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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2025, n. 5198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5198 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3706/2023 R.G. promossa da:
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
, C.F. , tutti elettivamente domiciliati in Parte_4 C.F._4
Torino, Via Bertola n. 2, presso lo studio professionale degli Avv.ti Renato Ambrosio e
AE ED AT, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura versata in atti;
ATTORI
Contro
P.IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IV_1 tempore, con sede legale in Milano, Passaggio Duomo 2, indirizzo pec
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CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danno da reato
CONCLUSIONI:
Per gli attori:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previe le declaratorie del caso;
pagina 1 di 19 IN VIA ISTRUTTORIA
- Previa acquisizione integrale del fascicolo del procedimento penale innanzi al Tribunale di Torino R.G. n 3397/16.;
- Previa l'ammissione degli incombenti istruttori per documenti, testi ed interpello, qui formulati e che venissero ulteriormente articolati dalla parte attrice nel rispetto dei termini di legge, senza che ciò costituisca e/o comporti inversione alcuna dell'onere probatorio, con la sola espunzione dei termini che l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere valutativi, negativi e/o non demandabili ai testimoni, preservando per il resto la struttura del capo di prova;
- Previo - solo in caso di specifica contestazione avversaria supportata da idonea documentazione probatoria - licenziamento di CTU medico-legale, tesa ad accertare, il nesso di causa e l'entità del danno fisico, quale conseguenza dei fatti oggetto di causa, più specificamente del danno biologico - funzionale, sia permanente che temporaneo, dell'incidenza del medesimo sulle attività ordinarie e su quelle ludiche, sportive e relazionali del vivere quotidiano svolte prima degli eventi per cui è causa nonché tesa all'accertamento ed alla valutazione della congruità delle spese mediche e di assistenza specialistica e generica;
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare la civile responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale quanto meno solidale dell'allora ora in persona Controparte_2 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, per i fatti descritti in narrativa e per i danni tutti patiti dagli odierni attori;
- Condannarla conseguentemente al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche futuri, subiti dagli odierni attori come descritti dettagliatamente in narrativa, nella misura accertanda in corso di causa, stante la valutazione equitativa di tali voci di danno, con la rivalutazione e gli interessi anche compensativi dal fatto al soddisfo detratto quanto già percepito dal ricorrente;
- Condannare inoltre la convenuta alla rifusione di tutte le spese di lite, oltre onorari e competenze di giudizio, oltre 15% spese generali, IV e CPA, esposti, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti ed onorari successivi occorrendi, con sentenza pagina 2 di 19 provvisoriamente esecutiva ex lege, da distrarsi in favore direttamente dei procuratori antistatari ex art. 93.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.02.2023 i sig.ri Parte_1
, CA e e la sig.ra hanno convenuto in
[...] Pt_5 Parte_2 giudizio la società chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali loro occorsi.
In particolare, gli attori hanno rappresentato:
I. che in data 16.10.2013 il sig. , socio lavoratore della Parte_1
Cooperativa Italia Lavoro Srl, nell'eseguire la propria prestazione di lavoro presso il magazzino di proprietà della Geodis oggi Controparte_2 Controparte_1 sito in Trofarello, Via Molino della Splua n. 2, mentre transitava sul passaggio pedonale che conduceva all'area ristoro, è stato investito e trascinato per circa due metri da un mezzo operatore - muletto- proveniente dalla opposta direzione;
II. che, a causa dell'occorso, il sig. ha riportato lesioni talmente gravi Parte_1 all'arto sinistro, rimasto incastrato sotto il veicolo, da comportarne l'amputazione;
III. che il procedimento penale a carico del sig. , amministratore CP_3 unico della e del Sig. , procuratore speciale con Controparte_4 Controparte_5 delega alla sicurezza sul lavoro della Geodis si è concluso con la Controparte_2 sentenza n. 2821/17 che ha condannato gli imputati per aver violato le disposizioni di cui gli artt. 64 comma I lett. a), 18 comma I lett. f) e 26 D.lgs. 81/08, avendo il giudice ritenuto che il sinistro si fosse verificato a causa dell'inadeguatezza dello spazio destinato al passaggio pedonale, che veniva costantemente invaso dal transito di veicoli di movimentazione merci che si ritrovavano ad avere il loro spazio di manovra limitato dalla costante presenza di materiale e da un'anta di un cancello lasciata sempre aperta;
IV. che con detto provvedimento il giudice ha posto a carico solidale dei condannati il pagamento della somma di € 250.000,00, al netto di quanto già percepito dall'INAIL, in favore del sig. , € 50.000,00 in favore della moglie, Parte_1 sig.ra ed € 25.000 ciascuno per i figli, sig.ri Parte_2 Persona_1
, a titolo di provvisionale;
[...]
pagina 3 di 19 V. che nelle more del giudizio di appello - al cui esito, con sentenza n. 2283/19, è stata confermata la decisione del giudice di primo grado con riferimento alla responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti ed agli importi liquidati a titolo di provvisionale - la compagnia assicuratrice dell'odierna convenuta ha corrisposto gli importi di cui al punto precedente.
Gli attori hanno dunque concluso chiedendo, nel merito e in via principale, previo accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della CP_1
per l'occorso, la condanna della società convenuta al pagamento dei danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali, anche futuri, da loro patiti oltre rivalutazione e interessi, anche compensativi e moratori, dal fatto al soddisfo, detratto quanto già da loro percepito a titolo di provvisionale.
In corso di causa, dichiarata la contumacia della convenuta , Controparte_1 regolarmente evocata e on costituita, assegnati i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., sono stati escussi i testi intimati su capitoli di prova ammessi;
con ordinanza del
16.10.2024 il giudice, rilevato che il giudizio civile è destinato a subire gli effetti e le conseguenze del giudicato penale e di dover dunque fare riferimento, in punto quantificazione del danno, alla sentenza definitiva di condanna n. 2821/17 del Tribunale penale di Torino, ha ritenuto di non licenziare CTU medico-legale; precisate le conclusioni con note scritte sostitutive della trattazione orale, con ordinanza del
15.07.25, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per memorie conclusive e di replica.
***********
1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sull'onere della prova
I sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno invocato la responsabilità ex art. 2049 c.c. della Persona_1 [...] quale datore di lavoro di , condannato in via Controparte_1 Controparte_5 definitiva per le lesioni provocate al sig. , in quanto procuratore speciale con Parte_1 delega alla sicurezza sul lavoro della Geodis Controparte_2
pagina 4 di 19 Risulta dalla documentazione versata in atti che la ha subito Controparte_2 diverse vicende societarie che ne hanno modificato la denominazione sino ad assumere Co in data 23.08.22 quella di (cfr. pag. 24 doc. 8). Controparte_1
Inoltre, la e la hanno il Controparte_1 Controparte_2 medesimo C.F. e P.IV ed il medesimo numero REA MI – 1854604 (cfr. P.IV_1 visure camerali doc. 7 e 8).
Non v'è quindi dubbio in merito al fatto che sussista la legittimazione passiva in capo alla società convenuta, succeduta nella titolarità del rapporto di lavoro precedentemente in essere tra il sig. e la CP_5 Controparte_2
In giurisprudenza è tradizionalmente riconosciuta la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2049 (ex plurimis Cass. civ., Sez. III, 20/06/2001, n. 8381 secondo cui “La responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2049 c.c., essendo fondata sul presupposto della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito e il proprio datore di lavoro e sul collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente, prescinde del tutto da una "culpa in eligendo" o "in vigilando" del datore di lavoro ed è quindi insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa, con la conseguenza che l'accertamento della non colpevolezza del datore di lavoro compiuto dal giudice penale non vale ad escluderla”).
Essa postula l'esistenza di un nesso di "occasionalità necessaria" tra l'illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7403 del 25/03/2013, conf.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20924 del 15/10/2015, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22058 del 22/09/2017 e da ultimo, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20141 del 18/07/2025).
La responsabilità del datore di lavoro non discende dall'esecuzione delle specifiche mansioni da parte del dipendente, purché la realizzazione o anche solo l'agevolazione della condotta dannosa non consista in un'attività del tutto estranea al rapporto di lavoro (ex plurimis Cass. civ., Sez. III, 20/06/2001, n. 8381 secondo cui, “Non sussiste responsabilità del datore di lavoro per i danni causati da un proprio dipendente, qualora pagina 5 di 19 la condotta lesiva sia stata realizzata al di fuori dell'espletamento delle mansioni lavorative”),
La preposizione è ravvisabile essenzialmente nel lavoro subordinato, tuttavia la giurisprudenza tende ad ampliare l'ambito di applicazione dell'art. 2049 c.c., ricomprendendo anche rapporti che non implicano una stretta subordinazione del dipendente al committente ed una abitualità di mansioni;
occorre, quindi, un atto di volontà del committente per cui il preposto agisca su richiesta e per conto del committente, mentre non sussiste un rapporto di preposizione quando manca tale atto di volontà ed il soggetto agisca di propria iniziativa.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, il preponente non può fornire una prova liberatoria in senso tecnico: può solo dimostrare che non sussistono i presupposti per applicare la norma, come l'insussistenza del rapporto di preposizione, o del nesso causale, o di occasionalità necessaria tra le incombenze affidate e la consumazione dell'illecito.
Il danneggiato deve, invece, dimostrare che si è verificato un illecito fonte di danno;
che sussiste un rapporto di dipendenza e di vigilanza tra committente e commesso;
che l'evento ed il fatto del preposto sono in rapporto di causalità o, quantomeno, di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni per le quali era stato adibito, con la precisazione che la prova del rapporto di dipendenza e di vigilanza è in re ipsa, nel caso di lavoro dipendente.
2. Sull'efficacia del giudicato penale nel presente giudizio
La responsabilità dei sig.ri , quale amministratore unico della CP_3 [...]
(datore di lavoro del sig. ), e del Sig. , in CP_4 Parte_1 Controparte_5 qualità di procuratore speciale con delega alla sicurezza sul lavoro della Geodis
[...]
(società proprietaria del magazzino ove il sig. stava prestando la CP_2 Parte_1 propria attività lavorativa, nonché committente l'attività di movimentazione interna del magazzino svolta dalla Italia Lavoro scarl), è stata accertata in sede penale, con sentenza n. 2821 depositata in data 05.06.2017 dal Tribunale di Torino (doc. 1), confermata dalla sentenza 2283/2019 della Corte d'Appello di Torino (che ha ridotto pagina 6 di 19 esclusivamente la pena comminata) (doc. 2) e divenuta irrevocabile, in seguito al rigetto del ricorso da parte del giudice di legittimità (cfr. sentenza n° 7931/2021, doc. 3).
Va preliminarmente rilevato che, con riferimento alla questione inerente la possibilità di desumere dal giudicato penale effetti preclusivi per l'accertamento in sede civile, soccorre la giurisprudenza di legittimità che, sul punto, ha precisato che “[…] una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell' an della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso di derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c. le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (cfr. Cass. n.
5660/18), ed ha inoltre chiarito che “per «fatto» accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso”, e con “con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibili” (cfr. Cass. n. 14648/2011, Cass. 20786/2018).
E' stato inoltre chiarito che il giudicato penale di condanna “non preclude al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, del concorrente apporto causale alla produzione del danno da parte di terzi rimasti estranei al processo penale”
(Cass. 2426/2024, conf. Cass. 17682/20).
Oggetto della controversia in esame è, pertanto, l'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto di reato ascritto, in particolare, al sig. quale dipendente della società convenuta, consistito nella CP_5 violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e nel mancato pagina 7 di 19 rispetto di disposizioni specifiche in tema di sicurezza del D.lgs. 81/2008, come definitivamente accertato in sede penale, nonché del nesso di derivazione casuale tra questo e i danni materiali e non patrimoniali lamentati dalle parti danneggiate.
Va altresì osservato che l'accertamento penale divenuto irrevocabile, di cui alle sentenze in atti, non faccia stato nei confronti di quei soggetti che non sono stati parti in quel giudizio, qual è appunto la Controparte_1
Sotto l'aspetto soggettivo gli effetti del giudicato penale sono limitati al danneggiato costituitosi parte civile nel procedimento penale ed a quanti nel medesimo abbiano assunto la qualità di parte (cfr. Cass. n. 15408/04): “Condizione per l'estensione del giudicato penale nel giudizio civile o amministrativo è cioè il fatto che non soltanto l'imputato ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (v. Cass., 9/5/2006, n. 10665; Cass., n. 1218 del 2005; Cass., n. 11998 del 2005; n. 2975 del 2005; Cass., 27/8/2001, n. 11272; n. 10277 del 1998), pur non potendosene trarre il corollario che la parte costituitasi parte civile in sede penale non possa agire - autonomamente - per il risarcimento dei danni in sede civile contro terzi che non abbiano partecipato al giudizio penale, e che ritenga corresponsabili dell'evento, nel qual caso il giudice civile potrà e dovrà procedere ad una nuova ed autonoma valutazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice penale (cfr., con riferimento all'art. 651 c.p.p., Cass., 10/8/2004, n. 15408; Cass., 6/11/2001, n. 13692)” (cfr. Cass. n.
20325/06 e Cass. n. 12115/16).
Peraltro è stato chiarito che “il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico” (Cass. 12164/2021 conf. Cass. 16893/19 e Cass.
15112/13); il giudice civile può dunque utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile, sui quali egli è
pagina 8 di 19 chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12901 del 10/05/2024)
3. Sulla responsabilità d ex art. 2049 c.c Controparte_1
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, dalla documentazione versata in atti, ivi comprese le sentenze penali di condanna emesse dal tribunale e dalla
Corte d'Appello di Torino, sopra richiamate (doc. 1 e 2), utilizzabili tra le fonti di convincimento del giudice in quanto prove atipiche, nonché dalla relazione medico legale del dr. (doc. 4) ed in mancanza di elementi che consentano di Parte_6 addivenire ad una ricostruzione alternativa dell'occorso, considerata altresì la contumacia della parte convenuta, all'esito del giudizio può certamente ritenersi provato nella sua storicità, il sinistro occorso al sig. , come narrato in atti. Parte_1
In base alle testimonianze assunte in giudizio, il giudice penale ha infatti accertato che il sig. , socio lavoratore della cooperativa , Parte_7 CP_4 distaccato a prestare la propria opera presso il magazzino di porprietà della Geodi
[...]
mentre stava transitando sul percorso pedonale che portava all'area Controparte_2 ristoro, veniva colpito alla gamba sinistra e trascinato per circa due metri da un muletto che proveniva dalla direzione opposta.
Come evincibile anche dalla perizia medico legale di parte dr. (doc. 4), in Parte_6 seguito all'infortunio l'attore subiva una grave ferita con lesione muscolare, frattura scomposta del terzo distale di tibia, frattura scomposta al terzo distale di perone, frattura pluriframmentaria della mete-epifisi prossimale di tibia con affondamento dell'emipiatto tibiale e frattura teste perone;
in esito al trauma, oltre all'iniziale amputazione della gamba, il sig. contraeva l'osteomielite. Parte_1
Il giudice penale ha accertato che il sinistro era stato provocato dal muletto che aveva completamente invaso la corsia pedonale;
ciò era stato determinato dalla presenza di ingombri che impedivano la completa apertura del cancello attraverso il quale transitavano i mezzi, situazione che li obbligata a spostarsi dalla corsia loro dedicata invadendo quella pedonale, chiarendo come si trattasse di condizione che, lungi dall'essere occasionale, perdurava da oltre un anno.
pagina 9 di 19 Il rischio, ha concluso il Tribunale nella sentenza 2821/2017, “era quindi ben noto all'interno del magazzino ed era chiaro ai responsabili stessi che, lasciando il cancello semichiuso, gli automezzi avrebbero invaso la corsia pedonale e che il lavoro si svolgeva spesso in fretta e senza il rispetto delle più elementari regole sulla sicurezza … si lasciava l'obbligo di aprire il cancello e, in generale, il rispetto delle regole, al buon senso individuale” (cfr. pag. 5).
Quanto poi alla posizione del sig. il giudice penale ha rilevato che nei CP_5 locali attigui al magazzino in cui si è verificato il sinistro si trovassero anche gli uffici della che pertanto l'imputato avesse conoscenza dello stato dei luoghi e fosse CP_2 stato comunque informato delle problematiche inerenti la presenza di merci fuori posto che creavano problematiche di sicurezza, ma che avesse dimostrato “superficialità già nel controllare il magazzino o quantomeno nel richiedere informazioni dai responsabili dello stesso” e non avesse “dato seguito alle segnalazioni comunque pervenute” omettendo inoltre di attivarsi per “reprimere le violazioni, se non con generici richiami il cui ottemperamento non è stato in alcun modo verificato”; egli, secondo il giudice penale avrebbe di fatto accettato “de facto una situazione di palese e pericolosa irregolarità ormai consolidata e della quale era stato informato” in quanto “la situazione che ha dato causa all'infortunio, infatti, non era occasionale né eccezionale, ma come emerso, rappresentava ormai una prassi” (cfr. pag. 7/8).
Il sig. che, come delegato responsabile della sicurezza e prevenzione CP_5 degli infortuni, ha tenuto un contegno contrario ai doveri posti, in via generale dall'art. 2087 c.c. e dalla disciplina specifica di settore (ex d.lgs. 81/2008), ha pertanto concorso a cagionare il danno occorso al sig. , posto che, laddove non fossero state Parte_1 omesse le necessarie cautele, l'evento, anche secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, non si sarebbe verificato, ben potendosi ritenere che i mezzi di lavoro avrebbero avuto a disposizione un'area loro dedicata e libera da ingombri ove transitare, senza trovarsi invece, come accaduto nel caso di specie, ad invadere la zona destinata all'esclusivo passaggio pedonale.
Non sono stati ravvisati nell'ambito dell'accertamento penale richiamato, né sono altrimenti desumibili dalla documentazione prodotta o dalla narrativa in atti, elementi pagina 10 di 19 che possano far ritenere un eventuale concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro, potendosi pertanto certamente escludere qualsiasi operatività, nel caso di specie, dell'art. 1227 c.c.
Ora, la sentenza penale di condanna ha chiarito l'esistenza, in capo agli imputati, della qualifica di datori del lavoro del sig. al momento dell'occorso ed in Parte_1 particolare, per ciò che rileva in questa sede, con riferimento al sig. , avendo CP_5 egli ricevuto la procura per la gestione della sicurezza dalla Geodis Controparte_2
oggi proprietaria dell'immobile sito in Trofarello, via Molino
[...] Controparte_1 della Spula n. 2 e committente l'attività di movimentazione interna del magazzino svolta ad opera della Italia Lavoro scarl, società cooperativa appaltatrice, cui era socio lavoratore il sig. . Parte_1
, risulta dalla visura camerale della Controparte_5 Controparte_2 quale procuratore speciale alla sicurezza, con atto conferito il 2.10.2011 (doc. 7).
[...]
Può, dunque, ritenersi provato che il sig. operasse all'epoca alle CP_5 dipendenze della società, oggi divenuta e che l'illecito sia stato Controparte_1 commesso nell'ambito di un'attività gestoria delegata (tutela della sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro) e non sia frutto di un'iniziativa propria del dipendente o realizzata al di fuori dell'espletamento delle mansioni lavorative allo stesso attribuite.
Risulta quindi provata la sussistenza del nesso di "occasionalità necessaria" tra l'illecito penale e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente (sig. abbiano reso possibile o comunque CP_5 agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (sig. ). Parte_1
E' stato affermato in giurisprudenza che il fatto illecito commesso dal dipendente di persona giuridica implica la responsabilità civile della stessa, non quella personale degli amministratori e di coloro che hanno il potere di gestione dell'ente, anche se questi hanno conferito l'incarico (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4069 del 24/09/1977).
Inoltre, una volta accertata la responsabilità penale dell'amministratore nell'ambito dell'attività gestoria, la società risponde delle conseguenze civilistiche dell'illecito, ivi compreso il risarcimento del danno non patrimoniale (Cass. Sez. 1,
pagina 11 di 19 Sentenza n. 12951 del 05/12/1992, conf. Sez. 3, Sentenza n. 1135 del 10/02/1999, conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29260 del 28/12/2011, che ha ritenuto che, del danno conseguente al reato commesso dal legale rappresentante di una società in accomandita semplice, nello svolgimento dell'attività sociale, debbano rispondere civilmente anche la società ed i soci illimitatamente responsabili e conf. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 10445 del 15/04/2019).
Ricorrono conclusivamente nel caso di specie, i presupposti per ritenere la civile responsabilità della società convenuta, ai sensi dell'art. 2049 c.c. Controparte_1 per i danni occorsi al sig. ed ai suoi familiari, in conseguenza del Parte_1 sinistro per cui è causa.
4. Sulla quantificazione del danno patito d Parte_1
ha chiesto liquidarsi in proprio favore il danno differenziale,
[...] dato dalla differenza tra l'importo complessivo quantificato dal giudice penale in sentenza (n. 2821/17, doc. 1) pari a € 542.688,85 a titolo di danno non patrimoniale, quale lesione all'integrità psico fisica del soggetto, permanente e temporanea, con aumento per la personalizzazione, e l'importo dell'indennizzo erogato dall'INAIL a titolo di danno non patrimoniale, per € 110.974,02 e l'ulteriore importo già riconosciuto a titolo di provvisionale pari a € 250.000,00, così limitando la pretesa alla somma residua di € 181.714,83, oltre rivalutazione e interessi (cfr. atto di citazione pagg. 6 e ss).
Ora, preme rilevare come, l'accertamento del quantum del danno operato dal giudice penale sia passato in giudicato e produca dunque effetti vincolanti nel presente giudizio in quanto il sig. , così come i suoi familiari, altri odierni attori, si Parte_1 sono costituiti parti civili in quel giudizio (v. Cass., 9/5/2006, n. 10665; Cass., n. 1218 del 2005; Cass., n. 11998 del 2005; n. 2975 del 2005; Cass., 27/8/2001, n. 11272; n.
10277 del 1998).
Nonostante la quantificazione dell'ammontare complessivo del danno, in detto processo, il Tribunale si era limitato a liquidare una provvisionale in favore del sig.
, pari a € 250.000,00, ritenendo che i danni patrimoniali non fossero Parte_1 liquidabili in via definitiva “perché le condizioni di salute del non sono Parte_1 stabilizzate con certezza e perché non vi è stato opportuno contraddittorio tecnico circa pagina 12 di 19 il grado di invalidità permanente de , al quale potrebbe doversi verosimilmente Parte_1 riconoscere un danno biologico da invalidità permane superiore al 56%, così come valutato dal consulente della parte civile, con conseguente aumento dell'ammontare a questi dovuto a titolo di danno biologico permanente e di relativa personalizzazione”
(pag. 17).
Nel presente giudizio, tuttavia, parte attrice non ha prodotto nuova perizia atta, in particolare, ad attestare l'eventuale sopraggiunto peggioramento dei postumi permanenti subiti dal sig. ed anzi, a ben vedere, ha richiamato la Parte_1 quantificazione complessiva del danno operata dal giudice penale che era partito, per la determinazione, proprio dalla percentuale del 56% (di poco inferiore a quella indicata nella relazione del dr. del 2016, doc. 4), di tal ché è a tale importo che deve Parte_6 farsi riferimento anche in questo giudizio, confermandosi la non necessità od opportunità di disporre CTU medico legale, come già rilevato con l'ordinanza in data
16.10.2024 che, pertanto, si richiama.
Come sopra già indicato, il giudice penale ha quantificato il danno non patrimoniale complessivamente subito dal sig. in € 542.688,85, di cui € 492.688,85 quale Parte_1 danno biologico permanente con personalizzazione e € 50.000,00 quale danno biologico temporaneo con personalizzazione.
Dall'importo così stabilito, deve dunque sottrarsi, per il principio della compensatio lucri cum damno, la somma di € 110.974,01, quale ammontare dell'indennizzo erogato dall'INAIL a titolo di danno non patrimoniale (operandosi la sottrazione per poste omogenee e non identiche, non essendo versata in atti dalla parte attrice documentazione atta a dettagliare le singole poste se destinate a ristorare, all'interno della complessiva voce di danno non patrimoniale, il danno biologico permanente o quello temporaneo, cfr. Cass. 25327/16 e Cass. 30293/23) nonché l'ulteriore somma di
€ 250.000,00 attribuita dal giudice penale a titolo di provvisionale e già erogata in favore dell'attore, così ottenendosi l'importo del danno non patrimoniale differenziale pari a € 181.714,83.
Sulla somma così ottenuta deve essere calcolata la rivalutazione monetaria a far data dal sinistro (16.10.2013) e fino all'attualità: sviluppando il calcolo con gli strumenti pagina 13 di 19 a disposizione dell'ufficio la somma oggi ottenuta ammonta a complessivi € 220.601,80, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Non si ritiene invece di riconoscere alcun incremento a titolo di interessi compensativi.
Invero, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
pagina 14 di 19 Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
Peraltro, risulta altresì insufficiente il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.
Infine, con riferimento alla richiesta di riconoscimento degli interessi moratori, si ritiene di aderire all'orientamento per cui l'art. 1284, IV co. c.c. trova applicazione in relazione alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (cfr. le decisioni Cass. 28409/2018;
n. 8289/2019, recentemente Cass. 19063/2023) tenuto conto, in sintesi del dato testuale (“se le parti non ne hanno determinato la misura…”), il quale presuppone un accordo sulla misura degli interessi, tipicamente concernente le obbligazioni contrattuali.
Inoltre, diversamente opinando, la norma sarebbe un'inutile duplicazione dell'art. 1224 II co. C.c. in tema di mora nelle obbligazioni pecuniarie laddove si prevede che si applica il tasso legale salva diversa previsione delle parti, posto peraltro che la funzione deflattiva e sanzionatoria della previsione appare compatibile con le sole obbligazioni contrattuali, in quanto diretta a colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, piuttosto che a reintegrare il danneggiato di un pregiudizio subito.
5. Sulla quantificazione dei danni patiti dai congiunti
I familiari del sig. – sig.ra , moglie Parte_1 Parte_8
e , figli – hanno dedotto aver, a loro Persona_1 Parte_3 volta, patito un danno riflesso da lesione del rapporto parentale, in considerazione dello stravolgimento della vita familiare e della quotidianità legata alla necessità di prestare assistenza continua al proprio congiunto, in particolare per i primi due anni successivi conseguenti al sinistro, oltre a dover contribuire materialmente ed economicamente ai bisogni del nucleo, rimasta improvvisamente priva dell'unica fonte di reddito disponibile.
Nella sentenza già menzionata, (n. 2821/2017, doc. 1), il giudice penale ha quantificato le provvisionali in favore della sig.ra e dei figli del , Pt_2 Parte_1
e , nella somma di € 50.000,00 in favore della prima ed € 25.000,00 Parte_3 Pt_5 ciascuno in favore dei secondi.
pagina 15 di 19 In questa sede, dunque, gli attori agiscono per il danno differenziale, instando, quanto alla sig.ra per il riconoscimento dell'ulteriore somma di € 70.000,00 Pt_2
(come per complessivi € 120.000,00), la sig.ra per il Parte_3 riconoscimento dell'ulteriore somma di € 50.00,00 (così per complessivi € 75.000,00) ed il sig. per il riconoscimento dell'ulteriore somma di € 69.000 di Persona_1 cui € 19.000,00 a titolo di danno patrimoniale (così per complessivi € 94.000,00) (cfr. atto di citazione pagg. 11 e ss).
Nel corso del giudizio sono stati escussi i testi ammessi sulle circostanze capitolate da parte attrice, i quali hanno sostanzialmente confermato la sussistenza degli elementi già valorizzati dal giudice penale nell'attribuzione del risarcimento quantomeno in una somma a titolo di provvisionale.
Quanto alla sig.ra la teste (moglie dell'attore Pt_2 Testimone_1 Per_1
) ha confermato come la stessa, unitamente alla figlia , all'epoca
[...] Parte_3 ancora convivente con i genitori, si trovasse al capezzale del marito fintanto che è rimasto ricoverato e come lo avesse seguito nei ricoveri successivi effettuati in cliniche riabilitative anche fuori regione;
ha riferito come ella si fosse occupata anche dell'anziana suocera – madre del sig. – a causa del decadimento delle sue Parte_1 condizioni di salute anche dovute all'infortunio che aveva colpito il figlio;
ha confermato che la sig.ra assumesse terapia farmacologica per “stare più tranquilla”. Pt_2
Quanto alla sig.ra , tanto la teste Parte_3 Testimone_1 quanto il teste (all'epoca fidanzato dell'attrice e compagno di Testimone_2 università) hanno riferito che ella all'epoca vivesse ancora a casa dei genitori, si fosse occupata personalmente e direttamente di prestare l'assistenza quotidiana al padre nei primi anni successivi al sinistro, di averlo accompagnato nei vari ricoveri e di come detta situazione fortemente stressogena si fosse riverberata sulle sue condizioni di salute
(esprimendosi con un'importante perdita di peso); entrambi i testi hanno confermato come avesse rifiutato un'offerta di lavoro che aveva ricevuto Parte_3 proprio in prossimità della discussione della tesi di laurea, in ragione della necessità di non allontanarsi da casa per coadiuvare i genitori.
pagina 16 di 19 Quanto, infine al sig. , la teste ha confermato Persona_1 Tes_1 come egli avesse concorso anche economicamente, nel primo periodo, al sostentamento della famiglia del padre, rimasto improvvisamente privo di entrate a causa del sinistro
(essendo la sig.ra casalinga), di aver sostenuto in proprio esborsi per l'acquisto Pt_2 dell'autovettura lasciata nella disponibilità del padre e di aver sacrificato il tempo libero dedicato alla propria famiglia per accompagnare i genitori alle visite e nei ricoveri.
Venendo quindi alla liquidazione del danno riflesso patito dai congiunti, la quale non può che avvenire in via equitativa, si reputa opportuno fare riferimento ai criteri orientativi offerti sul punto dalle tabelle di Roma (ultima ed. 2023) con la precisazione che il valore punto viene determinato considerando per tutti i congiunti, una quota pari a danno morale soggettivo (€ 3.474) e per la sola moglie convivente (posto che entrambi i figli non convivono stabilmente più nel nucleo familiare di origine) una quota pari al danno da alterazione delle relazioni di vita in considerazione del riconoscimento dell'assistenza aggiuntiva a carico del danneggiante (€ 2.450).
Il danno riflesso viene quindi liquidato nei termini che seguono:
A favore della moglie Parte_2
Rapporto parentale: coniuge 20 pt
Età della vittima (59 anni): pt 5
Età del congiunto (59 anni): pt 4
Valore punto: € 3.474+2.450 = € 5.924,00
Percentuale IP: 56%
Totale: 29pt x 5.924 x 56%= Euro 96.205,76
A favore della figlia Parte_3
Rapporto parentale: figlia 15 pt
Età della vittima (59 anni): 5 pt
Età del congiunto (23 anni): 7 pt
Valore punto: € 3.474
Percentuale IP: 56%
Totale: 27pt t x 3.474 x 56%= 52.526,88,
A favore del figlio Persona_1
pagina 17 di 19 Rapporto parentale: figlio 15 pt
Età della vittima (59 anni): 5 pt
Età del congiunto (39 anni): 6 pt
Valore punto: € 3.474,00
Percentuale IP: 56%
Totale: 26pt x 3.474 x 56%= 50.581,44
Non si ritiene invece di riconoscere in favore del sig. anche Persona_1
l'ulteriore importo richiesto a titolo di danno patrimoniale pari ad € 19.000,00 quale costo sostenuto in proprio per l'acquisto dell'autovettura poi lasciata nella disponibilità del padre, difettando la prova documentale del suo effettivo esborso, non potendosi poi neppure escludere che detto importo sia stato medio tempore restituito dal sig.
o diversamente recuperato attraverso il rimborso da parte dell'INAIL. Parte_1
Dagli importi come sopra determinati vanno poi detratte le somme già percepite dagli attori a titolo di provvisionali, ottenendo dunque gli importi finali, arr., pari a €
46.206,00 per la sig.ra , € 27.527,00 per la signora Parte_2 Parte_3
ed € 25.581,00 per il sig. .
[...] Persona_1
Le somme come sopra determinate devono intendersi liquidate all'attualità e sulle stesse, dunque, decorrono solo gli interessi legali nella misura legale dalla pronuncia al saldo.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta contumace.
Alla relativa liquidazione si provvede sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, come modificati dal DM n. 147/22, per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della causa, secondo il criterio del decisum
(scaglione da € 260.000 a € 520.000), delle spese documentate (C.U., marca da bollo), delle questioni trattate oltre che dell'attività svolta e così applicandosi i valori medi proporzionalmente ridotti, tenuto anche conto della limitata istruttoria, e con distrazione in favore degli avv.ti Avv. Renato Ambrosio e avv. AE ED AT, dichiaratisi antistatari.
pagina 18 di 19
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Dichiara tenuta e condanna al risarcimento del danno patito Controparte_1 dagli attori e così liquidato:
▪ in favore del sig. per la somma di € 220.601,80, oltre Parte_1 interessi legali dalla pronuncia al saldo
▪ in favore della sig.ra per la somma di € 46.206,00 oltre interessi Parte_2 legali dalla pronuncia al saldo;
▪ in favore della sig.ra per la somma di € 27.527,00 oltre Parte_3 interessi legali dalla pronuncia al saldo;
▪ in favore del sig. per la somma di € 25.581,00 oltre Persona_1 interessi legali dalla pronuncia al saldo;
▪ condanna a rimborsare , Controparte_1 Parte_1 Pt_2
e le spese di lite, che liquida in
[...] Parte_3 Persona_1 complessivi € 18.000,00, oltre € 1.241,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IV e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori Avv. Renato Ambrosio e Avv.
