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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 7 gennaio 2025 ed iscritta al n.
42 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Corso Parte_1 C.F._1
Martiri della Liberazione n. 74, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Giulia Facchini del foro di
Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lecco, Via Sassi n. 10, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
Corso Martiri della Liberazione n. 74, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Romina Cermenati del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Lecco, Corso Martiri
della Liberazione n. 12, giusta delega agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 4 All'udienza del 1° aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “Disporre la separazione dei coniugi che vivranno con reciproco rispetto.
Le parti si accordano a che il ricorrente a titolo di contributo di mantenimento per la moglie verserà entro il giorno 20 di
ogni mese la somma di € 650,00 a partire dalla mensilità di maggio 2025. Entro il 30.04.2025 il Sig. rilascerà la Pt_1
casa coniugale e nel contratto di locazione di essa subentrerà la Sig. . CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 7.1.2025 ha esposto di avere Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in Lecco in data 2.6.1990 e che da detta Controparte_1
unione sono nate le figlie (in data 9.5.1991) e (in data 9.8.1995), entrambe maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti. Il ricorrente ha esposto che da tempo è venuta meno l'affectio
coniugalis, tanto che le parti conducono oramai vite totalmente separate, pur continuando a convivere nell'immobile sito in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 74, condotto in locazione con contratto a nome del solo Attesa la propria capacità economica e la disoccupazione della moglie, che da Pt_1
diversi anni ha cessato l'attività lavorativa per prendersi cura dei nipoti e dei genitori anziani, il ricorrente si è dichiarato disponibile a versare a titolo di assegno di mantenimento per la moglie la somma mensile di euro 500,00. Ha poi aggiunto di avere già reperito un'altra abitazione nella quale intende trasferirsi, previo subentro della resistente nel contratto di locazione della casa familiare.
2. - Si è costituita in giudizio la quale, pur aderendo alla domanda sullo Controparte_1
status, ha chiarito di avere terminato la propria attività lavorativa nel 2016 e di essersi occupata della cura dei nipoti in accordo con il marito: nel confermare il venir meno dell'affectio coniugalis, ha imputato tale circostanza alla propensione al gioco d'azzardo del marito il quale, a fronte dell'attività
lavorativa svolta e degli introiti derivanti dalle scommesse, sarebbe in grado di contribuire in misura maggiore al mantenimento della moglie, ossia in una somma non inferiore ad euro 850,00 mensili. Da
ultimo, la resistente ha sollevato perplessità in ordine al subentro nel contratto di locazione, ritenendo più opportuno che l'intestatario rimanga il marito.
pagina 2 di 4 3. - All'udienza dell'1.4.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice
istruttore, che ha tentato la conciliazione e le parti hanno raggiunto un accordo, declinato nella conclusioni congiunte sopra riportate. La causa è quindi stata trattenuta in decisione.
4. - Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono senz'altro i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione.
Il Collegio prende altresì atto degli accordi raggiunti dai coniugi e dispone in conformità ad essi, non essendo tali intese contrarie alla legge né all'ordine pubblico.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la separazione personale di (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...], sposati con rito Controparte_1 CodiceFiscale_2
concordatario in Lecco il 2.6.1990 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune,
reg. atti di matrimonio, anno 1990, parte II, serie A, n. 69), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
PONE
a carico di la corresponsione in favore di , a titolo di assegno di Parte_1 Controparte_1
mantenimento, della somma di euro 650,00 mensili, indicizzati annualmente secondo ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese a decorrere dal mese di maggio 2025;
DA' ATTO
che lascerà la casa coniugale sita in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 75 entro il Parte_1
30.4.2025 e che nel contratto di locazione della stessa subentrerà . Controparte_1
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso in lecco nella Camera di consiglio di martedì 8 aprile 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 7 gennaio 2025 ed iscritta al n.
42 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Corso Parte_1 C.F._1
Martiri della Liberazione n. 74, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Giulia Facchini del foro di
Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lecco, Via Sassi n. 10, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
Corso Martiri della Liberazione n. 74, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Romina Cermenati del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Lecco, Corso Martiri
della Liberazione n. 12, giusta delega agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 4 All'udienza del 1° aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “Disporre la separazione dei coniugi che vivranno con reciproco rispetto.
Le parti si accordano a che il ricorrente a titolo di contributo di mantenimento per la moglie verserà entro il giorno 20 di
ogni mese la somma di € 650,00 a partire dalla mensilità di maggio 2025. Entro il 30.04.2025 il Sig. rilascerà la Pt_1
casa coniugale e nel contratto di locazione di essa subentrerà la Sig. . CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 7.1.2025 ha esposto di avere Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in Lecco in data 2.6.1990 e che da detta Controparte_1
unione sono nate le figlie (in data 9.5.1991) e (in data 9.8.1995), entrambe maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti. Il ricorrente ha esposto che da tempo è venuta meno l'affectio
coniugalis, tanto che le parti conducono oramai vite totalmente separate, pur continuando a convivere nell'immobile sito in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 74, condotto in locazione con contratto a nome del solo Attesa la propria capacità economica e la disoccupazione della moglie, che da Pt_1
diversi anni ha cessato l'attività lavorativa per prendersi cura dei nipoti e dei genitori anziani, il ricorrente si è dichiarato disponibile a versare a titolo di assegno di mantenimento per la moglie la somma mensile di euro 500,00. Ha poi aggiunto di avere già reperito un'altra abitazione nella quale intende trasferirsi, previo subentro della resistente nel contratto di locazione della casa familiare.
2. - Si è costituita in giudizio la quale, pur aderendo alla domanda sullo Controparte_1
status, ha chiarito di avere terminato la propria attività lavorativa nel 2016 e di essersi occupata della cura dei nipoti in accordo con il marito: nel confermare il venir meno dell'affectio coniugalis, ha imputato tale circostanza alla propensione al gioco d'azzardo del marito il quale, a fronte dell'attività
lavorativa svolta e degli introiti derivanti dalle scommesse, sarebbe in grado di contribuire in misura maggiore al mantenimento della moglie, ossia in una somma non inferiore ad euro 850,00 mensili. Da
ultimo, la resistente ha sollevato perplessità in ordine al subentro nel contratto di locazione, ritenendo più opportuno che l'intestatario rimanga il marito.
pagina 2 di 4 3. - All'udienza dell'1.4.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice
istruttore, che ha tentato la conciliazione e le parti hanno raggiunto un accordo, declinato nella conclusioni congiunte sopra riportate. La causa è quindi stata trattenuta in decisione.
4. - Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono senz'altro i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione.
Il Collegio prende altresì atto degli accordi raggiunti dai coniugi e dispone in conformità ad essi, non essendo tali intese contrarie alla legge né all'ordine pubblico.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la separazione personale di (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...], sposati con rito Controparte_1 CodiceFiscale_2
concordatario in Lecco il 2.6.1990 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune,
reg. atti di matrimonio, anno 1990, parte II, serie A, n. 69), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
PONE
a carico di la corresponsione in favore di , a titolo di assegno di Parte_1 Controparte_1
mantenimento, della somma di euro 650,00 mensili, indicizzati annualmente secondo ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese a decorrere dal mese di maggio 2025;
DA' ATTO
che lascerà la casa coniugale sita in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 75 entro il Parte_1
30.4.2025 e che nel contratto di locazione della stessa subentrerà . Controparte_1
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso in lecco nella Camera di consiglio di martedì 8 aprile 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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