contratto era stato previsto
“All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di uno stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,5% (ritenuta anti-infortuni) e dell'anticipazione contrattuale, non inferiore al 25% (venticinquepercento) dell'importo contrattuale” e che, alla data del 7 settembre 2021, era stato redatto verbale di consistenza dei lavori dal quale fosse dato desumere la realizzazione di essi soltanto nella misura del 12%.
Ha poi aggiunto che la richiesta del di potere ottenere pagamento dell'acconto in anticipo Parte_1 rispetto al raggiungimento della consistenza minima dei lavori prevista in contratto non potesse essere accolta, per le ragioni esposte dal Direttore dei lavori nella nota inviata al RU (prodotta in atti quale documento n. 37 del fascicolo di parte convenuta).
8 Ancora la convenuta ha ampiamente argomentato, richiamando puntualmente gli ordini di servizio e le relazioni rimesse dalla Direzione lavori, come l'inadempimento del alle obbligazioni Parte_1 assunte nei termini convenuti non potesse neppure ritenersi giustificato per le ragioni addotte dall'attrice: né, a causa del rinvenimento nell'area dello scavo di rifiuti pericolosi, non avendo in alcun modo tale circostanza influito sulla possibilità del di dare seguito ai lavori Parte_1 commissionati (avendo il Direttore dei lavori ampiamente argomentato sul punto nella relazione rimessa alla stazione appaltante in data 6 ottobre 2021 – doc. 24 del fascicolo di parte convenuta); né per il fatto asserito che si fosse resa necessaria l'esecuzione di opere che avessero richiesto l'approvazione di una perizia di variante (anche tale circostanza è stata decisamente smentita nella già richiamata relazione dal Direttore dei lavori che ha addirittura definito la giustificazione addotta risibile).
Le allegazioni dell'attrice in ordine alle questioni sopra indicate trovano ancora puntuale riscontro nel contenuto della nota, con la quale lo stesso Direttore dei lavori ha fornito riscontro al
Responsabile del procedimento circa le controdeduzioni del 28 ottobre 2021 dell'impresa all'atto di contestazione dell'inadempimento ricevuta in data 13.10.2021.
D'altra parte, neppure è dato dubitare delle risultanze desumibili dallo Stato di consistenza dei lavori redatto dalla Direzione lavori in data 7 settembre 2021, giacché lo stesso , lungi dal Parte_1 contestarle, sulla base di esse ha contestato il grave inadempimento alle sue obbligazioni alla società consorziata cui aveva affidato l'esecuzione dei lavori, invitandola a rilasciare il cantiere, circostanza quest'ultima comprovata dalla produzione documentale della convenuta (all. 21 del fascicolo di parte convenuta).
Deve poi osservarsi che l'attrice, a seguito della costituzione della convenuta e della compiuta allegazione da parte della medesima di quanto sopra, non ha neppure depositato le memorie istruttorie, omettendo così di operare contestazioni specifiche in ordine alla diversa prospettazione dei fatti proposta dalla controparte, nonché rispetto al contenuto delle note con le quali il Direttore dei lavori ha reiteratamente dato conto delle circostanze sopra riportate.
Alla luce di quanto sopra deve accertarsi, quindi, l'inadempimento dell'attrice alle obbligazioni assunte nei confronti della convenuta e l'insussistenza di ragioni che potessero far ritenere giustificato tale inadempimento, ex art. 1460 c.p.c..
Né ancora si ritiene che l'attrice potesse dolersi dell'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, avendo omesso anche solo di allegare compiutamente, se non in modo del tutto generico, i maggiori oneri che si fosse trovata a sostenere a seguito della stipulazione del contratto, per l'esecuzione dei lavori.
9 Ne discende la legittimità dell'iniziativa assunta dalla stazione appaltante di dare avvio al procedimento di risoluzione contrattuale, nelle forme previste dall'art. 108 D. Lgs. 50/2016, poi conclusosi con l'assunzione della Determinazione dell'Ente del 9 novembre 2021.
Ancora priva di fondamento la pretesa della parte attrice di sentir accertare il proprio diritto di ottenere da parte della convenuta il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle già ricevute a titolo di anticipazione del corrispettivo dovutole da parte dell'attrice in forza delle riserve iscritte nella contabilità dell'appalto.
La parte convenuta ha prodotto in atti il Verbale di accertamento tecnico contabile redatto ai sensi dell'art. 108 comma 7 del Codice dei contratti pubblici dall'Organo di collaudo dei lavori, nonché la contabilità dell'appalto redatta dalla Direzione lavori, dai quali si evince che l'entità dei lavori effettivamente realizzati fosse di gran lunga minore rispetto a quella allegata dall'attrice e pari ad importo sensibilmente inferiore a quello già ricevuto dall'appaltatrice in anticipazione: si è del resto già posto in evidenza che, se è vero che il ha iscritto riserva in ordine allo stato di Parte_1 consistenza redatto dalla Direzione lavori, d'altra parte, è anche vero che lo stesso ha Parte_1 posto lo stesso documento alla base della risoluzione del rapporto con la società consorziata cui era stata affidata l'esecuzione dei lavori, contestandole a sua volta il grave inadempimento.
Ancora si rileva la genericità della contestazione della contabilità dell'appalto operata dall'attrice, sia all'atto dell'iscrizione delle riserve che in questa sede a fronte della produzione documentale operata dalla parte convenuta, allorché l'attrice era invece onerata di contestazione specifica della stessa.
Avuto riguardo alla richiamata contabilità, emerge, quindi, da un lato, l'infondatezza della pretesa dell'attrice di pagamento in suo favore di ulteriori corrispettivi, ed, al contrario, riscontro della fondatezza delle domande riconvenzionali formulate dalla convenuta nei confronti dell'attrice.
Si è già detto della legittimità della risoluzione del contratto cui ha dato corso la convenuta nelle forme previste dall'art. 108 del Codice dei contratti.
Trova, poi, riscontro il fatto che l'attrice avesse ricevuto in anticipazione da parte della committente il pagamento della somma di euro 263.833,56, IVA esclusa, ed avesse tuttavia realizzato lavori solo per € 132.788,53 al lordo degli oneri per la sicurezza, cosicché la maggior somma percepita fosse stata indebitamente ricevuta da parte dell'appaltatore e debba quindi essere restituita alla convenuta.
In relazione alla pretesa economica avanzata dalla parte convenuta nei confronti del per Parte_1 la restante parte, a titolo di penali (per complessivi euro 134.314,32), nonché per i diversi titoli individuati nel citato Verbale di accertamento tecnico redatto dall'Organo di collaudo (oneri per prove in sito opere in cls, maggiori oneri per opere di ripristino copriferri setti in cls, maggiori oneri
10 per riaccantieramento e messa in sicurezza), per complessivi euro 9.550, si rileva come la parte attrice, convenuta in riconvenzionale, abbia omesso alcuna contestazione.
Ne discende che la domanda riconvenzionale, avanzata dalla convenuta per complessivi euro
274.909,35 (oltre IVA nella misura dovuta per legge) debba trovare integrale accoglimento.
In ragione della soccombenza, la parte attrice va, infine, condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte convenuta, che si liquidano complessivamente in euro 17.552, per compensi professionali (euro 3.544, per la fase di studio, euro 2.338, per la fase introduttiva, euro 5.206, per la fase istruttoria, euro 6.164, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge le domande proposte dalla parte attrice nei confronti della convenuta
[...]
; Controparte_1
- dichiara improcedibile la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti della convenuta
Controparte_2
- in accoglimento delle domande riconvenzionali formulate dalla convenuta nei confronti dell'attrice, accerta la legittimità della risoluzione del contratto dichiarata dalla convenuta, con determina n. 61 del 0911.2021 ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016;
- condanna il al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di € 274.909,35 (oltre IVA nella misura dovuta per legge);
- condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida nella misura di euro 17.552, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 17/11/2025
Il Giudice
UR EN
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice UR EN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 67691 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 3 aprile 2025
TRA
c.f. con sede in Senigallia Parte_1 P.IVA_1 alla via F.lli Bandiera n. 28, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
PE RN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento alla via Appia
Piano Cappelle n. 150;
- attore
E
(C.F. e P.I.: , con sede in Roma, via Controparte_1 P.IVA_2
Toscana, n. 12, in persona del Presidente Nazionale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Domenico Gentile, Federica Pagliano e Maria Lucia Civello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma Via Del Banco di S. Spirito, 42; in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bucarest alla Controparte_2
Strada Emanoil Porombaru n. 93-95 settore 1 (P.IVA comunitaria n. (RO) , domiciliata P.IVA_3
1 per la Gestione Sinistri in Italia presso la con sede in Napoli alla via Controparte_3
Lepanto n. 97; contumace;
- convenute nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in Parte_1 giudizio l' dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “1) In Controparte_1 via principale di merito, accertare e dichiarare la risoluzione per fatto e colpa dell'Ente appaltante convenuto del contratto del 23/12/2020, inerente i lavori di “realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato all'empowerment delle giovani generazioni nel Comune di CC (MC)
CUP: E13J17000130007 CIG: 8326160497”, per i fatti e le circostanze dedotte in narrativa che integrano grave inadempimento dell'ente appaltante convenuto, rendono il progetto dell'opera non esecutivo e determinano l'andamento anomalo dell'appalto. 2) In via gradata di merito, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto del 23/12/2020, inerente i lavori di “realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato all'empowerment delle giovani generazioni nel Comune di CC
(MC) CUP: E13J17000130007 CIG: 8326160497”, per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art.
