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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/11/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4865/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. AN ZI Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4865/2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE E
, con l'avv. ASELLI Controparte_1 C.F._2
MARCELLA;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSA
con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni tra loro concordate per l'affidamento della prole nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al loro mantenimento;
il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a mezzo PEC al Pubblico Ministero, il quale è stato così messo in condizione di intervenire nel presente giudizio (Cass. 10894/2005); con provvedimento regolarmente notificato al P.M. a mezzo PEC in pari data, è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; i difensori hanno depositato dichiarazioni sottoscritte personalmente dai ricorrenti con le quali costoro hanno rinunciato a comparire alla udienza, confermando le condizioni di cui al ricorso e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
le parti hanno concordato le condizioni che di seguito si trascrivono: « 1) La casa ove le parti hanno convissuto sita in Guastalla (RE) Via Chiesa n. 24 int.3
– di proprietà delle parti per quote indivise in ragione di ½ ciascuno, - salvo quanto previsto al successivo punto 6), resta assegnata al Sig. , che ivi vivrà con Controparte_1 il figlio con tutti gli arredi e i mobili di competenza e pertinenza, mentre Per_1 Parte_1
prossimamente si trasferira' a vivere a Suzzara (MN) Via Cadorna 55. Gli istanti
[...] si impegnano a comunicarsi eventuali trasferimenti di residenza stante l'esistenza di prole minorenne;
2) Il figlio minore di anni 15 resta affidato congiuntamente alla Persona_2 madre ed al padre, che espressamente riconoscono che tale soluzione è quella che meglio realizza l'interesse e le esigenze dello stesso, mantenendo la residenza anagrafica attuale presso l'abitazione del padre in Guastalla RE Via Chiesa n.24 int.
3. Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul figlio, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale edelle aspirazioni dello stesso. I genitori eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale sulle questioni di straordinaria amministrazione, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dai genitori separatamente.
3) Il figlio data l'età, frequenterà liberamente la madre accordandosi Per_1 direttamente con la stessa compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro e scolastici. 3a) Il cane IL intestato ad rimarra' presso l'abitazione di Controparte_1
Guastalla RE Via Chiesa 24 int.
3.e la sig.ra potra' vederlo e fargli visita quando Parte_1 vorra' previo congruo preavviso telefonico di 1/2 gg. 4) Il Sig. provvederà al mantenimento diretto del figlio seco Controparte_1 convivente, prendendosi cura di ogni sua necessità ed esigenza, per tal ragione sin d'ora la madre presta consenso a che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dal sig. a titolo di contributo materno al mantenimento del figlio. Controparte_1
5) Le spese straordinarie da sostenersi per la cura, crescita, educazione ed istruzione del figlio saranno sostenute dai genitori nella misura pari al 50% a carico di Per_1 ciascun genitore secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia per le cause in materia di famiglia del 12.06.2023 allegate al presente ricorso e che le parti dichiarano di averne preso visione e di conoscere.
6) La signora dichiara e promette di cedere e trasferire dietro Parte_1 corrispettivo ma esclusa ogni connotazione di liberalità, all'ex convivente more uxorio signor che accetterà ad ugual titolo la sua quota di proprietà pari ad Controparte_1 un mezzo del seguente immobile sito in Guastalla RE Via Chiesa 24 - int.3, attualmente adibito a casa familiare, composta da soggiorno-cucina, due camere, bagno, disimpegno e terrazzo;
un'autorimessa al piano terra. Il tutto riportato in CATASTO al N.C.E.U del Comune di Guastalla, al foglio 53 con le particelle:- 323 subalterno 5, via Chiesa, p.1, Zona Censuaria U, Categoria A2 Classe 2, vani 4, mq. 90, rendita catastale euro 423,49; - 323 subalterno 10, via Chiesa, p.T., Zona Censuaria U, Categoria C6, Classe 3, mq.15, rendita catastale 68,17. Confini dell'abitazione sub 1 da tre lati a prospetto;
sub.6 ragioni particella 70 a prospetto. Dell'autorimessa sub.1 da due lati, sub 11; sub.4 I ricorrenti convengono che la stipula del rogito avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della quota parte pari ad ½ dell'immobile sopra descritto, avvenga presso Studio Notarile dott. Per_3
entro 10 giorni dalla data SENTENZA TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA.
[...] Nel caso sia applicabile, il relativo trasferimento, sarà esente da ogni e qualsiasi imposta, tassa o tributo, trattandosi di trasferimento funzionale alla definizione della crisi familiare, in applicazione estensiva dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 secondo quanto disposto:
- con sentenza della corte costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154;
- con circolare n. 6 del dì 11 febbraio 2000 della direzione regionale delle entrate della Lombardia;
- con circolare del ministero delle finanze - dipartimento delle entrate - n. 49/E del 16 marzo 2000; agevolazioni non soppresse a seguito della riformulazione dell'articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 operata dall'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, modificato con l'articolo 1 comma 608 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014), come confermato con circolare della agenzia delle entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014. A tal fine i ricorrenti espressamente attestano e confermano che detto trasferimento costituisce condizione economica patrimoniale essenziale del procedimento di scioglimento convivenza more uxorio e che il relativo atto notarile, in quanto atto volto a definire in modo stabile la crisi familiare mediante la previsione di trasferimenti immobiliari, deve intendersi a tutti gli effetti quale "atto relativo al procedimento meritevole della esenzione di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, nel testo conseguente alla pronuncia della corte costituzionale n. 154/1999 (sentenze della corte di cassazione n. 2111 del 3 febbraio 2016 e n. 3110 del 17 febbraio 2016). Detto immobile è pervenuto ai signori Parte_1
e per acquisto fattone in comproprietà con atto di
[...] Controparte_1 compravendita ricevuto dal Notaio in data 20 novembre 2001 Persona_3
Repertorio n. 48153 Raccolta n.2346, registrato a GUASTALLA in data 10.12.2001 al n. 223 e trascritto presso la CONSERVATORIA di REGGIO EMILIA in 03.12.2001 al n. 26814 ed al n. 16602 formalita'. 7) Il prezzo per la cessione di cui al punto che precede viene sin da ora concordemente pattuito in complessivi Euro 32.500,00 ( trentaduemilacinquecento/00) somma da pagarsi quanto a € 10.000,00 con assegno circolare intestato a Controparte_2 pagato contestualmente al deposito del presente ricorso, essendo detta somma necessaria alla Sig.ra per il trasferimento a Suzzara e, quanto ad € 22.500,00 Parte_2 entro e non oltre la data del rogito. Il prezzo pagato alla Sig.ra viene accettato Parte_1 dalle parti a prescindere dal valore dell'immobile in quanto rappresenta un ulteriore contributo indiretto della madre per il mantenimento del figlio Per_1
8)Con l'esecuzione di quanto contenuto nel presente atto, le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti tra di loro esistenti, derivati e derivanti dalla loro relazione, anche in relazione alla divisione del mobilio e alle spese per l'acquisto di beni e auto nel corso della convivenza, e di non avere reciprocamente più nulla a che pretendere l'una dall'altra per nessun motivo e/o ragione.
9)I sig.ri e si impegnano, sin da ora, a sottoscrivere le CP_1 Parte_1 autorizzazioni reciproche per il rilascio/rinnovo del proprio passaporto e/o di documento di identità valido per l'espatrio del figlio minore;
10) Le spese legali relative alla presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti e, in particolare, ciascuna parte sosterrà le spese del proprio legale, escludendosi la solidarietà professionale.
11) Le parti si impegnano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione e deposito del presente ricorso.»;
Ritenuto che: tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità; anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e che l'accordo va, pertanto, interamente recepito;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto così come sopra trascritte. Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 20/11/2025.
IL GIUDICE REL. Lorenzo Meoli
IL PRESIDENTE
AN ZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. AN ZI Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4865/2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE E
, con l'avv. ASELLI Controparte_1 C.F._2
MARCELLA;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSA
con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni tra loro concordate per l'affidamento della prole nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al loro mantenimento;
il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a mezzo PEC al Pubblico Ministero, il quale è stato così messo in condizione di intervenire nel presente giudizio (Cass. 10894/2005); con provvedimento regolarmente notificato al P.M. a mezzo PEC in pari data, è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; i difensori hanno depositato dichiarazioni sottoscritte personalmente dai ricorrenti con le quali costoro hanno rinunciato a comparire alla udienza, confermando le condizioni di cui al ricorso e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
le parti hanno concordato le condizioni che di seguito si trascrivono: « 1) La casa ove le parti hanno convissuto sita in Guastalla (RE) Via Chiesa n. 24 int.3
– di proprietà delle parti per quote indivise in ragione di ½ ciascuno, - salvo quanto previsto al successivo punto 6), resta assegnata al Sig. , che ivi vivrà con Controparte_1 il figlio con tutti gli arredi e i mobili di competenza e pertinenza, mentre Per_1 Parte_1
prossimamente si trasferira' a vivere a Suzzara (MN) Via Cadorna 55. Gli istanti
[...] si impegnano a comunicarsi eventuali trasferimenti di residenza stante l'esistenza di prole minorenne;
2) Il figlio minore di anni 15 resta affidato congiuntamente alla Persona_2 madre ed al padre, che espressamente riconoscono che tale soluzione è quella che meglio realizza l'interesse e le esigenze dello stesso, mantenendo la residenza anagrafica attuale presso l'abitazione del padre in Guastalla RE Via Chiesa n.24 int.
3. Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul figlio, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale edelle aspirazioni dello stesso. I genitori eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale sulle questioni di straordinaria amministrazione, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dai genitori separatamente.
3) Il figlio data l'età, frequenterà liberamente la madre accordandosi Per_1 direttamente con la stessa compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro e scolastici. 3a) Il cane IL intestato ad rimarra' presso l'abitazione di Controparte_1
Guastalla RE Via Chiesa 24 int.
3.e la sig.ra potra' vederlo e fargli visita quando Parte_1 vorra' previo congruo preavviso telefonico di 1/2 gg. 4) Il Sig. provvederà al mantenimento diretto del figlio seco Controparte_1 convivente, prendendosi cura di ogni sua necessità ed esigenza, per tal ragione sin d'ora la madre presta consenso a che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dal sig. a titolo di contributo materno al mantenimento del figlio. Controparte_1
5) Le spese straordinarie da sostenersi per la cura, crescita, educazione ed istruzione del figlio saranno sostenute dai genitori nella misura pari al 50% a carico di Per_1 ciascun genitore secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia per le cause in materia di famiglia del 12.06.2023 allegate al presente ricorso e che le parti dichiarano di averne preso visione e di conoscere.
6) La signora dichiara e promette di cedere e trasferire dietro Parte_1 corrispettivo ma esclusa ogni connotazione di liberalità, all'ex convivente more uxorio signor che accetterà ad ugual titolo la sua quota di proprietà pari ad Controparte_1 un mezzo del seguente immobile sito in Guastalla RE Via Chiesa 24 - int.3, attualmente adibito a casa familiare, composta da soggiorno-cucina, due camere, bagno, disimpegno e terrazzo;
un'autorimessa al piano terra. Il tutto riportato in CATASTO al N.C.E.U del Comune di Guastalla, al foglio 53 con le particelle:- 323 subalterno 5, via Chiesa, p.1, Zona Censuaria U, Categoria A2 Classe 2, vani 4, mq. 90, rendita catastale euro 423,49; - 323 subalterno 10, via Chiesa, p.T., Zona Censuaria U, Categoria C6, Classe 3, mq.15, rendita catastale 68,17. Confini dell'abitazione sub 1 da tre lati a prospetto;
sub.6 ragioni particella 70 a prospetto. Dell'autorimessa sub.1 da due lati, sub 11; sub.4 I ricorrenti convengono che la stipula del rogito avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della quota parte pari ad ½ dell'immobile sopra descritto, avvenga presso Studio Notarile dott. Per_3
entro 10 giorni dalla data SENTENZA TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA.
[...] Nel caso sia applicabile, il relativo trasferimento, sarà esente da ogni e qualsiasi imposta, tassa o tributo, trattandosi di trasferimento funzionale alla definizione della crisi familiare, in applicazione estensiva dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 secondo quanto disposto:
- con sentenza della corte costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154;
- con circolare n. 6 del dì 11 febbraio 2000 della direzione regionale delle entrate della Lombardia;
- con circolare del ministero delle finanze - dipartimento delle entrate - n. 49/E del 16 marzo 2000; agevolazioni non soppresse a seguito della riformulazione dell'articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 operata dall'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, modificato con l'articolo 1 comma 608 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014), come confermato con circolare della agenzia delle entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014. A tal fine i ricorrenti espressamente attestano e confermano che detto trasferimento costituisce condizione economica patrimoniale essenziale del procedimento di scioglimento convivenza more uxorio e che il relativo atto notarile, in quanto atto volto a definire in modo stabile la crisi familiare mediante la previsione di trasferimenti immobiliari, deve intendersi a tutti gli effetti quale "atto relativo al procedimento meritevole della esenzione di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, nel testo conseguente alla pronuncia della corte costituzionale n. 154/1999 (sentenze della corte di cassazione n. 2111 del 3 febbraio 2016 e n. 3110 del 17 febbraio 2016). Detto immobile è pervenuto ai signori Parte_1
e per acquisto fattone in comproprietà con atto di
[...] Controparte_1 compravendita ricevuto dal Notaio in data 20 novembre 2001 Persona_3
Repertorio n. 48153 Raccolta n.2346, registrato a GUASTALLA in data 10.12.2001 al n. 223 e trascritto presso la CONSERVATORIA di REGGIO EMILIA in 03.12.2001 al n. 26814 ed al n. 16602 formalita'. 7) Il prezzo per la cessione di cui al punto che precede viene sin da ora concordemente pattuito in complessivi Euro 32.500,00 ( trentaduemilacinquecento/00) somma da pagarsi quanto a € 10.000,00 con assegno circolare intestato a Controparte_2 pagato contestualmente al deposito del presente ricorso, essendo detta somma necessaria alla Sig.ra per il trasferimento a Suzzara e, quanto ad € 22.500,00 Parte_2 entro e non oltre la data del rogito. Il prezzo pagato alla Sig.ra viene accettato Parte_1 dalle parti a prescindere dal valore dell'immobile in quanto rappresenta un ulteriore contributo indiretto della madre per il mantenimento del figlio Per_1
8)Con l'esecuzione di quanto contenuto nel presente atto, le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti tra di loro esistenti, derivati e derivanti dalla loro relazione, anche in relazione alla divisione del mobilio e alle spese per l'acquisto di beni e auto nel corso della convivenza, e di non avere reciprocamente più nulla a che pretendere l'una dall'altra per nessun motivo e/o ragione.
9)I sig.ri e si impegnano, sin da ora, a sottoscrivere le CP_1 Parte_1 autorizzazioni reciproche per il rilascio/rinnovo del proprio passaporto e/o di documento di identità valido per l'espatrio del figlio minore;
10) Le spese legali relative alla presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti e, in particolare, ciascuna parte sosterrà le spese del proprio legale, escludendosi la solidarietà professionale.
11) Le parti si impegnano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione e deposito del presente ricorso.»;
Ritenuto che: tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità; anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e che l'accordo va, pertanto, interamente recepito;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto così come sopra trascritte. Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 20/11/2025.
IL GIUDICE REL. Lorenzo Meoli
IL PRESIDENTE
AN ZI