Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2023, n. 16595
CASS
Sentenza 12 giugno 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di imposte sui redditi di capitale, in ragione di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 94, comma 6, 101, comma 5, TUIR a seguito delle modifiche di cui all'art. 13 legge 14 settembre 2015, n. 147, la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o salto d'imposta di cui al precedente regime. Infatti, alla luce del mutato quadro normativo, il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia è stato posto in correlazione con la detassazione, ossia, in altri termini, a seguito della rinuncia, nello stesso tempo: il socio aumenta il costo della partecipazione solo nei limiti del valore fiscale del credito; la società beneficia di una sopravvenienza attiva non imponibile solo nei limiti di detto valore. Pertanto, la rinuncia di un credito avente valore fiscale pari a zero, come per i crediti legati ad un reddito tassato per cassa, non incrementa il valore fiscale della partecipazione. Di contro, detta rinuncia comporta la tassazione integrale della sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di imposte sui redditi di capitale, la rinuncia, operata dal socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una partecipata, in ragione di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 94, comma 6, e 101, comma 5, T.U.I.R. a seguito delle modifiche di cui all'art. 13 della l. n. 147 del 2015, non comporta l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o "salto d'imposta" di cui al precedente regime.

Commentari4

  • 1ImposteAccesso limitato
    https://www.altalex.com/

  • 2Rinuncia dei soci ai crediti verso la partecipata
    Michele Bana · https://www.michelebana.it/notizie/ · 20 agosto 2024

  • 3Interpello del 08/07/2025 n. 182 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese
    Agenzia delle Entrate · 8 luglio 2025

    genzia ntrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 182/2025 OGGETTO: Rinuncia ai dividendi -persona fisica non imprenditore - soggetto IRES - sopravvenienza attiva - art. 88, co. 4-bis, del TUIR - assenza Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO ALFA S.r.l. (di seguito, "Istante") presenta istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di ottenere chiarimenti in merito al trattamento fiscale della rinuncia alla distribuzione di utili da parte dei propri soci (persone fisiche non in regime d'impresa). L'Istante rappresenta di …

     Leggi di più…

  • 4Incasso giuridico: la Cassazione inverte la tendenza
    Salvatore Guarrella · https://fiscomania.com/ · 13 settembre 2023

    La sentenza n.16595 della Corte di Cassazione dello scorso giugno cambia, per la prima volta, l'orientamento giurisprudenziale sul c.d. principio dell'incasso giuridico, uniformandosi con la tesi da tempo sostenuta in dottrina. La Suprema Corte, difatti, afferma che la rinuncia a un credito vantato dal socio nei confronti della società è riconducibile all'art.88, comma 4-bis del TUIR, e, pertanto, costituisce per la società sopravvenienza attiva rilevante per la sola parte che eccede il relativo costo fiscale, mentre l'ammontare della rinuncia si aggiunge al costo della partecipazione nel limite del valore fiscale del credito rinunciato, non implicando alcuna tassazione in capo al socio …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2023, n. 16595
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16595
Data del deposito : 12 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo