TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/12/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 944/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 944/2024 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato in data 10.4.2024
DA
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. dom. Massimiliano Sinacori, come da mandato in calce al ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2 dom. Florianne Casanova, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine
- intervenuto -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 5 Causa trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2025, a seguito del deposito di note scritte riportanti le seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1. disporre che i genitori seguitino a condividere la responsabilità genitoriale sul figlio , il quale manterrà la residenza presso la Per_1 madre;
2. prevedere che le frequentazioni paterne avvengano: a) in via ordinaria:
a fine settimana alternati, da venerdì pomeriggio fino a domenica sera dopo cena;
oltre ad un giorno infrasettimanale -da concordarsi tra i genitori con congruo preavviso- nella settimana in cui Per_1 trascorrerà il fine settimana con la madre;
b) durante le festività e vacanze estive: una settimana ciascuno durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24.12 al 29.12 con il periodo dal 30.12 al 6.1 ( trascorrerà il Natale 2025 con la mamma e Per_1 il Capodanno con il papà); alternanza delle vacanze pasquali con quelle di carnevale;
oltre a due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
3. prevedere che le parti si attengano al calendario di cui ai punti precedenti con la necessaria flessibilità, avuto prioritario riguardo alle esigenze di , con onere di congruo preavviso, ove possibile, in Per_1 caso di impedimenti sopravvenuti e comunque con preferenza, in tal caso, del ricorso alla disponibilità dell'altro genitore piuttosto che alla baby sitter;
4. disporre che, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, il signor versi mensilmente alla signora la somma di € 400,00, CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici Istat;
5. prevedere che i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno nelle spese straordinarie riferite al figlio, individuate come da pagina 2 di 5 Regolamento ONDIF protocollato presso il Tribunale di Udine in data
28.8.2015;
6. disporre che l'assegno unico universale per sia di spettanza Per_1 esclusiva della signora;
Pt_1
7. spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, , nel dedurre di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con e che da tale CP_1 unione era nato il figlio (3.7.2020), ha quindi adito Persona_2
l'intestato Tribunale per sentir disporre l'affido condiviso con collocazione prevalente del minore presso la residenza materna, chiedendo al contempo di imputare a carico del sig. il pagamento di euro CP_1
1.000,00 quale contributo al mantenimento del minore e l'integrale riconoscimento dell'assegno unico, salva la suddivisione delle spese straordinarie al 50% come da regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia sez. Udine.
Costituitosi in giudizio, aderiva alla richiesta di CP_1 affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente Per_1 presso la madre e all'attribuzione dell'A.U.U esclusivamente alla stessa, ma contestava la quantificazione del contributo al mantenimento del figlio prospettata dalla ricorrente, ritenendo congruo per le necessità del minore un assegno pari a euro 400,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie a carico del resistente.
All'udienza del 18.11.2025, le parti hanno riferito la possibilità di definire la lite in via consensuale, chiedendo così la fissazione di una successiva udienza -da trattarsi in forma cartolare- per il deposito di conclusioni congiunte. All'udienza così fissata del 9.12.2025, le stesse parti provvedevano all'incombente, nei termini assegnati, omettendo di comparire.
Su questi essenziali presupposti, essendo la causa matura per la pagina 3 di 5 decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa è stata conseguentemente rimessa al Collegio.
Il Collegio, preso atto della cessazione della relazione affettiva tra le parti e dell'impossibilità di ricreare l'originaria unione spirituale della coppia, non ravvisa motivi ostativi all'omologa dell'accordo, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le parti siano conformi agli interessi morali e materiali del figlio minore. Di tali pattuizioni, così come riprodotte in dispositivo, occorre quindi prendere favorevolmente atto. La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente nella causa civile n. 944/2024:
OMOLOGA l'accordo intercorso tra e e, per Parte_1 CP_1
l'effetto:
▪ DISPONE che i genitori seguitino a condividere la responsabilità genitoriale sul figlio , il quale manterrà la residenza presso la Per_1 madre;
▪ DISPONE che le frequentazioni paterne avvengano: a) in via ordinaria:
a fine settimana alternati, da venerdì pomeriggio fino a domenica sera dopo cena;
oltre ad un giorno infrasettimanale -da concordarsi tra i genitori con congruo preavviso- nella settimana in cui Per_1 trascorrerà il fine settimana con la madre;
b) durante le festività e vacanze estive: una settimana ciascuno durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24.12 al 29.12 con il periodo dal 30.12 al 6.1 ( trascorrerà il Natale 2025 con la mamma e il Per_1
Capodanno con il papà); alternanza delle vacanze pasquali con quelle di carnevale;
oltre a due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
▪ PREVEDE che le parti si attengano al calendario di cui ai punti precedenti con la necessaria flessibilità, avuto prioritario riguardo alle pagina 4 di 5 esigenze di , con onere di congruo preavviso, ove possibile, in Per_1 caso di impedimenti sopravvenuti e comunque con preferenza, in tal caso, del ricorso alla disponibilità dell'altro genitore piuttosto che alla baby sitter;
▪ DISPONE che, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, il signor versi mensilmente alla signora la somma di € 400,00, CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici
Istat;
▪ PREVEDE che i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno nelle spese straordinarie riferite al figlio, individuate come da Regolamento
ONDIF protocollato presso il Tribunale di Udine in data 28.8.2015;
▪ DISPONE che l'assegno unico universale per sia di spettanza Per_1 esclusiva della signora;
Pt_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 944/2024 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato in data 10.4.2024
DA
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. dom. Massimiliano Sinacori, come da mandato in calce al ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2 dom. Florianne Casanova, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine
- intervenuto -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 5 Causa trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2025, a seguito del deposito di note scritte riportanti le seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1. disporre che i genitori seguitino a condividere la responsabilità genitoriale sul figlio , il quale manterrà la residenza presso la Per_1 madre;
2. prevedere che le frequentazioni paterne avvengano: a) in via ordinaria:
a fine settimana alternati, da venerdì pomeriggio fino a domenica sera dopo cena;
oltre ad un giorno infrasettimanale -da concordarsi tra i genitori con congruo preavviso- nella settimana in cui Per_1 trascorrerà il fine settimana con la madre;
b) durante le festività e vacanze estive: una settimana ciascuno durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24.12 al 29.12 con il periodo dal 30.12 al 6.1 ( trascorrerà il Natale 2025 con la mamma e Per_1 il Capodanno con il papà); alternanza delle vacanze pasquali con quelle di carnevale;
oltre a due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
3. prevedere che le parti si attengano al calendario di cui ai punti precedenti con la necessaria flessibilità, avuto prioritario riguardo alle esigenze di , con onere di congruo preavviso, ove possibile, in Per_1 caso di impedimenti sopravvenuti e comunque con preferenza, in tal caso, del ricorso alla disponibilità dell'altro genitore piuttosto che alla baby sitter;
4. disporre che, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, il signor versi mensilmente alla signora la somma di € 400,00, CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici Istat;
5. prevedere che i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno nelle spese straordinarie riferite al figlio, individuate come da pagina 2 di 5 Regolamento ONDIF protocollato presso il Tribunale di Udine in data
28.8.2015;
6. disporre che l'assegno unico universale per sia di spettanza Per_1 esclusiva della signora;
Pt_1
7. spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, , nel dedurre di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con e che da tale CP_1 unione era nato il figlio (3.7.2020), ha quindi adito Persona_2
l'intestato Tribunale per sentir disporre l'affido condiviso con collocazione prevalente del minore presso la residenza materna, chiedendo al contempo di imputare a carico del sig. il pagamento di euro CP_1
1.000,00 quale contributo al mantenimento del minore e l'integrale riconoscimento dell'assegno unico, salva la suddivisione delle spese straordinarie al 50% come da regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia sez. Udine.
Costituitosi in giudizio, aderiva alla richiesta di CP_1 affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente Per_1 presso la madre e all'attribuzione dell'A.U.U esclusivamente alla stessa, ma contestava la quantificazione del contributo al mantenimento del figlio prospettata dalla ricorrente, ritenendo congruo per le necessità del minore un assegno pari a euro 400,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie a carico del resistente.
All'udienza del 18.11.2025, le parti hanno riferito la possibilità di definire la lite in via consensuale, chiedendo così la fissazione di una successiva udienza -da trattarsi in forma cartolare- per il deposito di conclusioni congiunte. All'udienza così fissata del 9.12.2025, le stesse parti provvedevano all'incombente, nei termini assegnati, omettendo di comparire.
Su questi essenziali presupposti, essendo la causa matura per la pagina 3 di 5 decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa è stata conseguentemente rimessa al Collegio.
Il Collegio, preso atto della cessazione della relazione affettiva tra le parti e dell'impossibilità di ricreare l'originaria unione spirituale della coppia, non ravvisa motivi ostativi all'omologa dell'accordo, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le parti siano conformi agli interessi morali e materiali del figlio minore. Di tali pattuizioni, così come riprodotte in dispositivo, occorre quindi prendere favorevolmente atto. La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente nella causa civile n. 944/2024:
OMOLOGA l'accordo intercorso tra e e, per Parte_1 CP_1
l'effetto:
▪ DISPONE che i genitori seguitino a condividere la responsabilità genitoriale sul figlio , il quale manterrà la residenza presso la Per_1 madre;
▪ DISPONE che le frequentazioni paterne avvengano: a) in via ordinaria:
a fine settimana alternati, da venerdì pomeriggio fino a domenica sera dopo cena;
oltre ad un giorno infrasettimanale -da concordarsi tra i genitori con congruo preavviso- nella settimana in cui Per_1 trascorrerà il fine settimana con la madre;
b) durante le festività e vacanze estive: una settimana ciascuno durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24.12 al 29.12 con il periodo dal 30.12 al 6.1 ( trascorrerà il Natale 2025 con la mamma e il Per_1
Capodanno con il papà); alternanza delle vacanze pasquali con quelle di carnevale;
oltre a due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
▪ PREVEDE che le parti si attengano al calendario di cui ai punti precedenti con la necessaria flessibilità, avuto prioritario riguardo alle pagina 4 di 5 esigenze di , con onere di congruo preavviso, ove possibile, in Per_1 caso di impedimenti sopravvenuti e comunque con preferenza, in tal caso, del ricorso alla disponibilità dell'altro genitore piuttosto che alla baby sitter;
▪ DISPONE che, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, il signor versi mensilmente alla signora la somma di € 400,00, CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici
Istat;
▪ PREVEDE che i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno nelle spese straordinarie riferite al figlio, individuate come da Regolamento
ONDIF protocollato presso il Tribunale di Udine in data 28.8.2015;
▪ DISPONE che l'assegno unico universale per sia di spettanza Per_1 esclusiva della signora;
Pt_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 5 di 5