Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 13/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 13/02/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 833/2024;
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'avv. Leonello Brocchi;
RICORRENTE
E
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27/08/2024 il ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze dell' Controparte_2
dal 15/04/1994 all'1/3/2017 e di non aver ricevuto il pagamento dei
[...] compensi incentivanti previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dovuti per lo svolgimento di attività di progettazione e per l'assunzione dell'incarico di responsabile unico del procedimento.
Tanto premesso il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
1
2) conseguentemente, condannare l'
[...]
(p. iva n. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in via dei Vestini n. CP_2
31, al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di €.
242.079,25, ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse essere determinato in corso di causa, anche attraverso idonea c.t.u. cui si rimette
l'esatta quantificazione del quantum debeatur, oltre alla rivalutazione monetaria
(se dovuta) ed agli interessi legali (ex art. 1284, comma 4, cod. civ., in relazione al periodo successivo al deposito del ricorso).
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.”
1.1. La parte resistente, pur avendo ricevuto valida notifica a mezzo pec del ricorso, non si costituiva in giudizio.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'
[...] dal 15/04/1994 all'1/3/2017, con profilo di Controparte_1
funzionario dell'area tecnica ed inquadramento nella categoria D.
Il ricorrente rivendica in questa sede il pagamento dei compensi incentivanti di cui all'art 92 del d.lgs. n. 163/2006 per avere svolto, nel periodo dal 15/04/2012 al
28/02/2017, attività inerenti alla progettazione di opere edilizie all'interno dell'Università, richieste dal Direttore Generale o dal Rettore ed inserite nei
Programmi Triennali ed Annuali delle Opere.
Il comma 5 dell'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006, nel testo in vigore fino al
19/08/2024, prevedeva: “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri
2 previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie”.
La disposizione è stata abrogata dal D.L. n. 90/2014, che ha inserito, nell'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006, il comma 7 ter, il quale, nel testo in vigore fino al 18 aprile
2016, prevedeva:
“L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e
l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. […………]. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli
3 incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo…”.
Il d.lgs. 18/04/2016 n. 50, entrato in vigore il 19 aprile 2016, ha abrogato il d.lgs.
n. 163/2006 e ha dettato una specifica disciplina sugli incentivi per funzioni tecniche nell'art. 113, comma 3. Quest'ultima norma dispone: “L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori.
Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo…”.
Le attività per le quali è previsto il pagamento degli incentivi, come individuate dal comma 2 dell'art. 113 citato, sono la programmazione della spesa per gli investimenti, la valutazione preventiva dei progetti, la predisposizione e il controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, l'attività di
RUP e quella di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità.
2.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il compenso incentivante di che trattasi ha natura retributiva e pertanto “su di esso
4 vanno operate le ordinarie ritenute previdenziali e fiscali, cosicché la quota prevista dalla normativa era da corrispondere al lordo di tali oneri, con la conseguenza che, stante appunto la natura retributiva di tale trattamento incentivante, su tale compenso il percettore deve - come per l'ordinario trattamento retributivo - corrispondere la quota contributiva (e quella fiscale) con il meccanismo della ritenuta operata dall'Amministrazione datrice di lavoro”
(Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 8344/2011; n. 21398/2019; 10222/2020).
“Il legislatore, derogando alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal d.lgs. n. 165/2001, ha previsto, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, un compenso ulteriore, da attribuire, secondo le modalità stabilite dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, al personale impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici. Quanto alla natura dell'emolumento ed ai presupposti condizionanti
l'insorgenza del diritto, la giurisprudenza di questa Corte, valorizzando la ratio della disposizione, si è consolidata nell'affermare che l'incentivo ha carattere retributivo (Cass. n. 21398/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 6) ma, poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti (
Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n. 13384/2004)[……]
Il credito diviene esigibile nel momento in cui sia spirato il termine concesso al debitore per il pagamento, sicché il datore di lavoro pubblico non può certo opporre al prestatore la mancata conclusione del procedimento interno necessario per la liquidazione della spesa, al fine di sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione di carattere retributivo, allorquando, come nella fattispecie, gli atti da adottare non siano costitutivi del diritto ma svolgano una funzione
5 meramente ricognitiva, in quanto finalizzati ad accertare che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso.
6.2. Il principio secondo cui nei confronti delle amministrazioni pubbliche l'esigibilità del credito si realizza solo con l'emissione del mandato di pagamento è stato affermato da questa Corte solo per escludere che il creditore possa pretendere prima di detta data interessi corrispettivi, ma da detto principio, comunque inapplicabile ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro per i quali vale la disciplina dettata dall'art. 22 della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. n. 9134/1995 e già prima Cass. S.U. n. 9202/1990), non si può certo trarre la conseguenza che in assenza della conclusione del procedimento di liquidazione sarebbe impedito al creditore di agire in giudizio per far valere l'inadempimento dell'amministrazione rispetto ad un'obbligazione già scaduta. Le disposizioni normative e regolamentari vanno, infatti, interpretate alla luce dei principi affermati dalla
Corte Costituzionale in tema di accesso alla tutela giurisdizionale e, quindi, considerando che da tempo il giudice delle leggi ha evidenziato che «gli artt. 24 e
113 Cost. non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, la quale, ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia, può essere differita ad un momento successivo, sempre che sia osservato il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, ovvero di non differirla irrazionalmente, lasciandone privo l'interessato per un periodo di tempo incongruo” (in questo senso Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 10222/2020 in motivazione).
***
3. Nella specie, dalla documentazione depositata in atti si evince che il ricorrente ha svolto attività di programmazione della spesa, progettazione preliminare, direzione dei lavori e rup in relazione alle seguenti opere:
1) Ristrutturazione piano terra del RA (doc. 3); 2) Impianto fotovoltaico sede di (doc. 4 - 4.2); 3) Impianto fotovoltaico sede di (doc. 5 - CP_2 CP_2
5.2); 4) Ristrutturazione locali 1° piano basamento per GE ED (doc. 6 -
6.1); 5) Sede ex Ciapi, adeguamento e ristrutturazione locali ex opificio per
6 adibizione ad archivio documentale (doc. 7 – 7.2); 6) Ristrutturazione basamento
NPD - realizzazione locali per depositi (doc. 8 - 8.3); 7) , CP_4
realizzazione tettoia di copertura degli impianti (doc. 9 - 9.1); 8)
[...]
sede di (doc. 10 - 10.5); 9) Ristrutturazione Controparte_5 CP_2
basamento NPD – realizzazione nuova biblioteca unificata (doc. 11 – 11.4); 10)
Ristrutturazione piano terra ex RA (doc. 12 – 12.2); 11) Ristrutturazione aule didattiche di medicina e uffici del RA (doc. 13 – 13.3); 12)
Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici Aula Magna (doc. 14 – 14.1);
13) Realizzazione e fornitura in opera di impianti termofluidici presso la sede di
(doc. 15 – 15.4); 14) Ristrutturazione primo livello seminterrato sede di CP_2
Architettura (doc. 16 – 16.2); 15) Ristrutturazione spogliatoi piscina e palestra
UM (doc. 17 - 17.3); 16) Ristrutturazione palazzina CE.SI. per biorepositorio
(doc. 18); 17) Sede ex Ciapi, riadattamento al primo livello per aule e laboratori
(doc. 19 – 19.2); 18) Prime ristrutturazioni Dipartimento di Architettura e InGeo
(doc. 20 – 20.3); 19) Realizzazione impianto di rilevazione automatica incendi-
Aule e Laboratori di Architettura (doc. 21); 20) Ristrutturazione impianto fisso di spegnimento per locale CED del RA (doc. 22); 21) Ristrutturazione locali
RA ed aula 28 (doc. 23); 22) Ristrutturazione e adeguamento locali CP_2
e uffici (RA, Presidenza Scienze Motorie e ) – doc. 24); 23) CP_6
(doc. 25); 24) Ristrutturazione Controparte_7
segreterie studenti (doc. 26); 25) Lavori integrativi impianti termofluidici (doc.
27); 26) Realizzazione biblioteca sede di viale Pindaro - (doc. 28 – 28.7); CP_2
27) Lavori di somma urgenza nel Dipartimento di Lingue – Messa in sicurezza solai (doc. 29 – 29.3); 28) Sede di Architettura livello 1 - Opere urgenti di adeguamento strutturale, impiantistiche e pavimenti (doc. 30); 29) Sede di
Economia - Ristrutturazione e messa in sicurezza solai del blocco “C” (doc. 31 -
31.3); 30) Rifacimento copertura in vetro delle pensiline delle aule di Architettura
(doc. 32 - 32.3); 31) Completamento sistemazioni esterne Aule e Laboratori sede di (doc. 33 - 33.2); Realizzazione di Archivio Storico e Generale di CP_2
Ateneo (doc. 34).
7 Per tali attività l' per il tramite Controparte_2
del Capo Area Tecnica, ha accertato, non solo le attività svolte dal ricorrente, ma anche i compensi dallo stesso maturati, quantificandoli in € 190.532,58, come si evince dalla sottoscrizione da parte del capo area tecnica del prospetto di calcolo degli incentivi (all. A al doc. 2).
Nessun dubbio, quindi, può esservi in merito alla spettanza della suddetta somma al ricorrente: gli incarichi relativi alla progettazione, esecuzione, direzione dei lavori e RUP sono stati conferiti al ricorrente con apposite delibere del Consiglio di Amministrazione, con indicazione dei fondi e dei criteri di ripartizione previsti dal regolamento adottato con decreto del Rettore n. 80 del 21.11.2011, regolamento richiamato in ogni delibera del Consiglio di Amministrazione;
lo svolgimento da parte del ricorrente delle suddette attività ed i compensi spettanti sulla base dei criteri di ripartizione fissati nel regolamento n. 80 del 2011, sono stati accertati dal responsabile dell'area tecnica.
***
4. Il ricorrente ha chiesto in questa sede il pagamento di compensi incentivanti anche per ulteriori attività svolte in relazione alle seguenti opere: 1) Archivio
Generale e Storico di Ateneo;
2) Sistemazione del corridoio verde e nuove aree esterne e realizzazione sottopasso-sede di Viale Pindaro;
3) Verifiche sismiche;
4)
Lavori Caserma Bucciante;
5) Prevenzione Incendi Campus di 6) CP_2
Prevenzione Incendi Campus di . CP_2
4.1. In relazione all'attività di cui al punto 1, al ricorrente non spetta alcun ulteriore compenso in quanto tale attività è già ricompresa nell'elenco dei lavori per i quali è stato già richiesto e riconosciuto il compenso di € 8.556,00. Nel prospetto di calcolo e ripartizione degli incentivi relativi ai procedimenti avviti dopo il 19.8.2014, al punto 7, compare proprio il compenso per l'attività relativa alla realizzazione dell'Archivio (all. A doc. 2), riconosciuto nella misura di €
8.556,00. Il compenso ulteriore richiesto dal ricorrente e pari a € 13.680,00, non è in realtà dovuto in quanto si riferisce ad una attività di progettazione relativa alla costruzione di un nuovo edificio da adibire ad Archivio, che non è mai stata approvata in quanto l'Amministrazione ha deciso di approvare il progetto di
8 realizzazione dell'Archivio nell'ex deposito Ciapi (doc. 35.2), attività di progettazione per la quale al ricorrente è stato riconosciuto il compenso di €
8.556,00.
4.2. I compensi incentivanti di cui si discorre, prevedendo degli emolumenti ulteriori in relazione allo svolgimento di determinate attività, costituiscono una deroga al principio di onnicomprensività e determinazione contrattuale della retribuzione dei pubblici dipendenti. Come rilevato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8344/2011, già nel vigore dell'art. 18, della legge n. 109/94, non era sufficiente per far sorgere il diritto all'incentivo il solo svolgimento dell'attività di progettazione, in quanto “occorreva che la fase di progettazione fosse pervenuta alla redazione di un progetto di un'opera pubblica;
che ci fosse un costo preventivato dell'opera; che ci fosse già stata l'aggiudicazione dei lavori”.
Anche nelle successive modifiche normative e nell'attuale formulazione della norma, vi è sempre il riferimento al concetto di aggiudicazione dell'opera, cui si affianca quello di progettazione. Tanto implica che l'attività di progettazione sia
"premiata" con l'attribuzione degli incentivi se e solo se si risolva in un' "effettiva utilità per l'amministrazione, come attività propedeutica alla realizzazione dell'opera pubblica, quale, appunto, può essere l'approvazione di un progetto esecutivo dell'opera. Si è, dunque, ritenuto che “il compenso incentivante previsto in favore del personale degli uffici tecnici di P.A. per la progettazione di opere pubbliche dall'art. 18, primo comma, legge n. 109 del 1994 e succ. mod., posto a carico delle amministrazioni aggiudicatarie o titolari di atti di pianificazione generale, particolareggiata od esecutiva - compenso che costituisce trattamento retributivo accessorio a carattere premiale rispetto a quello ordinario ed incentivante dell'attività lavorativa svolta con mansioni di progettazione - è disciplinato nei suoi presupposti dal regolamento che tali amministrazioni sono chiamate ad emanare ai sensi dell'art. 6, legge n. 127 del 1997, e richiede in generale un'attività di progettazione per un'opera pubblica, prevista nel suddetto atto di pianificazione, per la realizzazione della quale ci sia stata l'aggiudicazione dell'appalto” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 8344 del 12.04.2011).
9 Ancora, si è affermato che “in tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, il compenso incentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994, sia nella formulazione originaria che in quella derivata dalle successive modifiche, può essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e sia stato adottato l'atto regolamentare dell'amministrazione aggiudicatrice, volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell'apposito "fondo interno", e solo ove l'attività di progettazione sia arrivata in una fase avanzata, per essere intervenuta l'approvazione di un progetto esecutivo dell'opera da realizzare” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. 05/06/2017 n. 13937).
4.3. Alla luce di quanto precede deve escludersi il diritto al compenso anche per l'attività di cui al precedente punto 2 (sistemazione corridoio verde), in quanto in relazione a tale opera risulta che il ricorrente ha elaborato il quadro economico esecutivo (doc. 36) e redatto la relazione tecnica illustrativa (36.1.) ma non vi è alcuna delibera di approvazione del progetto e di conferimento dell'incarico di progettazione e/o direzione dei lavori al ricorrente.
4.4. Il ricorrente, invece, ha sicuramente diritto al pagamento del compenso per l'attività di cui al precedente punto 3 (verifiche sismiche). Nella seduta del
30/06/2016 il Consiglio di Amministrazione dell' , nel confermare le CP_1 deliberazioni assunte in data 24.7.2012 in merito alla nomina dell'arch.
[...]
, quale RUP di tutti gli interventi per la “Ristrutturazione degli edifici, Parte_1 dei locali e del campus universitario di e per la “Ristrutturazione e CP_2
l'ampliamento degli edifici, dei locali e del campus universitario di ”, ha CP_2 autorizzato il ricorrente “all'espletamento delle procedure aventi ad oggetto
l'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di operatori economici per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica e della definizione degli interventi strutturali eventualmente necessari alla predisposizione delle progettazioni di cui ai livelli prescritti dalle disposizioni vigenti (Codice dei Contratti D.L.gs. 50/2016) di miglioramento/adeguamento sismico dei seguenti edifici dell'Ateneo facenti parte del generale PIANO DI
10 INTERVENTI DI VERIFICA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
IS (doc. 37.1. e 37.2.). In relazione a tale incarico il ricorrente ha redatto il quadro economico preliminare (doc. 37), sicché egli ha sicuramente diritto al compenso nella misura di € 9.251,20, correttamente calcolata nella consulenza tecnica di parte, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento sui criteri di ripartizione dei fondi incentivanti e puntualmente richiamati nella consulenza
(doc. 41).
4.5. Al ricorrente spetta, altresì, il compenso per la redazione del quadro economico preliminare relativo al progetto per la realizzazione di un polo culturale nella ex Caserma Bucciante di progetto approvato dal Consiglio CP_2
di Amministrazione nella seduta del 22/12/2016 (doc. 38 e 38.1). Il compenso ammonta, secondo quanto correttamente calcolato nella consulenza di parte, a €
7.740,18 (doc. 41).
4.6. Il ricorrente ha poi diritto al pagamento del compenso incentivante per le attività di progettazione preliminare degli interventi di prevenzione incendi per gli edifici del campus di attività di progettazione attribuita al ricorrente, CP_2
secondo quanto risulta dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del
31/01/2017 (doc. 40.2). L'importo correttamente calcolato nella consulenza di parte è di € 7.872,00.
4.7. Infine, al ricorrente spetta l'ulteriore compenso di € 5.263,11 per la redazione del quadro economico esecutivo, per lo svolgimento dell'attività di RUP e per la partecipazione alle attività di verifica del progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di adeguamento normativo alla prevenzione incendi per gli edifici del
Campus di CA (doc. 39, 39.2. e 39.3).
La somma complessivamente dovuta al ricorrente è pari, pertanto, a € 220.659.07.
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5. L va, quindi, Controparte_1
condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di
€ 220.659.07, oltre il maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.
11 5.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto condanna l' al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente di € 220.659.07, oltre il maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.; condanna l' al rimborso in favore Controparte_2 del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 11.096,50, di cui € 379,50 per spese e € 10.717,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Chieti, 13.02.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
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