1467 C.C.. 3) Accertare e dichiarare in ogni caso il credito del appaltatore, in ragione Parte_1 di tutti i lavori eseguiti e dei materiali approvvigionati in esecuzione del menzionato contratto, anche per lavori non allibrati, in forza delle riserve che saranno nelle more del giudizio ritualmente iscritte, nonché quanto al attore comunque dovuto a titolo di mancata Parte_1 produzione in termini, di danno subito e subendo, lucro cessante e danno emergente, con interessi e rivalutazione su dette somme, dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto condannare
l'Ente convenuto al pagamento dell'importo complessivo risultante a favore della società attrice. 4) accertare e dichiarare la illegittimità, arbitrarietà e dolosità dell'avvio del procedimento ex art.
108 D. Lgs. 50/2016, diretto alla risoluzione del contratto del 23/12/2020, per asserita negligenza e responsabilità dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali;
5) Accertare e dichiarare per
l'effetto, stante l'andamento anomalo avuto dall'appalto dedotto in narrativa per fatto e colpa esclusiva dell'Ente convenuto, l'estinzione, la improduttività e/o inefficacia della garanzia prestata per la cauzione definitiva con polizza n. IM 000037109 emessa in data 3/12/2020 da Controparte_4
[...
[...] [...]
e per l'anticipazione con polizza n. IM 000038874 emessa il 04.03.2021 da
[...] Controparte_2
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, come per legge, attribuiti al sottoscritto
Avvocato antistatario”.
Premetteva il di essere risultato aggiudicatario da parte della Parte_1 Parte_2
, dell'appalto inerente i lavori di realizzazione di
[...] Controparte_5 un centro polifunzionale finalizzato all'empowerment delle giovani generazioni nel Comune di
CC (MC) (CUP:E13J17000130007 CIG: 8326160497); che l'appalto gli era stato affidato “a corpo”, con Determina n. 13 Prot, 46391 del 18.11.2020 e che il contratto era stato stipulato in data
23/12/2020.
Esponeva che: nel contratto fosse stato definito cronoprogramma dei lavori;
di avere prestato cauzione definitiva con polizza n. IM 000037109 emessa in data 3/12/2020 da Controparte_2 che i lavori erano stati consegnati in data 1 febbraio 2021; di avere chiesto l'anticipazione contrattuale, del 30% per un importo di € 239.848,69 oltre I.V.A. 10% per € 23.984,87 (e dunque per complessivi € 263.833,56) e di avere prestato garanzia in relazione ad essa con polizza n. IM
000038874 emessa il 04.03.2021 da di avere chiesto, in data 15.04.2021, Controparte_2
l'emanazione del primo S.A.L. con la contestuale emissione del certificato di pagamento (da pagarsi entro 15 giorni dall'emissione dello stesso) anche, ai sensi della Legge 26/02/2021 n. 21 e quindi anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in tema di importo minimo, rappresentando che le forniture della struttura in acciaio, degli infissi in alluminio e della copertura a vista in legno fossero divenute problematiche per il sopravvenuto repentino aumento dei prezzi di mercato;
di avere denunciato alla Direzione lavori e per conoscenza alla Stazione appaltante, a mezzo pec, in data 6/5/2021, il rinvenimento in cantiere di rifiuti pericolosi nelle terre di scavo, allegando le relative analisi chimiche;
di aver ricevuto dalla Direzione lavori, in data 16 giugno 2021, ordine di porre a rifiuto il materiale di scavo contenente sostanze pericolose;
di avere sottoscritto l'ordine di servizio con riserva (n. 1); di avere evidenziato, in data 21 giugno 2021, che erano maturate le condizioni per la sottoscrizione del primo S.A.L. alla data del 15 aprile 2021 e che il ritardo nell'emissione di esso e del relativo certificato di pagamento integrassero gli estremi del grave inadempimento e le procurassero pregiudizio;
di avere avanzato in data 24 giugno 2021, richiesta di proroga del termine contrattuale;
di avere partecipato, in data 13 luglio 2021, ad un incontro in cantiere nel quale aveva evidenziato che era emersa la necessità di eseguire nuove opere, che richiedevano l'approvazione di perizia in variante e che in mancanza si sarebbe trovata nell'impossibilità di proseguire nell'esecuzione dei lavori;
