Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 605/2023 R.G., vertente TRA
, nata a [...] il [...], residente a[...] di Paludi, Parte_1 C.F. elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Vico C.F._1 D'Angelo 45 presso lo studio dell'Avv. Maria Emanuela De Vito, pec Email_1 che la rappresenta e difende appellante CONTRO
, in persona del rappresentante legale pro tempore Controparte_1 appellata -contumace
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 19.02.2022 la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 l , chiedendone la condanna per i danni derivati dall'inadempimento Controparte_1 contrattuale perpetrato nel periodo 01.05.16 — 31.05.21, oltre interessi legali dal verificarsi del singolo inadempimento. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio. In via istruttoria chiedeva al giudice di volere emettere ordine di esibizione ex art. 210 ss. c.p.c. ed ammettere la prova testimoniale su circostanze ritenute comprovanti la condotta del resistente. Esponeva di essere dipendente dell' , con la qualifica Controparte_1 collaboratore professionale infermiere. Riferiva di avere diritto, così come previsto dall'art. 8 D. Lgs. n. 66/2023 e dalla contrattazione collettiva del comparto sanità (art. 29, c. 4 CCNL del 2001, successivamente integrato dall'art. 27 CCNL 2016/2018), alla corresponsione di un buono pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore. Trovandosi sprovvista, fin dal 2016, della corresponsione del menzionato beneficio, Cont nel maggio 2021, aveva chiesto all' la copia dei fogli mensili riepilogativi delle presenze in servizio e la certificazione attestante il numero dei turni lavorativi superiori alle sei ore. Contestualmente, aveva costituito in mora, con pec del 21.05.2021 a firma dell'Avv. Maria Scambia, l'amministrazione che non le aveva corrisposto il beneficio dovuto.
Contr L' aveva riscontrato la richiesta della ricorrente soltanto mediante un'attestazione che quantificava il credito relativamente al periodo 01.05.2016 – 31.05.2021 in 215 buoni pasto. Nessun riscontro, invece, veniva conseguito con riguardo ai fogli riepilogativi della presenza in servizio. Tuttavia, osservava la ricorrente che, nel periodo di riferimento, aveva lavorato per 990 turni, tutti comportanti il diritto alla corresponsione del buono pasto. In ragione della somma di ciascun buono (€ 4.13), aveva diritto a ricevere un importo pari a € 4.088,70 (90 x € 4.13). Tale somma veniva richiesta sia a titolo contrattuale, sia a titolo di risarcimento del Cont danno, non avendo l mai provveduto alla corresponsione dei buoni per il periodo sopra indicato, costringendo la ricorrente a provvedere di tasca propria, in spregio ai diritti spettanti. La pretesa trovava fondamento nel diritto alla pausa riconosciuto al lavoratore presente in servizio per un numero di ore giornaliere superiori a sei, anche se turnista e, in ragione dell'articolazione oraria della prestazione lavorativa svolta, organizzata in tre turni di orario superiore alle sei ore, aveva svolto mediamente 18 turni al mese. Tra l'altro, data la necessità di indossare la divisa e poi, a fine turno, di spogliarsene, si era trovata costretta ad anticipare l'orario di entrata al lavoro di 15 minuti rispetto all'entrata e posticipare, per il medesimo periodo, l'uscita verso il proprio domicilio.
L' , ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1969/2023 pubblicata il 28.11.2023, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente la domanda della ricorrente e condannava l Controparte_1 al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 866,45 oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
poneva a carico della soccombente le Controparte_1 spese di lite, quantificate ex D.M. 55/2014 in complessivi € 321,00 oltre spese documentate, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Tribunale riconosceva il diritto della ricorrente alla percezione dei buoni pasto Cont limitatamente al numero di buoni indicato nell'attestazione dell' (prot. 41588 del 26.07.2021) in base alla quale, per il periodo dal 1.05.2016 al 31.08.2021, alla ricorrente spettava un numero pari a 215 buoni. Riteneva esaustiva tale attestazione e, per questo motivo, non ordinava all'azienda sanitaria l'esibizione dei singoli fogli presenza mensili e, in ragione della natura documentale della controversia rigettava anche la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente: “La Contr ricorrente ha richiesto all' copia dei fogli mensili -riepilogativi delle presenze in servizio e/o il rilascio di attestazione e/o certificazione attestante il numero delle presenze mensili in servizio con durata del turno superiore alle 6 (sei) ore, utili al diritto ai buoni pasto, così come risultante dal sistema automatico di rilevazione delle presenze, a far data dal mese di maggio 2016 e sino a tutt'oggi. Ebbene, a fronte di tale richiesta, l ha provveduto a CP_1 trasmettere l'attestazione prot. 41588 del 26.7.2021, con cui ha certificato il numero di buoni pasto dovuti alla ricorrente. Per tali motivi, l'inadempimento datoriale della resistente CP_1 di Reggio Calabria è fonte di danno ingiusto risarcibile di tipo patrimoniale, quantificabile ex art. 1223 c.c. nel valore economico equivalente dei buoni pasto maturati e non percepiti alla luce e nei limiti di quanto attestato dal Direttore dr. e quindi – al netto del Parte_2 contributo di 1/5 a carico del lavoratore (come da contrattazione collettiva) – in € 4,03 per ciascun buono pasto”. Procedendo al calcolo delle somme dovute, il Tribunale le quantificava in € 866,45 (€ 4,03 a buono x n. 215 buoni). 3
