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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/11/2025, n. 3402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3402 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3506/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice rel. ed est. dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3506/2020, avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa, giusto mandato in calce Parte_1 C.F._1 ricorso dall'Avv. Gaetano Falciani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in Sarno alla via S. Valentino n. 6; ricorrente e
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle Controparte_1 C.F._2 liti in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, dall'avv. Fortunato De Felice, e dall'avv. Rosa Bruno, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Pagani al C.so E. Padovano, n. 64, resistente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 7 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato l'11 agosto 2020 ricorreva all'intestato Tribunale per Parte_1 sentir pronunciare sentenza di separazione dal coniuge , con cui aveva Controparte_1 celebrato il matrimonio in Pagani in data 12.08.1993 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del comune di s. Marzano S/Sarno anno 1993 n. 22 parte II serie b ufficio 1,) dal quale nascevano i figli , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 Per_2
e non economicamente autosufficienti. Per_3
Lamentava il totale disinteresse del coniuge nei confronti della famiglia e chiedeva assegnazione della casa coniugale ad essa ricorrente, affido esclusivo del minore alla madre;
Per_3 mantenimento a carico del resistente a favore della sig.ra e Controparte_1 Parte_1 dei figli (minore) e , disoccupato, per la somma mensile di euro 700,00 Per_3 Per_2 aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, e stabilirsi diritto di visita a favore del minore.
Nella fase presidenziale, non compariva la parte resistente.
Instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale e, in particolare, disponendo:
- l'affido del figlio minore , in forma esclusiva alla madre;
Per_3
- il godimento della casa coniugale alla moglie;
- la permanenza del figlio minore presso il padre secondo un calendario ivi indicato;
- a carico di un assegno di mantenimento in favore del figlio Controparte_1 Per_3 per la somma mensile di € 250,00, da versare a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese;
- un assegno mantenimento del coniuge, per la somma mensile di € 200,00, spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
depositava memoria integrativa con la quale ribadiva quanto dichiarato con Parte_1 proprio ricorso e chiedeva:
- dichiararsi la separazione personale dei coniugi,
- l'affidamento del figlio minore in forma esclusiva alla madre, stabilendo il diritto di visita del padre,
- l'assegnazione della casa coniugale (di sua proprietà) alla ricorrente;
- obbligare il sig. alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a Controparte_1 favore della moglie di euro 300,00 e dei figli ed nella misura di euro Per_3 Per_2
500,00 (250,00 cadauno) totale euro 700,00 o a quella somma ritenuta di giustizia, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT.
si costituiva solamente in data 21.10.2022, contestando la ricostruzione Controparte_1 dei fatti operata dalla parte ricorrente, nonché il provvedimento di affido esclusivo del figlio nelle more divenuto maggiorenne e chiedeva: Per_3
pagina 2 di 7 - dichiararsi separazione personale dei coniugi;
- revocarsi assegno di mantenimento in favore del figlio oramai divenuto Per_3 maggiorenne e nei confronti della moglie occupata presso un panificio,
- con vittoria di spese di giudizio.
Iniziata la fase istruttoria venivano assegnati alle parti i termini per l'integrazione delle rispettive difese e l'articolazione dei mezzi di prova. Parte ricorrente, con propria memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. I termine, contestando la riferita circostanza della disoccupazione del resistente , chiedeva di Controparte_1 obbligare lo stesso alla produzione delle ultime tre dichiarazione dei redditi, nonché accertamenti tramite la Guardia di Finanza, per accertare la reale situazione economica e lavorativa anche a nero del Cicalese, nonché assegno di mantenimento per essa ricorrente e per il figlio di euro 700,00 mensili, 400,00 per la ex moglie e 300,00 per , da aggiornare Per_3 Per_3 annualmente secondo gli indici Istat, proponendo la modifica di quello stabilito in sede Presidenziale. Chiedeva, infine, atteso la totale inadempienza del , che l'assegno di mantenimento fosse CP_1 versato direttamente all'avente diritto ai sensi dell'art. 156 co. 6 c. c. dal datore di lavoro.
Con propria memoria ex art. 183,6° comma c.p.c. esibiva e depositava attestazione ISEE presentata in data 24.01.2022. ribadendo la propria disoccupazione.
Con propria memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. si opponeva alla prova testimoniale articolata dalla parte resistente, chiedendo in caso di ammissione di essere abilitata alla prova contraria.
Parte resistente, con propria memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. II termine articolava prova testimoniale e con propria memoria III termine chiedeva accertamenti della polizia tributaria sulla situazione reddituale della ricorrente.
All'udienza del 25.10.2023 il Giudice avanzava alle parti proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c., con l'avvertimento che l'ingiustificato rifiuto potrà comportare conseguenze in punto di regolamentazione delle spese di lite e tenuto conto:
- della scarna documentazione reddituale di entrambe le parti in causa;
- della maggiore età della prole, onde nulla andrà disposto in punto di affido, nei termini di seguito indicati:
1. riduzione ad euro 100,00 dell'assegno di mantenimento del coniuge, come previsto a carico di;
Controparte_1
2.conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori presidenziali;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale.
All'udienza del 28.12.2023 il Giudice preso atto del rifiuto delle parti della proposta conciliativa formulata rinviava all'udienza del 22.02.2024 per la valutazione dei mezzi istruttori, poi differita al 10.07.2024 per ripristinare il contraddittorio processuale. pagina 3 di 7 All'udienza del 10.07.2024 il Giudice disponeva indagini di polizia tributaria su entrambe le parti in lite e rinviava all'udienza del 23.01.2025.
Seguivano alcuni rinvii e, all'udienza del 02.07.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, era rimessa al Collegio per l'incombente, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a venti per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Sulle questioni relative all'assegnazione della casa coniugale, affidamento ed al mantenimento relative alla prole.
La casa coniugale, di proprietà della ricorrente, resta assegnata alla stessa sulla base delle ordinarie regole civilistiche di proprietà, ove vi coabiterà insieme al figlio maggiorenne Per_3 ma non economicamente autosufficiente.
Stante la maggiore età del figlio nulla si dispone in ordine al diritto di visita e alla Per_3 permanenza dello stesso presso il padre, lasciando libero il figlio e il padre di regolare i propri rapporti.
Per quanto riguarda il mantenimento del figlio , divenuto maggiorenne nelle more del Per_3 giudizio, stante i redditi come documentati dalle parti, la contribuzione di entrambe all'esigenze del figlio minore e la collocazione dello stesso in via prevalente presso la madre si ritiene congruo confermare a carico del resistente la somma di € 250,00 mensili oltre Controparte_1 rivalutazione come di legge, sulla base degli indici ISTAT a titolo di mantenimento del padre per il figlio da versare a mezzo vaglia postale, o bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni Per_3 mese, alla Sig.ra . Parte_1
pagina 4 di 7 I genitori, poi, contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, per quanto concerne la posizione di
, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e Per_3 straordinarie in generale. Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Mantenimento del coniuge La domanda di mantenimento di parte ricorrente deve essere accolta. Dalla comparazione dei redditi delle parti e dalla documentazione depositata, nonché da quanto emerso dagli accertamenti della polizia tributaria effettuati dalla Guardia di Finanza in atti risulta uno squilibrio economico tra le parti. La ricorrente risulta non aver prodotto reddito per molteplici anni (sino Parte_1 all'anno 2022, laddove, poi, sono stati accertati redditi per 6550,00 e 8300,00, a contrario il resistente , al netto di alcune annualità, ha sempre prodotto reddito in Controparte_1 misura maggiore della ricorrente (da ultimo, avuto riguardo all'annualità 2023 per 12016,51 euro). Pertanto, alla luce delle risultanze emerse in sede di giudizio – che, invero, non fanno emergere circostanze sopravvenute tali da modificare gli importi come originariamente riconosciuti in sede di provvedimenti provvisori presidenziali – risulta congruo confermare l'assegno di mantenimento disposto in sede presidenziale a carico di in favore della Controparte_1 ricorrente pari ad € 200,00 mensili, da versarsi a mezzo vaglia postale, o Parte_1 bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra , con la Parte_1 precisazione, tuttavia, come detto importo dovrà ritenersi rivalutato all'attualità e, pertanto, quantificato in euro 233,00, oltre ulteriore rivalutazione ISTAT, come di legge.
“In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (Corte di Cassazione, Sez. 1 -
, Ordinanza n. 234 del 07/01/2025).
pagina 5 di 7 Erogazione diretta da parte del terzo ex art 156, 6° comma c.c. Non risulta accoglibile la domanda di parte ricorrente di erogazione diretta del mantenimento da parte del terzo datore di lavoro del resistente. Nel corso del giudizio non sono emersi né sono stati provati elementi tali da far presumere un inadempimento futuro dell'obbligo di mantenimento da parte del resistente tale da giustificare la trattenuta diretta sullo stipendio dello stesso. Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 156, comma 6, c.c., nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi tenuti a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, affidato in via esclusiva al giudice di merito e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità” (Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ord. n. 5604 del 28/02/2020).
Le spese di lite, vista la soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi:
nata a [...] il [...], ( Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...], ) Controparte_1 C.F._2
Il cui matrimonio è stato celebrato in Pagani in data 12.08.1993 (come da estratto in atti);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
dispone che verserà a , entro il 5 di ogni mese, tramite Controparte_1 Parte_1 bonifico bancario o postale, o vaglia postale, la somma di euro 250,00 a titolo di mantenimento per il figlio , come ulteriormente rivalutata alla data dell'ultimo rilevamento ISTAT e Per_3 comunque rivalutabile come di legge, annualmente sulla base degli indici ISTAT;
pone a carico di e di il 50% ciascuno delle spese Controparte_1 Parte_1 straordinarie sostenute per il figlio;
Per_3
dispone che verserà a , entro il 5 di ogni mese, tramite Controparte_1 Parte_1 bonifico bancario o postale, o vaglia postale, la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento per la ricorrente, come ulteriormente rivalutata alla data dell'ultimo rilevamento ISTAT e comunque rivalutabile come di legge, annualmente sulla base degli indici ISTAT; pagina 6 di 7
rigetta la domanda di parte ricorrente di erogazione diretta da parte del terzo ex art 156, 6° comma c.c.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 396/2000).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Compensa per intero le spese di lite.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 16.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone
La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice rel. ed est. dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3506/2020, avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa, giusto mandato in calce Parte_1 C.F._1 ricorso dall'Avv. Gaetano Falciani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in Sarno alla via S. Valentino n. 6; ricorrente e
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle Controparte_1 C.F._2 liti in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, dall'avv. Fortunato De Felice, e dall'avv. Rosa Bruno, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Pagani al C.so E. Padovano, n. 64, resistente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 7 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato l'11 agosto 2020 ricorreva all'intestato Tribunale per Parte_1 sentir pronunciare sentenza di separazione dal coniuge , con cui aveva Controparte_1 celebrato il matrimonio in Pagani in data 12.08.1993 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del comune di s. Marzano S/Sarno anno 1993 n. 22 parte II serie b ufficio 1,) dal quale nascevano i figli , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 Per_2
e non economicamente autosufficienti. Per_3
Lamentava il totale disinteresse del coniuge nei confronti della famiglia e chiedeva assegnazione della casa coniugale ad essa ricorrente, affido esclusivo del minore alla madre;
Per_3 mantenimento a carico del resistente a favore della sig.ra e Controparte_1 Parte_1 dei figli (minore) e , disoccupato, per la somma mensile di euro 700,00 Per_3 Per_2 aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, e stabilirsi diritto di visita a favore del minore.
Nella fase presidenziale, non compariva la parte resistente.
Instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale e, in particolare, disponendo:
- l'affido del figlio minore , in forma esclusiva alla madre;
Per_3
- il godimento della casa coniugale alla moglie;
- la permanenza del figlio minore presso il padre secondo un calendario ivi indicato;
- a carico di un assegno di mantenimento in favore del figlio Controparte_1 Per_3 per la somma mensile di € 250,00, da versare a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese;
- un assegno mantenimento del coniuge, per la somma mensile di € 200,00, spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
depositava memoria integrativa con la quale ribadiva quanto dichiarato con Parte_1 proprio ricorso e chiedeva:
- dichiararsi la separazione personale dei coniugi,
- l'affidamento del figlio minore in forma esclusiva alla madre, stabilendo il diritto di visita del padre,
- l'assegnazione della casa coniugale (di sua proprietà) alla ricorrente;
- obbligare il sig. alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a Controparte_1 favore della moglie di euro 300,00 e dei figli ed nella misura di euro Per_3 Per_2
500,00 (250,00 cadauno) totale euro 700,00 o a quella somma ritenuta di giustizia, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT.
si costituiva solamente in data 21.10.2022, contestando la ricostruzione Controparte_1 dei fatti operata dalla parte ricorrente, nonché il provvedimento di affido esclusivo del figlio nelle more divenuto maggiorenne e chiedeva: Per_3
pagina 2 di 7 - dichiararsi separazione personale dei coniugi;
- revocarsi assegno di mantenimento in favore del figlio oramai divenuto Per_3 maggiorenne e nei confronti della moglie occupata presso un panificio,
- con vittoria di spese di giudizio.
Iniziata la fase istruttoria venivano assegnati alle parti i termini per l'integrazione delle rispettive difese e l'articolazione dei mezzi di prova. Parte ricorrente, con propria memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. I termine, contestando la riferita circostanza della disoccupazione del resistente , chiedeva di Controparte_1 obbligare lo stesso alla produzione delle ultime tre dichiarazione dei redditi, nonché accertamenti tramite la Guardia di Finanza, per accertare la reale situazione economica e lavorativa anche a nero del Cicalese, nonché assegno di mantenimento per essa ricorrente e per il figlio di euro 700,00 mensili, 400,00 per la ex moglie e 300,00 per , da aggiornare Per_3 Per_3 annualmente secondo gli indici Istat, proponendo la modifica di quello stabilito in sede Presidenziale. Chiedeva, infine, atteso la totale inadempienza del , che l'assegno di mantenimento fosse CP_1 versato direttamente all'avente diritto ai sensi dell'art. 156 co. 6 c. c. dal datore di lavoro.
Con propria memoria ex art. 183,6° comma c.p.c. esibiva e depositava attestazione ISEE presentata in data 24.01.2022. ribadendo la propria disoccupazione.
Con propria memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. si opponeva alla prova testimoniale articolata dalla parte resistente, chiedendo in caso di ammissione di essere abilitata alla prova contraria.
Parte resistente, con propria memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. II termine articolava prova testimoniale e con propria memoria III termine chiedeva accertamenti della polizia tributaria sulla situazione reddituale della ricorrente.
All'udienza del 25.10.2023 il Giudice avanzava alle parti proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c., con l'avvertimento che l'ingiustificato rifiuto potrà comportare conseguenze in punto di regolamentazione delle spese di lite e tenuto conto:
- della scarna documentazione reddituale di entrambe le parti in causa;
- della maggiore età della prole, onde nulla andrà disposto in punto di affido, nei termini di seguito indicati:
1. riduzione ad euro 100,00 dell'assegno di mantenimento del coniuge, come previsto a carico di;
Controparte_1
2.conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori presidenziali;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale.
All'udienza del 28.12.2023 il Giudice preso atto del rifiuto delle parti della proposta conciliativa formulata rinviava all'udienza del 22.02.2024 per la valutazione dei mezzi istruttori, poi differita al 10.07.2024 per ripristinare il contraddittorio processuale. pagina 3 di 7 All'udienza del 10.07.2024 il Giudice disponeva indagini di polizia tributaria su entrambe le parti in lite e rinviava all'udienza del 23.01.2025.
Seguivano alcuni rinvii e, all'udienza del 02.07.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, era rimessa al Collegio per l'incombente, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a venti per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Sulle questioni relative all'assegnazione della casa coniugale, affidamento ed al mantenimento relative alla prole.
La casa coniugale, di proprietà della ricorrente, resta assegnata alla stessa sulla base delle ordinarie regole civilistiche di proprietà, ove vi coabiterà insieme al figlio maggiorenne Per_3 ma non economicamente autosufficiente.
Stante la maggiore età del figlio nulla si dispone in ordine al diritto di visita e alla Per_3 permanenza dello stesso presso il padre, lasciando libero il figlio e il padre di regolare i propri rapporti.
Per quanto riguarda il mantenimento del figlio , divenuto maggiorenne nelle more del Per_3 giudizio, stante i redditi come documentati dalle parti, la contribuzione di entrambe all'esigenze del figlio minore e la collocazione dello stesso in via prevalente presso la madre si ritiene congruo confermare a carico del resistente la somma di € 250,00 mensili oltre Controparte_1 rivalutazione come di legge, sulla base degli indici ISTAT a titolo di mantenimento del padre per il figlio da versare a mezzo vaglia postale, o bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni Per_3 mese, alla Sig.ra . Parte_1
pagina 4 di 7 I genitori, poi, contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, per quanto concerne la posizione di
, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e Per_3 straordinarie in generale. Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Mantenimento del coniuge La domanda di mantenimento di parte ricorrente deve essere accolta. Dalla comparazione dei redditi delle parti e dalla documentazione depositata, nonché da quanto emerso dagli accertamenti della polizia tributaria effettuati dalla Guardia di Finanza in atti risulta uno squilibrio economico tra le parti. La ricorrente risulta non aver prodotto reddito per molteplici anni (sino Parte_1 all'anno 2022, laddove, poi, sono stati accertati redditi per 6550,00 e 8300,00, a contrario il resistente , al netto di alcune annualità, ha sempre prodotto reddito in Controparte_1 misura maggiore della ricorrente (da ultimo, avuto riguardo all'annualità 2023 per 12016,51 euro). Pertanto, alla luce delle risultanze emerse in sede di giudizio – che, invero, non fanno emergere circostanze sopravvenute tali da modificare gli importi come originariamente riconosciuti in sede di provvedimenti provvisori presidenziali – risulta congruo confermare l'assegno di mantenimento disposto in sede presidenziale a carico di in favore della Controparte_1 ricorrente pari ad € 200,00 mensili, da versarsi a mezzo vaglia postale, o Parte_1 bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra , con la Parte_1 precisazione, tuttavia, come detto importo dovrà ritenersi rivalutato all'attualità e, pertanto, quantificato in euro 233,00, oltre ulteriore rivalutazione ISTAT, come di legge.
“In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (Corte di Cassazione, Sez. 1 -
, Ordinanza n. 234 del 07/01/2025).
pagina 5 di 7 Erogazione diretta da parte del terzo ex art 156, 6° comma c.c. Non risulta accoglibile la domanda di parte ricorrente di erogazione diretta del mantenimento da parte del terzo datore di lavoro del resistente. Nel corso del giudizio non sono emersi né sono stati provati elementi tali da far presumere un inadempimento futuro dell'obbligo di mantenimento da parte del resistente tale da giustificare la trattenuta diretta sullo stipendio dello stesso. Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 156, comma 6, c.c., nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi tenuti a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, affidato in via esclusiva al giudice di merito e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità” (Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ord. n. 5604 del 28/02/2020).
Le spese di lite, vista la soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi:
nata a [...] il [...], ( Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...], ) Controparte_1 C.F._2
Il cui matrimonio è stato celebrato in Pagani in data 12.08.1993 (come da estratto in atti);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
dispone che verserà a , entro il 5 di ogni mese, tramite Controparte_1 Parte_1 bonifico bancario o postale, o vaglia postale, la somma di euro 250,00 a titolo di mantenimento per il figlio , come ulteriormente rivalutata alla data dell'ultimo rilevamento ISTAT e Per_3 comunque rivalutabile come di legge, annualmente sulla base degli indici ISTAT;
pone a carico di e di il 50% ciascuno delle spese Controparte_1 Parte_1 straordinarie sostenute per il figlio;
Per_3
dispone che verserà a , entro il 5 di ogni mese, tramite Controparte_1 Parte_1 bonifico bancario o postale, o vaglia postale, la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento per la ricorrente, come ulteriormente rivalutata alla data dell'ultimo rilevamento ISTAT e comunque rivalutabile come di legge, annualmente sulla base degli indici ISTAT; pagina 6 di 7
rigetta la domanda di parte ricorrente di erogazione diretta da parte del terzo ex art 156, 6° comma c.c.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 396/2000).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Compensa per intero le spese di lite.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 16.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone
La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
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