Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 16/01/2025, alle ore 9.50, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa
Giuliana Profazio, è presente l'Avv. Antonio Manfrida, il quale insiste nel ricorso introduttivo ed in tutti gli atti di causa e chiede che la stessa venga decisa con l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e distrazione.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del GOP, dott.ssa Giuliana Profazio nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi in materia di previdenza al n. RG 1105/2024 all'udienza di discussione del 16.1.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Manfrida Parte_1 giusta procura in atti
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore,
Resistente contumace
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15.50, assenti le parti, dei seguenti
1
La ricorrente ha adito il Tribunale di Palmi esponendo di aver espletato attività di bracciante agricola negli anni 2020, 2021 e 2022, per 102 giornate in ciascuno anno, alle dipendenze dell' con sede in Controparte_2
Polistena, Via Zaccagnini, 28.
L' , con distinti provvedimenti notificati in data 9 gennaio 2024, le CP_3
comunicava il disconoscimento dei suddetti rapporti di lavoro.
I provvedimenti di disconoscimento delle giornate lavorative nascevano dall'accertamento ispettivo eseguito nei confronti dell' , Controparte_2 da cui era emerso l'insussistenza di un reale ed effettivo rapporto di lavoro tra la ricorrente e la suddetta azienda.
Impugnando, quindi, i suddetti provvedimenti, la ricorrente chiedeva l'accertamento del rapporto di lavoro agricolo intercorso alle dipendenze della
San Pio Soc. Coop. a r.l. per le annualità 2020 per n. giornate 102, 2021 per n. giornate 102, 2022 per n. giornate 102 e per l'effetto condannato l' a CP_3
iscrivere la ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di
Cinquefrondi per le annate agricole 2020 - 2021 - 2022 per un numero di giornate pari a 102 per ogni singola annualità.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l' , per il quale verrà CP_3
dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalla ricorrente ed attraverso l'espletamento della prova testimoniale come articolata in ricorso.
Conclusa la fase istruttoria, la causa, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, è stata trattenuta a sentenza.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, tutte le volte in cui vi sia un disconoscimento del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2094 c.c..
Più precisamente si è affermato che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene
2 meno una volta che l' a seguito di un controllo disconosca l'esistenza del CP_3
rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. 30 maggio 2018, n. 13677 Cass. Civ. 16 ottobre
2019 n. 26230).
E tale onere probatorio è stato assolto da parte ricorrente.
Ed invero, in sede istruttoria la ricorrente ha dimostrato compiutamente l'esistenza, il tipo, la durata e le caratteristiche del suo rapporto di lavoro con la DI , anzitutto con la dettagliata documentazione offerta in giudizio, in CP_2
particolare le denunce aziendali di manodopera, le buste paga, i contratti di lavoro relativi agli anni oggetto di causa ed ancora mediante la prova testimoniale.
I testimoni indicati da parte ricorrente hanno confermato in sede di loro escussione le circostanze dedotte nei capitoli di prova articolati in ricorso e confermato dunque che la OR ha lavorato alle dipendenze Pt_1
dell'azienda nei periodi oggetto di causa. CP_2
La teste ha dichiarato: “Conosco la ricorrente in quanto abbiamo Tes_1
Co lavorato insieme presso la soc coop San . Io ho iniziato nell'anno 2021 e la OR già vi lavorava. Io ho lavorato nei mesi di aprile e maggio 2021 e poi ho ripreso tra agosto e settembre. Poi ho continuato a lavorare negli anni successivi con contratto a tempo determinato presso la società. Ho sempre lavorato in ufficio. Posso dire che nei mesi di aprile – maggio 2021 la ricorrente lavorava presso la cooperativa. Io poi sono entrata in maternità a febbraio 2022 e quanto sono rientrata, nel mese di luglio, l'ho rivista in ufficio, in quanto è venuta a firmare la busta paga. Mi è capitato di andare in ufficio anche nel periodo della maternità, quando la collega mi chiedeva un aiuto in merito a qualche documento
e mi è capitato di incontrare la ricorrente o quando ritornava dalla campagna o a lavorare nel piazzale. Era il sig. colui che dava le direttive Persona_1 alla ricorrente sui lavori da eseguire, so questo perché di tutta l'organizzazione
3 del lavoro si occupava il sig. . Io mi occupo della pesa degli agrumi oltre Per_1
che di tutte le questioni amministrative. La ricorrente si occupava della raccolta dei mandarini o degli altri agrumi in base al periodo, che si trovavano sui terreni di proprietà della società, ubicati a Cittanova, Polistena, San Giorgio. Preciso che io non mi sono mai recati in questi terreni e quindi non ho mai avuto modo di vedere la ricorrente lavorare su questi terreni. Mi è capitato, invece, di vederla sul piazzale della sede della Cooperativa San Pio o rientrare dal lavoro sui terreni o intenta a sistemare i mandarini dalle cassette più piccole a quelle più grandi. La ricorrente lavorava insieme alle signore e Parte_2 P_
. Io Ho visto sempre loro tre. Quando io arrivavo al lavoro gli operai
[...]
erano già partiti e non so dire come raggiungevano i terreni. Posso dire che in azienda abbiamo dei mezzi, Una PA grigia, un furgoncino bianco, un furgone blu grande, con i quali vedo rientrare gli operari. In genere la ricorrente rientrava con la PA o con il furgoncino bianco. Gli operai iniziavamo a lavorare prima di me, alle 8.00 fino alle 12.00 e poi dalle 14.00 fino alle 15.30.
Gli operai lavoravano dal lunedì al venerdì e raramente il sabato. La presenza degli operai veniva registrata ogni mattina dal sig. che poi ogni mese Per_1 me lo comunicava e poi sono io che consegnavo e che tutt'ora consegno tutto al consulente per la redazione delle buste paga. La ricorrente ritirava personalmente la sua busta paga e ciò e capitato anche in mia presenza. Il pagamento avveniva con bonifico bancario.”.
Con le dichiarazioni della OR è stato dimostrato che la ricorrente ha Tes_1 lavorato presso l'azienda agricola negli anni 2021 e 2022 e nei mesi e per CP_2
i giorni indicati in ricorso.
Ed invero, la ricorrente ha dichiarato di aver lavorato nell'anno 2021 dal 14 gennaio al 31 maggio e la teste ha affermato di aver lavorato in tale anno nei mesi di aprile e maggio, insieme alla OR la OR , che già vi lavorava da Pt_1 prima. Nell'anno 2022 e pur essendo in maternità dal mese di febbraio, le capitava comunque di incontrare sul posto di lavoro la ricorrente tutte le volte che si recava presso la DI. Ancora, la teste ha affermato che la ricorrente si è presentata per
4 ritirare la sua busta paga nel mese di luglio ed in effetti in tale anno la ricorrente ha dichiarato di aver lavorato fino al 30 giugno.
Oltretutto, le dichiarazioni della teste in merito ai mesi in cui la ricorrente ha lavorato trovano pieno riscontro nelle buste paga depositate in atti.
La prova che la ricorrente ha lavorato oltre che negli anni 2021 e 2022 anche nell'anno 2020 è fornita, poi, dalle dichiarazioni dell'altro teste escusso, sig.
il quale affermava: Conosco la ricorrente perché ha lavorato Testimone_2 nell'azienda , dove lavoro anch'io come socio lavoratore. So con CP_2 certezza che la ricorrente ha lavorato nell'anno 2020 e 2021, ma mi sembra che abbia lavorato anche nell'anno 2022. la ricorrente si occupava della raccolta degli agrumi sui terreni a Polistena, Cinquefrondi, Meliccucco, San Giorgio, che appartenevano a diversi produttori, soci della cooperativa. Il mio compito era quello di portare gli operai dal piazzale della sede della cooperativa che era a
Polistena, contrada Baldassarre, fino ai terreni con i mezzi della società, una
PA grigia, una Panda bianca e un Renault tango. A volte se c'era bisogno mi fermavo pure io sui terreni a lavorare, altrimenti tornavo alla sede per svolgere altre attività. Conducevo sui terreni anche la ricorrente con i suddetti mezzi. La ricorrente lavorava con e . Non ricordo se in Parte_2 P_ quegli anni c'era pure una OR rumena che noi chiamavamo . Si Per_2
iniziava a lavorare alle 8.00 di mattina, con una pausa alle ore 12.00 fino alle
13.00 e poi si finiva alle 15.30. Era il sig. , mio fratello, che Persona_1
dava le direttive sui lavori che dovevano essere eseguiti dagli operai. Nel periodo di ottobre e novembre, la ricorrente e gli altri operai si occupavano della raccolta dei mandarini;
in seguito delle arance. Finita la raccolta degli agrumi, noi uomini ci occupavamo della potatura, mentre le donne e quindi anche la ricorrente, della pulizia dei terreni e della raccolta dei rami potati. La ricorrente
a volte ha lavorato nel piazzale occupandosi della sistemazione degli agrumi nelle cassette, anche perché, data la sua età, si cercava di alleggerirle il lavoro. Il lavoro agricolo iniziava ad ottobre e di solito finiva nei mesi di maggio e giugno.
Gli operai venivano retribuiti ogni mese, così come la ricorrente, tramite bonifico”
5 I testi escussi con le loro dichiarazioni hanno anche fornito la prova circa l'espletamento dell'attività lavorativa, il tipo di lavoro svolto dalla ricorrente come dalla stessa allegato in ricorso, l'assoggettamento alle direttive ed al controllo del datore di lavoro, la natura personale della prestazione, la corresponsione di una retribuzione predeterminata, quale corrispettivo delle energie messe a disposizione del datore di lavoro, il rispetto di un orario di lavoro.
Hanno dimostrato di conoscere perfettamente la realtà aziendale, la localizzazione dei terreni a disposizione della cooperativa e dove la ricorrente svolgeva la sua attività, gli strumenti di lavoro a disposizione dell'azienda.
La precisione delle dichiarazioni rese dai testi, nonché la conoscenza diretta delle circostanze riferite, l'univoca testimonianza resa sui fatti salienti, determinano l'attendibilità delle dichiarazioni stesse e la loro utilizzabilità ai fini della decisione.
Peraltro, attesa la natura di facile esecuzione della prestazione lavorativa richiesta
(attività di bracciante agricola), la valutazione (in termini probatori) circa l'intensità del potere organizzativo, direttivo e disciplinare esercitato dal datore di lavoro deve dirsi attenuato e di non particolare severità o rigore.
Le circostanze sopra descritte ed in particolare l'osservanza di un orario fisso e la sottoposizione alle direttive del datore di lavoro ed il pagamento della retribuzione depongono per l'esistenza, nel periodo in considerazione, dell'invocato rapporto di lavoro agricolo.
I testi non hanno indicato con esattezza il numero di giorni in cui la ricorrente ha svolto la sua attività di bracciante agricolo, limitandosi ad indicare i periodi dell'anno in cui lavorava, ma dalle buste paghe risulta che la medesima ha lavorato per 102 giornate in ciascun anno di riferimento.
E' dunque stato dimostrato in giudizio che la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola secondo i caratteri CP_2
tipici del rapporto di lavoro subordinato, oggetto di disconoscimento da parte dell' . CP_3
L' non ha offerto al contrario prova sufficiente a dimostrare l'inesistenza del CP_3
rapporto di lavoro.
6 Intanto non si è costituito in giudizio e non ha contestato e confutato quanto dedotto dalla ricorrente in giudizio.
In secondo luogo, il verbale ispettivo, da cui sono scaturiti i provvedimenti di disconoscimento non è sufficiente a dimostrare l'insussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra la ricorrente e il suo datore di lavoro.
In proposito si ricorda che i verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla circostanza della loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (vd. Cass.
15702/2014).
Nel caso concreto, gli ispettori non hanno effettuato degli accertamenti specifici sul lavoro effettivamente svolto dalla ricorrente, ma hanno disconosciuto il rapporto di lavoro della ricorrente solo sulla base del fatto che la stessa non si è presentata a rendere dichiarazioni.
In realtà, nel verbale si legge che per la prima convocazione la ricorrente ha presentato giustificazione per la sua assenza, mentre convocata successivamente non solo non si è presentata, ma non ha fornito alcuna giustificazione.
E proprio dal rifiuto di rendere dichiarazioni gli ispettori deducono che il rapporto di lavoro era fittizio.
In realtà, la ricorrente sostiene di non aver ricevuto altre convocazioni oltre a quella in cui ha giustificato la sua assenza. Tale circostanza non è stata smentita dall' . Per cui non vi è prova che effettivamente la ricorrente sia stata CP_3
convocata più di una volta.
Ancora, gli ispettori si basano sulle dichiarazioni del datore di lavoro per disconoscere il rapporto di lavoro con la ricorrente, sostenendo che il sig.
, elencando le signore che lavoravamo alle sue dipendenze, non aveva Per_1
mai indicato tra le sue dipendenti la OR . Pt_1
In realtà, nelle dichiarazioni rese e sottoscritte dal sig. ed allegate alle Per_1
note conclusive depositate in data 4.12.2024, tra i nomi delle sue dipendenti risulta, anche se interlineato, anche quello della OR . Pt_1
7 Oltretutto, anche dalle dichiarazioni degli altri lavoratori, contenute nel verbale ispettivo, emerge che la OR era dipendente della DI . Pt_1 CP_2
Ed invero, sia la OR che la OR hanno Parte_3 CP_5
dichiarato agli ispettori di aver sempre lavorato in compagnia della OR
. E non vi è alcun motivo per dubitare della genuinità delle loro Pt_1
dichiarazioni.
Da quanto sopra, si deve ritenere che il verbale ispettivo da solo non è sufficiente a fondare il disconoscimento dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa, tenuto conto della prova testimoniale acquisita, della documentazione allegata e della già richiamata assenza di verifiche in ordine allo specifico rapporto di lavoro posto in contestazione.
Alla luce delle prove acquisite e dell'accertata esistenza del rapporto di lavoro fra la ricorrente e la DI , questo Tribunale non può che riconoscere il diritto CP_2
della ricorrente ad essere iscritta nell'elenco degli agricoli del Comune di residenza per gli anni 2020, 2021 e 2022, per il numero di 102 giornate per ciascun anno.
Attesa la soccombenza, l' deve essere condannato al pagamento delle CP_3
spese di lite, liquidate come in dispositivo, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e riconosce l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente in agricoltura tra il ricorrente e la DI San Pio Soc Coop a rl per le annualità 2020 per n. giornate 102, 2021 per n. giornate 102, 2022 per n. giornate 102 e il diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per i predetti periodi;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella CP_3 complessiva somma di € 2.697,00, oltre rimborso del contributo unificato, pari a €
8 43,00, rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Palmi il 16.1.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio
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