Le spese di lite seguivano la soccombenza.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla limitato ai due seguenti Pt_1 aspetti:
1. l'avere ritenuto valido, ai fini probatori della pretesa creditoria, la mera Cont attestazione dell' in luogo dei richiesti “fogli mensili riepilogativi delle presenze in servizio e/o il rilascio di attestazione e/o certificazione attestante il numero delle presenze mensili in servizio con durata del turno superiore alle 6 (sei) ore, utili al diritto ai buoni pasto, così come risultante dal sistema automatico di rilevazione delle presenze, a far data dal mese di maggio 2016 e sino al 2021. Tale errata valutazione aveva condotto ad un'errata quantificazione delle somme dovute”;
2. l'avere erroneamente quantificato l'ammontare di ogni singolo buono calcolato in € 4,03, invece che in € 4,13. Cont Lamentava la genericità dell'attestazione dell' posta a fondamento dell'impianto decisorio: infatti, differentemente dai singoli fogli delle beggiature, dai quali sarebbero emerse le ore effettivamente lavorate dalla ricorrente, dalla suddetta attestazione si potevano ricavare solo le ore lavorative risultanti da contratto, posto che “il sistema telematico di rilevazione delle presenze ha sempre indicato in ore lavorate “Ore lav.” le ore base previste per il turno di servizio, e non il tempo effettivamente lavorato dall'appellante, risultante invece dagli orari di entrata e di uscita (che spesso risulta essere stato maggiore rispetto al turno di servizio strettamente inteso, e ciò non per arbitrio del lavoratore, bensì in quanto comprensivo dei minuti di vestizione e svestizione riconosciuti a tutti gli effetti come tempo lavorato dalla stessa contrazione collettiva - Vedano art. 27 CCNL 16-18 in atti). In ragione di tali peculiarità, proseguiva l'appellante, “il sistema telematico delle presenze non era (e non è) in grado di fornire esaustiva risposta alla richiesta del lavoratore”. Tra l'altro, l'attestazione dell'Asp che il Tribunale aveva ritenuto dirimente, conteneva la dicitura “salvi errori od omissioni”. La stessa resistente, quindi, ammetteva la possibilità di incorrere in errori di calcolo ed errate valutazioni. Tale circostanza era già stata contestata, ma infruttuosamente, dalla ricorrente in primo grado. La fallace valutazione aveva ulteriormente compromesso il diritto della ricorrente sotto il profilo dell'onere probatorio. Infatti, la aveva tentato, con la richiesta di ordine di Pt_1 esibizione ex art. 210 c.p.c., di offrire la piena prova della pretesa creditoria. La rilevanza probatoria dei fogli presenza sarebbe, infatti, emersa chiaramente se il Cont giudice avesse obbligato l a produrli. Essa appellante aveva già proposto istanza di accesso agli atti presso l'ente, ma non aveva ricevuto risposta alcuna. Affermava che, successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, ma precedentemente alla iscrizione dell'appello, il legale della aveva nuovamente Pt_1 Cont richiesto, con nota pec del 30.11.2023 all' il rilascio dei fogli mensili riepilogativi delle presenze in servizio della lavoratrice indicanti, per ciascun turno di servizio, l'orario di entrata e l'orario di uscita attestanti le sue presenze in servizio nel periodo oggetto di causa. Cont L' aveva riscontrato la missiva ed aveva rilasciato i fogli mensili delle beggiature, dalle quali emergeva che essa appellante aveva svolto più di sei ore di servizio nel corso di 789 turni, maturando, dunque, il diritto alla corresponsione di una somma pari a € 3.258,27. Tale somma era il risultato del calcolo corretto, moltiplicando il numero dei turni per il valore effettivo del buono, pari a 4,13 euro, non 4,03 come erroneamente disposto con la sentenza appellata. Depositava, contestualmente al ricorso in appello, i citati fogli di presenza chiedendone l'ammissione ex art. 437, c. 2, c.p.c. 4
L'appellata non si costituiva in giudizio e, con ordinanza del 18 novembre 2024, a garanzia della corretta instaurazione del contraddittorio, la Corte disponeva la rinnovazione della notifica all'appellata. Contr Tale incombente veniva assolto e l' non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., l'appellante depositava ritualmente note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Contr 4. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' appellata non costituita, benché regolarmente citata. Nel prosieguo va esaminata la richiesta di ammissione dei nuovi documenti prodotti dall'appellante. Va richiamato che già nel giudizio di primo grado era stato richiesto l'ordine l'esibizione dei singoli fogli contenenti le beggiature in servizio, di cui l'appellante aveva chiesto copia Cont alla convenuta senza ottenere riscontro. Cont L' aveva, invece, rilasciato una mera attestazione (nota prot. 41588 del 26.07.2021) con la quale indicato, “salvi errori, omissioni ed ogni altro diritto”, le presenze in servizio della ricorrente e, di conseguenza, il numero di buoni pasto a lei spettanti, quantificati in numero pari a 215. La difesa aveva più volte sottolineato l'insufficienza di tale documento al fine di quantificare correttamente l'obbligazione, insistendo sulla necessità di acquisizione in giudizio. Contestualmente al deposito del ricorso in appello, ha depositato i singoli fogli di beggiatura attestanti la presenza in servizio. Non avendo potuto produrre prima la documentazione, poiché rilasciata dopo la sentenza di primo grado, ne chiedeva, ex art. 437, c.2, l'acquisizione, prospettando la dirimente rilevanza processuale. Osserva la Corte che il rito del lavoro si caratterizza per alcune peculiarità in ragione delle quali vi è un diverso atteggiarsi del principio dispositivo, diversamente bilanciato con il c.d. “principio di verità”, prevalente in ragione della materia trattata. Tale principio generale incide anche sui poteri istruttori, essendo consentito al giudice del lavoro ex artt. 421 e 437 c.p.c., di “valicare” i confini della produzione documentale già cristallizzata in primo grado e assumere prove nuove, ove indispensabili ai fini della decisione (cfr. Cass. civ., sez. lav. ord. n. 26257 del 28.09.2021), laddove dotate di un grado di decisività e certezza tale da apportare, anche singolarmente considerate, un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale. Di recente, la Suprema Corte (Cass. civ. sez. lav., 23/10/2024, n.27423) occupandosi del dovere/potere istruttorio del giudice dell'appello, ha stabilito che: “Nel rito del lavoro, caratterizzato dalla necessità di bilanciare il principio dispositivo con la ricerca della verità materiale, il giudice d'appello ha il potere-dovere di acquisire d'ufficio atti istruttori qualora reputi insufficienti le prove esistenti per superare l'incertezza sui fatti fondamentali della controversia, purché tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo. Questo potere d'ufficio mira a dissipare dubbi residuati dalle prove già acquisite in primo grado, senza preclusioni per le parti. L'acquisizione di prove d'ufficio rappresenta un approfondimento di elementi probatori già presenti nel processo, non configurando una questione di preclusione o decadenza per le parti”. Il giudice può, quindi “ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente - qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione - anche in grado d'appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c.” (Cass. civ. sez. lav., 19/08/2024, n.22907). 5
Esposti i principi regolatori della materia, risulta che la ricorrente, pur avendone fatta richiesta, non aveva, nella pendenza del giudizio di primo grado, conseguito il possesso dei documenti, che invece risultano indispensabili ai fini della decisione. Rigettata, da parte del Tribunale, la richiesta di ordine ex art. 210 c.p.c. e conseguito il possesso dei fogli presenza per il periodo 01.05.2016 - 31.08.2021 solo in data successiva alla conclusione del giudizio di primo grado, di essi, in quanto documenti indispensabili a fini decisori, va disposta l'acquisizione.
5. Dalla documentazione acquisita emerge che l'appellante ha prestato servizio, per un numero di ore superiore a sei, nel corso di 789 turni. Già riconosciuto con la sentenza appellata il diritto a percepire tali benefici, per ciascuno dei turni di servizio prestati per un numero di ore superiore a sei, e riconosciuto l'importo di € 4,13 per ciascun buono, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve riconoscersi il diritto della ricorrente a percepire, a tale titolo, l'importo di € 3.258,57, oltre - così come già disposto dal primo giudice, con statuizione non gravata sul punto da motivo di censura - interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione al soddisfo. La riforma della sentenza di primo grado, quanto al valore della somma dovuta, determina anche la nuova liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, in raffronto Contr al decisum, € 3.258,57, sì che l va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado liquidate in complessivi € 1.312,00, oltre accessori come per legge. La soccombenza dell'appellata ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.458,00 oltre accessori come per legge. Le spese andranno distratte in favore del difensore distrattario della ricorrente/appellante che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1969/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 28.11.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell' . Controparte_1
2. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in Controparte_1 favore di , la somma di € 3.258,57, a titolo di buoni pasto alla stessa dovuti Parte_1
e non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione al soddisfo. 3. Condanna l'appellata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 1.312,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.458,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente/appellante, che ne ha fatto richiesta. Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti