TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 5637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5637 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
Proc. n. 225/2024 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dagli avv.ti Alessio
AN e AL AN per parte opponente e dall'avv. Monica Marchi per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA – I^ SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 225 del R.G.A.C. 2024, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. , in persona del
[...] C.F._2 Parte_3 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessio AN, AL AN e
AU DO;
- opponenti - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Monica Marchi;
- opposta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente procedimento Parte_1 Parte_2
e hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data a 27-
[...] Parte_3
29.12.2023 con cui aveva loro intimato di pagare “anche in solido tra di Controparte_1
loro, la seguente somma di euro 26.960,42, ovvero in via disgiunta rispettivamente quanto a Pt_3
per euro 3.781,25, per euro 2.439,58 e per euro
[...] Parte_2 Parte_1
20.739,58 quale conguaglio in denaro come da piano di riparto di cui all'ordinanza del Tribunale di Pordenone rep. n. 877/2023 oltre gli interessi dalla scadenza al saldo effettivo, più euro 497,00
(oltre accessori di legge) per spese onorario del precetto”, sulla scorta del titolo giudiziale costituito dall'ordinanza conclusiva pubblicata in data 18.7.2023 dal Tribunale di Pordenone (n. cronol. 4880/2023 rep.) nel procedimento di divisione rubricato al n. 1100/2020 R.G.
Nel merito, ha contestato l'avversa pretesa di pagamento, deducendo motivi di opposizione così compendiati: 1) “nullità e/o invalidità del precetto per mancata notificazione del titolo esecutivo”;
2) “nullità e/o invalidità e/o inefficacia del precetto proposto in via cumulativa”; 3) “nullità e/o invalidità e/o inefficacia del precetto stante la mancanza di titolo esecutivo per il diritto al conguaglio”. Ha così insistito per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della presente opposizione: in via preliminare: - disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, ex art. 615, comma 1 c.p.c., per i motivi tutti indicati in narrativa del presente atto e/o, comunque, disporre la sospensione dell'inizio dell'esecuzione e/o comunque la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.; nel merito in via principale: - accertare
e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 27.12.20223 e
29.12.2023 agli opponenti dalla Sig.ra per tutti i motivi indicati in Controparte_1 narrativa, dichiarando l'insussistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti sulla scorta dell'ordinanza dimessa quale doc. 2; in ogni caso: - condannare l'opposta alla rifusione in favore degli opponenti di spese e compensi di lite”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica in data
14.3.2024 si è costituita in giudizio la quale - preliminarmente - ha dato Controparte_1
atto che dopo la notifica del precetto le controparti le hanno corrisposto quanto richiesto in precetto;
quanto al merito, ha contestato le avverse deduzioni e conclusioni, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: per i motivi già esposti in narrativa non sussistendo alcun grave motivo ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e 624 c.p.c. rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o del precetto;
Nel merito: per i motivi esposti in narrativa, rigettare l'opposizione all'atto di precetto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e c.p.a. come per legge”.
In ragione dell'avvenuto pagamento delle somme precettate, parte opponente - in sede di memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. - ha chiesto anche di “condannare alla Controparte_1
ripetizione a favore degli odierni opponenti delle somme da questi versate nelle more del presente procedimento, negli importi indicati nell'atto di precetto”.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Par d'uopo da subito premettere come nelle ipotesi in cui al giudice che conosce dell'opposizione a precetto vengano sottoposte questioni concernenti la contestazione del contenuto sostanziale del titolo giudiziale va esclusa la deducibilità, nel giudizio di opposizione a precetto, di vicende che abbiano ad oggetto fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale verificatisi anteriormente alla formazione del titolo giudiziale.
Detto altrimenti, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, i motivi di nullità dello stesso o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo, mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo (in tal senso, ex multis, si segnala Cassazione civile, sez. VI, 18/02/2015, n. 3277: “Nel giudizio di opposizione
all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”).
2. Giova registrare come la doglianza con cui parte opponente ha lamentato l'omessa notifica del titolo giudiziale sotteso alla minacciata esecuzione debba essere inquadrata nell'alveo applicativo dell'art. 617 c.p.c., sostanziandosi in un vizio da far valere nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi che, ad ogni buon conto, risulta tempestivamente proposto dagli odierni istanti nel rispetto termine perentorio di venti giorni (risalendo la notifica dell'atto di precetto opposto al 27-
29.12.2023, con notifica della citazione avvenuta il 4.1.2024 e deposito della stessa per via telematica di pari data).