AE ED AT dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Torino, il 28/11/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3706/2023 R.G. promossa da:
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
, C.F. , tutti elettivamente domiciliati in Parte_4 C.F._4
Torino, Via Bertola n. 2, presso lo studio professionale degli Avv.ti Renato Ambrosio e
AE ED AT, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura versata in atti;
ATTORI
Contro
P.IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IV_1 tempore, con sede legale in Milano, Passaggio Duomo 2, indirizzo pec
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CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danno da reato
CONCLUSIONI:
Per gli attori:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previe le declaratorie del caso;
pagina 1 di 19 IN VIA ISTRUTTORIA
- Previa acquisizione integrale del fascicolo del procedimento penale innanzi al Tribunale di Torino R.G. n 3397/16.;
- Previa l'ammissione degli incombenti istruttori per documenti, testi ed interpello, qui formulati e che venissero ulteriormente articolati dalla parte attrice nel rispetto dei termini di legge, senza che ciò costituisca e/o comporti inversione alcuna dell'onere probatorio, con la sola espunzione dei termini che l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere valutativi, negativi e/o non demandabili ai testimoni, preservando per il resto la struttura del capo di prova;
- Previo - solo in caso di specifica contestazione avversaria supportata da idonea documentazione probatoria - licenziamento di CTU medico-legale, tesa ad accertare, il nesso di causa e l'entità del danno fisico, quale conseguenza dei fatti oggetto di causa, più specificamente del danno biologico - funzionale, sia permanente che temporaneo, dell'incidenza del medesimo sulle attività ordinarie e su quelle ludiche, sportive e relazionali del vivere quotidiano svolte prima degli eventi per cui è causa nonché tesa all'accertamento ed alla valutazione della congruità delle spese mediche e di assistenza specialistica e generica;
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare la civile responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale quanto meno solidale dell'allora ora in persona Controparte_2 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, per i fatti descritti in narrativa e per i danni tutti patiti dagli odierni attori;
- Condannarla conseguentemente al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche futuri, subiti dagli odierni attori come descritti dettagliatamente in narrativa, nella misura accertanda in corso di causa, stante la valutazione equitativa di tali voci di danno, con la rivalutazione e gli interessi anche compensativi dal fatto al soddisfo detratto quanto già percepito dal ricorrente;
- Condannare inoltre la convenuta alla rifusione di tutte le spese di lite, oltre onorari e competenze di giudizio, oltre 15% spese generali, IV e CPA, esposti, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti ed onorari successivi occorrendi, con sentenza pagina 2 di 19 provvisoriamente esecutiva ex lege, da distrarsi in favore direttamente dei procuratori antistatari ex art. 93.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.02.2023 i sig.ri Parte_1
, CA e e la sig.ra hanno convenuto in
[...] Pt_5 Parte_2 giudizio la società chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali loro occorsi.
In particolare, gli attori hanno rappresentato:
I. che in data 16.10.2013 il sig. , socio lavoratore della Parte_1
Cooperativa Italia Lavoro Srl, nell'eseguire la propria prestazione di lavoro presso il magazzino di proprietà della Geodis oggi Controparte_2 Controparte_1 sito in Trofarello, Via Molino della Splua n. 2, mentre transitava sul passaggio pedonale che conduceva all'area ristoro, è stato investito e trascinato per circa due metri da un mezzo operatore - muletto- proveniente dalla opposta direzione;
II. che, a causa dell'occorso, il sig. ha riportato lesioni talmente gravi Parte_1 all'arto sinistro, rimasto incastrato sotto il veicolo, da comportarne l'amputazione;
III. che il procedimento penale a carico del sig. , amministratore CP_3 unico della e del Sig. , procuratore speciale con Controparte_4 Controparte_5 delega alla sicurezza sul lavoro della Geodis si è concluso con la Controparte_2 sentenza n. 2821/17 che ha condannato gli imputati per aver violato le disposizioni di cui gli artt. 64 comma I lett. a), 18 comma I lett. f) e 26 D.lgs. 81/08, avendo il giudice ritenuto che il sinistro si fosse verificato a causa dell'inadeguatezza dello spazio destinato al passaggio pedonale, che veniva costantemente invaso dal transito di veicoli di movimentazione merci che si ritrovavano ad avere il loro spazio di manovra limitato dalla costante presenza di materiale e da un'anta di un cancello lasciata sempre aperta;
IV. che con detto provvedimento il giudice ha posto a carico solidale dei condannati il pagamento della somma di € 250.000,00, al netto di quanto già percepito dall'INAIL, in favore del sig. , € 50.000,00 in favore della moglie, Parte_1 sig.ra ed € 25.000 ciascuno per i figli, sig.ri Parte_2 Persona_1
, a titolo di provvisionale;
[...]
pagina 3 di 19 V. che nelle more del giudizio di appello - al cui esito, con sentenza n. 2283/19, è stata confermata la decisione del giudice di primo grado con riferimento alla responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti ed agli importi liquidati a titolo di provvisionale - la compagnia assicuratrice dell'odierna convenuta ha corrisposto gli importi di cui al punto precedente.
Gli attori hanno dunque concluso chiedendo, nel merito e in via principale, previo accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della CP_1
per l'occorso, la condanna della società convenuta al pagamento dei danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali, anche futuri, da loro patiti oltre rivalutazione e interessi, anche compensativi e moratori, dal fatto al soddisfo, detratto quanto già da loro percepito a titolo di provvisionale.
In corso di causa, dichiarata la contumacia della convenuta , Controparte_1 regolarmente evocata e on costituita, assegnati i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., sono stati escussi i testi intimati su capitoli di prova ammessi;
con ordinanza del
16.10.2024 il giudice, rilevato che il giudizio civile è destinato a subire gli effetti e le conseguenze del giudicato penale e di dover dunque fare riferimento, in punto quantificazione del danno, alla sentenza definitiva di condanna n. 2821/17 del Tribunale penale di Torino, ha ritenuto di non licenziare CTU medico-legale; precisate le conclusioni con note scritte sostitutive della trattazione orale, con ordinanza del
15.07.25, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per memorie conclusive e di replica.
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1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sull'onere della prova
I sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno invocato la responsabilità ex art. 2049 c.c. della Persona_1 [...] quale datore di lavoro di , condannato in via Controparte_1 Controparte_5 definitiva per le lesioni provocate al sig. , in quanto procuratore speciale con Parte_1 delega alla sicurezza sul lavoro della Geodis Controparte_2
pagina 4 di 19 Risulta dalla documentazione versata in atti che la ha subito Controparte_2 diverse vicende societarie che ne hanno modificato la denominazione sino ad assumere Co in data 23.08.22 quella di (cfr. pag. 24 doc. 8). Controparte_1
Inoltre, la e la hanno il Controparte_1 Controparte_2 medesimo C.F. e P.IV ed il medesimo numero REA MI – 1854604 (cfr. P.IV_1 visure camerali doc. 7 e 8).
Non v'è quindi dubbio in merito al fatto che sussista la legittimazione passiva in capo alla società convenuta, succeduta nella titolarità del rapporto di lavoro precedentemente in essere tra il sig. e la CP_5 Controparte_2
In giurisprudenza è tradizionalmente riconosciuta la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2049 (ex plurimis Cass. civ., Sez. III, 20/06/2001, n. 8381 secondo cui “La responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2049 c.c., essendo fondata sul presupposto della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito e il proprio datore di lavoro e sul collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente, prescinde del tutto da una "culpa in eligendo" o "in vigilando" del datore di lavoro ed è quindi insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa, con la conseguenza che l'accertamento della non colpevolezza del datore di lavoro compiuto dal giudice penale non vale ad escluderla”).
Essa postula l'esistenza di un nesso di "occasionalità necessaria" tra l'illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7403 del 25/03/2013, conf.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20924 del 15/10/2015, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22058 del 22/09/2017 e da ultimo, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20141 del 18/07/2025).
La responsabilità del datore di lavoro non discende dall'esecuzione delle specifiche mansioni da parte del dipendente, purché la realizzazione o anche solo l'agevolazione della condotta dannosa non consista in un'attività del tutto estranea al rapporto di lavoro (ex plurimis Cass. civ., Sez. III, 20/06/2001, n. 8381 secondo cui, “Non sussiste responsabilità del datore di lavoro per i danni causati da un proprio dipendente, qualora pagina 5 di 19 la condotta lesiva sia stata realizzata al di fuori dell'espletamento delle mansioni lavorative”),
La preposizione è ravvisabile essenzialmente nel lavoro subordinato, tuttavia la giurisprudenza tende ad ampliare l'ambito di applicazione dell'art. 2049 c.c., ricomprendendo anche rapporti che non implicano una stretta subordinazione del dipendente al committente ed una abitualità di mansioni;
occorre, quindi, un atto di volontà del committente per cui il preposto agisca su richiesta e per conto del committente, mentre non sussiste un rapporto di preposizione quando manca tale atto di volontà ed il soggetto agisca di propria iniziativa.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, il preponente non può fornire una prova liberatoria in senso tecnico: può solo dimostrare che non sussistono i presupposti per applicare la norma, come l'insussistenza del rapporto di preposizione, o del nesso causale, o di occasionalità necessaria tra le incombenze affidate e la consumazione dell'illecito.
Il danneggiato deve, invece, dimostrare che si è verificato un illecito fonte di danno;
che sussiste un rapporto di dipendenza e di vigilanza tra committente e commesso;
che l'evento ed il fatto del preposto sono in rapporto di causalità o, quantomeno, di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni per le quali era stato adibito, con la precisazione che la prova del rapporto di dipendenza e di vigilanza è in re ipsa, nel caso di lavoro dipendente.
2. Sull'efficacia del giudicato penale nel presente giudizio
La responsabilità dei sig.ri , quale amministratore unico della CP_3 [...]
(datore di lavoro del sig. ), e del Sig. , in CP_4 Parte_1 Controparte_5 qualità di procuratore speciale con delega alla sicurezza sul lavoro della Geodis
[...]
(società proprietaria del magazzino ove il sig. stava prestando la CP_2 Parte_1 propria attività lavorativa, nonché committente l'attività di movimentazione interna del magazzino svolta dalla Italia Lavoro scarl), è stata accertata in sede penale, con sentenza n. 2821 depositata in data 05.06.2017 dal Tribunale di Torino (doc. 1), confermata dalla sentenza 2283/2019 della Corte d'Appello di Torino (che ha ridotto pagina 6 di 19 esclusivamente la pena comminata) (doc. 2) e divenuta irrevocabile, in seguito al rigetto del ricorso da parte del giudice di legittimità (cfr. sentenza n° 7931/2021, doc. 3).
Va preliminarmente rilevato che, con riferimento alla questione inerente la possibilità di desumere dal giudicato penale effetti preclusivi per l'accertamento in sede civile, soccorre la giurisprudenza di legittimità che, sul punto, ha precisato che “[…] una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell' an della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso di derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c. le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (cfr. Cass. n.
5660/18), ed ha inoltre chiarito che “per «fatto» accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso”, e con “con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibili” (cfr. Cass. n. 14648/2011, Cass. 20786/2018).
E' stato inoltre chiarito che il giudicato penale di condanna “non preclude al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, del concorrente apporto causale alla produzione del danno da parte di terzi rimasti estranei al processo penale”
(Cass. 2426/2024, conf. Cass. 17682/20).
Oggetto della controversia in esame è, pertanto, l'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto di reato ascritto, in particolare, al sig. quale dipendente della società convenuta, consistito nella CP_5 violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e nel mancato pagina 7 di 19 rispetto di disposizioni specifiche in tema di sicurezza del D.lgs. 81/2008, come definitivamente accertato in sede penale, nonché del nesso di derivazione casuale tra questo e i danni materiali e non patrimoniali lamentati dalle parti danneggiate.
Va altresì osservato che l'accertamento penale divenuto irrevocabile, di cui alle sentenze in atti, non faccia stato nei confronti di quei soggetti che non sono stati parti in quel giudizio, qual è appunto la Controparte_1
Sotto l'aspetto soggettivo gli effetti del giudicato penale sono limitati al danneggiato costituitosi parte civile nel procedimento penale ed a quanti nel medesimo abbiano assunto la qualità di parte (cfr. Cass. n. 15408/04): “Condizione per l'estensione del giudicato penale nel giudizio civile o amministrativo è cioè il fatto che non soltanto l'imputato ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (v. Cass., 9/5/2006, n. 10665; Cass., n. 1218 del 2005; Cass., n. 11998 del 2005; n. 2975 del 2005; Cass., 27/8/2001, n. 11272; n. 10277 del 1998), pur non potendosene trarre il corollario che la parte costituitasi parte civile in sede penale non possa agire - autonomamente - per il risarcimento dei danni in sede civile contro terzi che non abbiano partecipato al giudizio penale, e che ritenga corresponsabili dell'evento, nel qual caso il giudice civile potrà e dovrà procedere ad una nuova ed autonoma valutazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice penale (cfr., con riferimento all'art. 651 c.p.p., Cass., 10/8/2004, n. 15408; Cass., 6/11/2001, n. 13692)” (cfr. Cass. n.
20325/06 e Cass. n. 12115/16).
Peraltro è stato chiarito che “il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico” (Cass. 12164/2021 conf. Cass. 16893/19 e Cass.
15112/13); il giudice civile può dunque utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile, sui quali egli è
pagina 8 di 19 chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12901 del 10/05/2024)
3. Sulla responsabilità d ex art. 2049 c.c Controparte_1
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, dalla documentazione versata in atti, ivi comprese le sentenze penali di condanna emesse dal tribunale e dalla
Corte d'Appello di Torino, sopra richiamate (doc. 1 e 2), utilizzabili tra le fonti di convincimento del giudice in quanto prove atipiche, nonché dalla relazione medico legale del dr. (doc. 4) ed in mancanza di elementi che consentano di Parte_6 addivenire ad una ricostruzione alternativa dell'occorso, considerata altresì la contumacia della parte convenuta, all'esito del giudizio può certamente ritenersi provato nella sua storicità, il sinistro occorso al sig. , come narrato in atti. Parte_1
In base alle testimonianze assunte in giudizio, il giudice penale ha infatti accertato che il sig. , socio lavoratore della cooperativa , Parte_7 CP_4 distaccato a prestare la propria opera presso il magazzino di porprietà della Geodi
[...]
mentre stava transitando sul percorso pedonale che portava all'area Controparte_2 ristoro, veniva colpito alla gamba sinistra e trascinato per circa due metri da un muletto che proveniva dalla direzione opposta.
Come evincibile anche dalla perizia medico legale di parte dr. (doc. 4), in Parte_6 seguito all'infortunio l'attore subiva una grave ferita con lesione muscolare, frattura scomposta del terzo distale di tibia, frattura scomposta al terzo distale di perone, frattura pluriframmentaria della mete-epifisi prossimale di tibia con affondamento dell'emipiatto tibiale e frattura teste perone;
in esito al trauma, oltre all'iniziale amputazione della gamba, il sig. contraeva l'osteomielite. Parte_1
Il giudice penale ha accertato che il sinistro era stato provocato dal muletto che aveva completamente invaso la corsia pedonale;
ciò era stato determinato dalla presenza di ingombri che impedivano la completa apertura del cancello attraverso il quale transitavano i mezzi, situazione che li obbligata a spostarsi dalla corsia loro dedicata invadendo quella pedonale, chiarendo come si trattasse di condizione che, lungi dall'essere occasionale, perdurava da oltre un anno.
pagina 9 di 19 Il rischio, ha concluso il Tribunale nella sentenza 2821/2017, “era quindi ben noto all'interno del magazzino ed era chiaro ai responsabili stessi che, lasciando il cancello semichiuso, gli automezzi avrebbero invaso la corsia pedonale e che il lavoro si svolgeva spesso in fretta e senza il rispetto delle più elementari regole sulla sicurezza … si lasciava l'obbligo di aprire il cancello e, in generale, il rispetto delle regole, al buon senso individuale” (cfr. pag. 5).
Quanto poi alla posizione del sig. il giudice penale ha rilevato che nei CP_5 locali attigui al magazzino in cui si è verificato il sinistro si trovassero anche gli uffici della che pertanto l'imputato avesse conoscenza dello stato dei luoghi e fosse CP_2 stato comunque informato delle problematiche inerenti la presenza di merci fuori posto che creavano problematiche di sicurezza, ma che avesse dimostrato “superficialità già nel controllare il magazzino o quantomeno nel richiedere informazioni dai responsabili dello stesso” e non avesse “dato seguito alle segnalazioni comunque pervenute” omettendo inoltre di attivarsi per “reprimere le violazioni, se non con generici richiami il cui ottemperamento non è stato in alcun modo verificato”; egli, secondo il giudice penale avrebbe di fatto accettato “de facto una situazione di palese e pericolosa irregolarità ormai consolidata e della quale era stato informato” in quanto “la situazione che ha dato causa all'infortunio, infatti, non era occasionale né eccezionale, ma come emerso, rappresentava ormai una prassi” (cfr. pag. 7/8).
Il sig. che, come delegato responsabile della sicurezza e prevenzione CP_5 degli infortuni, ha tenuto un contegno contrario ai doveri posti, in via generale dall'art. 2087 c.c. e dalla disciplina specifica di settore (ex d.lgs. 81/2008), ha pertanto concorso a cagionare il danno occorso al sig. , posto che, laddove non fossero state Parte_1 omesse le necessarie cautele, l'evento, anche secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, non si sarebbe verificato, ben potendosi ritenere che i mezzi di lavoro avrebbero avuto a disposizione un'area loro dedicata e libera da ingombri ove transitare, senza trovarsi invece, come accaduto nel caso di specie, ad invadere la zona destinata all'esclusivo passaggio pedonale.
Non sono stati ravvisati nell'ambito dell'accertamento penale richiamato, né sono altrimenti desumibili dalla documentazione prodotta o dalla narrativa in atti, elementi pagina 10 di 19 che possano far ritenere un eventuale concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro, potendosi pertanto certamente escludere qualsiasi operatività, nel caso di specie, dell'art. 1227 c.c.
Ora, la sentenza penale di condanna ha chiarito l'esistenza, in capo agli imputati, della qualifica di datori del lavoro del sig. al momento dell'occorso ed in Parte_1 particolare, per ciò che rileva in questa sede, con riferimento al sig. , avendo CP_5 egli ricevuto la procura per la gestione della sicurezza dalla Geodis Controparte_2
oggi proprietaria dell'immobile sito in Trofarello, via Molino
[...] Controparte_1 della Spula n. 2 e committente l'attività di movimentazione interna del magazzino svolta ad opera della Italia Lavoro scarl, società cooperativa appaltatrice, cui era socio lavoratore il sig. . Parte_1
, risulta dalla visura camerale della Controparte_5 Controparte_2 quale procuratore speciale alla sicurezza, con atto conferito il 2.10.2011 (doc. 7).
[...]
Può, dunque, ritenersi provato che il sig. operasse all'epoca alle CP_5 dipendenze della società, oggi divenuta e che l'illecito sia stato Controparte_1 commesso nell'ambito di un'attività gestoria delegata (tutela della sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro) e non sia frutto di un'iniziativa propria del dipendente o realizzata al di fuori dell'espletamento delle mansioni lavorative allo stesso attribuite.
Risulta quindi provata la sussistenza del nesso di "occasionalità necessaria" tra l'illecito penale e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente (sig. abbiano reso possibile o comunque CP_5 agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (sig. ). Parte_1
E' stato affermato in giurisprudenza che il fatto illecito commesso dal dipendente di persona giuridica implica la responsabilità civile della stessa, non quella personale degli amministratori e di coloro che hanno il potere di gestione dell'ente, anche se questi hanno conferito l'incarico (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4069 del 24/09/1977).
Inoltre, una volta accertata la responsabilità penale dell'amministratore nell'ambito dell'attività gestoria, la società risponde delle conseguenze civilistiche dell'illecito, ivi compreso il risarcimento del danno non patrimoniale (Cass. Sez. 1,
pagina 11 di 19 Sentenza n. 12951 del 05/12/1992, conf. Sez. 3, Sentenza n. 1135 del 10/02/1999, conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29260 del 28/12/2011, che ha ritenuto che, del danno conseguente al reato commesso dal legale rappresentante di una società in accomandita semplice, nello svolgimento dell'attività sociale, debbano rispondere civilmente anche la società ed i soci illimitatamente responsabili e conf. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 10445 del 15/04/2019).
Ricorrono conclusivamente nel caso di specie, i presupposti per ritenere la civile responsabilità della società convenuta, ai sensi dell'art. 2049 c.c. Controparte_1 per i danni occorsi al sig. ed ai suoi familiari, in conseguenza del Parte_1 sinistro per cui è causa.
4. Sulla quantificazione del danno patito d Parte_1
ha chiesto liquidarsi in proprio favore il danno differenziale,
[...] dato dalla differenza tra l'importo complessivo quantificato dal giudice penale in sentenza (n. 2821/17, doc. 1) pari a € 542.688,85 a titolo di danno non patrimoniale, quale lesione all'integrità psico fisica del soggetto, permanente e temporanea, con aumento per la personalizzazione, e l'importo dell'indennizzo erogato dall'INAIL a titolo di danno non patrimoniale, per € 110.974,02 e l'ulteriore importo già riconosciuto a titolo di provvisionale pari a € 250.000,00, così limitando la pretesa alla somma residua di € 181.714,83, oltre rivalutazione e interessi (cfr. atto di citazione pagg. 6 e ss).
Ora, preme rilevare come, l'accertamento del quantum del danno operato dal giudice penale sia passato in giudicato e produca dunque effetti vincolanti nel presente giudizio in quanto il sig. , così come i suoi familiari, altri odierni attori, si Parte_1 sono costituiti parti civili in quel giudizio (v. Cass., 9/5/2006, n. 10665; Cass., n. 1218 del 2005; Cass., n. 11998 del 2005; n. 2975 del 2005; Cass., 27/8/2001, n. 11272; n.
10277 del 1998).
Nonostante la quantificazione dell'ammontare complessivo del danno, in detto processo, il Tribunale si era limitato a liquidare una provvisionale in favore del sig.
, pari a € 250.000,00, ritenendo che i danni patrimoniali non fossero Parte_1 liquidabili in via definitiva “perché le condizioni di salute del non sono Parte_1 stabilizzate con certezza e perché non vi è stato opportuno contraddittorio tecnico circa pagina 12 di 19 il grado di invalidità permanente de , al quale potrebbe doversi verosimilmente Parte_1 riconoscere un danno biologico da invalidità permane superiore al 56%, così come valutato dal consulente della parte civile, con conseguente aumento dell'ammontare a questi dovuto a titolo di danno biologico permanente e di relativa personalizzazione”
(pag. 17).
Nel presente giudizio, tuttavia, parte attrice non ha prodotto nuova perizia atta, in particolare, ad attestare l'eventuale sopraggiunto peggioramento dei postumi permanenti subiti dal sig. ed anzi, a ben vedere, ha richiamato la Parte_1 quantificazione complessiva del danno operata dal giudice penale che era partito, per la determinazione, proprio dalla percentuale del 56% (di poco inferiore a quella indicata nella relazione del dr. del 2016, doc. 4), di tal ché è a tale importo che deve Parte_6 farsi riferimento anche in questo giudizio, confermandosi la non necessità od opportunità di disporre CTU medico legale, come già rilevato con l'ordinanza in data
16.10.2024 che, pertanto, si richiama.
Come sopra già indicato, il giudice penale ha quantificato il danno non patrimoniale complessivamente subito dal sig. in € 542.688,85, di cui € 492.688,85 quale Parte_1 danno biologico permanente con personalizzazione e € 50.000,00 quale danno biologico temporaneo con personalizzazione.
Dall'importo così stabilito, deve dunque sottrarsi, per il principio della compensatio lucri cum damno, la somma di € 110.974,01, quale ammontare dell'indennizzo erogato dall'INAIL a titolo di danno non patrimoniale (operandosi la sottrazione per poste omogenee e non identiche, non essendo versata in atti dalla parte attrice documentazione atta a dettagliare le singole poste se destinate a ristorare, all'interno della complessiva voce di danno non patrimoniale, il danno biologico permanente o quello temporaneo, cfr. Cass. 25327/16 e Cass. 30293/23) nonché l'ulteriore somma di
€ 250.000,00 attribuita dal giudice penale a titolo di provvisionale e già erogata in favore dell'attore, così ottenendosi l'importo del danno non patrimoniale differenziale pari a € 181.714,83.
Sulla somma così ottenuta deve essere calcolata la rivalutazione monetaria a far data dal sinistro (16.10.2013) e fino all'attualità: sviluppando il calcolo con gli strumenti pagina 13 di 19 a disposizione dell'ufficio la somma oggi ottenuta ammonta a complessivi € 220.601,80, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Non si ritiene invece di riconoscere alcun incremento a titolo di interessi compensativi.
Invero, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
pagina 14 di 19 Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
Peraltro, risulta altresì insufficiente il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.
Infine, con riferimento alla richiesta di riconoscimento degli interessi moratori, si ritiene di aderire all'orientamento per cui l'art. 1284, IV co. c.c. trova applicazione in relazione alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (cfr. le decisioni Cass. 28409/2018;
n. 8289/2019, recentemente Cass. 19063/2023) tenuto conto, in sintesi del dato testuale (“se le parti non ne hanno determinato la misura…”), il quale presuppone un accordo sulla misura degli interessi, tipicamente concernente le obbligazioni contrattuali.
Inoltre, diversamente opinando, la norma sarebbe un'inutile duplicazione dell'art. 1224 II co. C.c. in tema di mora nelle obbligazioni pecuniarie laddove si prevede che si applica il tasso legale salva diversa previsione delle parti, posto peraltro che la funzione deflattiva e sanzionatoria della previsione appare compatibile con le sole obbligazioni contrattuali, in quanto diretta a colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, piuttosto che a reintegrare il danneggiato di un pregiudizio subito.
5. Sulla quantificazione dei danni patiti dai congiunti
I familiari del sig. – sig.ra , moglie Parte_1 Parte_8
e , figli – hanno dedotto aver, a loro Persona_1 Parte_3 volta, patito un danno riflesso da lesione del rapporto parentale, in considerazione dello stravolgimento della vita familiare e della quotidianità legata alla necessità di prestare assistenza continua al proprio congiunto, in particolare per i primi due anni successivi conseguenti al sinistro, oltre a dover contribuire materialmente ed economicamente ai bisogni del nucleo, rimasta improvvisamente priva dell'unica fonte di reddito disponibile.
Nella sentenza già menzionata, (n. 2821/2017, doc. 1), il giudice penale ha quantificato le provvisionali in favore della sig.ra e dei figli del , Pt_2 Parte_1
e , nella somma di € 50.000,00 in favore della prima ed € 25.000,00 Parte_3 Pt_5 ciascuno in favore dei secondi.
pagina 15 di 19 In questa sede, dunque, gli attori agiscono per il danno differenziale, instando, quanto alla sig.ra per il riconoscimento dell'ulteriore somma di € 70.000,00 Pt_2
(come per complessivi € 120.000,00), la sig.ra per il Parte_3 riconoscimento dell'ulteriore somma di € 50.00,00 (così per complessivi € 75.000,00) ed il sig. per il riconoscimento dell'ulteriore somma di € 69.000 di Persona_1 cui € 19.000,00 a titolo di danno patrimoniale (così per complessivi € 94.000,00) (cfr. atto di citazione pagg. 11 e ss).
Nel corso del giudizio sono stati escussi i testi ammessi sulle circostanze capitolate da parte attrice, i quali hanno sostanzialmente confermato la sussistenza degli elementi già valorizzati dal giudice penale nell'attribuzione del risarcimento quantomeno in una somma a titolo di provvisionale.
Quanto alla sig.ra la teste (moglie dell'attore Pt_2 Testimone_1 Per_1
) ha confermato come la stessa, unitamente alla figlia , all'epoca
[...] Parte_3 ancora convivente con i genitori, si trovasse al capezzale del marito fintanto che è rimasto ricoverato e come lo avesse seguito nei ricoveri successivi effettuati in cliniche riabilitative anche fuori regione;
ha riferito come ella si fosse occupata anche dell'anziana suocera – madre del sig. – a causa del decadimento delle sue Parte_1 condizioni di salute anche dovute all'infortunio che aveva colpito il figlio;
ha confermato che la sig.ra assumesse terapia farmacologica per “stare più tranquilla”. Pt_2
Quanto alla sig.ra , tanto la teste Parte_3 Testimone_1 quanto il teste (all'epoca fidanzato dell'attrice e compagno di Testimone_2 università) hanno riferito che ella all'epoca vivesse ancora a casa dei genitori, si fosse occupata personalmente e direttamente di prestare l'assistenza quotidiana al padre nei primi anni successivi al sinistro, di averlo accompagnato nei vari ricoveri e di come detta situazione fortemente stressogena si fosse riverberata sulle sue condizioni di salute
(esprimendosi con un'importante perdita di peso); entrambi i testi hanno confermato come avesse rifiutato un'offerta di lavoro che aveva ricevuto Parte_3 proprio in prossimità della discussione della tesi di laurea, in ragione della necessità di non allontanarsi da casa per coadiuvare i genitori.
pagina 16 di 19 Quanto, infine al sig. , la teste ha confermato Persona_1 Tes_1 come egli avesse concorso anche economicamente, nel primo periodo, al sostentamento della famiglia del padre, rimasto improvvisamente privo di entrate a causa del sinistro
(essendo la sig.ra casalinga), di aver sostenuto in proprio esborsi per l'acquisto Pt_2 dell'autovettura lasciata nella disponibilità del padre e di aver sacrificato il tempo libero dedicato alla propria famiglia per accompagnare i genitori alle visite e nei ricoveri.
Venendo quindi alla liquidazione del danno riflesso patito dai congiunti, la quale non può che avvenire in via equitativa, si reputa opportuno fare riferimento ai criteri orientativi offerti sul punto dalle tabelle di Roma (ultima ed. 2023) con la precisazione che il valore punto viene determinato considerando per tutti i congiunti, una quota pari a danno morale soggettivo (€ 3.474) e per la sola moglie convivente (posto che entrambi i figli non convivono stabilmente più nel nucleo familiare di origine) una quota pari al danno da alterazione delle relazioni di vita in considerazione del riconoscimento dell'assistenza aggiuntiva a carico del danneggiante (€ 2.450).
Il danno riflesso viene quindi liquidato nei termini che seguono:
A favore della moglie Parte_2
Rapporto parentale: coniuge 20 pt
Età della vittima (59 anni): pt 5
Età del congiunto (59 anni): pt 4
Valore punto: € 3.474+2.450 = € 5.924,00
Percentuale IP: 56%
Totale: 29pt x 5.924 x 56%= Euro 96.205,76
A favore della figlia Parte_3
Rapporto parentale: figlia 15 pt
Età della vittima (59 anni): 5 pt
Età del congiunto (23 anni): 7 pt
Valore punto: € 3.474
Percentuale IP: 56%
Totale: 27pt t x 3.474 x 56%= 52.526,88,
A favore del figlio Persona_1
pagina 17 di 19 Rapporto parentale: figlio 15 pt
Età della vittima (59 anni): 5 pt
Età del congiunto (39 anni): 6 pt
Valore punto: € 3.474,00
Percentuale IP: 56%
Totale: 26pt x 3.474 x 56%= 50.581,44
Non si ritiene invece di riconoscere in favore del sig. anche Persona_1
l'ulteriore importo richiesto a titolo di danno patrimoniale pari ad € 19.000,00 quale costo sostenuto in proprio per l'acquisto dell'autovettura poi lasciata nella disponibilità del padre, difettando la prova documentale del suo effettivo esborso, non potendosi poi neppure escludere che detto importo sia stato medio tempore restituito dal sig.
o diversamente recuperato attraverso il rimborso da parte dell'INAIL. Parte_1
Dagli importi come sopra determinati vanno poi detratte le somme già percepite dagli attori a titolo di provvisionali, ottenendo dunque gli importi finali, arr., pari a €
46.206,00 per la sig.ra , € 27.527,00 per la signora Parte_2 Parte_3
ed € 25.581,00 per il sig. .
[...] Persona_1
Le somme come sopra determinate devono intendersi liquidate all'attualità e sulle stesse, dunque, decorrono solo gli interessi legali nella misura legale dalla pronuncia al saldo.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta contumace.
Alla relativa liquidazione si provvede sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, come modificati dal DM n. 147/22, per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della causa, secondo il criterio del decisum
(scaglione da € 260.000 a € 520.000), delle spese documentate (C.U., marca da bollo), delle questioni trattate oltre che dell'attività svolta e così applicandosi i valori medi proporzionalmente ridotti, tenuto anche conto della limitata istruttoria, e con distrazione in favore degli avv.ti Avv. Renato Ambrosio e avv. AE ED AT, dichiaratisi antistatari.
pagina 18 di 19
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Dichiara tenuta e condanna al risarcimento del danno patito Controparte_1 dagli attori e così liquidato:
▪ in favore del sig. per la somma di € 220.601,80, oltre Parte_1 interessi legali dalla pronuncia al saldo
▪ in favore della sig.ra per la somma di € 46.206,00 oltre interessi Parte_2 legali dalla pronuncia al saldo;
▪ in favore della sig.ra per la somma di € 27.527,00 oltre Parte_3 interessi legali dalla pronuncia al saldo;
▪ in favore del sig. per la somma di € 25.581,00 oltre Persona_1 interessi legali dalla pronuncia al saldo;
▪ condanna a rimborsare , Controparte_1 Parte_1 Pt_2
e le spese di lite, che liquida in
[...] Parte_3 Persona_1 complessivi € 18.000,00, oltre € 1.241,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IV e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori Avv. Renato Ambrosio e Avv.
AE ED AT dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Torino, il 28/11/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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