che, il 30 luglio 2021, la stazione appaltante le aveva concesso proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di sessanta giorni (in luogo dei 150 richiesti); di avere avanzato, in data 24 settembre 2021, richiesta di proroga del
3 termine per complessivi giorni 94 a partire dalla data di ultimazione dei lavori e quindi sino al 31.12
2021, in ragione del perdurare dello stato di emergenza per contrastare la diffusione del coronavirus, dell'eccezionale aumento dei prezzi di appalto rispetto ai prezzari vigenti al momento dell'offerta e della scarsa reperibilità dei materiali;
di avere affiancato all'esecutore dei lavori altra consorziata, la , per potenziare l'esecuzione delle opere ed assicurare le Controparte_6 relative forniture;
che la convenuta aveva respinto l'istanza di proroga;
di avere nuovamente chiesto, in data 4/10/2021, l'emissione del primo S.A.L. e del relativo certificato di pagamento, registrandosi un avanzamento dei lavori intorno al 27%; che, in data 13 ottobre 2021, la Direzione
Lavori, ai sensi dell'art. 108 c.3 e c. 4 del D.Lgs. 50/2016, aveva contestato gravi comportamenti di negligenza ed imperizia dell'appaltatore denotanti a suo dire manifesta incapacità operativa che determinava gravi ritardi nel completamento dell'opera pubblica, invitandolo a fornire controdeduzioni entro 15 giorni.
Deduceva che la contestazione pervenutagli dovesse ritenersi preordinata e strumentale all'illegittima declaratoria della risoluzione contrattuale: segnatamente, sosteneva che l'assunto dell'Ente convenuto secondo il quale il ritardo nell'andamento dei lavori fosse stato imputabile all'appaltatore fosse pretestuoso;
che la mancata emissione del 1° S.A.L., nonostante il raggiungimento dell'avanzamento previsto, avesse avuto carattere punitivo e fosse stato dolosamente diretto a mortificare le sue giuste ragioni di credito;
che l'andamento dell'appalto fosse stato palesemente anomalo, di talché si rendesse necessario agire da parte sua per lo scioglimento del contratto e per ottenere il ristoro del pregiudizio subito. In particolare, si doleva del fatto che il progetto posto a base d'appalto fosse risultato non esecutivo e che il rinvenimento di terre di scavo assimilabili a rifiuti speciali ne fosse la prova evidente;
che la condotta dell'Ente avesse integrato gli estremi dell'inadempimento, tale da legittimare non solo l'azione di risoluzione contrattuale ma anche l'esperibilità del rimedio dell''exceptio inadimplenti contractus' da parte dell'appaltatore.
Affermava ulteriormente che, alla luce delle sopravvenienze emerse in corso d'opera, alla stregua del disposto dell'art. 1467 c.c., potesse essere invocata da parte sua la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Si costituiva la parte convenuta, fornendo diversa ricostruzione dello svolgimento della vicenda contrattuale per cui è causa. Precisava, in particolare, che il non fosse risultato Parte_1 aggiudicatario della gara ab origine ma fosse subentrato nella aggiudicazione a seguito di scorrimento nella graduatoria ed avesse avuto l'occasione di valutare la fattibilità e remuneratività del contratto;
che il avesse designato quale ditta esecutrice dei lavori oggetto dell'appalto Parte_1 la propria consorziata che l'area dei lavori era stata consegnata dal Controparte_7
Comune di CC all' in data 01.02.2021 e in pari data era stata Controparte_1
4 effettuata la consegna dei lavori all'appaltatore; che la durata contrattuale era stata fissata in 180 giorni, con scadenza al 31.7.2021, e che l'appaltatore aveva accettato la consegna dei lavori senza apporre riserva alcuna circa la realizzabilità dell'opera e la remuneratività del contratto, pur essendo già avviato il semestre oggetto di disciplina governativa in materia di “caro materiali”; che ricevuta la richiesta da parte del , il RU aveva concesso il pagamento della anticipazione Parte_1 contrattuale per l'importo di € 263.833,56, IVA esclusa.