Costituisce approdo giurisprudenziale consolidato il principio secondo cui “l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617 c.p.c., comma 1, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità" in quanto "tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli art. 474 e ss. c.p.c. e la loro mancata osservanza
può essere fatta valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di inefficacia dei relativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate”; ed ancora, “non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ultimo comma c.p.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo. Ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479, comma 1, c.p.c., sia quando, unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cassazione civile sez. III,
27/04/2023, n. 11104).
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che - non avendo parte opposta dato prova, pur a fronte dell'altrui specifica contestazione al riguardo, di aver provveduto alla notifica dell'ordinanza in questione alla parte personalmente ai sensi dell'art. 479 c.p.c., quale ineludibile presupposto per l'avvio della minacciata azione esecutiva (avendo, di converso, curato la notifica dell'ordinanza del
Tribunale di Pordenone solo ai procuratori degli odierni opponenti nel relativo giudizio di divisione ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione) - l'atto di precetto in esame sia affetto da insanabile nullità, restando così assorbito lo scrutinio del motivo di opposizione afferente alla contestata natura sussidiaria dell'obbligazione di pagamento in questione.
3. Come noto, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado
d'appello. Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è quindi limitato
all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione di detto titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che lo costituisce” (Cassazione civile, sez. lav., 19/12/2014, n. 26948).
Detto, dunque, che esulano dal thema decidendum proprio del presente procedimento tutte le vicende fattuali sottese al contenzioso divisionale tuttora pendenti in grado di appello tra gli odierni contendenti, e rilevato che nelle more del giudizio gli opponenti hanno provveduto al pagamento delle somme di cui al precetto de quo, ritiene questo Tribunale che la domanda di restituzione dai medesimi avanzata in sede di memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. non sia meritevole di accoglimento.
Ed infatti, detto pagamento non assume i connotati dell'indebito, in quanto eseguito sulla base della
- allo stato - ancora valida ed efficace ordinanza resa dal Tribunale di Pordenone, più volte richiamata.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.000,01 e fino ad € 52.000,00), dell'attività effettivamente prestata e del non elevato livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 1.000,00 per la fase di studio;
€ 1.000,00 per la fase introduttiva;
€ 1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
225/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione avanzata dagli opponenti e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto.
2) Rigetta la domanda di restituzione avanzata dagli opponenti.
3) Condanna parte opposta a rifondere - in favore degli opponenti - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre ad esborsi documentati pari ad € 545,00 ed accessori come per legge.
Così deciso in Venezia, il 26 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Proc. n. 225/2024 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dagli avv.ti Alessio
AN e AL AN per parte opponente e dall'avv. Monica Marchi per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA – I^ SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 225 del R.G.A.C. 2024, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. , in persona del
[...] C.F._2 Parte_3 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessio AN, AL AN e
AU DO;
- opponenti - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Monica Marchi;
- opposta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente procedimento Parte_1 Parte_2
e hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data a 27-
[...] Parte_3
29.12.2023 con cui aveva loro intimato di pagare “anche in solido tra di Controparte_1
loro, la seguente somma di euro 26.960,42, ovvero in via disgiunta rispettivamente quanto a Pt_3
per euro 3.781,25, per euro 2.439,58 e per euro
[...] Parte_2 Parte_1
20.739,58 quale conguaglio in denaro come da piano di riparto di cui all'ordinanza del Tribunale di Pordenone rep. n. 877/2023 oltre gli interessi dalla scadenza al saldo effettivo, più euro 497,00
(oltre accessori di legge) per spese onorario del precetto”, sulla scorta del titolo giudiziale costituito dall'ordinanza conclusiva pubblicata in data 18.7.2023 dal Tribunale di Pordenone (n. cronol. 4880/2023 rep.) nel procedimento di divisione rubricato al n. 1100/2020 R.G.
Nel merito, ha contestato l'avversa pretesa di pagamento, deducendo motivi di opposizione così compendiati: 1) “nullità e/o invalidità del precetto per mancata notificazione del titolo esecutivo”;
2) “nullità e/o invalidità e/o inefficacia del precetto proposto in via cumulativa”; 3) “nullità e/o invalidità e/o inefficacia del precetto stante la mancanza di titolo esecutivo per il diritto al conguaglio”. Ha così insistito per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della presente opposizione: in via preliminare: - disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, ex art. 615, comma 1 c.p.c., per i motivi tutti indicati in narrativa del presente atto e/o, comunque, disporre la sospensione dell'inizio dell'esecuzione e/o comunque la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.; nel merito in via principale: - accertare
e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 27.12.20223 e
29.12.2023 agli opponenti dalla Sig.ra per tutti i motivi indicati in Controparte_1 narrativa, dichiarando l'insussistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti sulla scorta dell'ordinanza dimessa quale doc. 2; in ogni caso: - condannare l'opposta alla rifusione in favore degli opponenti di spese e compensi di lite”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica in data
14.3.2024 si è costituita in giudizio la quale - preliminarmente - ha dato Controparte_1
atto che dopo la notifica del precetto le controparti le hanno corrisposto quanto richiesto in precetto;
quanto al merito, ha contestato le avverse deduzioni e conclusioni, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: per i motivi già esposti in narrativa non sussistendo alcun grave motivo ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e 624 c.p.c. rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o del precetto;
Nel merito: per i motivi esposti in narrativa, rigettare l'opposizione all'atto di precetto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e c.p.a. come per legge”.
In ragione dell'avvenuto pagamento delle somme precettate, parte opponente - in sede di memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. - ha chiesto anche di “condannare alla Controparte_1
ripetizione a favore degli odierni opponenti delle somme da questi versate nelle more del presente procedimento, negli importi indicati nell'atto di precetto”.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Par d'uopo da subito premettere come nelle ipotesi in cui al giudice che conosce dell'opposizione a precetto vengano sottoposte questioni concernenti la contestazione del contenuto sostanziale del titolo giudiziale va esclusa la deducibilità, nel giudizio di opposizione a precetto, di vicende che abbiano ad oggetto fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale verificatisi anteriormente alla formazione del titolo giudiziale.
Detto altrimenti, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, i motivi di nullità dello stesso o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo, mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo (in tal senso, ex multis, si segnala Cassazione civile, sez. VI, 18/02/2015, n. 3277: “Nel giudizio di opposizione
all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”).
2. Giova registrare come la doglianza con cui parte opponente ha lamentato l'omessa notifica del titolo giudiziale sotteso alla minacciata esecuzione debba essere inquadrata nell'alveo applicativo dell'art. 617 c.p.c., sostanziandosi in un vizio da far valere nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi che, ad ogni buon conto, risulta tempestivamente proposto dagli odierni istanti nel rispetto termine perentorio di venti giorni (risalendo la notifica dell'atto di precetto opposto al 27-
29.12.2023, con notifica della citazione avvenuta il 4.1.2024 e deposito della stessa per via telematica di pari data).
Costituisce approdo giurisprudenziale consolidato il principio secondo cui “l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617 c.p.c., comma 1, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità" in quanto "tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli art. 474 e ss. c.p.c. e la loro mancata osservanza
può essere fatta valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di inefficacia dei relativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate”; ed ancora, “non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ultimo comma c.p.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo. Ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479, comma 1, c.p.c., sia quando, unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cassazione civile sez. III,
27/04/2023, n. 11104).
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che - non avendo parte opposta dato prova, pur a fronte dell'altrui specifica contestazione al riguardo, di aver provveduto alla notifica dell'ordinanza in questione alla parte personalmente ai sensi dell'art. 479 c.p.c., quale ineludibile presupposto per l'avvio della minacciata azione esecutiva (avendo, di converso, curato la notifica dell'ordinanza del
Tribunale di Pordenone solo ai procuratori degli odierni opponenti nel relativo giudizio di divisione ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione) - l'atto di precetto in esame sia affetto da insanabile nullità, restando così assorbito lo scrutinio del motivo di opposizione afferente alla contestata natura sussidiaria dell'obbligazione di pagamento in questione.
3. Come noto, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado
d'appello. Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è quindi limitato
all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione di detto titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che lo costituisce” (Cassazione civile, sez. lav., 19/12/2014, n. 26948).
Detto, dunque, che esulano dal thema decidendum proprio del presente procedimento tutte le vicende fattuali sottese al contenzioso divisionale tuttora pendenti in grado di appello tra gli odierni contendenti, e rilevato che nelle more del giudizio gli opponenti hanno provveduto al pagamento delle somme di cui al precetto de quo, ritiene questo Tribunale che la domanda di restituzione dai medesimi avanzata in sede di memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. non sia meritevole di accoglimento.
Ed infatti, detto pagamento non assume i connotati dell'indebito, in quanto eseguito sulla base della
- allo stato - ancora valida ed efficace ordinanza resa dal Tribunale di Pordenone, più volte richiamata.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.000,01 e fino ad € 52.000,00), dell'attività effettivamente prestata e del non elevato livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 1.000,00 per la fase di studio;
€ 1.000,00 per la fase introduttiva;
€ 1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
225/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione avanzata dagli opponenti e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto.
2) Rigetta la domanda di restituzione avanzata dagli opponenti.
3) Condanna parte opposta a rifondere - in favore degli opponenti - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre ad esborsi documentati pari ad € 545,00 ed accessori come per legge.
Così deciso in Venezia, il 26 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato