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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 3748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3748 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2465/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2465/2021, riservata in decisione all'udienza del
11.06.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: affitto di azienda
TRA in persona del suo amministratore unico e legale rapp.te p.t. CP_1
(P.I.: , rapp.ta e difesa dall'Avv. Giovanni Sordillo ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Pietradefusi (AV) alla Via Roma n. 22
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. (P.I , in Controparte_2 C.F._1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fiore Cecere (C.F.
), con il quale elett.te domicilia presso il suo studio in Avellino, alla C.F._2
Via Circumvallazione n°159.
Pec: Email_2
APPELLATA CONCLUSIONI:
Per Appellante: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 736/2021, Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 908/2020, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, ha così provveduto: a) ha risolto tra le parti il contratto di affitto del 23 giugno
2014 avente ad oggetto l'attività commerciale da svolgersi presso il locale ubicato all'interno del Centro Commerciale “I Sanniti” sito in Benevento, identificato con il n. 14;
b) ha condannato la resistente al rilascio del locale identificato con il n. 14 ubicato all'interno del Centro Commerciale “I Sanniti” sito in Benevento;
c) ha condannato la resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 175.403,79, oltre ai canoni dovuti dalla mensilità di dicembre 2019 sino all'effettivo rilascio del bene, nella misura pattuita in contratto;
d) ha condannato la resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 406,00 per esborsi ed € 5635,00, per compenso di avvocato di cui € 1215,00 per la fase di studio, € 775,00 per la fase introduttiva, € 1620,00 per la fase di trattazione ed € 2025,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 16/04/2021, con atto di citazione notificato in data 28.05.2021, la ha proposto, con contestuale istanza di CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, appello, deducendo a sostegno due motivi.
2.1 Con il primo motivo di appello, la ha contestato la sentenza di CP_1 primo grado, sostenendo che il contratto in questione non fosse una locazione commerciale, bensì un affitto di ramo d'azienda.
La società appellante ha argomentato che il procedimento speciale di convalida di sfratto per morosità, applicato dal Tribunale, non fosse idoneo per questa tipologia contrattuale. Inoltre, ha evidenziato la nullità del contratto di affitto di ramo d'azienda per mancato rispetto dei requisiti formali richiesti dalla legge, come l'autenticazione notarile e la registrazione presso la Camera di Commercio. La ha, dunque, sostenuto CP_1 che nulla fosse dovuto alla controparte e che l'intimazione di sfratto fosse improponibile e improcedibile.
2.2 Il secondo motivo di appello verte sull'efficacia novativa della scrittura privata del maggio 2018. In particolare, la ha sostenuto che tale scrittura abbia estinto il CP_1 rapporto preesistente disciplinato dal contratto di affitto di ramo d'azienda, rendendo improcedibile l'azione legale della controparte basata su tale contratto. Inoltre, ha evidenziato che la transazione del 2018 non prevedeva il rilascio dei locali o del ramo d'azienda, ma solo la regolamentazione dei pagamenti. Pertanto, la non CP_2 avrebbe potuto utilizzare il contratto originario per far valere le proprie ragioni in giudizio.
3. La nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello CP_2
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 16/04/2021 risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 28/05/2021
5. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, si rileva anzitutto che, in data
20.11.2024, il Procuratore della a dichiarato di voler rinunziare al giudizio di CP_1 appello sul presupposto di aver integralmente transatto la lite con la parte appellata, chiedendo che il presente procedimento venga estinto. Ha, poi, reiterato tale istanza nelle note a trattazione scritta relative all'udienza dell'11.6.2025, mentre nulla ha CP_2 dedotto al riguardo, non avendo depositato note di udienza.
Dunque, avendo la parte appellante manifestato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio avendo conciliato la lite, tale dichiarazione deve essere qualificata come rinunzia all'impugnazione.
6. In proposito occorre brevemente osservare che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis
Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99). Va precisato poi che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poichè, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte, cfr. Cassazione civile sez.
VI, 06/03/2018, n.5250).
7. Ciò posto, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
8. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti stante l'esiguità dell'attività processuale svolta e la conciliazione della lite nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 736/2021, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dr.ssa Alessandra Piscitiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2465/2021, riservata in decisione all'udienza del
11.06.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: affitto di azienda
TRA in persona del suo amministratore unico e legale rapp.te p.t. CP_1
(P.I.: , rapp.ta e difesa dall'Avv. Giovanni Sordillo ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Pietradefusi (AV) alla Via Roma n. 22
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. (P.I , in Controparte_2 C.F._1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fiore Cecere (C.F.
), con il quale elett.te domicilia presso il suo studio in Avellino, alla C.F._2
Via Circumvallazione n°159.
Pec: Email_2
APPELLATA CONCLUSIONI:
Per Appellante: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 736/2021, Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 908/2020, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, ha così provveduto: a) ha risolto tra le parti il contratto di affitto del 23 giugno
2014 avente ad oggetto l'attività commerciale da svolgersi presso il locale ubicato all'interno del Centro Commerciale “I Sanniti” sito in Benevento, identificato con il n. 14;
b) ha condannato la resistente al rilascio del locale identificato con il n. 14 ubicato all'interno del Centro Commerciale “I Sanniti” sito in Benevento;
c) ha condannato la resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 175.403,79, oltre ai canoni dovuti dalla mensilità di dicembre 2019 sino all'effettivo rilascio del bene, nella misura pattuita in contratto;
d) ha condannato la resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 406,00 per esborsi ed € 5635,00, per compenso di avvocato di cui € 1215,00 per la fase di studio, € 775,00 per la fase introduttiva, € 1620,00 per la fase di trattazione ed € 2025,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 16/04/2021, con atto di citazione notificato in data 28.05.2021, la ha proposto, con contestuale istanza di CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, appello, deducendo a sostegno due motivi.
2.1 Con il primo motivo di appello, la ha contestato la sentenza di CP_1 primo grado, sostenendo che il contratto in questione non fosse una locazione commerciale, bensì un affitto di ramo d'azienda.
La società appellante ha argomentato che il procedimento speciale di convalida di sfratto per morosità, applicato dal Tribunale, non fosse idoneo per questa tipologia contrattuale. Inoltre, ha evidenziato la nullità del contratto di affitto di ramo d'azienda per mancato rispetto dei requisiti formali richiesti dalla legge, come l'autenticazione notarile e la registrazione presso la Camera di Commercio. La ha, dunque, sostenuto CP_1 che nulla fosse dovuto alla controparte e che l'intimazione di sfratto fosse improponibile e improcedibile.
2.2 Il secondo motivo di appello verte sull'efficacia novativa della scrittura privata del maggio 2018. In particolare, la ha sostenuto che tale scrittura abbia estinto il CP_1 rapporto preesistente disciplinato dal contratto di affitto di ramo d'azienda, rendendo improcedibile l'azione legale della controparte basata su tale contratto. Inoltre, ha evidenziato che la transazione del 2018 non prevedeva il rilascio dei locali o del ramo d'azienda, ma solo la regolamentazione dei pagamenti. Pertanto, la non CP_2 avrebbe potuto utilizzare il contratto originario per far valere le proprie ragioni in giudizio.
3. La nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello CP_2
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 16/04/2021 risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 28/05/2021
5. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, si rileva anzitutto che, in data
20.11.2024, il Procuratore della a dichiarato di voler rinunziare al giudizio di CP_1 appello sul presupposto di aver integralmente transatto la lite con la parte appellata, chiedendo che il presente procedimento venga estinto. Ha, poi, reiterato tale istanza nelle note a trattazione scritta relative all'udienza dell'11.6.2025, mentre nulla ha CP_2 dedotto al riguardo, non avendo depositato note di udienza.
Dunque, avendo la parte appellante manifestato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio avendo conciliato la lite, tale dichiarazione deve essere qualificata come rinunzia all'impugnazione.
6. In proposito occorre brevemente osservare che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis
Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99). Va precisato poi che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poichè, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte, cfr. Cassazione civile sez.
VI, 06/03/2018, n.5250).
7. Ciò posto, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
8. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti stante l'esiguità dell'attività processuale svolta e la conciliazione della lite nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 736/2021, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dr.ssa Alessandra Piscitiello