Sosteneva la convenuta: che il si fosse reso gravemente inadempiente rispetto alle Parte_1 previsioni del contratto e alle indicazioni della Direzione dei Lavori, espresse nei vari ordini di servizio (ben 15 in circa 7 mesi di lavori), rimaste sistematicamente inevase;
che, in data 15.6.2021, la Direzione dei Lavori aveva attestato una percentuale di avanzamento lavori pari all'11,556 %, nonostante da cronoprogramma del progetto esecutivo la percentuale di avanzamento avrebbe dovuto essere pari al 85% (con conclusione delle opere strutturali); che con nota Protocollo
Informatico n. 2021/33402/CN/U del 30.7.2021 era stata concessa all'appaltatore una proroga di sessanta (60) giorni sul termine di conclusione dei lavori (in origine previsto per il 31.7.2021) oggetto del contratto di appalto originario, secondo il nuovo cronoprogramma dei lavori consegnato il 26.7.2021 dall'appaltatore al Direttore dei Lavori;
che, in data 7.9.2021, era stato redatto un verbale di consistenza con la partecipazione del Direttore dei lavori, del Responsabile del procedimento e del responsabile dell'impresa esecutrice consorziata in cui, tra l'altro, si accertava una percentuale di lavori eseguiti pari al 12% e il mancato allontanamento dal cantiere dei cumuli di terra provenienti dalle attività di scavo nonostante gli ordini di servizio nn. 3, 5, 8 e 12 della
Direzione lavori;
che, in data 23.9.2021, a meno di 8 giorni dalla scadenza del termine contrattuale, la Direzione dei Lavori, con ordine di servizio n. 14 del 23.9.2021, aveva ordinato all'appaltatore di cambiare il direttore di cantiere per indisciplina e grave negligenza, secondo quanto riportato nell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto; che con nota del 23.9.2021, il aveva Parte_1 trasmesso formale diffida alla propria impresa esecutrice Controparte_8 CP_7 contestandole, anche sulla scorta del suddetto verbale di consistenza del 7.9.2021, il gravissimo inadempimento alle obbligazioni contrattuali e risolvendo il contratto con essa (integrando tale ultima circostanza dichiarazione dell'appaltatore di natura confessoria del gravissimo inadempimento perpetrato nei suoi confronti); che il 27 settembre 2021 l'esecutore era stato convocato per procedere alla ricognizione in contraddittorio delle lavorazioni eseguite e procedere alla presa in consegna del cantiere;
che nel corso dell'incontro era stato redatto verbale alla presenza dell'appaltatore e del Direttore dei Lavori e in assenza della consorziata esecutrice dei lavori e il aveva confermato lo stato di consistenza del Controparte_7 Parte_1
07/09/2021 e aveva ripreso in consegna il cantiere;
che il 24 settembre 2021 l'appaltatore aveva
5 chiesto un'ulteriore proroga di 94 giorni sul termine di ultimazione dei lavori e in seguito aveva inviato diverse richieste di "affiancamento" alla ditta esecutrice (cui tuttavia era stato CP_8 intimato di rilasciare il cantiere) senza trasmettere la necessaria documentazione a supporto;
che il
27.9.2021 il RU aveva comunicato il diniego della concessione di un'ulteriore proroga e il
28.9.2021 era scaduto il termine di ultimazione dei lavori;
che il 6.10.2021 il D.L. aveva riferito in merito all'avanzamento dei lavori, dando conto del grave inadempimento dell'appaltatore alle obbligazioni contrattuali, constatando un ritardo di oltre 126 giorni e gravi approssimazioni nell'esecuzione dei lavori, sempre contestate nei vari ordini di servizio, nonché arbitrarie interruzioni delle attività; che, con nota del 13.10.2021 il Direttore dei lavori aveva formulato, ai sensi dell'art. 108 c.3 e c. 4 del D.lgs. 50/2016, la contestazione degli addebiti all'appaltatore e quest'ultimo aveva presentato le proprie controdeduzioni in data 28.10.2021; che queste ultime erano state esaminate e valutate negativamente e con determina n. 61 del 9.11.2021 era stata quindi disposta la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 108 d.lgs. 50/2016; che in data
30.11.2021 era stato redatto il verbale di consistenza, con la partecipazione del D.L. del
Responsabile del Procedimento, del rappresentante dell'impresa e di due testimoni tra cui il collaudatore contenente anche n. 35 fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi siglate da tutti i partecipanti;
che, con nota del 3.12.2021 il Responsabile del Procedimento aveva ordinato, ai sensi dell'art. 108 co. 9 del d.lgs. 50/2016, al di sgomberare l'area di cantiere entro il Parte_1
13.12.2021, concordando con il D.L. i tempi e le modalità; che con nota del 7.12.2021 la
[...] aveva comunicato la risoluzione del rapporto con la suddetta nota del Controparte_7
23.09.21 e aveva chiesto la riconsegna dei propri materiali ed attrezzature specificamente elencati rimasti in cantiere;
che la nota era stata trasmessa al con sollecito dello sgombero del Parte_1 cantiere precedentemente ordinato;
la aveva quindi trasmesso nota Controparte_7 del 15.12.2021, allegando diffida ricevuta dal , nella quale, tra l'altro, aveva censurato il Parte_1 comportamento del volto a non restituire i beni e le attrezzature dichiarando la propria Parte_1 disponibilità allo sgombero del cantiere come ordinato con nota del 03.12.2021 dalla CP_1
.
[...]
Alla luce di quanto sopra, la parte convenuta deduceva l'infondatezza della domanda formulata dall'attrice di risoluzione del contratto di appalto per fatto, colpa e grave inadempimento dell'Ente appaltante, allegando la legittimità della risoluzione contrattuale disposta da parte sua in data
09.11.2021 ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016: segnatamente negava che ricorressero le condizioni per l'emanazione del primo S.A.L. pretesa dalla appaltatrice;
negava che il rinvenimento di porzione di terre contenenti rifiuti pericolosi avesse influito sull'andamento dei lavori e che avesse richiesto la redazione di una perizia di variante;
del pari negava che avesse richiesto la
6 redazione di una perizia di variante l'esecuzione delle lavorazioni di impermeabilizzazione delle fondazioni, trattandosi di variazione eseguita dall'appaltatore in assenza di ordine scritto del DL
(esecuzione di una mano di primer bituminoso a ridosso dell'ala/testa trave di fondazione), in ogni caso di rilevanza economica estremamente modesta (€ 1.44/mq (prezzo al lordo di ribassi) per un costo totale di circa € 140 per tutto l'apparato fondale); ancora contestava la sopravvenuta eccessiva onerosità del contratto e sosteneva che il non potesse vantare alcun credito residuo a Parte_1 titolo di corrispettivo dell'appalto. La convenuta deduceva poi l'inammissibilità o l'infondatezza delle riserve iscritte dall'appaltatore in contabilità.
Affermata pertanto la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto delle domande dell'attrice e formulava nei confronti della medesima domande riconvenzionali, volte ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte in eccesso a titolo di anticipazione sul corrispettivo dei lavori (in quanto eccedenti il dovuto), nonché la condanna del al pagamento delle penali da ritardo Parte_1 convenute in contratto.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via principale, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice siccome inammissibili e manifestamente infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto. In via riconvenzionale accertare e dichiarare che il contratto di appalto del 23 .12.2020 stipulato tra il e l' si è Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 risolto con determina n. 61 del 0911.2021 ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e condannare il
al pagamento in favore della della somma di € 274.909,35 oltre IVA per Parte_1 CP_1 tutte le causali e le ragioni esposte nel paragrafo relativo alla trattazione della domanda riconvenzionale. In ogni caso: con vittoria delle spese …”.
L'attrice non forniva prova della rituale notificazione della citazione dell'altra parte convenuta
[...]
ed era quindi onerata della rinnovazione della stessa. CP_2
Con ordinanza depositata in data 11 novembre 2022 era dichiarata l'interruzione del processo, in virtù dell'intervenuta produzione in atti della sentenza con la quale il Tribunale di Bucarest aveva dichiarato il fallimento della Compagnia assicuratrice convenuta, avente sede in Romania.
Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2023, l'attrice riassumeva il giudizio;
a seguito del perfezionamento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione del processo nei confronti di entrambe le parti convenute, gli organi della procedura fallimentare aperta dinanzi al Tribunale di Bucarest facevano pervenire istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio promosso nei confronti della società, in ragione del fallimento di essa.
Il giudizio era poi istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025;
7 all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti costituite depositavano le sole comparse conclusionali nei termini assegnati.
*********
Va preliminarmente dichiarata l'improcedibilità del giudizio in relazione alle domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta , in virtù del sopravvenuto fallimento della CP_2 parte, a seguito di pronuncia del Tribunale di Bucarest del 9 febbraio 2022.
Le domande proposte dall'attrice nei confronti dell'altra parte convenuta si ritengono invece infondate e, pertanto, non meritevoli di accoglimento.
Negli scritti difensivi delle parti attrice e convenuta si riscontra diversa ricostruzione dello svolgimento del rapporto contrattuale intercorso tra loro: l'attore ha lamentato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte nei suoi confronti e ha pertanto affermato che, in virtù di esso, dovesse ritenersi giustificata la sospensione da parte sua della propria prestazione ed anche fondata la pretesa di risoluzione del contratto per fatto imputabile alla convenuta;
quest'ultima ha invece negato il proprio inadempimento e ha allegato che fosse stato il gravemente Parte_1 inadempiente alle obbligazioni assunte, cosicché dovesse ritenersi legittima la risoluzione del rapporto disposta unilateralmente da parte sua ex art. 108 D. lgs. 50/2016.
Rileva il giudicante che, nel costituirsi in giudizio, la convenuta ha specificamente contestato le allegazioni dell'attrice in ordine al proprio inadempimento, fornendo riscontro puntuale delle proprie deduzioni: segnatamente la convenuta ha provato di avere consegnato i lavori all'attrice nella data prevista e di avere tempestivamente erogato in suo favore l'anticipazione contrattuale convenuta;
ha poi negato che ricorressero le condizioni per l'emissione dei primo S.A.L., alla data indicata dall'attrice (15 aprile 2021): sul punto si osserva che nel contratto era stato previsto
“All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di uno stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,5% (ritenuta anti-infortuni) e dell'anticipazione contrattuale, non inferiore al 25% (venticinquepercento) dell'importo contrattuale” e che, alla data del 7 settembre 2021, era stato redatto verbale di consistenza dei lavori dal quale fosse dato desumere la realizzazione di essi soltanto nella misura del 12%.
Ha poi aggiunto che la richiesta del di potere ottenere pagamento dell'acconto in anticipo Parte_1 rispetto al raggiungimento della consistenza minima dei lavori prevista in contratto non potesse essere accolta, per le ragioni esposte dal Direttore dei lavori nella nota inviata al RU (prodotta in atti quale documento n. 37 del fascicolo di parte convenuta).
8 Ancora la convenuta ha ampiamente argomentato, richiamando puntualmente gli ordini di servizio e le relazioni rimesse dalla Direzione lavori, come l'inadempimento del alle obbligazioni Parte_1 assunte nei termini convenuti non potesse neppure ritenersi giustificato per le ragioni addotte dall'attrice: né, a causa del rinvenimento nell'area dello scavo di rifiuti pericolosi, non avendo in alcun modo tale circostanza influito sulla possibilità del di dare seguito ai lavori Parte_1 commissionati (avendo il Direttore dei lavori ampiamente argomentato sul punto nella relazione rimessa alla stazione appaltante in data 6 ottobre 2021 – doc. 24 del fascicolo di parte convenuta); né per il fatto asserito che si fosse resa necessaria l'esecuzione di opere che avessero richiesto l'approvazione di una perizia di variante (anche tale circostanza è stata decisamente smentita nella già richiamata relazione dal Direttore dei lavori che ha addirittura definito la giustificazione addotta risibile).
Le allegazioni dell'attrice in ordine alle questioni sopra indicate trovano ancora puntuale riscontro nel contenuto della nota, con la quale lo stesso Direttore dei lavori ha fornito riscontro al
Responsabile del procedimento circa le controdeduzioni del 28 ottobre 2021 dell'impresa all'atto di contestazione dell'inadempimento ricevuta in data 13.10.2021.
D'altra parte, neppure è dato dubitare delle risultanze desumibili dallo Stato di consistenza dei lavori redatto dalla Direzione lavori in data 7 settembre 2021, giacché lo stesso , lungi dal Parte_1 contestarle, sulla base di esse ha contestato il grave inadempimento alle sue obbligazioni alla società consorziata cui aveva affidato l'esecuzione dei lavori, invitandola a rilasciare il cantiere, circostanza quest'ultima comprovata dalla produzione documentale della convenuta (all. 21 del fascicolo di parte convenuta).
Deve poi osservarsi che l'attrice, a seguito della costituzione della convenuta e della compiuta allegazione da parte della medesima di quanto sopra, non ha neppure depositato le memorie istruttorie, omettendo così di operare contestazioni specifiche in ordine alla diversa prospettazione dei fatti proposta dalla controparte, nonché rispetto al contenuto delle note con le quali il Direttore dei lavori ha reiteratamente dato conto delle circostanze sopra riportate.
Alla luce di quanto sopra deve accertarsi, quindi, l'inadempimento dell'attrice alle obbligazioni assunte nei confronti della convenuta e l'insussistenza di ragioni che potessero far ritenere giustificato tale inadempimento, ex art. 1460 c.p.c..
Né ancora si ritiene che l'attrice potesse dolersi dell'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, avendo omesso anche solo di allegare compiutamente, se non in modo del tutto generico, i maggiori oneri che si fosse trovata a sostenere a seguito della stipulazione del contratto, per l'esecuzione dei lavori.
9 Ne discende la legittimità dell'iniziativa assunta dalla stazione appaltante di dare avvio al procedimento di risoluzione contrattuale, nelle forme previste dall'art. 108 D. Lgs. 50/2016, poi conclusosi con l'assunzione della Determinazione dell'Ente del 9 novembre 2021.
Ancora priva di fondamento la pretesa della parte attrice di sentir accertare il proprio diritto di ottenere da parte della convenuta il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle già ricevute a titolo di anticipazione del corrispettivo dovutole da parte dell'attrice in forza delle riserve iscritte nella contabilità dell'appalto.
La parte convenuta ha prodotto in atti il Verbale di accertamento tecnico contabile redatto ai sensi dell'art. 108 comma 7 del Codice dei contratti pubblici dall'Organo di collaudo dei lavori, nonché la contabilità dell'appalto redatta dalla Direzione lavori, dai quali si evince che l'entità dei lavori effettivamente realizzati fosse di gran lunga minore rispetto a quella allegata dall'attrice e pari ad importo sensibilmente inferiore a quello già ricevuto dall'appaltatrice in anticipazione: si è del resto già posto in evidenza che, se è vero che il ha iscritto riserva in ordine allo stato di Parte_1 consistenza redatto dalla Direzione lavori, d'altra parte, è anche vero che lo stesso ha Parte_1 posto lo stesso documento alla base della risoluzione del rapporto con la società consorziata cui era stata affidata l'esecuzione dei lavori, contestandole a sua volta il grave inadempimento.
Ancora si rileva la genericità della contestazione della contabilità dell'appalto operata dall'attrice, sia all'atto dell'iscrizione delle riserve che in questa sede a fronte della produzione documentale operata dalla parte convenuta, allorché l'attrice era invece onerata di contestazione specifica della stessa.
Avuto riguardo alla richiamata contabilità, emerge, quindi, da un lato, l'infondatezza della pretesa dell'attrice di pagamento in suo favore di ulteriori corrispettivi, ed, al contrario, riscontro della fondatezza delle domande riconvenzionali formulate dalla convenuta nei confronti dell'attrice.
Si è già detto della legittimità della risoluzione del contratto cui ha dato corso la convenuta nelle forme previste dall'art. 108 del Codice dei contratti.
Trova, poi, riscontro il fatto che l'attrice avesse ricevuto in anticipazione da parte della committente il pagamento della somma di euro 263.833,56, IVA esclusa, ed avesse tuttavia realizzato lavori solo per € 132.788,53 al lordo degli oneri per la sicurezza, cosicché la maggior somma percepita fosse stata indebitamente ricevuta da parte dell'appaltatore e debba quindi essere restituita alla convenuta.
In relazione alla pretesa economica avanzata dalla parte convenuta nei confronti del per Parte_1 la restante parte, a titolo di penali (per complessivi euro 134.314,32), nonché per i diversi titoli individuati nel citato Verbale di accertamento tecnico redatto dall'Organo di collaudo (oneri per prove in sito opere in cls, maggiori oneri per opere di ripristino copriferri setti in cls, maggiori oneri
10 per riaccantieramento e messa in sicurezza), per complessivi euro 9.550, si rileva come la parte attrice, convenuta in riconvenzionale, abbia omesso alcuna contestazione.
Ne discende che la domanda riconvenzionale, avanzata dalla convenuta per complessivi euro
274.909,35 (oltre IVA nella misura dovuta per legge) debba trovare integrale accoglimento.
In ragione della soccombenza, la parte attrice va, infine, condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte convenuta, che si liquidano complessivamente in euro 17.552, per compensi professionali (euro 3.544, per la fase di studio, euro 2.338, per la fase introduttiva, euro 5.206, per la fase istruttoria, euro 6.164, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge le domande proposte dalla parte attrice nei confronti della convenuta
[...]
; Controparte_1
- dichiara improcedibile la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti della convenuta
Controparte_2
- in accoglimento delle domande riconvenzionali formulate dalla convenuta nei confronti dell'attrice, accerta la legittimità della risoluzione del contratto dichiarata dalla convenuta, con determina n. 61 del 0911.2021 ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016;
- condanna il al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di € 274.909,35 (oltre IVA nella misura dovuta per legge);
- condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida nella misura di euro 17.552, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 17/11/2025
Il Giudice
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