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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/07/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 799/2024 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 799/2024 R. G. cont., posta in decisione in data 1 luglio 2025
vertente tra
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Messina via Pippo Romeo n. 6 presso lo studio dell'avv. Carmela Currò
( detta Carmen) , che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di appello
Appellante
e
c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 in Messina Viale Cadorna n. 32 presso lo studio dell'avv. Caterina D'Angelo, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione
Appellato- ammesso al patrocinio gratuito
e nei confronti di
avv. (c.f. nella qualità di curatore dei minori Controparte_2 C.F._3 [...]
nata a [...] il [...] CF e nato a Per_1 C.F._4 Controparte_3
Messina il 17.08.2009 CF , elettivamente domiciliata nel proprio studio C.F._5 professionale in Messina Piazza Trombetta n. 1, rappresentata e difesa da sè stessa
Appellata-ammessa al patrocinio gratuito
e con l'intervento del P. M. – sede in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe
Lombardo
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1990/2024 emessa dal Tribunale di Messina il 09.09.2024 e pubblicata l'11.09.2024
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l' appellante : 1) ammettere per la forma e accogliere nel merito Parte_1
l'appello proposto;
2) riformare la sentenza impugnata pronunciando l'addebito della separazione al marito, per i motivi esposti in atti;
3) revocare la pronuncia di addebito della separazione alla moglie, per come esposto in atti;
4) riformare la sentenza impugnata revocando il mandato ai Servizi
Sociali e disponendo l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, Per_1 CP_3 signora per le ragioni esposte in atti;
5) dare atto di quanto emerso Controparte_4 dalle relazioni in atti in ordine al rapporto padre figli e rimettere alla volontà dei minori Per_1
e , la possibilità di incontri e di frequentazione con il padre, signor
[...] Controparte_3 CP_1
, atteso il recente e fallimentare tentativo di favorire un riavvicinamento tra i figli e lo stesso
[...] nonché il netto rifiuto espresso dai minori anche in sede di ascolto;
6) riformare la statuizione relativa alle spese e competenze del giudizio di primo grado revocando la condanna a carico della signora in ragione di quanto esposto in narrativa con distrazione a Controparte_4 favore dell'Erario attesa l'ammissione nel primo grado al patrocinio a spese dello Stato;
7) condannare controparte alle spese e competenze del presente giudizio oltre accessori di legge.”
Per l'appellato “Si insiste nelle rassegnate conclusione (CHIEDE che la Corte CP_1
d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, voglia rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi in favore dello Stato, vista l'ammissione di Toro al Patrocinio a Spese dello Stato”);
Per l'avv. n.q.: “ Ritengo che nel caso di specie proprio per l'avversione dei figli nei Controparte_2 confronti del padre, l'affido esclusivo alla madre possa essere l'unica forma prevedibile affinchè quest'ultima
, possa assumere le decisioni nell'interesse dei minori, lasciando che siano i ragazzi con il tempo ad elaborare ed a riflettere sulla possibilità di incontrare il genitore”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva emessa in data 6.05.2025 e pubblicata in data 15.05.2025 la Corte rigettava il primo ed il secondo motivo dell' appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 1990/2024 emessa dal Tribunale di Messina il CP_1
09.09.2024 e pubblicata l'11.09.2024 e, per l'effetto, confermava la sentenza impugnata nel capo relativo all'addebito della separazione.
Quanto, invece, al terzo motivo di appello, concernente l'affidamento dei minori, ritenendo necessario procedere alla loro audizione , disponeva la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese, oggetto del quarto motivo di gravame..
All'udienza dell'1.07.2025, a seguito della disposta audizione, la Corte assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti termine fino all'11.07.2025 per il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Attesa la pronuncia di sentenza non definitiva , con cui la Corte ha confermato la sentenza impugnata nel capo relativo all'addebito della separazione a , non resta che Parte_1 esaminare il terzo ed il quarto motivo di gravame , con cui la predetta appellante censura rispettivamente la statuizione del primo decidente in punto di affidamento dei minori ai Servizi
Sociali e la regolamentazione delle spese di lite.
Va, in proposito, rammentato che la pronuncia non definitiva su alcuni capi di domanda, ancorchè non passata in giudicato, preclude il riesame delle questioni già decise e la possibilità di adottare una diversa decisione pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio non solo quando la sentenza non definitiva non sia stata immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva d'appello , ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata (Cass. n. 19145/2024).
Tale precisazione si rende necessaria al cospetto delle conclusioni rassegnate dal procuratore dell'appellante che, nelle note depositate in data 9.07.2025, ha insistito nella domanda di revoca della pronuncia di addebito, su cui la Corte si è già pronunciata e che, pertanto, non può essere nuovamente esaminata .
§
2.-Con il terzo motivo di gravame, lamenta l'errata statuizione in punto Parte_1 di affidamento dei figli minori ai Servizi sociali.
Deduce che il giudice di prime cure aveva confermato l'ordinanza presidenziale resa all'udienza del
13.07.2020, nella parte in cui erano stati richiamati i provvedimenti emessi dal Tribunale per i
Minorenni in data 30.04.2019 e 14.01.2020 a disciplina dei rapporti tra genitori e la prole e per effetto dei quali era stata disposta la sospensione del dalla responsabilità genitoriale ( poi revocata con CP_1 decreto 92/2023) e l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali anche a supporto della capacità genitoriale della madre.
Il giudice di prime cure – continua l'appellante – applicando l'art. 5 bis L. 183/1983, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, aveva escluso l'adozione di interventi ablativi della responsabilità genitoriale, disponendo quello che, più che un affidamento dei minori ai servizi sociali, era corretto definire un mandato di vigilanza e supporto, volto ad ampliare – secondo il dictum della Suprema Corte
(Cass.32290/2023)- le risorse destinate al benessere dei minori
L'adozione di siffatta misura era stata giustificata in ragione di “ carenze riscontrabili nella capacità genitoriale di entrambe le parti”, ritenendo il Tribunale che la madre fosse “ soggetto certamente incapace di farsi carico delle reali esigenze affettive della prole , non possedendo l'autorevolezza o forse la volontà necessarie a garantire una corretta relazione con il padre, e plausibilmente, ella riesce a soddisfare solo le esigenze materiali e contingenti dei figli in atto inseriti nel nuovo nucleo, come riferito dal curatore speciale e dai servizi sociali che ne hanno osservato l'assestamento nell'attuale dimensione familiare”.
Sempre secondo il giudice di primo grado, “ tale convincimento è supportato dalla constatazione secondo cui lo stesso curatore speciale dei minori si è limitato a dare conto del riferito della donna in ordine ai propri interventi a supporto della relazione genitoriale con il , senza circostanziare CP_1 in alcun modo tali tentativi fallimentari, mentre il servizio sociale ha riferito di una condotta insistente e collaborativa della madre nel condurre i figli allo spazio neutro, certamente tardiva e non più idonea a disinnescare il rifiuto maturato nei figli appena adolescenti”.
Ad avviso dell'appellante, tale motivazione non poteva essere condivisa, alla luce delle valutazioni dei Servizi Sociali, da cui era emerso che essa aveva sempre tenuto un comportamento collaborativo e non ostacolante con l'obiettivo di assicurare la serenità e il benessere dei figli.
Inoltre, aggiunge che nelle relazioni del 6.05.2024 e del 28.04.2021 i responsabili del Servizio Sociale avevano, rispettivamente, segnalato che i minori “rifiutavano categoricamente ogni tipo di rapporto con il padre” e che l'unico incontro tra il e i figli si era verificato solo grazie all'insistenza CP_1 della madre, che ha sempre fornito la propria collaborazione nel percorso individuato dal giudice”.
Peraltro, la stessa curatrice speciale dei minori aveva dato atto degli svariati tentativi posti in essere da essa madre per convincere i figli ad incontrare il genitore.
L'appellante contesta, inoltre, la severa argomentazione del giudice di prime cure , che aveva evidenziato “le capacità manipolatorie esperite in questa vicenda processuale e nei contesti processuali alla cui attenzione la aveva inteso portare la vicenda familiare prima Parte_1 dell'instaurazione dell'odierna lite, al solo fine di screditare la figura del coniuge e di determinare il definitivo allontanamento dei figli”.
Sul punto, nel lamentare il travisamento dei fatti, sottolinea che le iniziative giudiziarie intraprese nei confronti del erano state motivate dall'esclusiva esigenza di tutelare sé stessa e i figli minori dai CP_1 gravi comportamenti posti in essere dal coniuge, anche alla presenza dei figli, in una situazione di altissima tensione e pericolosità sociale dello stesso e non certo al fine di screditare la sua figura, come, del resto, dimostrato dalla disposta applicazione di misure cautelari.
L'appellato, dal canto suo, nel chiedere la conferma della sentenza in parte qua, evidenzia di aver mantenuto con i figli un rapporto sano ed equilibrato fino alle false e pretestuose denunce sporte dalla moglie il 3 luglio 2019, il 15 e 18 maggio 2020, a seguito delle quali i minori hanno frapposto un rifiuto agli incontri.
Assume che, non essendo mai stati i predetti vittime di violenza assistita né protagonisti di episodi in cui si erano sentiti minacciati dal padre, tale rifiuto non era riconducibile a paura nei suoi confronti, quanto, piuttosto, alla condotta manipolatrice della madre.
Rileva, in proposito, che l'asserito rifiuto dagli stessi opposto alla frequentazione, poiché, a loro dire, spaventati dalle presunte condotte aggressive, non era credibile, anche in considerazione del fatto che durante l'estate 2020 gli stessi non avevano mostrato alcuna difficoltà nell'incontrare esso genitore quasi tutte le sere dei mesi di luglio-agosto presso il parco giochi Dadem a S. Margherita , come riferito dal teste . Testimone_1
Contesta che la abbia tenuto un comportamento collaborativo e non ostacolante, come, Parte_1 invece, dalla stessa affermato ed evidenzia che le generiche conclusioni dei servizi sociali dalla medesima richiamate non sono il frutto di un effettivo approfondimento sulle capacità genitoriali della predetta .
Richiama, infine, quanto osservato dal Tribunale circa la tardività della condotta collaborante della controparte , quale emersa dalla relazione del 2021, non più idonea a disinnescare il rifiuto maturato nei figli appena adolescenti .
A seguito dell'audizione dei minori, mentre l'appellante pone in evidenza che il rifiuto dei due ragazzi di incontrare il padre non è una “presa di posizione dei predetti” , quanto, piuttosto la conseguenza di “un vissuto doloroso”, che li ha visti vittima di “violenza assistita” , perpetrata ai propri danni dal Toro, quest'ultimo, invece, nel contestare tale assunto, sostiene che siffatto rifiuto,
“innaturale ed immotivato” , sia la conseguenza del condizionamento subito ad opera della e del compagno della medesima . Parte_1
In particolare, evidenzia che mai i minori avevano fatto riferimento a quegli episodi di violenza ai danni della madre ed all'uso di droga , citati nel corso della loro audizione, e che, peraltro, nessuna concreta spiegazione avevano fornito a supporto della dichiarata inesistenza del rapporto con il padre.
In proposito, rileva la contraddittorietà delle dichiarazioni del figlio , che aveva riferito CP_3 che durante la convivenza il rapporto con il padre procedeva bene e precisato di averlo incontrato casualmente l'anno scorso, laddove , sentito nel 2024 dai responsabili del Consultorio familiare aveva, invece, sostenuto di non vedere il padre da sei anni e di non avere alcun ricordo di lui ed, inoltre, nel 2023 aveva festeggiato il compleanno in compagnia anche di esso deducente.
Richiama , ancora, la relazione del 2019 da cui risultava che, all'epoca, "la relazione padre-figlio durante gli incontri protetti appare funzionale, in quanto si mostra amorevole con il CP_3 padre…abbraccia continuamente il padre e più volte esprime la voglia di andare al mare insieme…sembra felice di rivederlo e di poter trascorrere del tempo insieme, ” e che, dunque, dimostrava che il rifiuto era maturato durante la convivenza con la madre ed il nuovo compagno della medesima.
3.- Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata liquidazione delle spese processuali, anche alla luce dell'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda di cui al punto 5 della memoria difensiva di parte resistente, volta ad ottenere l'assegnazione del garage annesso alla casa coniugale.
4.-Appare necessario , in via preliminare rispetto alla disamina delle doglianze dell'appellante, riassumere le dichiarazioni rese dai minori nel corso della loro audizione.
La giovane (cl. 2008) , chiamata a descrivere il suo rapporto con il padre, non ha esitato a Per_1 definirlo “inesistente” , precisando che tale era già ai tempi della convivenza familiare, in cui padre e figlia “non parlavano” .
La minore ha dichiarato di non volere incontrare il genitore, riferendo di averne paura, ed ha giustificato tale situazione , facendo riferimento, per un verso, agli episodi di violenza perpetrata dal padre nei confronti della madre, cui tato lei, quanto il fratello avevano assistito;
per altro verso, all'assunzione da parte del medesimo genitore di sostanze stupefacenti , per procurarsi le quali rubava all'interno dell'abitazione familiare.
Ha aggiunto di essere stata sempre contraria ad incontrare il padre, nonostante la madre la spingesse a ricucire il rapporto con lo stesso e che quest'ultimo le aveva mandato “qualche messaggio”, a cui, però, non aveva risposto .
Analoghe le dichiarazioni di (cl. 2009), che ha definito negli stessi termini il rapporto CP_3 con il padre, dichiarando di averlo incontrato l'ultima volta “forse l'anno scorso casualmente per strada” e di non averlo più rivisto, pure precisando che lo stesso neanche “si fa sentire”.
Anche il minore ha posto a fondamento di tale situazione comportamenti del padre a lui non graditi
(“cose che non mi piacciono”) , quali le condotte di violenza nei confronti della madre e l'uso di droga.
Il giovane ha precisato che, nel periodo di convivenza familiare, solo apparentemente il rapporto con il genitore “procedeva bene”, dato che lo stesso era “sempre in comunità”, sicchè, in occasione dei pochi incontri era “normale” che non si discutesse di nulla.
Ha aggiunto che , crescendo, ha “aperto gli occhi” e compreso che il padre è una persona con cui non ha intenzione di mantenere rapporti, essendo cresciuto senza la figura paterna e neanche avvertendo il bisogno della sua presenza.
Ha, inoltre, escluso qualsiasi interferenza della madre in tale sua scelta, precisando che, anzi, la stessa li obbligava ad incontrare il padre . Il rifiuto dei minori di frequentare il padre è stato, infine, confermato dalla Curatrice, avv. CP_2 la quale ha riferito di essersi fatta lei stessa promotrice della graduale ripresa del rapporto, proponendo ai ragazzi di incontrare il padre presso il suo studio anche solo il tempo di “prendere un caffè” ma di avere sempre riscontrato la ferma opposizione di entrambi.
5.-Le decisioni che la Corte è chiamata ad assumere non possono che confrontarsi con il desolante contesto che è emerso dall'ascolto dei minori.
Quanto all'affidamento dei minori, è noto che il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore ( Cass. civ. n. 28244/2019; Cass. civ. n. 2734/2022;
Cass. civ. n. 4056 /2023).
Precisa la Suprema Corte che poiché la scelta dell' affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all' esclusivo interesse morale e materiale della prole, il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. civ.n. 4056/2023)
Nel caso di specie, il primo decidente , ritenuto di non poter provvedere diversamente alla realizzazione degli interessi morali e materiali dei minori, ha disposto il loro affidamento ai Servizi
Sociali, ex art. 5 bis L. 1983 n. 184, assegnando compiti rivolti alla cura dei minori , alla assunzione delle decisioni di maggiore interesse previo confronto con entrambi i genitori, all'attivazione di percorsi di monitoraggio e supporto alla genitorialità delle parti.
Alla base di tale regime, ha posto la carenza della capacità genitoriale delle parti, evidenziando che:
“il padre, costretto a non sperimentare da anni la sua genitorialità, marginalizzato dalla vita della famiglia, ricostituitasi sulla base delle più recenti scelte affettive materne, non è certamente in grado di esercitare la responsabilità genitoriale in quanto i figli rifiutano persino di incontrarlo, vanificando tutti gli strumenti processuali via via posti a disposizione della famiglia nel corso del processo. La madre è soggetto certamente incapace di farsi carico delle reali esigenze affettive della prole non possedendo l'autorevolezza o forse la volontà necessarie a garantire una corretta relazione con il padre e, plausibilmente, ella riesce a soddisfare solo le esigenze materiali e contingenti dei figli in atto inseriti nel nuovo nucleo, come riferito dal curatore speciale e dai servizi territoriali che ne hanno osservato l'assestamento nella attuale dimensione familiare. Tale convincimento è supportato dalla constatazione secondo cui lo stesso curatore speciale dei minori si è limitato a dare conto del riferito della donna in ordine ai propri interventi a supporto della relazione genitoriale del
Toro senza circostanziare in alcun modo tali “tentativi” fallimentari mentre il servizio sociale ha riferito in data 24 agosto 2021 di una condotta “insistente” e “collaborativa” della madre nel condurre i figli allo spazio neutro, certamente tardiva e non più idonea a disinnescare il rifiuto maturato nei figli appena adolescenti”.
Sebbene sia corretto , sul piano del diritto, il ragionamento posto a base di tale statuizione, dato che anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena rientra tra i requisiti di idoneità genitoriale (Cass.civ. n. 18817/2015), nondimeno, tale valutazione, all'esito dell'ascolto dei minori, non è condivisibile, essendo emersa l'infondatezza dell'addebito mosso alla in merito Parte_1 all'incapacità della stessa di garantire la corretta relazione dei figli con il padre.
Invero, questi ultimi, ormai adolescenti, hanno ribadito la netta indisponibilità al riavvicinamento con il loro genitore, esprimendo, a sostegno della manifestata volontà, chiare e motivate argomentazioni, che inducono ad escludere che tale scelta sia frutto di indebito condizionamento e di condotte manipolatorie della madre e del suo compagno.
I minori, che sono apparsi maturi e sereni, hanno messo in evidenza il rilievo marginale della figura paterna nella loro crescita, anche a causa della prolungata assenza del in conseguenza dei CP_1 ripetuti ricoveri in comunità per affrancarsi dalla dipendenza da sostanze stupefacenti.
Entrambi hanno fatto riferimento a condotte violente del e descritto una convivenza familiare CP_1 meramente formale, dato che padre e figli non si parlavano (v. dichiarazioni di ) o, Per_1 comunque, “non discutevano” di nulla (v. dich. ). CP_3
E' vero che dalla relazione dei Servizi Sociali di Scaletta Zanclea del Settembre 2020 risulta – come riportato dal Toro - il sereno andamento del rapporto con il figlio ed il desiderio di Persona_2 quest'ultimo di mantenerlo in vita.
Va, però, considerato non solo che dalla stessa relazione emerge la “collocazione periferica “ del nella vita dei figli (v. in fascicolo appellato) , ma soprattutto che il minore, che aveva all'epoca CP_1 11 anni, nel corso della sua audizione ha spiegato alla Corte di avere, con il superamento dell'infanzia , “aperto gli occhi” , acquisendo piena consapevolezza sulla figura paterna e di essere così giunto alla conclusione di non volere assolutamente ripristinare la relazione con il medesimo.
Alla luce di tali emergenze, la marginalizzazione del dalla vita di famiglia, evidenziata dal CP_1 primo decidente, non può certo ricollegarsi ai presunti condizionamenti o alle scelte affettive operati dalla , sfociate nello stabile inserimento dei figli nel nuovo nucleo familiare dalla Parte_1 stessa costituito, quanto, piuttosto, alle condotte tenute dallo stesso in costanza di matrimonio.
Il riferimento va, in particolare, all'uso di sostanze stupefacenti, che costituisce inequivoco indice di un sistema valoriale e di un profilo di personalità non perfettamente compatibili con il corretto esercizio della responsabilità genitoriale , in considerazione delle intuibili destabilizzanti conseguenze sul menage familiare e sul sereno sviluppo psico fisico dei figli.
Sebbene il Collegio, già con la pronuncia non definitiva, abbia ritenuto non dimostrate le violenze fisiche asseritamente perpetrate dal ai danni della attesa l'assoluzione in sede CP_1 Parte_1 penale dal reato di maltrattamenti e l'assenza di altre emergenze probatorie , nondimeno, è stata evidenziata l'acquisizione di prova di violenze verbali , che- benchè ritenute insufficienti a giustificare l'addebito, per le ragioni in quella sede illustrate cui si rimanda - comprovano la presenza di un clima familiare tutt'altro che sereno, quale si evince dalle dichiarazioni dei minori ( che , appunto, hanno fatto riferimento ad episodi di violenza ai danni della madre).
Del resto, lo stesso Tribunale non ha potuto far altro che evidenziare che “il , durante il CP_1 matrimonio, è incorso nell'abuso di stupefacenti con le note conseguenze devastanti sulla propria vita familiare, lavorativa e sociale;
……..egli ha resistito agli inviti della moglie a farsi curare con costanza ed effettiva partecipazione ed ha adottato comportamenti fuori dalle righe ed imbarazzanti in presenza della ricorrente e dei figli nonché, in alcune occasioni, di fronte a terzi…..”.
Va aggiunto che la registrata assoluzione in sede penale dal reato di maltrattamenti non è sufficiente, in assenza di più significative emergenze, a giustificare la valutazione del primo decidente, che ha ricondotto le iniziative intraprese dalla in sede giudiziaria “al solo fine di screditare la Parte_1 figura del coniuge e di determinare il definitivo allontanamento dei figli”.
Tale affermazione, peraltro, risulta contraddetta dalle dichiarazioni rese dai minori, che hanno concordemente attribuito alla madre sollecitazioni a “ricucire” il rapporto con il padre, che – secondo quanto riferito da erano “obbligati” ad incontrare. CP_3
Ebbene, le risultanze sopra illustrate dimostrano, ad avviso della Corte, la genesi autonoma dell'avversione manifestata dai minori rispetto alla figura paterna e della loro ferma volontà di non tentare alcun riavvicinamento e , conseguentemente, escludono che tale scelta sia la conseguenza di condotte manipolatorie della madre.
Va evidenziato che entrambi i ragazzi sono apparsi alla Corte sereni e capaci di discernimento, esponendo posizioni adeguatamente argomentate , così da confutare l'assunto del , secondo cui CP_1 il loro rifiuto sarebbe innaturale ed immotivato e, pertanto, frutto di una sorta di plagio subito ad opera della Parte_1
Del resto, già lo stesso Tribunale per i Minorenni di Messina con provvedimento del 24.01.2023 (v. fascicolo ) ha posto in evidenza il netto rifiuto manifestato dai minori rispetto alla ripresa della CP_1 frequentazione con il padre, escludendo che esso possa ritenersi frutto di condizionamenti esterni, avuto riguardo alla indubbia capacità di discernimento dei medesimi, alla luce della “età, della maturità e consapevolezza dimostrati nelle diverse sedi in cui hanno potuto esprimere la loro opinione”
Mette conto, altresì, evidenziare che non solo la Curatrice ha riferito dei tentativi fatti da lei stessa per ricucire il rapporto dei ragazzi con il padre, scontrandosi, però, con la netta opposizione dei predetti, ma dalla relazione psicologica del C.F. redatta in data 30.12.2024 ed a firma della dott.ssa risulta quanto segue :” Entrambi i ragazzi hanno tenuto un comportamento educato ma al Per_3 contempo irremovibile. Nessuno spiraglio di apertura sul rapporto con il proprio padre si è intravisto nel corso del colloquio. Verbalizzano di essere stanchi di ripetere le stesse cose da tempo a diversi operatori. e articolano il loro rifiuto netto ad incontrare il padre affermando che non CP_5 rappresenta una figura genitoriale, quando c'era era poco presente e li faceva vivere in un clima di tensione e violenza assistita “.
Al cospetto di tale situazione, la psicologa ha escluso perfino la possibilità di avviare un proficuo
“ percorso psicologico al fine di un eventuale recupero delle dinamiche padre figlio, vista
l'impossibilità di margini di intervento né un supporto psicologico individuale” .
Tale rifiuto deve, pertanto, non può essere né trascurato né, tantomeno, forzato ,in quanto interventi coattivi sortirebbero inevitabili effetti controproducenti, pregiudicando l'equilibrio psico-emotivo dei minori.
Al cospetto di tale situazione, l'affidamento ai Servizi Sociali, nei termini disposti dal primo decidente, non ha motivo di essere mantenuto né può essere disposto quello condiviso .
Al di là del fatto che una richiesta in tal senso neanche è stata formulata dal , che si è limitato a CP_1 chiedere la conferma della sentenza impugnata nel capo relativo all'affidamento ai Servizi Sociali, tale regime non risulta praticabile, proprio alla luce della marginale rilevanza assunta dalla figura paterna nella quotidianità dei figli e del loro rifiuto a mantenere alcun rapporto con il genitore.
Tale situazione evidentemente compromette ogni possibilità per i genitori non solo di elaborare un progetto educativo comune ma soprattutto di condividere i compiti di cura e di educazione dei minori, impedendo quella presenza comune dei entrambi nella vita degli stessi , idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi.
Sebbene, allo stato delle attuali emergenze, debba ritenersi che il abbia ormai superato lo stato CP_1 di tossicodipendenza, rispondendo adeguatamente agli input che gli sono stati offerti per affrancarsi dall'uso di sostanze stupefacenti e conformarsi ad un sistema valoriale confacente al ruolo di genitore, al contempo, non può trascurarsi la perdita di centralità nella vita dei figli, per i quali non rappresenta un punto di riferimento.
Del resto, sebbene non possa trascurarsi l'effetto demotivante certamente subito dal per effetto CP_1 dell'irremovibilità dei figli, da quanto riferito dai predetti emerge che lo stesso non ha fatto nulla di significativo per tentare di recuperare la relazione affettiva, limitandosi all'invio di qualche messaggio.
In tale situazione, deve disporsi l'affidamento esclusivo alla Parte_1
Invero, non solo deve escludersi che la predetta abbia operato in contrasto con l'interesse dei minori al mantenimento di significativi rapporti con l'altro genitore, ma soprattutto deve evidenziarsi che, secondo quanto emerge dalla relazione dei Servizi Sociali di Scaletta Zanclea, la stessa è risultata capace di soddisfare i bisogni materiali, educativi ed affettivi dei minori.
Del resto, l'audizione dei predetti ha dato modo alla Corte di verificare l'apparente serenità di entrambi i ragazzi , che hanno riferito di essersi tranquillamente inseriti nel nuovo nucleo familiare costituito dalla madre, che, evidentemente, è stata in grado di effettuare nuove scelte sentimentali con attenzione rispetto alle esigenze dei figli.
Va, però, conferito incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare la situazione dei due minori con interventi di sostegno, orientamento e controllo mirati alla soluzione delle problematiche connesse all'interruzione della relazione affettiva con il padre, coinvolgendo se del caso, il Consultorio familiare di riferimento.
A quest'ultimo non può che suggerirsi l'avvio di un percorso di recupero della genitorialità al fine di ricostruire la relazione con i minori. Nulla può essere disposto in merito al diritto di visita del padre, non potendosi procedere alla regolamentazione degli incontri con i figli, che vanno rimessi alla volontà di questi ultimi
Ritiene, infatti, il Collegio di dover dare continuità all'orientamento secondo cui, anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario (cfr. Cass.civ n. 317/1998).
Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa (Cass. civ .n. 21969/2024; Cass. civ. n.
317/1998).
§
Resta, a questo, punto da regolamentare le spese di lite, oggetto dell'ultimo motivo di appello.
Ritiene la Corte che la parziale riforma della sentenza impugnata ( in punto affidamento dei minori) imponga la rivisitazione delle spese del primo grado di giudizio e che, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti, esse vadano integralmente compensate nel rapporto tra la ed il Parte_1
. CP_1
Entrambi vanno, invece, condannate in solido al pagamento delle spese di questo grado in favore della Curatrice, avv. . CP_2
Va , in proposito, osservato che detta condanna non è impedita dall'ammissione del al beneficio CP_1 del patrocinio a spese dello Stato, giacchè gli onorari e le spese di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (Cass. 10053/2012; 7504/2011 n. 10053;
25653/2020). Deve, altresì, considerarsi che, ove sia stato nominato un curatore speciale del minore, la relativa spesa deve essere sostenuta dal genitore stesso, trattandosi di spesa necessaria nel superiore interesse del minore e non reputandosi equo far ricadere sull'erario oneri di spesa connessi a compensi e spese del curatore, spesso derivanti dalla violazione, da parte del genitore o di uno di essi dei loro doveri nei confronti della prole.
Va, dunque, applicato il principio generale secondo cui le spese sostenute nell'interesse dei figli non possono che gravare sui genitori (artt. 147,148, 316, 316 bis e 320 c.c.)
Dette spese vanno liquidate come da dispositivo in forza dell'art. 4, comma 10-septies, del D. M. n.
55/2014 (come modificato dal D. M. 147/2022) a mente del quale “per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato”.
Vanno, pertanto, applicati i parametri tariffari di cui al D. M. cit., tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia indeterminabile-complessità bassa (stante l'oggetto del disputatum) e dei valori medi avuto riguardo all'oggetto complessivo ed alla non rilevante complessità delle questioni trattate.
Nulla va liquidato per la fase di trattazione/istruttoria, non ravvisandosi prestazioni in concreto riferibili ad essa.
La condanna delle spese va pronunciata in favore dell'Erario, attesa l'ammissione della Curatrice al beneficio del patrocinio gratuito , giusta ordinanza del C.O.A. di Messina
La liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal procuratore dell'appellato e dal Curatore , entrambi ammessi al beneficio del patrocinio gratuito, va riservata a separati decreti, all'esito di produzione di certificazione attestante la rispettiva iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Sezione I civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 799/24 R.G. sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1990/2024 emessa dal Tribunale di Messina il 09.09.2024 e
[...] pubblicata l'11.09.2024 in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
a) dispone l'affido esclusivo dei minori e alla madre presso Persona_1 Controparte_3 cui gli stessi rimangono domiciliati;
b) nulla dispone per le ragioni di cui in parte motiva in merito alla regolamentazione del diritto di visita del nei confronti dei minori;
CP_1
c) conferisce ai Servizi Sociali territorialmente competente il compito di monitorare la situazione dei due minori con interventi di sostegno, orientamento e controllo mirati alla soluzione delle problematiche connesse all'interruzione della relazione affettiva con il padre, coinvolgendo se del caso, il Consultorio familiare di riferimento;
d) dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio nel rapporto tra e;
Parte_1 CP_1
e) condanna i predetti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo grado in favore dell'avv. nella qualità di Curatrice speciale dei minori, che liquida in Controparte_2 complessivi € 6.946,00 a titolo di onorario - di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva e € 3.470,00 per la fase decisionale ) oltre rimborso forfettario spese generali nella misura di 15% C. P. A. e IVA (ove dovuta), disponendone il pagamento in favore dell'Erario;
f) riserva di provvedere con separato decreto la liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal procuratore dell'appellante e dal Curatore, ammessi al beneficio del patrocinio gratuito, all'esito di produzione di certificazione attestante la rispettiva iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 24 Luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Marisa Salvo dott. Massimo Gullino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 799/2024 R. G. cont., posta in decisione in data 1 luglio 2025
vertente tra
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Messina via Pippo Romeo n. 6 presso lo studio dell'avv. Carmela Currò
( detta Carmen) , che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di appello
Appellante
e
c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 in Messina Viale Cadorna n. 32 presso lo studio dell'avv. Caterina D'Angelo, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione
Appellato- ammesso al patrocinio gratuito
e nei confronti di
avv. (c.f. nella qualità di curatore dei minori Controparte_2 C.F._3 [...]
nata a [...] il [...] CF e nato a Per_1 C.F._4 Controparte_3
Messina il 17.08.2009 CF , elettivamente domiciliata nel proprio studio C.F._5 professionale in Messina Piazza Trombetta n. 1, rappresentata e difesa da sè stessa
Appellata-ammessa al patrocinio gratuito
e con l'intervento del P. M. – sede in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe
Lombardo
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1990/2024 emessa dal Tribunale di Messina il 09.09.2024 e pubblicata l'11.09.2024
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l' appellante : 1) ammettere per la forma e accogliere nel merito Parte_1
l'appello proposto;
2) riformare la sentenza impugnata pronunciando l'addebito della separazione al marito, per i motivi esposti in atti;
3) revocare la pronuncia di addebito della separazione alla moglie, per come esposto in atti;
4) riformare la sentenza impugnata revocando il mandato ai Servizi
Sociali e disponendo l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, Per_1 CP_3 signora per le ragioni esposte in atti;
5) dare atto di quanto emerso Controparte_4 dalle relazioni in atti in ordine al rapporto padre figli e rimettere alla volontà dei minori Per_1
e , la possibilità di incontri e di frequentazione con il padre, signor
[...] Controparte_3 CP_1
, atteso il recente e fallimentare tentativo di favorire un riavvicinamento tra i figli e lo stesso
[...] nonché il netto rifiuto espresso dai minori anche in sede di ascolto;
6) riformare la statuizione relativa alle spese e competenze del giudizio di primo grado revocando la condanna a carico della signora in ragione di quanto esposto in narrativa con distrazione a Controparte_4 favore dell'Erario attesa l'ammissione nel primo grado al patrocinio a spese dello Stato;
7) condannare controparte alle spese e competenze del presente giudizio oltre accessori di legge.”
Per l'appellato “Si insiste nelle rassegnate conclusione (CHIEDE che la Corte CP_1
d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, voglia rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi in favore dello Stato, vista l'ammissione di Toro al Patrocinio a Spese dello Stato”);
Per l'avv. n.q.: “ Ritengo che nel caso di specie proprio per l'avversione dei figli nei Controparte_2 confronti del padre, l'affido esclusivo alla madre possa essere l'unica forma prevedibile affinchè quest'ultima
, possa assumere le decisioni nell'interesse dei minori, lasciando che siano i ragazzi con il tempo ad elaborare ed a riflettere sulla possibilità di incontrare il genitore”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva emessa in data 6.05.2025 e pubblicata in data 15.05.2025 la Corte rigettava il primo ed il secondo motivo dell' appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 1990/2024 emessa dal Tribunale di Messina il CP_1
09.09.2024 e pubblicata l'11.09.2024 e, per l'effetto, confermava la sentenza impugnata nel capo relativo all'addebito della separazione.
Quanto, invece, al terzo motivo di appello, concernente l'affidamento dei minori, ritenendo necessario procedere alla loro audizione , disponeva la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese, oggetto del quarto motivo di gravame..
All'udienza dell'1.07.2025, a seguito della disposta audizione, la Corte assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti termine fino all'11.07.2025 per il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Attesa la pronuncia di sentenza non definitiva , con cui la Corte ha confermato la sentenza impugnata nel capo relativo all'addebito della separazione a , non resta che Parte_1 esaminare il terzo ed il quarto motivo di gravame , con cui la predetta appellante censura rispettivamente la statuizione del primo decidente in punto di affidamento dei minori ai Servizi
Sociali e la regolamentazione delle spese di lite.
Va, in proposito, rammentato che la pronuncia non definitiva su alcuni capi di domanda, ancorchè non passata in giudicato, preclude il riesame delle questioni già decise e la possibilità di adottare una diversa decisione pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio non solo quando la sentenza non definitiva non sia stata immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva d'appello , ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata (Cass. n. 19145/2024).
Tale precisazione si rende necessaria al cospetto delle conclusioni rassegnate dal procuratore dell'appellante che, nelle note depositate in data 9.07.2025, ha insistito nella domanda di revoca della pronuncia di addebito, su cui la Corte si è già pronunciata e che, pertanto, non può essere nuovamente esaminata .
§
2.-Con il terzo motivo di gravame, lamenta l'errata statuizione in punto Parte_1 di affidamento dei figli minori ai Servizi sociali.
Deduce che il giudice di prime cure aveva confermato l'ordinanza presidenziale resa all'udienza del
13.07.2020, nella parte in cui erano stati richiamati i provvedimenti emessi dal Tribunale per i
Minorenni in data 30.04.2019 e 14.01.2020 a disciplina dei rapporti tra genitori e la prole e per effetto dei quali era stata disposta la sospensione del dalla responsabilità genitoriale ( poi revocata con CP_1 decreto 92/2023) e l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali anche a supporto della capacità genitoriale della madre.
Il giudice di prime cure – continua l'appellante – applicando l'art. 5 bis L. 183/1983, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, aveva escluso l'adozione di interventi ablativi della responsabilità genitoriale, disponendo quello che, più che un affidamento dei minori ai servizi sociali, era corretto definire un mandato di vigilanza e supporto, volto ad ampliare – secondo il dictum della Suprema Corte
(Cass.32290/2023)- le risorse destinate al benessere dei minori
L'adozione di siffatta misura era stata giustificata in ragione di “ carenze riscontrabili nella capacità genitoriale di entrambe le parti”, ritenendo il Tribunale che la madre fosse “ soggetto certamente incapace di farsi carico delle reali esigenze affettive della prole , non possedendo l'autorevolezza o forse la volontà necessarie a garantire una corretta relazione con il padre, e plausibilmente, ella riesce a soddisfare solo le esigenze materiali e contingenti dei figli in atto inseriti nel nuovo nucleo, come riferito dal curatore speciale e dai servizi sociali che ne hanno osservato l'assestamento nell'attuale dimensione familiare”.
Sempre secondo il giudice di primo grado, “ tale convincimento è supportato dalla constatazione secondo cui lo stesso curatore speciale dei minori si è limitato a dare conto del riferito della donna in ordine ai propri interventi a supporto della relazione genitoriale con il , senza circostanziare CP_1 in alcun modo tali tentativi fallimentari, mentre il servizio sociale ha riferito di una condotta insistente e collaborativa della madre nel condurre i figli allo spazio neutro, certamente tardiva e non più idonea a disinnescare il rifiuto maturato nei figli appena adolescenti”.
Ad avviso dell'appellante, tale motivazione non poteva essere condivisa, alla luce delle valutazioni dei Servizi Sociali, da cui era emerso che essa aveva sempre tenuto un comportamento collaborativo e non ostacolante con l'obiettivo di assicurare la serenità e il benessere dei figli.
Inoltre, aggiunge che nelle relazioni del 6.05.2024 e del 28.04.2021 i responsabili del Servizio Sociale avevano, rispettivamente, segnalato che i minori “rifiutavano categoricamente ogni tipo di rapporto con il padre” e che l'unico incontro tra il e i figli si era verificato solo grazie all'insistenza CP_1 della madre, che ha sempre fornito la propria collaborazione nel percorso individuato dal giudice”.
Peraltro, la stessa curatrice speciale dei minori aveva dato atto degli svariati tentativi posti in essere da essa madre per convincere i figli ad incontrare il genitore.
L'appellante contesta, inoltre, la severa argomentazione del giudice di prime cure , che aveva evidenziato “le capacità manipolatorie esperite in questa vicenda processuale e nei contesti processuali alla cui attenzione la aveva inteso portare la vicenda familiare prima Parte_1 dell'instaurazione dell'odierna lite, al solo fine di screditare la figura del coniuge e di determinare il definitivo allontanamento dei figli”.
Sul punto, nel lamentare il travisamento dei fatti, sottolinea che le iniziative giudiziarie intraprese nei confronti del erano state motivate dall'esclusiva esigenza di tutelare sé stessa e i figli minori dai CP_1 gravi comportamenti posti in essere dal coniuge, anche alla presenza dei figli, in una situazione di altissima tensione e pericolosità sociale dello stesso e non certo al fine di screditare la sua figura, come, del resto, dimostrato dalla disposta applicazione di misure cautelari.
L'appellato, dal canto suo, nel chiedere la conferma della sentenza in parte qua, evidenzia di aver mantenuto con i figli un rapporto sano ed equilibrato fino alle false e pretestuose denunce sporte dalla moglie il 3 luglio 2019, il 15 e 18 maggio 2020, a seguito delle quali i minori hanno frapposto un rifiuto agli incontri.
Assume che, non essendo mai stati i predetti vittime di violenza assistita né protagonisti di episodi in cui si erano sentiti minacciati dal padre, tale rifiuto non era riconducibile a paura nei suoi confronti, quanto, piuttosto, alla condotta manipolatrice della madre.
Rileva, in proposito, che l'asserito rifiuto dagli stessi opposto alla frequentazione, poiché, a loro dire, spaventati dalle presunte condotte aggressive, non era credibile, anche in considerazione del fatto che durante l'estate 2020 gli stessi non avevano mostrato alcuna difficoltà nell'incontrare esso genitore quasi tutte le sere dei mesi di luglio-agosto presso il parco giochi Dadem a S. Margherita , come riferito dal teste . Testimone_1
Contesta che la abbia tenuto un comportamento collaborativo e non ostacolante, come, Parte_1 invece, dalla stessa affermato ed evidenzia che le generiche conclusioni dei servizi sociali dalla medesima richiamate non sono il frutto di un effettivo approfondimento sulle capacità genitoriali della predetta .
Richiama, infine, quanto osservato dal Tribunale circa la tardività della condotta collaborante della controparte , quale emersa dalla relazione del 2021, non più idonea a disinnescare il rifiuto maturato nei figli appena adolescenti .
A seguito dell'audizione dei minori, mentre l'appellante pone in evidenza che il rifiuto dei due ragazzi di incontrare il padre non è una “presa di posizione dei predetti” , quanto, piuttosto la conseguenza di “un vissuto doloroso”, che li ha visti vittima di “violenza assistita” , perpetrata ai propri danni dal Toro, quest'ultimo, invece, nel contestare tale assunto, sostiene che siffatto rifiuto,
“innaturale ed immotivato” , sia la conseguenza del condizionamento subito ad opera della e del compagno della medesima . Parte_1
In particolare, evidenzia che mai i minori avevano fatto riferimento a quegli episodi di violenza ai danni della madre ed all'uso di droga , citati nel corso della loro audizione, e che, peraltro, nessuna concreta spiegazione avevano fornito a supporto della dichiarata inesistenza del rapporto con il padre.
In proposito, rileva la contraddittorietà delle dichiarazioni del figlio , che aveva riferito CP_3 che durante la convivenza il rapporto con il padre procedeva bene e precisato di averlo incontrato casualmente l'anno scorso, laddove , sentito nel 2024 dai responsabili del Consultorio familiare aveva, invece, sostenuto di non vedere il padre da sei anni e di non avere alcun ricordo di lui ed, inoltre, nel 2023 aveva festeggiato il compleanno in compagnia anche di esso deducente.
Richiama , ancora, la relazione del 2019 da cui risultava che, all'epoca, "la relazione padre-figlio durante gli incontri protetti appare funzionale, in quanto si mostra amorevole con il CP_3 padre…abbraccia continuamente il padre e più volte esprime la voglia di andare al mare insieme…sembra felice di rivederlo e di poter trascorrere del tempo insieme, ” e che, dunque, dimostrava che il rifiuto era maturato durante la convivenza con la madre ed il nuovo compagno della medesima.
3.- Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata liquidazione delle spese processuali, anche alla luce dell'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda di cui al punto 5 della memoria difensiva di parte resistente, volta ad ottenere l'assegnazione del garage annesso alla casa coniugale.
4.-Appare necessario , in via preliminare rispetto alla disamina delle doglianze dell'appellante, riassumere le dichiarazioni rese dai minori nel corso della loro audizione.
La giovane (cl. 2008) , chiamata a descrivere il suo rapporto con il padre, non ha esitato a Per_1 definirlo “inesistente” , precisando che tale era già ai tempi della convivenza familiare, in cui padre e figlia “non parlavano” .
La minore ha dichiarato di non volere incontrare il genitore, riferendo di averne paura, ed ha giustificato tale situazione , facendo riferimento, per un verso, agli episodi di violenza perpetrata dal padre nei confronti della madre, cui tato lei, quanto il fratello avevano assistito;
per altro verso, all'assunzione da parte del medesimo genitore di sostanze stupefacenti , per procurarsi le quali rubava all'interno dell'abitazione familiare.
Ha aggiunto di essere stata sempre contraria ad incontrare il padre, nonostante la madre la spingesse a ricucire il rapporto con lo stesso e che quest'ultimo le aveva mandato “qualche messaggio”, a cui, però, non aveva risposto .
Analoghe le dichiarazioni di (cl. 2009), che ha definito negli stessi termini il rapporto CP_3 con il padre, dichiarando di averlo incontrato l'ultima volta “forse l'anno scorso casualmente per strada” e di non averlo più rivisto, pure precisando che lo stesso neanche “si fa sentire”.
Anche il minore ha posto a fondamento di tale situazione comportamenti del padre a lui non graditi
(“cose che non mi piacciono”) , quali le condotte di violenza nei confronti della madre e l'uso di droga.
Il giovane ha precisato che, nel periodo di convivenza familiare, solo apparentemente il rapporto con il genitore “procedeva bene”, dato che lo stesso era “sempre in comunità”, sicchè, in occasione dei pochi incontri era “normale” che non si discutesse di nulla.
Ha aggiunto che , crescendo, ha “aperto gli occhi” e compreso che il padre è una persona con cui non ha intenzione di mantenere rapporti, essendo cresciuto senza la figura paterna e neanche avvertendo il bisogno della sua presenza.
Ha, inoltre, escluso qualsiasi interferenza della madre in tale sua scelta, precisando che, anzi, la stessa li obbligava ad incontrare il padre . Il rifiuto dei minori di frequentare il padre è stato, infine, confermato dalla Curatrice, avv. CP_2 la quale ha riferito di essersi fatta lei stessa promotrice della graduale ripresa del rapporto, proponendo ai ragazzi di incontrare il padre presso il suo studio anche solo il tempo di “prendere un caffè” ma di avere sempre riscontrato la ferma opposizione di entrambi.
5.-Le decisioni che la Corte è chiamata ad assumere non possono che confrontarsi con il desolante contesto che è emerso dall'ascolto dei minori.
Quanto all'affidamento dei minori, è noto che il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore ( Cass. civ. n. 28244/2019; Cass. civ. n. 2734/2022;
Cass. civ. n. 4056 /2023).
Precisa la Suprema Corte che poiché la scelta dell' affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all' esclusivo interesse morale e materiale della prole, il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. civ.n. 4056/2023)
Nel caso di specie, il primo decidente , ritenuto di non poter provvedere diversamente alla realizzazione degli interessi morali e materiali dei minori, ha disposto il loro affidamento ai Servizi
Sociali, ex art. 5 bis L. 1983 n. 184, assegnando compiti rivolti alla cura dei minori , alla assunzione delle decisioni di maggiore interesse previo confronto con entrambi i genitori, all'attivazione di percorsi di monitoraggio e supporto alla genitorialità delle parti.
Alla base di tale regime, ha posto la carenza della capacità genitoriale delle parti, evidenziando che:
“il padre, costretto a non sperimentare da anni la sua genitorialità, marginalizzato dalla vita della famiglia, ricostituitasi sulla base delle più recenti scelte affettive materne, non è certamente in grado di esercitare la responsabilità genitoriale in quanto i figli rifiutano persino di incontrarlo, vanificando tutti gli strumenti processuali via via posti a disposizione della famiglia nel corso del processo. La madre è soggetto certamente incapace di farsi carico delle reali esigenze affettive della prole non possedendo l'autorevolezza o forse la volontà necessarie a garantire una corretta relazione con il padre e, plausibilmente, ella riesce a soddisfare solo le esigenze materiali e contingenti dei figli in atto inseriti nel nuovo nucleo, come riferito dal curatore speciale e dai servizi territoriali che ne hanno osservato l'assestamento nella attuale dimensione familiare. Tale convincimento è supportato dalla constatazione secondo cui lo stesso curatore speciale dei minori si è limitato a dare conto del riferito della donna in ordine ai propri interventi a supporto della relazione genitoriale del
Toro senza circostanziare in alcun modo tali “tentativi” fallimentari mentre il servizio sociale ha riferito in data 24 agosto 2021 di una condotta “insistente” e “collaborativa” della madre nel condurre i figli allo spazio neutro, certamente tardiva e non più idonea a disinnescare il rifiuto maturato nei figli appena adolescenti”.
Sebbene sia corretto , sul piano del diritto, il ragionamento posto a base di tale statuizione, dato che anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena rientra tra i requisiti di idoneità genitoriale (Cass.civ. n. 18817/2015), nondimeno, tale valutazione, all'esito dell'ascolto dei minori, non è condivisibile, essendo emersa l'infondatezza dell'addebito mosso alla in merito Parte_1 all'incapacità della stessa di garantire la corretta relazione dei figli con il padre.
Invero, questi ultimi, ormai adolescenti, hanno ribadito la netta indisponibilità al riavvicinamento con il loro genitore, esprimendo, a sostegno della manifestata volontà, chiare e motivate argomentazioni, che inducono ad escludere che tale scelta sia frutto di indebito condizionamento e di condotte manipolatorie della madre e del suo compagno.
I minori, che sono apparsi maturi e sereni, hanno messo in evidenza il rilievo marginale della figura paterna nella loro crescita, anche a causa della prolungata assenza del in conseguenza dei CP_1 ripetuti ricoveri in comunità per affrancarsi dalla dipendenza da sostanze stupefacenti.
Entrambi hanno fatto riferimento a condotte violente del e descritto una convivenza familiare CP_1 meramente formale, dato che padre e figli non si parlavano (v. dichiarazioni di ) o, Per_1 comunque, “non discutevano” di nulla (v. dich. ). CP_3
E' vero che dalla relazione dei Servizi Sociali di Scaletta Zanclea del Settembre 2020 risulta – come riportato dal Toro - il sereno andamento del rapporto con il figlio ed il desiderio di Persona_2 quest'ultimo di mantenerlo in vita.
Va, però, considerato non solo che dalla stessa relazione emerge la “collocazione periferica “ del nella vita dei figli (v. in fascicolo appellato) , ma soprattutto che il minore, che aveva all'epoca CP_1 11 anni, nel corso della sua audizione ha spiegato alla Corte di avere, con il superamento dell'infanzia , “aperto gli occhi” , acquisendo piena consapevolezza sulla figura paterna e di essere così giunto alla conclusione di non volere assolutamente ripristinare la relazione con il medesimo.
Alla luce di tali emergenze, la marginalizzazione del dalla vita di famiglia, evidenziata dal CP_1 primo decidente, non può certo ricollegarsi ai presunti condizionamenti o alle scelte affettive operati dalla , sfociate nello stabile inserimento dei figli nel nuovo nucleo familiare dalla Parte_1 stessa costituito, quanto, piuttosto, alle condotte tenute dallo stesso in costanza di matrimonio.
Il riferimento va, in particolare, all'uso di sostanze stupefacenti, che costituisce inequivoco indice di un sistema valoriale e di un profilo di personalità non perfettamente compatibili con il corretto esercizio della responsabilità genitoriale , in considerazione delle intuibili destabilizzanti conseguenze sul menage familiare e sul sereno sviluppo psico fisico dei figli.
Sebbene il Collegio, già con la pronuncia non definitiva, abbia ritenuto non dimostrate le violenze fisiche asseritamente perpetrate dal ai danni della attesa l'assoluzione in sede CP_1 Parte_1 penale dal reato di maltrattamenti e l'assenza di altre emergenze probatorie , nondimeno, è stata evidenziata l'acquisizione di prova di violenze verbali , che- benchè ritenute insufficienti a giustificare l'addebito, per le ragioni in quella sede illustrate cui si rimanda - comprovano la presenza di un clima familiare tutt'altro che sereno, quale si evince dalle dichiarazioni dei minori ( che , appunto, hanno fatto riferimento ad episodi di violenza ai danni della madre).
Del resto, lo stesso Tribunale non ha potuto far altro che evidenziare che “il , durante il CP_1 matrimonio, è incorso nell'abuso di stupefacenti con le note conseguenze devastanti sulla propria vita familiare, lavorativa e sociale;
……..egli ha resistito agli inviti della moglie a farsi curare con costanza ed effettiva partecipazione ed ha adottato comportamenti fuori dalle righe ed imbarazzanti in presenza della ricorrente e dei figli nonché, in alcune occasioni, di fronte a terzi…..”.
Va aggiunto che la registrata assoluzione in sede penale dal reato di maltrattamenti non è sufficiente, in assenza di più significative emergenze, a giustificare la valutazione del primo decidente, che ha ricondotto le iniziative intraprese dalla in sede giudiziaria “al solo fine di screditare la Parte_1 figura del coniuge e di determinare il definitivo allontanamento dei figli”.
Tale affermazione, peraltro, risulta contraddetta dalle dichiarazioni rese dai minori, che hanno concordemente attribuito alla madre sollecitazioni a “ricucire” il rapporto con il padre, che – secondo quanto riferito da erano “obbligati” ad incontrare. CP_3
Ebbene, le risultanze sopra illustrate dimostrano, ad avviso della Corte, la genesi autonoma dell'avversione manifestata dai minori rispetto alla figura paterna e della loro ferma volontà di non tentare alcun riavvicinamento e , conseguentemente, escludono che tale scelta sia la conseguenza di condotte manipolatorie della madre.
Va evidenziato che entrambi i ragazzi sono apparsi alla Corte sereni e capaci di discernimento, esponendo posizioni adeguatamente argomentate , così da confutare l'assunto del , secondo cui CP_1 il loro rifiuto sarebbe innaturale ed immotivato e, pertanto, frutto di una sorta di plagio subito ad opera della Parte_1
Del resto, già lo stesso Tribunale per i Minorenni di Messina con provvedimento del 24.01.2023 (v. fascicolo ) ha posto in evidenza il netto rifiuto manifestato dai minori rispetto alla ripresa della CP_1 frequentazione con il padre, escludendo che esso possa ritenersi frutto di condizionamenti esterni, avuto riguardo alla indubbia capacità di discernimento dei medesimi, alla luce della “età, della maturità e consapevolezza dimostrati nelle diverse sedi in cui hanno potuto esprimere la loro opinione”
Mette conto, altresì, evidenziare che non solo la Curatrice ha riferito dei tentativi fatti da lei stessa per ricucire il rapporto dei ragazzi con il padre, scontrandosi, però, con la netta opposizione dei predetti, ma dalla relazione psicologica del C.F. redatta in data 30.12.2024 ed a firma della dott.ssa risulta quanto segue :” Entrambi i ragazzi hanno tenuto un comportamento educato ma al Per_3 contempo irremovibile. Nessuno spiraglio di apertura sul rapporto con il proprio padre si è intravisto nel corso del colloquio. Verbalizzano di essere stanchi di ripetere le stesse cose da tempo a diversi operatori. e articolano il loro rifiuto netto ad incontrare il padre affermando che non CP_5 rappresenta una figura genitoriale, quando c'era era poco presente e li faceva vivere in un clima di tensione e violenza assistita “.
Al cospetto di tale situazione, la psicologa ha escluso perfino la possibilità di avviare un proficuo
“ percorso psicologico al fine di un eventuale recupero delle dinamiche padre figlio, vista
l'impossibilità di margini di intervento né un supporto psicologico individuale” .
Tale rifiuto deve, pertanto, non può essere né trascurato né, tantomeno, forzato ,in quanto interventi coattivi sortirebbero inevitabili effetti controproducenti, pregiudicando l'equilibrio psico-emotivo dei minori.
Al cospetto di tale situazione, l'affidamento ai Servizi Sociali, nei termini disposti dal primo decidente, non ha motivo di essere mantenuto né può essere disposto quello condiviso .
Al di là del fatto che una richiesta in tal senso neanche è stata formulata dal , che si è limitato a CP_1 chiedere la conferma della sentenza impugnata nel capo relativo all'affidamento ai Servizi Sociali, tale regime non risulta praticabile, proprio alla luce della marginale rilevanza assunta dalla figura paterna nella quotidianità dei figli e del loro rifiuto a mantenere alcun rapporto con il genitore.
Tale situazione evidentemente compromette ogni possibilità per i genitori non solo di elaborare un progetto educativo comune ma soprattutto di condividere i compiti di cura e di educazione dei minori, impedendo quella presenza comune dei entrambi nella vita degli stessi , idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi.
Sebbene, allo stato delle attuali emergenze, debba ritenersi che il abbia ormai superato lo stato CP_1 di tossicodipendenza, rispondendo adeguatamente agli input che gli sono stati offerti per affrancarsi dall'uso di sostanze stupefacenti e conformarsi ad un sistema valoriale confacente al ruolo di genitore, al contempo, non può trascurarsi la perdita di centralità nella vita dei figli, per i quali non rappresenta un punto di riferimento.
Del resto, sebbene non possa trascurarsi l'effetto demotivante certamente subito dal per effetto CP_1 dell'irremovibilità dei figli, da quanto riferito dai predetti emerge che lo stesso non ha fatto nulla di significativo per tentare di recuperare la relazione affettiva, limitandosi all'invio di qualche messaggio.
In tale situazione, deve disporsi l'affidamento esclusivo alla Parte_1
Invero, non solo deve escludersi che la predetta abbia operato in contrasto con l'interesse dei minori al mantenimento di significativi rapporti con l'altro genitore, ma soprattutto deve evidenziarsi che, secondo quanto emerge dalla relazione dei Servizi Sociali di Scaletta Zanclea, la stessa è risultata capace di soddisfare i bisogni materiali, educativi ed affettivi dei minori.
Del resto, l'audizione dei predetti ha dato modo alla Corte di verificare l'apparente serenità di entrambi i ragazzi , che hanno riferito di essersi tranquillamente inseriti nel nuovo nucleo familiare costituito dalla madre, che, evidentemente, è stata in grado di effettuare nuove scelte sentimentali con attenzione rispetto alle esigenze dei figli.
Va, però, conferito incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare la situazione dei due minori con interventi di sostegno, orientamento e controllo mirati alla soluzione delle problematiche connesse all'interruzione della relazione affettiva con il padre, coinvolgendo se del caso, il Consultorio familiare di riferimento.
A quest'ultimo non può che suggerirsi l'avvio di un percorso di recupero della genitorialità al fine di ricostruire la relazione con i minori. Nulla può essere disposto in merito al diritto di visita del padre, non potendosi procedere alla regolamentazione degli incontri con i figli, che vanno rimessi alla volontà di questi ultimi
Ritiene, infatti, il Collegio di dover dare continuità all'orientamento secondo cui, anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario (cfr. Cass.civ n. 317/1998).
Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa (Cass. civ .n. 21969/2024; Cass. civ. n.
317/1998).
§
Resta, a questo, punto da regolamentare le spese di lite, oggetto dell'ultimo motivo di appello.
Ritiene la Corte che la parziale riforma della sentenza impugnata ( in punto affidamento dei minori) imponga la rivisitazione delle spese del primo grado di giudizio e che, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti, esse vadano integralmente compensate nel rapporto tra la ed il Parte_1
. CP_1
Entrambi vanno, invece, condannate in solido al pagamento delle spese di questo grado in favore della Curatrice, avv. . CP_2
Va , in proposito, osservato che detta condanna non è impedita dall'ammissione del al beneficio CP_1 del patrocinio a spese dello Stato, giacchè gli onorari e le spese di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (Cass. 10053/2012; 7504/2011 n. 10053;
25653/2020). Deve, altresì, considerarsi che, ove sia stato nominato un curatore speciale del minore, la relativa spesa deve essere sostenuta dal genitore stesso, trattandosi di spesa necessaria nel superiore interesse del minore e non reputandosi equo far ricadere sull'erario oneri di spesa connessi a compensi e spese del curatore, spesso derivanti dalla violazione, da parte del genitore o di uno di essi dei loro doveri nei confronti della prole.
Va, dunque, applicato il principio generale secondo cui le spese sostenute nell'interesse dei figli non possono che gravare sui genitori (artt. 147,148, 316, 316 bis e 320 c.c.)
Dette spese vanno liquidate come da dispositivo in forza dell'art. 4, comma 10-septies, del D. M. n.
55/2014 (come modificato dal D. M. 147/2022) a mente del quale “per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato”.
Vanno, pertanto, applicati i parametri tariffari di cui al D. M. cit., tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia indeterminabile-complessità bassa (stante l'oggetto del disputatum) e dei valori medi avuto riguardo all'oggetto complessivo ed alla non rilevante complessità delle questioni trattate.
Nulla va liquidato per la fase di trattazione/istruttoria, non ravvisandosi prestazioni in concreto riferibili ad essa.
La condanna delle spese va pronunciata in favore dell'Erario, attesa l'ammissione della Curatrice al beneficio del patrocinio gratuito , giusta ordinanza del C.O.A. di Messina
La liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal procuratore dell'appellato e dal Curatore , entrambi ammessi al beneficio del patrocinio gratuito, va riservata a separati decreti, all'esito di produzione di certificazione attestante la rispettiva iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Sezione I civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 799/24 R.G. sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1990/2024 emessa dal Tribunale di Messina il 09.09.2024 e
[...] pubblicata l'11.09.2024 in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
a) dispone l'affido esclusivo dei minori e alla madre presso Persona_1 Controparte_3 cui gli stessi rimangono domiciliati;
b) nulla dispone per le ragioni di cui in parte motiva in merito alla regolamentazione del diritto di visita del nei confronti dei minori;
CP_1
c) conferisce ai Servizi Sociali territorialmente competente il compito di monitorare la situazione dei due minori con interventi di sostegno, orientamento e controllo mirati alla soluzione delle problematiche connesse all'interruzione della relazione affettiva con il padre, coinvolgendo se del caso, il Consultorio familiare di riferimento;
d) dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio nel rapporto tra e;
Parte_1 CP_1
e) condanna i predetti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo grado in favore dell'avv. nella qualità di Curatrice speciale dei minori, che liquida in Controparte_2 complessivi € 6.946,00 a titolo di onorario - di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva e € 3.470,00 per la fase decisionale ) oltre rimborso forfettario spese generali nella misura di 15% C. P. A. e IVA (ove dovuta), disponendone il pagamento in favore dell'Erario;
f) riserva di provvedere con separato decreto la liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal procuratore dell'appellante e dal Curatore, ammessi al beneficio del patrocinio gratuito, all'esito di produzione di certificazione attestante la rispettiva iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 24 Luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Marisa Salvo dott. Massimo Gullino